80.2017.163
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, persona giuridica, adempimento da parte degli organi, azionista non più amministratore
12 luglio 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.163
Lugano
12 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 21 giugno 2017 contro la decisione del 12 giugno 2017 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
- non avendo la RI 1
inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, neppure dopo la
diffida del 4 aprile 2017, con decisione del 9 maggio 2017 l’RS 1 RS 1 le ha
inflitto una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;
- con reclamo del 16 maggio
2017, la società contribuente ha contestato la sanzione inflittale, adducendo
“gravi problemi di salute del precedente responsabile amministrativo”;
- il 19 maggio 2017
l’autorità di tassazione si è rivolta alla reclamante, invitandola a voler
produrre un certificato medico che attestasse “l’effettivo impedimento, per il
responsabile della società, a presentare la dichiarazione fiscale per l’anno
2015”;
- non avendo ottenuto
risposta, con decisione del 12 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto
il reclamo;
- con lettera del 21 giugno
2017, la reclamante ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato
medico (attestante un’inabilità di __________ “all’attività lavorativa nella
misura del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017 per motivi psichiatrici”), oltre a due
fatture della __________ di __________ (relative ad un ricovero dello stesso __________
dal 4.5.2017 all’8.6.2017);
- in merito al ritardo nel
prendere posizione sulla richiesta dell’UTPG, la contribuente ha spiegato che
vi era stato un disguido nel recapito della corrispondenza della società, “che
veniva deviata al domicilio privato del precedente responsabile aziendale e
amministrativo, __________, domiciliato a __________, che non ha potuto
prendere conoscenza della vostra corrispondenza… fino ai giorni successivi al 8
giugno 2017, in quanto dal 4 di maggio è stato ricoverato con permanenza
stazionaria (quindi incluso il pernottamento) presso la __________ di __________”;
- l’UTPG ha trasmesso lo
scritto in questione alla Camera di diritto tributario quale ricorso;
- nelle sue osservazioni del
6 luglio 2017, l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso,
sottolineando di aver “proceduto correttamente all’intimazione degli atti, in
quanto gli stessi sono stati inviati al recapito ufficiale della contribuente”.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo l’art. 257 cpv. 1
LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un
obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa
in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a LT,
è punito con la multa;
- il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.-- franchi al massimo;
- di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD;
- affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
- il Tribunale federale ha precisato
che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente
non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta
Considerandi
an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se
compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- nel caso in esame, alla RI
1.
è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità
fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale
2015;
- secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente;
- secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito;
- giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;
- il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;
- il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227;
- di analogo tenore l’art.
124.
LIFD;
- nel caso delle persone
giuridiche, l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta è assolto dai
loro organi (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt
fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad
art. 124 LIFD, p. 1649);
- tornando alla fattispecie
in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, fin
dalla sua costituzione nel 2003 ha recapito a __________ in via __________ - __________
è stato amministratore unico fino al 19 novembre 2014, quando gli è subentrato __________;
- in simili circostanze, si
fatica a comprendere perché la malattia di __________, che non era più organo
della società, dovrebbe aver impedito a quest’ultima di adempiere i suoi
obblighi procedurali;
- le spiegazioni fornite
nella lettera del 21 giugno 2016, secondo cui la corrispondenza della società
sarebbe stata “deviata” al domicilio di __________, per il fatto che
quest’ultimo, “fino al 20.06.20177, di fatto era il proprietario dell’azienda
in quanto possessore dell’intero pacchetto azionario”, oltre a non essere minimamente
documentate, appaiono del tutto irrilevanti;
- in ogni caso, la malattia
di __________ non basterebbe a giustificare il mancato inoltro della
dichiarazione della società ricorrente;
- nel caso d’invio tardivo della
dichiarazione d’imposta, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora
il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal
Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di
rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui
gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale,
cfr. art. 192 cpv. 5 LT);
- secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
- analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.
1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,
in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –
Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,
p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e
commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una
emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un
infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa);
- è immediatamente evidente
che una non meglio precisata patologia psichiatrica, che ha comportato una
inabilità lavorativa del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017, non rientra fra gli
impedimenti che giustificano una restituzione dei termini;
- a ciò si aggiunga che
l’obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo 2015 doveva essere
assolto ancora nel corso del 2016, precisamente entro il termine del 30 giugno
2016;
- non si può del resto
ignorare la circostanza che la società ricorrente è già stata ripetutamente
sanzionata per violazione degli obblighi procedurali in periodi fiscali
precedenti;
- il ricorso è
conseguentemente respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: