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Decisione

80.2017.122

Deduzione: spese di manutenzione immobili, manutenzione straordinaria finanziata dall’usufruttuario, nuova prassi del fisco cantonale

4 settembre 2020Italiano6 min

gestione e manutenzione dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 52'074.–

Source ti.ch

Incarti n.

80.2017.122

80.2017.123

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello­

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretario

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 maggio 2017 contro la decisione del 21 aprile 2017 in materia di IC e IFD

2014.

Fatti

Fatti

e diritto

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono usufruttuari del mapp. n. __________ RFD di __________, di proprietà della

figlia __________, che funge da loro abitazione.

Con decisione IC/IFD 2014

del 1° aprile 2016 l’RS 1 (di seguito UT), commisurava per l’IC, il reddito

imponibile in fr. 100'700.– e in fr. 111'000.– la sostanza imponibile.

Per l’IFD il reddito imponibile veniva accertato in fr. 105.000.–. L’autorità

di tassazione si scostava dai dati dichiarati dai contribuenti per le spese di

gestione e manutenzione dell’immobile: dalla deduzione fatta valere di fr. 52'074.–

venivano riconosciuti solo fr. 1'794.–. L’autorità motivava la

decurtazione indicando:

L’usufruttuario, che in forza del suo diritto deve

pagare le imposte sulla sostanza e sul relativo reddito, può dedurre solo le

spese di manutenzione ordinarie, che nell’ambito del contratto di locazione

sono posti a carico del conduttore (art. 259 CO). Non rientrano invece nella

cerchia delle spese deducibili i lavori più importanti (spese straordinarie),

quali la sistemazione dei servizi, rifacimento impianto sanitario, sostituzione

porte, ecc., che restano a carico del proprietario.

B. Con reclamo del 25

marzo 2016 i contribuenti, rappresentati dalla __________, impugnavano le

decisioni IC/IFD 2014, contestando la decurtazione operata dall’UT in merito

alle spese di manutenzione dell’immobile, sostenendo che la cifra presa in

considerazione dall’autorità fiscale non si avvicinava “alla reale situazione

degli interessati”.

C. Con decisione su

reclamo del 21 aprile 2017 per l’IC/IFD 2014 l’UT si riconfermava nelle

precedenti decisioni, ammettendo in deduzione le spese di gestione e di manutenzione

di immobili solo nella misura di fr. 1'794.–, con la seguente motivazione:

La Circolare n. 1/2003 della Divisione delle

Contribuzioni, in merito all’usufrut­to e il diritto di abitazione nell’ambito

dell’imposta ordinaria, indica che per gli oneri di manutenzione straordinaria

la deduzione è a carico del nudo proprietario (art. 765 cpv. 3 CCS). La

circolare cita anche che quest’ultimo, a condizione che abbia effettivamente

sostenuto la spesa, può quindi dedurla nella propria partita fiscale nei limiti

dell’art. 31 cpv. 2 LT e 32 cpv. 2 LIFD.

L’usufruttuario e il

beneficiario del diritto di abitazione hanno il diritto di dedurre dalla

propria partita fiscale gli oneri di manutenzione ordinaria. Come spese di

manutenzione ordinaria si intendono dei “piccoli lavori di pulitura o di riparazione

necessari all’ordinaria manutenzione della cosa”, che nell’ambito del contratto

di locazione sono posti a carico del conduttore.

Considerandi

Nel caso in esame, come già

motivato in sede di tassazione, il contribuente ha effettuato spese di

manutenzione straordinarie come la sistemazione di servizi, rifacimento dell’impianto

sanitario, sostituzione di porte, ecc.. Pertanto all’autorità fiscale non

rimane altro che riconfermare la tassazione.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, tramite il nuovo

rappresentante, RA 1, impugnano le decisioni per l’IC/IFD 2014 in merito alla

questione della deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile. In

particolare, i ricorrenti sostengono che con il contratto di costituzione del

diritto di usufrutto è stato precisato che tutti gli oneri della casa sono

assunti dai beneficiari del diritto di usufrutto. I ricorrenti si sono così

quindi assunti anche i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di

conseguenza, non sarebbe nemmeno necessario accertare se le opere in

discussione rappresentino manutenzione ordinaria o straordinaria, in quanto il

nudo proprietario e gli usufruttuari hanno convenuto una ripartizione degli

oneri differente rispetto a quanto stabilito dall’art. 765 CC.

I ricorrenti ritengono

altresì che i lavori effettuati si siano resi necessari per sistemare l’abitazione,

evitando eventuali futuri problemi con gli inquilini, dovuti alla presenza di

difetti. A mente dei ricorrenti i lavori effettuati non sono di miglioria ma di

ordinaria manutenzione, motivo per cui, le spese sostenute, essendo atte a

mantenere e ristabilire il valore dell’immobile, sono a carico dell’usufruttuario

secondo l’art. 31 cpv. 2 LT.

E. Il 2 luglio 2020

l’Ufficio di tassazione e il rappresentante degli insorgenti hanno sottoscritto

un verbale, nel quale hanno raggiunto un accordo in merito alla deduzione delle

spese litigiose. In questo contesto, hanno tenuto conto della nuova prassi

della Divisione delle contribuzioni in merito alla deduzione delle spese di

manutenzione in caso di usufrutto.

In effetti, nella

Circolare n. 7/2020 del novembre 2019, concernente le deduzioni sui proventi

della sostanza immobiliare, la Divisione delle contribuzioni ha stabilito che,

di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per

l’usufruttuario, rispettivamente secondo l’art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario

del diritto d’abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile

(di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la riparazione di

vetri o le piccole riparazioni; art. 259 del Codice delle obbligazioni) incombe

all’usufruttuario o all’avente diritto d’abitazione. Considerata la natura

dispositiva della normativa in materia di ripartizione degli oneri (DTF 116 II

281.

consid. 3c), tuttavia, la deduzione delle spese di manutenzione può essere

attribuita a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei

limiti dell’art. 31 cpv. 2 e 2bis LT, riservati i casi di elusione

fiscale (Circolare citata, capitolo 15, p. 15).

Fra le spese fatte valere

dai ricorrenti quali costi di manutenzione (fr. 52'074.–), spese per complessivi

fr. 6'577.– sono state riconosciute come costi di miglioria (contributi di

canalizzazioni, premi assicurativi, 1/3 dei mobili del bagno), come tali non

deducibili. Di conseguenza, le parti hanno convenuto di ammettere in deduzione

spese di manutenzione per complessivi fr. 45'487.–.

Tenuto conto della nuova

prassi introdotta dal fisco cantonale, nulla si oppone pertanto alla deduzione

stabilita.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 21 aprile 2017 è riformata nel senso

che le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono elevate a fr.

45'487.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: