80.2017.100
Assoggettamento illimitato: persona giuridicia, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere in altri cantoni, amministratore unico e dipendenti nel Canton Ticino
17 gennaio 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.100
Lugano
17 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 28 aprile 2017 contro la decisione del 23 marzo 2017 in materia di assoggettamento
IC.
Fatti
A. RI 1 è una società
anonima, costituita nel 1971, il cui scopo è l’acquisto, la cessione e
l’amministrazione di ogni forma di partecipazione, in particolare in relazione
con immobili e sviluppo di progetti, nonché il loro finanziamento.
Amministratore unico è RA
1, domiciliato a __________ La società ha avuto la propria sede dal 1971 sino a
2009 a __________, dal 2009 al 2012 a __________, e in seguito nel __________,
dapprima presso la RI 1, a __________ ed in seguito, dal 19 aprile 2016 in __________,
a __________.
B. Con scritto del 4
ottobre 2016, l’CO 1__________ si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che
l’amministrazione effettiva della società risultava essere eseguita in Ticino,
dove era anche domiciliato l’amministratore unico. Per tale motivo l’UTPG, con
decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, rivendicava l’imposizione illimitata
nel Canton Ticino sull’utile e sul capitale di RI 1 con effetto a partire dal
2012, ovvero la data del trasferimento di sede nel __________. Difatti secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale sulla doppia imposizione la sede
civile non è determinante in ambito fiscale, se ad essa si contrappone un altro
luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e l’amministrazione che
di solito si concentrano alla sede statutaria.
C. RI 1, interponeva
reclamo con lettera del 10 novembre 2016, in cui contestava l’assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino, sottolineando come la società non avrebbe mai
avuto né la sede né l’amministrazione effettiva in Ticino. Subordinatamente chiedeva
di essere assoggettata parzialmente per le sole attività svolte in Ticino a
partire dal 1° ottobre 2015 mediante riparto intercantonale, in quanto, a
seguito dello sviluppo delle attività in Svizzera, era stato assunto del
personale a __________. L’amministratore unico RA 1, in nome della società,
chiedeva inoltre di essere sentito in audizione.
D. Con lettera del 3
dicembre 2016, l’RS 1 si rivolgeva alla contribuente chiedendo l’inoltro dei
seguenti documenti entro 15 giorni, così da poter definire il reclamo inoltrato
dalla società:
·
bilancio e conto economico 2013, 2014, 2015;
·
decisioni di tassazione 2013, 2014, 2015;
·
dichiarazione AVS 2013, 2014, 2015;
·
contratto di lavoro con dipendenti;
·
contratto d’affitto.
Non avendo ricevuto i
citati documenti, l’RS 1, in data 24 gennaio 2017, formulava nuovamente la
medesima richiesta, invitando la società a prendere contatto con l’ufficio di
tassazione per concordare una data per l’audizione. Quest’ultima prendeva
contatto con l’RI 1 fissando una prima audizione per il 23 febbraio 2017, data
poi posticipata al 6 marzo 2017 su richiesta della società, la quale tuttavia
non si è presentata all’udienza. In data 9 marzo 2017, l’RI 1 infliggeva RI 1
una multa disciplinare di fr. 100.– per il mancato invio della richiesta
documentazione e rinnovava la diffida a presentare gli atti entro 10 giorni.
E. In seguito al mancato
inoltro della documentazione, con decisione del 23 marzo 2017, l’RI 1
respingeva il reclamo e assoggettava illimitatamente la RI 1 all’imposta
cantonale a partire dal periodo fiscale 2013 (e non dal 2012 come stabilito
nella decisione pregiudiziale del 4 ottobre 2016). Secondo l’ufficio di
tassazione la sede della società a __________ sarebbe fittizia e nemmeno la direzione
effettiva si troverebbe nel Canton __________, come suggerito dal fatto che, al
medesimo indirizzo della Pablo SA, avevano sede altre 80 società.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1, rappresentata
dall’amministratore unico Gianluigi Valsangiacomo, impugna la suddetta decisione,
chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione di assoggettamento
nel Canton Ticino e subordinariamente l’assoggettamento limitato a far tempo
dal 1° ottobre 2015. A mente della ricorrente sarebbe possibile stabilire il
domicilio fiscale di una società presso il domicilio dell’amministratore solo
in casi eccezionali, in particolare quando la gestione della società è assunta
in modo esclusivo dal suo organo. La ricorrente sottolinea come sino alla metà
del 2015 non avrebbe mai svolto attività in Svizzera e pure le decisioni strategiche
e le istruzioni operative sarebbero sempre state prese all’estero, motivo per
cui non avrebbe mai avuto la necessità di avere uffici propri. Solo a partire
da luglio 2014 la società ha assunto l’amministratore RI 1 come dipendente, il
quale “si è avvalso in modo transitorio dell’aiuto delle figlie RI 1 e RI 1 per
il disbrigo dei piccoli lavori di segretariato”. In relazione al mancato invio
dei bilanci 2013-2015 ritiene che “gli stessi non sono in relazione con il
quesito dell’assoggettamento, avendo la società svolto la propria attività
fuori dai confini svizzeri fino al 2014”.
G. Nelle sue
osservazioni del 2 giugno 2017, l’RI 1 riassume in sostanza le argomentazioni
esposte nella decisione su reclamo, proponendo di respingere integralmente il
ricorso, assoggettando dunque la RI 1 nel Canton Ticino a partire dal periodo fiscale
2013. In merito a quanto dichiarato dalla società, l’RI 1 rileva che già a
partire dal trasferimento di sede dal __________ a __________, avvenuto il 7
gennaio 2009, RI 1 ricopriva la medesima funzione in seno alla società. Sottolinea
infine che RI 1, non avendo dato seguito alle richieste di documentazione
dell’ufficio di tassazione, non ha comprovato a sufficienza le proprie asserzioni.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente,
contestualmente al trasferimento della sua sede da __________ a __________,
avvenuto nel 2012, è stata assoggettata alle imposte dirette nel __________. In
virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato
l’assoggetta-mento in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
è esercitata in Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria
cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta
in virtù della loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione
effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale
di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente
alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non
ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad
essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la
direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede
statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È
irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da
considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda
alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante
l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del
Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;
n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre
2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,
Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE
2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo
del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo
statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed
economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si
concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione
a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,
dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza
del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.
cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale
ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture
(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di
personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la
prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,
soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali
infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento
in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.
sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, RI 1,
domiciliata dapprima nel Canton __________ e in seguito nel Canton __________,
ha trasferito la propria sede nel Canton __________, il 22 febbraio 2012. Amministratore
unico e membro del consiglio d’amministrazione della società con diritto di
firma individuale è RA 1, residente a __________.
2.2
Come menzionato in
precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che, in mancanza
di importanti infrastrutture, segnatamente uffici e personale, al luogo di
sede, incombe al contribuente l’onere della prova in relazione al trasferimento
effettivo e non fittizio di sede.
Si rileva innanzitutto che
la società non dispone di uffici propri presso la sua sede a __________ Ciò
poteva già essere dedotto dal fatto che la ricorrente, nonostante numerose
richieste da parte dell’RS 1, non abbia mai fornito copia del contratto di
locazione o di altra documentazione atta a comprovare l’esistenza di infrastrutture
nel Canton __________. La conferma è stata poi data dalla stessa società in
sede di ricorso, in cui dichiarava che “per i motivi sopra esposti (nessun
dipendente e attività esclusivamente all’estero) [la società] non ha mai avuto
la necessità di avere uffici propri. Quel minimo di amministrazione svizzera
[…] è sempre stata affidata a terzi”. In effetti il recapito di RI 1 è stato
dapprima presso lo studio legale e notarile dell’avv. RI 1, __________, __________
e successivamente – a seguito del trasferimento di sede nel Canton __________ –
presso la __________, __________ 12, a __________, ed infine, a partire dal 14
febbraio 2016, __________, a __________.
Giova ricordare che giusta
gli art. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto il necessario per
consentire una tassazione completa ed esatta; deve segnatamente fornire, a
domanda dell’autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare
libri contabili, giustificativi e altri estratti, come anche documenti
concernenti le relazioni d’affari. Come menzionato in precedenza la ricorrente
(oltre a non essersi presentata all’audizione da lei richiesta) non ha nemmeno dato
seguito alle numerose richieste di documentazione (bilancio e conto economico
2013, 2014 e 2015; le decisioni di tassazione 2013, 2014 e 2015; le dichiarazione
AVS 2013, 2014 e 2015; i contratti di lavoro con i dipendenti e il contratto di
affitto) da parte dell’Ufficio di tassazione, né in sede di reclamo, né nel ricorso
inoltrato alla Camera di diritto tributario.
In sostanza, con il suo
comportamento, la ricorrente da un lato ha violato l’obbligo di collaborazione ex
art. 200 LT e 126 LIFD, e dall’altro non è stata in grado di comprovare l’esistenza
di direzione corrente ed amministrazione effettiva nel Canton __________, come
invece le incombeva in virtù dell’onere della prova, in base alla
giurisprudenza dell’Alta Corte citata poc’anzi. Tale comportamento reticente da
parte di RI 1 è stato confermato pure dall’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche del Canton __________, che con e-mail del 2 maggio 2017 ha informato
l’RI 1 ticinese che la contribuente non aveva ancora inviato alcuna dichiarazione
fiscale dal 2012, anno del trasferimento di sede, e che avrebbe di conseguenza
provveduto ad intimare una tassazione d’ufficio relativa al periodo fiscale
2012.
Già solo per i motivi
sopracitati, il ricorso presentato dalla RI 1 deve essere respinto.
2.3
In ogni caso, anche
volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve costatare
che non vi sono elementi a supporto dell’effettiva amministrazione e direzione
corrente nel Canton __________, mentre, al contrario, ve ne sono per il Canton
Ticino.
Innanzitutto va
considerato come l’amministratore unico della società nonché unico membro del
consiglio d’amministrazione con diritto di firma individuale, RA 1 sia
residente nel Canton Ticino, in __________, a __________.
Sia nel reclamo del 10
novembre 2016 sia nel ricorso del 28 aprile 2017, RI 1 dichiarava che la
società “non ha avuto dipendenti sino al 30.06.2014” e che il personale assunto
successivamente era “sempre occupato oltre Gottardo”. Tuttavia, in base alle
dichiarazioni dei salari AVS concernenti gli anni 2014, 2015 e 2016 e grazie al
sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP (che gestisce l’anagrafe
della popolazione del Cantone Ticino), emerge il seguente quadro relativo al
domicilio dei dipendenti di RI 1. Nell’anno 2014 la ricorrente occupava 3 impiegati,
ovvero RA 1 e le figlie RI 1 e RI 1 tutti domiciliati a __________. Nel 2015,
al posto di RI 1 venivano assunte RI 1, pure residente in Ticino, segnatamente
a __________, e RI 1, il cui domicilio non è conosciuto. Durante l’anno 2016,
la ricorrente assumeva altri 4 dipendenti: RI 1, residente a __________, RI 1,
domiciliata a __________, RI 1, domiciliato (sino al 01.03.2017) a RI 1 e RI 1,
la cui residenza non è nota.
Ora, poiché tutti i
dipendenti della società (per quanto si è potuto accertare) erano domiciliati
in Ticino, ed in considerazione del fatto che – come visto in precedenza – la
società non ha mai avuto a disposizione alcun tipo di ufficio o infrastruttura
di altro genere nel luogo di sede a __________, appare quantomeno poco
plausibile, se non irrealistico, che il personale fosse “sempre occupato oltre
Gottardo” come sostenuto dalla ricorrente. Tanto più che, come dichiarato dalla
stessa società, a partire da ottobre 2015 ed “in seguito allo sviluppo delle
attività in Svizzera, […] si è deciso di fornire un servizio in Ticino a __________”.
2.4
Va poi ricordato che,
secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di
svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente
importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale
federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un
lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale
n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries
Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 757; Jung,
op. cit., p. 172).
Alla luce della citata
giurisprudenza, il domicilio a __________ di RA 1 assume perciò un ruolo particolarmente
importante, siccome ricoprendo l’incarico di amministratore unico con diritto
di firma individuale e di unico membro del consiglio d’amministrazione iscritto
a registro di commercio, è la persona principalmente incaricata di svolgere
l’amministrazione e la direzione corrente della società.
2.5
Ne consegue che il
domicilio fiscale di RI 1, a partire dal periodo fiscale 2013, è nel Canton
Ticino, in virtù dell’amministrazione effettiva nel Cantone.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: