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Decisione

80.2017.173

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, cessione di quote fra terzi indipendenti, non acquisto di azioni proprie da parte della società né valore risultante da pretesa trattativa

1 dicembre 2020Italiano31 min

ingegnere, è coniugato con __________. Nei periodi fiscali 2010 e 2011 egli lavorava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2017.173

80.2017.174

Lugano

1 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

rappr.

da ____________________

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 luglio 2017 contro la decisione del 15 giugno 2017 in materia di IC/IFD

2010-2011.

Fatti

Fatti

A. RI 1, di professione

ingegnere, è coniugato con __________. Nei periodi fiscali 2010 e 2011 egli lavorava

alle dipendenze della __________, società della quale è presidente con diritto

di firma individuale. Anche la moglie __________ era impiegata in misura

parziale presso la __________. La __________ è interamente detenuta dalla __________,

società costituita nel 2010, della quale azionista è RI 1 (nella misura di

100'000 azioni nel 2010 e di 80'000 azioni nel 2011).

B.

a. Dichiarazione

fiscale 2010

Per il periodo fiscale

2010 i coniugi RI 1 dichiaravano un reddito ed una sostanza imponibili

complessivi di rispettivamente fr. 441'747.- e fr. 4'554'123.-.

b. Dichiarazione

fiscale 2011

Per il periodo fiscale

2011 i coniugi RI 1 dichiaravano un reddito ed una sostanza imponibili complessivi

rispettivamente di fr. 402'672.- e fr. 3'756'215.-.

C.

a.

Decisione

di tassazione IC/IFD 2010

Con decisione di

tassazione del 23.11.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di seguito UT)

aggiungeva ai redditi fr. 55'151.- derivanti da titoli e capitali e ciò sia in

base alla documentazione presentata dai contribuenti sia ai dati accertati, ritenuto

come, nonostante richiesta, non fosse stato prodotto alcun giustificativo dei

redditi dei vari averi. Venivano inoltre aggiunti fr. 46'150.- a titolo di

valore locativo/affitti: l’UT spiegava che il reddito immobiliare era

costituito dal valore locativo del mapp. __________ RFD di __________ (un immobile

abitabile il cui reddito era in precedenza dichiarato dai contribuenti) e dalle

pigioni percepite dall’immobile di __________ stabilite sulla base degli

elementi in possesso dell’UT e dei contratti presentati dai contribuenti.

Per quanto concerneva

invece le deduzioni non venivano riconosciute le spese relative all’utilizzo

del veicolo privato del contribuente come neppure il forfait legato alle

spese professionali.

Per la sostanza l’UT

aumentava i titoli ed i capitali da fr. 4'549'038.- a fr. 9'967'988.-. In

particolare veniva aggiunto il valore delle azioni “__________”, valutate in

fr. 40.- l’una al 31.12.2010, in base ai criteri ed alle disposizioni emanati

dall’AFC. Veniva inoltre inserito un credito nei confronti di tale società ed

anche il valore dei titoli contenuti in due conti di deposito presso __________.

L’autorità fiscale, secondo la documentazione agli atti, accertava pure l’esistenza

di veicoli a motore per fr. 13'000.-, ed accresceva la sostanza immobiliare da

fr. 743'585.- a fr. 1'232'922.-. Per quanto concerneva l’aggiunta relativa ai

“veicoli a motore”, l’UT indicava “valutazione

di altri fattori della sostanza (autoveicoli, natanti, aeromobili, cavalli da

sella, oggetti d’arte, gioielli, collezioni, ecc.) eseguita tenuto conto del

valore effettivo”. In merito alla modifica del valore della sostanza

immobiliare veniva indicato: “valore di stima

rettificato come alle risultanze del catasto; è aggiunto il valore

dell’immobile di __________ acquistato nel corso dell’anno”. Anche i debiti

privati venivano corretti da fr 678'500.- a fr. 1'630'500.-.

Il reddito imponibile

veniva pertanto commisurato, per l’IC in fr. 508'900.- ed in fr. 514'900.- per

l’IFD. Per l’IC la sostanza veniva accertata in fr. 9'523’000.-.

b. Decisione di

tassazione IC/IFD 2011

Con decisione di

tassazione del 23.11.2016, l’UT aumentava il reddito da titoli e capitali da

fr. 6'673.- a fr. 25'579.-. l’UT aggiungeva inoltre fr. 71'500.- quale “valore

locativo/affitti”. In merito a tali modifiche l’autorità fiscale indicava, per

il reddito da titoli e capitali, che l’aggiunta si era basata su fondi contenuti

in due conti di deposito presso __________ (le indicazioni erano state

estrapolate dalla documentazione prodotta ed anche in base agli elementi ricostruiti

dall’autorità fiscale).

In merito ai redditi

immobiliari, l’autorità fiscale indicava che l’aggiunta degli stessi era dovuto

al valore locativo del mapp. __________ RFD di __________ e degli affitti

percepiti dall’immobile di __________ (e ciò in base ai parziali contratti

d’affitto prodotti ed alla ricostruzione operata da parte dell’UT).

Per quanto atteneva alle

deduzioni, non venivano riconosciute né le spese legate all’utilizzo del

veicolo privato da parte del contribuente, né le spese per pasto fuori casa né

il forfait legato alle spese professionali.

Per quanto concerneva la

sostanza, i titoli e i capitali venivano aumentati dai fr. 2'517'738.- a fr.

16'699'184.-: l’incremento del valore era dovuto alla valutazione delle azioni

della “__________” che a fine anno 2011 era stato definito in fr. 141.- cadauna

sulla base dei criteri e delle disposizioni emanati dall’AFC. Veniva inoltre

esposto il credito verso la ditta a fine anno (fr. 2'091'200.-). Venivano anche

aggiunti i vari fondi contenuti in due conti deposito presso __________, come emergeva

dalla documentazione prodotta dopo richiesta.

La sostanza immobiliare veniva

aumentata da fr. 1'226'477.- a fr. 1'232'992.- con l’indicazione: “valore di stima leggermente rettificato come alle risultanze

del catasto”.

Il reddito imponibile

veniva pertanto commisurato, per l’IC in fr. 488'500.- ed in fr. 495'000.- per

l’IFD. Per l’IC la sostanza veniva accertata in fr. 16'269'000.-.

D.

Reclamo contro le

decisioni di tassazione IC/IFD 2010-2011

Con unico reclamo

22/27.12.2016 i contribuenti si aggravavano avverso contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2010-2011. Gli insorgenti contestavano il reddito da titoli e

capitali: indicavano che il documento trasmesso all’UT era quello ricevuto dalla

Banca. Censuravano altresì il reddito accertato dal fisco e proveniente dalla

locazione dell’immobile di __________: i coniugi RI 1 inviavano il conteggio

degli affitti 2010 e 2011 con il relativo estratto bancario.

Nel gravame si opponevano

inoltre alla valutazione delle azioni della __________ indicando che il loro valore

risultava eccessivo e non corrispondeva alla situazione reale della società. In

merito agli altri valori della sostanza i reclamanti indicavano di non

comprenderne la modifica: in particolare spiegavano che dal momento in cui

l’autorità fiscale non prendeva in considerazione l’utilizzo dei veicoli per lo

spostamento casa – lavoro non bisognava tenerne conto quando si trattava di

calcolare l’ammontare della sostanza. Da ultimo veniva censurato il mancato

riconoscimento della deduzione delle spese per pasto principale: RI 1 spiegava

che la sua attività professionale non gli consentiva di rientrare a casa sul

mezzogiorno, motivo per cui la deduzione avrebbe dovuto essere ammessa.

E. a. Decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2010

Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 15.6.2017, l’UT riconfermava i precedenti elementi

imponibili.

In merito all’aumento dei

titoli e capitali l’UT precisava di aver dovuto richiedere ai contribuenti la

documentazione relativa ai vari titoli ed investimenti contenuti in due conti

di deposito presso __________.

La richiesta veniva evasa

da parte dei contribuenti per quanto concerneva l’ammontare degli averi, ma non

per quanto riguardava il reddito generato. L’autorità fiscale aveva pertanto

ricostruito i redditi sulla base dell’identità dei vari titoli e fondi. Per

contro gli insorgenti non avevano presentato alcuna documentazione atta a

dimostrare che la conclusione dell’UT fosse errata.

Per quanto riguardava invece

il reddito dell’immobile di __________ veniva indicato che per tale stabile,

acquistato nel corso del 2010, non figurava nella dichiarazione di tassazione

alcun reddito immobiliare. Secondo le informazioni raccolte presso il Municipio

gli appartamenti (prima 4 e poi 5) erano sempre stati occupati, motivo per cui

ai coniugi RI 1 era stata richiesta la distinta ed i relativi contratti. Gli

insorgenti producevano unicamente tre contratti decorrenti da metà 2011, ed uno

che era stato stipulato dal vecchio proprietario, nel 2009. In sede di reclamo

i coniugi RI 1 presentavano un conto sul quale erano confluiti alcuni affitti,

che tuttavia non rappresentavano l’interezza dei redditi percepiti

dall’immobile e ciò in base alle verifiche effettuate presso il Comune di __________.

I dati raccolti l’autorità

fiscale permettevano di stabilire, per l’immobile di __________, un’entrata

prudenziale, per il 2010, pari a fr. 37'050.-. A tale reddito andava poi sommato

il valore locativo del mapp. __________ RFD __________, abitazione primaria.

Per quanto concerneva il

valore delle azioni della “__________” l’autorità fiscale indicava che si

trattava della nuova valutazione delle azioni della “__________”, società costituita

nel 2010 e nel cui bilancio figuravano le azioni della “__________”. L’UT

indicava che la natura e la consistenza delle azioni (non dichiarate dai

contribuenti) era già stata debitamente spiegata nella precedente decisione di

tassazione. Inoltre l’autorità fiscale precisava come per loro parte i

contribuenti non avevano fornito altre indicazioni o riferimenti per il calcolo

delle stesse.

L’UT indicava che il

valore dei titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale deve

essere determinato sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato

di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Per far

ciò l’autorità fiscale si era avvalsa delle istruzioni dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni “relative alla valutazione dei titoli senza corso

ai fini dell’imposta sulla sostanza”. Per la valutazione delle azioni della

società l’UTPG ha seguito i principi indicati da tali Istruzioni.

In relazione agli altri

fattori della sostanza, l’UT rilevava che a nome dei contribuenti dovesse

essere accertata l’esistenza di un’autovettura __________acquistata nel 2006

per fr. 31'000.- (e dichiarata unicamente nel periodo fiscale successivo per

fr. 12'000.-). Inoltre risultava immatricolata dal 2008 una __________.

Da ultimo, per quanto concerneva

la contestazione riguardante le spese pasti l’autorità fiscale indicava che la

distanza fra il domicilio di __________ e la sede della ditta, __________ era

di una decina di chilometri. Motivo per cui, l’UT riteneva che fosse

sostenibile esigere il rientro a domicilio per il pasto. L’UT rilevava inoltre

che, per stessa ammissione del contribuente, egli si trova spesso per lavoro

fuori Cantone ed all’estero, e in tali casi è spesato di tutto. L’autorità

concludeva indicando come i sensibili rimborsi spese del datore di lavoro avrebbero

dovuto coprire anche tale spesa.

b.

Decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2011

Con decisione dopo reclamo

del 15.7.2017 l’autorità di tassazione riconfermava i precedenti elementi

imponibili accertati. L’UT prendeva posizione in merito ai punti contestati: e

meglio il reddito di titoli e capitali e quello proveniente dall’immobile di __________,

il valore delle azioni della “__________” (che veniva stabilito per questo

periodo fiscale in fr. 141.- per azione) quello degli altri fattori della

sostanza nonché la mancata deduzione per le spese pasti. Per tutti questi punti

– i medesimi sollevati anche per il periodo fiscale precedente – la motivazione

dell’UT era analoga a quella del periodo fiscale 2010. Per quanto concerneva il

reddito immobiliare proveniente dall’immobile di __________, l’UT precisava

che, vista la produzione di documentazione, unicamente parziale, sulla base dei

dati forniti da parte del Comune di __________, si poteva giungere ad un

reddito di fr. 62'400.- per il 2011.

F. Con unico tempestivo

ricorso del 10/12.7.2017 i ricorrenti censurano le decisioni su reclamo IC/IFD

2010-2011. Per quanto concerne il reddito immobiliare proveniente dallo stabile

di __________, gli insorgenti allegano un documento attestante le pigioni

corrisposte da parte dei conduttori. Per il 2010 specificano che unicamente 3

appartamenti su 4 erano affittati, ed uno degli inquilini era moroso. La casa

sarebbe stata abitata completamente unicamente dalla metà del 2011. Contestano

pertanto i redditi immobiliari, postulando che per il 2010 lo stesso venga

commisurato in fr. 13'200.- e in fr. 41'667.75 per il 2011.

Per quanto riguarda la

valutazione delle azioni della “__________”, i coniugi RI 1 indicano che il

valore è eccessivo e che non corrisponde al valore reale della società. In

particolare i contribuenti puntualizzano che si tratta di azioni di una società

costituita da una persona, il titolare (ndr. RI 1), motivo per cui il valore

calcolato risulta sproporzionato rispetto al valore di mercato. Indica che

alcune trattive di vendita delle azioni della ____________________ avevano condotto

ad valutazione della società che si situava tra i 4 ed i 5 milioni di franchi.

I ricorrenti aggiungono poi che i restanti beni della Holding non hanno

particolare valore intrinseco.

In merito alla deduzione

per i pasti, i contribuenti spiegano che se da un lato è vero che parte

dell’attività lavorativa viene svolta fuori Cantone, tuttavia le giornate

lavorative superano ampiamente i 220 giorni previsti.

In merito ai redditi

provenienti da titoli e capitali i ricorrenti chiedono copia della

ricostruzione effettuata.

Da ultimo, per la

valutazione dei veicoli a motore, i ricorrenti postulano, in applicazione di un

ammortamento costante pari al 20% che, sia per il 2010 che per il 2011, il valore

venga accertato in fr. 1.-.

G. Con osservazioni

17.7.2017, l’UT chiede il ricorso che venga respinto. L’autorità fiscale

precisa che i contribuenti non hanno collaborato nella determinazione dei loro

elementi imponibili. Per quanto riguarda l’immobile di __________, l’UT rileva

che unicamente per quanto attiene all’inquilino moroso __________ può essere

stralciato il relativo reddito non incassato. In merito alle azioni della __________,

l’UT precisa che né nel 2010 né nel 2011 i contribuenti hanno dichiarato le

azioni di questa società. La valutazione della società è stata effettuata da

parte dell’UTPG. L’autorità fiscale indica che il capitale della SA è composto

da 100'000 azioni nominali di fr. 1.-: la valutazione è stata di fr. 40.- per

azione nel 2010 (al 31.12.2010) e di fr. 141.- per azione nel 2011. Per il 2010

sono state considerate 100'000 azioni mentre che per il 2011 unicamente 80'000,

posto come 20'000 azioni sono state donate alla figlia __________. Il maggior

valore complessivo esposto nel 2011 era unicamente legato al maggior valore

delle azioni. Il calcolo eseguito sarebbe rispettoso delle disposizioni

dell’AFC. In merito alla contestazione del contribuente, secondo cui trattative

di vendita avrebbero situato il valore della società a fr. 4-5'000'000.-

l’autorità fiscale asserisce di non sapere quando sarebbero avvenute, ma dubita

che le stesse siano occorse in questi periodi fiscali, visto che la holding era

appena stata costituita. In merito alla deduzione delle spese per i pasti, l’UT

si riconferma nella precedente decisione. Per quanto riguarda i redditi da

capitali/titoli l’UT ribadisce i contenuti della decisione su reclamo. In

merito al valore dei veicoli, l’UT indica che lo stesso contribuente ha

dichiarato in sede di tassazione un valore di fr. 12'000.- per il 2011 (l’anno

precedente non era stato dichiarato).

H. Con replica

9/11.9.2017 i coniugi RI 1 contestano il tono ed i contenuti delle osservazioni

dell’UT riconfermando le loro tesi ricorsuali. Per l’immobile di loro proprietà

a __________ ritengono di non dover indicare nei redditi un affitto mai incassato

da parte di un inquilino moroso. L’autorità fiscale non avrebbe inoltre ancora

capito la “(…) differenza tra le società __________ (benché esistano

entrambe da anni)”. Le trattative di vendita sarebbero avvenute per le

azioni della __________ e non per quelle della __________. Inoltre, alcuni

degli immobili detenuti da una delle società dei contribuenti sarebbero “(…)

in perdita con cause legali in corso, sarà già bello se riusciremo a recuperare

il valore degli investimenti”. Motivo per il quale contestano nuovamente la

stima del valore delle azioni delle loro società, ritenuta “sproporzionata”.

L’autorità fiscale avrebbe tratto delle conclusioni senza tuttavia neppure

lasciare la possibilità ai contribuenti di dimostrare che erano stati

effettuati dei tentativi di vendita della __________ I ricorrenti chiedono di

essere sentiti.

I. Il 5.12.2017 si è

svolta un’udienza presso gli uffici dell’UT di __________, in presenza delle

parti.

A seguito della

discussione, i ricorrenti hanno deciso di ritirare le contestazioni relative

alla valutazione sia del deposito __________, sia dei veicoli, che del valore

delle azioni di __________ per il periodo fiscale 2010. Gli affitti percepiti

dall’immobile di __________ sono stati pertanto definiti in fr. 9'000.- per

l’anno 2010 ed in fr. 43'800.- per il 2011: le spese di manutenzione vengono

poi stabilite di conseguenza.

In merito alle spese

professionali, è stato deciso di riconoscere la deduzione per il pasto di

mezzogiorno nella misura di ½.

L’unico punto rimasto

litigioso è quello legato alla valutazione del valore delle azioni per il

periodo fiscale 2011. Motivo per il quale è stato deciso che l’UT si sarebbe

rivolto all’ UTPG per “(…) verificare la valutazione intrapresa da

quest’ultimo alla luce della vendita delle azioni avvenuta attorno al 2009 da

parte di un altro socio”.

L. In data 8.1.2018 l’UT

di __________ ha trasmesso a questa Camera la valutazione delle azioni della ____________________

al 31.12.2010 e al 31.12.2011 (comprensiva della valutazione delle società

partecipate tra le quali la __________), che è stata trasmessa, l’11.1.2018 al

rappresentante dei ricorrenti, assegnando un termine di 10 giorni per la

presentazione di osservazioni.

M. Con scritto

17/18.1.2018 __________, in nome e per conto dei contribuenti, indica di non

aderire alla conclusione dell’autorità fiscale in relazione alla “(…) mancata

applicazione del prezzo di transazione tra __________ per la valutazione del

pacchetto azionario formulata durante l’udienza”. In particolare il fisco

avrebbe ritenuto corretta la valutazione del prezzo al momento della transazione

e non avrebbe sollevato alcuna eccezione al riguardo. I ricorrenti ritengono

che la nuova valutazione cercherebbe di storpiare una “disposizione emanata

da un’istruzione della Conferenza fiscale Svizzera” la quale costituirebbe

unicamente un’indicazione per gli uffici di tassazione, ma non una sufficiente

base legale affinché possa essere sistematicamente applicata dagli uffici preposti.

Motivo per il quale chiedono di mantenere come riferimento, per stabilire il

valore dei titoli societari, quello della transazione in quanto la stessa: a) è

intervenuta su una quota significativa del capitale azionario (40%) della __________,

b) è intervenuta tra terzi indipendenti; c) la sua “(…) valorizzazione è

stata accettata come tale dall’UTPG, dall’ufficio circondariale di tassazione e

dagli uffici federali (imposta preventiva) senza sollevare eccezioni sulla

congruità del prezzo”.

Diritto

1. 1.1.

Va preliminarmente indicato

come in sede di udienza, tenutasi il 5.12.2017, le parti, in relazione ad alcuni

punti contestati, hanno trovato un accordo:

·

il reddito conseguito dall’immobile a __________ è stato

stabilito in fr. 9'000.- per il periodo fiscale 2010 e in fr. 43'800.- per il

2011. Le spese di manutenzione vengono fissate di conseguenza;

·

per le spese professionali è stata riconosciuta la deduzione per

il pasto di mezzogiorno nella misura di ½.

I ricorrenti hanno invece

ritirato le loro contestazioni relative al deposito presso __________, alla

valutazione dei veicoli ed al valore delle azioni da loro detenute per il

periodo fiscale 2010.

1.2.

Ora unico punto contestato

rimane la valutazione delle azioni della __________. L’autorità fiscale, nel

determinare il valore della società aveva stabilito, nelle proprie decisioni,

sulla base delle indicazioni dell’UTPG, l’importo di fr. 141.- per azione

(80'000 azioni detenute dai contribuenti), per un valore complessivo di fr.

11'280'000.-. Importo che è stato riconfermato nella valutazione del 29.12.2017

effettuata dall’UTPG.

Considerandi

2.

2.1.

Regolata dagli art. 13 e

14.

LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la

sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole

di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza

è stimata al suo valore venale; il valore di reddito può essere preso in

considerazione in modo appropriato. La LAID non prescrive un metodo di

valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un

importante spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile

per determinare il valore venale stesso che per definire, visto il carattere

potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra

considerare anche il valore di reddito (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017

consid. 4.1.).

2.2

Secondo la Legge

tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla

fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale

(art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari

(art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le

disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a

società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto

di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del

loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

2.3

La Circolare n. 28, che

contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista

dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,

che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale

delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima

delle quali è datata 28 agosto 2008. In base alla giurisprudenza resa dopo l’entrata

in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non

quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di

apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione

orizzontale, che concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5

gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3;

2C_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009

consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea

2016, n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa

inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi

determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per

stimare le società in vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza

2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013

consid. 3.1.3 e 2C_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In via di

principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei

titoli non quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11

gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.;

sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019).

3.

3.1.

Oggetto del ricorso è

l’applicabilità o meno delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle

imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28

agosto 2008) della società __________.

In particolare i contribuenti

ritengono che debba essere preso in considerazione il prezzo della transazione

avvenuta il 17.12.2010 tra la __________ (poi apportata nella __________) che

ha riacquistato 40 azioni al portatore di fr. 1'000.- cadauna (corrispondente

al 40% del capitale azionario), dal suo azionista di minoranza __________. Il

prezzo pattuito ammontava a fr. 3'375'000.- (ossia fr. 84'375.- per azione).

Nel ricorso, i ricorrenti

indicano poi, sempre in relazione alla __________ che “(…) alcuni tentativi

di vendita hanno portato ad una valutazione da parte degli acquirenti che si è

situata tra i 4 e i 5 milioni di franchi per il 100% delle azioni __________”.

3.2

3.2.1

Nella presa di posizione

dell’UTPG del 29.12.2017, l’autorità fiscale ha ribadito che per la valutazione

di __________ si dovesse applicare – come fatto da parte dell’UT di __________

– la Circolare no. 28 del 28.8.2008, senza tener conto del prezzo della compravendita

intervenuta tra la __________, ritenuto come:

“L’operazione di acquisto di azione proprie, come si

può desumere dalla corrispondenza allegata del 15 aprile 2010 e del 19 novembre

2010.

fra l’autorità fiscale e i rappresentanti della società, sono state

concordate e concretizzate, in ultima analisi, fra l’azionista di maggioranza

(acquirente) e quello di minoranza (venditore) per il tramite della società

stessa. Al termine dell’operazione il signor RI 1 sarebbe poi diventato

l’azionista unico della __________”.

Secondo l’autorità fiscale

nel caso di un trapasso fra terzi indipendenti, ci si può scostare dai modelli

di calcolo prestabiliti, facendo capo al prezzo di cessione. Gli accordi tra

azionisti (patti parasociali) non possono essere presi in considerazione,

secondo la Cifra 2, paragrafo 4 della Circolare 28. Il concetto di terzo

indipendente non ingloba azionisti e neppure persone a loro vicine. Motivo per

il quale, secondo l’autorità fiscale i trapassi tra azionisti non sono

considerati come trasferimenti tra terzi indipendenti.

3.2.2

In merito alle “presunte

trattative” di vendita dell’intero pacchetto azionario della __________ per una

somma compresa tra i 4 ed i 5 milioni di franchi, l’UTPG, nel rapporto di

valutazione del 29.12.2017 ha indicato (pag. 4):

“(…)

in presenza di un trapasso di titoli sostanziale fra terzi indipendenti,

comprovato evidentemente da un contratto valido e definitivo, ci si può

scostare dai modelli di calcolo prestabiliti (…). Nel nostro caso, tuttavia, si

è rimasti a livello di trattativa e, a questo proposito, il Commentario alla

circolare CSI no. 28 è categorico nella misura in cui, sempre supportato dalla

giurisprudenza, stabilisce che non ci si può basare su prezzi d’acquisto che

sono proposti di volta in volta tramite un’offerta”.

3.3

Le già evocate istruzioni

della Conferenza fiscale svizzera stabiliscono che, per i titoli non quotati

per i quali non è noto alcun corso, il valore venale si determina in base alle

regole di valutazione previste dalle istruzioni stesse. Si può derogare

all’applicazione delle disposizioni contenute nella Circolare n. 28, nel caso

in cui vi è una migliore conoscenza del valore di mercato oppure le circostanze

del caso concreto lo impongono (cfr. sentenze TF 2C_1168/2013 consid. 3.5. e

3.6

del 30.6.2014, 2C_309/2013 del 18.9.2013 consid. 3.6.).

Nelle Istruzioni viene

anche precisato che, se tali titoli sono stati oggetto di una cessione

importante fra terzi indipendenti, il valore venale corrisponde allora al

prezzo di acquisto. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione

economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola

vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in

occasione di un aumento di capitale (cfr. Istruzioni citate, n. 2).

In altri termini, in linea

di principio l’imposizione dei titoli non quotati si fonda sul valore

intrinseco delle azioni, cioè la valutazione non viene intrapresa dall’esterno

(sul mercato), ma il valore delle azioni viene fatto corrispondere alla

rispettiva quota del valore dell’impresa. Nei rari casi in cui poco prima o

poco dopo il giorno determinante vi è stata una cessione tra terzi

indipendenti, si può rinunciare a basarsi sul valore intrinseco, poiché si

conosce proprio il valore venale dei titoli (Sramek,

in: Klöti-Weber/Siegrist/ Weber, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a

ediz., Muri-Berna 2015, n. 11 ad § 50, p. 824).

La condizione perché possa

essere impiegato il valore della transazione intervenuta è tuttavia che si

tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del

prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le

parti contraenti (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in StE 2009 B 52.42 n. 5, consid.

2.4).

Questa Camera ha già avuto

occasione di decidere che un contribuente, che nel mese di aprile dell’anno

seguente il periodo fiscale determinante ha venduto le proprie azioni ad un

prezzo nettamente superiore al valore intrinseco precedentemente determinato

dall’autorità fiscale, non può contestare l’applicazione del valore di mercato,

ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, tanto più che nel contratto di

compravendita le parti si riferivano proprio al valore alla fine del periodo

fiscale (sentenza CDT n. 80.2008.54 del 6 dicembre 2010, in RtiD I-2011 n.

11t). In un altro caso, ricordato che ci si può discostare dal valore calcolato

dall’autorità fiscale se si è verificata in prossimità del giorno determinante

una cessione fra terzi indipendenti, questa Corte ha escluso che basti, a tal

fine, un trasferimento di quote fra azionisti; nel caso concreto, era avvenuta

nell’ambito di una divisione ereditaria (sentenza CDT n. 80.2012.127 del 6

febbraio 2013, in RtiD II-2013 n. 9t).

3.4

3.4.1

Emerge dalla giurisprudenza

e dalle Istruzioni (Circolare n. 28) che queste ultime non vengono applicate

nel caso in cui il valore venale dei titoli può essere determinato tramite un

trasferimento rappresentativo oppure sostanziale tra terzi. La transazione può

essere posteriore alla data determinante. Il Tribunale federale ha applicato

tale principio per delle transazioni realizzate sino a sette mesi dopo la data

determinante (sentenze TF 2C_1082/2013 e 2C_1083/2013 del 14.1.2015 consid.

5.3.2.; 2C_504/2009 del 15.4.2010; 2A_590/2002 del 22.5.2003).

3.4.2

Nel Commentario 2019 alle

Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati (cfr. sito

internet https://www.steuerkonferenz.ch/downloads/Dokumente/Kreisschreiben/KS28_Kommentar_2019_V20191213_FR_20200210.pdf,

consultato il 10.11.2020), viene fatto il punto della situazione – a livello

giurisprudenziale – in relazione alla cifra 2 punto 5, secondo la quale nel

caso in cui i titoli di società non quotate in borsa e delle quali non si

conosce alcuna valutazione, sono stati oggetto di un trasferimento sostanziale

degli stessi tra terzi indipendenti, allora il valore venale da prendere in considerazione

corrisponde al prezzo di acquisto. Si può derogare a tale principio in casi

particolari ove ciò è giustificato dall’analisi dell’insieme delle circostanze

determinanti. Il valore così determinato sarà mantenuto sino a che la

situazione economica della società non viene considerevolmente modificata.

Nel commentario si

spiegano i concetti di “trasferimento sostanziale”, di “cambiamento

considerevole della situazione economica”, di “titoli regolarmente negoziati”,

di “trasferimento tra terzi indipendenti”, di “presa in considerazione del

prezzo fissato nell’ambito di una transazione anteriore oppure posteriore alla

data determinante”.

3.5

3.5.1

A pagina 5 del Commentario

2019.

alla Circolare n. 28 viene specificata la nozione di trasferimenti tra

terzi indipendenti. Viene in particolare ricordato che le transazioni tra

azionisti o soci non vengono considerate come trasferimenti tra terzi

indipendenti. Ciò avviene ad esempio quando la formazione del prezzo non è

trasparente e non risulta da un metodo corrispondente a criteri economici

riconosciuti. È questo il caso pure quando una società operativa è oggetto di

una vendita sulla base di un patto parasociale con cui il prezzo è stato

fissato tenendo conto solo della sostanza intrinseca. Lo stesso principio vale

per l’acquisto da parte della società dei suoi diritti di partecipazione.

3.5.2

Come giustamente rilevato

da parte dell’autorità fiscale non si può prendere quale prezzo di riferimento

per la valutazione delle azioni della __________ (società detenuta nel 2011 da __________)

l’acquisto delle proprie azioni avvenuto il 17.12.2010. Come indicato, il

prezzo di fr. 3'375'000.- pagato per il riacquisto del 40% del capitale

azionario dall’azionista di minoranza (la __________) non può essere

considerato, non si trattava di una vendita tra terzi indipendenti, ai sensi

della Circolare e del relativo Commentario.

3.6

3.6.1

Sempre gli insorgenti

hanno indicato che vi sarebbero state delle trattative per la vendita

dell’intero pacchetto azionario della __________ per un costo “(…)tra i 4 e

i 5 milioni di franchi (…)”, che tuttavia non sarebbero state concluse

proprio per ragioni di “prezzo” (cfr. replica del 28.8.2017). A loro

dire sarebbe questo il valore da prendere in considerazione per la valutazione

della holding, per l’imposta sulla sostanza, ritenuto come “i restanti beni

dell’__________ non hanno particolare valore intrinseco”.

3.6.2

Come tuttavia hanno

rilevato UT ed UTPG i contribuenti non hanno mai fornito documenti atti a sostanziare

l’esistenza e la data delle presunte trattative. Tuttavia, anche nel caso di

una loro ipotetica esistenza e comprova, le stesse non potrebbero essere

comunque prese in considerazione dato che, sempre secondo il Commentario 2019

alla Circolare n. 28 (pag. 6), in relazione alle trattative in vista di una

vendita a terzi indipendenti, precisa che le stesse suggeriscono in effetti una

possibile intenzione di acquisto, ma tuttavia non forniscono risultati certi.

Non si può pertanto basarsi sui prezzi di acquisto che vengono proposti ad ogni

singola trattativa. Per potersi scostare dalla Circolare, è necessario disporre

di un contratto di acquisto valido, come base necessaria per poter procedere ad

una stima.

3.7

A ciò si aggiunge, a titolo

meramente abbondanziale, che rispetto al 2010, nel 2011 la __________ aveva

registrato un utile di molto superiore rispetto ai precedenti anni attestandosi

a fr. 2'805'311.- (nel 2010 l’utile era infatti di fr. 153'329.- e nel 2009 si

era addirittura registrata una perdita di – 57'119.-). Anche una modifica

essenziale della situazione economica di una società impedisce di potersi

riferire a transazioni avvenute (cfr. sentenza CDT 80.2016.288-289 del

4.3.2020, consid. 3.5.).

3.8

Motivo per il quale questa

Camera non vede motivo di scostarsi dal metodo di valutazione di __________ basato

sulla Circolare n. 28 e relativo Commentario, ritenuto come il Tribunale

federale, nella propria giurisprudenza (cfr. sentenza TF 2C_309/2013 del

18.9.2013, consid. 3.5.) ha indicato che è corretto riferirsi alle Circolari, a

condizione che queste contengano una concretizzazione convincente delle

normative legali. Tale situazione esiste in ambito di valutazione fiscale,

motivo per il quale il Tribunale federale, nella sua prassi, si riferisce nelle

proprie valutazioni alla Circolare n. 28, quantomeno in ambito di imposizione

delle persone fisiche (cfr. anche sentenze 2C_881/2008 del 24.6.2010 consid.

2.3.; 2C_504/2009 del 15.4.2010 consid. 3.3.).

4.

4.1.

Per quanto concerne la

valutazione della __________ per il periodo fiscale 2011, società che come già

indicato precedentemente deteneva le azioni della __________ (cfr. dettaglio valutazione

al 31.12.2011 pag. 3), essendo una holding, la stessa va effettuata secondo la

cifra 33 della Circolare 28 che rimanda a sua volta alle cifre 38 e 42.

La Cifra 38 prevede che il

valore di una società holding corrisponda al suo valore di sostanza. I titoli e

le partecipazioni detenuti dalla società sono stimati secondo le cifre 23 e 24

della Circolare (cifra 39). Una deduzione per le imposte latenti può essere

accordata unicamente se la società è assoggettata alle imposte cantonali

sull’utile. Nel caso in cui la società non beneficia di un tale statuto

privilegiato, la deduzione è del 15% conformemente alla cifra 31.

4.2

Nella relazione dell’UTPG viene

indicato il metodo di valutazione di __________ (pag. 2):

“Il valore di sostanza è composto, oltre che dal

capitale proprio (capitale azionario liberato, riserve aperte e tassate,

utili/perdite), anche da eventuali riserve occulte, nel nostro caso sulle

partecipazioni (cifra marginale 24, paragrafo 1) e sulla rispettiva sostanza

immobiliare (cifra marginale 19, paragrafo 1). La riserva occulta sulle

partecipazioni è calcolata facendo la differenza fra il valore fiscale della

partecipata, calcolato secondo i criteri definiti dalle Istruzioni, e il valore

contabile registrato nella società madre, mentre la riserva occulta sugli

immobili risulta dalla differenza tra il valore di stima e il valore contabile.

Per la società immobiliare qual è, di fatto, la partecipata __________, le

Istruzioni prevedono un calcolo che considera il solo valore di sostanza, come

espressamente indicato alla cifra marginale 42. Nella fattispecie dal calcolo

effettuato non risulta la presenza di riserve occulte. (…). Per contro per le

società operative qual è la partecipata __________ (attiva nel campo

industriale), la cifra marginale 6 prevede l’utilizzo del metodo di calcolo

misto che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il valore di

sostanza (…). (…) in accordo con il rappresentante fiscale, da diversi anni il

reddito determinante per la capitalizzazione è stabilito considerando i

risultati fiscali degli ultimi tre anni (modello 2) anziché quelli degli ultimi

2.

(modello 1, utilizzato normalmente), così come previsto alle cifre marginali

7.

e 35 delle Istruzioni.

4.3

La valutazione dell’UTPG

segue pedissequamente quanto disposto dalla Circolare n. 28. Invero nelle

proprie osservazioni i ricorrenti non contestano di per sé il calcolo

effettuato tramite l’applicazione delle Istruzioni, ma si limitano a scartare a

priori le stesse chiedendo di volersi riferire alle transazioni avvenute (cfr.

riacquisto azioni proprie dall’azionista di minoranza o presunte trattative di

vendita).

4.4

L’UT ha pertanto valutato __________

seguendo la corretta metodologia. Motivo per il quale, per il periodo fiscale

2011, il valore di un’azione di __________ deve essere riconfermato in fr.

141.-, come stabilito nella decisione impugnata.

5.

Il ricorso è parzialmente

accolto e le decisioni su reclamo IC/IFD 2010 e 2011 sono riformate

limitatamente al reddito conseguito dall’immobile di __________, stabilito in

fr. 9'000.-. per il periodo fiscale 2010 e in fr. 43'800.- per il 2011. Le

spese di manutenzione vengono fissate di conseguenza. Per le spese

professionali è stata riconosciuta la deduzione per il pasto di mezzogiorno

nella misura di ½. Per il resto il ricorso è respinto.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, in ragione della loro

soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di conseguenza le decisioni

su reclamo IC/IFD 2010 e 2011 sono riformate limitatamente al reddito conseguito

dall’immobile di __________, stabilito in fr. 9'000.-. per il periodo fiscale

2010 e in fr. 43'800.- per il 2011. Le spese di manutenzione vengono fissate di

conseguenza. Per le spese professionali è stata riconosciuta la deduzione per

il pasto di mezzogiorno nella misura di ½. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 3’000.–

sono a carico dei

ricorrenti in ragione di 2/3 (fr. 2'000.-).

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria: