80.2017.130
Deduzioni: persona bisognosa a carico, convivente, incapacità di esercitare attività lucrativa non provata, supposta partecipazione alle faccende domestiche
10 agosto 2017Italiano12 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.130
80.2017.131
Lugano
10 agosto 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 aprile 2017 contro la decisione del 22 marzo 2017 in materia di IC e IFD
2014.
Fatti
A. RI 1, nubile, convive
con il compagno __________ e con i loro figli __________ (nata nel 1989) e __________
(nato nel 1991).
Con la dichiarazione
d’imposta 2014, la contribuente ha fatto valere la deduzione per persona
bisognosa a carico di fr. 10'000.–, con riferimento al suo compagno __________.
In una lettera allegata, ha affermato che quest’ultimo aveva “cessato, per motivi
di salute, la sua attività lavorativa in data 31.03.2013” e che ella provvedeva
di conseguenza “al suo sostentamento in tutto e per tutto”. Chiedeva pertanto che
la deduzione degli oneri assicurativi fosse ammessa nella misura prevista per i
coniugi.
B. Con decisione dell’11
gennaio 2017, l’RS 1 ha notificato a RI 1 la tassazione IC/IFD 2014, nella
quale ha commisurato il suo reddito imponibile in fr. 50'100.– per l’IC e fr.
54'100.– per l’IFD. Per quanto attiene alla deduzione per persona bisognosa a
carico, l’autorità fiscale ha affermato che “la persona a cui la contribuente
provvede non dispone dei requisiti quale persona bisognosa a carico in quanto è
abile al lavoro”. Ha inoltre ammesso la deduzione degli oneri assicurativi
nella misura di fr. 5'200.– per l’IC e di fr. 1'700.– per l’IFD.
C. La contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2017, chiedendo
che le fossero riconosciute “le deduzioni degli «oneri assicurativi» a
concorrenza dell’ammesso per i coniugati”, ribadendo che il suo convivente era
inabile al lavoro.
L’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 22 marzo 2017. Premesso che, per
l’imposta cantonale, la deduzione massima per non coniugati ammonta a fr.
5'200.– e per coniugati a fr. 10'500.– (per l’imposta federale diretta,
rispettivamente, fr. 1'700.– e fr. 3'500.–), ha sottolineato che “nel caso in
esame la contribuente risulta essere non coniugata (nubile)”.
D. Con scritto dell’11
aprile 2017, firmato congiuntamente da RI 1 e da __________, quest’ultimo ha
chiesto all’Ufficio di tassazione “la presa a carico dei [suoi] costi, per
l’anno 2014, da parte della [sua] compagna RI 1 con la quale conviv[e] dal
1988”. Ha sostenuto che dal 1.4.2013, per motivi di salute, non ha più “nessun
tipo di reddito che esso sia legato alla disoccupazione, all’assicurazione
invalidità o assicurazione assistenza, i quali [gli] sono stati negati”. Di
conseguenza, ha prodotto una lista di spese di mantenimento che sarebbero state
assunte dalla sua compagna, per un totale di fr. 23'320.20.
Dopo aver chiesto a RI 1
se lo scritto fosse da considerare ricorso contro la decisione su reclamo del
22 marzo 2017 e avere ricevuto risposta affermativa, l’Ufficio di tassazione ha
trasmesso gli atti a questa Corte per competenza.
Il 17 maggio 2017, la
Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine per proporre
un ricorso motivato conformemente ai requisiti legali.
Il 1° giugno 2017 la
contribuente ha inviato un ricorso motivato, nel quale ha spiegato che il suo
convivente “dal 01.04.2013 non è più attivo professionalmente quale pittore
edile a causa di problemi di salute limitanti a tal punto da non permettergli
di lavorare, ma non ritenuti dall’Assicurazione Invalidità sufficienti per ottenere
una rendita”. L’insorgente precisa di non contestare la deduzione per oneri
assicurativi, ma di chiedere “il riconoscimento delle spese pari a fr. 22'629
per persone bisognose a carico, perché data l’età e il limitante stato di salute
non ci si può di fatto attendere che __________ continui a lavorare”. Il suo
convivente sarebbe “entrato in uno stato di depressione”, che lo avrebbe indotto
a non insistere “per ottenere una rendita AI anche per comprensibili motivi di
orgoglio”.
E. Nelle sue
osservazioni del 6 giugno 2017, l’Ufficio di tassazione si rimette al giudizio
della Camera di diritto tributario.
Diritto
1. 1.1.
Per l’imposta cantonale,
l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di
un importo da 5'700.– franchi a 11’100.– franchi al massimo (importi validi per
il 2014), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente
o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento
il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5'700.–
franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i
quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Analogamente, per
l’imposta federale diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 6'400.– franchi (importo valido
per l’IFD 2014) per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di
esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente
provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione; questa
deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata
la deduzione giusta la lettera a.
1.2.
Secondo la Circolare n. 30
del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
riguardante l’imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge
federale sull’imposta federale diretta, un contribuente può dedurre i
contributi di sostentamento ad una persona totalmente o parzialmente incapace
al guadagno se le prestazioni uguagliano almeno l'importo delle deduzioni (art.
35 cpv. 1 lett. b LIFD). Il sostegno non deve necessariamente basarsi su
un obbligo legale come l'obbligo di assistenza tra i parenti di cui all’articolo 328 CC,
bensì può essere prestato anche in virtù di un obbligo contrattuale o volontariamente.
Nel caso in cui, in un anno fiscale, venga versato meno della deduzione
stabilita, questa deduzione sociale decade.
La deduzione è concessa a
condizione che la persona aiutata non possa oggettivamente provvisoriamente o
definitivamente provvedere essa stessa al proprio sostentamento. Ciò è il caso
qualora una persona - indipendentemente dalla propria volontà - sia
parzialmente o completamente impossibilitata ad esercitare un'attività
lucrativa. La deduzione può essere accordata anche a persone di per sé in grado
di esercitare un'attività lucrativa, ma che non conseguono un reddito da
attività lucrativa sufficiente in quanto disoccupate o nuclei monoparentali con
figli in età prescolastica, pertanto bisognose di sostentamento. Non vi è
invece esigenza di sostentamento quando la persona bisognosa rinuncia volontariamente
e senza motivo imperativo al conseguimento di un reddito sufficiente. I contributi
di sostentamento devono inoltre essere gratuiti o effettuati senza controprestazione.
I contributi di sostentamento compensati con prestazioni economicamente
misurabili del beneficiario dei contributi, come ad esempio il disbrigo dei
lavori casalinghi, non costituiscono contributi di sostentamento ai sensi
dell'articolo 35 cpv.1 lit. b LIFD.
L'esigenza di
sostentamento deve tuttavia essere sempre determinata secondo criteri
oggettivi, che non possono però essere unificati a livello svizzero, in quanto
il costo della vita varia a seconda delle regioni.
Così come per tutte le
deduzioni sociali, ai fini della concessione della deduzione per il
sostentamento è determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell'assoggettamento (principio della data di riferimento; cfr. Circolare AFC
n. 30, n. 11).
1.3.
Secondo la lettera sia
della norma cantonale che di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare un’attività lucrativa (erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige
Person). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale, allude alla
definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni
sociali e comune a diverse leggi: LAI, LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta
sostanzialmente a significare che la persona bisognosa d’aiuto deve essere
limitata nella sua capacità di guadagno a seguito di infermità congenita,
malattia, infortunio (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque, più in generale, di
impedimenti di ordine fisico o psichico. La dottrina e la giurisprudenza più
recente sono invero più generose al riguardo. Una capacità di guadagno limitata
è stata, per esempio, riconosciuta come obiettivamente fondata nel caso di una
madre sola che deve accudire i propri figli in tenera età (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und
Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht , p. 195; decisione CDT n.
80.2003.24 del 10 aprile 2003) oppure di una persona adulta che si trova ancora
in formazione. Per contro, l’assenza di lavoro in quanto tale non giustifica da
sola la necessità di aiuto. Essa deve essere dovuta all’età avanzata, a infermità
o a incapacità di guadagno per altri motivi oggettivi e duraturi (cfr. p. es.
la sentenza CDT n. 80.97.8 del 20 febbraio 1997, in: RDAT II-1997 n. 8t).
1.4.
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un’attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all’ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che
abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l’entità della deduzione
(Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; inoltre
decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in: RDAT I-1996 n. 11t).
Tanto
la prassi dell’autorità fiscale quanto la dottrina (entrambe citate Bosshard/Bosshard/Lüdin in, Sozialabzüge und Steuertarife im
schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 191, nota 439) ammettono che sia
adempiuto il requisito della capacità lucrativa limitata quando una persona, a
causa della disoccupazione, non è in grado di conseguire un reddito lucrativo sufficiente.
Poiché però non è determinante la disoccupazione in sé ma piuttosto lo stato di
bisogno finanziario che ne dipende, una persona non si considera bisognosa fintantoché
può percepire indennità di disoccupazione o prestazioni assimilabili: lo diventa
invece nel momento in cui non può più ricevere aiuti di disoccupazione, nel
qual caso è adempiuto, perlomeno di regola, anche il requisito della durevolezza
dello stato di bisogno (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 192).
1.5.
Per
stabilire se una persona si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di
mantenersi, occorre riferirsi, secondo la giurisprudenza di questa Camera, alla
tabella del minimo d’esistenza stabilita dalla Camera esecuzioni e fallimenti
del Tribunale d’appello (decisione CDT n. 80.95.122 del 15 settembre 1995, in:
RDAT I-1996 n. 11t; inoltre RF 1983 p. 491).
In
altre parole, la quantificazione del bisogno va valutata secondo criteri
obiettivi e non da un punto di vista soggettivo. La dottrina più recente si
domanda nondimeno se all’applicazione del minimo esistenziale in materia
esecutiva, che richiede calcoli talvolta problematici, non siano da preferire
criteri più schematici, come per esempio la fissazione dei limiti di reddito
imponibile o di sostanza imponibile al di sopra dei quali il bisogno deve essere
negato. Il Canton Berna pone questo limite a fr. 16'000.-- di reddito netto o a
fr. 50'000.-- di sostanza netta. Il Canton Zurigo, dal canto suo, a fr.
13'000.-- di reddito netto e a fr. 46'000.-- di sostanza imponibile per le
persone sole e a fr. 19'000.-- di reddito netto e a fr. 92'000.-- di sostanza
imponibile per le persone coniugate (Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, p. 883).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, RI 1 __________
vivono in concubinato dal 1988, e dal 2013 il convivente ha cessato di svolgere
la sua attività lucrativa indipendente. Secondo le affermazioni della ricorrente,
il suo compagno avrebbe “problemi di salute limitanti a tal punto da non
permettergli di lavorare, ma non ritenuti dall’Assicurazione Invalidità
sufficienti per ottenere una rendita”. L’insorgente spiega di provvedere al suo
sostentamento e postula la deduzione di cui agli art. 34 cpv. 1 lit. b
LT e 35 cpv. 1 lit. b LIFD.
2.2
La dottrina e la
giurisprudenza hanno stabilito come il contribuente, per poter beneficiare
della deduzione sociale, debba fornire una prestazione di tipo gratuito alla
persona bisognosa. Tale non è il caso quando la persona bisognosa vive presso
il contribuente e partecipa alle faccende domestiche, come nel caso di una
relazione di concubinato (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale amministrativo
del Canton Ginevra del 23 marzo 2010, in RF 66/2011, p. 156 ss., p.160; la sentenza
del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo SB.2012.00146 del 23 settembre
2013.
consid. 3.2). Il disbrigo dei lavori casalinghi da parte del convivente,
al quale il contribuente provvede finanziariamente, viene ritenuto come una retribuzione
in natura (Bosshard/Bosshard/Lüdin,
op. cit., p. 195; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_331/2009 del
14.
ottobre 2009 consid. 2.2 e riferimenti citati) e non può quindi dar luogo
alla deduzione sociale (si veda in merito anche la Circolare AFC n. 30 citata,
n. 11).
2.3
Nel caso concreto, la
stessa ricorrente riconosce che al suo convivente è stata negata la rendita
dell’assicurazione invalidità. Sebbene affermi che egli sia “inabile al lavoro”
per “motivi di salute”, non ha tuttavia prodotto alcun documento (in
particolare, certificati medici) che attesti quanto affermato. In queste circostanze,
si deve ritenere che l’insorgente non abbia provato la parziale o totale
incapacità di esercitare un’attività lucrativa di __________.
Il fatto che quest’ultimo
viva in concubinato con la ricorrente consente peraltro di supporre una sua
partecipazione usuale alle faccende domestiche, che come indicato impedisce per
sé stessa il riconoscimento della deduzione auspicata, facendo venir meno il
presupposto della natura gratuita delle prestazioni di sostentamento.
I presupposti per il
riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico non sono pertanto
adempiuti.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: