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Decisione

80.2017.159

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2018Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 8 ottobre

2010 il notaio avv. __________ rogava un atto di scioglimento di comproprietà

tra RI 1 e __________. Il pubblico istromento descriveva la situazione preliminare:

RI 1 e __________ erano comproprietari in ragione di ½ ciascuno delle PPP __________9,

__________0, __________1, __________2, __________3, __________4, __________5, __________6

e __________7 del fondo base part. __________ RFD __________.

A seguito dell’atto pubblico, le proprietà immobiliari

venivano così ripartite: RI 1 riceveva in proprietà esclusiva le unità PPP __________9.

__________2, __________4, __________6 e __________7, mentre __________ riceveva

in proprietà esclusiva le restanti unità PPP __________0, __________1, __________3

e __________5. La comproprietà veniva sciolta “senza conguaglio in denaro

poiché i beni sono valutati equivalenti”.

B. Con atto notarile del

19 ottobre 2010 del notaio avv. __________, RI 1 e la società __________,

Lugano, il cui presidente del consiglio di amministrazione era __________,

costituivano un diritto di compera sulla PPP __________9 in favore della società.

Il prezzo veniva fissato in complessivi fr. 600'000.-.

In data 29 luglio 2011

veniva iscritto a registro fondiario il trapasso della PPP di cui sopra da RI 1

alla società __________.

C. Con atto notarile di “compra–vendita”

del 16 novembre 2011 anch’esso del notaio avv. __________, RI 1, nella sua

veste di amministratore unico con firma individuale della società __________,

Silvaplana, vendeva alla società medesima le unità PPP __________2, __________4,

__________6 e __________7 al prezzo complessivo di fr. 1'635'000.-.

D. Per quanto concerne

lo scioglimento della comproprietà sulle PPP __________9, __________0, __________1,

__________2, __________3, __________4, __________5, __________6 e __________7

oggetto dell’atto notarile dell’8 ottobre 2010, nonché per le successive

cessioni immobiliari delle PPP, in data 25 giugno 2015 l’Ufficio circondariale

di tassazione di Lugano Campagna emetteva tre decisioni di tassazione d’ufficio

degli utili immobiliari. Per quanto qui di interesse, l’utile imponibile conseguito

da RI 1 con le diverse cessioni immobiliari veniva così stabilito:

·

per lo scioglimento della comproprietà fr. 491'250;

·

per il trasferimento alla società __________ fr. 252'855.-;

·

per il trasferimento alla società __________ fr. 82'395.-.

E. Avverso dette

decisioni, RI 1 e __________ quale cofirmatario, insorgevano con un unico reclamo

del 25 giugno 2015 contestando l’esattezza dei dati accertati dall’ufficio di

tassazione.

F. In data 28 ottobre

2016, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, riferendosi anche ad un

colloquio telefonico tenutosi il 6 ottobre 2016, invitava RI 1 e __________ a

trasmettere la documentazione atta a comprovare il prezzo d’acquisto del terreno,

i dettagli e una presa di posizione relativa alle provvigioni versate alle loro

società.

Con ulteriore scritto del

19 dicembre 2016 RI 1 e __________ presentavano copia dei rogiti e delle

fatture delle provvigioni relativi alla divisione della comproprietà e alle successive

compravendite delle PPP __________9, __________0, __________1, __________2, __________3,

__________4, __________5, __________6 e __________7.

G. Per quanto qui di

rilevanza, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, con decisione su reclamo

datata 26 maggio 2017, accoglieva parzialmente il reclamo di RI 1 con la

seguente motivazione:

“La

durata della proprietà viene suddivisa in 2 epoche distinte a seguito

dell’acquisto del terreno utilizzato per l’edificazione avvenuto in due momenti

separati.

Il

valore di alienazione e tutti i costi vengono suddivisi in rapporto ai prezzi

di acquisto del terreno, nella percentuale del 35% per la prima durata e del restante

65% per la seconda durata.

Per quanto riguarda le

provvigioni notiamo come il venditore o il compratore non può far valere

provvigioni versate a se stesso per sforzi intrapresi personalmente per la

vendita dell’immobile. Vi è versamento di provvigioni a se stessi anche se, pur

essendovi indipendenza formale tra committente e mediatore, vi è tuttavia

identità di interessi; è il caso dell’alienante che compensa la società di cui

è azionista, amministratore, gerente o socio (vedi consolidata giurisprudenza

della Camera di diritto tributario). In aggiunta l’acquirente è comunque

persona vicina all’alienante e non si giustifica quindi l’impiego di un

mediatore”.

L’utile imponibile computabile

a RI 1 e concernente lo scioglimento della comproprietà veniva ricalcolato in

fr. 266’787.-; quello relativo alla vendita delle PPP da RI 1 alla __________

in fr. 109'808.- mentre per quanto attiene al trasferimento della singola PPP __________9

alla __________, in fr. 27'269.-.

H. Con tempestivo “reclamo”

(recte: ricorso) 26 giugno 2017, sottoscritto anche da __________, RI 1

impugnava la decisione su reclamo asserendo di non accettarne l’esito.

Rispettando il termine impartito ed in

seguito prorogato da questa Camera, con scritto del 14 luglio 2017 RI 1

presenta un "reclamo” (recte: ricorso) motivato, anch’esso

sottoscritto pure da __________.

Per quanto qui di

rilevanza, con ricorso vengono sollevate le seguenti censure:

·

Per quanto attiene alle decisioni

di tassazione concernenti la suddivisione della PPP tra RI 1 e __________, i

firmatari del ricorso ritengono che la suddivisione sia avvenuta “senza

nessun conguaglio in denaro poiché i beni sono valutati equivalenti e di

conseguenza nessuna imposta è dovuta” e chiedono quindi che le tassazioni

di fr. 74'434.50 per RI 1 e di fr. 39'272.25 per __________ vengano annullate.

·

I firmatari chiedono altresì una

rettifica del calcolo del valore d’alienazione e dei costi deducibili in

relazione alla vendita delle PPP __________2, __________4, __________6 e __________7

da RI 1 alla società __________. A mente dei ricorrenti l’imposta dovuta è di

fr. 7'852.47.

·

Contestata è anche l’imposta

sull’utile immobiliare concernente la vendita della PPP __________9 da RI 1

alla società __________, Lugano. A mente dei ricorrenti, l’imposta dovuta

ammonta a fr. 15'270.08.

I. Nelle proprie

osservazioni del 23 agosto 2017 l’Ufficio di tassazione si riconferma nulla

propria posizione osservando, per quanto qui di rilevanza, che la richiesta di

differimento dell’imposizione invocata relativamente allo scioglimento della

comproprietà non possa essere accolta, non essendo data l’applicabilità

dell’art. 125 lett. c LT bensì, trattandosi in sostanza di permute,

dell’art. 124 cpv. 2 lett. b LT.

In merito alla cessione

delle PPP __________2, __________4, __________6 e __________7 alla __________,

l’Ufficio di tassazione osserva che il costo d’investimento (dichiarato in fr.

5'338'722.-) è stato corretto in fr 4'702'273 in quanto fr. 636'449.- si

riferiscono ad un investimento effettuato sul mapp. __________ RFD __________

attiguo e non pertinente alle PPP in oggetto. Gli importi richiesti quali

provvigioni dalla società sono invece stati stralciati perché l’autorità

fiscale non ritiene giustificato l’intervento di un mediatore immobiliare per

la cessione alla propria società anonima di immobili posseduta dall’azionista e

perché le due società mediatrici (la __________ e la __________) non possono

essere identificate in un terzo indipendente.

Per quanto attiene alla

vendita della PPP __________9, l’Ufficio di tassazione, preso atto che

l’insorgente chiede un’imposizione più gravosa, ritiene che, essendo metà

immobile stato acquisito tramite permuta già tassata in precedenza, vada ora

tassata unicamente la plusvalenza maturata sull’altra metà già di proprietà del

contribuente, ciò che comporta una tassazione più bassa rispetto a quanto

calcolato dall’insorgente.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss., p. 733 ss.);

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata).

1.3.

Nella fattispecie i due

firmatari del ricorso, RI 1 e __________, sono solo parzialmente toccati dalle

decisioni impugnate. Per quanto qui di interesse infatti RI 1 non può certo

considerarsi legittimato ad impugnare delle decisioni di tassazione che toccano

il solo __________, e meglio l’imposta a quest’ultimo computata in relazione

allo scioglimento della comproprietà, nonché la decisione di tassazione

concernente la vendita delle PPP da __________ alla società __________.

Ne consegue che, nella

misura in cui concerne le decisioni su reclamo notificate a __________, il

ricorso è inammissibile, difettando l’insorgente RI 1 della necessaria legittimazione.

Considerandi

2.

2.1.

Lo Stato preleva un'imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto

è rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di

immobili o di parti di esso (art. 123 LT).

Il

tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte

sul reddito; non si tratta tuttavia di un'imposta generale sul reddito bensì di

un’imposta speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata.

Per il fatto che l'imposta grava sull'immobile trasferito, senza che entri in

considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell'imposta,

il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario

degli articoli da 123 a 140 LT con un'appendice sulle norme di procedura e

transitorie, Lugano 1996, p. 59).

2.2

L'utile

imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore

di investimento. Quest'ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e

dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia,

se l'alienante è stato proprietario dell'immobile per più di venti anni, può

chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di

proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2

LT).

3.

3.1.

Nella fattispecie il

ricorrente ritiene che il negozio giuridico sottoscritto con __________, rogato

per atto pubblico l’8 ottobre 2010, costituisca una divisione di comproprietà

non soggetta all’imposta sugli utili immobiliari.

Occorre quindi accertare se

risulta corretta l’impostazione data dall’autorità di tassazione, che ha

considerato l’operazione immobiliare in discussione non come una divisione di

una proprietà collettiva in natura e senza conguaglio in denaro ai sensi

dell’art. 125 lett. c LT, bensì come una permuta imponibile ai sensi

dell’art. 124 cpv. 2 lett. b LT.

3.2

Secondo l'art. 124 cpv. 2

lett. b LT sono, in particolare, imponibili le permute. Infatti, la sola

differenza fra la vendita e la permuta è rappresentata dal fatto che, in

quest'ultimo caso, il prezzo non viene pagato in denaro ma del tutto o in parte

con un altro fondo in natura; in tal modo, entrambe le parti sono nel contempo

venditore e compratore (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 82).

Non è per contro

applicabile l’art. 125 lett. c LT, secondo cui l’imposizione degli utili

immobiliari è differita, fra l’altro, in caso di scioglimento delle comunioni

ereditarie come pure delle altre proprietà collettive, per queste ultime solo

quando la divisione avviene in natura e senza conguaglio in denaro.

Deve dunque essere

sottolineato il fatto che la fattispecie di differimento dell'imposizione

rappresenta un'eccezione al principio dell'imponibilità dello scioglimento

delle proprietà collettive, affermato all'art. 124 LT. Vi sono cioè due importanti

limiti al predetto principio: in primo luogo, vi è differimento ogniqualvolta

la proprietà collettiva che viene sciolta si presenti sotto forma di comunione

ereditaria, a prescindere dal fatto che vi sia una semplice divisione in natura

oppure il versamento di un conguaglio; in secondo luogo, anche l'imposizione

dello scioglimento di tutte le altre forme di proprietà collettiva è differito

nel caso in cui vi sia una semplice “Realteilung”, senza cioè che vi sia

il trasferimento di una parte eccedente la quota di un contraente, con

conseguente versamento di un conguaglio in denaro o in altra forma (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 86).

3.3

Su tale base, questa

Camera ha già avuto occasione di stabilire che se, come nella fattispecie, due

persone sono comproprietarie di due distinti fondi, e stipulano un contratto

mediante il quale permutano le quote di comproprietà in modo tale da diventare

proprietarie esclusive ognuna di un immobile, la transazione deve essere

imposta come una permuta, cioè come una doppia compravendita avente per oggetto

le due quote di comproprietà dei fondi oggetto di permuta. Non può per contro

essere invocato il differimento dell'imposizione dell'utile immobiliare,

previsto dall'art. 125 lett. c LT, per il fatto che esso si riferisce

esclusivamente agli scioglimenti di proprietà collettive che avvengono in

natura, cioè in forma di divisione di un unico immobile fra i comproprietari

(RDAT II-2000 n. 11t; RtiD I-2009 n. 11t; decisione CDT n. 80.2013.121 del 1°

ottobre 2013, consid. 3.2; decisione CDT n. 80.2007.103 dell’8 settembre 2008,

consid. 2.2).

3.4

Discende da quanto precede

che l’Ufficio di tassazione ha applicato in modo ineccepibile i succitati

criteri sanciti da legge e giurisprudenza ai fatti accertati, assoggettando la permuta

e compravendita all’imposta sugli utili immobiliari.

Contrariamente alla tesi

ricorsuale, nella fattispecie non vi è stato lo scioglimento di una proprietà

collettiva mediante divisione in natura.

A tale riguardo si

rammenta che il differimento dell’imposizione di proprietà collettive, con

l’eccezione delle comunioni ereditarie, è possibile solo in caso di divisioni

in natura prive di conguagli in denaro od in altra forma (Realteilung,

cfr. art. 125 lit. c LT). Nella fattispecie non è avvenuta una divisione

in natura, ma sono state invece espressamente pattuite compensazioni per la

cessione delle PPP __________9, __________2, __________3, __________4, __________6

e __________7, segnatamente mediante cessione delle quote di comproprietà di

quattro ulteriori PPP sul medesimo fondo base (PPP __________0, __________1, __________3

e __________5).

Come ha affermato

l’autorità fiscale nella decisione impugnata, lo scioglimento di comproprietà,

mediante il quale il ricorrente è divenuto proprietario esclusivo delle PPP poi

vendute, non è certamente una divisione in natura, con la conseguenza che non è

ammesso il differimento dell’imposizione ex art. 125 lit. c LT.

3.5

Per assoggettare

all’imposta i trasferimenti in questione, si tratta di stabilire il valore

della controprestazione ricevuta dall’alienante. La stessa, secondo il contratto,

corrisponde al valore di altre quote di comproprietà. Risulta chiaro, dagli elementi

esposti, che l’intenzione dei comproprietari è di dividere tutti gli immobili,

senza che nessuno dei due benefici di una liberalità da parte dell’altro.

Il valore della

controprestazione dovrebbe allora essere commisurato considerando lo

scioglimento di diverse comproprietà. Dovendo attribuire un valore di

alienazione alla cessione intervenuta nel 2010 fra RI 1 e __________, si deve ritenere

in ogni caso che lo stesso non possa discostarsi in modo sensibile dal valore

della quota ceduta. In altri termini, il valore di alienazione corrisponderà al

valore venale della quota di comproprietà delle PPP in oggetto. La decisione

dell’autorità di tassazione di determinare il valore della permuta basandosi

sui prezzi di cessione delle singole unità di PPP avvenute l’anno seguente

risulta pertanto ineccepibile e del resto neppure contestata dall’insorgente RI

1.

4.

È inoltre contestato

il calcolo dell’imposta sugli utili immobiliari relativo alla successiva

vendita degli appartamenti in PPP, ricevuti con lo scioglimento delle

comproprietà, da RI 1 alla __________ SA e alla __________ __________ SA. Quanto

ai valori d’investimento deducibili, il ricorso di RI 1 rimanda dapprima alla

sua “tabella del calcolo del calcolo del valore d’alienazione” (allegato

D) da cui si deduce un valore d’investimento complessivo di fr. 5’491'514.21,

salvo poi rinviare alla tabella “calcolo differenze imposta TUI dopo

reclamo” (allegato F) in cui il valore d’investimento complessivo viene calcolato

in fr. 5'338'722.43, pari cioè a fr. 5'491'514.- dedotte le provvigioni versate

a __________ e __________ per complessivi fr. 152'792.-. Non è quindi ben

chiaro quale dei due valori l’insorgente ritiene che l’ufficio di tassazione

avrebbe dovuto considerare.

Ad ogni buon conto, in

merito ai correttivi che l’autorità fiscale ha apportato ai valori

d’investimento dichiarati, si osserva quanto segue.

5.

5.1.

Secondo l’art. 134 cpv. 1

LT, sono considerati costi di investi­mento, fra gli altri, i costi di acquisto

e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni

usuali debitamente comprovate versate a un mediatore.

5.2

Il Tribunale federale ha

reputato conforme la prassi secondo cui il riconoscimento della deducibilità

della provvigione pagata ad un mediatore può essere subordinato all’adempimento

dei se­guenti requisiti:

·

conclusione di un contratto di mediazione civilisticamente valido

secondo l’art. 412 CO;

·

conclusione del contratto con una terza persona;

·

attività di indicazione o di interposizione del mediatore, che

conduce alla conclusione d’un contratto di compra­vendita;

·

pagamento dell’onorario dovuto;

·

limitazione della deduzione della provvigione alla misura usuale.

Se tali condizioni non

sono adempiute, non vi è alcun costo deducibile. Trattandosi di un elemento che

riduce l’onere fiscale del contribuente, la prova è a suo carico (sentenza del

Tribunale federale del 28 marzo 2008 n.2C­_479/2007 consid. 2.2).

5.3

Di diversi requisiti il

ricorrente non ha comprovato l’adempi-mento: per incominciare, della

conclusione di un contratto di mediazione, dell’attività svolta dal preteso

mediatore e del pagamento dell’onorario.

A tale riguardo, agli atti

dell’Ufficio di tassazione figurano solamente le dichiarazioni dei conteggi

stilati da RI 1 e __________ dai quali risulterebbe una spesa totale di fr.

76'396.- a titolo di “provvigioni intermediazione” datata 27 ottobre

2009.

in favore di __________ e una per il medesimo importo a titolo di “provvigioni

intermediazione varie” anch’essa datata 27 ottobre 2009 in favore di __________.

Non è però versato agli

atti alcunché in grado di provare né la reale esistenza e portata del contratto

di mediazione, né tantomeno l’effettiva attività di mediazione svolta dalle due

società. Manca, come si vede, ogni prova del conferimento del mandato, del suo

contenuto, delle attività svolte dalle pretese mediatrici.

La semplice dichiarazione

di RI 1 e di __________ non basta certamente a dimostrare il ruolo svolto dalle

loro due società in relazione alla vendita degli immobili. Non vi è quindi

alcuna prova dello svolgimento delle trattative fra le pretese mediatrici e gli

organi della società – le società mediatrici medesime – che avrebbe acquistato

gli oggetti. Del resto mal si comprende quale ruolo avrebbe potuto avere un

mediatore immobiliare nella cessione a se stesso di un immobile detenuto dal

proprio azionista e gestore unico.

Le considerazioni che

precedono basterebbero per negare la deduzione litigiosa.

5.4

Il mediatore deve inoltre

essere una terza persona. Il venditore o il compratore non può infatti far

valere provvigioni versate a se stesso per sforzi intrapresi personalmente per

la vendita dell’immobile.

Vi è versamento di

provvigioni a se stessi anche se, pur essendovi indipendenza formale tra

committente e mediatore, vi è tuttavia identità di interessi; è il caso

dell’alienante che compensa la società di cui è azionista o amministratore oppure

della società anonima che versa una provvigione ad un’altra società controllata

dallo stesso azionista nonché del socio o del coerede che vengono compensati

per aver consentito di alienare l’immobile della comunione ereditaria o della

società, come pure della persona giuridica che versa una provvigione ad un proprio

organo (Soldini/Pedroli, op. cit.,

pag. 257, con riferimento a: RF 47/1992 p. 227 e p. 229; Soldini/Pedroli, L’imposizione degli

utili immobiliari – Complemento al commentario degli articoli 123 a 140 LT,

Lugano 2003, p. 161; StE 1987 B 44.13.5 n. 3; StE 1991 B 44.13.5 n. 5; StE 1992

B 44.13.5 n. 6; NStP 1990 p. 77; inoltre CDT n. 80.95.00133 del 7 dicembre 1995

in re A.G.).

5.5

Questa Camera ha già avuto

modo di negare la deducibilità della provvigione fatturata da una società

anonima al venditore di un immobile, persona fisica, che era azionista ed

amministratore unico della società stessa, la quale aveva quale unica impiegata

una segretaria senza mansioni nel campo della mediazione immobiliare (CDT n.

80.95.133

del 7 dicembre 1995). In un ulteriore giudizio questa Camera ha

confermato che non è computabile quale provvigione versata ad un mediatore

l’onorario che un architetto pretende di avere pagato al proprio studio di

architettura, gestito nella forma di ditta individuale, per compensare gli

sforzi intrapresi in vista della vendita di un immobile. Vi è infatti evidente

identità fra venditore e mediatore (CDT n. 80.97.00176 del 5 dicembre 1997).

In un altro caso, la

Camera ha negato la deduzione della provvigione ad un contribuente che aveva

venduto una quota di comproprietà ad un altro comproprietario, avvalendosi

della mediazione di una società di cui era amministratore unico (CDT n.

80.2004.89

del 28 settembre 2004, in RtiD I-2005 n.11t).

5.6

Nella fattispecie le due

società mediatrici (__________e __________) sono detenute rispettivamente da RI

1.

e da __________ i quali sono, di fatto, gli unici amministratori delle

società.

In queste condizioni, è

fin troppo evidente che le condizioni perché le due società possano essere

considerate effettivamente un terzo sono ben lungi dall’essere adempiute.

6.

6.1.

Quanto alla decisione

dell’Ufficio di tassazione di escludere dai costi d’investimento complessivi la

somma di fr. 636'449.-, per il fatto che si riferisce all’investimento

effettuato sul mapp. __________ RFD __________ che nulla ha a che vedere con le

PPP oggetto del presente procedimento, la medesima è corretta e non presta

fianco a critica alcuna. Che detta somma si riferisca ai costi sostenuti per

l’investimento sulla part. __________ RFD __________ non viene d'altronde

contestato dall’insorgente ma viene anzi confermato dai conteggi che egli

stesso ha fornito all’autorità (cfr. allegato D).

6.2

Si rivela quindi corretta la

decisione dell’autorità fiscale di fissare in fr. 4'702'273.- il costo

d’investimento totale – pari alla cifra dichiarata di 5'491'514.- (cfr.

allegato D) sottratti i costi delle presunte mediazioni delle società __________

e __________ ed i costi riferiti all’investimento sul mapp. __________ RFD __________

–, suddividendolo poi tra le varie operazioni immobiliari in proporzione ai

millesimi. Le doglianze del ricorrente secondo cui l’Ufficio di tassazione non

avrebbe considerato tutti i costi d’investimento deducibili, meritano quindi

respingimento.

Per le ragioni che

precedono si giustifica anche il fatto che l’imposta calcolata dal ricorrente

in relazione alla vendita della PPP n. __________ alla __________ t SA corrisponda

al doppio di quanto stabilito dall’autorità fiscale con la decisione impugnata.

Il calcolo dell’Ufficio di tassazione si fonda infatti sul presupposto che

l’appartamento litigioso sia stato acquistato per metà in occasione dello scioglimento

della comproprietà, con la conseguenza che, su questa metà, non vi è più alcun

utile imponibile.

7.

Le ulteriori

doglianze sollevate in sede di ricorso da RI 1 e __________, concernendo solo

le decisioni di tassazione notificate a quest’ultimo, non debbono essere

oggetto della presente decisione ma verranno giudicate in separata sede.

8.

Per quanto precede

si deve concludere che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è

respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 1’200.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-,;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: