80.2017.122
Deduzione: spese di manutenzione immobili, manutenzione straordinaria finanziata dall’usufruttuario, nuova prassi del fisco cantonale
4 settembre 2020Italiano6 min
gestione e manutenzione dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 52'074.–
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.122
80.2017.123
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretario
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 maggio 2017 contro la decisione del 21 aprile 2017 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
Fatti
e diritto
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono usufruttuari del mapp. n. __________ RFD di __________, di proprietà della
figlia __________, che funge da loro abitazione.
Con decisione IC/IFD 2014
del 1° aprile 2016 l’RS 1 (di seguito UT), commisurava per l’IC, il reddito
imponibile in fr. 100'700.– e in fr. 111'000.– la sostanza imponibile.
Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 105.000.–. L’autorità
di tassazione si scostava dai dati dichiarati dai contribuenti per le spese di
gestione e manutenzione dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 52'074.–
venivano riconosciuti solo fr. 1'794.–. L’autorità motivava la
decurtazione indicando:
L’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve
pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito, può dedurre solo le
spese di manutenzione ordinarie, che nell’ambito del contratto di locazione
sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non rientrano invece nella
cerchia delle spese deducibili i lavori più importanti (spese straordinarie),
quali la sistemazione dei servizi, rifacimento impianto sanitario, sostituzione
porte, ecc., che restano a carico del proprietario.
B. Con reclamo del 25
marzo 2016 i contribuenti, rappresentati dalla __________, impugnavano le
decisioni IC/IFD 2014, contestando la decurtazione operata dall’UT in merito
alle spese di manutenzione dell’immobile, sostenendo che la cifra presa in
considerazione dall’autorità fiscale non si avvicinava “alla reale situazione
degli interessati”.
C. Con decisione su
reclamo del 21 aprile 2017 per l’IC/IFD 2014 l’UT si riconfermava nelle
precedenti decisioni, ammettendo in deduzione le spese di gestione e di manutenzione
di immobili solo nella misura di fr. 1'794.–, con la seguente motivazione:
La Circolare n. 1/2003 della Divisione delle
Contribuzioni, in merito all’usufrutto e il diritto di abitazione nell’ambito
dell’imposta ordinaria, indica che per gli oneri di manutenzione straordinaria
la deduzione è a carico del nudo proprietario (art. 765 cpv. 3 CCS). La
circolare cita anche che quest’ultimo, a condizione che abbia effettivamente
sostenuto la spesa, può quindi dedurla nella propria partita fiscale nei limiti
dell’art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD.
L’usufruttuario e il
beneficiario del diritto di abitazione hanno il diritto di dedurre dalla
propria partita fiscale gli oneri di manutenzione ordinaria. Come spese di
manutenzione ordinaria si intendono dei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione
necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto
di locazione sono posti a carico del conduttore.
Considerandi
Nel caso in esame, come già
motivato in sede di tassazione, il contribuente ha effettuato spese di
manutenzione straordinarie come la sistemazione di servizi, rifacimento dell’impianto
sanitario, sostituzione di porte, ecc.. Pertanto all’autorità fiscale non
rimane altro che riconfermare la tassazione.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, tramite il nuovo
rappresentante, RA 1, impugnano le decisioni per l’IC/IFD 2014 in merito alla
questione della deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. In
particolare, i ricorrenti sostengono che con il contratto di costituzione del
diritto di usufrutto è stato precisato che tutti gli oneri della casa sono
assunti dai beneficiari del diritto di usufrutto. I ricorrenti si sono così
quindi assunti anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di
conseguenza, non sarebbe nemmeno necessario accertare se le opere in
discussione rappresentino manutenzione ordinaria o straordinaria, in quanto il
nudo proprietario e gli usufruttuari hanno convenuto una ripartizione degli
oneri differente rispetto a quanto stabilito dall’art. 765 CC.
I ricorrenti ritengono
altresì che i lavori effettuati si siano resi necessari per sistemare l’abitazione,
evitando eventuali futuri problemi con gli inquilini, dovuti alla presenza di
difetti. A mente dei ricorrenti i lavori effettuati non sono di miglioria ma di
ordinaria manutenzione, motivo per cui, le spese sostenute, essendo atte a
mantenere e ristabilire il valore dell’immobile, sono a carico dell’usufruttuario
secondo l’art. 31 cpv. 2 LT.
E. Il 2 luglio 2020
l’Ufficio di tassazione e il rappresentante degli insorgenti hanno sottoscritto
un verbale, nel quale hanno raggiunto un accordo in merito alla deduzione delle
spese litigiose. In questo contesto, hanno tenuto conto della nuova prassi
della Divisione delle contribuzioni in merito alla deduzione delle spese di
manutenzione in caso di usufrutto.
In effetti, nella
Circolare n. 7/2020 del novembre 2019, concernente le deduzioni sui proventi
della sostanza immobiliare, la Divisione delle contribuzioni ha stabilito che,
di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per
l’usufruttuario, rispettivamente secondo l’art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario
del diritto d’abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile
(di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la riparazione di
vetri o le piccole riparazioni; art. 259 del Codice delle obbligazioni) incombe
all’usufruttuario o all’avente diritto d’abitazione. Considerata la natura
dispositiva della normativa in materia di ripartizione degli oneri (DTF 116 II
281.
consid. 3c), tuttavia, la deduzione delle spese di manutenzione può essere
attribuita a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei
limiti dell’art. 31 cpv. 2 e 2bis LT, riservati i casi di elusione
fiscale (Circolare citata, capitolo 15, p. 15).
Fra le spese fatte valere
dai ricorrenti quali costi di manutenzione (fr. 52'074.–), spese per complessivi
fr. 6'577.– sono state riconosciute come costi di miglioria (contributi di
canalizzazioni, premi assicurativi, 1/3 dei mobili del bagno), come tali non
deducibili. Di conseguenza, le parti hanno convenuto di ammettere in deduzione
spese di manutenzione per complessivi fr. 45'487.–.
Tenuto conto della nuova
prassi introdotta dal fisco cantonale, nulla si oppone pertanto alla deduzione
stabilita.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 aprile 2017 è riformata nel senso
che le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono elevate a fr.
45'487.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: