80.2017.159
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25 aprile 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.159
Lugano
25 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
,
contro
Ufficio
circondariale di tassazione Lugano Campagna, Lugano
oggetto
ricorso
del 26 giugno 2017 contro la decisione del 26 maggio 2017 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. In data 8 ottobre
2010 il notaio avv. __________ rogava un atto di scioglimento di comproprietà
tra RI 1 e __________. Il pubblico istromento descriveva la situazione preliminare:
RI 1 e __________ erano comproprietari in ragione di ½ ciascuno delle PPP __________9,
__________0, __________1, __________2, __________3, __________4, __________5, __________6
e __________7 del fondo base part. __________ RFD __________.
A seguito dell’atto pubblico, le proprietà immobiliari
venivano così ripartite: RI 1 riceveva in proprietà esclusiva le unità PPP __________9.
__________2, __________4, __________6 e __________7, mentre __________ riceveva
in proprietà esclusiva le restanti unità PPP __________0, __________1, __________3
e __________5. La comproprietà veniva sciolta “senza conguaglio in denaro
poiché i beni sono valutati equivalenti”.
B. Con atto notarile del
19 ottobre 2010 del notaio avv. __________, RI 1 e la società __________,
Lugano, il cui presidente del consiglio di amministrazione era __________,
costituivano un diritto di compera sulla PPP __________9 in favore della società.
Il prezzo veniva fissato in complessivi fr. 600'000.-.
In data 29 luglio 2011
veniva iscritto a registro fondiario il trapasso della PPP di cui sopra da RI 1
alla società __________.
C. Con atto notarile di “compra–vendita”
del 16 novembre 2011 anch’esso del notaio avv. __________, RI 1, nella sua
veste di amministratore unico con firma individuale della società __________,
Silvaplana, vendeva alla società medesima le unità PPP __________2, __________4,
__________6 e __________7 al prezzo complessivo di fr. 1'635'000.-.
D. Per quanto concerne
lo scioglimento della comproprietà sulle PPP __________9, __________0, __________1,
__________2, __________3, __________4, __________5, __________6 e __________7
oggetto dell’atto notarile dell’8 ottobre 2010, nonché per le successive
cessioni immobiliari delle PPP, in data 25 giugno 2015 l’Ufficio circondariale
di tassazione di Lugano Campagna emetteva tre decisioni di tassazione d’ufficio
degli utili immobiliari. Per quanto qui di interesse, l’utile imponibile conseguito
da RI 1 con le diverse cessioni immobiliari veniva così stabilito:
·
per lo scioglimento della comproprietà fr. 491'250;
·
per il trasferimento alla società __________ fr. 252'855.-;
·
per il trasferimento alla società __________ fr. 82'395.-.
E. Avverso dette
decisioni, RI 1 e __________ quale cofirmatario, insorgevano con un unico reclamo
del 25 giugno 2015 contestando l’esattezza dei dati accertati dall’ufficio di
tassazione.
F. In data 28 ottobre
2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, riferendosi anche ad un
colloquio telefonico tenutosi il 6 ottobre 2016, invitava RI 1 e __________ a
trasmettere la documentazione atta a comprovare il prezzo d’acquisto del terreno,
i dettagli e una presa di posizione relativa alle provvigioni versate alle loro
società.
Con ulteriore scritto del
19 dicembre 2016 RI 1 e __________ presentavano copia dei rogiti e delle
fatture delle provvigioni relativi alla divisione della comproprietà e alle successive
compravendite delle PPP __________9, __________0, __________1, __________2, __________3,
__________4, __________5, __________6 e __________7.
G. Per quanto qui di
rilevanza, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione su reclamo
datata 26 maggio 2017, accoglieva parzialmente il reclamo di RI 1 con la
seguente motivazione:
“La
durata della proprietà viene suddivisa in 2 epoche distinte a seguito
dell’acquisto del terreno utilizzato per l’edificazione avvenuto in due momenti
separati.
Il
valore di alienazione e tutti i costi vengono suddivisi in rapporto ai prezzi
di acquisto del terreno, nella percentuale del 35% per la prima durata e del restante
65% per la seconda durata.
Per quanto riguarda le
provvigioni notiamo come il venditore o il compratore non può far valere
provvigioni versate a se stesso per sforzi intrapresi personalmente per la
vendita dell’immobile. Vi è versamento di provvigioni a se stessi anche se, pur
essendovi indipendenza formale tra committente e mediatore, vi è tuttavia
identità di interessi; è il caso dell’alienante che compensa la società di cui
è azionista, amministratore, gerente o socio (vedi consolidata giurisprudenza
della Camera di diritto tributario). In aggiunta l’acquirente è comunque
persona vicina all’alienante e non si giustifica quindi l’impiego di un
mediatore”.
L’utile imponibile computabile
a RI 1 e concernente lo scioglimento della comproprietà veniva ricalcolato in
fr. 266’787.-; quello relativo alla vendita delle PPP da RI 1 alla __________
in fr. 109'808.- mentre per quanto attiene al trasferimento della singola PPP __________9
alla __________, in fr. 27'269.-.
H. Con tempestivo “reclamo”
(recte: ricorso) 26 giugno 2017, sottoscritto anche da __________, RI 1
impugnava la decisione su reclamo asserendo di non accettarne l’esito.
Rispettando il termine impartito ed in
seguito prorogato da questa Camera, con scritto del 14 luglio 2017 RI 1
presenta un "reclamo” (recte: ricorso) motivato, anch’esso
sottoscritto pure da __________.
Per quanto qui di
rilevanza, con ricorso vengono sollevate le seguenti censure:
·
Per quanto attiene alle decisioni
di tassazione concernenti la suddivisione della PPP tra RI 1 e __________, i
firmatari del ricorso ritengono che la suddivisione sia avvenuta “senza
nessun conguaglio in denaro poiché i beni sono valutati equivalenti e di
conseguenza nessuna imposta è dovuta” e chiedono quindi che le tassazioni
di fr. 74'434.50 per RI 1 e di fr. 39'272.25 per __________ vengano annullate.
·
I firmatari chiedono altresì una
rettifica del calcolo del valore d’alienazione e dei costi deducibili in
relazione alla vendita delle PPP __________2, __________4, __________6 e __________7
da RI 1 alla società __________. A mente dei ricorrenti l’imposta dovuta è di
fr. 7'852.47.
·
Contestata è anche l’imposta
sull’utile immobiliare concernente la vendita della PPP __________9 da RI 1
alla società __________, Lugano. A mente dei ricorrenti, l’imposta dovuta
ammonta a fr. 15'270.08.
I. Nelle proprie
osservazioni del 23 agosto 2017 l’Ufficio di tassazione si riconferma nulla
propria posizione osservando, per quanto qui di rilevanza, che la richiesta di
differimento dell’imposizione invocata relativamente allo scioglimento della
comproprietà non possa essere accolta, non essendo data l’applicabilità
dell’art. 125 lett. c LT bensì, trattandosi in sostanza di permute,
dell’art. 124 cpv. 2 lett. b LT.
In merito alla cessione
delle PPP __________2, __________4, __________6 e __________7 alla __________,
l’Ufficio di tassazione osserva che il costo d’investimento (dichiarato in fr.
5'338'722.-) è stato corretto in fr 4'702'273 in quanto fr. 636'449.- si
riferiscono ad un investimento effettuato sul mapp. __________ RFD __________
attiguo e non pertinente alle PPP in oggetto. Gli importi richiesti quali
provvigioni dalla società sono invece stati stralciati perché l’autorità
fiscale non ritiene giustificato l’intervento di un mediatore immobiliare per
la cessione alla propria società anonima di immobili posseduta dall’azionista e
perché le due società mediatrici (la __________ e la __________) non possono
essere identificate in un terzo indipendente.
Per quanto attiene alla
vendita della PPP __________9, l’Ufficio di tassazione, preso atto che
l’insorgente chiede un’imposizione più gravosa, ritiene che, essendo metà
immobile stato acquisito tramite permuta già tassata in precedenza, vada ora
tassata unicamente la plusvalenza maturata sull’altra metà già di proprietà del
contribuente, ciò che comporta una tassazione più bassa rispetto a quanto
calcolato dall’insorgente.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);
In altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata).
1.3.
Nella fattispecie i due
firmatari del ricorso, RI 1 e __________, sono solo parzialmente toccati dalle
decisioni impugnate. Per quanto qui di interesse infatti RI 1 non può certo
considerarsi legittimato ad impugnare delle decisioni di tassazione che toccano
il solo __________, e meglio l’imposta a quest’ultimo computata in relazione
allo scioglimento della comproprietà, nonché la decisione di tassazione
concernente la vendita delle PPP da __________ alla società __________.
Ne consegue che, nella
misura in cui concerne le decisioni su reclamo notificate a __________, il
ricorso è inammissibile, difettando l’insorgente RI 1 della necessaria legittimazione.
Considerandi
2.
2.1.
Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto
è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di
immobili o di parti di esso (art. 123 LT).
Il
tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte
sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di
un’imposta speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata.
Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in
considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta,
il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario
degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e
transitorie, Lugano 1996, p. 59).
2.2
L'utile
imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore
di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e
dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia,
se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può
chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di
proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2
LT).
3.
3.1.
Nella fattispecie il
ricorrente ritiene che il negozio giuridico sottoscritto con __________, rogato
per atto pubblico l’8 ottobre 2010, costituisca una divisione di comproprietà
non soggetta all’imposta sugli utili immobiliari.
Occorre quindi accertare se
risulta corretta l’impostazione data dall’autorità di tassazione, che ha
considerato l’operazione immobiliare in discussione non come una divisione di
una proprietà collettiva in natura e senza conguaglio in denaro ai sensi
dell’art. 125 lett. c LT, bensì come una permuta imponibile ai sensi
dell’art. 124 cpv. 2 lett. b LT.
3.2
Secondo l'art. 124 cpv. 2
lett. b LT sono, in particolare, imponibili le permute. Infatti, la sola
differenza fra la vendita e la permuta è rappresentata dal fatto che, in
quest'ultimo caso, il prezzo non viene pagato in denaro ma del tutto o in parte
con un altro fondo in natura; in tal modo, entrambe le parti sono nel contempo
venditore e compratore (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 82).
Non è per contro
applicabile l’art. 125 lett. c LT, secondo cui l’imposizione degli utili
immobiliari è differita, fra l’altro, in caso di scioglimento delle comunioni
ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo
quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro.
Deve dunque essere
sottolineato il fatto che la fattispecie di differimento dell'imposizione
rappresenta un'eccezione al principio dell'imponibilità dello scioglimento
delle proprietà collettive, affermato all'art. 124 LT. Vi sono cioè due importanti
limiti al predetto principio: in primo luogo, vi è differimento ogniqualvolta
la proprietà collettiva che viene sciolta si presenti sotto forma di comunione
ereditaria, a prescindere dal fatto che vi sia una semplice divisione in natura
oppure il versamento di un conguaglio; in secondo luogo, anche l'imposizione
dello scioglimento di tutte le altre forme di proprietà collettiva è differito
nel caso in cui vi sia una semplice “Realteilung”, senza cioè che vi sia
il trasferimento di una parte eccedente la quota di un contraente, con
conseguente versamento di un conguaglio in denaro o in altra forma (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 86).
3.3
Su tale base, questa
Camera ha già avuto occasione di stabilire che se, come nella fattispecie, due
persone sono comproprietarie di due distinti fondi, e stipulano un contratto
mediante il quale permutano le quote di comproprietà in modo tale da diventare
proprietarie esclusive ognuna di un immobile, la transazione deve essere
imposta come una permuta, cioè come una doppia compravendita avente per oggetto
le due quote di comproprietà dei fondi oggetto di permuta. Non può per contro
essere invocato il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare,
previsto dall'art. 125 lett. c LT, per il fatto che esso si riferisce
esclusivamente agli scioglimenti di proprietà collettive che avvengono in
natura, cioè in forma di divisione di un unico immobile fra i comproprietari
(RDAT II-2000 n. 11t; RtiD I-2009 n. 11t; decisione CDT n. 80.2013.121 del 1°
ottobre 2013, consid. 3.2; decisione CDT n. 80.2007.103 dell’8 settembre 2008,
consid. 2.2).
3.4
Discende da quanto precede
che l’Ufficio di tassazione ha applicato in modo ineccepibile i succitati
criteri sanciti da legge e giurisprudenza ai fatti accertati, assoggettando la permuta
e compravendita all’imposta sugli utili immobiliari.
Contrariamente alla tesi
ricorsuale, nella fattispecie non vi è stato lo scioglimento di una proprietà
collettiva mediante divisione in natura.
A tale riguardo si
rammenta che il differimento dell’imposizione di proprietà collettive, con
l’eccezione delle comunioni ereditarie, è possibile solo in caso di divisioni
in natura prive di conguagli in denaro od in altra forma (Realteilung,
cfr. art. 125 lit. c LT). Nella fattispecie non è avvenuta una divisione
in natura, ma sono state invece espressamente pattuite compensazioni per la
cessione delle PPP __________9, __________2, __________3, __________4, __________6
e __________7, segnatamente mediante cessione delle quote di comproprietà di
quattro ulteriori PPP sul medesimo fondo base (PPP __________0, __________1, __________3
e __________5).
Come ha affermato
l’autorità fiscale nella decisione impugnata, lo scioglimento di comproprietà,
mediante il quale il ricorrente è divenuto proprietario esclusivo delle PPP poi
vendute, non è certamente una divisione in natura, con la conseguenza che non è
ammesso il differimento dell’imposizione ex art. 125 lit. c LT.
3.5
Per assoggettare
all’imposta i trasferimenti in questione, si tratta di stabilire il valore
della controprestazione ricevuta dall’alienante. La stessa, secondo il contratto,
corrisponde al valore di altre quote di comproprietà. Risulta chiaro, dagli elementi
esposti, che l’intenzione dei comproprietari è di dividere tutti gli immobili,
senza che nessuno dei due benefici di una liberalità da parte dell’altro.
Il valore della
controprestazione dovrebbe allora essere commisurato considerando lo
scioglimento di diverse comproprietà. Dovendo attribuire un valore di
alienazione alla cessione intervenuta nel 2010 fra RI 1 e __________, si deve ritenere
in ogni caso che lo stesso non possa discostarsi in modo sensibile dal valore
della quota ceduta. In altri termini, il valore di alienazione corrisponderà al
valore venale della quota di comproprietà delle PPP in oggetto. La decisione
dell’autorità di tassazione di determinare il valore della permuta basandosi
sui prezzi di cessione delle singole unità di PPP avvenute l’anno seguente
risulta pertanto ineccepibile e del resto neppure contestata dall’insorgente RI
1.
4.
È inoltre contestato
il calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari relativo alla successiva
vendita degli appartamenti in PPP, ricevuti con lo scioglimento delle
comproprietà, da RI 1 alla __________ SA e alla __________ __________ SA. Quanto
ai valori d’investimento deducibili, il ricorso di RI 1 rimanda dapprima alla
sua “tabella del calcolo del calcolo del valore d’alienazione” (allegato
D) da cui si deduce un valore d’investimento complessivo di fr. 5’491'514.21,
salvo poi rinviare alla tabella “calcolo differenze imposta TUI dopo
reclamo” (allegato F) in cui il valore d’investimento complessivo viene calcolato
in fr. 5'338'722.43, pari cioè a fr. 5'491'514.- dedotte le provvigioni versate
a __________ e __________ per complessivi fr. 152'792.-. Non è quindi ben
chiaro quale dei due valori l’insorgente ritiene che l’ufficio di tassazione
avrebbe dovuto considerare.
Ad ogni buon conto, in
merito ai correttivi che l’autorità fiscale ha apportato ai valori
d’investimento dichiarati, si osserva quanto segue.
5.
5.1.
Secondo l’art. 134 cpv. 1
LT, sono considerati costi di investimento, fra gli altri, i costi di acquisto
e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni
usuali debitamente comprovate versate a un mediatore.
5.2
Il Tribunale federale ha
reputato conforme la prassi secondo cui il riconoscimento della deducibilità
della provvigione pagata ad un mediatore può essere subordinato all’adempimento
dei seguenti requisiti:
·
conclusione di un contratto di mediazione civilisticamente valido
secondo l’art. 412 CO;
·
conclusione del contratto con una terza persona;
·
attività di indicazione o di interposizione del mediatore, che
conduce alla conclusione d’un contratto di compravendita;
·
pagamento dell’onorario dovuto;
·
limitazione della deduzione della provvigione alla misura usuale.
Se tali condizioni non
sono adempiute, non vi è alcun costo deducibile. Trattandosi di un elemento che
riduce l’onere fiscale del contribuente, la prova è a suo carico (sentenza del
Tribunale federale del 28 marzo 2008 n.2C_479/2007 consid. 2.2).
5.3
Di diversi requisiti il
ricorrente non ha comprovato l’adempi-mento: per incominciare, della
conclusione di un contratto di mediazione, dell’attività svolta dal preteso
mediatore e del pagamento dell’onorario.
A tale riguardo, agli atti
dell’Ufficio di tassazione figurano solamente le dichiarazioni dei conteggi
stilati da RI 1 e __________ dai quali risulterebbe una spesa totale di fr.
76'396.- a titolo di “provvigioni intermediazione” datata 27 ottobre
2009.
in favore di __________ e una per il medesimo importo a titolo di “provvigioni
intermediazione varie” anch’essa datata 27 ottobre 2009 in favore di __________.
Non è però versato agli
atti alcunché in grado di provare né la reale esistenza e portata del contratto
di mediazione, né tantomeno l’effettiva attività di mediazione svolta dalle due
società. Manca, come si vede, ogni prova del conferimento del mandato, del suo
contenuto, delle attività svolte dalle pretese mediatrici.
La semplice dichiarazione
di RI 1 e di __________ non basta certamente a dimostrare il ruolo svolto dalle
loro due società in relazione alla vendita degli immobili. Non vi è quindi
alcuna prova dello svolgimento delle trattative fra le pretese mediatrici e gli
organi della società – le società mediatrici medesime – che avrebbe acquistato
gli oggetti. Del resto mal si comprende quale ruolo avrebbe potuto avere un
mediatore immobiliare nella cessione a se stesso di un immobile detenuto dal
proprio azionista e gestore unico.
Le considerazioni che
precedono basterebbero per negare la deduzione litigiosa.
5.4
Il mediatore deve inoltre
essere una terza persona. Il venditore o il compratore non può infatti far
valere provvigioni versate a se stesso per sforzi intrapresi personalmente per
la vendita dell’immobile.
Vi è versamento di
provvigioni a se stessi anche se, pur essendovi indipendenza formale tra
committente e mediatore, vi è tuttavia identità di interessi; è il caso
dell’alienante che compensa la società di cui è azionista o amministratore oppure
della società anonima che versa una provvigione ad un’altra società controllata
dallo stesso azionista nonché del socio o del coerede che vengono compensati
per aver consentito di alienare l’immobile della comunione ereditaria o della
società, come pure della persona giuridica che versa una provvigione ad un proprio
organo (Soldini/Pedroli, op. cit.,
pag. 257, con riferimento a: RF 47/1992 p. 227 e p. 229; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli
utili immobiliari – Complemento al commentario degli articoli 123 a 140 LT,
Lugano 2003, p. 161; StE 1987 B 44.13.5 n. 3; StE 1991 B 44.13.5 n. 5; StE 1992
B 44.13.5 n. 6; NStP 1990 p. 77; inoltre CDT n. 80.95.00133 del 7 dicembre 1995
in re A.G.).
5.5
Questa Camera ha già avuto
modo di negare la deducibilità della provvigione fatturata da una società
anonima al venditore di un immobile, persona fisica, che era azionista ed
amministratore unico della società stessa, la quale aveva quale unica impiegata
una segretaria senza mansioni nel campo della mediazione immobiliare (CDT n.
80.95.133
del 7 dicembre 1995). In un ulteriore giudizio questa Camera ha
confermato che non è computabile quale provvigione versata ad un mediatore
l’onorario che un architetto pretende di avere pagato al proprio studio di
architettura, gestito nella forma di ditta individuale, per compensare gli
sforzi intrapresi in vista della vendita di un immobile. Vi è infatti evidente
identità fra venditore e mediatore (CDT n. 80.97.00176 del 5 dicembre 1997).
In un altro caso, la
Camera ha negato la deduzione della provvigione ad un contribuente che aveva
venduto una quota di comproprietà ad un altro comproprietario, avvalendosi
della mediazione di una società di cui era amministratore unico (CDT n.
80.2004.89
del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.11t).
5.6
Nella fattispecie le due
società mediatrici (__________e __________) sono detenute rispettivamente da RI
1.
e da __________ i quali sono, di fatto, gli unici amministratori delle
società.
In queste condizioni, è
fin troppo evidente che le condizioni perché le due società possano essere
considerate effettivamente un terzo sono ben lungi dall’essere adempiute.
6.
6.1.
Quanto alla decisione
dell’Ufficio di tassazione di escludere dai costi d’investimento complessivi la
somma di fr. 636'449.-, per il fatto che si riferisce all’investimento
effettuato sul mapp. __________ RFD __________ che nulla ha a che vedere con le
PPP oggetto del presente procedimento, la medesima è corretta e non presta
fianco a critica alcuna. Che detta somma si riferisca ai costi sostenuti per
l’investimento sulla part. __________ RFD __________ non viene d'altronde
contestato dall’insorgente ma viene anzi confermato dai conteggi che egli
stesso ha fornito all’autorità (cfr. allegato D).
6.2
Si rivela quindi corretta la
decisione dell’autorità fiscale di fissare in fr. 4'702'273.- il costo
d’investimento totale – pari alla cifra dichiarata di 5'491'514.- (cfr.
allegato D) sottratti i costi delle presunte mediazioni delle società __________
e __________ ed i costi riferiti all’investimento sul mapp. __________ RFD __________
–, suddividendolo poi tra le varie operazioni immobiliari in proporzione ai
millesimi. Le doglianze del ricorrente secondo cui l’Ufficio di tassazione non
avrebbe considerato tutti i costi d’investimento deducibili, meritano quindi
respingimento.
Per le ragioni che
precedono si giustifica anche il fatto che l’imposta calcolata dal ricorrente
in relazione alla vendita della PPP n. __________ alla __________ t SA corrisponda
al doppio di quanto stabilito dall’autorità fiscale con la decisione impugnata.
Il calcolo dell’Ufficio di tassazione si fonda infatti sul presupposto che
l’appartamento litigioso sia stato acquistato per metà in occasione dello scioglimento
della comproprietà, con la conseguenza che, su questa metà, non vi è più alcun
utile imponibile.
7.
Le ulteriori
doglianze sollevate in sede di ricorso da RI 1 e __________, concernendo solo
le decisioni di tassazione notificate a quest’ultimo, non debbono essere
oggetto della presente decisione ma verranno giudicate in separata sede.
8.
Per quanto precede
si deve concludere che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è
respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 1’200.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-,;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: