80.2017.106
Procedura: ricorso, tassazione d’ufficio, obblighi procedurali a carico dei coniugi, pretesa della moglie di essere stata tenuta all’oscuro del fatto che il marito non ha presentato la dichiarazione
10 agosto 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.106
80.2017.107
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 maggio 2017 contro la decisione del 6 aprile 2017 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
A. Non avendo i coniugi RI
1 e __________ inoltrato la dichiarazione d’imposta 2015, neppure dopo una
diffida, l’RS 1 ha inflitto loro, con decisione del 16 dicembre 2016, una multa
di fr. 600.– per violazione degli obblighi procedurali, avvertendoli che, se
non avessero presentato la dichiarazione entro 20 giorni, avrebbe proceduto
alla tassazione d’ufficio.
Con decisione del 1°
febbraio 2017, l’autorità fiscale ha dunque notificato ai contribuenti la
tassazione IC/IFD 2015, nella quale ha commisurato il loro reddito imponibile
in fr. 109'400.– per l’IC ed in fr. 107'300.– per l’IFD. Nella motivazione, ha
indicato che la tassazione d’ufficio avrebbe potuto essere impugnata solo con
il motivo che era manifestamente inesatta e che un eventuale reclamo doveva
essere motivato e indicare mezzi di prova. I contribuenti erano avvertiti che
un eventuale reclamo non conforme ai requisiti di legge sarebbe stato
dichiarato irricevibile, con la conseguenza che la tassazione sarebbe diventata
definitiva.
B. Con
reclamo del 16 febbraio 2017, __________ ha contestato la tassazione d’ufficio,
argomentando che “i valori elencati per quanto riguarda reddito/entrate sono
fortemente errati” e chiedendo un colloquio. Il reclamante sosteneva di non
aver “potuto entrare nel merito” per motivi di salute, annunciando il successivo
invio di un certificato medico. Allegava al reclamo il certificato di salario
rilasciato alla moglie dal Comune di__________ -__________ e due certificati
fiscali relativi al periodo fiscale 2016.
L’autorità di tassazione
si rivolgeva al reclamante, con scritto del 28 febbraio 2017, avvertendolo che
il reclamo non era conforme ai requisiti legali, in quanto non comprovava la
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Di conseguenza, gli attribuiva
un termine fino al 10 marzo 2017 per “presentare la dichiarazione d’imposta
debitamente compilata e corredata dei relativi allegati, motivando e
comprovando la manifesta inesattezza della tassazione operata d’ufficio”,
avvertendolo che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
C. L’Ufficio di
tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, con
decisione del 6 aprile 2017, nella quale, ricordati i requisiti stabiliti dalla
legge per contestare una tassazione d’ufficio, ha constatato che il termine
attribuito al reclamante per presentare la dichiarazione d’imposta era scaduto
infruttuoso.
D. Con ricorso del 4
maggio 2017, RI 1 contesta la tassazione d’ufficio, che a suo dire non
corrisponde alle entrate sue e del marito e sostiene di non essere stata
informata dal marito “su quanto NON faceva”. Chiede una “sospensione per permetter[le]
di presentarvi la situazione tassativa”.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie in
esame, con la multa disciplinare inflittagli il 16 dicembre 2016, l’UT ha
assegnato ai coniugi __________ un termine di 20 giorni per presentare la
dichiarazione di tassazione per il periodo fiscale 2015 per l’IC e l’IFD ed al
contempo li ha avvertiti che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi fiscali,
avrebbe proceduto alla tassazione d’ufficio.
Nel termine impartito, i
contribuenti non hanno dato seguito a quanto intimatogli, motivo per cui
l’autorità ha proceduto con una tassazione d’ufficio, ricordando loro le
condizioni restrittive cui è subordinato il reclamo contro una tassazione per
apprezzamento.
1.3.
Gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa,
se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi
procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati
esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tener conto
di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita
del contribuente.
1.4.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente
inesatta”. Il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le
norme appena citate esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta
inesattezza” della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo
sia motivato e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo
rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione
per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale
del 21 novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo
il Tribunale federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto
nella disposizione in esame, deve essere considerato quale requisito di validità,
sebbene la legge non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid.
3, 121 I 117 consid. 3a, 122
I 70 consid. 1c).
1.5.
La prova della manifesta
inesattezza della tassazione d’ufficio, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, dev’essere completa e non può limitarsi a singole posizioni: il
contribuente deve cioè riprendere la collaborazione trascurata ed in particolar
modo inoltrare la dichiarazione fiscale precedentemente non presentata (cfr.
DTF 2C_504/2010 in RF 67/2012 p. 143; inoltre ASA 75 p. 329 consid. 5.1).
1.6.
Nel caso in disamina,
nella motivazione della decisione di tassazione operata d’ufficio e notificata
il 1° febbraio 2017, l’UT ha espressamente indicato come la stessa fosse
censurabile unicamente se manifestamente inesatta e mediante un reclamo motivato,
che indicasse eventuali mezzi di prova.
Tuttavia il marito della
ricorrente, nel generico gravame, non si è confrontato con la manifesta
inesattezza della decisione di tassazione d’ufficio, limitandosi per contro a
contestare la valutazione dei redditi intrapresa dall’autorità e ad annunciare
l’invio di un certificato medico, allegando inoltre tre attestazioni di terzi,
due delle quali peraltro relative al periodo fiscale successivo.
In un simile caso, l’UT
avrebbe semplicemente potuto dichiarare il reclamo irricevibile, limitandosi a
constatare che la decisione di tassazione d’ufficio era passata in giudicato,
non essendo stati adempiuti i requisiti per contestarla.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, infatti, se il contribuente interpone un reclamo che
non adempie i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; cfr. anche le sentenze CDT n.
80.2013.230 del 30 ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre
2016 consid. 1.6).
1.7.
Tuttavia, con scritto del 28
febbraio 2017, l’UT ha attribuito un ulteriore termine di oltre dieci giorni
(fino al 10 marzo 2017) per conformarsi ai requisiti previsti dalla legge per
contestare la tassazione d’ufficio. Ma l’insorgente, nonostante fosse stato nuovamente
avvertito che l’Ufficio di tassazione non sarebbe neppure entrato nel merito
del suo reclamo, se non avesse presentato la dichiarazione d’imposta compilata
e corredata degli allegati, non ha neppure risposto.
In queste circostanze, la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile
il reclamo, è conforme al diritto federale e cantonale.
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente sostiene
tuttavia di essere stata tenuta all’oscuro di quanto suo marito “NON faceva” e
chiede “un po’ di tempo” per “sistemare la pendenza”.
2.2
Secondo la legge, i
coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i
doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte
dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT).
Entrambi firmano la
dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo
dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare
infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi
(art. 113 cpv. 2 LIFD e art. 186 cpv. 2 LT).
I rimedi giuridici e le
altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in
tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD e art. 186 cpv. 3 LT).
Ogni comunicazione delle
autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è
indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD e art. 186 cpv.
4.
LT).
2.3
Dalla semplice lettura
delle disposizioni citate si evince che entrambi i coniugi avevano l’obbligo di
presentare la dichiarazione d’imposta e di firmarla. Stando così le cose, si
fatica a comprendere quale rimprovero possa fare la ricorrente al marito, per
non averla “tenut[a] informata su quanto NON faceva”. Ella era infatti a sua
volta obbligata ad adempiere gli obblighi procedurali previsti dalla legge, a
cominciare da quello di compilare e inoltrare il formulario della
dichiarazione.
In ogni caso, nel momento
in cui pervenivano, uno dopo l’altro, il richiamo ad inviare la dichiarazione, la
diffida con relativa tassa di 50 franchi e la multa disciplinare di 600
franchi, tutti indirizzati congiuntamente ai due coniugi come previsto dalla
legge, è difficile credere che l’insorgente potesse continuare a ritenere in
buona fede che il marito avesse adempiuto gli obblighi fiscali anche quale suo
rappresentante. L’ipotesi è ancor meno plausibile se si tiene conto della circostanza
che i contribuenti erano già stati sottoposti a tassazione d’ufficio, per non
avere presentato la dichiarazione d’imposta, già nel periodo fiscale
precedente.
La stessa tassazione
d’ufficio del 1° febbraio 2017 è stata indirizzata congiuntamente ad entrambi i
contribuenti, così come la successiva lettera del 28 febbraio 2017, con cui gli
è stato concesso un ulteriore termine per riprendere la collaborazione precedentemente
trascurata.
2.4
In queste circostanze, la
pretesa inconsapevolezza della ricorrente, in merito alla negligenza del
marito, appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio.
3.
3.1.
La ricorrente contesta la
tassazione d’ufficio, che a suo dire “non corrisponde per nulla a quanto sono
state le entrate 2015”.
3.2
A tale riguardo, dal
momento che a giusto titolo l’Ufficio di tassazione non è entrato nel merito
del reclamo, non vi sono i presupposti perché nella procedura di ricorso si
possano esaminare le critiche formulate dal ricorrente contro la tassazione
d’ufficio. Come ha ancora recentemente ricordato il Tribunale federale,
procedere ad un tale esame equivarrebbe ad ammettere che, anche in presenza di
un reclamo irricevibile, un contribuente sia legittimato a dimostrare, davanti
alle istanze superiori, il carattere manifestamente inesatto della tassazione
d’ufficio. In tal modo, verrebbero tuttavia svuotate del loro senso le esigenze
formali previste dall’art.132 cpv. 3 LIFD, per il fatto che il contribuente
che, dopo aver violato i suoi obblighi di collaborazione ed essere stato
sottoposto alla tassazione d’ufficio, ha presentato un reclamo non motivato,
potrebbe sfuggire alle conseguenze previste dalla legge (cfr. la sentenza del 2
febbraio 2016 n.2C_509/2015 e 2C_510/2015, in RDAF 2016 II p. 168 = RF 71/2016
p. 455, consid. 6.2.1 con riferimenti).
Non è pertanto possibile
verificare la tassazione d’ufficio alla luce della dichiarazione d’imposta,
presentata solo con il ricorso alla Camera di diritto tributario.
3.3
Alla luce di quanto sopra,
si tratta ancora solo di verificare se la valutazione compiuta dall’autorità
fiscale in sede di tassazione d’ufficio non sia stata palesemente eccessiva.
A questo proposito, il
Tribunale federale ha stabilito che possano essere censurati solo gravi errori
di valutazione. Una tassazione per apprezzamento è manifestamente inesatta se
ha trascurato o valutato in modo erroneo un aspetto essenziale o se l’autorità
fiscale è incorsa in errori palesi (DTF 2C_6/2011, consid. 3.3.1;
Fenners/Looser, Besonderheiten bei
der Anfechtung der Ermessensveranlagung, AJP 2013 p. 33 ss., p. 38).
I
redditi stabiliti per apprezzamento includono il reddito dell’attività
dipendente della moglie (fr. 40’000.–), la pensione del marito (fr. 30'000.–) e
la rendita AVS di quest’ultimo (fr. 24'000.–), oltre al valore locativo della
casa (fr. 34'000.–). Le deduzioni includono sia le spese professionali della
moglie (fr. 2’500.per l’IC e fr. 2'000.– per l’IFD) sia le spese di manutenzione
dell’immobile (fr. 6’800.– per l’imposta cantonale) e gli interessi passivi (fr.
9’300.–). Tenuto conto del fatto che la moglie esercita un’attività lucrativa
dipendente e che il marito è pensionato, i dati indicati appaiono senz’altro
verosimili, in mancanza di collaborazione da parte dei contribuenti.
Secondo la giurisprudenza,
peraltro, l’autorità fiscale, quando procede alla stima coscienziosa, non è
obbligata, nelle valutazioni imposte dalla condotta del contribuente, a
scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole a quest’ultimo: si
deve impedire che il contribuente che si è preoccupato di presentare gli
elementi della tassazione in modo tale che possano essere sottoposti a verifica
debba pagare più imposte di quello che rende impossibile una simile verifica
per motivi che sono a lui imputabili (RDAF 2003 II 581 consid. 4.1; ASA 58 p.
670.
consid. 3b).
Le stime su cui si fondano
le decisioni impugnate non presentano dunque errori manifesti, tali da farle
apparire manifestamente inesatte.
4.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: