80.2017.104
Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, irrilevante la cessione delle quote sociali durante il periodo fiscale
21 giugno 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.104
Lugano
21 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 aprile 2017 contro la decisione dell’11 aprile 2017 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. Non avendo la RI 1,
con sede a __________ (di cui è socia e gerente unica dalla fine di aprile 2016
__________), trasmesso la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015,
l’RS 1 (di seguito RS 1) le ha inviato dapprima un richiamo in data 21 luglio
2016, poi una diffida in data 23 agosto 2016, avvertendola che in caso
contrario le avrebbe inflitto una multa disciplinare e avrebbe proceduto alla
tassazione d’ufficio.
Alla contribuente sono poi
state concesse due proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione,
l’ultima delle quali è scaduta il 28 febbraio 2017.
Con decisione del 4 aprile
2017, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 100.--
per violazione degli obblighi procedurali.
B. La rappresentante
della contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo privo di
data, spedito il 7 aprile 2017 e pervenuto all’RS 1 il 10 aprile 2017. Ha in
particolare sostenuto di essere la gerente del chiosco in questione dal 1°
maggio 2016, circostanza comprovata dalla copia del contratto allegata. Ha
quindi ritenuto che la multa disciplinare non la riguarderebbe e che la stessa
sarebbe dovuta essere recapitata ai "responsabili" (cfr., nel
dettaglio, il relativo reclamo con la documentazione ivi annessa.)
C. L’RS 1 ha respinto il
reclamo, con decisione dell’11 aprile 2017, con la seguente motivazione:
In data 4 aprile 2017 vi è stata inflitta una multa
disciplinare conformemente alle disposizioni dell’art. 257 LT e rispettivamente
dell’art. 174 LIFD per non aver inoltrato, entro i termini, la dichiarazione
fiscale IC e IFD 2015 malgrado i moduli vi fossero stati sollecitati con il
richiamo e con la diffida intimata con invio A plus del 23 agosto 2016.
Di
fronte alla diffida comportante comminatoria di multa in caso d’inadempienza,
trattandosi di una persona giuridica, gli organi responsabili della società
avrebbero dovuto prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare il
provvedimento disciplinare.
Conformemente
alla giurisprudenza della … Camera di diritto tributario …, trattandosi di una
persona giuridica, i disguidi sorti con l’amministrazione precedente non
possono essere invocati quali motivi validi per annullare il provvedimento.
Nel
quadro dell’organizzazione spetta alla società, attraverso i suoi organi, di
prendere tutte le misure opportune e cautelative alfine di rispettare i termini
stabiliti.
Per
le ragioni esposte il provvedimento disciplinare viene confermato.
D. Con tempestivo
ricorso, trasmesso, per competenza, dall’RS 1 alla Camera di diritto
tributario, la rappresentante della RI 1 chiede "di valutare la multa
disciplinare". Ribadisce di essere diventata responsabile della società
dal 1° maggio 2016, come risulta dalla copia del contratto trasmesso all’RS 1.
Afferma in particolare "di aver preso tutte le precauzioni prima di iniziare
la mia attività e" di non aver "nessun problema con i vecchi gestori
anche perché non tocca a me richiamarli e non vi ho chiesto di annullare niente
ma di mandare il tutto al/ai responsabili vi invito per tanto a ricontrollare
il tutto".
E. Nelle proprie osservazioni
del 12 maggio 2017, l’RS 1 – dopo aver esposto i fatti – postula la reiezione
del gravame.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a LT,
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.-- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.2.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del
termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.3.
1.3.1.
Nel caso in esame, alla RI
1 è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità
fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2015.
1.3.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
In particolare ogni
contribuente deve, in linea di principio, presentare la dichiarazione d’imposta
quando è tassato secondo la procedura ordinaria. Le persone giuridiche sono
parimenti tenute a presentare la dichiarazione d’imposta. I loro organi assolvono
tale obbligo (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad
art. 124 LIFD, p. 1649).
1.3.3.
Tornando alla fattispecie
in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, è stata
iscritta a registro di commercio il 18 agosto 2014. __________ è stato socio e
gerente con diritto di firma individuale, rispettivamente __________ è stata socia
e presidente della gerenza con diritto di firma individuale, dalla sua
costituzione fino alla fine del mese di aprile 2016. Da allora, unica socia e
gerente con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del
registro di commercio del Cantone Ticino). Quest’ultima, in sede di reclamo, ha
prodotto copia di un contratto (di una pagina), da cui emerge in particolare che
__________ e __________, in qualità di venditori, in data 1° maggio 2016, hanno
ceduto a __________, in qualità di acquirente, l’inventario, l’"avviamento"
e la "società RI 1 relativo al RI 1, __________, __________ __________ "
al prezzo di CHF 50'000.--, con la seguente clausola: "Ogni
obbligazione antecedente al 1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore".
1.3.4.
Contrariamente a quanto
sembra supporre la ricorrente, è la società, in qualità di contribuente, ad
essere tenuta all’adempimento degli obblighi procedurali, previsti dalla legislazione
fiscale, e non i suoi soci. Anche la sanzione per la violazione degli obblighi
in questione colpisce direttamente la società, se la contravvenzione è stata
commessa “a favore di una persona giuridica” (articoli 181 cpv. 1 LIFD e 265
cpv. 1 LT).
Per quanto concerne la
presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, è
pertanto irrilevante la circostanza che, nel corso del 2016, sia intervenuto un
trasferimento delle quote sociali.
Se si tiene conto del
fatto che per i debiti della società a garanzia limitata risponde soltanto il
patrimonio sociale (articoli 772 cpv. 1 terza frase e 794 CO), ci si domanda
del resto quale sia la portata pratica della clausola contrattuale inserita dalle
parti nel contratto di compravendita ("Ogni obbligazione antecedente al
1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore"). L’unico
effetto può esplicarsi nei rapporti diretti fra le parti stesse, mentre non è
certamente opponibile ai terzi, e in particolar modo ai creditori della
società, fra i quali rientra il fisco.
In nessun caso, d’altronde,
convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di
imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto
valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non
sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le
proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. p. es. RDAT II-1993
n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p.
17).
Considerandi
2.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e
le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: