80.2017.118
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, psicologo, responsabile risorse umane, non costi per frequentare Executive Master in Business Administration
14 luglio 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.118
80.2017.119
Lugano
14 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 maggio 2017 contro la decisione del 12 aprile 2017 in materia di IC e IFD
2013.
Fatti
A. RI 1, classe __________,
già in possesso di una laurea in psicologia e lavoro ("licence
en psychologie et travail") conseguita nel 1998 presso la
facoltà di diritto e delle scienze economiche dell’Università di __________,
lavora alle dipendenze dell’__________ (di seguito __________) sin dal 2008 come
responsabile risorse umane.
Dal mese di febbraio 2013,
con l’accordo del datore di lavoro, ha partecipato al corso Executive Master
in Business Administration (di seguito EMBA), organizzato dall’Università
della Svizzera italiana (di seguito USI), ottenendo il relativo diploma il 5
luglio 2014.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2013, il contribuente ha chiesto in particolare in deduzione spese di
perfezionamento connesse con l’attività professionale per un ammontare di fr.
5'168.– (di cui fr. 5'000.– per la quota "Master USI" e fr. 168.– per
"Libri").
C. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 19 novembre 2014, l’RS
1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 86'400.– per l’IC e in fr.
99'800.– per l’IFD. L’autorità fiscale non ha ammesso la deduzione delle summenzionate
spese di perfezionamento professionale in difetto dei requisiti di legge.
D. Il contribuente ha
impugnato la citata decisione, con reclamo del 3 dicembre 2014. Ha richiamato i
documenti presentati unitamente alla dichiarazione d’imposta e ha chiesto
spiegazioni riguardo alla mancata deduzione delle spese di perfezionamento in
relazione al corso master "Executive Master in Business Administration EMBA3",
iniziato nel mese di febbraio 2013. L’autorità di tassazione, con decisione su
reclamo del 12 aprile 2017, ha respinto la richiesta, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:
L(‘)analisi della documentazione mette in evidenza che
il decorso di formazione seguito permette di acquisire nuove conoscenze
pratiche e teoriche oltre ad un miglioramento delle aspettative professionali.
Conformemente alle vigenti disposizioni queste formazioni ulteriori non
rientrano nel novero delle spese di perfezionamento bensì in quelle in
formazione professionale, fiscalmente non deducibili. In considerazione di
quanto sopra l(‘)autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella
decisione di prima istanza.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di considerare "la
frequenza al corso EMBA quale perfezionamento professionale e quindi deducibile
ai fini fiscali, così come le spese per l’acquisto dei libri". L’insorgente
ha riassunto, nel dettaglio, il suo percorso formativo e professionale e ha prodotto
numerosa documentazione a sostegno delle sue argomentazioni, di cui si dirà –
laddove necessario – in seguito.
F. Con scritto del 16
maggio 2017, l’RS 1 ha trasmesso a questa Camera il relativo incarto fiscale,
senza presentare osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
L’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato l’abrogazione
degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD. Queste
disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto come
lo stesso concerne la tassazione del periodo fiscale 2013 e che non esiste
alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente
(cfr. decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.; decisione
TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).
1.2.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal
reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali,
le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Dal chiaro tenore
letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la
riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche del 9 dicembre 2012, valido per il periodo fiscale 2013).
Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e
quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9
cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese
professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta
ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza
federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b
LIFD).
1.4.
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.
In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,
seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come
nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore
che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di
perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che
permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo
alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia
assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita
(decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del 6 luglio
2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di
perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della
situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e
le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre
necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta
formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio
2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,
in: StR 61/2006 p. 41).
2.2
Il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con
l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.3
Recentemente il Tribunale
federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio
di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e
assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,
aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies
(MAS) in International Taxation (cfr. decisione TF n.2C_1073/2013 del 25
giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione
rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi
perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della
situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato
delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera
professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il
contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).
Il Tribunale federale ha
quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché
beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi
datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel
diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale
del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,
proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur
non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per
una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce
la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili
quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso
concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale
del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera
professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso
(sentenza cit., consid. 2.3).
2.4
Non sono deducibili le
spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione
professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente
dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di accedere
ad un’altra professione.
In questo senso, le spese di una formazione continua intraprese
in vista di un’ascesa professionale oppure che hanno permesso oppure favorito
un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.
Un tale avanzamento si
traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico
superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più
elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente, non serve ad
un semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi
enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (decisione TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).
2.5
Il Tribunale federale ha a
più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of
Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una
tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di
aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è
intrapresa durante l’impiego lavorativo e se il titolo è ottenuto a seguito di
una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito
come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale
e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi
importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili
(decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.3.1.).
L’Alta Corte ha quindi
ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la
natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della
formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a
medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (decisione TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160, consid. 4.3.1. e ss.).
La qualificazione delle spese di perfezionamento deducibili dipende dall’esame
concreto della situazione personale del contribuente, della sua formazione
iniziale, delle sue conoscenze, delle sue esperienze professionali, della sua
attività professionale attuale, del contenuto della formazione in causa, così
come della sua posizione professionale dopo la formazione (cf. decisioni TF n.
2C_588/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4.3.2 e riferimenti).
3.
3.1.
Nella
presente fattispecie si ha che RI 1 (__________):
.span>
nel 1998 ha conseguito una laurea in psicologia e lavoro ("licence
en psychologie et travail") presso la facoltà di diritto e delle scienze
economiche dell’Università di __________;
·
dal 1999 ha iniziato la sua attività professionale, nell’ambito
delle risorse umane, dapprima come collaboratore presso l’Ufficio del personale
della (allora) __________, e poi come responsabile risorse umane presso
un’industria attiva nel settore dell’__________;
·
dal 2005 ha lavorato presso la __________ come responsabile risorse
umane per il territorio ticinese (nella misura del 70%) e ha assunto contestualmente
la responsabilità del modulo "__________" presso il __________ (nella
misura del 30%);
·
dal 2008 lavora alle dipendenze dell’__________ come responsabile
risorse umane, con procura collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton
Ticino);
·
dal 2010 è membro del Consiglio di fondazione del Fondo di
pensionamento anticipato per il personale di __________;
·
dal 2013 al 2017 è stato membro del CdA della __________ ("incarico
per il quale sono stato designato prima dell’inizio del Master e a prescindere
da quest’ultimo");
·
dal 2000 è membro dell’__________ del __________ di __________,
dal 2004 con l’incarico di __________;
·
dal 2008 insegna, periodicamente, presso la __________ ("__________");
·
dal mese di febbraio 2013, con l’accordo del proprio datore di
lavoro (__________) e per scopi professionali, ha frequentato il corso master "Executive
Master in Business Administration EMBA3", presso l’USI, ottenendo il
relativo diploma il 5 luglio 2014.
3.2
L’insorgente, in questa
sede, precisa in particolare che "la partecipazione all’EMBA è stata
dettata dalla necessità di mantenermi aggiornato nella professione appresa e
contemporaneamente soddisfare le nuove e crescenti esigenze in un ambiente economico
sempre più competitivo e difficile". Ritiene altresì "importante, a
15.
anni dal termine degli studi universitari, dare una rinfrescata alle nozioni
apprese, con un aggiornamento dello stato dell’arte a livello accademico".
Dopo aver messo a confronto, in maniera dettagliata, i corsi base seguiti nel
percorso formativo EMBA con i corsi di laurea in psicologia del lavoro
rispettivamente con la propria attività professionale, non ritiene di aver
acquisito nuove conoscenze a livello teorico e pratico, ma di averle soltanto aggiornate
e rafforzate. Sostiene che "oltre alla base accademica, al momento
dell’iscrizione all’EMBA vantavo una solida esperienza professionale con
compiti di responsabilità a livello manageriale, corroborati da 8 anni di responsabilità
anche in ambito politico e, come dimostrato dai fatti (dopo 3 anni svolgo
ancora lo stesso lavoro), lo scopo di seguire il corso non era avere migliori
aspettative professionali, ma assolvere al meglio il mio compito nel contesto
aziendale nei vari incarichi assunti precedentemente. Il perfezionamento
seguito mi ha sostanzialmente permesso di migliorare le conoscenze
nell’esercizio della mia professione nell’ottica di assolverla al meglio. Alla
prova dei fatti, l’apporto maggiore avuto dall’EMBA è l’acquisizione di “strumenti”
di gestione da applicare concretamente e direttamente sul posto di lavoro,
aspettativa tra l’altro espressa chiaramente dal datore di lavoro nel relativo
accordo (“applicare sul lavoro le nozioni ricevute, in modo concreto ed in
perfetta regola”, allegato 2)". Il datore di lavoro avrebbe versato un
contributo in suo favore per il corso master “EMBA” allo scopo di migliorare il
servizio erogato. Tale post-diploma non avrebbe apportato un miglioramento della
sua situazione professionale "già soddisfacente e con un’elevata dose di
responsabilità". Non sarebbe stato "un investimento per il futuro, ma
un accrescimento personale per assolvere al meglio gli svariati compiti assunti"
e contestualmente, per tenersi aggiornato. Adduce, tra l’altro, che "come
professionista delle Risorse Umane non posso consigliare risolutamente e con
convinzione a tutti l’importanza di una formazione continua, e poi non fare
altrettanto. E la formazione continua ha primariamente il compito di tenersi al
passo coi tempi, non di aspirare a migliorare le proprie aspettative
professionali. Inoltre, come responsabile Risorse Umane mi occupo pure della
formazione e in questo senso la partecipazione al Master, in un’ottica
aziendale, era anche motivata dal poter valutare questo corso per eventualmente
proporlo ad altri collaboratori, come infatti è avvenuto. Dal profilo personale,
si è trattato di un’opportunità unica di poter approfondire argomenti a me
cari, come ad esempio statistica, marketing e gestione risorse umane, in un contesto
accademico di alto livello supportato da studi scientifici che hanno consolidato
l’esperienza personale".
3.3
3.3.1
Dalla documentazione prodotta
agli atti risulta in particolare che, nel mese di ottobre 1993, RI 1 ha iniziato
gli studi universitari dapprima presso l’Università di __________ superando gli
esami del primo ciclo, suddivisi nelle seguenti materie: "Introduction à
la psychologie", "Méthodologie", "Psychologie cognitive",
"Psychologie sociale" e "Statistique 1" (Propedeutica); "Développement
socio-affectif", "Diagnostic", "Neurobiologie (français) ",
"Psychologie différentielle", "Psychologie génétique", "Statistique
2", "Théorie et technique des test" e "Travaux pratiques de
psy. expérimentale" (Corsi obbligatori); "Cognitivo-comportementale
de la dépression", "Psychologie clinique", "Psychologie clinique
II", "Psychologie pathologique" e "Psychologie pédagogique"
(corsi opzionali) [cfr. doc. 7 annesso al presente ricorso].
Ha poi proseguito
e terminato gli studi presso la facoltà di diritto e delle scienze economiche
dell’Università di __________, ove ha frequentato i seguenti corsi: "Psychosociologie des organisations", "Bilan personnel et mesure I e II", "Seminaire I:
l’intervention dans les organisations", "Problèmes et
techniques actuels", "Sociologie générale", "Methodologie de l’enquête", "Economie
d’entreprise I", "Anthropologie philosophique et philosophie
des sciences", "Philosophie moderne et contemporaine", "droit social", "Psychologie social du travail", "Systèmes et techniques de formation dans les organisations", "Psychologie des émotions", "Gestion du
personnel", "Psychologie des relations de travail", "Ergonomie", "Séminaire II: psychologie sociale", "Marketing I", "Introduction à l’informatique". Il 4 luglio 1998 ha ottenuto
la licenza in psicologia e lavoro (cfr., nel dettaglio, doc. 7 annessi al presente
ricorso), che corrisponde all’attuale Master of Science en psychologie,
orientation psychologie du travail et des organisations (cfr., per ulteriori
dettagli, __________), considerato come la Conferenza universitaria svizzera ha
aggiunto una disposizione transitoria per l’equivalenza della licenza da una
parte e il master d’altra parte [le persone che hanno ottenuto una licenza
(primo diploma universitario) possono ottenere un’attestazione d’equivalenza
tra la licenza e il diploma di master].
3.3.2
L’11 gennaio 2013 l’__________
e RI 1 hanno stipulato un accordo, mediante il quale quest’ultimo si è in
particolare impegnato a frequentare il corso EMBA (organizzato dall’USI), "a
portare a termine i corsi con profitto e a sostenere gli esami con preparazione
e impegno", "a garantire l’espletamento del proprio lavoro senza
ritardi o scadimenti di qualità del servizio delle Risorse umane" e "ad
applicare sul lavoro le nozioni ricevute, in modo concreto ed in perfetta
regola" (cfr. doc. 2 annesso al presente ricorso). La tassa d’iscrizione dell’ammontare
di fr. 45'000.–, è stata suddivisa in fr. 30'000.– (2/3) a carico del datore di
lavoro e in fr. 15'000.– (1/3) a carico del dipendente, senza vincoli contrattuali
in merito ("Tenuto conto che __________ si fa carico dei 2/3
della formazione dal profilo finanziario e partecipa solo marginalmente in
termini di tempo, si rinuncia ad applicare un vincolo contrattuale al termine
della formazione").
Nel mese di febbraio 2013
ha iniziato il summenzionato corso Master "EMBA3". In quell’anno
l’insorgente ha versato l’importo di fr. 5'000.– quale quota d’iscrizione (cfr.
scritto del 10 ottobre 2013 dell’USI nell’incarto fiscale), e l’importo di fr.
168.25
per l’acquisto di due libri (cfr., al proposito, le relative fatture
nell’incarto fiscale), per la somma complessiva di fr. 5'168.25, chiesti in
deduzione nella dichiarazione fiscale 2013 a titolo di spese di perfezionamento
e oggetto di discussione sia in sede di reclamo, sia in questa sede.
Il 5 luglio 2014 ha
ottenuto il relativo diploma (EMBA) [cfr. doc.1 annesso al presente ricorso].
Ha frequentato e sostenuto gli esami nelle seguenti materie: "Quantitative
Methods", "Organizational Behavior", "Economics", "Human
Resources Management", "Accounting", "Marketing", "Finance",
"Strategy", "Operations Management" e "Entrepreneurship"
(corso di base). "Business Analytics", "Strategic Communication",
"Lean Six Sigma" e "Negotiation" (corso avanzato) [cfr.
doc. 1 annesso al presente ricorso; cfr., per ulteriori dettagli, il sito
www.emba.usi.ch/program]. Ha inoltre redatto una tesi ("Project Work"),
datata 26 giugno 2014 e intitolata "__________" (cfr. doc. 8 annesso
al presente ricorso).
3.3.3
Nonostante
la difficoltà nel mettere a confronto le sopraelencate materie studiate
dall’insorgente negli anni novanta per conseguire la (prima) licenza
universitaria in psicologia e lavoro con quelle da lui
affrontate qualche anno fa per ottenere l’EMBA, si può in ogni caso ritenere
che la maggior parte delle materie seguite da RI 1 durante i propri studi
universitari (in cui ha ottenuto la licenza in psicologia e lavoro) sono
incentrate principalmente sulla psicologia (cfr. consid. 3.3.1. della presente
decisione). Del resto il "Master en psychologie, orientation
psychologie du travail et des organisations" [che, come detto, equivale
alla licenza in psicologia e lavoro] permette di acquisire una formazione in psicologia
del lavoro e delle organizzazioni per comprendre fenomeni quali le relazioni
tra le persone nell’ambiente professionale, gli effetti del lavoro sui dipendenti
oppure il comportamento delle persone rispetto ad un’organizzazione. Gli studi
sono focalizzati sulla riflessione critica e la padronanza dei metodi di
analisi appropriati (cfr. __________).
L’Executive
Master in Business Administration (EMBA) offerto dall’USI viene per contro
descritto come un programma avanzato
di general management che si tiene in lingua inglese e con un corpo
docenti interamente internazionale. Il suo formato, basato su sessioni di
quattro giorni consecutivi, dal giovedì alla domenica, per un periodo di
quindici mesi, è compatibile con le esigenze di professionisti che intendono
conseguire un MBA senza abbandonare l’attività lavorativa. Si rivolge in
particolare a manager e imprenditori con più di quattro anni di esperienza
lavorativa interessati ad acquisire competenze avanzate e specialistiche nella
gestione d’impresa (cfr. www.usi.ch).
Il corso
Master "EMBA" frequentato da RI 1 (nelle materie metodi
quantitativi, comportamento organizzativo, economia, gestione risorse umane,
contabilità, marketing, finanza, strategia, gestione delle operazioni,
imprenditoria, analisi di business, comunicazione strategica, "Lean Six
Sigma" e trattativa; cfr. consid. 3.2.2. della presente decisione) gli ha quindi
permesso di conseguire una specializzazione manageriale e imprenditoriale
nell’ambito dell’economia, della contabilità, del marketing e della finanza.
Se, da un
lato, è vero che all’USI egli ha avuto modo di approfondire alcune materie già
apprese durante gli studi universitari (quali, ad esempio, marketing ed
economia), è altrettanto vero che egli ha potuto conseguire un’ulteriore formazione
e acquisire importanti conoscenze supplementari ("avanzate e specialistiche")
su tutte le tematiche di gestione e governo di un’impresa. È dunque incontrovertibile
che un simile corso persegue scopi ben più ambiziosi di un semplice ripasso o di
una semplice rielaborazione delle nozioni già acquisite all’università e poi
messe in pratica durante la sua attività professionale pluriennale come responsabile
delle risorse umane. L’insorgente ha, di fatto, conseguito una nuova formazione
manageriale in ambito dirigenziale e acquisito gli strumenti idonei per gestire
globalmente un’attività o un’organizzazione (e non un settore circoscritto come
lo è quello delle risorse umane).
3.4
Il
ricorrente, come detto, dopo aver conseguito la licenza universitaria nel 1998,
ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1999 nel settore delle risorse umane
dapprima presso un istituto bancario, poi in un’industria e infine nuovamente
in seno ad una banca e parallelamente è stato responsabile di un modulo (“__________”)
alla __________. Dal 2008 è attivo professionalmente come responsabile delle
risorse umane presso l’__________. Possiede quindi una pluriennale esperienza
professionale come dirigente nel settore delle risorse umane.
Dall’estratto
del registro di commercio del Canton Ticino risulta che dal 2008 RI 1 è avente diritto
di firma con procura collettiva a due in seno all’__________. Dal mese di
novembre 2010, egli è anche membro (__________) con diritto di firma collettiva
a due del __________. Ne consegue che, nonostante RI 1 abbia ottenuto nel 2014
un __________, la sua posizione gerarchica, ad oggi, non ha subito alcun
mutamento né in seno all’__________, né nella citata __________.
A ciò va aggiunto che
nell’accordo sottoscritto l’11 gennaio 2013 tra l’__________ e RI 1, in cui,
come visto, la società si è impegnata a finanziare parzialmente il corso __________,
il dipendente si è (tra l’altro) impegnato "ad applicare sul lavoro le nozioni
ricevute, in modo concreto ed in perfetta regola" (doc. 2 annesso al
presente ricorso). Va anche tenuto presente che, come evidenziato dallo stesso
ricorrente, egli è tuttora responsabile risorse umane presso l’__________,
mantenendo pertanto la medesima posizione professionale in seno alla società anche
dopo il conseguimento dell’__________. Trattasi di una professione di grado
gerarchico elevato (comprovato anche dallo stipendio percepito nel periodo
fiscale litigioso, allorquando non aveva ancora conseguito il diploma
post-universitario) con numerose mansioni di gestione e di responsabilità (funzioni
manageriali) all’interno di una grande impresa __________, avente in particolare
lo scopo di produrre, trasportare e commercializzare __________. Si è dunque in
presenza di un settore sollecitato da innumerevoli cambiamenti, in cui occorre necessariamente
tenersi al passo con i tempi, anche nel settore delle risorse umane.
Anche considerando le sue
esperienze professionali e l’attività esercitata nel momento dell’iscrizione al
Master, si deve allora concludere che la frequenza dell’EMBA ha consentito al
ricorrente di acquisire nuove conoscenze, in settori diversi da quello della
gestione delle risorse umane. In questa prospettiva, il suo caso non può essere
assimilato a quello del giurista fiscalista, di cui si è occupato il Tribunale
federale nella sentenza del 25 giugno 2014, precedentemente citata (v. supra,
consid. 2.3). L’insorgente non beneficiava infatti di un’esperienza professionale
riconosciuta di numerosi anni nei settori della pianificazione e della strategia
d’impresa, prima di intraprendere la formazione litigiosa (cfr. anche la
sentenza del TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160,
consid. 4.5).
Una conclusione diversa
avrebbe tutt’al più potuto giustificarsi qualora il ricorrente, invece di
iscriversi al Master in Business Administration, ne avesse frequentato
uno proprio nel settore delle risorse umane, come per esempio il Master of Advanced
Studies in Human Capital Management (nato nel 2006 dall’esigenza, più volte
espressa dagli stessi operatori ticinesi delle Risorse Umane di disporre di una
formazione ad hoc in grado di valorizzare una professione fino ad allora non
particolarmente curata a livello universitario). La questione non merita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita.
3.5
Tenuto conto delle
precedenti considerazioni, nonostante abbia (per il momento) mantenuto la
medesima professione di responsabile risorse umane presso l’__________ dopo
aver conseguito l’EMBA nel 2014, il ricorrente ha indubbiamente migliorato le
sue possibilità di carriera sul lungo periodo, potendo potenzialmente assumere
un’altra posizione professionale di grado gerarchico più elevato, con
responsabilità più estese e anche una remunerazione più elevata. Non essendo
legato da vincoli contrattuali con l’__________, egli potrebbe potenzialmente cambiare
il posto di lavoro e ambire a una posizione dirigenziale (gestione di impresa)
non solo all’interno della stessa società, ma anche presso altre ditte.
La sua formazione
post-laurea non può di conseguenza essere considerata come un semplice
aggiornamento o perfezionamento delle sue conoscenze in ambito delle risorse
umane, ma piuttosto come un potenziale avanzamento in ambito
dirigenziale nella gestione globale di un’attività oppure di un’organizzazione.
3.6
Alla luce di quanto sopra
esposto, si può quindi concludere che l’importo di fr. 5'168.25, corrispondente
ai costi affrontati da RI 1 nel 2013 per frequentare l’EMBA, costituisce nel
caso concreto una spesa di formazione e non di mero perfezionamento, e in
quanto tale non è deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT;
art. 34 lett. b LIFD).
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: