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Decisione

80.2017.104

Violazione degli obblighi procedurali: mancato inoltro della dichiarazione da parte di una persona giuridica, irrilevante la cessione delle quote sociali durante il periodo fiscale

21 giugno 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Non avendo la RI 1,

con sede a __________ (di cui è socia e gerente unica dalla fine di aprile 2016

__________), trasmesso la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015,

l’RS 1 (di seguito RS 1) le ha inviato dapprima un richiamo in data 21 luglio

2016, poi una diffida in data 23 agosto 2016, avvertendola che in caso

contrario le avrebbe inflitto una multa disciplinare e avrebbe proceduto alla

tassazione d’ufficio.

Alla contribuente sono poi

state concesse due proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione,

l’ultima delle quali è scaduta il 28 febbraio 2017.

Con decisione del 4 aprile

2017, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 100.--

per violazione degli obblighi procedurali.

B. La rappresentante

della contribuente ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo privo di

data, spedito il 7 aprile 2017 e pervenuto all’RS 1 il 10 aprile 2017. Ha in

particolare sostenuto di essere la gerente del chiosco in questione dal 1°

maggio 2016, circostanza comprovata dalla copia del contratto allegata. Ha

quindi ritenuto che la multa disciplinare non la riguarderebbe e che la stessa

sarebbe dovuta essere recapitata ai "responsabili" (cfr., nel

dettaglio, il relativo reclamo con la documentazione ivi annessa.)

C. L’RS 1 ha respinto il

reclamo, con decisione dell’11 aprile 2017, con la seguente motivazione:

In data 4 aprile 2017 vi è stata inflitta una multa

disciplinare conformemente alle disposizioni dell’art. 257 LT e rispettivamente

dell’art. 174 LIFD per non aver inoltrato, entro i termini, la dichiarazione

fiscale IC e IFD 2015 malgrado i moduli vi fossero stati sollecitati con il

richiamo e con la diffida intimata con invio A plus del 23 agosto 2016.

Di

fronte alla diffida comportante comminatoria di multa in caso d’inadempienza,

trattandosi di una persona giuridica, gli organi responsabili della società

avrebbero dovuto prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare il

provvedimento disciplinare.

Conformemente

alla giurisprudenza della … Camera di diritto tributario …, trattandosi di una

persona giuridica, i disguidi sorti con l’amministrazione precedente non

possono essere invocati quali motivi validi per annullare il provvedimento.

Nel

quadro dell’organizzazione spetta alla società, attraverso i suoi organi, di

prendere tutte le misure opportune e cautelative alfine di rispettare i termini

stabiliti.

Per

le ragioni esposte il provvedimento disciplinare viene confermato.

D. Con tempestivo

ricorso, trasmesso, per competenza, dall’RS 1 alla Camera di diritto

tributario, la rappresentante della RI 1 chiede "di valutare la multa

disciplinare". Ribadisce di essere diventata responsabile della società

dal 1° maggio 2016, come risulta dalla copia del contratto trasmesso all’RS 1.

Afferma in particolare "di aver preso tutte le precauzioni prima di iniziare

la mia attività e" di non aver "nessun problema con i vecchi gestori

anche perché non tocca a me richiamarli e non vi ho chiesto di annullare niente

ma di mandare il tutto al/ai responsabili vi invito per tanto a ricontrollare

il tutto".

E. Nelle proprie osservazioni

del 12 maggio 2017, l’RS 1 – dopo aver esposto i fatti – postula la reiezione

del gravame.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un

obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa

in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a LT,

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.-- franchi al massimo.

Di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD.

1.2.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

Il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del

termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

1.3.

1.3.1.

Nel caso in esame, alla RI

1 è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità

fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2015.

1.3.2.

Secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente.

Secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito.

Giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

Il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.

Il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227.

Di analogo tenore l’art.

124 LIFD.

In particolare ogni

contribuente deve, in linea di principio, presentare la dichiarazione d’imposta

quando è tassato secondo la procedura ordinaria. Le persone giuridiche sono

parimenti tenute a presentare la dichiarazione d’imposta. I loro organi assolvono

tale obbligo (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad

art. 124 LIFD, p. 1649).

1.3.3.

Tornando alla fattispecie

in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, è stata

iscritta a registro di commercio il 18 agosto 2014. __________ è stato socio e

gerente con diritto di firma individuale, rispettivamente __________ è stata socia

e presidente della gerenza con diritto di firma individuale, dalla sua

costituzione fino alla fine del mese di aprile 2016. Da allora, unica socia e

gerente con diritto di firma individuale è __________ (cfr. estratto del

registro di commercio del Cantone Ticino). Quest’ultima, in sede di reclamo, ha

prodotto copia di un contratto (di una pagina), da cui emerge in particolare che

__________ e __________, in qualità di venditori, in data 1° maggio 2016, hanno

ceduto a __________, in qualità di acquirente, l’inventario, l’"avviamento"

e la "società RI 1 relativo al RI 1, __________, __________ __________ "

al prezzo di CHF 50'000.--, con la seguente clausola: "Ogni

obbligazione antecedente al 1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore".

1.3.4.

Contrariamente a quanto

sembra supporre la ricorrente, è la società, in qualità di contribuente, ad

essere tenuta all’adempimento degli obblighi procedurali, previsti dalla legislazione

fiscale, e non i suoi soci. Anche la sanzione per la violazione degli obblighi

in questione colpisce direttamente la società, se la contravvenzione è stata

commessa “a favore di una persona giuridica” (articoli 181 cpv. 1 LIFD e 265

cpv. 1 LT).

Per quanto concerne la

presentazione della dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, è

pertanto irrilevante la circostanza che, nel corso del 2016, sia intervenuto un

trasferimento delle quote sociali.

Se si tiene conto del

fatto che per i debiti della società a garanzia limitata risponde soltanto il

patrimonio sociale (articoli 772 cpv. 1 terza frase e 794 CO), ci si domanda

del resto quale sia la portata pratica della clausola contrattuale inserita dalle

parti nel contratto di compravendita ("Ogni obbligazione antecedente al

1 maggio 2016 rimane esclusivamente a carico del venditore"). L’unico

effetto può esplicarsi nei rapporti diretti fra le parti stesse, mentre non è

certamente opponibile ai terzi, e in particolar modo ai creditori della

società, fra i quali rientra il fisco.

In nessun caso, d’altronde,

convenzioni di diritto privato possono incidere sui rapporti giuridici di

imposta. Un eventuale accordo sul pagamento delle imposte potrà essere fatto

valere nei rapporti diretti fra i singoli soggetti di diritto privato, ma non

sarà certo opponibile all’autorità fiscale, la quale potrà sempre fondare le

proprie pretese su di una “obligatio ex lege” (cfr. p. es. RDAT II-1993

n. 29t e giurisprudenza citata; inoltre Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7a ediz., Zurigo 2016 p.

17).

Considerandi

2.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e

le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: