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Decisione

80.2017.118

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, psicologo, responsabile risorse umane, non costi per frequentare Executive Master in Business Administration

14 luglio 2017Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, classe __________,

già in possesso di una laurea in psicologia e lavoro ("licence

en psychologie et travail") conseguita nel 1998 presso la

facoltà di diritto e delle scienze economiche dell’Università di __________,

lavora alle dipendenze dell’__________ (di seguito __________) sin dal 2008 come

responsabile risorse umane.

Dal mese di febbraio 2013,

con l’accordo del datore di lavoro, ha partecipato al corso Executive Master

in Business Administration (di seguito EMBA), organizzato dall’Università

della Svizzera italiana (di seguito USI), ottenendo il relativo diploma il 5

luglio 2014.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2013, il contribuente ha chiesto in particolare in deduzione spese di

perfezionamento connesse con l’attività professionale per un ammontare di fr.

5'168.– (di cui fr. 5'000.– per la quota "Master USI" e fr. 168.– per

"Libri").

C. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2013, con decisione del 19 novembre 2014, l’RS

1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 86'400.– per l’IC e in fr.

99'800.– per l’IFD. L’autorità fiscale non ha ammesso la deduzione delle summenzionate

spese di perfezionamento professionale in difetto dei requisiti di legge.

D. Il contribuente ha

impugnato la citata decisione, con reclamo del 3 dicembre 2014. Ha richiamato i

documenti presentati unitamente alla dichiarazione d’imposta e ha chiesto

spiegazioni riguardo alla mancata deduzione delle spese di perfezionamento in

relazione al corso master "Executive Master in Business Administration EMBA3",

iniziato nel mese di febbraio 2013. L’autorità di tassazione, con decisione su

reclamo del 12 aprile 2017, ha respinto la richiesta, sia per l’IC, sia per l’IFD, con la seguente motivazione:

L(‘)analisi della documentazione mette in evidenza che

il decorso di formazione seguito permette di acquisire nuove conoscenze

pratiche e teoriche oltre ad un miglioramento delle aspettative professionali.

Conformemente alle vigenti disposizioni queste formazioni ulteriori non

rientrano nel novero delle spese di perfezionamento bensì in quelle in

formazione professionale, fiscalmente non deducibili. In considerazione di

quanto sopra l(‘)autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi nella

decisione di prima istanza.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di considerare "la

frequenza al corso EMBA quale perfezionamento professionale e quindi deducibile

ai fini fiscali, così come le spese per l’acquisto dei libri". L’insorgente

ha riassunto, nel dettaglio, il suo percorso formativo e professionale e ha prodotto

numerosa documentazione a sostegno delle sue argomentazioni, di cui si dirà –

laddove necessario – in seguito.

F. Con scritto del 16

maggio 2017, l’RS 1 ha trasmesso a questa Camera il relativo incarto fiscale,

senza presentare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato l’abrogazione

degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD. Queste

disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto come

lo stesso concerne la tassazione del periodo fiscale 2013 e che non esiste

alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione differente

(cfr. decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.; decisione

TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).

1.2.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal

reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali,

le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione

professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Dal chiaro tenore

letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la

riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche del 9 dicembre 2012, valido per il periodo fiscale 2013).

Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e

quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9

cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).

Anche per l’IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese

professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta

ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza

federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b

LIFD).

1.4.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.

(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di

perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che

permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro, soddisfacendo

alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non appaia

assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale acquisita

(decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del 6 luglio

2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).

La qualifica di spese di

perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della

situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e

le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre

necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta

formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio

2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,

in: StR 61/2006 p. 41).

2.2

Il tema della

delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con

l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione

vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale

federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,

per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una

tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua

formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60

p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un

centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui

affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di

un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.

2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di

un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,

conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un

Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente

aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e

con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua

preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.

2.3

Recentemente il Tribunale

federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio

di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e

assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,

aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies

(MAS) in International Taxation (cfr. decisione TF n.2C_1073/2013 del 25

giugno 2014, in: RF 69/2014 p. 645).

La sentenza in questione

rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi

perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della

situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato

delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera

professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il

contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).

Il Tribunale federale ha

quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché

beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi

datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel

diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale

del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,

proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur

non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per

una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce

la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono deducibili

quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel caso

concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale

del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera

professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso

(sentenza cit., consid. 2.3).

2.4

Non sono deducibili le

spese di una formazione continua che consentono di progredire in una posizione

professionale di grado gerarchico più elevato, che si distingue chiaramente

dalla professione attuale (spese di ascesa professionale) oppure permettono di accedere

ad un’altra professione.

In questo senso, le spese di una formazione continua intraprese

in vista di un’ascesa professionale oppure che hanno permesso oppure favorito

un tale progresso sono assimilate a quelle di una nuova formazione.

Un tale avanzamento si

traduce – in regola generale – nell’ottenimento di un posto gerarchico

superiore, comprensivo di responsabilità più estese ed una rimunerazione più

elevata. In questo caso, la formazione seguita dal contribuente, non serve ad

un semplice ripasso oppure all’attualizzazione delle conoscenze. I principi

enunciati valgono in particolare per gli studi postdiploma (decisione TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.2. e 4.3.).

2.5

Il Tribunale federale ha a

più riprese vagliato la questione delle spese per l’ottenimento di un Master of

Business Administration (MBA). Di principio la deduzione delle spese per una

tale formazione è rifiutata per il motivo che l’MBA permette principalmente di

aumentare le possibilità di ottenere una promozione, anche se la formazione è

intrapresa durante l’impiego lavorativo e se il titolo è ottenuto a seguito di

una solida esperienza professionale. L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito

come i costi della formazione, come pure l’assenza di esperienza professionale

e di conoscenze acquisite nell’ambito della formazione costituiscono indizi

importanti in favore della sussistenza di spese di formazione non deducibili

(decisione TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.3.1.).

L’Alta Corte ha quindi

ritenuto come convenga esaminare caso per caso per comprendere quale era la

natura dell’attività professionale svolta prima della frequentazione della

formazione oggetto di contenzioso e comparare quella esercitata in seguito, o a

medio termine, dopo aver ottenuto il titolo di formazione (decisione TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160, consid. 4.3.1. e ss.).

La qualificazione delle spese di perfezionamento deducibili dipende dall’esame

concreto della situazione personale del contribuente, della sua formazione

iniziale, delle sue conoscenze, delle sue esperienze professionali, della sua

attività professionale attuale, del contenuto della formazione in causa, così

come della sua posizione professionale dopo la formazione (cf. decisioni TF n.

2C_588/2015 del 1° febbraio 2016 consid. 4.3.2 e riferimenti).

3.

3.1.

Nella

presente fattispecie si ha che RI 1 (__________):

.span>

nel 1998 ha conseguito una laurea in psicologia e lavoro ("licence

en psychologie et travail") presso la facoltà di diritto e delle scienze

economiche dell’Università di __________;

·

dal 1999 ha iniziato la sua attività professionale, nell’ambito

delle risorse umane, dapprima come collaboratore presso l’Ufficio del personale

della (allora) __________, e poi come responsabile risorse umane presso

un’industria attiva nel settore dell’__________;

·

dal 2005 ha lavorato presso la __________ come responsabile risorse

umane per il territorio ticinese (nella misura del 70%) e ha assunto contestualmente

la responsabilità del modulo "__________" presso il __________ (nella

misura del 30%);

·

dal 2008 lavora alle dipendenze dell’__________ come responsabile

risorse umane, con procura collettiva a due (cfr. estratto RC del Canton

Ticino);

·

dal 2010 è membro del Consiglio di fondazione del Fondo di

pensionamento anticipato per il personale di __________;

·

dal 2013 al 2017 è stato membro del CdA della __________ ("incarico

per il quale sono stato designato prima dell’inizio del Master e a prescindere

da quest’ultimo");

·

dal 2000 è membro dell’__________ del __________ di __________,

dal 2004 con l’incarico di __________;

·

dal 2008 insegna, periodicamente, presso la __________ ("__________");

·

dal mese di febbraio 2013, con l’accordo del proprio datore di

lavoro (__________) e per scopi professionali, ha frequentato il corso master "Executive

Master in Business Administration EMBA3", presso l’USI, ottenendo il

relativo diploma il 5 luglio 2014.

3.2

L’insorgente, in questa

sede, precisa in particolare che "la partecipazione all’EMBA è stata

dettata dalla necessità di mantenermi aggiornato nella professione appresa e

contemporaneamente soddisfare le nuove e crescenti esigenze in un ambiente economico

sempre più competitivo e difficile". Ritiene altresì "importante, a

15.

anni dal termine degli studi universitari, dare una rinfrescata alle nozioni

apprese, con un aggiornamento dello stato dell’arte a livello accademico".

Dopo aver messo a confronto, in maniera dettagliata, i corsi base seguiti nel

percorso formativo EMBA con i corsi di laurea in psicologia del lavoro

rispettivamente con la propria attività professionale, non ritiene di aver

acquisito nuove conoscenze a livello teorico e pratico, ma di averle soltanto aggiornate

e rafforzate. Sostiene che "oltre alla base accademica, al momento

dell’iscrizione all’EMBA vantavo una solida esperienza professionale con

compiti di responsabilità a livello manageriale, corroborati da 8 anni di responsabilità

anche in ambito politico e, come dimostrato dai fatti (dopo 3 anni svolgo

ancora lo stesso lavoro), lo scopo di seguire il corso non era avere migliori

aspettative professionali, ma assolvere al meglio il mio compito nel contesto

aziendale nei vari incarichi assunti precedentemente. Il perfezionamento

seguito mi ha sostanzialmente permesso di migliorare le conoscenze

nell’esercizio della mia professione nell’ottica di assolverla al meglio. Alla

prova dei fatti, l’apporto maggiore avuto dall’EMBA è l’acquisizione di “strumenti”

di gestione da applicare concretamente e direttamente sul posto di lavoro,

aspettativa tra l’altro espressa chiaramente dal datore di lavoro nel relativo

accordo (“applicare sul lavoro le nozioni ricevute, in modo concreto ed in

perfetta regola”, allegato 2)". Il datore di lavoro avrebbe versato un

contributo in suo favore per il corso master “EMBA” allo scopo di migliorare il

servizio erogato. Tale post-diploma non avrebbe apportato un miglioramento della

sua situazione professionale "già soddisfacente e con un’elevata dose di

responsabilità". Non sarebbe stato "un investimento per il futuro, ma

un accrescimento personale per assolvere al meglio gli svariati compiti assunti"

e contestualmente, per tenersi aggiornato. Adduce, tra l’altro, che "come

professionista delle Risorse Umane non posso consigliare risolutamente e con

convinzione a tutti l’importanza di una formazione continua, e poi non fare

altrettanto. E la formazione continua ha primariamente il compito di tenersi al

passo coi tempi, non di aspirare a migliorare le proprie aspettative

professionali. Inoltre, come responsabile Risorse Umane mi occupo pure della

formazione e in questo senso la partecipazione al Master, in un’ottica

aziendale, era anche motivata dal poter valutare questo corso per eventualmente

proporlo ad altri collaboratori, come infatti è avvenuto. Dal profilo personale,

si è trattato di un’opportunità unica di poter approfondire argomenti a me

cari, come ad esempio statistica, marketing e gestione risorse umane, in un contesto

accademico di alto livello supportato da studi scientifici che hanno consolidato

l’esperienza personale".

3.3

3.3.1

Dalla documentazione prodotta

agli atti risulta in particolare che, nel mese di ottobre 1993, RI 1 ha iniziato

gli studi universitari dapprima presso l’Università di __________ superando gli

esami del primo ciclo, suddivisi nelle seguenti materie: "Introduction à

la psychologie", "Méthodologie", "Psychologie cognitive",

"Psychologie sociale" e "Statistique 1" (Propedeutica); "Développement

socio-affectif", "Diagnostic", "Neurobiologie (français) ",

"Psychologie différentielle", "Psychologie génétique", "Statistique

2", "Théorie et technique des test" e "Travaux pratiques de

psy. expérimentale" (Corsi obbligatori); "Cognitivo-comportementale

de la dépression", "Psychologie clinique", "Psychologie clinique

II", "Psychologie pathologique" e "Psychologie pédagogique"

(corsi opzionali) [cfr. doc. 7 annesso al presente ricorso].

Ha poi proseguito

e terminato gli studi presso la facoltà di diritto e delle scienze economiche

dell’Università di __________, ove ha frequentato i seguenti corsi: "Psychosociologie des organisations", "Bilan personnel et mesure I e II", "Seminaire I:

l’intervention dans les organisations", "Problèmes et

techniques actuels", "Sociologie générale", "Methodologie de l’enquête", "Economie

d’entreprise I", "Anthropologie philosophique et philosophie

des sciences", "Philosophie moderne et contemporaine", "droit social", "Psychologie social du travail", "Systèmes et techniques de formation dans les organisations", "Psychologie des émotions", "Gestion du

personnel", "Psychologie des relations de travail", "Ergonomie", "Séminaire II: psychologie sociale", "Marketing I", "Introduction à l’informatique". Il 4 luglio 1998 ha ottenuto

la licenza in psicologia e lavoro (cfr., nel dettaglio, doc. 7 annessi al presente

ricorso), che corrisponde all’attuale Master of Science en psychologie,

orientation psychologie du travail et des organisations (cfr., per ulteriori

dettagli, __________), considerato come la Conferenza universitaria svizzera ha

aggiunto una disposizione transitoria per l’equivalenza della licenza da una

parte e il master d’altra parte [le persone che hanno ottenuto una licenza

(primo diploma universitario) possono ottenere un’attestazione d’equivalenza

tra la licenza e il diploma di master].

3.3.2

L’11 gennaio 2013 l’__________

e RI 1 hanno stipulato un accordo, mediante il quale quest’ultimo si è in

particolare impegnato a frequentare il corso EMBA (organizzato dall’USI), "a

portare a termine i corsi con profitto e a sostenere gli esami con preparazione

e impegno", "a garantire l’espletamento del proprio lavoro senza

ritardi o scadimenti di qualità del servizio delle Risorse umane" e "ad

applicare sul lavoro le nozioni ricevute, in modo concreto ed in perfetta

regola" (cfr. doc. 2 annesso al presente ricorso). La tassa d’iscrizione dell’ammontare

di fr. 45'000.–, è stata suddivisa in fr. 30'000.– (2/3) a carico del datore di

lavoro e in fr. 15'000.– (1/3) a carico del dipendente, senza vincoli contrattuali

in merito ("Tenuto conto che __________ si fa carico dei 2/3

della formazione dal profilo finanziario e partecipa solo marginalmente in

termini di tempo, si rinuncia ad applicare un vincolo contrattuale al termine

della formazione").

Nel mese di febbraio 2013

ha iniziato il summenzionato corso Master "EMBA3". In quell’anno

l’insorgente ha versato l’importo di fr. 5'000.– quale quota d’iscrizione (cfr.

scritto del 10 ottobre 2013 dell’USI nell’incarto fiscale), e l’importo di fr.

168.25

per l’acquisto di due libri (cfr., al proposito, le relative fatture

nell’incarto fiscale), per la somma complessiva di fr. 5'168.25, chiesti in

deduzione nella dichiarazione fiscale 2013 a titolo di spese di perfezionamento

e oggetto di discussione sia in sede di reclamo, sia in questa sede.

Il 5 luglio 2014 ha

ottenuto il relativo diploma (EMBA) [cfr. doc.1 annesso al presente ricorso].

Ha frequentato e sostenuto gli esami nelle seguenti materie: "Quantitative

Methods", "Organizational Behavior", "Economics", "Human

Resources Management", "Accounting", "Marketing", "Finance",

"Strategy", "Operations Management" e "Entrepreneurship"

(corso di base). "Business Analytics", "Strategic Communication",

"Lean Six Sigma" e "Negotiation" (corso avanzato) [cfr.

doc. 1 annesso al presente ricorso; cfr., per ulteriori dettagli, il sito

www.emba.usi.ch/program]. Ha inoltre redatto una tesi ("Project Work"),

datata 26 giugno 2014 e intitolata "__________" (cfr. doc. 8 annesso

al presente ricorso).

3.3.3

Nonostante

la difficoltà nel mettere a confronto le sopraelencate materie studiate

dall’insorgente negli anni novanta per conseguire la (prima) licenza

universitaria in psicologia e lavoro con quelle da lui

affrontate qualche anno fa per ottenere l’EMBA, si può in ogni caso ritenere

che la maggior parte delle materie seguite da RI 1 durante i propri studi

universitari (in cui ha ottenuto la licenza in psicologia e lavoro) sono

incentrate principalmente sulla psicologia (cfr. consid. 3.3.1. della presente

decisione). Del resto il "Master en psychologie, orientation

psychologie du travail et des organisations" [che, come detto, equivale

alla licenza in psicologia e lavoro] permette di acquisire una formazione in psicologia

del lavoro e delle organizzazioni per comprendre fenomeni quali le relazioni

tra le persone nell’ambiente professionale, gli effetti del lavoro sui dipendenti

oppure il comportamento delle persone rispetto ad un’organizzazione. Gli studi

sono focalizzati sulla riflessione critica e la padronanza dei metodi di

analisi appropriati (cfr. __________).

L’Executive

Master in Business Administration (EMBA) offerto dall’USI viene per contro

descritto come un programma avanzato

di general management che si tiene in lingua inglese e con un corpo

docenti interamente internazionale. Il suo formato, basato su sessioni di

quattro giorni consecutivi, dal giovedì alla domenica, per un periodo di

quindici mesi, è compatibile con le esigenze di professionisti che intendono

conseguire un MBA senza abbandonare l’attività lavorativa. Si rivolge in

particolare a manager e imprenditori con più di quattro anni di esperienza

lavorativa interessati ad acquisire competenze avanzate e specialistiche nella

gestione d’impresa (cfr. www.usi.ch).

Il corso

Master "EMBA" frequentato da RI 1 (nelle materie metodi

quantitativi, comportamento organizzativo, economia, gestione risorse umane,

contabilità, marketing, finanza, strategia, gestione delle operazioni,

imprenditoria, analisi di business, comunicazione strategica, "Lean Six

Sigma" e trattativa; cfr. consid. 3.2.2. della presente decisione) gli ha quindi

permesso di conseguire una specializzazione manageriale e imprenditoriale

nell’ambito dell’economia, della contabilità, del marketing e della finanza.

Se, da un

lato, è vero che all’USI egli ha avuto modo di approfondire alcune materie già

apprese durante gli studi universitari (quali, ad esempio, marketing ed

economia), è altrettanto vero che egli ha potuto conseguire un’ulteriore formazione

e acquisire importanti conoscenze supplementari ("avanzate e specialistiche")

su tutte le tematiche di gestione e governo di un’impresa. È dunque incontrovertibile

che un simile corso persegue scopi ben più ambiziosi di un semplice ripasso o di

una semplice rielaborazione delle nozioni già acquisite all’università e poi

messe in pratica durante la sua attività professionale pluriennale come responsabile

delle risorse umane. L’insorgente ha, di fatto, conseguito una nuova formazione

manageriale in ambito dirigenziale e acquisito gli strumenti idonei per gestire

globalmente un’attività o un’organizzazione (e non un settore circoscritto come

lo è quello delle risorse umane).

3.4

Il

ricorrente, come detto, dopo aver conseguito la licenza universitaria nel 1998,

ha iniziato la sua attività lavorativa nel 1999 nel settore delle risorse umane

dapprima presso un istituto bancario, poi in un’industria e infine nuovamente

in seno ad una banca e parallelamente è stato responsabile di un modulo (“__________”)

alla __________. Dal 2008 è attivo professionalmente come responsabile delle

risorse umane presso l’__________. Possiede quindi una pluriennale esperienza

professionale come dirigente nel settore delle risorse umane.

Dall’estratto

del registro di commercio del Canton Ticino risulta che dal 2008 RI 1 è avente diritto

di firma con procura collettiva a due in seno all’__________. Dal mese di

novembre 2010, egli è anche membro (__________) con diritto di firma collettiva

a due del __________. Ne consegue che, nonostante RI 1 abbia ottenuto nel 2014

un __________, la sua posizione gerarchica, ad oggi, non ha subito alcun

mutamento né in seno all’__________, né nella citata __________.

A ciò va aggiunto che

nell’accordo sottoscritto l’11 gennaio 2013 tra l’__________ e RI 1, in cui,

come visto, la società si è impegnata a finanziare parzialmente il corso __________,

il dipendente si è (tra l’altro) impegnato "ad applicare sul lavoro le nozioni

ricevute, in modo concreto ed in perfetta regola" (doc. 2 annesso al

presente ricorso). Va anche tenuto presente che, come evidenziato dallo stesso

ricorrente, egli è tuttora responsabile risorse umane presso l’__________,

mantenendo pertanto la medesima posizione professionale in seno alla società anche

dopo il conseguimento dell’__________. Trattasi di una professione di grado

gerarchico elevato (comprovato anche dallo stipendio percepito nel periodo

fiscale litigioso, allorquando non aveva ancora conseguito il diploma

post-universitario) con numerose mansioni di gestione e di responsabilità (funzioni

manageriali) all’interno di una grande impresa __________, avente in particolare

lo scopo di produrre, trasportare e commercializzare __________. Si è dunque in

presenza di un settore sollecitato da innumerevoli cambiamenti, in cui occorre necessariamente

tenersi al passo con i tempi, anche nel settore delle risorse umane.

Anche considerando le sue

esperienze professionali e l’attività esercitata nel momento dell’iscrizione al

Master, si deve allora concludere che la frequenza dell’EMBA ha consentito al

ricorrente di acquisire nuove conoscenze, in settori diversi da quello della

gestione delle risorse umane. In questa prospettiva, il suo caso non può essere

assimilato a quello del giurista fiscalista, di cui si è occupato il Tribunale

federale nella sentenza del 25 giugno 2014, precedentemente citata (v. supra,

consid. 2.3). L’insorgente non beneficiava infatti di un’esperienza professionale

riconosciuta di numerosi anni nei settori della pianificazione e della strategia

d’impresa, prima di intraprendere la formazione litigiosa (cfr. anche la

sentenza del TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, in RDAF 2016 II p. 160,

consid. 4.5).

Una conclusione diversa

avrebbe tutt’al più potuto giustificarsi qualora il ricorrente, invece di

iscriversi al Master in Business Administration, ne avesse frequentato

uno proprio nel settore delle risorse umane, come per esempio il Master of Advanced

Studies in Human Capital Management (nato nel 2006 dall’esigenza, più volte

espressa dagli stessi operatori ticinesi delle Risorse Umane di disporre di una

formazione ad hoc in grado di valorizzare una professione fino ad allora non

particolarmente curata a livello universitario). La questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

3.5

Tenuto conto delle

precedenti considerazioni, nonostante abbia (per il momento) mantenuto la

medesima professione di responsabile risorse umane presso l’__________ dopo

aver conseguito l’EMBA nel 2014, il ricorrente ha indubbiamente migliorato le

sue possibilità di carriera sul lungo periodo, potendo potenzialmente assumere

un’altra posizione professionale di grado gerarchico più elevato, con

responsabilità più estese e anche una remunerazione più elevata. Non essendo

legato da vincoli contrattuali con l’__________, egli potrebbe potenzialmente cambiare

il posto di lavoro e ambire a una posizione dirigenziale (gestione di impresa)

non solo all’interno della stessa società, ma anche presso altre ditte.

La sua formazione

post-laurea non può di conseguenza essere considerata come un semplice

aggiornamento o perfezionamento delle sue conoscenze in ambito delle risorse

umane, ma piuttosto come un potenziale avanzamento in ambito

dirigenziale nella gestione globale di un’attività oppure di un’organizzazione.

3.6

Alla luce di quanto sopra

esposto, si può quindi concludere che l’importo di fr. 5'168.25, corrispondente

ai costi affrontati da RI 1 nel 2013 per frequentare l’EMBA, costituisce nel

caso concreto una spesa di formazione e non di mero perfezionamento, e in

quanto tale non è deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT;

art. 34 lett. b LIFD).

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: