80.2017.169
Imposta di circolazione: ecoincentivi, delega al Consiglio di Stato per stabilire i coefficienti di moltiplicazione, violazione principi di legalità e buona fede
23 gennaio 2018Italiano38 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.169
Lugano
23 gennaio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 luglio 2017 contro la decisione dell’8 giugno 2017 in materia di imposte
di circolazione.
Fatti
A. Il 9 gennaio 2017 la RS
1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento dell’imposta di
circolazione 2017 relativa alla sua __________. L’imposta è stata stabilita in
fr. 552.–.
B. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2017. Il
reclamante lamentava la violazione del principio di legalità in materia fiscale
(art. 127 Cost.), del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) e del principio della
buona fede (art. 9 Cost.).
La RS 1 ha respinto il
reclamo con decisione dell’8 giugno 2017. Ricordato che la legge prevede che
dapprima sia calcolata l’imposta di base e che in seguito l’importo così
ottenuto venga moltiplicato per un coefficiente K, l’autorità di tassazione ha
poi precisato che per il calcolo del coefficiente di moltiplicazione K fanno
stato le emissioni di CO2 del veicolo. Mentre il veicolo del
reclamante, le cui emissioni di CO2 erano pari a 128 g/km, negli
anni dal 2014 al 2016 aveva beneficiato di un coefficiente di moltiplicazione
dello 0,5, corrispondente a una riduzione del 50%, a partire dal 2017, con
l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di applicazione della Legge sulle
imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (RIC), rientrava nella
categoria K = 1.0 e non aveva diritto ad alcun bonus. La RS 1 ha inoltre
sottolineato che la stessa Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei
veicoli a motore (LIC) definisce la formula di calcolo dell’imposta di base e
stabilisce che tale importo deve essere moltiplicato per un coefficiente,
calcolato in base al livello di emissione di CO2 e in funzione del
mantenimento della neutralità finanziaria. La legge stabilisce anche che il
coefficiente sia compreso fra 0.2 e 1.8 e il Consiglio di Stato deve stabilirlo
in funzione del livello di CO2. Pur prevedendo per il coefficiente
una forchetta di valori, sarebbe il sistema stesso a limitare “lo spazio di
apprezzamento del Consiglio di Stato” e a rendere “di fatto prevedibile e
logica la definizione dei coefficienti”. Inoltre, il Parlamento sarebbe stato informato
delle norme che sarebbero state adottate con il regolamento. Per quanto attiene
alla censurata violazione del principio della buona fede, la RS 1 ha ricordato
che la legge prevede che il sistema degli ecoincentivi sia retto dal principio
della neutralità finanziaria, che esige che quanto incassato con l’introduzione
degli ecoincentivi sia uguale a quanto sarebbe stato incassato senza
ecoincentivi. A causa del “costante miglioramento del parco veicoli ticinese” e
del conseguente aumento dei bonus elargiti, il saldo totale bonus/malus era
diventato negativo, obbligando il Consiglio di Stato a intervenire.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aumento
dell’imposta di circolazione e chiede che la stessa sia mantenuta invariata
rispetto all’anno precedente. A suo avviso, la delega contenuta nella legge non
sarebbe compatibile con il principio di legalità, che in materia fiscale assurge
a diritto costituzionale secondo l’art. 127 cpv. 1 Cost. Dall’art. 1a LIC non
sarebbe infatti “ravvisabile né prevedibile in alcuna maniera alcuna tariffa”,
limitandosi a indicare criteri generali. Poiché il coefficiente di
moltiplicazione varia tra 0.2 e 1.8, “con un margine del 900%”, al governo
sarebbe stata data una delega in bianco. Secondo l’insorgente, anche volendo
ammettere che il governo possa avere “la facoltà di adattare al progresso
tecnologico il fattore K”, nel rispetto delle intenzioni legislative gli
effetti dovrebbero essere applicati solo ai veicoli acquistati in seguito alle
modifiche oppure dovrebbe essere previsto un periodo transitorio. Il
contribuente ritiene che sia inoltre arbitraria un’imposta di circolazione
basata essenzialmente sulla categoria di emissione, senza tener conto dell’uso
effettivo del veicolo. Per il fatto che il Cantone “ha incentivato l’acquisto
di automobili meno inquinanti grazie a incentivi, che in pochissimo tempo si
sono rivelati vani”, sarebbe stato violato anche il principio della buona fede.
D. Nelle sue
osservazioni del 31 agosto 2017, la RS 1 propone di respingere il ricorso.
Oltre a richiamare gli argomenti contenuti nella decisione impugnata, contesta
la tesi del ricorrente, secondo cui la legge avrebbe lasciato un margine di apprezzamento
troppo ampio al governo, in relazione alla determinazione del coefficiente. A
tale riguardo, l’autorità di tassazione rileva che “il coefficiente deve essere
modulato, fra questi estremi, sulla base del livello di emissioni, delle precedenti
decisioni e della neutralità finanziaria, riducendo di fatto moltissimo
l’autonomia del Consiglio di Stato”. In relazione alla pretesa violazione del
principio della buona fede, ricorda che il legislatore ha imposto al Consiglio
di Stato una verifica periodica (“almeno ogni due anni”) del coefficiente di
moltiplicazione, “alfine di garantire la neutralità finanziaria”. Il governo
avrebbe pertanto avuto non solo la facoltà ma il dovere di intervenire e
modificare i coefficienti di moltiplicazione.
E. Il ricorrente ha presentato
una replica l’11 settembre 2017, contestando l’affermazione della RS 1, secondo
cui l’autonomia del Consiglio di Stato, nella modulazione del coefficiente,
sarebbe molto ridotta. Confrontando i coefficienti in vigore nel 2016 e nel
2017, si potrebbe constatare che il governo ha voluto “aumentare
proporzionalmente il carico dei detentori di auto efficienti in maniera molto
più alta dei detentori di automobili meno efficienti”, sovvertendo in tal modo
“lo scopo degli ecoincentivi che consiste nel sanzionare pesantemente chi è in
possesso di un veicolo molto inquinante”.
F. La RS 1 ha preso
posizione, con scritto del 4 ottobre 2017, nel quale ha argomentato che il
progresso tecnologico avrebbe indotto il governo a “inasprire” progressivamente
i coefficienti, cosa che praticamente avviene “ridefinendo la fascia neutra
(K=1) ed adeguando di conseguenza le altre categorie di emissione”. Ha poi
spiegato in che senso l’intervento del Consiglio di Stato sia stato determinato
dalla preoccupazione di “garantire la neutralità finanziaria”, sostenendo che
si doveva “pareggiare”, da un lato, il “saldo negativo cumulato al 31.12.2016
di circa 2 milioni” e, dall’altro, “il saldo annuo 2017, che senza adeguamenti
sarebbe stato fortemente negativo (circa 6 milioni)”.
Diritto
1. L’art. 9a
della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9
febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che
contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine
di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso
alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).
La citata disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un
intervento del legislatore alla fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla
revisione della giurisdizione amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione
alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni federali
che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le controversie
di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale),
è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione
dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui
decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del
Tribunale di appello.
Considerandi
2.
2.1.
La modifica della LIC del
22.
gennaio 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha introdotto gli
ecoincentivi, un sistema di bonus/malus relativo al calcolo delle imposte di
circolazione di automobili la cui prima immatricolazione è successiva al 1°
gennaio 2009, basato sulla classificazione “etichettaEnergia” introdotta
dalla Confederazione per le auto nel 2003.
L’art. 1a LIC; in
vigore dal 1.1.2009, prevedeva che l’imposta di circolazione per i veicoli di
nuova immatricolazione venisse moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus)
(cpv. 1) e che il coefficiente di moltiplicazione venisse stabilito dal
Consiglio di Stato ogni due anni sulla base dell’appartenenza ad una determinata
categoria energetica e in funzione del mantenimento della neutralità finanziaria
(cpv. 2).
Per l’art. 1b RIC,
l’imposta delle automobili la cui prima entrata in circolazione era successiva
al 1° gennaio 2009 era data dall’importo calcolato in base all’art. 1 cpv. 1
let. e LImp, moltiplicato per i seguenti coefficienti di
moltiplicazione:
K = 0.5 se categoria
energetica (cat.) A e CO2 < 140 g/km e, in caso di carburante
diesel, con filtro antiparticolato indicato nel certificato di omologazione
K = 1 se cat. A e CO2
> 140 g/km oppure, in caso di carburante diesel, senza filtro
antiparticolato indicato nel certificato di omologazione
K = 1 se cat. B, C,
D, E
K = 1.2 se cat. F
K = 1.5 se cat. G
L’art. 1d RIC
disponeva poi che la riduzione dell’imposta (bonus) venisse garantita per le
due imposizioni successive all’anno di immatricolazione, anche nel caso in cui
nel frattempo fosse intervenuto il passaggio ad altra categoria energetica,
riservata l’applicazione dell’art. 1e. quest’ultimo si riferiva al cambio
di detentore e prevedeva che in tal caso l’imposta venisse calcolata in base
alla categoria energetica d’appartenenza al 1° gennaio dell’anno in cui avviene
il cambiamento del detentore.
Secondo l’art. 1f
cpv. 1 RIC, per neutralità finanziaria dell’imposta di circolazione si intendeva
che l’importo incassato con l’introduzione degli ecoincentivi fosse identico a
quello che sarebbe stato incassato senza ecoincentivi, maggiorato dell’importo
previsto per la promozione della misura; le eventuali differenze maturate venivano
ogni volta riportate all’anno successivo. Per l’art. 1f cpv. 2 RIC, il
calcolo veniva effettuato sulla base del parco veicoli al 30 settembre
dell’anno precedente.
2.2
Con legge del 15 ottobre 2013;
in vigore dal 1.1.2014 (BU 2013, 509), l’art. 1a LIC è stato modificato.
In particolare, il legislatore ha voluto svincolare la definizione del
coefficiente di moltiplicazione (K) dalle categorie di efficienza energetica previste
dall’etichettaEnergia. In seguito ad un cambiamento radicale
dell’etichettatura, introdotto nel corso del 2011 dalla Confederazione,
infatti, si era manifestato un deciso incremento degli introiti derivanti
dall’imposta di circolazione. Per ottimizzare il meccanismo di calcolo degli
ecoincentivi, il Consiglio di Stato aveva deciso di rendere il coefficiente K
unicamente dipendente dalle emissioni di CO2 e non più dalle
categorie di efficienza energetica (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6774.
del 9 aprile 2013, Modifica della Legge sulle imposte e tasse di
circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 concernente gli ecoincentivi
e stanziamento di un credito quadro di fr. 30'000'000, per il periodo
2014-2020, per il finanziamento della mobilità sostenibile, p. 10 ss.).
Per far sì che tutti i
veicoli paghino un minimo di imposta, inoltre, il legislatore ha voluto
definire una forchetta per il fattore K da 0.2 a 1.8 (Messaggio cit., p. 17).
L’art. 1a LIC è stato
pertanto così modificato:
1L’imposta di cui
alle lettere c) ed e) dell’art. 1 cpv. 1 per i veicoli di nuova
immatricolazione viene moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus).
2Il coefficiente di
moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato
in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo.
3Il Consiglio di
Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite
modalità di applicazione.
4Alle emissioni di
CO2 per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni generate
nella produzione di carburante o dell’energia di trazione.
5Il
Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il coefficiente
di moltiplicazione alfine di garantire la neutralità finanziaria.
2.3
Il 1° gennaio 2014 è entrato
in vigore anche il nuovo art. 1b RIC, modificato il 17 dicembre 2013 (BU
2013, 458), così formulato:
1L’imposta delle
automobili entrate in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio
2009.
è data dall’importo calcolato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. e) della
legge, moltiplicato per il corrispondente coefficiente di moltiplicazione
indicato nell’allegato 1 del presente regolamento.
2Il valore di
emissione di CO2 determinante è quello figurante sull’approvazione
del tipo, rispettivamente sulla scheda tecnica. La Sezione circolazione è
incaricata di emanare Direttive per il calcolo delle emissioni di CO2, come
pure per la definizione dei codici di emissione.
3La
modifica dell’imposizione è sempre possibile sulla base di nuovi elementi accertati.
Al regolamento è stata
allegata la seguente tabella dei coefficienti di moltiplicazione:
CO2
Da
grammi
CO2
A
grammi
Coefficiente
0.
30.
0.20
31.
50.
0.25
51.
70.
0.30
71.
95.
0.40
96.
130.
0.50
131.
150.
1.00
151.
170.
1.05
171.
190.
1.10
191.
200.
1.20
201.
230.
1.30
231.
270.
1.40
271.
400.
1.50
≥
401.
1.60
2.4
Nel Pacchetto di misure
per il riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184 del 20 aprile
2016), il Consiglio di Stato ha “proceduto alla verifica delle prestazioni
effettuate dai servizi dell’Amministrazione cantonale a favore di terzi (quali
ad privati, aziende; Consorzi o Comuni) per consulenza o prestazioni particolari
che potrebbero essere oggetto di fatturazione”, individuando degli “spazi di
manovra” i cui effetti finanziari sono stati indicati in una tabella. Una delle
misure di “aumento dei ricavi” contemplata era rappresentata dall’”Aumento
delle tasse per le prestazioni e modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi
della Sezione della circolazione”, il cui effetto finanziario è stato stimato
in 6.10 milioni di franchi per gli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. Messaggio cit.,
p. 41). A riguardo della prospettata modifica dei coefficienti per gli
ecoincentivi, il governo ha spiegato che “considerata l’evoluzione ecologica
del parco veicoli cantonale, con un numero crescente di mezzi poco inquinanti,
negli ultimi anni è aumentato il numero di bonus assegnati, con una diminuzione
delle entrate complessive”, cosa che imponeva “un riequilibrio del sistema,
modificando in base ai nuovi standard di efficienza i parametri di calcolo
dell’imposta e l’attribuzione di bonus e malus”. Tale misura è stata inserita
fra quelle di competenza del Consiglio di Stato, non necessitando di una
modifica della legge (Messaggio cit., p. 44).
La tabella dei
coefficienti, allegata al regolamento, è stata così modificata a partire dal
1.1.2017
(BU 2016, 522):
CO2
Da
grammi
CO2
A
grammi
Coefficiente
0.
30.
0.25
31.
50.
0.30
51.
70.
0.35
71.
95.
0.50
96.
110.
0.60
111.
120.
0.70
121.
140.
1.00
141.
150.
1.05
151.
170.
1.10
171.
190.
1.15
191.
200.
1.25
201.
230.
1.40
231.
270.
1.50
271.
400.
1.60
≥
401.
1.75
3.
3.1.
Il ricorrente ha
immatricolato una __________, entrata in circolazione il 4 settembre 2015. Le
emissioni di CO2 corrispondono a 128 g/km. Mentre per il calcolo
dell’imposta di circolazione del 2016 è stato applicato il coefficiente 0.50,
per quella del 2017 è invece stato impiegato il coefficiente 1.00, che esclude
qualunque bonus. L’imposta è raddoppiata, passando da fr. 276.– a fr. 552.–.
Secondo il ricorrente, la
delega prevista dall’art. 1a cpv. 2 LIC, che attribuisce al Consiglio di Stato la
competenza di stabilire il coefficiente di moltiplicazione (compreso tra 0.2 e
1.
) in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo, sarebbe in
contrasto con il principio di legalità.
3.2
Il principio di legalità
presiede all’insieme dell’attività dello Stato e riveste un’importanza
particolare nel diritto tributario, dove assurge a diritto costituzionale
indipendente (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_553/2016 del 5
dicembre 2016 consid. 5.1). L'art. 127 cpv. 1 Cost. – che si applica a tutti i
tributi pubblici, federali, cantonali e comunali – prevede infatti che, nelle
loro linee essenziali, la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto
e le basi di calcolo dell'imposta debbano essere disciplinati da una legge in
senso formale. Se quest’ultima delega all’esecutivo la competenza di stabilire
un tributo, la norma di delega non deve costituire una firma in bianco a favore
di tale autorità; essa deve indicare, almeno a grandi linee, la cerchia dei
contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo di tale tributo. Su questi
aspetti, la norma di delega deve essere sufficientemente precisa (esigenza
della densità normativa). Ciò che conta è infatti che l’esecutivo non disponga
di un eccessivo margine di manovra e che i cittadini possano riconoscere i
contorni del tributo che potrà essere riscosso su tale base (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale 2C_768/2015 del 17 marzo 2017, in DTF 143 I
220, consid. 5.1.1 con riferimenti).
3.3
Le autorità giudiziarie e
amministrative possono verificare preliminarmente la legalità, compresa
la costituzionalità, delle norme giuridiche che sono chiamate ad
applicare, rifiutandosi di applicarle se non sono legittime (cosiddetto controllo
accessorio; cfr. p. es.Häfelin/Haller/Keller,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo 2016, n.
2070, p. 649).
Il diritto di controllo
accessorio non è esplicitamente previsto dalla Costituzione federale o da una
legge federale. Tuttavia, la struttura gerarchica dell’ordinamento giuridico
implica che, in caso di contrasto fra due disposizioni applicabili ad una
fattispecie concreta, quella superiore (“lex superior”) abbia
la preminenza, cioè la costituzione prevale sulla legge, l’ordinanza deve
cedere alla legge, diritto cantonale in contrasto con il diritto federale non
si può applicare. Si ritiene che il diritto di procedere al controllo
accessorio sia fondato anche sull’art. 5 Cost., secondo cui il diritto è
fondamento e limite dell’attività dello Stato (Häfelin/Haller/
Keller, op. cit., n. 2073a, p. 651).
3.4
3.4.1
In una sentenza del 30
ottobre 2007 (in SJ 1998 p. 473 ss., consid. 6), il Tribunale federale ha
ritenuto in contrasto con il principio di legalità una disposizione della legge
del Canton Ginevra sugli assegni familiari, che prevedeva che i contributi
fossero calcolati applicando alla massa salariale o al reddito un’aliquota
dell’1,3% “almeno”, senza cioè prevedere un tetto massimo. Secondo la Suprema
Corte, la formulazione adottata dal legislatore cantonale apriva la porta ad
abusi, non permettendo di tutelare le persone obbligate ad affiliarsi a una
cassa contro il rischio che una di esse fissasse un’aliquota troppo elevata. La
Corte sottolinea anche che la legislatore non sarebbe stato vietato prevedere
un tasso minimo e uno massimo, lasciando il tal modo un certo margine alle
casse nella fissazione dell’aliquota, così come avrebbe potuto prevedere
un’aliquota unica. La soluzione adottata era tuttavia incostituzionale, con la
conseguenza che il Tribunale federale ha deciso di sopprimere la parola
“almeno”, nell’interesse della migliore salvaguardia della legge cantonale.
3.4.2
Il 24 giugno 2003, poi, la
Suprema Corte si è occupata della costituzionalità di una legge del Canton
Vaud, che prevedeva la riscossione di un tributo per la copertura dei costi di
investimento degli stabilimenti medico-sociali d’interesse pubblico come pure
delle divisioni per malati cronici di ospedali e centri di trattamento
d’interesse pubblico. La legge cantonale stabiliva che il tributo fosse a carico
dei residenti ospitati in uno degli stabilimenti interessati e delegava al Consiglio
di Stato la determinazione dell’ammontare del tributo in base ad alcuni
elementi (valore di stima dell’immobile, costi di investimento, partecipazione
finanziaria dello Stato). Il governo cantonale, con un decreto, aveva fissato
delle imposte forfetarie giornaliere per diverse categorie di contribuenti.
Secondo il Tribunale federale, il legislatore, limitandosi a indicare tre
criteri di calcolo del tributo, senza tuttavia indicare il rapporto fra gli
stessi, aveva violato in principio di legalità. Non era nota l’importanza dei
tre criteri enunciati né come si fissassero i valori e i costi cui facevano
riferimento. Inoltre, la base legale non fissava alcuna aliquota né un importo,
con la conseguenza che il tributo era sprovvisto di ogni limite massimo legalmente
definito. Con una simile formulazione, niente impediva all’esecutivo di
scegliere liberamente se calcolare il tributo in funzione dei costi di
investimento ammortizzati su un breve periodo (cosa che ne avrebbe aumentato
l’ammontare) oppure su un periodo più lungo (cosa che ne avrebbe comportato una
diminuzione) e neppure di modificarne l’importo periodicamente a dipendenza del
fabbisogno finanziario. Secondo il Tribunale federale, era proprio quest’ultima
la soluzione adottata (sentenza 2P.236/2001 del 24 giugno 2003, in DTF 129 I
346.
consid. 5.3).
3.4.3
La legge del Canton
Ginevra sugli assegni familiari è tornata davanti al Tribunale federale nel
2003.
La nuova base legale prevedeva che i datori di lavoro fossero
assoggettati a contributi fissati in una percentuale dei salari versati.
L’aliquota dei contributi doveva essere fissata di anno in anno dal Consiglio
di Stato, in modo tale da coprire, l’anno seguente, le spese derivanti
dall’applicazione della legge stessa. L’Alta Corte ha ritenuto che, in mancanza
di una disposizione legale che fissava un tetto massimo, il principio di
legalità non fosse rispettato. Avendo il governo aumentato l’aliquota per il
2002.
come pure l’ammontare degli assegni erogati, secondo la sentenza, ne
discendeva la conclusione che esso disponeva di un non trascurabile potere di
influenzare l’ammontare delle spese derivanti dall’applicazione della legge
stessa, che serviva da base di calcolo del tributo (sentenza 2P.329/2001 del 4
luglio 2003 consid. 3.4; cfr. anche AJP 2004 p. 97).
3.4.4
In una sentenza dell’8
marzo 2005 (1A.71/2004, in DTF 131 II 271), il Tribunale federale ha persino
constatato l’incostituzionalità di un’imposta federale, anche se poi ha concluso
per la sua applicabilità, a causa dell’art. 190 Cost. Il ricorso concerneva la
“tassa per il finanziamento dei risanamenti” prevista dall’art. 32e
della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;
RS 814.01). L’art. 32c LPAmb obbliga i Cantoni a provvedere affinché le
discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti vengano risanati, se tali
discariche o siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste
il pericolo concreto che tali effetti si producano. Secondo l’art. 32e
cpv. 1 LPAmb, nella versione in vigore al momento della pronuncia in questione,
il Consiglio federale può prescrivere che il detentore di una discarica versi
alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. Il
Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa tenendo conto in particolare
dei costi di risanamento prevedibili e dei diversi tipi di discarica.
L’aliquota della tassa corrisponde al massimo al 20 per cento del costo medio
di deposito in discarica (art. 32e cpv. 2 LPAmb). Alla luce del fatto
che la legge si limita a definire la base imponibile facendo riferimento al
“costo medio di deposito in discarica” e che, per quanto concerne l’aliquota,
essa può oscillare fra lo zero e il 20%, la Suprema Corte ha concluso che viene
lasciato all’esecutivo un margine di manovra troppo ampio. L’art. 32e
cpv. 2 LPAmb è pertanto stato ritenuto in contrasto con l’art. 127 cpv. 1 Cost.
(DTF 131 II 271 consid. 7, in particolare 7.3).
3.4.5
Come ricordato anche nel
ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo si è poi confrontato con la
questione della costituzionalità della delega al municipio del compito di
stabilire il moltiplicatore d’imposta comunale, prevista dall’art. 162 della
Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), nella versione
allora in vigore. Pur ammettendo che l’art. 162 LOC fissa in maniera precisa il
modo con il quale il moltiplicatore comunale deve essere calcolato, stabilendo
i vari fattori che devono essere presi in considerazione a tal fine e il
sistema con cui gli stessi devono essere combinati tra di loro, il Tribunale
amministrativo ha tuttavia rilevato che perlomeno alcuni degli elementi che
concorrono alla sua determinazione derivano da scelte che l’esecutivo comunale
può effettuare in base al proprio ampio apprezzamento e che soggiacciono ad un
controllo politico nonché giudiziario assai limitato, se non addirittura nullo.
In particolare, la Corte cantonale ha sottolineato come la LOC riconosca al
municipio la facoltà di (parzialmente) distanziarsi dal dato matematico
risultante dal rapporto percentuale esistente tra il fabbisogno approvato dal
legislativo e il gettito dell’imposta cantonale di base e di fissare un
cosiddetto moltiplicatore politico. In assenza di qualsiasi limite o criterio
posto dalla legge, secondo la sentenza in questione, il margine di manovra di
cui dispone in questo campo l’esecutivo comunale è sicuramente molto ampio, al
punto che esso è addirittura legittimato a spaziare all’interno di una
forchetta che si estende su (almeno) 20 punti percentuali (+/– 10% rispetto al
moltiplicatore aritmetico). La conclusione del Tribunale è che la delega al municipio
contemplata dall’art. 162 LOC disattende il diritto di rango superiore in
quanto conferisce a quest’ultimo organismo un vasto potere d’apprezzamento
nella determinazione dei fattori di calcolo dell’imposta comunale che, sfuggendo
oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con
le esigenze di legalità in materia fiscale, che discendono dall’art. 127 Cost.
(sentenza n. 52.2009.236 del 10.2.2011, in RtiD I-2012 n. 2, consid. 3).
3.5
3.5.1
Tornando al tributo
litigioso, la legge cantonale prevede precisi criteri di commisurazione
dell’imposta di circolazione, in quanto l’art. 1 LIC indica per ogni tipo di
veicolo l’ammontare del tributo o la formula per il suo calcolo. Quando invece
si introduce il tema degli ecoincentivi per i veicoli di nuova immatricolazione
(art. 1a LIC), all’esecutivo viene concessa una delega con un margine di
manovra estremamente ampio. Infatti, l’imposta di base viene moltiplicata per
un coefficiente che varia da 0.2 a 1.8. In altri termini, a dipendenza delle
emissioni di CO2, l’imposta può subire uno sconto dell’80% (K = 0.2)
o un aumento dell’80% (K = 1.8).
Sebbene la delega fissi un
limite massimo (il coefficiente 1.8), che non può essere oltrepassato, è
innegabile che all’esecutivo venga concesso un margine di apprezzamento molto
ampio. Un’imposta di 100 franchi può scendere a 20 o salire a 180 franchi. Come
già ricordato, la base legale in senso formale deve determinare un tributo in
modo tale che all’autorità di applicazione non venga lasciato un eccessivo
margine di apprezzamento e che il possibile onere tributario sia prevedibile
(cfr. Wiederkehr/Richli, Praxis
des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, Berna 2012, n. 1320, p. 465 e
giurisprudenza citata). È senz’altro difficile che, basandosi sulla sola base
legale in discussione, un cittadino che intenda immatricolare un veicolo a
motore possa farsi un’idea dell’ammontare dell’imposta di circolazione che sarà
messa a suo carico.
3.5.2
La RS 1 contesta che il
margine di apprezzamento lasciato al Consiglio di Stato dal legislatore sia
troppo ampio, in quanto la base legale imporrebbe all’esecutivo di modulare il
coefficiente “sulla base del livello di emissioni, delle precedenti decisioni e
della neutralità finanziaria”. È ben vero che i vincoli in questione limitano
il potere di apprezzamento dell’esecutivo. Ciò vale in particolar modo per
quello della neutralità finanziaria. A quest’ultimo proposito, nel messaggio
che accompagnava il disegno di legge del 2013, da cui è scaturita la nuova
formulazione dell’art. 1a LIC, il Consiglio di Stato deplorava che il
sistema precedentemente in vigore non fosse riuscito a conseguire una “effettiva
neutralità finanziaria”, alla luce della circostanza che, dal momento in cui
era stato adottato il sistema degli ecoincentivi, si era accumulata
un’eccedenza totale superiore a 5 milioni di franchi. L’auspicio del governo
era che “il nuovo meccanismo degli ecoincentivi” non solo non generasse
“eccedenze per rapporto agli introiti dell’imposta di circolazione senza
l’applicazione dei bonus-malus”, ma che permettesse “di compensare, se del
caso, anche le eccedenze degli anni 2009-2013” (cfr. Messaggio n. 6774 del 9
aprile 2013 cit., p. 15 s.).
Le vicende descritte
impongono una considerazione. Sebbene già la precedente normativa prevedesse
l’obiettivo della neutralità finanziaria, lo stesso non era stato conseguito,
ma ciò aveva comportato non una perdita di gettito bensì delle maggiori entrate.
Ciononostante, il Consiglio di Stato non era intervenuto, adeguando i
coefficienti. È stato per contro il legislatore a provvedere, modificando il
meccanismo degli ecoincentivi, in modo tale da evitare che si producessero ulteriori
eccedenze. Quando invece, entrata in vigore la nuova versione dell’art. 1a
LIC, il saldo è divenuto negativo, è stato il Consiglio di Stato a intervenire,
modificando i coefficienti per il 2017. Il fatto stesso che l’esecutivo non si
sia preoccupato di ripristinare la neutralità finanziaria quando il saldo dei
bonus e dei malus era positivo, mentre lo ha fatto quando il saldo è divenuto
negativo, solleva qualche interrogativo, proprio pensando al principio di
legalità. Quest’ultimo non ammette infatti che l’ammontare di un tributo possa
essere aumentato, senza un intervento del legislatore, per aumentare il gettito
d’imposta.
Si è già ricordato come il
Tribunale federale sia stato critico nei confronti del legislatore vodese, che
aveva delegato al governo la definizione dei criteri per calcolare il tributo
per la copertura dei costi di investimento degli stabilimenti medico-sociali
d’interesse pubblico. L’ampio margine di apprezzamento lasciato all’esecutivo
avrebbe infatti consentito a quest’ultimo di modificare periodicamente
l’ammontare dell’imposta a dipendenza del fabbisogno finanziario (v. supra,
consid. 3.4.2, con riferimento a DTF 129 I 346 consid. 5.3). Nel caso dei contributi
per finanziare gli assegni familiari ginevrini, poi, la Suprema Corte non ha
ritenuto conforme al principio di legalità una delega che imponeva al governo
di commisurare i contributi alle spese derivanti dall’applicazione della legge
stessa. Secondo i giudici, non era ammissibile che l’esecutivo potesse decidere
sia di aumentare le spese (in particolare, elevando l’ammontare degli assegni
erogati) sia di incrementare di conseguenza le aliquote contributive (v. supra,
consid. 3.4.3, con riferimento alla sentenza 2P.329/2001 del 4 luglio 2003
consid. 3.4).
3.5.3
Le stesse vicende che
hanno condotto alla modifica della tabella dei coefficienti allegata al RIC, a
partire dal 1.1.2017, sono peraltro la migliore dimostrazione dell’eccessivo
margine di manovra che la delega prevista dall’art. 1a LIC ha attribuito
al Consiglio di Stato. Rispetto all’anno precedente, infatti, l’incremento dei
coefficienti, in particolare per alcune categorie di emissione, ha assunto
proporzioni estremamente significative. Come evidenziato anche dalla tabella
allegata alla replica presentata dal ricorrente, per le categorie di emissioni
di CO2 fino a 130 grammi l’aumento si aggira mediamente intorno al
25% e raggiunge addirittura il 100% per i veicoli le cui emissioni si situano
fra 121 e 130 grammi. Di seguito il confronto dei coefficienti del 2016 e del
2017.
con l’indicazione dell’aumento proporzionale:
CO2
Da
grammi
CO2
A
grammi
Coefficiente
2016.
Coefficiente
2017.
Differenza
%
0.
30.
0.20
0.25
+ 25%
31.
50.
0.25
0.30
+ 20%
51.
70.
0.30
0.35
+ 16.7%
71.
95.
0.40
0.50
+ 25%
96.
110.
0.50
0.60
+ 20%
111.
120.
0.50
0.70
+ 40%
121.
130.
0.50
1.00
+ 100%
131.
140.
1.00
1.00
–
141.
150.
1.00
1.05
+ 5%
151.
170.
1.05
1.10
+ 4.8%
171.
190.
1.10
1.15
+ 4.5%
191.
200.
1.20
1.25
+ 4.2%
201.
230.
1.30
1.40
+ 7.7%
231.
270.
1.40
1.50
+ 7.1%
271.
400.
1.50
1.60
+ 6.6%
≥
401.
1.60
1.75
+ 9.4%
Una delega che consente di
raddoppiare da un anno all’altro l’ammontare di un’imposta non può essere
ritenuta compatibile con il principio di legalità. Come già precedentemente
ricordato, la modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi è stata d’altronde
considerata nel cosiddetto “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle
finanze cantonali”, previsto dal Messaggio del Consiglio di Stato del 20 aprile
2016.
L’aumento delle imposte di circolazione è stato inserito fra le misure
finalizzate all’aumento dei ricavi di competenza del Consiglio di Stato (Messaggio
n. 7184 del 20 aprile 2016 cit., p. 44). Pur ammettendo che l’obiettivo
precipuo dell’adeguamento dei coefficienti fosse quello di ristabilire la neutralità
finanziaria degli ecoincentivi, non si può ignorare il fatto che l’effetto
finanziario della misura 7.2.3, prevista dal pacchetto in questione, che
comprendeva oltre all’adeguamento dei coefficienti anche l’aumento di alcune
tasse per le prestazioni della Sezione della circolazione, sia stato
preventivato in oltre sei milioni di franchi all’anno per gli anni dal 2017 al
2019.
(Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 cit., p. 41). Si impone la
conclusione che l’esecutivo si sia avvalso dell’ampio margine di apprezzamento,
lasciatogli dalla delega prevista dall’art. 1a LIC, per aumentare i
ricavi fiscali.
3.6
Si deve di conseguenza
riconoscere che l’art. 1a cpv. 2 LIC, che delega al Consiglio di Stato
il compito di stabilire il coefficiente di moltiplicazione (bonus/malus), in
base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo, non è compatibile
con il principio di legalità garantito dall’art. 127 cpv. 1 Cost., nella misura
in cui si limita a richiedere che esso sia compreso tra 0.2 e 1.8.
4.
4.1.
Stabilito che l’art. 1a
cpv. 2 LIC è in contrasto con la Costituzione federale, si tratta di
determinarne le conseguenze. Secondo il ricorrente, l’accoglimento del ricorso
implicherebbe l’annullamento di “ogni aumento di imposta”, lasciando cioè
invariato l’ammontare dell’imposta di circolazione rispetto a quella del 2016.
Tale soluzione si imporrebbe se l’incostituzionalità concernesse la tabella dei
coefficienti, allegata al regolamento del Consiglio di Stato, nella versione
entrata in vigore il 1.1.2017 (BU 2016, 522). L’incostituzionalità concerne
tuttavia la delega contenuta nell’art. 1a LIC, in vigore dal 1.1.2014.
Dall’annullamento dell’art. 1a cpv. 2 LIC non discenderebbe direttamente
l’annullamento della tabella dei coefficienti per il 2017 e meno ancora il
ripristino di quella in vigore fino al 31.12.2016, come auspicato
dall’insorgente.
4.2
Né la Costituzione né
un’altra legge stabiliscono quali siano le conseguenze giuridiche che dipendono
dalla constatazione che una legge sia incostituzionale (Rütsche, Rechtsfolgen von Normenkontrollen, in ZBl 106/2015
p. 273 ss., 275). Se da un lato si manifesta da sempre la tendenza del giudice
a limitarsi all’annullamento della norma legale incostituzionale, il Tribunale
federale e i giudici cantonali hanno peraltro spesso stabilito altre conseguenze,
per esempio correggendo le disposizioni legali, accertando le violazioni della
Costituzione da parte del legislatore e impartendo istruzioni a quest’ultimo (Rütsche, op. cit., p. 276 e
giurisprudenza citata). Per valutare quali siano gli effetti più adeguati della
verifica dell’incostituzionalità di una disposizione legale, tenuto conto del
principio di proporzionalità, il giudice deve anche prendere in considerazione
gli interessi istituzionali del legislatore, gli interessi esecutivi
dell’amministrazione e gli interessi pubblici o di terzi. A quest’ultimo
riguardo, in particolare, si deve considerare che l’intervento del giudice
costituzionale può provocare costi per lo Stato, perché implica o il riconoscimento
di prestazioni pubbliche al ricorrente o lo stralcio o una riduzione di tributi
pubblici incostituzionali (Rütsche,
op. cit., p. 280 e giurisprudenza citata).
Il giudice può dunque
adottare una disciplina sostitutiva (“Ersatzegelung”), se la
costituzionalità non può essere ristabilita mediante la cassazione (se procede
ad un controllo astratto della costituzionalità) o la disapplicazione (in caso
di controllo concreto) della disposizione legale incostituzionale. Il giudice
può cioè riformulare in modo conforme alla Costituzione delle disposizioni
legali, adottando una disciplina che possa svolgere la funzione di una
disposizione legale (Rütsche, op.
cit., p. 288). Proprio in materia fiscale, per esempio, la Suprema Corte ha già
avuto modo di affermare che, sebbene l’uguaglianza fiscale fra coppie sposate e
concubini non possa essere interamente realizzata, nondimeno un differente
carico fiscale del 10% o più fra coppie con una capacità economica equivalente
che vivono insieme, con o senza certificato di matrimonio, viola il principio
di uguaglianza. Ha così deciso che la differenza che oltrepassa questo margine
di tolleranza deve essere rimborsata (cfr. la sentenza del 1.3.1991 in ASA 60 p.
279). In tal modo, il Tribunale federale ha introdotto una norma sostitutiva (Rütsche, op. cit., p. 289).
4.3
Venendo al calcolo
dell’imposta di circolazione per i veicoli rientranti nel campo d’applicazione
dell’art. 1a LIC, la costituzionalità di quest’ultima disposizione non
potrebbe essere ristabilita mediante la semplice disapplicazione del capoverso
2.
Solo il legislatore può adottare una formulazione di quest’ultima disposizione,
che sia conforme al principio di legalità previsto dall’art. 127 cpv. 1 Cost. A
tal fine, dovrà introdurre una delega che limiti il margine di apprezzamento
concesso al Consiglio di Stato nella definizione dei coefficienti di
moltiplicazione.
Chiaramente, ciò non è
sufficiente per garantire al singolo contribuente un calcolo dell’imposta
rispettoso del principio di legalità, fino al momento dell’intervento del
legislatore.
Ora, fino al recente
aumento dei coefficienti, la portata della delega non è stata messa in
discussione. Lo stesso ricorrente chiede, come già ricordato, di mantenere
l’importo dell’imposta dell’anno precedente. La delega in sé, del resto, non è
incostituzionale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si richiede
tuttavia che non lasci all’esecutivo un eccessivo margine di manovra e che i cittadini
possano riconoscere i contorni del tributo che potrà essere riscosso su tale
base.
Mentre non appare in sé
censurabile l’incremento che ha interessato i veicoli più inquinanti (con
emissioni di CO2 superiori a 140 g/km), che è rimasto al di sotto
del 10%, non è per contro giustificabile un aumento come quello intervenuto nel
caso del ricorrente, che ha visto la sua imposta aumentare del 100% da un anno
all’altro. Si deve escludere infatti che una simile modifica dell’aliquota
d’imposta rientra ancora nel margine di apprezzamento che può essere lasciato
all’esecutivo, nel rispetto del principio di legalità.
4.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si giustifica una sensibile riduzione
dell’imposta di circolazione, anche se non si impone necessariamente il mantenimento
del tributo degli anni precedenti. La soluzione più equa e rispettosa del
principio di proporzionalità consiste nell’ammettere un aumento dell’imposta
nella misura del 10%. Nel caso del ricorrente, il tributo aumenta pertanto
nella misura di fr. 27.–, passando in tal modo da fr. 276.– a fr. 303.–.
5.
5.1.
Il ricorrente lamenta tuttavia
anche una violazione del principio della buona fede, per il fatto che il
Cantone avrebbe incentivato l’acquisto di automobili meno inquinanti, per poi
deludere l’affidamento di chi aveva acquistato un veicolo che beneficiava di
ecoincentivi.
5.2
Chiaramente, la modifica
del regolamento e dei coefficienti previsti da quest’ultimo non è retroattiva
in senso stretto (retroattività propria). Tutt’al più, ci si potrebbe
chiedere se vi sia una retroattività impropria, che è quella che si
verifica allorché il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in
vigore, anche se si applica in certi casi a fattispecie esistenti prima della
sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie
durevoli non limitate nel tempo. Dal profilo costituzionale, questo secondo
tipo di retroattività è tuttavia ammissibile, se non va ad intaccare dei
diritti acquisiti (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_84/2015
del 3 febbraio 2016 consid. 5.1 e riferimenti citati).
In dottrina si sono anche
levate voci critiche nei confronti della giurisprudenza del Tribunale federale,
la quale ritiene che il solo limite posto dalla Costituzione alla retroattività impropria
sia rappresentato dalla salvaguardia dei diritti acquisiti: si fa notare, a
tale proposito, come la maggior parte dei diritti acquisiti si fondi su un
contratto o su un atto amministrativo e non sulla legge stessa, sicché una
modifica di legge sarebbe ammissibile senza infrangere l’affidamento (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im
öffentlichen Recht, Basilea/Francoforte 1983, p. 285 s.). L’affidabilità della
legislazione dipenderebbe invece dalla stabilità della legge: mediante una
modifica legislativa immediata o persino retroattiva, che delude le aspettative
legittime del cittadino, il legislatore infrange il principio dell’affidamento
(Weber-Dürler, op. cit., p. 280
s.). Si è così affermata l’idea di un “affidamento nella continuità” (Kontinuitätsvertrauen),
che tutela cioè non il mantenimento di una certa situazione giuridica ma
l’affidamento del cittadino in una evoluzione giuridica non improvvisa
ma costante e perciò umana (Kölz,
Intertemporales Verwaltungsrecht, in ZSR 102/1983-II p. 139; cfr. RDAT I-1999
n. 5t consid. 7.3.).
L’affidamento nella
legge non gode tuttavia di una tutela assoluta, ma deve al
contrario cedere dinanzi agli interessi pubblici preminenti, sicché si
deve procedere ad una ponderazione degli interessi nel singolo caso (Weber-Dürler, op. cit., p. 290 s.; Rechsteiner, Zwei Entscheidungen zum
Übergangsrecht – Gegensätzliche Bedeutung der Anpassungsfristen im Binnenmarkt-
und im Steuerharmonisierungsgesetz, in recht 1998, p. 135).
5.3
Come accennato,
l’applicazione del principio dell’affidamento nella continuità, sviluppato
dalla dottrina e dalla giurisprudenza germaniche, non ha un valore assoluto, ma
esige sempre una ponderazione fra gli interessi pubblici che hanno condotto
alla modifica legislativa e quelli privati che potrebbero essere compromessi
dalla stessa. È infatti evidente che altrimenti il legislatore potrebbe essere
paralizzato nella sua attività di modifica dell’ordinamento giuridico. Nel
diritto tributario, è piuttosto frequente che delle fattispecie si protraggano
per numerosi anni (contratti di lavoro o di acquisto o investimenti di
capitale) e non è pensabile che si possa garantire in ogni caso al contribuente
l’applicazione della normativa in vigore al momento della nascita del rapporto
giuridico in questione.
Il problema della tutela
dell’affidamento del contribuente nella continuità della base legale merita tuttavia
particolare attenzione nei casi in cui vengono revocate o modificate delle
disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali. La giurisprudenza e la dottrina
germaniche hanno avuto modo di affermare che merita tutela l’affidamento di un
contribuente che è stato incentivato, proprio da un’agevolazione fiscale, ad
adottare disposizioni che non può più revocare per motivi giuridici o
economici. Ciò non implica tuttavia che un’agevolazione fiscale, adottata per
un tempo indeterminato, non possa più essere modificata, senza infrangere
l’affidamento del contribuente. Si tratta di procedere a una ponderazione degli
interessi, contrapponendo fra loro la tutela dell’affidamento del contribuente,
da un lato, e l’interesse pubblico a modificare la legge, dall’altro (cfr. p.
es. la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 febbraio 2002 n. 2 BvR
305, 348/93, in BVerfGE 105, 17; v. anche Tipke/Lang,
Steuerrecht, 19a edizione, Colonia 2008, § 4, n. 179-180, p. 117
ss.).
5.4
È comprensibile che
l’affidamento di un contribuente meriti una tutela accresciuta quando è
confrontato con un tributo che persegue scopi extrafiscali. I tributi
incentivanti (o di orientamento) sono destinati in modo esclusivo o preponderante
a modificare la condotta degli individui, allo scopo di perseguire un obiettivo
voluto dal legislatore. Scopo principale di un simile tributo non è dunque precipuamente
quello di procurare entrate fiscali supplementari bensì di agire sui cittadini
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_768/2015 del 17 marzo 2017,
in DTF 143 I 220, consid. 4.3 e riferimenti citati).
Se lo Stato incita una
persona a un certo comportamento, prospettandogli un vantaggio fiscale, suscita
in lui un affidamento che va oltre quello di qualsiasi contribuente,
confrontato con delle disposizioni puramente fiscali che vengono modificate.
Ciò vale in particolar modo se, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, il
contribuente ha adottato disposizioni che non possono più essere revocate senza
pregiudizio.
5.5
Che i cosiddetti
ecoincentivi perseguano scopi extrafiscali è del tutto evidente. Il loro scopo
è incontrovertibilmente quello di incentivare l’acquisto di veicoli a motore
meno inquinanti. Se il Cantone intende sopprimere o attenuare sensibilmente i
bonus o aggravare i malus previsti nell’ambito dei criteri di calcolo
dell’imposta di circolazione, deve pertanto prestare particolare attenzione
alle esigenze dettate dal principio della tutela dell’affidamento.
Tornando ai coefficienti,
modificati dal Consiglio di Stato a partire dal 1.1.2017, non si può ritenere
compatibile con il principio della buona fede la modifica degli stessi, nella
misura in cui ha comportato un aumento tra il 20% e addirittura il 100%, come
avvenuto per i veicoli le cui emissioni si situano fra 0 e 130 grammi di CO2.
L’acquisto di un’automobile non avviene infatti annualmente, ma in molti casi
trascorrono anche cinque o dieci anni prima di una sostituzione. I coefficienti
modificati dal 1.1.2017 erano del resto stati in vigore solo per tre anni (dal
1.1
).
Nel caso in esame, l’imposta
di circolazione del ricorrente, come già ricordato, è passata da fr. 276.– a
fr. 552.– ed è così cresciuta del 100%. Il contribuente beneficiava dunque di
un bonus del 50% dal momento dell’acquisto della vettura, nel corso del 2015,
mentre ha perso ogni bonus in seguito alla modifica dei coefficienti in
discussione. Tenuto conto della necessità di procedere a una ponderazione degli
interessi, non si può ammettere che un adeguamento di queste proporzioni dei
coefficienti per calcolare gli ecoincentivi possa ancora essere giustificato
dall’esigenza di rispondere alla continua evoluzione del “parco veicoli” cantonale,
come pure di garantire, entro certi limiti, la postulata neutralità finanziaria.
Appare per contro ancora giustificato un aumento del 10%.
6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Non si
prelevano tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta
un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 è riformata nel senso
che l’imposta di circolazione per il 2017 è ridotta a fr. 303.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: