80.2017.116
Procedura: reclamo, accordo transattivo, non decisione bensì mero fondamento per una successiva decisione, mancata sottoscrizione da parte del contribuente
10 agosto 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.116
80.2017.117
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 maggio 2017 contro la decisione del 5 aprile 2017 in materia di IC e IFD
2010.
Fatti
A. Con decisione del 27
gennaio 2016, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010. L’autorità
fiscale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 183'300.– per l’IC e in fr.
204'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 3'545'000.–.
B. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 febbraio 2016, sollevando
l’eccezione della prescrizione del diritto di tassare. A suo dire, il termine
di cinque anni per l’emissione della tassazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2015,
in applicazione dell’art. 193 LT.
L’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 5 aprile 2017, richiamando il
contenuto dell’art. 193 cpv. 1 e cpv. 4 LT e dell’art. 120 cpv. 1 e cpv. 4
LIFD, con la seguente motivazione:
(…)
Nel caso in esame la decisione di tassazione 2010 datata 27 gennaio 2016 è
stata notificata entro 5 anni dall’invio dei moduli per la dichiarazione
d’imposta 2010 da parte dell’autorità fiscale avvenuto dopo il 14 febbraio
2011.
Considerato
quanto sopra esposto la notifica di tassazione IC/IFD inoltrata in data 27
gennaio 2016 è da considerarsi regolare, il reclamo viene pertanto respinto e
la decisione di prima istanza confermata.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento
della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010. A suo avviso, la
prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2015.
Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’RS 1, che gli avrebbe
inoltrato un accordo del 19 settembre 2016 "unitamente alla comunicazione
di trasmissione". Dal medesimo emergerebbe che il suo reclamo sarebbe già
stato evaso in quella data. Sostiene inoltre di aver sottoscritto detto
accordo, ma di non averlo spedito all’autorità di tassazione per una svista.
Tale circostanza non inficerebbe comunque la sua validità. A prescindere da
ciò, ritiene in ogni caso che l’autorità fiscale debba comprovare che il "suo
diritto di tassare non era prescritto in data 27 gennaio 2016".
D. Nelle proprie
osservazioni del 16 maggio 2017, l’autorità fiscale conferma integralmente la
decisione impugnata. Precisa in particolare che non sarebbe stato sottoscritto
alcun verbale, né da parte dell’RS 1, né da parte del contribuente. Il documento
presentato da quest’ultimo in sede di ricorso non avrebbe alcuna validità. La
decisione di tassazione del 27 gennaio 2016 sarebbe "tempestiva, in quanto
i 5 anni di prescrizione scadono solo successivamente, questo sia considerando
l’invio della dichiarazione d’imposta per la compilazione (ndr. il 14 febbraio
2011) sia considerando l’inoltro della stessa compilata da parte del
contribuente (ndr. il 13 gennaio 2012)".
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 193 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di
tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Un nuovo termine di prescrizione decorre:
·
con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla
riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al
corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193
cpv. 4 lett. a LT);
·
con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del
contribuente o del corresponsabile dell'imposta (art. 120 cpv. 3 lett. b
LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. b LT);.
Il diritto
di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art.
193 cpv. 5 LT).
1.2.
La nozione di atto inteso
all’accertamento o alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione
dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della
pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione
Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n.
5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p.
9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del
formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione,
l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione
di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di
pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2ª
ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).
Nella
menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una
comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione
di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile
di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B
92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).
1.3.
Venendo alla
fattispecie in esame, dall’incarto fiscale risulta che il 14 febbraio 2011, l’RS
1 ha inviato al contribuente il formulario della dichiarazione d’imposta. Su
richiesta dello stesso contribuente, è stata inoltre concessa una proroga fino
al 31 dicembre 2011. La dichiarazione d’imposta 2010, sottoscritta da RI 1 il 9
gennaio 2012, è pervenuta all’autorità di tassazione il 13 gennaio 2012 (cfr.
la relativa dichiarazione fiscale).
Ne consegue che gli atti
interruttivi della prescrizione sono più di uno.
In primo luogo, il 14
febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente i formulari
per la dichiarazione d’imposta 2010. Questo atto dell’autorità è senz’altro
idoneo a interrompere la prescrizione (p. es. DTF 137 I 273 consid. 3.4.1; DTF
126 II 1 consid. 2).
Ma anche la richiesta di
proroga, presentata dal contribuente nei mesi successivi, interrompe la
prescrizione, trattandosi di un riconoscimento di debito da parte sua.
La concessione della
proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione rappresenta invece un “atto
ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale,
comunicato al contribuente”, che a sua volta interrompe la prescrizione.
Infine, la presentazione
della dichiarazione da parte del contribuente, avvenuta come ricordato il 9
gennaio 2012, costituisce un ulteriore riconoscimento del debito fiscale.
Ne consegue che,
contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prescrizione del diritto di
tassare il periodo fiscale 2010 non è intervenuta il 31 dicembre 2015. In
applicazione dell’art. 120 cpv. 3 lett. a e b LIFD e art. 193 cpv.
4 lett. a e b LT, infatti, un nuovo termine ha iniziato a
decorrere a più riprese durante il 2011 e, per l’ultima volta, il 9 gennaio
2012.
L’eccezione di
prescrizione sollevata dall’insorgente è pertanto manifestamente infondata.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente, unitamente
al presente ricorso, ha prodotto un verbale di audizione datato 19 settembre
2016, inviato con una lettera accompagnatoria di medesima data dall’RS 1
all’avv. __________ "secondo accordo" e "per firma".
Dal predetto verbale
risulta che l’autorità di tassazione e RI 1, qui ricorrente, hanno raggiunto il
seguente accordo transattivo:
Dopo discussione e di comune accordo il reclamo viene evaso come segue:
Vengono stralciati tutti gli elementi di reddito e di sostanza, viene confermata
la sostanza immobiliare di Fr. 7'087'749 ed un debito dello stesso importo.
Il verbale risulta però
essere sottoscritto unicamente da RI 1. Quest’ultimo sostiene al proposito che la
predetta transazione dimostra che l’autorità fiscale "aveva già definitivamente
evaso il suddetto mio reclamo in tale data. L’accordo prevede lo stralcio di
tutti gli elementi di reddito e di sostanza, mentre conferma la sostanza
immobiliare di CHF 7'087'749.-- ed un debito dello stesso importo. Io ho
sottoscritto tale accordo che poi per una mia svista non è stato notificato
alla citata Autorità. … Nella decisione qui impugnata nemmeno si fa cenno a
tale accordo, neppure che lo stesso viene per qualsiasi ragione, che comunque
si contesta, superato dalla stessa. A maggior ragione non v’è alcun motivo di
ritenere lo stesso non valido. Già solo per questo motivo, ovvero per la
presenza di una decisione precedente della medesima Autorità sullo stesso
reclamo, ritengo che la decisione qui impugnata debba essere annullata". A
suo avviso, mediante detto accordo, l’RS 1 si sarebbe "già espresso sui
requisiti della prescrizione del diritto di tassare nel presente caso, e li ha
ritenuti adempiuti".
L’autorità fiscale, dal
canto suo, asserisce che non è stato sottoscritto alcun verbale, né dall’autorità
fiscale né dal contribuente, il quale non avrebbe alcuna validità.
2.2
Va premesso che, come ha
ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di
tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa
pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una
concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di
imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e
dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità
procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse
regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.2C_76/2007,
in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419
consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,
“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in
particolare p. 267).
Sempre secondo la
giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t,
consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il
medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.).
I contribuenti non possono
quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento
contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia
in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i
rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).
2.3
Contrariamente a quanto
ritiene l’insorgente, un accordo transattivo intervenuto durante la procedura
di tassazione o di reclamo non costituisce una decisione dell’autorità fiscale.
Come il Tribunale federale
ha già avuto occasione di sottilineare, un simile accordo costituisce unicamente
il fondamento per una successiva decisione. L’accordo transattivo implica solo
che l’autorità solleva il contribuente dall’obbligo di prestare ulteriore
collaborazione nel chiarimento della fattispecie e il contribuente rinuncia a
chiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non produce altri effetti. Non
sostituisce in particolar modo né la decisione di tassazione né la decisione su
reclamo, che tuttavia si baseranno sui fatti stabiliti con la transazione (cfr.
la sentenza n.2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).
Non è conseguentemente
condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui dall’accordo del 19 settembre
2016.
"emerge chiaramente che il citato Ufficio aveva già definitivamente
evaso il suddetto [suo] reclamo in tale data".
2.4
Ma, se anche si volesse
attribuire all’accordo transattivo l’efficacia di una decisione su reclamo,
nella fattispecie l’accordo non è mai intervenuto.
Lo stesso ricorrente
riconosce che il verbale allegato al ricorso non era stato sottoscritto in
udienza da nessuna delle due parti, ma che l’Ufficio di tassazione l’ha poi
inviato al suo legale. Il verbale di audizione del 19 settembre 2016 (di cui
non vi è alcuna traccia nell’incarto fiscale) non è stato effettivamente inviato
dal contribuente, asseritamente "per una svista", all’autorità
fiscale nell’ambito della procedura di reclamo, come del resto da lui stesso ammesso,
ma è stato inoltrato alla Camera di diritto tributario unitamente al ricorso. Il
medesimo, come detto, risulta essere sottoscritto dal solo ricorrente, mentre l’autorità
fiscale non vi ha apposto alcuna firma.
In queste circostanze, il “verbale
di audizione” del 19 settembre 2016 non si può in alcun modo considerare come
un accordo transattivo sottoscritto dalle parti. A ragione dunque nella
decisione impugnata quest’ultimo non è stato preso in considerazione dall’Ufficio
di tassazione.
2.5
Va ancora aggiunto che, contrariamente
a quanto sostiene l’insorgente, dal verbale in questione non emerge affatto che
l’autorità fiscale si sia espressa sulla prescrizione del diritto di tassare. Al
contrario, le due brevi frasi che lo compongono si limitano ad una proposta di
definizione del reddito e della sostanza imponibili.
Addirittura, se il verbale
fosse stato sottoscritto dalle parti, lo stesso assurgerebbe ad ulteriore atto
interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che un nuovo termine di
prescrizione decorrerebbe dal 19 settembre 2016.
La questione non merita comunque
ulteriori approfondimenti.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: