80.2017.120
Procedura: tassazione d’ufficio, contabilità non attendibile, società anonima che si occupa di vendita di mangimi per animali ma registra ricavi da vendite di materiale edile
25 luglio 2018Italiano23 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.120
80.2017.121
Lugano
25 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Invano Ranzanici (in sostitutzione di Raffaele Guffi,
assente)
segretaria
Gabriella
Mameli, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 8 maggio 2017 contro le decisioni del 6 aprile 2017 in materia di IC e IFD
2011, 2012 e 2013.
Fatti
A.
La RI 1 (__________ era la precedente ragione sociale, per i periodi
fiscali 2011, 2012 e 2013) è una società anonima, dal 21.2.2017 con sede presso
la __________ a __________, il cui scopo è
La
costruzione, la ristrutturazione, l’intermediazione, l’amministrazione, la
progettazione di immobili di ogni tipo, la direzione lavori, la consulenza tecnica-amministrativa,
la gestione di progetti, la conclusione di contratti di impresa generale, la
promozione, la compravendita di materiali di ogni genere, il noleggio di mezzi
e attrezzature, nonché ogni altra attività nel ramo edile. La società può
acquistare e vendere immobili all’estero. La società può svolgere ogni altra
attività, rispettivamente partecipare direttamente o indirettamente ad altre
società con scopo analogo.
La società dichiarava
costi del personale:
·
pari a fr.73'294.30 nel 2011
·
pari a fr.176'261.95 nel 2012
·
pari a fr. 254'464.10 nel 2013
e registrava perdite nette
d’esercizio:
·
nel 2011, di fr. 67'360.06
·
nel 2012, di fr. 31'472.93
·
nel 2013, di fr. 32'793.56
B. Con decisione 17
settembre 2015 l’RS 1 (qui di seguito UTPG) riteneva:
·
per l’IC/IFD 2011, l’utile di fr. 4'400.– e il
capitale di fr. 100'000.–, per l’IC 2011;
·
per l’IC/IFD 2012, l’utile di fr. 58’500.– e il
capitale di fr. 100'000.–, per l’IC 2012
·
per l’IC/IFD 2013, l’utile di fr. 78’600.– e il
capitale di fr. 100'000.–.
L’UTPG, nel definire
l’utile della società per i periodi fiscali in questione, aveva aggiunto “spese
non ammesse dalluso commerciale. Rettifica utile lordo in base ai coefficienti
d’esperienza validi per le aziende del ramo” (per fr. 82'360.– nel 2011, fr. 80'000.–
nel 2012 e fr. 91'464.– nel 2013) e vantaggi economici per “prestazioni
(valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine”, in particolare “uso
privato dell’auto e vantaggi vari” (per fr. 5'000.– nel 2011, fr. 10'000.– nel
2012 e fr. 20'000.– nel 2013).
C. Con reclamo del 16
ottobre 2015, in materia di IC/IFD 2011, 2012 e 2013, la contribuente contestava
la rettifica dell’utile lordo, precisando segnatamente che vi è stata
un’importante perdita generata dall’avviamento dell’attività nel campo della
rivendita di mangimi ed accessori per animali fino al 31.12.2013 e che “l’azienda
non è stata risparmiata dalla crisi economica”. Per contro, “l’attività nel
ramo edile è iniziata nel 2015”. Inoltre, essa contestava la ripresa del
veicolo per uso privato, indicando che “l’autovettura aziendale è stata
utilizzata per i trasferimenti necessari all’attività. L’eventuale ripresa è da
considerare al massimo per il 30%” e che “tutte le spese inserite nei conti
annuali sono giustificate in base alla tipologia dell’attività svolta”.
D. A seguito
dell’inoltro del reclamo contro le tassazioni IC/IFD 2011, 2012 e 2013, l’UTPG
procedeva a diversi accertamenti fiscali, dapprima con scritto del 25 novembre
2016 con cui richiedeva varia documentazione inerente la contabilità (richiesta
a cui la contribuente non dava seguito in modo esaustivo, per quanto concerneva
la copia dei contratti oggetto delle tre registrazioni per ricavi per forniture)
e, in seguito, convocando la reclamante per l’incontro del 24 marzo 2017.
Dalla documentazione invece
presentata emergeva che la RI 1 operava nel campo della vendita di mangimi e
accessori per animali, senza che questa attività fosse però menzionata a registro
di commercio. L’UTPG rilevava inoltre che lo stipendio lordo del signor __________,
azionista, nel 2011 (di fr. 52'000.–) e nel 2013 (di fr. 54'500.–), non veniva
versato ma accreditato sul conto “finanziamento azionisti” e che lo stesso
azionista, nei medesimi periodi fiscali, aveva rinunciato a parte del suo
credito, effettuando al contempo ulteriori versamenti (di fr. 61'160.55 nel 2011,
rispettivamente di fr. 88'216.48 nel 2013). Dagli accertamenti fiscali,
emergeva pure il fatto che il saldo del conto cassa era sostanzialmente sempre
negativo e che, nel 2011, la RI 1 aveva proceduto con diverse fatturazioni (per
materiale edile), senza però registrare contabilmente precedenti acquisti di
materiale; ciò in contrasto anche con quanto asserito in sede di reclamo,
ovvero che l’attività nel ramo edile era iniziata solo nel 2015.
Per quanto attiene ai
“vantaggi vari” e all’”uso privato auto”, la contribuente non dava seguito alle
richieste dell’UTPG.
L’UTPG respingeva quindi
il reclamo per il periodo fiscale 2011 e ammetteva parzialmente i reclami per i
periodi fiscali 2012 e 2013, con decisione del 6 aprile 2017 in materia di
IC/IFD 2011, 2012 e 2013, ritenendo:
·
per l’IC/IFD 2011, l’utile di fr. 4'400.– e il
capitale di fr. 100'000.–, per l’IC 2011;
·
per l’IC/IFD 2012, l’utile di fr. 22’300.– e il
capitale di fr. 100'000.–, per l’IC 2012
·
per l’IC/IFD 2013, l’utile di fr. 14’300.– e il
capitale di fr. 100'000.–.
In particolare, l’UTPG
rivedeva le riprese effettuate nelle notifiche dell’IC/IFD 2012 e 2013, nel
seguente modo:
·
nel 2012: fr. 43’845.– quale “cifra d’affari non
contabilitizzata” e fr. 10'000.– come “vantaggi vari”;
·
nel 2013: fr. 27'111.– quale “cifra d’affari non
contabilitizzata” e fr. 20'000.– come “vantaggi vari”.
E. Con ricorso dell’8
maggio 2017, RI 1 contesta, senza però motivarle, le decisioni su reclamo del 6
aprile 2017, per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013, indicando che avrebbe allegato
entro 8 giorni “tutta la documentazione necessaria a comprovare la […]
contestazione, precisando che detta documentazione è in preparazione in quanto
l’amministratore della RI 1 è stato assente per malattia per giorni 10”.
Non essendo il ricorso
motivato, questa Camera ha così assegnato alla ricorrente con raccomandata del
9 maggio 2017 un termine di 8 giorni per ripresentare il ricorso secondo le
modalità di cui all’art. 227 LT.
F. RI 1, per il tramite
del signor __________ (procura sottoscritta il 18 ottobre 2016), trasmette con
scritto del 15/17 maggio 2017 le proprie motivazioni (riassunte qui di seguito),
allegando diversi documenti.
Periodo fiscale 2011
·
in relazione alla “gestione di un negozio di
alimentari/oggetti per animali”, riconosce che si tratta di un’attività diversa
rispetto allo scopo della società iscritto al registro di commercio e che
“l’amministratore Signor __________, che nella sua vita lavorativa ha lavorato
nell’edilizia, ha svolto un’analisi delle opportunità in questo settore in
Ticino e in Svizzera, e si è attivato a contattare potenziali clienti e
fornitori”. RI 1 precisa pure che suddetta attività è iniziata nel 2012 ed è
cessata nel 2013 in quanto “i risultati non sono stati quelli auspicati”, che
il sgnor __________ “ha acquistato la società da un fiduciario commercialista a
cui ha delegato l’adempimento delle norme giuridiche e contabili” e che “l’aspetto
formale è stato completamente ‘dimenticato’ anche dalle banche. Si nota dal
punto di vista della sostanza e dell’adempimento degli obblighi fiscali, questo
aspetto non è rilevante”;
·
riconosce che non vi sono i giustificativi attestanti
l’acquisto del materiale edile che poi è stato venduto, ritenendo comunque la
contabilità attendibile;
·
conferma di non aver versato lo stipendio
all’azionista, signor __________, il quale “ha provveduto a finanziare la
società”;
·
sull’utilizzo del veicolo aziendale da parte del
signor __________, azionista, la contribuente sottolinea sostanzialmente che
l’UTPG non ha chiesto alcuna informazione in merito;
·
ritiene che l’UTPG abbia proceduto
ingiustificatamente a una tassazione d’ufficio, poiché nei fatti è stato
comprovato tutto il necessario;
·
RI 1 rivendica una perdita d’esercizio di fr. 67’360.–
e di conseguenza la ripresa effettuata dall’UT dell’importo di fr.82’360.– è contestata.
Periodo fiscale 2012
·
per quanto concerne l’attività svolta (“gestione di
un negozio di alimentari/oggetti per animali”), che non corrisponde allo scopo
iscritto al registro di commercio, riprende la motivazione data per il periodo
fiscale 2011;
·
sul saldo negativo del conto cassa, indica che “una
scheda denominata Cassa è stata usata come si dovrebbe usare un conto
correntista”, che “le formalità contabili non erano state ottemperate in modo
ortodosso […]”, che i movimenti della scheda del conto cassa indicavano “il
rapporto di debito/credito col correntista” e che la “voce è stata erroneamente
inserita nel bilancio statutario nella liquidità e non nel capitale dei terzi”;
·
sull’utilizzo del veicolo aziendale da parte del
signor __________, espone un calcolo per la prestazione valutabile in denaro e
sottolinea che il veicolo è stato usato per scopi aziendali;
·
grazie alla rinuncia del credito da parte di un
creditore “vicino alla società”, RI 1 ha potuto registrare un ricavo
straordinario di fr. 76'038.79 e “ha volontariamente diminuito il risultato negativo
dell’esercizio dell’importo di questa rinuncia”;
·
la ripresa effettuata dall’UT dell’importo di fr. 43'845.–
è contestata;
·
RI 1 rivendica una perdita d’esercizio oggettiva di
fr. 30'467.–.
Periodo fiscale 2013
·
per quanto concerne l’attività svolta (“gestione di
un negozio di alimentari/oggetti per animali”), si limita a rinviare a quanto
indicato sulla prima pagina della dichiarazione d’imposta delle persone
giuridiche e precisa che tale attività è stata chiusa alla fine del 2013, a
causa delle perdite e dell’assenza di prospettive di sviluppo;
·
sulla sproporzione tra la cifra d’affari conseguita e
gli elevati costi del personale, menziona quale motivo la scarsa affluenza di
pubblico nel centro commerciale __________ a __________; scarsa affluenza che,
a mente della ricorrente, avrebbe comportato pure la chiusura di altri negozi
del centro;
·
sull’utilizzo del veicolo aziendale da parte del signor
__________, espone un calcolo della prestazione valutabile in denaro e
sottolinea che il veicolo è stato usato per scopi aziendali;
·
in merito alla rinuncia dell’azionista a una parte
del suo credito per un importo di fr. 135'287.53, precisa che “la ricorrente ha
volontariamente diminuito il risultato negativo dell’esercizio dell’importo di
questa rinuncia”,
·
la ripresa effettuata dall’UT dell’importo di fr.
47'111.– (recte 27'111.–) è contestata;
·
RI 1 rivendica una perdita d’esercizio oggettiva di
fr. 26'761.–.
G. In data 23 maggio
2017, l’UTPG presenta le proprie osservazioni al ricorso del 8/15 maggio 2017 della
RI 1.
Per tutti i periodi
fiscali in oggetto, l’UTPG rileva innanzitutto la differenza tra l’attività della
RI 1 iscritta al Registro di commercio, rispetto a quella da lei indicata in
sede di procedura (settore della vendita di mangimi per animali), sottolineando
pure che nel periodo fiscale 2011 erano state registrate fatture riconducibili
al settore dell’edilizia e che la stessa contribuente aveva precisato nello
scritto del 16 ottobre 2015 indirizzato all’UTPG che l’attività nel ramo edile
era iniziata nel 2015. Inoltre, l’UTPG, richiamando la giurisprudenza dell’Alta
Corte, precisa che “appare quanto meno insolito che la società, in tutti questi
anni, non abbia mai modificato a Registro di Commercio il proprio scopo,
considerato che svolgeva attività di vendita di mangimi per animali”.
L’UTPG sottolinea
l’inattendibilità e l’incompletezza della contabilità della RI 1, motivando in
particolare che nel conto economico non era stato registrato alcun acquisto di
materiale edile, risultavano unicamente i ricavi ed era stato registrato quale
costo il salario del signor__________, azionista, che non lo ha nei fatti
percepito regolarmente. Secondo la contribuente, il signor__________ ha pure
proceduto con il versamento di diversi importi, alcuni di una certa importanza,
a favore della società. Egli è in possesso del permesso B, è tassato alla fonte
e non ha presentato alcuna dichiarazione d’imposta ordinaria, pur disponendo di
sostanza.
L’UTPG ritiene infine che
i movimenti del conto cassa non siano attendibili, constatando peraltro
l’esistenza di un conto correntista e sottolineando che la contribuente stessa
non ha neppure giustificato “i motivi per cui il conto cassa presentava un
saldo negativo”. L’UTPG ventila quindi l’esistenza di ricavi non registrati,
poiché “un saldo negativo di cassa, oltre a rappresentare un’anomalia
contabile, costituisce un indizio importante dell’esistenza di cifra d’affari
non contabilizzata”.
H. Con scritto dell’8
giugno 2017, la RI 1 chiede le venga assegnato un termine di 30 giorni per
replicare alle osservazioni del 23 maggio 2017 dell’UT; termine in seguito
assegnatole con raccomandata del 12 giugno 2017 della Camera di diritto tributario.
In data 30 giugno 2017, con
due scritti distinti, la ricorrente ripete sostanzialmente quanto sollevato nel
ricorso (per quanto attiene le incongruenze nella contabilità e le riprese
fiscali attuate dall’UTPG), e concorda in parte con l’UTPG per quanto concerne
la ripresa di fr. 10'000.– per l’utilizzo del veicolo a titolo privato, per il
periodo fiscale 2012. Per il resto, si dirà in seguito, per quanto qui rilevante.
Diritto
1. Nella procedura
fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190; Althaus-Houriet, in Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand LIFD 2a edizione, Basilea 2017, n. 1-3 ad art.
130 LIFD).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT, sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli
deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente
(decisione TF n.2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,
l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili.
Una simile
tassazione può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova
(art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza
della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente
inesatta.
Per contro
la “semplice” ripresa di una spesa non giustificata dall’uso commerciale oppure
l’aggiunta di un ricavo non accreditato al conto profitti e perdite, non rende
ancora inaffidabile la contabilità a tal punto da giustificare una tassazione
d’ufficio. Lo stesso dicasi per l’errata stima della quota parte privata di una
spesa aziendale (Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018, p. 624).
2.2
Nel caso in esame, contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente (riferendosi solo al periodo fiscale 2011),
l’UTPG ha rinunciato a intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130 cpv.
2.
LIFD) e non ha quindi indicato nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti
posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso d’inottemperanza.
Di conseguenza, le tassazioni in discussione rimangono delle
tassazioni “ordinarie”, che contengono comunque valutazioni.
Come si dirà
meglio in seguito, in presenza di una contabilità inattendibile e, più in
generale, di una documentazione inadeguata a giustificare le motivazioni della
ricorrente, peraltro non sempre lineari e chiare, l’UTPG non poteva fare altro
che procedere con una valutazione dell’utile e del capitale, basandosi sugli
stessi metodi di stima previsti dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2
LIFD e rispettando le regole relative all’onere della prova, quali sono i coefficienti sperimentali, l’evoluzione patrimoniale e il tenore
di vita del contribuente (Althaus-Houriet, op. cit., n. 14 ad art. 130 LIFD; decisione TF 2A.561/2005 del 22
febbraio 2006), nell’intento di ricostruire la verità materiale.
La diversa natura delle
due tipologie di tassazioni è irrilevante nel caso di specie; non foss’altro che
le differenze tra le due si ripercuoterebbero piuttosto sulle diverse
possibilità d’impugna-zione: se per contestare con successo una
tassazione d’ufficio in senso tecnico occorre anzitutto porre in essere gli
atti di collaborazione trascurati in precedenza (decisione TF 2A.792/2006 del
1° maggio 2007; ASA 75 p. 329), una tassazione “ordinaria” come quella in esame
può essere riesaminata liberamente, visto e considerato che l’obbligo
dell’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di
ricostruire la verità materiale, non è mai venuto meno.
3.
3.1
Venendo
al merito della decisione impugnata, sulla base della documentazione prodotta
dalla ricorrente e in mancanza di ulteriori prove fornite dalla stessa, è
difficile scostarsi dalle valutazioni operate dall’UTPG, che del resto si è
confrontato e ha ripreso gli importi indicati nelle dichiarazioni d’imposta e
nei documenti allegati dalla stessa ricorrente a seguito delle notifiche di
tassazione e della procedura di reclamo.
3.2
La
contribuente, da parte sua, ha prodotto la contabilità dalla quale si
evincevano per i tre esercizi contabili consecutivi delle perdite d’esercizio
(fr. 67'360.06, nel 2011, fr. 31'472.93, nel 2012 e fr. 32'793.56, nel 2013).
Tuttavia, di fronte alla contabilità
e ai documenti giustificativi allegati dalla ricorrente (da cui emergevano
segnatamente importanti e costanti saldi negativi del conto cassa, spese
palesemente non giustificate, fatturazioni per materiali e attività di cui non
sono stati prodotti i contratti o comunque non sono stati esposti dei
precedenti acquisti di materiale poi rivenduto), l’UTPG ha in un primo tempo elevato
l’utile a fr. 4'400.– per l’IC/IFD 2011, fr. 58'500.– per l’IC/IFD 2012 e fr.
78'600.– per l’IC/IFD 2013, rettificando l’utile lordo dei diversi periodi
fiscali in base ai coefficienti d’esperienza validi per le aziende del ramo e
aggiungendo “prestazioni (valutabili in denaro) ad azionisti o persone vicine”,
in particolare l’”uso privato dell’auto e vantaggi vari”.
In seguito alla procedura
di reclamo, l’UTPG ha poi chiesto alla contribuente di documentare alcuni costi
ed elementi della contabilità e ha intrapreso degli accertamenti fiscali.
Con la decisione su
reclamo, impugnata, in assenza di altre informazioni e ritenuto che la
contribuente non ha prodotto nulla che dimostri il contrario, l’UTPG ha
modificato e ammesso solo parzialmente il reclamo per i periodi fiscali 2012 e
2013, ritenendo un utile imponibile di fr. 4'400.– per l’IC/IFD 2011, fr. 22’300.–
per l’IC/IFD 2012 e fr. 14’300.– per l’IC/IFD 2013.
4.
4.1.
Secondo
gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone
giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato
dal riporto dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare
aggiunti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e
perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso
commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati (lett.
b) e le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a
terzi non giustificate dall’uso commerciale (lett. b), i ricavi non
accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di
liquidazione e di rivalutazione (lett. c) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015
del 28.12.2015, consid. 3.1.).
4.2
Di conseguenza, per poter
stabilire l’utile e i capitali imponibili di una persona giuridica è necessario
che l’autorità fiscale disponga della contabilità, così come previsto sia dalla
LT, sia dalla LIFD.
In particolare, secondo
l’art. 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa
indipendente e le persone giuridiche, devono allegare alla dichiarazione
d’imposta i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e, per le società
anonime, l’allegato) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità
conforme all’uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle
entrate e delle uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. Di
analogo tenore l’art. 125 cpv. 2 LIFD.
4.3
Il diritto fiscale si basa
sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili,
esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),
fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie del diritto
tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175
consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die
Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).
In
altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;
dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura
in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto
commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione
TF 2C_370/2016 del 28.3.2017 consid. 2.2.; decisione TF n.2A.549/2005 del 16
giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/
Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73
ss.; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2
ad art. 58 LIFD, p. 242; Richner/Frei/Kaufmann/
meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58
LIFD, p. 713).
4.4
I conti annuali devono in
particolare osservare il principio della giustificazione (principio di
documentazione), corollario del principio di sincerità: l’esattezza della
registrazione e del trattamento deve in ogni momento permettere un controllo
ulteriore della contabilità. In queste condizioni, spetta alla società provare
che i suoi costi sono giustificati dall’uso commerciale e subire le conseguenze
se non riesce a portarne la prova (sentenza TF 2A.461/2001 del 21.2.2002
consid. 2.3.).
Di principio, ci si può
fondare sulla contabilità del contribuente unicamente se l’esattezza dei fatti
inseriti è garantita. Tale non è il caso in due ipotesi: in primo luogo quando
i libri contabili non sono tenuti regolarmente dal punto di vista formale, ma
anche quando è manifesto che i risultati contabilizzati non concordano con lo
stato reale, sia perché sussiste una divergenza tra questi risultati e
l’evoluzione della sostanza del contribuente oppure del suo tenore di vita, sia
perché vi è una divergenza tra questi risultati e quelli che, secondo
l’esperienza, sono ottenuti nel settore della professione in questione, senza
che circostanze speciali spieghino tali differenze (decisione TF 2C_370/2016
del 28.3.2017 consid. 2.2.).
4.5
Nel caso di specie, la
contabilità allegata dalla contribuente non può ritenersi attendibile e la
documentazione successivamente prodotta, su richiesta dell’autorità fiscale, non
è atta a dimostrare il contrario rispetto a quanto ritenuto dall’UTPG e nemmeno
a sostenere le tesi della ricorrente.
Difatti, pur volendo riconoscere
che l’attività di vendita di mangimi e accessori per animali della RI 1 non
l’abbia portata a conseguire degli utili (a causa sostanzialmente della crisi
economica), le dichiarazioni d’imposta della ricorrente risulterebbero comunque
lacunose, a fronte:
·
di fatturazioni per la vendita di materiale edile di cui non sono
stati registrati in contabilità precedenti acquisti, malgrado, ancora in sede
di reclamo, la contribuente avesse dichiarato che l’attività edile era iniziata
solo nel 2015;
·
del saldo del conto cassa costantemente negativo e per cui
l’amministratore unico, __________, ha dichiarato che “una scheda denominata
Cassa è stata usata come si dovrebbe usare un conto correntista” e che “le
formalità contabili non erano state ottemperate in modo ortodosso”;
·
della registrazione contabile quale costo dello stipendio del __________,
azionista, mai effettivamente versato (ciò che trova conferma pure nelle dichiarazioni
dello stesso __________);
·
dell’assenza di una dichiarazione d’imposta ordinaria da parte
del __________ (titolare del permesso B) nonostante egli disponesse di sostanza
e avesse proceduto a diversi versamenti a favore della società;
·
dell’assenza di collaborazione in merito ai “vantaggi vari” e
all”uso privato auto” da parte della contribuente, che non ha dato seguito alle
richieste dell’autorità fiscale e che sostanzialmente si è limitata a precisare
che “il veicolo è stato usato per scopi aziendali”.
5.
5.1.
Nella
situazione sopra descritta, l’autorità fiscale ha dunque correttamente proceduto
respingendo il reclamo per il periodo fiscale 2011 e ammettendo solo parzialmente
i reclami per i periodi fiscali 2012 e 2013, rivedendo le riprese effettuate
nelle notifiche di tassazione dell’IC/IFD 2012 e 2013, in relazione agli
importi per la cifra d’affari non contabilizzata e per i “vantaggi vari”.
5.2
Le decisioni
dell’autorità fiscale si sono fondate sì sulle informazioni e sui documenti
forniti dalla ricorrente, ma l’UTPG non ha potuto procedere a una valutazione
degli elementi imponibili in mancanza, nel caso di specie, di una contabilità
attendibile, esaustiva e rispettosa delle regole imperative del diritto
commerciale, tale da giustificare le perdite d’esercizio invece dichiarate.
La stessa contribuente ha
riconosciuto l’incompletezza e la non conformità della sua contabilità alle
normative del diritto commerciale. Segnatamente, nella replica del 30 giugno
2017, RI 1 ha precisato che (pag. 1 punto 2 “Incongruenza nei conti”):
…
la ricorrente, […] non ha negato che vi fosse
stata un’incongruenza contabile, ma ha scritto testualmente: “È stata venduta
merce non acquistata. In effetti non sono stati ritrovati i documenti relativi
a questi acquisti e neppure i relativi pagamenti. Questo fatto però non
dimostra né incongruenza da quanto scritto da noi in sede di reclamo, che
l’attività edile effettiva sul territorio (con operai operanti su cantieri in
Ticino), sia iniziata nel 2015, né che la contabilità non sia attendibile”.
E
ancora che (pag. 2 punto 3 “Procedura per accertare il risultato d’esercizio”):
L’assenza di documenti a comprova dei costi diretti sostenuti
per forniture di merci o prestazioni di servizi fatturate nell’esercizio, è
un’incongruenza nei conti della ricorrente, che riguarda UNICAMENTE l’assenza
di documentazione a fronte dei ricavi. L’autorità fiscale non ha sollevato
obbiezioni sulla congruità dei valori esposti a bilancio e conto economico, ma
ha usato la discrepanza quale pretesto per procedere ad una tassazione
d’ufficio.
5.3
Inoltre, nonostante le
richieste da parte dell’autorità fiscale di collaborazione, molti aspetti sono rimasti
ancora poco chiari, a cominciare per esempio dalla divergenza tra l’attività
effettivamente svolta dalla RI 1 e lo scopo della stessa società tutt’ora
iscritto a registro di commercio (indipendentemente dalla evidente violazione,
nel caso concreto, del principio della veridicità della ditta, che si applica
sia al contenuto che all'utilizzazione della ditta stessa; cfr. DTF 117 II 198
consid. 3); ciò per di più se si considera che nel periodo fiscale 2011
erano state registrate in contabilità fatture riconducibili al settore
dell’edilizia, mentre la stessa contribuente aveva dichiarato a più riprese che
l’attività edile era iniziata soltanto nel 2015.
In questa prospettiva, le
decisioni dell’UTPG sono oltretutto ancora prudenziali e comunque non
certamente punitive.
Di conseguenza, l’autorità
fiscale ha correttamente proceduto alla valutazione degli elementi imponibili,
effettuando delle riprese contabili coscienziose, senza peraltro essere obbligata
a scegliere, in caso di dubbio, la soluzione più favorevole alla contribuente.
6.
Alla luce dei
considerandi precedenti, il ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: