80.2017.12
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, rinuncia da parte della società a rivendicare compensi per prestazioni effettuate, incassati direttamente dall’azionist
26 marzo 2018Italiano35 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.12
80.2017.13
Lugano
26 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 gennaio 2017 contro la decisione del 9 dicembre 2016 in materia di IC/IFD
2013-2014.
Fatti
A. __________ è una
società il cui scopo consiste nell’esercizio di ogni attività di carattere
fiduciario (ed in particolare l'organizzazione e la tenuta di contabilità, la
consulenza e l'assistenza amministrativa, la consulenza aziendale e fiscale; la
costituzione, trasformazione, fusione e liquidazione di società,
l'intermediazione in genere, segnatamente di compra-vendita, di attività
commerciali e di beni mobili, la mediazione in genere, la consulenza in ambito
assicurativo, le ricerche di mercato e di partners commerciali).
__________ è
l’amministratrice unica. Il 13 novembre 2015 la società ha trasferito la sede a
__________, nel Canton __________.
B. Con decisioni dell’11
luglio 2016, l’RS 1 (UTPG) ha notificato alla contribuente le tassazioni IC/IFD
per i periodi fiscali 2013 e 2014.
Per il periodo fiscale
2013, l’utile imponibile è stato commisurato in fr. 20'600.- (a fronte di un
utile netto d’esercizio dichiarato di fr. 1'311.-) mentre il capitale
imponibile in fr. 138'000.-. La motivazione della decisione era la seguente:
Sui prestiti attivi non saranno fiscalmente ammessi né
perdite né ammortamenti.
Fattori
aggiunti all’utile:
Spese
non documentate o eccessive.
Accantonamenti
eccessivi.
Prestazioni
(valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine:
Uso
privato auto.
Interessi
attivi insufficienti.
Vantaggi
vari.
Aggiunte
nella determinazione del capitale imponibile:
Ammortamenti
e accantonamenti tassati quali utile.
Per il periodo fiscale
2014, l’utile imponibile è stato stabilito in fr. 66'100.- e il capitale
imponibile in fr. 146'000.-. All’utile netto d’esercizio dichiarato di fr.
5'299.-, l’UTPG aveva aggiunto spese non documentate o eccessive ed
accantonamenti eccessivi. Inoltre evidenziava l’esistenza di prestazioni
(valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine: l’utilizzo privato
dell’autovettura, gli interessi attivi insufficienti, vantaggi vari. Nella
determinazione del capitale imponibile venivano aggiunti ammortamenti e accantonamenti
tassati quali utile.
C. Con reclamo
4/5.8.2016 RI 1 censurava le decisioni IC/IFD 2013 e 2014 (notifiche di
tassazione ricevute il 4.8.2016 tramite invio raccomandato). Nel gravame si
contestavano le riprese sull’utile effettuate da parte dell’UTPG e veniva richiesto
il dettaglio specifico per le spese non documentate o eccessive, per gli
accantonamenti eccessivi, per i vantaggi vari, per gli interessi attivi
insufficienti per l’utilizzo privato delle autovetture. La ricorrente chiedeva
che le venisse trasmesso il dettaglio per procedere nel reclamo contro tutte le
riprese effettuate.
D. Con scritto
29/30.8.2016 RI 1 indicava di non essere d’accordo con le riprese sull’utile
operate dall’UTPG.
Contestava in primo luogo la
ripresa per il mancato ricavo della pigione del cliente __________.
Quest’ultima società aveva “un contratto determinato per l’utilizzo
dell’ufficio con la __________” (società della quale __________ già era stata
anche amministratrice unica) per un importo annuo di fr. 9'600.- (che per i periodi
fiscali qui ritenuti era una società inattiva e non utilizzava gli uffici).
Veniva inoltre contestata
la ripresa nell’utile, per mancato ricavo da parte di RI 1, di una fattura che __________
(amministratrice unica di RI 1) aveva emesso nei confronti della __________ e
riguardante la segnalazione di vendita di un oggetto immobiliare e di un corso
di istruzione di contabilità analitica alla segretaria di quella società. La
reclamante sottolineava come essa non si occupasse di intermediazione immobiliare
né di formazione in materia di contabilità, ragione per cui tale ricavo non
costituiva “concorrenza sleale nei confronti della società né tanto meno un
mancato ricavo”. L’importo in questione sarebbe stato inserito da __________
nella propria dichiarazione fiscale quale reddito da attività accessoria.
Anche la ripresa di fr.
17'038.- relativa ad una compensazione tra i lavori che la ditta __________
avrebbe dovuto effettuare alla casa di __________, con prestazioni che RI 1
avrebbe dovuto svolgere a favore di __________, non sarebbe stata giustificata.
In effetti, la compensazione non sarebbe mai avvenuta e __________ avrebbe
versato personalmente la somma relativa ai lavori effettuati presso la sua
abitazione.
In merito ai vantaggi per
l’utilizzo del telefono, nell’allegato veniva indicato che RI 1 si occupa
anche di “compra-vendita di attività alla quale sono stati assegnati dei
numeri di telefono”. I numeri di telefono in questione sono intestati alla
società, per cui i relativi costi devono essere accettati. A carico della
società vi sarebbe inoltre anche il costo dell’abbonamento telefonico della
casa di __________ in cui abita __________, siccome l’amministratrice lavora
anche da casa.
Per quanto atteneva ai
vantaggi legati all’utilizzo dell’autovettura veniva specificato come sino al
periodo fiscale 2013 fosse stata sempre presa in considerazione anche la quota
parte per l’utilizzo dei veicoli intestati all’azienda da parte
dell’amministratrice. Nel 2014 __________ avrebbe utilizzato unicamente i suoi
veicoli per le tratte private (una __________ __________ ed una __________)
mentre i veicoli aziendali rimanevano posteggiati presso la sede legale della
società.
Nel gravame si concludeva
indicando come l’utile imponibile per l’IC/IFD 2013 dovesse essere definito in
fr. 8'700.- ed in fr. 13'500.- quello per il 2014. Il capitale doveva essere
stabilito in fr. 138'856.- per il 2013 ed in fr. 146'816.- per il 2014.
E. a. Decisione su
reclamo IC/IFD 2013
Con decisione del
9.12.2016, l’UTPG ha respinto il gravame dell’insorgente. In particolare si
indicava che RI 1 era stata oggetto di verifica per gli anni 2013 e 2014. I
fattori imponibili erano quindi stati discussi con la rappresentante della
società e potevano così essere riassunti:
Risultato dichiarato fr.
1'311.-
Interessi attivi
finanziamento APA fr. 395.-
Interessi attivi
correntisti fr. 453.-
RT Delcredere fr.
2'250.-
Costi non ammessi fr.
914.-
Adeguamento CA (locazione __________) fr.
9'600.-
Vantaggi telefono fr.
3'000.-
Vantaggi rappresentanza fr.
1'500.-
Vantaggi auto fr.
1'200.-
Utile imponibile IC/IFD fr.
20'623.-
Nella decisione veniva
indicato come il 14.11.2016 si fosse tenuta un’udienza nel corso della quale
erano state discusse le posizioni più importanti. Nella motivazione veniva
indicato come la ripresa di fr. 9'600.- per locazione a __________ era
giustificata siccome era un trasferimento di cifra d’affari a favore della
società __________, società inattiva che non aveva possesso immobiliare, né
spazi in locazione da affittare. L’utile imponibile veniva pertanto stabilito
in fr. 20'600 per l’IC e l’IFD 2013 ed il capitale in fr. 138'000.-.
b. Decisione su reclamo
IC/IFD 2014
Con decisione dello stesso
giorno, l’UTPG ha respinto il reclamo anche per il periodo fiscale 2014
Ribadito che la reclamante era stata oggetto di verifica per gli anni 2013 e
2014, ha rilevato che i fattori imponibili erano quindi stati discussi con la
rappresentante della società e potevano così essere riassunti:
Risultato dichiarato fr. 5'299.-
Interessi attivi
finanziamento APA fr. 395.-
Interessi attivi
correntisti fr. 1'158.-
RT Delcredere fr.
2'660.-
Costi non ammessi fr.
582.-
Adeguamento CA fr.
46'638.-
Vantaggi telefono fr.
3'000.-
Vantaggi rappresentanza fr.
1'500.-
Vantaggi auto fr. 4'950.-
Utile imponibile IC/IFD fr. 66'182.-
L’UTPG indicava come, a
seguito della discussione tenutasi il 14.11.2016 l’UTPG avesse mantenuto la
propria decisione. L’utile imponibile veniva pertanto definito in fr. 66'100.-
per l’IC/IFD 2014 ed il capitale in fr. 146'100.-.
F. Con tempestivo
ricorso 9/10.1.2017 alla Camera di diritto tributario la RI 1 impugna le
decisioni su reclamo IC/IFD 2013 e 2014. Dopo aver censurato l’operato dell’UTPG
durante l’udienza del 14.11.2016, la ricorrente ripropone le contestazioni già
esposte in sede di reclamo. In particolare contesta la ripresa di fr. 17'893.-,
relativa alla compensazione fra la mercede dovuta da __________ a __________ SA
per i lavori da quest’ultima effettuati nella casa d’abitazione della prima e
il compenso dovuto dalla __________ SA alla ricorrente per l’amministrazione. Dopo
aver ripercorso l’iter dei lavori presso la casa privata dell’amministratrice
ad __________ ed indicato che, durante lo svolgimento degli stessi, nei
confronti della __________ era stata avviata la procedura di fallimento (tanto
da doversi rivolgere ad un’altra società per portare a termine i lavori),
l’insorgente indica che dall’inizio della collaborazione al giorno del
fallimento nessuna prestazione di RI 1 era stata compensata con i lavori
eseguiti da __________.
Per quanto riguarda
la provvigione per un’intermediazione immobiliare prestata da __________ ad __________
come anche un corso di contabilità analitica eseguito per istruire la
segretaria di __________, RI 1 indica come questo reddito fosse già stato
compreso nella dichiarazione fiscale di pertinenza di __________. A RI 1 non
può essere imputato alcun mancato ricavo. In merito alla ripresa di fr. 9'600.-
(relativa al canone di locazione) la stessa viene accettata dalla contribuente.
Per il resto vengono riconfermati gli argomenti a censura della ripresa per i
vantaggi legati all’utilizzo del telefono come anche quelli per l’uso delle
autovetture intestate alla società.
G. Con osservazioni al
gravame 24.1.2017, l’UTPG chiede di respingere il ricorso.
In merito alla ripresa di
fr. 17'893.- (compensazione __________), l’autorità fiscale ricorda che, in
sede di audizione del 14.11.2016, aveva specificato come fosse necessaria la
produzione della prova inconfutabile che __________ ed il marito non avessero
beneficiato delle prestazioni di RI 1 e di __________ (ditta subentrata nei
lavori alla __________) e aveva pertanto chiesto di produrre copia dei preventivi
e delle fatture come pure copia della corrispondenza e di tutto quanto avessero
ritenuto utile a tale scopo. In data 24.11.2016 l’UTPG aveva invitato la
contribuente a completare la documentazione (in particolare i contratti di
appalto ed i dettagli del conto di costruzione). La contribuente aveva
replicato di non voler produrre più alcuna documentazione in quanto quella
trasmessa era a suo avviso sufficiente. In particolare l’UTPG ha rilevato anche
che da una verifica effettuata nell’incarto delle persone fisiche (di __________
e del marito) sono emerse alcune fatture di __________ per i lavori
dell’abitazione di __________ (diverse da quelle fornite da RI 1 all’UTPG) che,
a differenza di altre dello stesso fornitore e per la stessa causa, non portano
il timbro della banca dell’avvenuto pagamento a carico del conto costruzione.
Il totale delle fatture ammonta a fr. 65'340.- a fronte delle quali è stato
fornito copia di un bonifico (non meglio dettagliato) di fr. 45'340.-. Secondo
l’UTPG __________ deve ancora dimostrare il pagamento a favore di __________ di
fr. 20'000.-.
In merito alla ripresa di
fr. 20'000.- relativa alla provvigione per l’intermediazione immobiliare,
l’autorità fiscale ritiene giustificata la ripresa di questo importo presso RI
1 in quanto trattasi di attività di fatto ed economicamente strettamente legata
all’attività fiduciaria svolta dalla contribuente in virtù del principio del
divieto di concorrenza; la causale del versamento rilevabile dal bonifico
bancario è inoltre esplicita: “pratiche di contabilità”; l’intermediazione in
genere è anche prevista dallo scopo della società.
Per i vantaggi legati
all’utilizzo del telefono, l’UTPG indica che la ripresa è stata ritenuta
corretta e che ad ogni modo l’intestazione fiduciaria di numeri telefonici non
è fattibile dal profilo legale né dal relativo promemoria AFC.
Per i vantaggi legati
all’utilizzo dell’autovettura, l’UTPG la ritiene giustificata e visti
l’importante onere di accertamento e di tempo già investiti nella pratica,
l’autorità fiscale si rimette al giudizio della Camera. L’UTPG contesta da
ultimo le illazioni della contribuente circa lo svolgimento dell’udienza del
14.11.2016.
H. All’udienza del 6
ottobre 2017, la ricorrente ha sottolineato che la fattura di fr. 20'000.–,
emessa personalmente da __________, si riferisce ad un’attività che non rientra
fra quelle svolte dalla società. Inoltre il compenso non si riferiva unicamente
alla provvigione, ma anche all’istruzione in materia di contabilità. Si è
impegnata comunque a produrre la documentazione in merito al contratto di
mediazione a cui si riferisce questa fattura.
L’UTPG, da parte sua, ha
ribadito che a suo avviso si tratterebbe di un ricavo che è legato comunque
all’attività della società della quale __________ è azionista e amministratrice.
Per quanto concerne la
ripresa dell’importo di fr. 17'983.–, la ricorrente ha sostenuto che, a causa
del sopravvenuto fallimento, la __________ SA non avrebbe pagato quanto le
doveva. L’UTPG ha allora chiesto per quale ragione, se la società vantava
ancora un credito nei confronti della __________ SA, non abbia insinuato tale
credito nel fallimento di questa società, che è avvenuto poco dopo. I
rappresentanti della ricorrente si sono impegnati a prendere posizione anche su
questo aspetto.
La ricorrente ha poi
prodotto copia di una ricevuta, firmata dalla __________ SA, a comprova del
pagamento dell’importo di fr. 20'000.– per le prestazioni intraprese nella
proprietà immobiliare di __________. Tale versamento spiegherebbe a suo avviso le
discrepanze, messe in evidenza dall’UTPG, fra le fatture della __________ SA
contenute nell’incarto fiscale delle persone fisiche e della persona giuridica.
I rappresentanti della ricorrente si sono anche impegnati a produrre ulteriore
documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento di tutto quanto fatturato
dalla __________ SA.
I. Il 16 ottobre 2017
l’insorgente ha informato la Camera di diritto tributario di non essere
riuscita a recuperare i dati relativi alla mediazione per cui sarebbe stata
corrisposta la provvigione di fr. 20'000.–. Ha chiesto nondimeno di rinunciare
alla ripresa di tale importo, non trattandosi di “concorrenza sleale” di __________
nei confronti della sua società.
La società contribuente ha
prodotto invece una lettera del 28 gennaio 2015, con la quale ha insinuato un
credito di fr. 27'662.35 nel fallimento della __________ SA, precisando che in
tale importo sarebbe compreso l’ammontare litigioso di fr. 17'983.–, che non
sarebbe quindi mai stato compensato.
Per quanto attiene alla
discrepanza di fr. 20'000.– fra le fatture della __________ SA presenti
nell’incarto fiscale personale di __________, da una parte, e della RI 1,
dall’altra, la ricorrente ha prodotto l’ordine di bonifico di fr, 45'340.– con
le relative fatture di fr. 65'340.–, sottolineando che con la ricevuta di
20'000 franchi prodotta in udienza vi sarebbe corrispondenza.
L’insorgente ha infine
ribadito la contestazione relativa alla ripresa dei vantaggi per l’uso
dell’automobile aziendale nel periodo fiscale 2014, argomentando che
l’azionista __________ avrebbe utilizzato la sua vettura privata per il
tragitto da casa al lavoro, “per diminuire i costi privati e societari”.
La Divisione delle
contribuzioni ha preso posizione con scritto del 9 novembre 2017. Da un lato,
ha sottolineato che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in merito
alla pretesa provvigione che avrebbe percepito __________. Dall’altro, ha preso
atto dell’insinuazione di credito nel fallimento della __________ SA,
chiedendosi tuttavia “come la signora __________ possa aver dimenticato un
pagamento a contanti di ben fr. 20'000.–“ e “per quale ragione la stessa
avrebbe sottoscritto il 1° aprile 2014 un contratto di appalto con la __________
SA per una mercede totale di fr. 168'500.– (+ IVA fr. 13'480.–) e due settimane
più tardi, il 17 aprile 2017, un’offerta per il prezzo di ‘soli’ fr. 148'500.–
(+ IVA fr. 11'880.–)”.
La contribuente ha
replicato in data 20 novembre 2017, lamentando la malafede dell’autorità fiscale,
per aver messi in dubbio l’esistenza del contratto di mediazione concluso
dall’azionista con terzi. Circa la differenza fra la mercede indicata nel
contratto di appalto e quella che emerge dall’offerta di due settimane più
tardi, argomenta che “nelle trattative con le imprese di costruzione capita più
volte che i preventivi/contratti stilati all’inizio vengano corretti in base a
dei fattori che portano a rettificare i lavori”.
L. Con scritto del 5
marzo 2018, questa Corte si è rivolta alla ricorrente, sottoponendole le
seguenti domande:
1. All’udienza
del 6 ottobre 2017 avete prodotto una ricevuta del 25 aprile 2014,con la quale
la __________ SA conferma di ricevere da __________ “un acconto a contanti di
CHF 20'000.00 a scalare sulle fatture a margine”. A tale riguardo, vogliate
fornire le seguenti precisazioni.
·
Da dove proveniva l’importo di CHF
20'000 versato a contanti? Vogliate allegare i giustificativi necessari (p. es.
addebito bancario).
·
Per quali ragioni il versamento è
avvenuto a contanti?
·
Chi ha ricevuto l’importo in
questione per conto della __________ SA e ha quindi firmato la ricevuta?
Considerandi
2.
Con la
vostra lettera del 13 ottobre 2017, avete prodotto la “notifica di credito”,
inoltrata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il 28 gennaio 2015,
unitamente a 40 fatture da voi emesse nei confronti della __________ SA.
·
Ritenuto che la maggior parte
delle fatture si riferiscono all’attività di amministrazione della __________
SA, da voi prestata, vogliate produrre il contratto di amministrazione su cui
le prestazioni sono fondate.
·
Per quali ragioni l’onorario a
partire dal mese di aprile del 2014 è passato da CHF 2'000 a CHF 1'100?
3.
A
proposito della ricevuta del 6 agosto 2014, con la quale viene convenuta la
compensazione fra gli onorari dovuti dalla __________ SA alla RI 1 per
l’amministrazione contabile, da una parte, e la mercede dovuta da __________
alla __________ SA per i lavori nella sua proprietà immobiliare, vogliate
produrre il contratto con cui RI 1 ha ceduto a __________ il suo credito nei
confronti della __________ SA. Vi invitiamo inoltre a voler produrre l’allegato
a cui si fa riferimento nella citata ricevuta, laddove si commisura l’ammontare
delle prestazioni compensate.
La
contribuente ha risposto con lettera del 12 marzo 2018, nella quale ha
sostenuto che “tutti gli atti sono stati discussi, giustificati e commentati
dalle parti”, ragione per cui chiedeva “di voler procedere alla decisione sul
[suo] ricorso”, richiamando uno scritto del 13 novembre 2017, nel quale questa
Corte, notificandole le osservazioni del 9 novembre 2017 della Divisione delle
contribuzioni, aveva affermato che, in caso di mancata risposta, avrebbe deciso
“senza ulteriori formalità”. L’insorgente ha anche annunciato l’intenzione di
procedere “a [sua] tutela nel caso in cui ci sia ancora una volta un modo di
agire di denegata giustizia nei [suoi] confronti”.
Diritto
1.
1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT
prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:
1.
Costituiscono
utile netto imponibile:
a.
il saldo del conto profitti e
perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati
dall’uso commerciale;
- le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate
dall’uso commerciale.
Quanto all’imposizione
delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da
parte loro che:
1.
Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,
segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
1.2
La dottrina ha così
riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.;
Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea/Francoforte 1998, n. 28 ad § 10, p. 172; inoltre CDT n. 80.2000.00031
del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t; sentenza TF 2C_798/2015 del
26.9
, consid. 2.1.):
Ø
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione;
Ø
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l’azionista
o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un
terzo alle stesse condizioni;
Ø
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare,
cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi
societari.
1.3
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni
dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a
determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina,
con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel
conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene
definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La
fiscalità dell’azienda, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto
quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza,
che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando
quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un
terzo, ad esempio la vendita di un bene del patrimonio sociale ad un prezzo di
favore. La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un
terzo e il valore pattuito con l’azionista rappresenta una distribuzione
mascherata di utile (Bernardoni/ Bortolotto,
op. cit., p. 423; sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno
2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 p. 660,
consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2.
2.1.
Come risulta dal rapporto
di verifica dell’Ispettorato fiscale, nel 2014 __________ SA ha versato su un
conto bancario privato inestato a __________ un importo di fr. 20'000.–, che
corrisponderebbe ad una provvigione per la sua intermediazione nella vendita di
un immobile. La causale del pagamento sarebbe tuttavia descritta come “Fattura
onorario consulenza contabile e amministrazione / corso contabilità 2013/2014”.
Tenuto conto della circostanza che la __________ SA è una cliente della RI 1,
l’Ispettorato fiscale ha ritenuto che la prestazione in questione fosse di
pertinenza della società.
2.2
Come già ricordato,
costituisce un prelevamento anticipato di utile la rinuncia, da parte della
società, a rivendicare introiti di sua competenza, che vengono così incassati
direttamente dall’azionista.
Secondo l’Ispettorato
fiscale, la prestazione incassata dall’azionista sarebbe spettata alla società,
trattandosi di un onorario per consulenza contabile, amministrazione e per un
corso di contabilità, cioè per attività espletate dalla società ricorrente.
L’insorgente contesta
tuttavia che la prestazione sia legata a tali attività. A suo avviso, sarebbe __________
ad aver personalmente fornito delle prestazioni alla __________ SA, in settori
estranei all’attività della società. In particolare, si tratterebbe di una
provvigione per attività di intermediazione immobiliare e dell’onorario per la
tenuta di un corso di contabilità analitica per la segretaria della società
mandante. L’indicazione contrastante che emerge dalla documentazione bancaria
sarebbe frutto di un errore (“presumibilmente la persona che ha inserito il
pagamento con la dicitura ha fatto un copia e incolla di qualche altro
pagamento”).
Nel corso dell’udienza del
6.
ottobre 2017, la ricorrente si è impegnata a produrre la documentazione in
merito al contratto di mediazione a cui si riferisce la fattura in discussione.
Nella sua lettera del 13/16 ottobre 2017, la contribuente ha comunicato di non
essere riuscita a recuperare i dati relativi al contratto di mediazione.
In queste circostanze, non
si può che convenire con l’Ispettorato fiscale e con l’UTPG, che hanno
ravvisato nel versamento dell’importo litigioso su un conto privato di __________
un prelevamento anticipato di utile.
Del resto, come ha
sottolineato la stessa autorità fiscale, non è ammesso che un dirigente di una
società di capitali possa esercitare attività in concorrenza con la società.
2.3
A tale riguardo, la
giurisprudenza del Tribunale federale ha infatti ravvisato una distribuzione
dissimulata di utili anche nel caso in cui una persona con responsabilità
dirigenziali all’interno di una società eserciti un'attività in concorrenza con
la medesima. Rilevato che le persone fisiche possono operare per conto di una
società anonima sulla base di un contratto di lavoro oppure in particolare come
mandatari commerciali, procuratori, direttori o membri del consiglio di
amministrazione, il Tribunale federale ha osservato che tutte queste funzioni
implicano un dovere di fedeltà verso la società e l'obbligo legale di astenersi
dall'esercizio di attività che le fanno concorrenza. Si tratta infatti di
vincoli imposti dagli art. 321a e 321b CO per i lavoratori, dall'art.
464.
cpv. 1 CO per i procuratori ed i mandatari commerciali e dall’art. 717 cpv.
1.
CO per gli amministratori (cfr. la sentenza 2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid.
2.2
e giurisprudenza citata). Ne ha quindi dedotto che una società anonima con
scopi economici (cfr. art. 620 cpv. 3 CO) in generale non permette ai propri
lavoratori, procuratori, mandatari commerciali, direttori o membri del
consiglio di amministrazione di esercitare un’attività in concorrenza con la
sua. Se al contrario consente una simile attività, rispettivamente se rinuncia
ad esigere da queste persone il rimborso dei guadagni conseguiti grazie ad
affari che per loro natura sarebbero di sua pertinenza, essa fornisce una
prestazione valutabile in denaro ogni qualvolta la rinuncia agli introiti che
le spetterebbero per legge trova fondamento nei rapporti di partecipazione.
Questa situazione si verifica in particolare nel caso di un azionista unico o
maggioritario che conclude per proprio conto singoli affari che rientrerebbero
di per sé nel campo d'attività della società. Ad un collaboratore senza diritti
di partecipazione non verrebbe infatti concesso di svolgere un simile impiego,
atto a comportare una diminuzione dell'utile della società (sentenza
2C_222/2009 del 24 luglio 2009 consid. 2.2 e giurisprudenza citata).
2.4
Tornando all’esame della
fattispecie, non si può ammettere che l’importo di fr. 20'000.– versato da __________
SA, cliente della RI 1, su un conto privato dell’azionista di quest’ultima,
rappresenti un compenso per attività da lei prestate a titolo personale. La
ricorrente non ha portato alcuna prova dell’esistenza di un contratto di
mediazione immobiliare concluso fra __________ e __________ SA. Tutti gli
elementi a disposizione conducono del resto alla conclusione che l’importo
versato da quest’ultima sia di competenza della ricorrente.
3.
3.1.
L’Ispettorato fiscale ha
inoltre prestato attenzione a delle fatture emesse dalla ricorrente nei
confronti della stessa __________ SA per contabilità, per un importo di fr.
17'038.–. Quest’ultimo importo infatti non sarebbe stato pagato dalla __________
SA, ma sarebbe stato compensato con un debito personale di __________, la quale
aveva commissionato alla società debitrice ai lavori di ristrutturazione della
sua casa d’abitazione. In effetti, agli atti figura una “ricevuta” su carta
intestata della RI 1, così formulata:
Mapp. __________
__________ – Contatto del 01.04.2014
Con la presente confermiamo
che le fatture della RI 1 per amministrazione contabile nei confronti della
spettabile __________ SA, di __________, fino al 31 luglio 2014 per CHF
17'038.29 (vedi allegato), vengono compensate quale acconto sulle prossime fatture
di lavori ancora da eseguire come da contratto di appalto a margine per conto
della signora __________ di __________.
Per
conferma e accettazione: Per conferma e
accettazione:
__________
SA RI 1
Amministratrice
unica: Amministratrice unica:
__________ __________
__________, 6 agosto 2014
3.2
Dagli atti risulta che la
compensazione di cui si discute è stata indicata da __________ nel “Rendiconto
di costruzione”, prodotto all’Ufficio di tassazione competente per la sua
tassazione personale il 6 agosto 2015. Allo scopo di giustificare il
finanziamento dei lavori intrapresi sulla sua proprietà immobiliare, la
contribuente ha indicato che il capitale proprio proveniva, per fr. 19'941.71,
da un “ricavo straordinario provvigione” e, per fr. 17'038.29, dalla
compensazione in questione. In una nota sullo stesso formulario, __________ ha
osservato quanto segue:
La
compensazione di CHF 17'038.29 non ha potuto essere effettuata perché la __________
SA è fallita il 16.12.2014. Sarà versato nel 2015.
Col ricorso, la
contribuente ha prodotto un contratto di appalto, sottoscritto il 1° aprile
2014, per opere da capomastro sul mappale n. __________ RFD di __________, per
una mercede di fr. 181'980.– IVA inclusa. La licenza edilizia è stata rilasciata
dal Comune di __________ il 3 giugno 2015. Nel frattempo, tuttavia l’impresa
appaltatrice sarebbe fallita (il 16 dicembre 2014), obbligando la committente a
rivolgersi a un’altra impresa. Un nuovo contratto è così stato sottoscritto con
la __________ SA di __________, che ha realizzato le opere progettate per un
compenso di fr. 145'706.95.
3.3
Ora, la versione dei fatti
fornita dalla ricorrente è lacunosa e anche in contrasto con la documentazione
che emerge dal dossier relativo alla tassazione di __________. Come rilevato
dall’UTPG nelle sue osservazioni al ricorso, dalle fatture prodotte
dall’azionista nella procedura di tassazione che la concerne risulta che il
bonifico ordinato alla banca che aveva concesso il credito di costruzione non
copre l’ammontare delle fatture.
Nel ricorso, la RI 1 ha infatti
indicato che la committente ha proceduto al pagamento di tre acconti alla __________
SA, facendo capo al finanziamento bancario ricevuto:
·
fr. 45'340.– il 4.6.2014;
·
fr. 15'120.– il 26.6.2014;
·
fr. 18'360.– il 25.7.2014.
Il primo bonifico, in
particolare, fa riferimento alle fatture 22-2014, 23-2014, 24-2014, 25-2014,
26-2014 e 27.2014. Tuttavia, l’autorità fiscale ha fatto notare che le fatture
inviate dalla __________ SA nel mese di aprile del 2014 ammontavano a più di
45'340 franchi, sicché il versamento finanziato con il bonifico bancario del 4
giugno 2014 non copriva l’intero importo fatturato:
acconto 22-14 del
15.4.2014
fr. 23'760.–
acconto 23-14 del
18.4.2014
fr. 2'160.–
acconto 24-14 del
20.4.2014
fr. 10'800.–
acconto 25-14 del
25.4.2014
fr. 4'320.–
acconto 26-14 del
25.4.2014
fr. 7'020.–
acconto 27-14 del
30.4.2014
fr. 17'280.–
totale acconti aprile 2014 fr. 65'340.–
La discrepanza fra
l’ammontare delle fatture e il bonifico bancario del 4.6.2014 corrisponde
esattamente a 20'000 franchi. La spiegazione fornita dalla ricorrente
all’udienza del 6 ottobre 2017 è che vi sarebbe stato un ulteriore versamento a
contanti, proprio di 20'000 franchi, da parte di __________, come provato da
una ricevuta datata 25 aprile 2014, prodotta solo in udienza.
Prendendo posizione sui
nuovi documenti prodotti, nella lettera del 9 novembre 2017, la Divisione delle
contribuzioni constata che la ricorrente ha in tal modo giustificato “la differenza
fra le fatture emesse dalla __________ SA (fr. 65'340.–) e l’ordine di bonifico
di fr. 45'340.–“, prodotto il 13 ottobre 2017. L’autorità fiscale si domanda
tuttavia come __________ “possa aver dimenticato un pagamento a contanti di ben
fr. 20'000.–“.
La ricorrente ha replicato
in data 20 novembre 2017, osservando di non capacitarsi “del pensiero di mala
fede da parte dell’Ufficio tassazione delle persone giuridiche unicamente per
il fatto che la contribuente non si sia ricordata immediatamente della ricevuta
di CHF 20'000.00 pagata”.
3.4
Un’altra incongruenza
rilevata dall’UTPG concerne l’ammontare del preventivo della __________ SA per
le opere commissionate da __________.
Nella sua lettera del 9
novembre 2017, con cui prende posizione sulla documentazione prodotta
dall’insorgente dopo l’udienza del 6 ottobre 2017, l’autorità di tassazione si
chiede “per quale ragione la stessa [cioè __________] avrebbe sottoscritto il
1° aprile 2014 un contratto di appalto con la __________ SA per una mercede
totale di fr. 168'500.– (+ IVA fr. 13'480.–) e due settimane più tardi, il 17
aprile 2014, un’offerta per il prezzo di “soli” fr. 148'500.– (+ IVA fr.
11'880.–)”.
A tale riguardo, la
ricorrente ha replicato, in data 20 novembre 2017, sostenendo che “nelle
trattative con le imprese di costruzione capita più volte che i
preventivi/contratti stilati all’inizio vengano corretti in base a dei fattori
che portano a rettificare i valori”.
Anche in questo caso, la
differenza ammonta a 20'000 franchi.
3.5
Rimane da chiarire anche
l’altro debito che sarebbe stato compensato. La ricorrente ha infatti fatturato
alla __________ SA le prestazioni per l’amministrazione di quest’ultima. A
detta dell’insorgente, il successivo fallimento della __________ SA avrebbe
reso impossibile la compensazione.
All’udienza del 6 ottobre
2017, l’autorità fiscale ha chiesto alla ricorrente perché, se vantava ancora
un credito nei confronti della __________ SA, non lo avesse insinuato nel
fallimento di quest’ultima, avvenuto poco dopo. La contribuente si è riservata
di prendere posizione.
Con scritto del 13 ottobre
2017, la RI 1 ha prodotto copia di una “notifica di credito”, inoltrata
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ il 30 gennaio 2015, con
riferimento a 40 fatture (relative al periodo dal 31.10.2013 al 5.12.2014) per
un importo complessivo di fr. 25'933.45 più interessi. In tale importo, a suo
dire, sarebbe compreso anche il credito di fr. 17'983.–, che dunque non sarebbe
mai stato compensato.
3.6
Ora, è difficile negare
che una compensazione sia intervenuta. L’accordo concluso il 6 agosto 2014 fra
la __________ SA e la RI 1 fa chiaramente riferimento a un credito che
quest’ultima aveva già maturato nei confronti della prima, per la sua attività
di “amministrazione contabile”. Dal tenore dell’accordo non si accenna infatti
all’intenzione di compensare futuri crediti, ma si indica in modo
inequivocabile che le prestazioni della ricorrente che sono oggetto
dell’accordo sono quelle relative all’amministrazione effettuata “fino al 31
luglio 2014 per CHF 17'038.29”. Per quanto attiene invece ai crediti della __________
SA che vengono compensati, si tratta delle “prossime fatture di lavori ancora
da eseguire come da contratto di appalto a margine”.
In queste circostanze, non
si vede perché il successivo fallimento della __________ SA dovrebbe aver
vanificato questo accordo, tanto più che la ricorrente sostiene di non aver
“avuto assolutamente alcuna possibilità… di venire preventivamente a conoscenza
di tale procedura esecutiva che avrebbe portato al fallimento”.
Il fatto – peraltro
documentato per la prima volta dopo l’udienza tenutasi dinanzi a questa Corte –
che la ricorrente abbia insinuato dei crediti nel fallimento della __________
SA non basta a sovvertire le conclusioni che scaturiscono dalla lettura dell’accordo
del 6 agosto 2014. Per sapere in quale misura il credito notificato all’Ufficio
dei fallimenti di __________ il 30 gennaio 2015 includa anche l’importo che è
oggetto della compensazione, sarebbe necessario conoscere l’ammontare preciso
di tutti i debiti che la __________ SA aveva nei confronti della RI 1. Dalle 40
fatture insinuate nel fallimento della __________ SA, peraltro, si evince che
l’onorario mensile per l’amministrazione della società ammontava a 2'000
franchi al mese fino al mese di marzo del 2013 e ammonta invece solo a 1'100
franchi dal mese di aprile del 2013.
A tale riguardo, nella
lettera del 5 marzo 2018, questa Corte ha chiesto alla ricorrente di produrre
il contratto di amministrazione stipulato con la __________ SA e di spiegare
come mai l’onorario sia sceso da 2'000 a 1'100 franchi a partire dal mese di
aprile del 2014. Come già ricordato, l’insorgente non ha risposto alla domanda,
limitandosi a chiedere una sollecita decisione sul suo ricorso.
Del resto, la convenzione
del 6 agosto 2014 aveva anche un allegato, che verosimilmente indicava con
precisione quali fossero i debiti della __________ SA che venivano compensati (“vedi
allegato”). L’insorgente non ha tuttavia mai prodotto tale documento, che
avrebbe certamente fornito indicazioni utili. Anche su questo aspetto, la
Camera di diritto tributario ha chiesto spiegazioni alla RI 1, invitandola a
produrre il contratto con cui quest’ultima ha ceduto a __________ il suo
credito nei confronti della __________ SA, come pure l’allegato a cui si fa
riferimento nella citata ricevuta, laddove si commisura l’ammontare delle
prestazioni compensate. La ricorrente si è tuttavia rifiutata di produrre i
documenti richiesti.
La tesi secondo cui
“dall’inizio della collaborazione al giorno del fallimento nessuna prestazione
della RI 1 è stata compensata con i lavori della __________ SA tante (sic)
vero che nella contabilità della RI 1 non c’è la trasformazione della
compensazione a nome della contribuente” non è dunque provata né la sua
verosimiglianza appare preponderante rispetto a quanto risulta dallo stesso
accordo del 6 agosto 2014.
Anche tutte le
incongruenze in merito ai pagamenti che sarebbero stati fatti da __________ alla
__________ SA inducono alla medesima conclusione. L’aspetto più problematico,
in questo contesto, come rilevato dalla stessa autorità di tassazione, è
senz’altro rappresentato dal pagamento di 20'000 franchi, evocato da __________
per la prima volta all’udienza tenutasi davanti a questa Corte. Il fatto che
questo pagamento sarebbe avvenuto a contanti, e che non vi sia pertanto alcuna
prova dell’effettivo passaggio di denaro, non contribuisce evidentemente ad
agevolare la prova. Per cercare di chiarire lo svolgimento dei fatti, nella più
volte ricordata lettera del 5 marzo 2018, questa Camera ha chiesto alla
ricorrente di documentare la provenienza dell’importo di 20'000 franchi, di
spiegare per quali ragioni lo stesso sarebbe stato versato a contanti e di indicare
chi avrebbe ricevuto l’importo in questione per conto della __________ SA e
avrebbe quindi firmato la ricevuta. Non avendo la RI 1 dato seguito alla
richiesta di collaborazione ad essa sottoposta, si deve constatare che l’ammontare
dei pagamenti complessivamente fatti da __________ alla __________ SA non è
stato provato.
3.7
Deve conseguentemente
essere condivisa la decisione dell’UTPG, che ha ritenuto che __________ abbia
proceduto ad un prelevamento anticipato di capitale dalla società ricorrente.
Le prestazioni legate all’amministrazione della __________t SA erano infatti
state fatte dalla RI 1 e non dalla sua azionista. È poi stata la società stessa
a fatturarle. Dal tenore della “ricevuta” del 6 agosto 2014 si evince che in
precedenza la RI 1 SA deve aver ceduto alla sua azionista il suo credito nei
confronti della Edil Project SA. Il contratto in questione, richiesto alla
ricorrente da questa Corte nella lettera del 5 marzo 2018, non è tuttavia stato
prodotto. Non si conoscono pertanto le condizioni alle quali è stata pattuita
questa cessione. Fatto sta che, in base alla documentazione agli atti, __________
ha compensato i suoi debiti personali con i crediti della sua società.
In queste circostanze, è
indubbio che la RI 1 abbia effettuato una prestazione valutabile in denaro alla
sua azionista.
4.
4.1.
Restano infine litigiosi i
pretesi vantaggi concessi dalla ricorrente a __________ per l’uso dei telefoni
e delle automobili aziendali.
Per spese telefoniche la RI
1.
ha conteggiato ben fr. 11'112.– nel 2013 e fr. 10'690.– nel 2014. Nel suo
rapporto del 27 giugno 2016, l’Ispettorato fiscale ha constatato che, oltre a
una linea di telefonia fissa, la società ha registrato i costi per 5 utenze
mobili. Per un ulteriore numero di cellulare, impiegato da un cliente, la
società rifatturava le spese relative. L’UTPG ha proceduto a una ripresa di
3'000 franchi all’anno.
In relazione alle spese
per l’uso dei veicoli aziendali, l’Ispettorato fiscale ha evidenziato che la
società insorgente ha iscritto a bilancio due automobili acquistate mediante
contratto leasing. Ha pertanto commisurato la quota privata seguendo le
indicazioni fornite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni nel suo
Promemoria n. 1/2007. In base al valore dei veicoli, la quota privata ammonta a
fr. 9'100.– all’anno. Siccome nel periodo fiscale 2013 la società ha già
provveduto a registrare i vantaggi per l’uso dell’automobile (fr. 8'711.–), la
ripresa si limita a fr. 1'200.–. Per il periodo fiscale successivo, invece, la
ripresa è stata dimezzata (fr. 4'950.–), per tener conto del fatto che __________
non era più alle dipendenze della società come pure dell’acquisto, da parte dei
coniugi __________, di due automobili private.
4.2
Quando la distribuzione
anticipata di utili si manifesta nella forma dell’uso di mezzi della società
per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento ecc.) o del prelevamento di
beni dalla società da parte dell’azionista, la valutazione della prestazione
avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p.
433; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 129 ad art. 58 LIFD, p. 741;
v. anche p. es. la sentenza CDT n. 80.2003.95 dell’8 settembre 2003; inoltre
sentenza del Tribunale federale del 4 luglio 2013 n.6B_755/2012 consid.
2.4
).
Per quanto concerne l’uso
privato di un’automobile, il Promemoria n. 1/2007 dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni, concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle
quote private alle spese generali dei titolari di aziende, prevede che, se il
totale delle spese effettive dell’automobile parzialmente usata per scopi privati
e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere
stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in
modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli
percorsi per motivi privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di
bordo, si procede alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare
al mese lo 0,8% del prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi
(cfr. anche le Istruzioni della Conferenza fiscale svizzera e
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni del 20 gennaio 2010 per la
compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite,
cifra 2.2, par. 21).
4.3
La ricorrente non contesta
in linea di principio l’esistenza di vantaggi imponibili, ma ne censura il
calcolo.
In relazione alle spese
per le automobili, argomenta che nel 2014, diversamente dall’anno precedente,
“l’amministratrice ha utilizzato i due veicoli a lei intestati… che utilizza
per il tragitto casa-lavoro e lavoro-casa”, mentre “i veicoli aziendali restano
posteggiati presso la sede legale della società e non più utilizzati per tale
tragitto”.
Nonostante l’acquisto dei
veicoli privati della famiglia __________, una ripresa si giustifica anche nel
periodo fiscale 2014. Proprio per tener conto della nuova situazione, venutasi
a creare con l’uscita di __________ e l’acquisto dei due automezzi privati,
l’UTPG ha già dimezzato la ripresa. Ciò riflette anche l’evoluzione delle spese
per la benzina, che si sono dimezzate a loro volta dal 2013 (fr. 6'421.–) al
2014.
(fr. 3'268.–).
Per quanto concerne le
spese telefoniche, la stessa RI 1, nel ricorso, riconosce di aver registrato
anche costi legati a utenze private, chiedendo di ridurre la ripresa a fr.
1'831.30 nel 2013 e fr. 1'878.50 nel 2014, cioè a quanto pagato per la casa di
abitazione della famiglia __________ ad __________. Alla luce di questa
precisazione, la contestata ripresa di 3'000 franchi appare persino
prudenziale. Le spiegazioni fornite dall’insorgente per il numero insolito di
collegamenti telefonici a disposizione non sono del resto particolarmente
convincenti. Non si spiega in particolare che la società paghi degli abbonamenti
“predisposti per l’attivazione dell’attività di recupero crediti che la RI 1 ha
in ‘grembo’ di attivare”. Si tratta infatti di un’attività che la società non
esercita.
4.4
La ripresa dei contestati
vantaggi per l’uso del telefono e delle automobili è pertanto a sua volta
confermata.
5.
Il ricorso è integralmente
respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: