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Decisione

80.2017.116

Procedura: reclamo, accordo transattivo, non decisione bensì mero fondamento per una successiva decisione, mancata sottoscrizione da parte del contribuente

10 agosto 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 27

gennaio 2016, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2010. L’autorità

fiscale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 183'300.– per l’IC e in fr.

204'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 3'545'000.–.

B. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 25 febbraio 2016, sollevando

l’eccezione della prescrizione del diritto di tassare. A suo dire, il termine

di cinque anni per l’emissione della tassazione sarebbe scaduto il 31 dicembre 2015,

in applicazione dell’art. 193 LT.

L’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 5 aprile 2017, richiamando il

contenuto dell’art. 193 cpv. 1 e cpv. 4 LT e dell’art. 120 cpv. 1 e cpv. 4

LIFD, con la seguente motivazione:

(…)

Nel caso in esame la decisione di tassazione 2010 datata 27 gennaio 2016 è

stata notificata entro 5 anni dall’invio dei moduli per la dichiarazione

d’imposta 2010 da parte dell’autorità fiscale avvenuto dopo il 14 febbraio

2011.

Considerato

quanto sopra esposto la notifica di tassazione IC/IFD inoltrata in data 27

gennaio 2016 è da considerarsi regolare, il reclamo viene pertanto respinto e

la decisione di prima istanza confermata.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente l’annullamento

della decisione di tassazione per il periodo fiscale 2010. A suo avviso, la

prescrizione del diritto di tassare sarebbe subentrata il 31 dicembre 2015.

Tale circostanza sarebbe stata confermata anche dall’RS 1, che gli avrebbe

inoltrato un accordo del 19 settembre 2016 "unitamente alla comunicazione

di trasmissione". Dal medesimo emergerebbe che il suo reclamo sarebbe già

stato evaso in quella data. Sostiene inoltre di aver sottoscritto detto

accordo, ma di non averlo spedito all’autorità di tassazione per una svista.

Tale circostanza non inficerebbe comunque la sua validità. A prescindere da

ciò, ritiene in ogni caso che l’autorità fiscale debba comprovare che il "suo

diritto di tassare non era prescritto in data 27 gennaio 2016".

D. Nelle proprie

osservazioni del 16 maggio 2017, l’autorità fiscale conferma integralmente la

decisione impugnata. Precisa in particolare che non sarebbe stato sottoscritto

alcun verbale, né da parte dell’RS 1, né da parte del contribuente. Il documento

presentato da quest’ultimo in sede di ricorso non avrebbe alcuna validità. La

decisione di tassazione del 27 gennaio 2016 sarebbe "tempestiva, in quanto

i 5 anni di prescrizione scadono solo successivamente, questo sia considerando

l’invio della dichiarazione d’imposta per la compilazione (ndr. il 14 febbraio

2011) sia considerando l’inoltro della stessa compilata da parte del

contribuente (ndr. il 13 gennaio 2012)".

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 193 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 120 cpv. 1 LIFD, il diritto di

tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Un nuovo termine di prescrizione decorre:

·

con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla

riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al

corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD e art. 193

cpv. 4 lett. a LT);

·

con ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del

contribuente o del corresponsabile dell'imposta (art. 120 cpv. 3 lett. b

LIFD e art. 193 cpv. 4 lett. b LT);.

Il diritto

di tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD e art.

193 cpv. 5 LT).

1.2.

La nozione di atto inteso

all’accertamento o alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione

dell’imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all’accertamento della

pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (decisione

Tribunale federale, 26 novembre 1999, RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n.

5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p.

9316, 97 I 167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l’invio del

formulario per la dichiarazione, la diffida a inoltrare la dichiarazione,

l’annuncio di una verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione

di una tassazione fiscale definitiva o provvisoria, l’invito o la diffida di

pagamento (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a: Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, 2ª

ediz., n. 10 ad art. 128 DIFD).

Nella

menzionata sentenza del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una

comunicazione ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l’intenzione

di procedere ad un’ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile

di interrompere il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B

92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2f).

1.3.

Venendo alla

fattispecie in esame, dall’incarto fiscale risulta che il 14 febbraio 2011, l’RS

1 ha inviato al contribuente il formulario della dichiarazione d’imposta. Su

richiesta dello stesso contribuente, è stata inoltre concessa una proroga fino

al 31 dicembre 2011. La dichiarazione d’imposta 2010, sottoscritta da RI 1 il 9

gennaio 2012, è pervenuta all’autorità di tassazione il 13 gennaio 2012 (cfr.

la relativa dichiarazione fiscale).

Ne consegue che gli atti

interruttivi della prescrizione sono più di uno.

In primo luogo, il 14

febbraio 2011 l’Ufficio di tassazione ha inviato al contribuente i formulari

per la dichiarazione d’imposta 2010. Questo atto dell’autorità è senz’altro

idoneo a interrompere la prescrizione (p. es. DTF 137 I 273 consid. 3.4.1; DTF

126 II 1 consid. 2).

Ma anche la richiesta di

proroga, presentata dal contribuente nei mesi successivi, interrompe la

prescrizione, trattandosi di un riconoscimento di debito da parte sua.

La concessione della

proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione rappresenta invece un “atto

ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale,

comunicato al contribuente”, che a sua volta interrompe la prescrizione.

Infine, la presentazione

della dichiarazione da parte del contribuente, avvenuta come ricordato il 9

gennaio 2012, costituisce un ulteriore riconoscimento del debito fiscale.

Ne consegue che,

contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la prescrizione del diritto di

tassare il periodo fiscale 2010 non è intervenuta il 31 dicembre 2015. In

applicazione dell’art. 120 cpv. 3 lett. a e b LIFD e art. 193 cpv.

4 lett. a e b LT, infatti, un nuovo termine ha iniziato a

decorrere a più riprese durante il 2011 e, per l’ultima volta, il 9 gennaio

2012.

L’eccezione di

prescrizione sollevata dall’insorgente è pertanto manifestamente infondata.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente, unitamente

al presente ricorso, ha prodotto un verbale di audizione datato 19 settembre

2016, inviato con una lettera accompagnatoria di medesima data dall’RS 1

all’avv. __________ "secondo accordo" e "per firma".

Dal predetto verbale

risulta che l’autorità di tassazione e RI 1, qui ricorrente, hanno raggiunto il

seguente accordo transattivo:

Dopo discussione e di comune accordo il reclamo viene evaso come segue:

Vengono stralciati tutti gli elementi di reddito e di sostanza, viene confermata

la sostanza immobiliare di Fr. 7'087'749 ed un debito dello stesso importo.

Il verbale risulta però

essere sottoscritto unicamente da RI 1. Quest’ultimo sostiene al proposito che la

predetta transazione dimostra che l’autorità fiscale "aveva già definitivamente

evaso il suddetto mio reclamo in tale data. L’accordo prevede lo stralcio di

tutti gli elementi di reddito e di sostanza, mentre conferma la sostanza

immobiliare di CHF 7'087'749.-- ed un debito dello stesso importo. Io ho

sottoscritto tale accordo che poi per una mia svista non è stato notificato

alla citata Autorità. … Nella decisione qui impugnata nemmeno si fa cenno a

tale accordo, neppure che lo stesso viene per qualsiasi ragione, che comunque

si contesta, superato dalla stessa. A maggior ragione non v’è alcun motivo di

ritenere lo stesso non valido. Già solo per questo motivo, ovvero per la

presenza di una decisione precedente della medesima Autorità sullo stesso

reclamo, ritengo che la decisione qui impugnata debba essere annullata". A

suo avviso, mediante detto accordo, l’RS 1 si sarebbe "già espresso sui

requisiti della prescrizione del diritto di tassare nel presente caso, e li ha

ritenuti adempiuti".

L’autorità fiscale, dal

canto suo, asserisce che non è stato sottoscritto alcun verbale, né dall’autorità

fiscale né dal contribuente, il quale non avrebbe alcuna validità.

2.2

Va premesso che, come ha

ancora recentemente ribadito il Tri-bunale federale, sebbene l’autorità di

tassazione sia vincolata nella sua azione al principio di legalità e non possa

pertanto concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie, quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di

imposizione, in deroga alle disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e

dottrina ammettono due eccezioni a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e l’autorità

procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se avesse

regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.2C_76/2007,

in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II p. 419

consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p. 97 consid. 7b/aa; v. anche Locher,

“Steuerruling” – Ein problematisches Modewort, ZStP 2015, p. 255 ss., in

particolare p. 267).

Sempre secondo la

giurisprudenza (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t,

consid. 4.5), stabilita la liceità dell’accordo, si ritiene che il

medesimo, analogamente ad un qualunque contratto, risulti di principio vincolante per entrambe le parti (Rickli, Die Einigung

zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103 s.).

I contribuenti non possono

quindi dipartirsene unilateralmente, poiché incorrerebbero in un comportamento

contraddittorio contrario al principio della buona fede, il quale è valido sia

in ambito contrattuale tra privati (art. 2 CC), sia più in generale in tutti i

rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5 cpv. 3 Cost.).

2.3

Contrariamente a quanto

ritiene l’insorgente, un accordo transattivo intervenuto durante la procedura

di tassazione o di reclamo non costituisce una decisione dell’autorità fiscale.

Come il Tribunale federale

ha già avuto occasione di sottilineare, un simile accordo costituisce unicamente

il fondamento per una successiva decisione. L’accordo transattivo implica solo

che l’autorità solleva il contribuente dall’obbligo di prestare ulteriore

collaborazione nel chiarimento della fattispecie e il contribuente rinuncia a

chiedere l’assunzione di ulteriori prove. L’accordo non produce altri effetti. Non

sostituisce in particolar modo né la decisione di tassazione né la decisione su

reclamo, che tuttavia si baseranno sui fatti stabiliti con la transazione (cfr.

la sentenza n.2C_769/2009 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

Non è conseguentemente

condivisibile la tesi del ricorrente, secondo cui dall’accordo del 19 settembre

2016.

"emerge chiaramente che il citato Ufficio aveva già definitivamente

evaso il suddetto [suo] reclamo in tale data".

2.4

Ma, se anche si volesse

attribuire all’accordo transattivo l’efficacia di una decisione su reclamo,

nella fattispecie l’accordo non è mai intervenuto.

Lo stesso ricorrente

riconosce che il verbale allegato al ricorso non era stato sottoscritto in

udienza da nessuna delle due parti, ma che l’Ufficio di tassazione l’ha poi

inviato al suo legale. Il verbale di audizione del 19 settembre 2016 (di cui

non vi è alcuna traccia nell’incarto fiscale) non è stato effettivamente inviato

dal contribuente, asseritamente "per una svista", all’autorità

fiscale nell’ambito della procedura di reclamo, come del resto da lui stesso ammesso,

ma è stato inoltrato alla Camera di diritto tributario unitamente al ricorso. Il

medesimo, come detto, risulta essere sottoscritto dal solo ricorrente, mentre l’autorità

fiscale non vi ha apposto alcuna firma.

In queste circostanze, il “verbale

di audizione” del 19 settembre 2016 non si può in alcun modo considerare come

un accordo transattivo sottoscritto dalle parti. A ragione dunque nella

decisione impugnata quest’ultimo non è stato preso in considerazione dall’Ufficio

di tassazione.

2.5

Va ancora aggiunto che, contrariamente

a quanto sostiene l’insorgente, dal verbale in questione non emerge affatto che

l’autorità fiscale si sia espressa sulla prescrizione del diritto di tassare. Al

contrario, le due brevi frasi che lo compongono si limitano ad una proposta di

definizione del reddito e della sostanza imponibili.

Addirittura, se il verbale

fosse stato sottoscritto dalle parti, lo stesso assurgerebbe ad ulteriore atto

interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che un nuovo termine di

prescrizione decorrerebbe dal 19 settembre 2016.

La questione non merita comunque

ulteriori approfondimenti.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’080.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: