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Decisione

80.2017.100

Assoggettamento illimitato: persona giuridicia, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere in altri cantoni, amministratore unico e dipendenti nel Canton Ticino

17 gennaio 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è una società

anonima, costituita nel 1971, il cui scopo è l’acquisto, la cessione e

l’amministrazione di ogni forma di partecipazione, in particolare in relazione

con immobili e sviluppo di progetti, nonché il loro finanziamento.

Amministratore unico è RA

1, domiciliato a __________ La società ha avuto la propria sede dal 1971 sino a

2009 a __________, dal 2009 al 2012 a __________, e in seguito nel __________,

dapprima presso la RI 1, a __________ ed in seguito, dal 19 aprile 2016 in __________,

a __________.

B. Con scritto del 4

ottobre 2016, l’CO 1__________ si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che

l’amministrazione effettiva della società risultava essere eseguita in Ticino,

dove era anche domiciliato l’amministratore unico. Per tale motivo l’UTPG, con

decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, rivendicava l’imposizione illimitata

nel Canton Ticino sull’utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire dal

2012, ovvero la data del trasferimento di sede nel __________. Difatti secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale sulla doppia imposizione la sede

civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro

luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione che

di solito si concentrano alla sede statutaria.

C. RI 1, interponeva

reclamo con lettera del 10 novembre 2016, in cui contestava l’assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino, sottolineando come la società non avrebbe mai

avuto né la sede né l’amministrazione effettiva in Ticino. Subordinatamente chiedeva

di essere assoggettata parzialmente per le sole attività svolte in Ticino a

partire dal 1° ottobre 2015 mediante riparto intercantonale, in quanto, a

seguito dello sviluppo delle attività in Svizzera, era stato assunto del

personale a __________. L’amministratore unico RA 1, in nome della società,

chiedeva inoltre di essere sentito in audizione.

D. Con lettera del 3

dicembre 2016, l’RS 1 si rivolgeva alla contribuente chiedendo l’inoltro dei

seguenti documenti entro 15 giorni, così da poter definire il reclamo inoltrato

dalla società:

·

bilancio e conto economico 2013, 2014, 2015;

·

decisioni di tassazione 2013, 2014, 2015;

·

dichiarazione AVS 2013, 2014, 2015;

·

contratto di lavoro con dipendenti;

·

contratto d’affitto.

Non avendo ricevuto i

citati documenti, l’RS 1, in data 24 gennaio 2017, formulava nuovamente la

medesima richiesta, invitando la società a prendere contatto con l’ufficio di

tassazione per concordare una data per l’audizione. Quest’ultima prendeva

contatto con l’RI 1 fissando una prima audizione per il 23 febbraio 2017, data

poi posticipata al 6 marzo 2017 su richiesta della società, la quale tuttavia

non si è presentata all’udienza. In data 9 marzo 2017, l’RI 1 infliggeva RI 1

una multa disciplinare di fr. 100.– per il mancato invio della richiesta

documentazione e rinnovava la diffida a presentare gli atti entro 10 giorni.

E. In seguito al mancato

inoltro della documentazione, con decisione del 23 marzo 2017, l’RI 1

respingeva il reclamo e assoggettava illimitatamente la RI 1 all’imposta

cantonale a partire dal periodo fiscale 2013 (e non dal 2012 come stabilito

nella decisione pregiudiziale del 4 ottobre 2016). Secondo l’ufficio di

tassazione la sede della società a __________ sarebbe fittizia e nemmeno la direzione

effettiva si troverebbe nel Canton __________, come suggerito dal fatto che, al

medesimo indirizzo della Pablo SA, avevano sede altre 80 società.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata

dall’amministratore unico Gianluigi Valsangiacomo, impugna la suddetta decisione,

chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione di assoggettamento

nel Canton Ticino e subordinariamente l’assoggettamento limitato a far tempo

dal 1° ottobre 2015. A mente della ricorrente sarebbe possibile stabilire il

domicilio fiscale di una società presso il domicilio dell’amministratore solo

in casi eccezionali, in particolare quando la gestione della società è assunta

in modo esclusivo dal suo organo. La ricorrente sottolinea come sino alla metà

del 2015 non avrebbe mai svolto attività in Svizzera e pure le decisioni strategiche

e le istruzioni operative sarebbero sempre state prese all’estero, motivo per

cui non avrebbe mai avuto la necessità di avere uffici propri. Solo a partire

da luglio 2014 la società ha assunto l’amministratore RI 1 come dipendente, il

quale “si è avvalso in modo transitorio dell’aiuto delle figlie RI 1 e RI 1 per

il disbrigo dei piccoli lavori di segretariato”. In relazione al mancato invio

dei bilanci 2013-2015 ritiene che “gli stessi non sono in relazione con il

quesito dell’assoggettamento, avendo la società svolto la propria attività

fuori dai confini svizzeri fino al 2014”.

G. Nelle sue

osservazioni del 2 giugno 2017, l’RI 1 riassume in sostanza le argomentazioni

esposte nella decisione su reclamo, proponendo di respingere integralmente il

ricorso, assoggettando dunque la RI 1 nel Canton Ticino a partire dal periodo fiscale

2013. In merito a quanto dichiarato dalla società, l’RI 1 rileva che già a

partire dal trasferimento di sede dal __________ a __________, avvenuto il 7

gennaio 2009, RI 1 ricopriva la medesima funzione in seno alla società. Sottolinea

infine che RI 1, non avendo dato seguito alle richieste di documentazione

dell’ufficio di tassazione, non ha comprovato a sufficienza le proprie asserzioni.

Diritto

1. 1.1.

La ricorrente,

contestualmente al trasferimento della sua sede da __________ a __________,

avvenuto nel 2012, è stata assoggettata alle imposte dirette nel __________. In

virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato

l’assoggetta-mento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva

è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria

cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta

in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione

effettiva nel Cantone.

1.2.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre

1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;

RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le

associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate

all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel

Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che

l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di

sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva

deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale

di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente

alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non

ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad

essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la

direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede

statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È

irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da

considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda

alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante

l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del

Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;

n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre

2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,

Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen

Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

1.3.

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura

e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per

svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una

struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,

consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE

2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale

federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo

del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).

1.4.

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il

Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si

svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo

statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed

economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si

concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,

consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza

della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In

generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva

come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione

a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come

tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,

dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza

del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11

novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.

cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).

1.5.

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre

il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990

B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale

ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture

(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di

personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la

prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,

soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali

infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento

in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)

in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.

sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio

2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;

2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:

Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).

1.6.

Occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami

con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre

2016).

Nel caso di

una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente

imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di

gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,

il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è

svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare

se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In

questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di

immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli

utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli

immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)

(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza

citata).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

1.7.

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso concreto, RI 1,

domiciliata dapprima nel Canton __________ e in seguito nel Canton __________,

ha trasferito la propria sede nel Canton __________, il 22 febbraio 2012. Amministratore

unico e membro del consiglio d’amministrazione della società con diritto di

firma individuale è RA 1, residente a __________.

2.2

Come menzionato in

precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che, in mancanza

di importanti infrastrutture, segnatamente uffici e personale, al luogo di

sede, incombe al contribuente l’onere della prova in relazione al trasferimento

effettivo e non fittizio di sede.

Si rileva innanzitutto che

la società non dispone di uffici propri presso la sua sede a __________ Ciò

poteva già essere dedotto dal fatto che la ricorrente, nonostante numerose

richieste da parte dell’RS 1, non abbia mai fornito copia del contratto di

locazione o di altra documentazione atta a comprovare l’esistenza di infrastrutture

nel Canton __________. La conferma è stata poi data dalla stessa società in

sede di ricorso, in cui dichiarava che “per i motivi sopra esposti (nessun

dipendente e attività esclusivamente all’estero) [la società] non ha mai avuto

la necessità di avere uffici propri. Quel minimo di amministrazione svizzera

[…] è sempre stata affidata a terzi”. In effetti il recapito di RI 1 è stato

dapprima presso lo studio legale e notarile dell’avv. RI 1, __________, __________

e successivamente – a seguito del trasferimento di sede nel Canton __________ –

presso la __________, __________ 12, a __________, ed infine, a partire dal 14

febbraio 2016, __________, a __________.

Giova ricordare che giusta

gli art. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per

consentire una tassazione completa ed esatta; deve segnatamente fornire, a

domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare

libri contabili, giustificativi e altri estratti, come anche documenti

concernenti le relazioni d’affari. Come menzionato in precedenza la ricorrente

(oltre a non essersi presentata all’audizione da lei richiesta) non ha nemmeno dato

seguito alle numerose richieste di documentazione (bilancio e conto economico

2013, 2014 e 2015; le decisioni di tassazione 2013, 2014 e 2015; le dichiarazione

AVS 2013, 2014 e 2015; i contratti di lavoro con i dipendenti e il contratto di

affitto) da parte dell’Ufficio di tassazione, né in sede di reclamo, né nel ricorso

inoltrato alla Camera di diritto tributario.

In sostanza, con il suo

comportamento, la ricorrente da un lato ha violato l’obbligo di collaborazione ex

art. 200 LT e 126 LIFD, e dall’altro non è stata in grado di comprovare l’esistenza

di direzione corrente ed amministrazione effettiva nel Canton __________, come

invece le incombeva in virtù dell’onere della prova, in base alla

giurisprudenza dell’Alta Corte citata poc’anzi. Tale comportamento reticente da

parte di RI 1 è stato confermato pure dall’Ufficio di tassazione delle persone

giuridiche del Canton __________, che con e-mail del 2 maggio 2017 ha informato

l’RI 1 ticinese che la contribuente non aveva ancora inviato alcuna dichiarazione

fiscale dal 2012, anno del trasferimento di sede, e che avrebbe di conseguenza

provveduto ad intimare una tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale

2012.

Già solo per i motivi

sopracitati, il ricorso presentato dalla RI 1 deve essere respinto.

2.3

In ogni caso, anche

volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve costatare

che non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione

corrente nel Canton __________, mentre, al contrario, ve ne sono per il Canton

Ticino.

Innanzitutto va

considerato come l’amministratore unico della società nonché unico membro del

consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale, RA 1 sia

residente nel Canton Ticino, in __________, a __________.

Sia nel reclamo del 10

novembre 2016 sia nel ricorso del 28 aprile 2017, RI 1 dichiarava che la

società “non ha avuto dipendenti sino al 30.06.2014” e che il personale assunto

successivamente era “sempre occupato oltre Gottardo”. Tuttavia, in base alle

dichiarazioni dei salari AVS concernenti gli anni 2014, 2015 e 2016 e grazie al

sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe

della popolazione del Cantone Ticino), emerge il seguente quadro relativo al

domicilio dei dipendenti di RI 1. Nell’anno 2014 la ricorrente occupava 3 impiegati,

ovvero RA 1 e le figlie RI 1 e RI 1 tutti domiciliati a __________. Nel 2015,

al posto di RI 1 venivano assunte RI 1, pure residente in Ticino, segnatamente

a __________, e RI 1, il cui domicilio non è conosciuto. Durante l’anno 2016,

la ricorrente assumeva altri 4 dipendenti: RI 1, residente a __________, RI 1,

domiciliata a __________, RI 1, domiciliato (sino al 01.03.2017) a RI 1 e RI 1,

la cui residenza non è nota.

Ora, poiché tutti i

dipendenti della società (per quanto si è potuto accertare) erano domiciliati

in Ticino, ed in considerazione del fatto che – come visto in precedenza – la

società non ha mai avuto a disposizione alcun tipo di ufficio o infrastruttura

di altro genere nel luogo di sede a __________, appare quantomeno poco

plausibile, se non irrealistico, che il personale fosse “sempre occupato oltre

Gottardo” come sostenuto dalla ricorrente. Tanto più che, come dichiarato dalla

stessa società, a partire da ottobre 2015 ed “in seguito allo sviluppo delle

attività in Svizzera, […] si è deciso di fornire un servizio in Ticino a __________”.

2.4

Va poi ricordato che,

secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di

svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente

importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente

l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare

se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale

federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un

lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale

n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,

op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries

Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/

Maute, op. cit., p. 757; Jung,

op. cit., p. 172).

Alla luce della citata

giurisprudenza, il domicilio a __________ di RA 1 assume perciò un ruolo particolarmente

importante, siccome ricoprendo l’incarico di amministratore unico con diritto

di firma individuale e di unico membro del consiglio d’amministrazione iscritto

a registro di commercio, è la persona principalmente incaricata di svolgere

l’amministrazione e la direzione corrente della società.

2.5

Ne consegue che il

domicilio fiscale di RI 1, a partire dal periodo fiscale 2013, è nel Canton

Ticino, in virtù dell’amministrazione effettiva nel Cantone.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’080.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: