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Decisione

80.2017.165

Deduzioni: liberalità a persone giuridiche di pubblica utilità, liste cantonali di enti esenti non esaustive, onere della prova a carico del contribuente

10 ottobre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso dell’anno

2016 i coniugi RI 1 e RI 2, pensionati e domiciliati a __________, hanno effettuato

numerosi versamenti in favore di vari enti per un importo totale di fr.

2’813.–. Nella dichiarazione fiscale 2016, i contribuenti chiedevano in deduzione,

fra l’altro, l’intera somma di fr. 2’813.– quale liberalità elargita a enti di

pubblica utilità.

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC-IFD 2016, con decisioni del 21 aprile 2017, l’RS

1 commisurava il reddito imponibile in fr. 129'600.– per l’IC e 121'200.– per

l’IFD. In particolare, l’UT riduceva le deduzioni richieste a titolo di

liberalità a enti di pubblica utilità all’importo di fr. 515.–, ammettendo solo

una parte dei contributi versati dai coniugi __________.

C. Con reclamo del 28

aprile 2017, i contribuenti chiedevano il riconoscimento di ogni singolo

importo elencato nella lista inoltrata al fisco, contenente l’elenco di

liberalità versate ad enti di pubblica utilità, per l’importo totale di fr.

2’813.–. A loro avviso, la deduzione ammessa dall’UT di fr. 515.– non poteva

ritenersi corretta, in quanto unicamente le devoluzioni a favore della __________,

fondazione umanitaria con sede a __________, ammontavano a fr. 1’500.–.

L’ufficio di tassazione, con decisioni del 21 giugno 2017, respingeva il

reclamo, argomentando che:

Sono deducibili quali liberalità a enti di pubblica

utilità le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone

giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del

loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 32 cpv. h LT e 33 cpv. a LIFD).

Tali devoluzioni devono inoltre far parte della lista Enti Esenti ticinese e

Svizzera.

Non sono deducibili le tasse sociali e altri contributi dovuti in base a

statuti, devoluzioni a comunità religiose, ad associazioni e fondazioni con

scopi ideali, a persone giuridiche di diritto civile.

D. Con tempestivo

ricorso del 5 luglio 2017 RI 1 e RI 2 chiedono in deduzione, a titolo di liberalià

a enti di pubblica utilità, l’importo di fr. 1’500.– relativo alla devoluzione

per la fondazione __________, e la somma di fr. 300.– relativa al contributo

alla fondazione __________, per un importo complessivo di fr. 1’800.–.

A mente dei ricorrenti, il versamento di fr. 1’500.– alla fondazione __________

non sarebbe da qualificare quale devoluzione ad una comunità religiosa, trattandosi

piuttosto di un contributo per l’aiuto prestato in Siria, paragonabile a quello

dell’Organizzazione Svizzera per l’aiuto ai rifugiati.

Deducibile in quanto “indubbiamente di pubblica utilità” sarebbe inoltre il

contributo di fr. 300.– alla __________, fondazione gestita

dall’Amministrazione del comune di Silenen (Uri), con lo scopo di promuovere

ogni attività sportiva fra i giovani residenti nel comune.

Con osservazioni al gravame e successiva replica, l’Ufficio di tassazione di Lugano

Città ed i ricorrenti si riconfermano nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, sono dedotti dai proventi le

prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con

sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo

pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD e art. 65 lett. f

LT), sempre che tali prestazioni, durante l’anno fiscale, siano di almeno 100

franchi e non superino complessivamente il 20 per cento dei proventi, dopo le

deduzioni di cui agli articoli da 26 a 33 LIFD, per l’imposta federale diretta,

e da 25 a 32b LT, per l’imposta cantonale. Le prestazioni volontarie in

contanti e in altri beni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro

stabilimenti (art. 56 lett. a – c LIFD e art. 65 lett. a - c

LT) sono deducibili nella medesima misura.

1.2.

Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, per poter beneficiare

della deduzione in discussione, occorre in primo luogo che l’ente interessato

goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo,

che tale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue

fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto (Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 3 e 7

ad art. 33a LIFD, p. 783-784; v. anche Circolare

n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994,

par. IV).

A tal fine, ogni cantone ha allestito un’apposita lista degli enti esenti ex

art. 56 lett. g LIFD (e art. 65 lett. f LT), la quale non ha

tuttavia carattere esaustivo, in quanto l’iscrizione è subordinata - ad esempio

- al consenso dell’ente stesso. Di conseguenza, vi sono degli enti che, pur non

appartenendo ad alcun elenco di istituzioni esenti, beneficiano dell’esenzione

dall’imposta delle persone giuridiche per il fatto di perseguire scopi pubblici

o di pubblica utilità. Prestazioni volontarie - in denaro o in altri beni - a

tali istituzioni vanno conseguentemente ammesse in deduzione ai sensi degli

art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a

LIFD, p. 685).

A tal proposito, giusta l'art. 200 LT, il contribuente deve fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta: deve segnatamente

fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e

presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati. Secondo il

Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve comprovare

tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare in determinati

modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo obbligo (sentenza del

Tribunale federale del 3 dicembre 1990 n.2A. 344/89, in RDAT II-1991; DTF 107

Ib 218).

Giova, infatti, ricordare che nella procedura fiscale l’onere della prova è

ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del

contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il

debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B

13.1 n. 8).

1.3.

D’altro canto non va dimenticato che, conformemente al principio di

armonizzazione verticale e orizzontale, la decisione

dell’autorità cantonale competente di dichiarare esente dall’imposta

delle persone giuridiche un determinato ente, è vincolante

anche per le autorità di altri cantoni, in particolare per quei cantoni in cui

un contribuente, che ha effettuato un versamento all’ente interessato, chiede

in deduzione tale devoluzione a titolo di liberalità a enti di pubblica

utilità ex art. 33a LIFD. A titolo

esemplificativo, se l’autorità fiscale zurighese accetta la richiesta di

esenzione ex art. 56 lett. g LIFD da parte di una fondazione con

sede nel canton Zurigo, la quale persegue uno scopo pubblico o di pubblica

utilità, allora le autorità fiscali ticinesi devono ammettere in deduzione il

versamento in favore di tale fondazione da parte di un contribuente

assoggettato nel canton Ticino, senza dover esaminare nuovamente se le

condizioni richieste per l‘esenzione siano soddisfatte o meno (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 10 ad art. 33a

LIFD, p. 685; Hunziker/Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad art. 33a LIFD, p. 856).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame è controversa la deducibilità delle devoluzioni dei

contribuenti in favore delle fondazioni “__________” con sede a __________ e “__________”

con sede nel canton __________. Secondo l’RS 1 tali fondazioni non farebbero

parte della lista degli enti esenti ticinese e svizzera, presupposto necessario

per la deducibilità di prestazioni volontarie ai sensi degli art. 33a LIFD e

32c cpv. 1 LT. I contribuenti ritengono invece che le citate fondazioni siano

esenti dalle imposte nei rispettivi cantoni siccome perseguono uno scopo

pubblico o di pubblica utilità e argomentano che la loro mancata iscrizione nella

lista degli enti esenti non comporterebbe alcun pregiudizio all’ammissione

delle postulate deduzioni.

2.2

Come esposto in precedenza, le liste cantonali degli enti esenti implicano che,

da un lato, le liberalità agli enti che figurano sulla lista di un cantone sono

deducibili anche dal reddito dei contribuenti imponibili in altri cantoni, e, dall’altro

lato, in virtù del carattere non esaustivo di tali liste, che la mancata

iscrizione non significa con certezza che un ente non benefici dell’esenzione

quale persona giuridica che persegue scopi pubblici o di pubblica utilità.

In merito all’importo di fr. 1’500.–, si rileva che la fondazione “__________”

figura nell’elenco delle persone giuridiche che sono esentate dall’imposta nel

Canton Zurigo in quanto perseguono esclusivamente scopi pubblici o di pubblica

utilità (https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerfragen/steuerbefreite_institutionen.html).

In applicazione del principio appena citato, tale riconoscimento è vincolante

per le autorità fiscali ticinesi: di conseguenza, essendo soddisfatti tutti

presupposti degli art. 33a LIFD e 32c cpv. 1 LT, la liberalità va

ammessa in deduzione.

Quanto all’importo di fr. 300.– in favore della fondazione “__________”,

quest’ultima non risulta per contro iscritta in alcuna delle liste degli enti

esenti del canton Uri. Siccome incombe ai contribuenti l’onere della prova di

quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario, i ricorrenti

avrebbero dovuto dimostrare che, nonostante la mancata iscrizione all’elenco,

la fondazione in questione beneficia dell’esenzione ai sensi degli art. 56

lett. g LIFD e 65 lett. f LT, con la conseguenza che la loro

devoluzione avrebbe potuto essere dedotta quale liberalità a enti di pubblica

utilità. Dagli atti emerge unicamente che i ricorrenti si sono limitati – a più

riprese – ad affermare che la fondazione “__________” sia “indubbiamente” di

utilità pubblica senza tuttavia portarne alcuna prova. Al ricorso del 5 luglio

2017.

hanno allegato la stampa di una pagina internet contenente lo scopo della

fondazione, ovvero quello di promuovere ogni attività sportiva fra i giovani di

__________ sostenendo i ragazzi e le ragazzi di talento con contributi

finanziari o di altro tipo. È indubbio che tale documento non possa comprovare

né che l’ente interessato goda dell’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche,

né che un’eventuale esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica

persegua fini pubblici o di pubblica utilità.

Pertanto la decisione dell’UT di non concedere la deduzione fr. 300.– in favore

della fondazione “__________” è corretta.

3.

3.1.

Visto tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione

impugnata riformata nel senso che va riconosciuta la deduzione, a titolo di

liberalità a favore della fondazione “__________”, dell’importo complessivo di

fr. 1’500.–.

3.2

Nel determinare le spese e la tassa di giustizia, questa Camera non può fare

astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per il quale esse sono poste totalmente o

parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli

obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella

procedura di tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri

l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

Nella fattispecie è indubbio che, se i ricorrenti – gravati dell’onere della

prova ex art. 8 CC – avessero documentato l’esenzione fiscale della

fondazione con sede a Zurigo, o producendo una copia della relativa decisione

dell’autorità fiscale cantonale o semplicemente consultando il sito internet

del canton Zurigo, avrebbero potuto ottenere soddisfazione già nella procedura

di reclamo, cosicché il ricorso avrebbe potuto essere evitato, perlomeno per

quello che concerne la devoluzione di fr. 1’500.– alla fondazione “__________”.

Si giustifica quindi di porre a loro carico, almeno in parte, la tassa di

giustizia e le spese processuali, nonostante l’esito del gravame gli sia parzialmente

favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 21 giugno 2017 è riformata nel senso

che viene concesso in deduzione, a titolo di liberalità a favore della

fondazione “__________”, l’importo complessivo di fr. 1’500.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 190.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: