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Decisione

80.2017.163

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, persona giuridica, adempimento da parte degli organi, azionista non più amministratore

12 luglio 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- non avendo la RI 1

inoltrato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015, neppure dopo la

diffida del 4 aprile 2017, con decisione del 9 maggio 2017 l’RS 1 RS 1 le ha

inflitto una multa di fr. 300.– per violazione degli obblighi di procedura;

- con reclamo del 16 maggio

2017, la società contribuente ha contestato la sanzione inflittale, adducendo

“gravi problemi di salute del precedente responsabile amministrativo”;

- il 19 maggio 2017

l’autorità di tassazione si è rivolta alla reclamante, invitandola a voler

produrre un certificato medico che attestasse “l’effettivo impedimento, per il

responsabile della società, a presentare la dichiarazione fiscale per l’anno

2015”;

- non avendo ottenuto

risposta, con decisione del 12 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto

il reclamo;

- con lettera del 21 giugno

2017, la reclamante ha trasmesso all’autorità di tassazione un certificato

medico (attestante un’inabilità di __________ “all’attività lavorativa nella

misura del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017 per motivi psichiatrici”), oltre a due

fatture della __________ di __________ (relative ad un ricovero dello stesso __________

dal 4.5.2017 all’8.6.2017);

- in merito al ritardo nel

prendere posizione sulla richiesta dell’UTPG, la contribuente ha spiegato che

vi era stato un disguido nel recapito della corrispondenza della società, “che

veniva deviata al domicilio privato del precedente responsabile aziendale e

amministrativo, __________, domiciliato a __________, che non ha potuto

prendere conoscenza della vostra corrispondenza… fino ai giorni successivi al 8

giugno 2017, in quanto dal 4 di maggio è stato ricoverato con permanenza

stazionaria (quindi incluso il pernottamento) presso la __________ di __________”;

- l’UTPG ha trasmesso lo

scritto in questione alla Camera di diritto tributario quale ricorso;

- nelle sue osservazioni del

6 luglio 2017, l’autorità fiscale propone di respingere il ricorso,

sottolineando di aver “proceduto correttamente all’intimazione degli atti, in

quanto gli stessi sono stati inviati al recapito ufficiale della contribuente”.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo l’art. 257 cpv. 1

LT chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un

obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa

in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non

consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a LT,

è punito con la multa;

- il capoverso 2 prevede che

la multa è di 1000.-- franchi al mas-simo e, in casi gravi o di recidiva,

10'000.-- franchi al massimo;

- di tenore sostanzialmente

uguale l’art. 174 LIFD;

- affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa devono es-sere realizzate due distinte

condizioni:

·

l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale

a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;

·

e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova

legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto

penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove

leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte

Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- il Tribunale federale ha precisato

che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente

non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma presenta

Considerandi

an-che carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se

compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la sca-denza del termine

impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);

- nel caso in esame, alla RI

1.

è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato all’autorità

fiscale, nonostante diffida, la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale

2015;

- secondo l’art. 198 cpv. 1

LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del

modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto

il modulo devono chiederlo all’autorità competente;

- secondo il capoverso 2 di

questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito;

- giusta il capoverso 3 il

contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta

un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine;

- il capoverso 4 fissa come

per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato;

- il capoverso 5 stabilisce

come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di

ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli

articoli 206 e 227;

- di analogo tenore l’art.

124.

LIFD;

- nel caso delle persone

giuridiche, l’obbligo di presentare la dichiarazione d’imposta è assolto dai

loro organi (Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt

fédéral direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 5 ad

art. 124 LIFD, p. 1649);

- tornando alla fattispecie

in esame, va anzitutto evidenziato che la RI 1, con sede a __________, fin

dalla sua costituzione nel 2003 ha recapito a __________ in via __________ - __________

è stato amministratore unico fino al 19 novembre 2014, quando gli è subentrato __________;

- in simili circostanze, si

fatica a comprendere perché la malattia di __________, che non era più organo

della società, dovrebbe aver impedito a quest’ultima di adempiere i suoi

obblighi procedurali;

- le spiegazioni fornite

nella lettera del 21 giugno 2016, secondo cui la corrispondenza della società

sarebbe stata “deviata” al domicilio di __________, per il fatto che

quest’ultimo, “fino al 20.06.20177, di fatto era il proprietario dell’azienda

in quanto possessore dell’intero pacchetto azionario”, oltre a non essere minimamente

documentate, appaiono del tutto irrilevanti;

- in ogni caso, la malattia

di __________ non basterebbe a giustificare il mancato inoltro della

dichiarazione della società ricorrente;

- nel caso d’invio tardivo della

dichiarazione d’imposta, l'inosservanza del termine dev’essere scusata qualora

il contribuente provi che, per servizio militare o servizio civile, assenza dal

Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarla o di

rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui

gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD; per il diritto cantonale,

cfr. art. 192 cpv. 5 LT);

- secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

- analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar –

Bungesgerichtsgesetz, 2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF,

p. 585, che cita a titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e

commozione cerebrale e una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una

emorragia postoperatoria che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un

infarto con un certificato medico attestante una totale inabilità lavorativa);

- è immediatamente evidente

che una non meglio precisata patologia psichiatrica, che ha comportato una

inabilità lavorativa del 50% dal 1.1.2017 al 20.6.2017, non rientra fra gli

impedimenti che giustificano una restituzione dei termini;

- a ciò si aggiunga che

l’obbligo di presentare la dichiarazione per il periodo 2015 doveva essere

assolto ancora nel corso del 2016, precisamente entro il termine del 30 giugno

2016;

- non si può del resto

ignorare la circostanza che la società ricorrente è già stata ripetutamente

sanzionata per violazione degli obblighi procedurali in periodi fiscali

precedenti;

- il ricorso è

conseguentemente respinto;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico della ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: