80.2017.151
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, trasferimento fittizio nel Canton Grigioni, nessun ufficio, recapito presso fiduciaria
4 dicembre 2017Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.151
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni, segretaria
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 giugno 2017 contro la decisione del 17 maggio 2017 in materia di assoggettamento
IC.
Fatti
A. La RI 1 è una società
a garanzia limitata, costituita nel 1997, il cui scopo è l’importazione e
l’esportazione di prodotti industriali nel settore farmaceutico e l’assunzione
di rappresentanze. La società può acquistare, possedere e vendere beni
immobili, nonché partecipare ad altre imprese. Socio e gerente con firma individuale
è __________, domiciliato a __________, mentre soci senza diritto di firma sono
__________, pure domiciliata a __________ e __________, cittadino francese
residente in __________.
Dalla sua costituzione nel
1997, sino ad agosto 2011, la società ha sempre avuto sede nel Canton Ticino
(dapprima a __________, in seguito a __________ e __________ ed infine a __________).
Dal 25 agosto 2011 la sede è stata trasferita formalmente a __________ nel
Canton Grigioni, presso la fiduciaria __________.
B. Con scritto del 4
aprile 2017, l’RS 1 (UTPG) si rivolgeva alla RI 1, comunicandole che
l’amministrazione effettiva della società risultava essere ancora eseguita in
Ticino. Quali indizi l’UTPG produceva il domicilio a __________ del socio gerente
e della signora __________, il numero di telefono fisso (091 __________) presente
sul sito internet della società (www.__________.ch)
pure localizzato a __________ e le targhe ticinesi dei due veicoli aziendali.
Di conseguenza la sede statutaria presso la __________ Sagl, a __________,
sarebbe stata puramente formale e da qualificare quale mero recapito postale.
Per tale motivo l’UTPG, con decisione pregiudiziale sull’assoggettamento,
rivendicava l’imposizione illimitata nel Canton Ticino sull’utile e sul
capitale di RI 1 con effetto a partire dall’anno fiscale 2015.
C. La RI 1, interponeva
reclamo con lettera del 25 aprile 2017, contestando l’assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino. La società precisava di non necessitare di una
struttura operativa, in quanto l’attività verrebbe svolta prevalentemente dai
soci “in giro per la Svizzera” tramite mezzi informatici portatili. Per questo
motivo la sede statutaria figurava presso la fiduciaria __________ Sagl, che si
occupava dell’amministrazione e della contabilità della società. D’altronde
anche prima del trasferimento di sede da __________ __________ __________, la
sede era resso un ufficio fiduciario (la __________ SA di __________) che
svolgeva i medesimi compiti. Inoltre, il 97% “dell’attività e fatturazione” sarebbe
stata svolta in tutto il territorio svizzero, mentre unicamente il 3% in quello
ticinese. La società riconosceva che le due auto appartenenti alla ditta erano
effettivamente targate in Ticino, tuttavia si sarebbe trattato di un semplice
errore e il trasferimento delle targhe nel Canton Grigioni sarebbe già stato in
corso.
D. Con decisione del 17
maggio 2017, l’UTPG respingeva il reclamo e confermava l’assoggettamento della RI
1 all’imposta cantonale, siccome – secondo la giurisprudenza del Tribunale Federale
sulla doppia imposizione – la sede civile non è determinante in ambito fiscale,
se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente
la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria.
In questo caso è determinante questo luogo come domicilio fiscale. In
particolare, secondo l’UTPG l’esiguità dell’importo annuo di fr. 1’600.–, pagato
dalla reclamante, quale rimborso per l’unico compito di “smistamento della
corrispondenza” effettuato dalla fiduciaria __________ Sagl, imponeva di escludere,
da un lato, l’esistenza dell’amministrazione effettiva a Roveredo e confermava,
dall’altro, la semplice domiciliazione a scopo di recapito postale presso una
fiduciaria. Non essendo domiciliato nessun organo societario nel Canton
Grigioni, la società non sarebbe stata nemmeno in grado di comprovare alcun
(altro) legame con tale cantone, se non appunto un mero recapito postale.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 impugna la suddetta
decisione, confermando in sostanza le argomentazioni esposte in sede di reclamo.
La società precisa che ha sempre avuto sede presso uno studio fiduciario
siccome “non necessita di un ufficio proprio, di un servizio segreteria o di un
magazzino” e che il trasferimento della sede a Roveredo non sarebbe dunque fondato
su una motivazione fiscale, dato che “l’unico vantaggio che ne poteva trarre è
la tassa di circolazione delle due auto intestate alla ditta, in quanto nel
canton GR sono nettamente più economiche”, vetture che tuttavia sono targate in
Ticino.
F. Nelle sue
osservazioni del 16 giugno 2017, l’UTPG propone di respingere il ricorso,
concludendo che – per tutti i motivi già esposti – l’amministrazione effettiva
della società è esplicata al luogo di domicilio del socio e gerente signor __________,
dunque in Ticino e non a __________.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, contestualmente
al trasferimento della sua sede da __________ a __________, avvenuto nel 2011,
è stata assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni. In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in
considerazione del fatto che l’amministra-zione effettiva è (tuttora)
esercitata in Ticino, presso il domicilio del signor __________ – socio e
gerente con diritto di firma individuale – a __________. Lo ha fatto in base
all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT), secondo cui le persone giuridiche
sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza personale quando
hanno sede o amministrazione effettiva nel Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre
1990 sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID;
RS 642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale
principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova
essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di
commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto
civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate
effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano
alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio
fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da
considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda
alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante
l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del
Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;
n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre
2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,
Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE
2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente
formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale federale n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.2C_483/2016 del
11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo del
canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo
statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed
economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si
concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione
a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,
dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza
del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op.
cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale federale
ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di importanti infrastrutture
(“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in particolare di uffici e di
personale, alla sede statutaria, allora spetta all’autorità fiscale portare la
prova che l’amministrazione effettiva sia esercitata in un altro luogo,
soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali
infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto verosimile l’assoggettamento
in un altro cantone, incombe pertanto al contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”)
in relazione al trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr.
sentenza del Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio
2008, consid. 2.3; n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016
del 11 novembre 2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/ Maute, op. cit., p. 746; Jung, op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazioine, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, la RI 1,
domiciliata nel Canton Ticino sin dalla sua costituzione nel 1997, ha
trasferito la propria sede a __________ il 25 agosto 2011. Socio e gerente
della società con diritto di firma individuale è il signor __________, mentre __________
e __________ sono soci senza diritto di firma.
2.2
Incontestato fra le parti
è che la società non dispone di alcun ufficio a __________ ma unicamente di un
recapito presso la fiduciaria __________ Sagl, con cui ha concluso un
“contratto per domiciliazione di società”, secondo il quale la fiduciaria __________
si occupa di “effettuare lo smistamento della corrispondenza” e di inviare alla
mandante (presumibilmente al domicilio del signor __________) tutta la
corrispondenza che dovesse arrivare all’indirizzo di __________, contro il
versamento annuo di fr. 1'600.– oltre alle spese vive sostenute dalla fiduciaria.
Come menzionato in
precedenza, il Tribunale federale ha stabilito che in mancanza di
importanti infrastrutture, segnatamente uffici e personale, al luogo di sede,
incombe al contribuente l’onere della prova in relazione al trasferimento effettivo
e non fittizio di sede. A tal proposito si rileva che la società non ha
portato alcuna prova dell’esistenza di un qualsiasi legame con il Canton Grigioni,
limitandosi ad affermare che - essendo operativa in ambito di compravendita di
prodotti e impianti per il settore farmaceutico e ospedaliero - non
necessiterebbe di un alcun tipo di infrastruttura, motivo per cui ha stabilito
la propria sede presso un ufficio fiduciario, come del resto aveva già fatto
quando era domiciliata nel Canton Ticino. La ricorrente sostiene inoltre che la
fiduciaria __________ si occuperebbe di tenere la contabilità e dell’amministrazione
per conto della società. Tale affermazione non è tuttavia comprovata dalla
documentazione prodotta dalla ricorrente, da cui emerge piuttosto che i compiti
della fiduciaria si limitano allo smistamento e invio della corrispondenza.
Tale conclusione è del resto avvalorata dall’esiguo importo pagato dalla
ricorrente a titolo di onorario, segnatamente di fr. 1’600.– all’anno.
2.3
In ogni caso, anche
volendo tralasciare la ripartizione dell’onere probatorio, si deve costatare
che non vi sono elementi a supporto della tesi di un effettivo trasferimento
del domicilio fiscale nel Canton Grigioni e, al contrario, ve ne sono per
l’esistenza della direzione e dell’amministrazione effettiva nel Canton Ticino.
La società dichiara di
aver avuto il proprio domicilio fiscale presso una fiduciaria (la __________ SA
di Bellinzona) già quando aveva sede in Ticino e di aver mantenuto le medesime
“caratteristiche strutturali e operative” anche dopo il trasferimento di sede a
__________, ciò che tuttavia corrobora proprio la tesi di un mantenimento dei
legami con il Canton Ticino, rispettivamente di un trasferimento puramente
fittizio di sede a __________.
Inoltre va considerato
come nel Canton Ticino, a __________, risiede __________, unico socio e gerente
con diritto di firma individuale e che il numero di telefono fisso (091 __________)
e il numero di fax (091 __________) che compaiono sul sito internet della
società, sotto la sezione contatti (www.__________.com),
sono numeri localizzati proprio a Cugnasco. Inoltre le due automobili intestate
alla ditta sono attualmente immatricolate nel Canton Ticino (TI __________ e TI
__________).
2.4
Va poi ricordato che,
secondo dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di
svolgere la direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente
importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale. In questi casi il
Tribunale federale applica per analogia le regole valide per il domicilio di un
lavoratore indipendente senza sede operativa (sentenza del Tribunale federale
n.2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries
Reilingh, op. cit., n. 394, p. 131; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 757; Jung,
op. cit., p. 172).
Essendo __________ l’unico
gerente iscritto a RC, nonché l’unica persona che – grazie al diritto di firma
- possiede la facoltà di concludere contratti in nome della società, ne
discende che è la persona cui compete la direzione corrente della RI 1. Come
visto, __________ è domiciliato nel Canton Ticino, a __________, ed egli
stesso, nel ricorso alla Camera di diritto tributario, dichiara di lavorare
spesso presso la sua abitazione, dove verosimilmente si occupa della
contabilità, dell’amministrazione, dell’elaborazione di offerte e delle varie attività
che normalmente vengono svolte negli uffici societari.
2.5
Ne consegue che
l’amministrazione effettiva della RI 1 è esercitata nel Canton Ticino, presso
il domicilio di __________ a __________.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: