Lexipedia

Decisione

80.2017.169

Imposta di circolazione: ecoincentivi, delega al Consiglio di Stato per stabilire i coefficienti di moltiplicazione, violazione principi di legalità e buona fede

23 gennaio 2018Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9 gennaio 2017 la RS

1 ha notificato a RI 1 la bolletta per il pagamento dell’imposta di

circolazione 2017 relativa alla sua __________. L’imposta è stata stabilita in

fr. 552.–.

B. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 10 febbraio 2017. Il

reclamante lamentava la violazione del principio di legalità in materia fiscale

(art. 127 Cost.), del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) e del principio della

buona fede (art. 9 Cost.).

La RS 1 ha respinto il

reclamo con decisione dell’8 giugno 2017. Ricordato che la legge prevede che

dapprima sia calcolata l’imposta di base e che in seguito l’importo così

ottenuto venga moltiplicato per un coefficiente K, l’autorità di tassazione ha

poi precisato che per il calcolo del coefficiente di moltiplicazione K fanno

stato le emissioni di CO2 del veicolo. Mentre il veicolo del

reclamante, le cui emissioni di CO2 erano pari a 128 g/km, negli

anni dal 2014 al 2016 aveva beneficiato di un coefficiente di moltiplicazione

dello 0,5, corrispondente a una riduzione del 50%, a partire dal 2017, con

l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di applicazione della Legge sulle

imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore (RIC), rientrava nella

categoria K = 1.0 e non aveva diritto ad alcun bonus. La RS 1 ha inoltre

sottolineato che la stessa Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei

veicoli a motore (LIC) definisce la formula di calcolo dell’imposta di base e

stabilisce che tale importo deve essere moltiplicato per un coefficiente,

calcolato in base al livello di emissione di CO2 e in funzione del

mantenimento della neutralità finanziaria. La legge stabilisce anche che il

coefficiente sia compreso fra 0.2 e 1.8 e il Consiglio di Stato deve stabilirlo

in funzione del livello di CO2. Pur prevedendo per il coefficiente

una forchetta di valori, sarebbe il sistema stesso a limitare “lo spazio di

apprezzamento del Consiglio di Stato” e a rendere “di fatto prevedibile e

logica la definizione dei coefficienti”. Inoltre, il Parlamento sarebbe stato informato

delle norme che sarebbero state adottate con il regolamento. Per quanto attiene

alla censurata violazione del principio della buona fede, la RS 1 ha ricordato

che la legge prevede che il sistema degli ecoincentivi sia retto dal principio

della neutralità finanziaria, che esige che quanto incassato con l’introduzione

degli ecoincentivi sia uguale a quanto sarebbe stato incassato senza

ecoincentivi. A causa del “costante miglioramento del parco veicoli ticinese” e

del conseguente aumento dei bonus elargiti, il saldo totale bonus/malus era

diventato negativo, obbligando il Consiglio di Stato a intervenire.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aumento

dell’imposta di circolazione e chiede che la stessa sia mantenuta invariata

rispetto all’anno precedente. A suo avviso, la delega contenuta nella legge non

sarebbe compatibile con il principio di legalità, che in materia fiscale assurge

a diritto costituzionale secondo l’art. 127 cpv. 1 Cost. Dall’art. 1a LIC non

sarebbe infatti “ravvisabile né prevedibile in alcuna maniera alcuna tariffa”,

limitandosi a indicare criteri generali. Poiché il coefficiente di

moltiplicazione varia tra 0.2 e 1.8, “con un margine del 900%”, al governo

sarebbe stata data una delega in bianco. Secondo l’insorgente, anche volendo

ammettere che il governo possa avere “la facoltà di adattare al progresso

tecnologico il fattore K”, nel rispetto delle intenzioni legislative gli

effetti dovrebbero essere applicati solo ai veicoli acquistati in seguito alle

modifiche oppure dovrebbe essere previsto un periodo transitorio. Il

contribuente ritiene che sia inoltre arbitraria un’imposta di circolazione

basata essenzialmente sulla categoria di emissione, senza tener conto dell’uso

effettivo del veicolo. Per il fatto che il Cantone “ha incentivato l’acquisto

di automobili meno inquinanti grazie a incentivi, che in pochissimo tempo si

sono rivelati vani”, sarebbe stato violato anche il principio della buona fede.

D. Nelle sue

osservazioni del 31 agosto 2017, la RS 1 propone di respingere il ricorso.

Oltre a richiamare gli argomenti contenuti nella decisione impugnata, contesta

la tesi del ricorrente, secondo cui la legge avrebbe lasciato un margine di apprezzamento

troppo ampio al governo, in relazione alla determinazione del coefficiente. A

tale riguardo, l’autorità di tassazione rileva che “il coefficiente deve essere

modulato, fra questi estremi, sulla base del livello di emissioni, delle precedenti

decisioni e della neutralità finanziaria, riducendo di fatto moltissimo

l’autonomia del Consiglio di Stato”. In relazione alla pretesa violazione del

principio della buona fede, ricorda che il legislatore ha imposto al Consiglio

di Stato una verifica periodica (“almeno ogni due anni”) del coefficiente di

moltiplicazione, “alfine di garantire la neutralità finanziaria”. Il governo

avrebbe pertanto avuto non solo la facoltà ma il dovere di intervenire e

modificare i coefficienti di moltiplicazione.

E. Il ricorrente ha presentato

una replica l’11 settembre 2017, contestando l’affermazione della RS 1, secondo

cui l’autonomia del Consiglio di Stato, nella modulazione del coefficiente,

sarebbe molto ridotta. Confrontando i coefficienti in vigore nel 2016 e nel

2017, si potrebbe constatare che il governo ha voluto “aumentare

proporzionalmente il carico dei detentori di auto efficienti in maniera molto

più alta dei detentori di automobili meno efficienti”, sovvertendo in tal modo

“lo scopo degli ecoincentivi che consiste nel sanzionare pesantemente chi è in

possesso di un veicolo molto inquinante”.

F. La RS 1 ha preso

posizione, con scritto del 4 ottobre 2017, nel quale ha argomentato che il

progresso tecnologico avrebbe indotto il governo a “inasprire” progressivamente

i coefficienti, cosa che praticamente avviene “ridefinendo la fascia neutra

(K=1) ed adeguando di conseguenza le altre categorie di emissione”. Ha poi

spiegato in che senso l’intervento del Consiglio di Stato sia stato determinato

dalla preoccupazione di “garantire la neutralità finanziaria”, sostenendo che

si doveva “pareggiare”, da un lato, il “saldo negativo cumulato al 31.12.2016

di circa 2 milioni” e, dall’altro, “il saldo annuo 2017, che senza adeguamenti

sarebbe stato fortemente negativo (circa 6 milioni)”.

Diritto

1. L’art. 9a

della Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9

febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2), in vigore dal 27 gennaio 2009, prevede che

contro la decisione del Dipartimento competente sia dato reclamo entro il termine

di trenta giorni (cpv. 1) e che contro la decisione su reclamo sia dato ricorso

alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni (cpv. 2).

La citata disposizione di carattere procedurale è stata oggetto di un

intervento del legislatore alla fine del 2008, nell’ambito della Legge sulla

revisione della giurisdizione amministrativa del 2 dicembre 2008. In relazione

alla necessità di adeguare la legge tributaria alle nuove disposizioni federali

che prescrivono ai cantoni di garantire una via giudiziaria per le controversie

di diritto pubblico (art. 29a e 191b della Costituzione federale),

è stato dunque introdotto anche in materia di imposte e tasse di circolazione

dapprima il reclamo alla stessa autorità che ha deciso in prima istanza, la cui

decisione è poi impugnabile davanti alla Camera di diritto tributario del

Tribunale di appello.

Considerandi

2.

2.1.

La modifica della LIC del

22.

gennaio 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, ha introdotto gli

ecoincentivi, un sistema di bonus/malus relativo al calcolo delle imposte di

circolazione di automobili la cui prima immatricolazione è successiva al 1°

gennaio 2009, basato sulla classificazione “etichettaEnergia” introdotta

dalla Confederazione per le auto nel 2003.

L’art. 1a LIC; in

vigore dal 1.1.2009, prevedeva che l’imposta di circolazione per i veicoli di

nuova immatricolazione venisse moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus)

(cpv. 1) e che il coefficiente di moltiplicazione venisse stabilito dal

Consiglio di Stato ogni due anni sulla base dell’appartenenza ad una determinata

categoria energetica e in funzione del mantenimento della neutralità finanziaria

(cpv. 2).

Per l’art. 1b RIC,

l’imposta delle automobili la cui prima entrata in circolazione era successiva

al 1° gennaio 2009 era data dall’importo calcolato in base all’art. 1 cpv. 1

let. e LImp, moltiplicato per i seguenti coefficienti di

moltiplicazione:

K = 0.5 se categoria

energetica (cat.) A e CO2 < 140 g/km e, in caso di carburante

diesel, con filtro antiparticolato indicato nel certificato di omologazione

K = 1 se cat. A e CO2

> 140 g/km oppure, in caso di carburante diesel, senza filtro

antiparticolato indicato nel certificato di omologazione

K = 1 se cat. B, C,

D, E

K = 1.2 se cat. F

K = 1.5 se cat. G

L’art. 1d RIC

disponeva poi che la riduzione dell’imposta (bonus) venisse garantita per le

due imposizioni successive all’anno di immatricolazione, anche nel caso in cui

nel frattempo fosse intervenuto il passaggio ad altra categoria energetica,

riservata l’applicazione dell’art. 1e. quest’ultimo si riferiva al cambio

di detentore e prevedeva che in tal caso l’imposta venisse calcolata in base

alla categoria energetica d’appartenenza al 1° gennaio dell’anno in cui avviene

il cambiamento del detentore.

Secondo l’art. 1f

cpv. 1 RIC, per neutralità finanziaria dell’imposta di circolazione si intendeva

che l’importo incassato con l’introduzione degli ecoincentivi fosse identico a

quello che sarebbe stato incassato senza ecoincentivi, maggiorato dell’importo

previsto per la promozione della misura; le eventuali differenze maturate venivano

ogni volta riportate all’anno successivo. Per l’art. 1f cpv. 2 RIC, il

calcolo veniva effettuato sulla base del parco veicoli al 30 settembre

dell’anno precedente.

2.2

Con legge del 15 ottobre 2013;

in vigore dal 1.1.2014 (BU 2013, 509), l’art. 1a LIC è stato modificato.

In particolare, il legislatore ha voluto svincolare la definizione del

coefficiente di moltiplicazione (K) dalle categorie di efficienza energetica previste

dall’etichettaEnergia. In seguito ad un cambiamento radicale

dell’etichettatura, introdotto nel corso del 2011 dalla Confederazione,

infatti, si era manifestato un deciso incremento degli introiti derivanti

dall’imposta di circolazione. Per ottimizzare il meccanismo di calcolo degli

ecoincentivi, il Consiglio di Stato aveva deciso di rendere il coefficiente K

unicamente dipendente dalle emissioni di CO2 e non più dalle

categorie di efficienza energetica (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6774.

del 9 aprile 2013, Modifica della Legge sulle imposte e tasse di

circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 concernente gli ecoincentivi

e stanziamento di un credito quadro di fr. 30'000'000, per il periodo

2014-2020, per il finanziamento della mobilità sostenibile, p. 10 ss.).

Per far sì che tutti i

veicoli paghino un minimo di imposta, inoltre, il legislatore ha voluto

definire una forchetta per il fattore K da 0.2 a 1.8 (Messaggio cit., p. 17).

L’art. 1a LIC è stato

pertanto così modificato:

1L’imposta di cui

alle lettere c) ed e) dell’art. 1 cpv. 1 per i veicoli di nuova

immatricolazione viene moltiplicata per un coefficiente (bonus/malus).

2Il coefficiente di

moltiplicazione è compreso tra 0.2 e 1.8 ed è stabilito dal Consiglio di Stato

in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo.

3Il Consiglio di

Stato definisce i casi particolari e fissa per gli stessi delle apposite

modalità di applicazione.

4Alle emissioni di

CO2 per tipo di veicolo possono essere aggiunte le emissioni generate

nella produzione di carburante o dell’energia di trazione.

5Il

Consiglio di Stato verifica periodicamente, almeno ogni due anni, il coefficiente

di moltiplicazione alfine di garantire la neutralità finanziaria.

2.3

Il 1° gennaio 2014 è entrato

in vigore anche il nuovo art. 1b RIC, modificato il 17 dicembre 2013 (BU

2013, 458), così formulato:

1L’imposta delle

automobili entrate in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio

2009.

è data dall’importo calcolato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. e) della

legge, moltiplicato per il corrispondente coefficiente di moltiplicazione

indicato nell’allegato 1 del presente regolamento.

2Il valore di

emissione di CO2 determinante è quello figurante sull’approvazione

del tipo, rispettivamente sulla scheda tecnica. La Sezione circolazione è

incaricata di emanare Direttive per il calcolo delle emissioni di CO2, come

pure per la definizione dei codici di emissione.

3La

modifica dell’imposizione è sempre possibile sulla base di nuovi elementi accertati.

Al regolamento è stata

allegata la seguente tabella dei coefficienti di moltiplicazione:

CO2

Da

grammi

CO2

A

grammi

Coefficiente

0.

30.

0.20

31.

50.

0.25

51.

70.

0.30

71.

95.

0.40

96.

130.

0.50

131.

150.

1.00

151.

170.

1.05

171.

190.

1.10

191.

200.

1.20

201.

230.

1.30

231.

270.

1.40

271.

400.

1.50

401.

1.60

2.4

Nel Pacchetto di misure

per il riequilibrio delle finanze cantonali (Messaggio n. 7184 del 20 aprile

2016), il Consiglio di Stato ha “proceduto alla verifica delle prestazioni

effettuate dai servizi dell’Amministrazione cantonale a favore di terzi (quali

ad privati, aziende; Consorzi o Comuni) per consulenza o prestazioni particolari

che potrebbero essere oggetto di fatturazione”, individuando degli “spazi di

manovra” i cui effetti finanziari sono stati indicati in una tabella. Una delle

misure di “aumento dei ricavi” contemplata era rappresentata dall’”Aumento

delle tasse per le prestazioni e modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi

della Sezione della circolazione”, il cui effetto finanziario è stato stimato

in 6.10 milioni di franchi per gli anni 2017, 2018 e 2019 (cfr. Messaggio cit.,

p. 41). A riguardo della prospettata modifica dei coefficienti per gli

ecoincentivi, il governo ha spiegato che “considerata l’evoluzione ecologica

del parco veicoli cantonale, con un numero crescente di mezzi poco inquinanti,

negli ultimi anni è aumentato il numero di bonus assegnati, con una diminuzione

delle entrate complessive”, cosa che imponeva “un riequilibrio del sistema,

modificando in base ai nuovi standard di efficienza i parametri di calcolo

dell’imposta e l’attribuzione di bonus e malus”. Tale misura è stata inserita

fra quelle di competenza del Consiglio di Stato, non necessitando di una

modifica della legge (Messaggio cit., p. 44).

La tabella dei

coefficienti, allegata al regolamento, è stata così modificata a partire dal

1.1.2017

(BU 2016, 522):

CO2

Da

grammi

CO2

A

grammi

Coefficiente

0.

30.

0.25

31.

50.

0.30

51.

70.

0.35

71.

95.

0.50

96.

110.

0.60

111.

120.

0.70

121.

140.

1.00

141.

150.

1.05

151.

170.

1.10

171.

190.

1.15

191.

200.

1.25

201.

230.

1.40

231.

270.

1.50

271.

400.

1.60

401.

1.75

3.

3.1.

Il ricorrente ha

immatricolato una __________, entrata in circolazione il 4 settembre 2015. Le

emissioni di CO2 corrispondono a 128 g/km. Mentre per il calcolo

dell’imposta di circolazione del 2016 è stato applicato il coefficiente 0.50,

per quella del 2017 è invece stato impiegato il coefficiente 1.00, che esclude

qualunque bonus. L’imposta è raddoppiata, passando da fr. 276.– a fr. 552.–.

Secondo il ricorrente, la

delega prevista dall’art. 1a cpv. 2 LIC, che attribuisce al Consiglio di Stato la

competenza di stabilire il coefficiente di moltiplicazione (compreso tra 0.2 e

1.

) in base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo, sarebbe in

contrasto con il principio di legalità.

3.2

Il principio di legalità

presiede all’insieme dell’attività dello Stato e riveste un’importanza

particolare nel diritto tributario, dove assurge a diritto costituzionale

indipendente (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_553/2016 del 5

dicembre 2016 consid. 5.1). L'art. 127 cpv. 1 Cost. – che si applica a tutti i

tributi pubblici, federali, cantonali e comunali – prevede infatti che, nelle

loro linee essenziali, la cerchia delle persone assoggettate, nonché l'oggetto

e le basi di calcolo dell'imposta debbano essere disciplinati da una legge in

senso formale. Se quest’ultima delega all’esecutivo la competenza di stabilire

un tributo, la norma di delega non deve costituire una firma in bianco a favore

di tale autorità; essa deve indicare, almeno a grandi linee, la cerchia dei

contribuenti, l’oggetto e la base di calcolo di tale tributo. Su questi

aspetti, la norma di delega deve essere sufficientemente precisa (esigenza

della densità normativa). Ciò che conta è infatti che l’esecutivo non disponga

di un eccessivo margine di manovra e che i cittadini possano riconoscere i

contorni del tributo che potrà essere riscosso su tale base (cfr. p. es. la

sentenza del Tribunale federale 2C_768/2015 del 17 marzo 2017, in DTF 143 I

220, consid. 5.1.1 con riferimenti).

3.3

Le autorità giudiziarie e

amministrative possono verificare preliminarmente la legalità, compresa

la costituzionalità, delle norme giuridiche che sono chiamate ad

applicare, rifiutandosi di applicarle se non sono legittime (cosiddetto controllo

accessorio; cfr. p. es.Häfelin/Haller/Keller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ediz., Zurigo 2016, n.

2070, p. 649).

Il diritto di controllo

accessorio non è esplicitamente previsto dalla Costituzione federale o da una

legge federale. Tuttavia, la struttura gerarchica dell’ordinamento giuridico

implica che, in caso di contrasto fra due disposizioni applicabili ad una

fattispecie concreta, quella superiore (“lex superior”) abbia

la preminenza, cioè la costituzione prevale sulla legge, l’ordinanza deve

cedere alla legge, diritto cantonale in contrasto con il diritto federale non

si può applicare. Si ritiene che il diritto di procedere al controllo

accessorio sia fondato anche sull’art. 5 Cost., secondo cui il diritto è

fondamento e limite dell’attività dello Stato (Häfelin/Haller/

Keller, op. cit., n. 2073a, p. 651).

3.4

3.4.1

In una sentenza del 30

ottobre 2007 (in SJ 1998 p. 473 ss., consid. 6), il Tribunale federale ha

ritenuto in contrasto con il principio di legalità una disposizione della legge

del Canton Ginevra sugli assegni familiari, che prevedeva che i contributi

fossero calcolati applicando alla massa salariale o al reddito un’aliquota

dell’1,3% “almeno”, senza cioè prevedere un tetto massimo. Secondo la Suprema

Corte, la formulazione adottata dal legislatore cantonale apriva la porta ad

abusi, non permettendo di tutelare le persone obbligate ad affiliarsi a una

cassa contro il rischio che una di esse fissasse un’aliquota troppo elevata. La

Corte sottolinea anche che la legislatore non sarebbe stato vietato prevedere

un tasso minimo e uno massimo, lasciando il tal modo un certo margine alle

casse nella fissazione dell’aliquota, così come avrebbe potuto prevedere

un’aliquota unica. La soluzione adottata era tuttavia incostituzionale, con la

conseguenza che il Tribunale federale ha deciso di sopprimere la parola

“almeno”, nell’interesse della migliore salvaguardia della legge cantonale.

3.4.2

Il 24 giugno 2003, poi, la

Suprema Corte si è occupata della costituzionalità di una legge del Canton

Vaud, che prevedeva la riscossione di un tributo per la copertura dei costi di

investimento degli stabilimenti medico-sociali d’interesse pubblico come pure

delle divisioni per malati cronici di ospedali e centri di trattamento

d’interesse pubblico. La legge cantonale stabiliva che il tributo fosse a carico

dei residenti ospitati in uno degli stabilimenti interessati e delegava al Consiglio

di Stato la determinazione dell’ammontare del tributo in base ad alcuni

elementi (valore di stima dell’immobile, costi di investimento, partecipazione

finanziaria dello Stato). Il governo cantonale, con un decreto, aveva fissato

delle imposte forfetarie giornaliere per diverse categorie di contribuenti.

Secondo il Tribunale federale, il legislatore, limitandosi a indicare tre

criteri di calcolo del tributo, senza tuttavia indicare il rapporto fra gli

stessi, aveva violato in principio di legalità. Non era nota l’importanza dei

tre criteri enunciati né come si fissassero i valori e i costi cui facevano

riferimento. Inoltre, la base legale non fissava alcuna aliquota né un importo,

con la conseguenza che il tributo era sprovvisto di ogni limite massimo legalmente

definito. Con una simile formulazione, niente impediva all’esecutivo di

scegliere liberamente se calcolare il tributo in funzione dei costi di

investimento ammortizzati su un breve periodo (cosa che ne avrebbe aumentato

l’ammontare) oppure su un periodo più lungo (cosa che ne avrebbe comportato una

diminuzione) e neppure di modificarne l’importo periodicamente a dipendenza del

fabbisogno finanziario. Secondo il Tribunale federale, era proprio quest’ultima

la soluzione adottata (sentenza 2P.236/2001 del 24 giugno 2003, in DTF 129 I

346.

consid. 5.3).

3.4.3

La legge del Canton

Ginevra sugli assegni familiari è tornata davanti al Tribunale federale nel

2003.

La nuova base legale prevedeva che i datori di lavoro fossero

assoggettati a contributi fissati in una percentuale dei salari versati.

L’aliquota dei contributi doveva essere fissata di anno in anno dal Consiglio

di Stato, in modo tale da coprire, l’anno seguente, le spese derivanti

dall’applicazione della legge stessa. L’Alta Corte ha ritenuto che, in mancanza

di una disposizione legale che fissava un tetto massimo, il principio di

legalità non fosse rispettato. Avendo il governo aumentato l’aliquota per il

2002.

come pure l’ammontare degli assegni erogati, secondo la sentenza, ne

discendeva la conclusione che esso disponeva di un non trascurabile potere di

influenzare l’ammontare delle spese derivanti dall’applicazione della legge

stessa, che serviva da base di calcolo del tributo (sentenza 2P.329/2001 del 4

luglio 2003 consid. 3.4; cfr. anche AJP 2004 p. 97).

3.4.4

In una sentenza dell’8

marzo 2005 (1A.71/2004, in DTF 131 II 271), il Tribunale federale ha persino

constatato l’incostituzionalità di un’imposta federale, anche se poi ha concluso

per la sua applicabilità, a causa dell’art. 190 Cost. Il ricorso concerneva la

“tassa per il finanziamento dei risanamenti” prevista dall’art. 32e

della Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;

RS 814.01). L’art. 32c LPAmb obbliga i Cantoni a provvedere affinché le

discariche e gli altri siti inquinati da rifiuti vengano risanati, se tali

discariche o siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se esiste

il pericolo concreto che tali effetti si producano. Secondo l’art. 32e

cpv. 1 LPAmb, nella versione in vigore al momento della pronuncia in questione,

il Consiglio federale può prescrivere che il detentore di una discarica versi

alla Confederazione una tassa per il deposito definitivo dei rifiuti. Il

Consiglio federale fissa l’aliquota della tassa tenendo conto in particolare

dei costi di risanamento prevedibili e dei diversi tipi di discarica.

L’aliquota della tassa corrisponde al massimo al 20 per cento del costo medio

di deposito in discarica (art. 32e cpv. 2 LPAmb). Alla luce del fatto

che la legge si limita a definire la base imponibile facendo riferimento al

“costo medio di deposito in discarica” e che, per quanto concerne l’aliquota,

essa può oscillare fra lo zero e il 20%, la Suprema Corte ha concluso che viene

lasciato all’esecutivo un margine di manovra troppo ampio. L’art. 32e

cpv. 2 LPAmb è pertanto stato ritenuto in contrasto con l’art. 127 cpv. 1 Cost.

(DTF 131 II 271 consid. 7, in particolare 7.3).

3.4.5

Come ricordato anche nel

ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo si è poi confrontato con la

questione della costituzionalità della delega al municipio del compito di

stabilire il moltiplicatore d’imposta comunale, prevista dall’art. 162 della

Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), nella versione

allora in vigore. Pur ammettendo che l’art. 162 LOC fissa in maniera precisa il

modo con il quale il moltiplicatore comunale deve essere calcolato, stabilendo

i vari fattori che devono essere presi in considerazione a tal fine e il

sistema con cui gli stessi devono essere combinati tra di loro, il Tribunale

amministrativo ha tuttavia rilevato che perlomeno alcuni degli elementi che

concorrono alla sua determinazione derivano da scelte che l’esecutivo comunale

può effettuare in base al proprio ampio apprezzamento e che soggiacciono ad un

controllo politico nonché giudiziario assai limitato, se non addirittura nullo.

In particolare, la Corte cantonale ha sottolineato come la LOC riconosca al

municipio la facoltà di (parzialmente) distanziarsi dal dato matematico

risultante dal rapporto percentuale esistente tra il fabbisogno approvato dal

legislativo e il gettito dell’imposta cantonale di base e di fissare un

cosiddetto moltiplicatore politico. In assenza di qualsiasi limite o criterio

posto dalla legge, secondo la sentenza in questione, il margine di manovra di

cui dispone in questo campo l’esecutivo comunale è sicuramente molto ampio, al

punto che esso è addirittura legittimato a spaziare all’interno di una

forchetta che si estende su (almeno) 20 punti percentuali (+/– 10% rispetto al

moltiplicatore aritmetico). La conclusione del Tribunale è che la delega al municipio

contemplata dall’art. 162 LOC disattende il diritto di rango superiore in

quanto conferisce a quest’ultimo organismo un vasto potere d’apprezzamento

nella determinazione dei fattori di calcolo dell’imposta comunale che, sfuggendo

oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con

le esigenze di legalità in materia fiscale, che discendono dall’art. 127 Cost.

(sentenza n. 52.2009.236 del 10.2.2011, in RtiD I-2012 n. 2, consid. 3).

3.5

3.5.1

Tornando al tributo

litigioso, la legge cantonale prevede precisi criteri di commisurazione

dell’imposta di circolazione, in quanto l’art. 1 LIC indica per ogni tipo di

veicolo l’ammontare del tributo o la formula per il suo calcolo. Quando invece

si introduce il tema degli ecoincentivi per i veicoli di nuova immatricolazione

(art. 1a LIC), all’esecutivo viene concessa una delega con un margine di

manovra estremamente ampio. Infatti, l’imposta di base viene moltiplicata per

un coefficiente che varia da 0.2 a 1.8. In altri termini, a dipendenza delle

emissioni di CO2, l’imposta può subire uno sconto dell’80% (K = 0.2)

o un aumento dell’80% (K = 1.8).

Sebbene la delega fissi un

limite massimo (il coefficiente 1.8), che non può essere oltrepassato, è

innegabile che all’esecutivo venga concesso un margine di apprezzamento molto

ampio. Un’imposta di 100 franchi può scendere a 20 o salire a 180 franchi. Come

già ricordato, la base legale in senso formale deve determinare un tributo in

modo tale che all’autorità di applicazione non venga lasciato un eccessivo

margine di apprezzamento e che il possibile onere tributario sia prevedibile

(cfr. Wiederkehr/Richli, Praxis

des allgemeinen Verwaltungsrechts, vol. I, Berna 2012, n. 1320, p. 465 e

giurisprudenza citata). È senz’altro difficile che, basandosi sulla sola base

legale in discussione, un cittadino che intenda immatricolare un veicolo a

motore possa farsi un’idea dell’ammontare dell’imposta di circolazione che sarà

messa a suo carico.

3.5.2

La RS 1 contesta che il

margine di apprezzamento lasciato al Consiglio di Stato dal legislatore sia

troppo ampio, in quanto la base legale imporrebbe all’esecutivo di modulare il

coefficiente “sulla base del livello di emissioni, delle precedenti decisioni e

della neutralità finanziaria”. È ben vero che i vincoli in questione limitano

il potere di apprezzamento dell’esecutivo. Ciò vale in particolar modo per

quello della neutralità finanziaria. A quest’ultimo proposito, nel messaggio

che accompagnava il disegno di legge del 2013, da cui è scaturita la nuova

formulazione dell’art. 1a LIC, il Consiglio di Stato deplorava che il

sistema precedentemente in vigore non fosse riuscito a conseguire una “effettiva

neutralità finanziaria”, alla luce della circostanza che, dal momento in cui

era stato adottato il sistema degli ecoincentivi, si era accumulata

un’eccedenza totale superiore a 5 milioni di franchi. L’auspicio del governo

era che “il nuovo meccanismo degli ecoincentivi” non solo non generasse

“eccedenze per rapporto agli introiti dell’imposta di circolazione senza

l’applicazione dei bonus-malus”, ma che permettesse “di compensare, se del

caso, anche le eccedenze degli anni 2009-2013” (cfr. Messaggio n. 6774 del 9

aprile 2013 cit., p. 15 s.).

Le vicende descritte

impongono una considerazione. Sebbene già la precedente normativa prevedesse

l’obiettivo della neutralità finanziaria, lo stesso non era stato conseguito,

ma ciò aveva comportato non una perdita di gettito bensì delle maggiori entrate.

Ciononostante, il Consiglio di Stato non era intervenuto, adeguando i

coefficienti. È stato per contro il legislatore a provvedere, modificando il

meccanismo degli ecoincentivi, in modo tale da evitare che si producessero ulteriori

eccedenze. Quando invece, entrata in vigore la nuova versione dell’art. 1a

LIC, il saldo è divenuto negativo, è stato il Consiglio di Stato a intervenire,

modificando i coefficienti per il 2017. Il fatto stesso che l’esecutivo non si

sia preoccupato di ripristinare la neutralità finanziaria quando il saldo dei

bonus e dei malus era positivo, mentre lo ha fatto quando il saldo è divenuto

negativo, solleva qualche interrogativo, proprio pensando al principio di

legalità. Quest’ultimo non ammette infatti che l’ammontare di un tributo possa

essere aumentato, senza un intervento del legislatore, per aumentare il gettito

d’imposta.

Si è già ricordato come il

Tribunale federale sia stato critico nei confronti del legislatore vodese, che

aveva delegato al governo la definizione dei criteri per calcolare il tributo

per la copertura dei costi di investimento degli stabilimenti medico-sociali

d’interesse pubblico. L’ampio margine di apprezzamento lasciato all’esecutivo

avrebbe infatti consentito a quest’ultimo di modificare periodicamente

l’ammontare dell’imposta a dipendenza del fabbisogno finanziario (v. supra,

consid. 3.4.2, con riferimento a DTF 129 I 346 consid. 5.3). Nel caso dei contributi

per finanziare gli assegni familiari ginevrini, poi, la Suprema Corte non ha

ritenuto conforme al principio di legalità una delega che imponeva al governo

di commisurare i contributi alle spese derivanti dall’applicazione della legge

stessa. Secondo i giudici, non era ammissibile che l’esecutivo potesse decidere

sia di aumentare le spese (in particolare, elevando l’ammontare degli assegni

erogati) sia di incrementare di conseguenza le aliquote contributive (v. supra,

consid. 3.4.3, con riferimento alla sentenza 2P.329/2001 del 4 luglio 2003

consid. 3.4).

3.5.3

Le stesse vicende che

hanno condotto alla modifica della tabella dei coefficienti allegata al RIC, a

partire dal 1.1.2017, sono peraltro la migliore dimostrazione dell’eccessivo

margine di manovra che la delega prevista dall’art. 1a LIC ha attribuito

al Consiglio di Stato. Rispetto all’anno precedente, infatti, l’incremento dei

coefficienti, in particolare per alcune categorie di emissione, ha assunto

proporzioni estremamente significative. Come evidenziato anche dalla tabella

allegata alla replica presentata dal ricorrente, per le categorie di emissioni

di CO2 fino a 130 grammi l’aumento si aggira mediamente intorno al

25% e raggiunge addirittura il 100% per i veicoli le cui emissioni si situano

fra 121 e 130 grammi. Di seguito il confronto dei coefficienti del 2016 e del

2017.

con l’indicazione dell’aumento proporzionale:

CO2

Da

grammi

CO2

A

grammi

Coefficiente

2016.

Coefficiente

2017.

Differenza

%

0.

30.

0.20

0.25

+ 25%

31.

50.

0.25

0.30

+ 20%

51.

70.

0.30

0.35

+ 16.7%

71.

95.

0.40

0.50

+ 25%

96.

110.

0.50

0.60

+ 20%

111.

120.

0.50

0.70

+ 40%

121.

130.

0.50

1.00

+ 100%

131.

140.

1.00

1.00

141.

150.

1.00

1.05

+ 5%

151.

170.

1.05

1.10

+ 4.8%

171.

190.

1.10

1.15

+ 4.5%

191.

200.

1.20

1.25

+ 4.2%

201.

230.

1.30

1.40

+ 7.7%

231.

270.

1.40

1.50

+ 7.1%

271.

400.

1.50

1.60

+ 6.6%

401.

1.60

1.75

+ 9.4%

Una delega che consente di

raddoppiare da un anno all’altro l’ammontare di un’imposta non può essere

ritenuta compatibile con il principio di legalità. Come già precedentemente

ricordato, la modifica dei coefficienti per gli ecoincentivi è stata d’altronde

considerata nel cosiddetto “Pacchetto di misure per il riequilibrio delle

finanze cantonali”, previsto dal Messaggio del Consiglio di Stato del 20 aprile

2016.

L’aumento delle imposte di circolazione è stato inserito fra le misure

finalizzate all’aumento dei ricavi di competenza del Consiglio di Stato (Messaggio

n. 7184 del 20 aprile 2016 cit., p. 44). Pur ammettendo che l’obiettivo

precipuo dell’adeguamento dei coefficienti fosse quello di ristabilire la neutralità

finanziaria degli ecoincentivi, non si può ignorare il fatto che l’effetto

finanziario della misura 7.2.3, prevista dal pacchetto in questione, che

comprendeva oltre all’adeguamento dei coefficienti anche l’aumento di alcune

tasse per le prestazioni della Sezione della circolazione, sia stato

preventivato in oltre sei milioni di franchi all’anno per gli anni dal 2017 al

2019.

(Messaggio n. 7184 del 20 aprile 2016 cit., p. 41). Si impone la

conclusione che l’esecutivo si sia avvalso dell’ampio margine di apprezzamento,

lasciatogli dalla delega prevista dall’art. 1a LIC, per aumentare i

ricavi fiscali.

3.6

Si deve di conseguenza

riconoscere che l’art. 1a cpv. 2 LIC, che delega al Consiglio di Stato

il compito di stabilire il coefficiente di moltiplicazione (bonus/malus), in

base alle emissioni di CO2 del tipo di veicolo, non è compatibile

con il principio di legalità garantito dall’art. 127 cpv. 1 Cost., nella misura

in cui si limita a richiedere che esso sia compreso tra 0.2 e 1.8.

4.

4.1.

Stabilito che l’art. 1a

cpv. 2 LIC è in contrasto con la Costituzione federale, si tratta di

determinarne le conseguenze. Secondo il ricorrente, l’accoglimento del ricorso

implicherebbe l’annullamento di “ogni aumento di imposta”, lasciando cioè

invariato l’ammontare dell’imposta di circolazione rispetto a quella del 2016.

Tale soluzione si imporrebbe se l’incostituzionalità concernesse la tabella dei

coefficienti, allegata al regolamento del Consiglio di Stato, nella versione

entrata in vigore il 1.1.2017 (BU 2016, 522). L’incostituzionalità concerne

tuttavia la delega contenuta nell’art. 1a LIC, in vigore dal 1.1.2014.

Dall’annullamento dell’art. 1a cpv. 2 LIC non discenderebbe direttamente

l’annullamento della tabella dei coefficienti per il 2017 e meno ancora il

ripristino di quella in vigore fino al 31.12.2016, come auspicato

dall’insorgente.

4.2

Né la Costituzione né

un’altra legge stabiliscono quali siano le conseguenze giuridiche che dipendono

dalla constatazione che una legge sia incostituzionale (Rütsche, Rechtsfolgen von Normenkontrollen, in ZBl 106/2015

p. 273 ss., 275). Se da un lato si manifesta da sempre la tendenza del giudice

a limitarsi all’annullamento della norma legale incostituzionale, il Tribunale

federale e i giudici cantonali hanno peraltro spesso stabilito altre conseguenze,

per esempio correggendo le disposizioni legali, accertando le violazioni della

Costituzione da parte del legislatore e impartendo istruzioni a quest’ultimo (Rütsche, op. cit., p. 276 e

giurisprudenza citata). Per valutare quali siano gli effetti più adeguati della

verifica dell’incostituzionalità di una disposizione legale, tenuto conto del

principio di proporzionalità, il giudice deve anche prendere in considerazione

gli interessi istituzionali del legislatore, gli interessi esecutivi

dell’amministrazione e gli interessi pubblici o di terzi. A quest’ultimo

riguardo, in particolare, si deve considerare che l’intervento del giudice

costituzionale può provocare costi per lo Stato, perché implica o il riconoscimento

di prestazioni pubbliche al ricorrente o lo stralcio o una riduzione di tributi

pubblici incostituzionali (Rütsche,

op. cit., p. 280 e giurisprudenza citata).

Il giudice può dunque

adottare una disciplina sostitutiva (“Ersatzegelung”), se la

costituzionalità non può essere ristabilita mediante la cassazione (se procede

ad un controllo astratto della costituzionalità) o la disapplicazione (in caso

di controllo concreto) della disposizione legale incostituzionale. Il giudice

può cioè riformulare in modo conforme alla Costituzione delle disposizioni

legali, adottando una disciplina che possa svolgere la funzione di una

disposizione legale (Rütsche, op.

cit., p. 288). Proprio in materia fiscale, per esempio, la Suprema Corte ha già

avuto modo di affermare che, sebbene l’uguaglianza fiscale fra coppie sposate e

concubini non possa essere interamente realizzata, nondimeno un differente

carico fiscale del 10% o più fra coppie con una capacità economica equivalente

che vivono insieme, con o senza certificato di matrimonio, viola il principio

di uguaglianza. Ha così deciso che la differenza che oltrepassa questo margine

di tolleranza deve essere rimborsata (cfr. la sentenza del 1.3.1991 in ASA 60 p.

279). In tal modo, il Tribunale federale ha introdotto una norma sostitutiva (Rütsche, op. cit., p. 289).

4.3

Venendo al calcolo

dell’imposta di circolazione per i veicoli rientranti nel campo d’applicazione

dell’art. 1a LIC, la costituzionalità di quest’ultima disposizione non

potrebbe essere ristabilita mediante la semplice disapplicazione del capoverso

2.

Solo il legislatore può adottare una formulazione di quest’ultima disposizione,

che sia conforme al principio di legalità previsto dall’art. 127 cpv. 1 Cost. A

tal fine, dovrà introdurre una delega che limiti il margine di apprezzamento

concesso al Consiglio di Stato nella definizione dei coefficienti di

moltiplicazione.

Chiaramente, ciò non è

sufficiente per garantire al singolo contribuente un calcolo dell’imposta

rispettoso del principio di legalità, fino al momento dell’intervento del

legislatore.

Ora, fino al recente

aumento dei coefficienti, la portata della delega non è stata messa in

discussione. Lo stesso ricorrente chiede, come già ricordato, di mantenere

l’importo dell’imposta dell’anno precedente. La delega in sé, del resto, non è

incostituzionale: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si richiede

tuttavia che non lasci all’esecutivo un eccessivo margine di manovra e che i cittadini

possano riconoscere i contorni del tributo che potrà essere riscosso su tale

base.

Mentre non appare in sé

censurabile l’incremento che ha interessato i veicoli più inquinanti (con

emissioni di CO2 superiori a 140 g/km), che è rimasto al di sotto

del 10%, non è per contro giustificabile un aumento come quello intervenuto nel

caso del ricorrente, che ha visto la sua imposta aumentare del 100% da un anno

all’altro. Si deve escludere infatti che una simile modifica dell’aliquota

d’imposta rientra ancora nel margine di apprezzamento che può essere lasciato

all’esecutivo, nel rispetto del principio di legalità.

4.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si giustifica una sensibile riduzione

dell’imposta di circolazione, anche se non si impone necessariamente il mantenimento

del tributo degli anni precedenti. La soluzione più equa e rispettosa del

principio di proporzionalità consiste nell’ammettere un aumento dell’imposta

nella misura del 10%. Nel caso del ricorrente, il tributo aumenta pertanto

nella misura di fr. 27.–, passando in tal modo da fr. 276.– a fr. 303.–.

5.

5.1.

Il ricorrente lamenta tuttavia

anche una violazione del principio della buona fede, per il fatto che il

Cantone avrebbe incentivato l’acquisto di automobili meno inquinanti, per poi

deludere l’affidamento di chi aveva acquistato un veicolo che beneficiava di

ecoincentivi.

5.2

Chiaramente, la modifica

del regolamento e dei coefficienti previsti da quest’ultimo non è retroattiva

in senso stretto (retroattività propria). Tutt’al più, ci si potrebbe

chiedere se vi sia una retroattività impropria, che è quella che si

verifica allorché il nuovo diritto produce effetti solo dopo la sua entrata in

vigore, anche se si applica in certi casi a fattispecie esistenti prima della

sua entrata in vigore, oppure quando il nuovo diritto si applica a fattispecie

durevoli non limitate nel tempo. Dal profilo costituzionale, questo secondo

tipo di retroattività è tuttavia ammissibile, se non va ad intaccare dei

diritti acquisiti (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_84/2015

del 3 febbraio 2016 consid. 5.1 e riferimenti citati).

In dottrina si sono anche

levate voci critiche nei confronti della giurisprudenza del Tribunale federale,

la quale ritiene che il solo limite posto dalla Costituzione alla retroattività impropria

sia rappresentato dalla salvaguardia dei diritti acquisiti: si fa notare, a

tale proposito, come la maggior parte dei diritti acquisiti si fondi su un

contratto o su un atto amministrativo e non sulla legge stessa, sicché una

modifica di legge sarebbe ammissibile senza infrangere l’affidamento (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im

öffentlichen Recht, Basilea/Francoforte 1983, p. 285 s.). L’affidabilità della

legislazione dipenderebbe invece dalla stabilità della legge: mediante una

modifica legislativa immediata o persino retroattiva, che delude le aspettative

legittime del cittadino, il legislatore infrange il principio dell’affidamento

(Weber-Dürler, op. cit., p. 280

s.). Si è così affermata l’idea di un “affidamento nella continuità” (Kontinuitätsvertrauen),

che tutela cioè non il mantenimento di una certa situazione giuridica ma

l’affidamento del cittadino in una evoluzione giuridica non improvvisa

ma costante e perciò umana (Kölz,

Intertemporales Verwaltungsrecht, in ZSR 102/1983-II p. 139; cfr. RDAT I-1999

n. 5t consid. 7.3.).

L’affidamento nella

legge non gode tuttavia di una tutela assoluta, ma deve al

contrario cedere dinanzi agli interessi pubblici preminenti, sicché si

deve procedere ad una ponderazione degli interessi nel singolo caso (Weber-Dürler, op. cit., p. 290 s.; Rechsteiner, Zwei Entscheidungen zum

Übergangsrecht – Gegensätzliche Bedeutung der Anpassungsfristen im Binnenmarkt-

und im Steuerharmonisierungsgesetz, in recht 1998, p. 135).

5.3

Come accennato,

l’applicazione del principio dell’affidamento nella continuità, sviluppato

dalla dottrina e dalla giurisprudenza germaniche, non ha un valore assoluto, ma

esige sempre una ponderazione fra gli interessi pubblici che hanno condotto

alla modifica legislativa e quelli privati che potrebbero essere compromessi

dalla stessa. È infatti evidente che altrimenti il legislatore potrebbe essere

paralizzato nella sua attività di modifica dell’ordinamento giuridico. Nel

diritto tributario, è piuttosto frequente che delle fattispecie si protraggano

per numerosi anni (contratti di lavoro o di acquisto o investimenti di

capitale) e non è pensabile che si possa garantire in ogni caso al contribuente

l’applicazione della normativa in vigore al momento della nascita del rapporto

giuridico in questione.

Il problema della tutela

dell’affidamento del contribuente nella continuità della base legale merita tuttavia

particolare attenzione nei casi in cui vengono revocate o modificate delle

disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali. La giurisprudenza e la dottrina

germaniche hanno avuto modo di affermare che merita tutela l’affidamento di un

contribuente che è stato incentivato, proprio da un’agevolazione fiscale, ad

adottare disposizioni che non può più revocare per motivi giuridici o

economici. Ciò non implica tuttavia che un’agevolazione fiscale, adottata per

un tempo indeterminato, non possa più essere modificata, senza infrangere

l’affidamento del contribuente. Si tratta di procedere a una ponderazione degli

interessi, contrapponendo fra loro la tutela dell’affidamento del contribuente,

da un lato, e l’interesse pubblico a modificare la legge, dall’altro (cfr. p.

es. la sentenza della Corte costituzionale tedesca del 5 febbraio 2002 n. 2 BvR

305, 348/93, in BVerfGE 105, 17; v. anche Tipke/Lang,

Steuerrecht, 19a edizione, Colonia 2008, § 4, n. 179-180, p. 117

ss.).

5.4

È comprensibile che

l’affidamento di un contribuente meriti una tutela accresciuta quando è

confrontato con un tributo che persegue scopi extrafiscali. I tributi

incentivanti (o di orientamento) sono destinati in modo esclusivo o preponderante

a modificare la condotta degli individui, allo scopo di perseguire un obiettivo

voluto dal legislatore. Scopo principale di un simile tributo non è dunque precipuamente

quello di procurare entrate fiscali supplementari bensì di agire sui cittadini

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_768/2015 del 17 marzo 2017,

in DTF 143 I 220, consid. 4.3 e riferimenti citati).

Se lo Stato incita una

persona a un certo comportamento, prospettandogli un vantaggio fiscale, suscita

in lui un affidamento che va oltre quello di qualsiasi contribuente,

confrontato con delle disposizioni puramente fiscali che vengono modificate.

Ciò vale in particolar modo se, per beneficiare dell’agevolazione fiscale, il

contribuente ha adottato disposizioni che non possono più essere revocate senza

pregiudizio.

5.5

Che i cosiddetti

ecoincentivi perseguano scopi extrafiscali è del tutto evidente. Il loro scopo

è incontrovertibilmente quello di incentivare l’acquisto di veicoli a motore

meno inquinanti. Se il Cantone intende sopprimere o attenuare sensibilmente i

bonus o aggravare i malus previsti nell’ambito dei criteri di calcolo

dell’imposta di circolazione, deve pertanto prestare particolare attenzione

alle esigenze dettate dal principio della tutela dell’affidamento.

Tornando ai coefficienti,

modificati dal Consiglio di Stato a partire dal 1.1.2017, non si può ritenere

compatibile con il principio della buona fede la modifica degli stessi, nella

misura in cui ha comportato un aumento tra il 20% e addirittura il 100%, come

avvenuto per i veicoli le cui emissioni si situano fra 0 e 130 grammi di CO2.

L’acquisto di un’automobile non avviene infatti annualmente, ma in molti casi

trascorrono anche cinque o dieci anni prima di una sostituzione. I coefficienti

modificati dal 1.1.2017 erano del resto stati in vigore solo per tre anni (dal

1.1

).

Nel caso in esame, l’imposta

di circolazione del ricorrente, come già ricordato, è passata da fr. 276.– a

fr. 552.– ed è così cresciuta del 100%. Il contribuente beneficiava dunque di

un bonus del 50% dal momento dell’acquisto della vettura, nel corso del 2015,

mentre ha perso ogni bonus in seguito alla modifica dei coefficienti in

discussione. Tenuto conto della necessità di procedere a una ponderazione degli

interessi, non si può ammettere che un adeguamento di queste proporzioni dei

coefficienti per calcolare gli ecoincentivi possa ancora essere giustificato

dall’esigenza di rispondere alla continua evoluzione del “parco veicoli” cantonale,

come pure di garantire, entro certi limiti, la postulata neutralità finanziaria.

Appare per contro ancora giustificato un aumento del 10%.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Non si

prelevano tassa di giustizia né spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta

un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 giugno 2017 è riformata nel senso

che l’imposta di circolazione per il 2017 è ridotta a fr. 303.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Al ricorrente è

riconosciuta un’indennità di fr. 400.– per ripetibili.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: