80.2017.128
Violazione degli obblighi di procedura: ammontare della multa, redditi inferiori al minimo, 100 franchi, diritto di chiedere il condono
25 luglio 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.128
Lugano
25 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 maggio 2017 contro la decisione del 24 aprile 2017 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- nonostante due proroghe
che le sono state concesse dall’RS 1, RI 1 non ha inoltrato la dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale 2015 entro il 31 dicembre 2016;
- dopo averla richiamata (16
gennaio 2017) e poi diffidata (16 febbraio 2017), con decisione del 16 marzo
2017 l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa per violazione
degli obblighi procedurali di 100 franchi;
- con scritto del 31 marzo
2017, allegato alla dichiarazione d’imposta 2015, il Comune di __________, per
conto della contribuente, ha chiesto che quest’ultima fosse “esonerata” dal pagamento
della multa, essendo in assistenza e non potendo quindi far fronte a questa
spesa;
- l’Ufficio di tassazione ha
considerato la lettera in questione come un reclamo contro la decisione di
multa e, con decisione del 24 aprile 2017, lo ha respinto, precisando di aver
commisurato la sanzione tenendo conto del debito d’imposta risultante
dall’ultima tassazione passata in giudicato, che ammontava a zero franchi;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce la richiesta di “esonero”
dalla multa disciplinare inflittale dall’autorità di tassazione, argomentando
di non aver rispettato il termine per l’inoltro della dichiarazione a causa di
“incomprensioni”.
Diritto
- secondo l’art. 257 cpv. 1
LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a LT,
è punito con la multa;
- il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.-- franchi al massimo;
- di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD;
- affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
Considerandi
presenta an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito
anche se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del
termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nel caso in esame, a RI 1
è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità
fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2015;
- secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità
competente entro il termine stabilito;
- giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;
- il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli
206.
e 227;
- di analogo tenore l’art.
124.
LIFD;
- dal tenore del reclamo e
del ricorso non è del tutto chiaro cosa chieda la ricorrente: come rilevato in
narrativa, in entrambi i casi ha domandato di essere “esonerata” dal pagamento
della multa, in considerazione della sua situazione finanziaria, senza contestare
per contro di aver commesso l’infrazione rimproveratale;
- ci si potrebbe pertanto
chiedere se l’Ufficio di tassazione abbia a ragione considerato il suo scritto
del 31 marzo 2017 come un reclamo contro la decisione di multa piuttosto che
come un’istanza di condono;
- la decisione su reclamo ha
in ogni caso offerto all’autorità fiscale l’opportunità di spiegare di aver
commisurato la sanzione tenendo conto della circostanza che la reclamante aveva
un debito d’imposta di zero franchi, in base all’ultima decisione di tassazione
passata in giudicato;
- in effetti, 100 franchi è
l’ammontare minimo della multa prevista dalla Circolare n. 12/2013 del 22
novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (“Multa per violazione di
obblighi procedurali”);
- in tal modo, si deve
concludere che la sanzione inflitta alla ricorrente è conforme alla legge ed
anche ai principi generali del diritto penale, pensando in particolar modo a
quanto previsto dall’art. 106 cpv. 3 del Codice penale svizzero del 21 dicembre
1937.
(CP; RS 311.0), secondo cui il giudice commisura la multa e la pena
detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti
una pena adeguata alla sua colpevolezza;
- ne consegue, che la
decisione impugnata, con la quale l’Ufficio di tassazione ha respinto il
reclamo contro la decisione di multa, appare legittima;
- va ancora sottolineata una
particolarità delle multe fiscali, che diversamente da quelle inflitte per
altre contravvenzioni, possono essere condonate;
- infatti, secondo gli
articoli 167 cpv. 1 LIFD e 246 cpv. 1 LT, qualora per il contribuente caduto
nel bisogno il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione costituisca un grave rigore, gli importi dovuti possono, su
domanda, essere in tutto o in parte condonati.
- la legge federale precisa
poi che le multe e gli importi oggetto di ricupero d’imposta sono condonati
soltanto in casi eccezionali particolarmente fondati (art. 167 cpv. 3 LIFD);
- se la ricorrente ritenesse
di adempiere i requisiti, potrebbe pertanto inoltrare una domanda di condono
all’Ufficio cantonale di esazione e condono;
- nonostante l’esito del
ricorso, si rinuncia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa
di giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: