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Decisione

80.2017.130

Deduzioni: persona bisognosa a carico, convivente, incapacità di esercitare attività lucrativa non provata, supposta partecipazione alle faccende domestiche

10 agosto 2017Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nubile, convive

con il compagno __________ e con i loro figli __________ (nata nel 1989) e __________

(nato nel 1991).

Con la dichiarazione

d’imposta 2014, la contribuente ha fatto valere la deduzione per persona

bisognosa a carico di fr. 10'000.–, con riferimento al suo compagno __________.

In una lettera allegata, ha affermato che quest’ultimo aveva “cessato, per motivi

di salute, la sua attività lavorativa in data 31.03.2013” e che ella provvedeva

di conseguenza “al suo sostentamento in tutto e per tutto”. Chiedeva pertanto che

la deduzione degli oneri assicurativi fosse ammessa nella misura prevista per i

coniugi.

B. Con decisione dell’11

gennaio 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, nella

quale ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 50'100.– per l’IC e fr.

54'100.– per l’IFD. Per quanto attiene alla deduzione per persona bisognosa a

carico, l’autorità fiscale ha affermato che “la persona a cui la contribuente

provvede non dispone dei requisiti quale persona bisognosa a carico in quanto è

abile al lavoro”. Ha inoltre ammesso la deduzione degli oneri assicurativi

nella misura di fr. 5'200.– per l’IC e di fr. 1'700.– per l’IFD.

C. La contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2017, chiedendo

che le fossero riconosciute “le deduzioni degli «oneri assicurativi» a

concorrenza dell’ammesso per i coniugati”, ribadendo che il suo convivente era

inabile al lavoro.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, con decisione del 22 marzo 2017. Premesso che, per

l’imposta cantonale, la deduzione massima per non coniugati ammonta a fr.

5'200.– e per coniugati a fr. 10'500.– (per l’imposta federale diretta,

rispettivamente, fr. 1'700.– e fr. 3'500.–), ha sottolineato che “nel caso in

esame la contribuente risulta essere non coniugata (nubile)”.

D. Con scritto dell’11

aprile 2017, firmato congiuntamente da RI 1 e da __________, quest’ultimo ha

chiesto all’Ufficio di tassazione “la presa a carico dei [suoi] costi, per

l’anno 2014, da parte della [sua] compagna RI 1 con la quale conviv[e] dal

1988”. Ha sostenuto che dal 1.4.2013, per motivi di salute, non ha più “nessun

tipo di reddito che esso sia legato alla disoccupazione, all’assicurazione

invalidità o assicurazione assistenza, i quali [gli] sono stati negati”. Di

conseguenza, ha prodotto una lista di spese di mantenimento che sarebbero state

assunte dalla sua compagna, per un totale di fr. 23'320.20.

Dopo aver chiesto a RI 1

se lo scritto fosse da considerare ricorso contro la decisione su reclamo del

22 marzo 2017 e avere ricevuto risposta affermativa, l’Ufficio di tassazione ha

trasmesso gli atti a questa Corte per competenza.

Il 17 maggio 2017, la

Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine per proporre

un ricorso motivato conformemente ai requisiti legali.

Il 1° giugno 2017 la

contribuente ha inviato un ricorso motivato, nel quale ha spiegato che il suo

convivente “dal 01.04.2013 non è più attivo professionalmente quale pittore

edile a causa di problemi di salute limitanti a tal punto da non permettergli

di lavorare, ma non ritenuti dall’Assicurazione Invalidità sufficienti per ottenere

una rendita”. L’insorgente precisa di non contestare la deduzione per oneri

assicurativi, ma di chiedere “il riconoscimento delle spese pari a fr. 22'629

per persone bisognose a carico, perché data l’età e il limitante stato di salute

non ci si può di fatto attendere che __________ continui a lavorare”. Il suo

convivente sarebbe “entrato in uno stato di depressione”, che lo avrebbe indotto

a non insistere “per ottenere una rendita AI anche per comprensibili motivi di

orgoglio”.

E. Nelle sue

osservazioni del 6 giugno 2017, l’Ufficio di tassazione si rimette al giudizio

della Camera di diritto tributario.

Diritto

1. 1.1.

Per l’imposta cantonale,

l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di

un importo da 5'700.– franchi a 11’100.– franchi al massimo (importi validi per

il 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente

o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento

il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.–

franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Analogamente, per

l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la

deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'400.– franchi (importo valido

per l’IFD 2014) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di

esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente

provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa

deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata

la deduzione giusta la lettera a.

1.2.

Secondo la Circolare n. 30

del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i

contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace

al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.

35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su

un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC,

bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente.

Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione

stabilita, questa deduzione sociale decade.

La deduzione è concessa a

condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o

definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso

qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia

parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività

lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado

di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da

attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con

figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è

invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente

e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi

di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione.

I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente

misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei

lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi

dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.

L'esigenza di

sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri

oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto

il costo della vita varia a seconda delle regioni.

Così come per tutte le

deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il

sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC

n. 30, n. 11).

1.3.

Secondo la lettera sia

della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona

assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace

di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige

Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla

definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni

sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta

sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere

limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,

malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di

impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la giurisprudenza più

recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata

è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una

madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und

Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n.

80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora

in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da

sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità

o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es.

la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).

1.4.

Oltre al requisito della

parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge

subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione

all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e

di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che

abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione

(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre

decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).

Tanto

la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im

schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia

adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a

causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente.

Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di

bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché

può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa

invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel

qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza

dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 192).

1.5.

Per

stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di

mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla

tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti

del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:

RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).

In

altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri

obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si

domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia

esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire

criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito

imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere

negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a

fr. 50'000.-- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr.

13'000.-- di reddito netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le

persone sole e a fr. 19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza

imponibile per le persone coniugate (Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, RI 1 __________

vivono in concubinato dal 1988, e dal 2013 il convivente ha cessato di svolgere

la sua attività lucrativa indipendente. Secondo le affermazioni della ricorrente,

il suo compagno avrebbe “problemi di salute limitanti a tal punto da non

permettergli di lavorare, ma non ritenuti dall’Assicurazione Invalidità

sufficienti per ottenere una rendita”. L’insorgente spiega di provvedere al suo

sostentamento e postula la deduzione di cui agli art. 34 cpv. 1 lit. b

LT e 35 cpv. 1 lit. b LIFD.

2.2

La dottrina e la

giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare

della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla

persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso

il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una

relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo

del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza

del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre

2013.

consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente,

al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione

in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del

14.

ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo

alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata,

n. 11).

2.3

Nel caso concreto, la

stessa ricorrente riconosce che al suo convivente è stata negata la rendita

dell’assicurazione invalidità. Sebbene affermi che egli sia “inabile al lavoro”

per “motivi di salute”, non ha tuttavia prodotto alcun documento (in

particolare, certificati medici) che attesti quanto affermato. In queste circostanze,

si deve ritenere che l’insorgente non abbia provato la parziale o totale

incapacità di esercitare un’attività lucrativa di __________.

Il fatto che quest’ultimo

viva in concubinato con la ricorrente consente peraltro di supporre una sua

partecipazione usuale alle faccende domestiche, che come indicato impedisce per

sé stessa il riconoscimento della deduzione auspicata, facendo venir meno il

presupposto della natura gratuita delle prestazioni di sostentamento.

I presupposti per il

riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico non sono pertanto

adempiuti.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: