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Decisione

80.2017.128

Violazione degli obblighi di procedura: ammontare della multa, redditi inferiori al minimo, 100 franchi, diritto di chiedere il condono

25 luglio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- nonostante due proroghe

che le sono state concesse dall’RS 1, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale 2015 entro il 31 dicembre 2016;

- dopo averla richiamata (16

gennaio 2017) e poi diffidata (16 febbraio 2017), con decisione del 16 marzo

2017 l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa per violazione

degli obblighi procedurali di 100 franchi;

- con scritto del 31 marzo

2017, allegato alla dichiarazione d’imposta 2015, il Comune di __________, per

conto della contribuente, ha chiesto che quest’ultima fosse “esonerata” dal pagamento

della multa, essendo in assistenza e non potendo quindi far fronte a questa

spesa;

- l’Ufficio di tassazione ha

considerato la lettera in questione come un reclamo contro la decisione di

multa e, con decisione del 24 aprile 2017, lo ha respinto, precisando di aver

commisurato la sanzione tenendo conto del debito d’imposta risultante

dall’ultima tassazione passata in giudicato, che ammontava a zero franchi;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la richiesta di “esonero”

dalla multa disciplinare inflittale dall’autorità di tassazione, argomentando

di non aver rispettato il termine per l’inoltro della dichiarazione a causa di

“incomprensioni”.

Diritto

- secondo l’art. 257 cpv. 1

LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un

obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa

in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a LT,

è punito con la multa;

- il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.-- franchi al massimo;

- di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD;

- affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del

contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma

Considerandi

presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito

anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del

termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nel caso in esame, a RI 1

è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità

fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2015;

- secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente;

- secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità

competente entro il termine stabilito;

- giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;

- il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli

206.

e 227;

- di analogo tenore l’art.

124.

LIFD;

- dal tenore del reclamo e

del ricorso non è del tutto chiaro cosa chieda la ricorrente: come rilevato in

narrativa, in entrambi i casi ha domandato di essere “esonerata” dal pagamento

della multa, in considerazione della sua situazione finanziaria, senza contestare

per contro di aver commesso l’infrazione rimproveratale;

- ci si potrebbe pertanto

chiedere se l’Ufficio di tassazione abbia a ragione considerato il suo scritto

del 31 marzo 2017 come un reclamo contro la decisione di multa piuttosto che

come un’istanza di condono;

- la decisione su reclamo ha

in ogni caso offerto all’autorità fiscale l’opportunità di spiegare di aver

commisurato la sanzione tenendo conto della circostanza che la reclamante aveva

un debito d’imposta di zero franchi, in base all’ultima decisione di tassazione

passata in giudicato;

- in effetti, 100 franchi è

l’ammontare minimo della multa prevista dalla Circolare n. 12/2013 del 22

novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (“Multa per violazione di

obblighi procedurali”);

- in tal modo, si deve

concludere che la sanzione inflitta alla ricorrente è conforme alla legge ed

anche ai principi generali del diritto penale, pensando in particolar modo a

quanto previsto dall’art. 106 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre

1937.

(CP; RS 311.0), secondo cui il giudice commisura la multa e la pena

detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti

una pena adeguata alla sua colpevolezza;

- ne consegue, che la

decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il

reclamo contro la decisione di multa, appare legittima;

- va ancora sottolineata una

particolarità delle multe fiscali, che diversamente da quelle inflitte per

altre contravvenzioni, possono essere condonate;

- infatti, secondo gli

articoli 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT, qualora per il contribuente caduto

nel bisogno il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su

domanda, essere in tutto o in parte condonati.

- la legge federale precisa

poi che le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta sono condonati

soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati (art. 167 cpv. 3 LIFD);

- se la ricorrente ritenesse

di adempiere i requisiti, potrebbe pertanto inoltrare una domanda di condono

all’Ufficio cantonale di esazione e condono;

- nonostante l’esito del

ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa

di giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: