80.2017.175
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, pasti fuori domicilio, commisurazione come nel caso dei pasti consumati per ragioni di lavoro
4 dicembre 2017Italiano21 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.175
80.2017.176
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 luglio 2017 contro la decisione del 21 giugno 2017 in materia di IC e IFD
2011, 2012 e 2013.
Fatti
A. Negli anni 2011 e
2012 RI 1 ha frequentato i corsi organizzati dalla __________ e ha conseguito,
il 20 settembre 2012, il __________ (MAS) __________. Nelle dichiarazioni
d’imposta per i periodi fiscali 2011 e 2012 ha fatto valere spese di perfezionamento
professionale per complessivi fr. 17’548.– nel 2011 e fr. 10'824.– nel 2012.
B. Il 1° ottobre 2014 l’RS
1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012. Rispetto
alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo
negato al marito la deduzione forfetaria delle altre spese professionali (fr.
2'500.– per l’IC, 3% dello stipendio netto per l’IFD).
I contribuenti hanno
impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 3 novembre 2014, contestando
la mancata deduzione delle altre spese professionali.
Con lettera del 2 gennaio
2017 e successivo richiamo del 24 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha
attribuito ai reclamanti un termine per produrre la documentazione relativa
alle altre spese professionali effettivamente sostenute e una dichiarazione del
datore di lavoro in merito alle spese professionali rimborsate e per comprovare
il pagamento della tassa di iscrizione al corso di perfezionamento.
In seguito a uno scambio
di corrispondenza in via elettronica con RI 1, il 20 aprile 2017 l’Ufficio di
tassazione ha inviato ai reclamanti una lettera, con la quale gli ha
prospettato una modifica delle tassazioni a loro sfavore. In particolare, li ha
informati di aver accertato, in base ai documenti ricevuti, che le spese di perfezionamento
ammontavano per il 2011 a fr. 16'056.– e per il 2012 a fr. 3'006.–.
Non avendo i contribuenti
preso posizione in merito al calcolo delle spese proposto dall’Ufficio di
tassazione, quest’ultimo, con due decisioni del 21 giugno 2017 ha proceduto
alla modifica delle tassazioni a svantaggio dei contribuenti, riducendo le
spese professionali.
C. Con decisione del 28
giugno 2017, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013. Anche
in questo caso, ha negato la deduzione forfetaria delle “altre spese
professionali”, argomentando che “in caso di versamento da parte del datore di
lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal
proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte
le spese sopportate quale dipendente”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 impugnano sia
le decisioni su reclamo relative alle tassazioni 2011 e 2012 sia la decisione
di tassazione per il periodo fiscale 2013. A quest’ultimo proposito, chiedono
che il reclamo sia trattato come ricorso.
Nel merito, gli insorgenti
contestano in primo luogo il calcolo delle spese di perfezionamento
professionale per i periodi fiscali 2011 e 2012. A loro avviso, le spese per i
pasti consumati durante i giorni di frequenza dei corsi di perfezionamento
dovrebbero essere calcolati adottando gli importi previsti dal modello di regolamento
spese della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e non in base ai parametri
previsti, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza del Dipartimento
federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta
federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) e,
per l’imposta cantonale, dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato
concernente l’imposizione delle persone fisiche. Di conseguenza, per ogni
giorno doveva essere ammesso l’importo di fr. 80.–.
In secondo luogo, per
tutti e tre i periodi fiscali litigiosi, gli insorgenti lamentano
l’applicazione, da parte dell’autorità fiscale, della giurisprudenza del
Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, che non ammette la
deduzione forfetaria delle altre spese professionali, quando il contribuente
beneficia di un rimborso forfetario delle spese di rappresentanza da parte del
datore di lavoro. A tale riguardo, sottolineano che la giurisprudenza in
questione è stata criticata dalla dottrina e non è applicata dalle autorità
fiscali del Canton Zurigo.
E. Nelle sue
osservazioni del 17 luglio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere
il ricorso. In relazione alle spese di perfezionamento, spiega di aver
considerato i giorni di frequenza dei corsi indicati dal contribuente, ma di
aver applicato gli importi previsti dalla normativa fiscale, cioè fr. 15.– per
due pasti al giorno, sebbene egli benefici anche della deduzione completa delle
spese di doppia economia domestica. Quanto alle altre spese professionali,
sottolinea che al contribuente è stata chiesta giustificazione delle spese
effettivamente sostenute, ma non è stato fornito alcun giustificativo né un
rendiconto.
F. Nel corso
dell’udienza dell’11 settembre 2017, il ricorrente ha ribadito le proprie
argomentazioni, sottolineando che avrebbe diritto a tre pasti al giorno e non
solo a due, dovendo partire la mattina molto presto. Secondo l’autorità di
tassazione due pasti al giorno sono il massimo previsto dall’ordinanza federale
e dal decreto esecutivo cantonale.
Diritto
1. 1.1.
Per gli articoli 206 cpv.
1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisio-ne di tassazione il contribuente può
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione. Tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione
già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso
del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art.
206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).
1.2.
Con questa norma, il
legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
133 LIFD, p. 419; Zweifel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a
ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, n. 27 ad art. 132
LIFD, p. 361 s.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ss. ad
art. 132 LIFD, p. 576 s.; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT
II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del 2 luglio 2002 in re F. C.R.).
Per il fatto che si tratta
di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della
decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della
motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel,
op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 362; Locher, op. cit., n. 29
ad art. 132 LIFD, p. 577).
1.3.
Sebbene la motivazione
della decisione, con cui l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione
forfetaria delle altre spese professionali, sia estremamente succinta, si può
ritenere che i presupposti, previsti dagli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2
LIFD per la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, siano adempiuti. D’altronde,
si tratta della stessa censura già oggetto di ricorso per i periodi 2011 e
2012, contro cui è stato interposto ricorso a questa Corte.
Considerandi
2.
2.1.
La prima contestazione
concerne il calcolo delle spese di perfezionamento professionale e più
precisamente delle spese per i pasti fuori casa, consumati da RI 1 nei giorni
in cui ha frequentato a __________ i corsi per conseguire il master.
2.2
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.12.2015, le
spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi
con l’esercizio dell’attività professionale.
L’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato
l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.
Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto
come lo stesso concerna la tassazione dei periodi fiscali 2011 e 2012 e come
non esista alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione
differente (cfr. sentenza TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.;
sentenza TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).
2.2
Non è in discussione la
qualifica delle spese sostenute da RI 1 per frequentare i corsi che gli hanno
consentito di ottenere il Master in diritto tributario internazionale, visto
che la stessa autorità fiscale ha riconosciuto trattarsi di spese di perfezionamento
professionale e non di spese di formazione. È unicamente litigiosa la misura
delle spese deducibili e in particolar modo la commisurazione dei costi per i
pasti consumati dal ricorrente durante i giorni trascorsi a __________ per
seguire i corsi.
A quest’ultimo proposito,
l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che siano applicabili le disposizioni che
concernono le stesse spese professionali, cioè che i costi per i pasti
consumati durante i corsi siano assimilati alle “spese supplementari necessarie
per pasti fuori domicilio” secondo i già citati articoli 25 cpv. 1 lett. b
LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD. Ha pertanto applicato gli importi forfetari
previsti, rispettivamente, dall’Ordinanza sulle spese professionali e, per
l’imposta cantonale, dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente
l’imposizione delle persone fisiche.
Secondo i ricorrenti, la
deduzione dovrebbe invece essere calcolata applicando gli importi delle spese
per il vitto, suscettibili di rimborso ai dipendenti secondo il Modello di
regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro,
contenuto nella Circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza svizzera
delle imposte (CSI).
2.3
Il Tribunale federale ha
già avuto occasione di ammettere che possano rientrare fra le spese inerenti al
perfezionamento e alla riqualificazione secondo l’abrogato art. 26 cpv. 1 lett.
d LIFD non solo i costi diretti (tasse di iscrizione, spese per libri
ecc.) ma anche semplici costi indiretti quali trasferte fra casa e sede della
scuola. Rientrando infatti nella nozione generale di spese per il conseguimento
del reddito, tali costi sono deducibili dal reddito imponibili, se non possono
essere evitati. Le spese professionali, quali spese per il conseguimento del
reddito, possono essenzialmente essere dedotte a condizione che il contribuente
abbia dovuto assumersi un dispendio corrispondente. Trattandosi di elementi che
escludono o diminuiscono l’imposta, non basta che il contribuente li faccia valere,
ma occorre che ne apporti la prova, assumendosi anche le conseguenze della
mancata prova (cfr. la sentenza n.2C_99/2017 e 2C_100/2017 del 31 luglio 2017
consid. 2.3 con riferimenti).
Nel caso di cui si è
occupata la Suprema Corte, era litigioso l’ammontare delle spese di trasporto
sostenute dal contribuente per recarsi alla sede del corso di perfezionamento
professionale. Mentre il ricorrente pretendeva la deduzione delle spese di trasferta
con il proprio veicolo privato, l’autorità di tassazione gli aveva riconosciuto
solo il prezzo per l’acquisto dell’abbonamento generale delle FFS. Il Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo aveva respinto il ricorso del contribuente,
argomentando che trovavano applicazione per analogia i criteri stabiliti dal
legislatore in merito all’uso dei mezzi pubblici di trasporto per la trasferta
dal domicilio al luogo di lavoro (sentenza SB.2016.00064 del 16 novembre 2016
consid. 2.2.3). La Corte cantonale ha pertanto applicato l’art. 5 dell’Ordinanza
sulle spese professionali e l’analoga normativa cantonale (sentenza citata, consid.
2.2
). Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del contribuente contro la
sentenza cantonale, confermando la deduzione delle spese per l’abbonamento
generale FFS, in mancanza della prova di costi superiori (sentenza n.
2C_99/2017 e 2C_100/2017 cit., consid. 3.3.3 e 3.3.4).
2.4
Anche la giurisprudenza di
altri cantoni ha calcolato l’ammontare delle spese indirette, sostenute da un
contribuente che chiedeva la deduzione di spese di perfezionamento, facendo
riferimento ai criteri previsti per il calcolo delle deduzioni delle spese
professionali. È il caso per esempio della sentenza del 26 febbraio 2013
(I/1-2012/176) della Commissione di ricorso amministrativa del Canton San
Gallo, che concerneva fra l’altro le spese indirette sostenute da una psicologa
per recarsi a sedute di psicoterapia (consid. 2d) e della sentenza del 16
dicembre 2005 del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra (4F 04 90, in
RDAF 2006 II 475), che ha applicato l’Ordinanza federale sulle spese
professionali proprio per stabilire l’ammontare delle spese per pasti sostenute
da un professore di musica che frequentava un corso di composizione, orchestrazione
e direzione al conservatorio (consid. 4c).
2.5
Ne consegue che, per
commisurare la deduzione delle spese per pasti, sostenute da un contribuente
che non può rientrare al domicilio a causa della frequenza di corsi di
perfezionamento o riqualificazione professionale, ci si deve attenere agli
importi forfetari per le “spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio”
secondo gli articoli 26 cpv. 1 lett. b LIFD e 25 cpv. 1 lett. b
LT (nello stesso senso: Beusch, Bildungskosten
- Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer
Entwicklungen in der Rechtsprechung, in ZSiS del 30 giugno 2004, n. 29).
Si applica di conseguenza
l’art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle spese professionali,
secondo cui, nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa
esclusivamente la deduzione forfettaria, quando il contribuente non può prendere
il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro
si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. È
ammessa la deduzione di fr. 15.– “per ogni pasto principale rispettivamente al
giorno” (Appendice all’Ordinanza sulle spese professionali).
Gli stessi criteri sono
previsti, per l’imposta cantonale, dall’art. 5 del Decreto esecutivo del 21
dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2011 (BU 66/2010 p. 551) e dall’art. 5 del Decreto esecutivo
del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per
il periodo fiscale 2012 (BU 58/2011 p. 601).
2.6
Ne consegue che la pretesa
dei ricorrenti, di commisurare le spese per i pasti facendo uso del Modello di
regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro,
contenuto nella Circolare n. 25 della CSI, non può essere accolta.
Lo scopo del Modello di
regolamento delle spese è infatti ben diverso da quello dell’Ordinanza sulle
spese professionali e del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche.
Il datore di lavoro deve
rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del
lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di
sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto
normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in
forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili,
a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).
Nell’ambito della
compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di
lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che
non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato
(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.
dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate
dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,
90, 98). Sono considerate “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate
dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito
della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di
lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di lavoro
a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro effettivo.
Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese di trasporto
(tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per l’utilizzazione di
locali privati per l’attività professionale o quale deposito. Simili indennità
sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr. cifre da 1 a 7 del certificato
di salario).
I datori di lavoro che
dispongono di una regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare
all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere
l’approvazione del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle
spese effettive, sia il rimborso delle spese forfetarie.
Ora, il modello di
regolamento delle spese della CSI prevede che i dipendenti che intraprendono un
viaggio di lavoro oppure che, per altri motivi, sono obbligati a consumare il
pasto al di fuori del loro abituale posto di lavoro, hanno diritto al rimborso
dei costi effettivi. Non devono tuttavia essere superati i seguenti valori indicativi:
·
colazione (in caso di partenza prima delle 07h30, risp. in caso
di pernottamento precedente, se la colazione non è compresa nei costi
dell'albergo)
CHF 15
·
pranzo
CHF 35
·
cena (in caso di pernottamento esterno, risp. di rientro dopo
le 19h30)
CHF 40
Ne discende che gli
importi indicati rappresentano i valori massimi che un datore di lavoro può
rimborsare ai propri dipendenti per i pasti consumati in occasione di viaggi di
lavoro, senza che la rifusione di spese sia considerata integrazione di
stipendio e, come tale, assoggettata all’imposta sul reddito.
Non ha pertanto alcun
fondamento la pretesa dei ricorrenti di ottenere una deduzione forfetaria
calcolata applicando i citati importi tratti dal modello di regolamento delle
spese.
2.7
Venendo al caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha già intrapreso un calcolo favorevole ai
contribuenti, ammettendo in deduzione un importo corrispondente a due pasti per
ognuno dei giorni di frequenza dei corsi a __________. Infatti, non solo ha
aumentato il numero di giorni, rispetto a quelli indicati dal ricorrente (da 19
a 25 nel 2011 e da 9 a 10 nel 2012), ma anche ammesso la deduzione per due
pasti, quando il contribuente già beneficiava della deduzione per doppia
economia domestica massima (fr. 3'200.– per l’IC e per l’IFD).
Su questo aspetto, il
ricorso è conseguentemente respinto.
3.
3.1.
La seconda censura dei
ricorrenti riguarda la mancata deduzione per le altre spese professionali.
3.2
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono
considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la
deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese
richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti
di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso
di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la
giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di
perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
In materia di imposta
cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di
riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,
per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per
lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche, valido per i periodi fiscale 2011 e 2012; inoltre art. 8
cpv. 1 del Decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, in BU 62/2012 p. 611).
La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno
oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate
la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2
decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività
lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado
di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 decreto citato).
3.3
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le spese professionali sono deducibili dal reddito solo
se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se
invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue
spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente
sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per
le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente
di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre
spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del
rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF
2008.
II 519 consid. 4.2).
3.4
I ricorrenti argomentano
che la giurisprudenza in questione confonderebbe due diversi costi, cioè, da un
lato, quelle che il datore di lavoro deve rimborsare per legge al suo dipendente
e, dall’altro, le spese professionali.
A tale proposito, il
Tribunale federale stesso ha sostenuto che sia le spese di rappresentanza
rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali” deducibili a loro
volta forfetariamente, perché siano deducibili, devono essere indispensabili
all’esercizio della professione. Al ricorrente, che sosteneva che nella
deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per l’acquisto di abiti e
scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda elettronica, di un
personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di un ufficio al
proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate non sarebbero
spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese di mantenimento
del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il ricorrente non aveva
dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di non potersi servire di
un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una banca); neppure aveva
comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica o della
possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008 II 519 consid.
4.
; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.140 del 28 ottobre 2009, in RtiD
I-2010 n. 2t, consid. 2.5).
3.5
È vero che le nozioni di
“altre spese professionali” e di “indennità per spese forfettarie versate dal
datore di lavoro” non si sovrappongono, ma rappresentano due categorie di spese
concettualmente distinte. Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile tracciare
una linea di demarcazione tra le due categorie di spese (cfr. Filippini, La deduzione per “altre spese
professionali”: quale relazione con i rimborsi spese forfettari versati dal
datore di lavoro?, in Novità fiscali 7/2011, p. 7). Del resto, per lo stesso
datore di lavoro è difficile tenere distinte le une dalle altre e di solito non
è neppure consapevole del loro diverso trattamento fiscale, sicché rimborsa
indistintamente le une e le altre. Dal suo punto di vista, sia che egli rimborsi
al dipendente spese professionali o costi sopportati da quest’ultimo
nell’ambito della sua attività lavorativa, non sono comunque imponibili (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 89 s.). Ad
oggi manca un criterio di distinzione generalmente riconosciuto fra spese
professionali e spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 91).
In queste circostanze, la
conclusione del Tribunale federale, per quanto discutibile, rappresenta una
soluzione pragmatica al problema della relazione esistente tra le “altre spese
professionali” e le spese di rappresentanza versate ai dipendenti. Pur
trattandosi di due nozioni concettualmente diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente
ammettere che nel rimborso spese annuo, versato dal datore di lavoro sulla base
di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di
cosiddette spese professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad
integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette
in deduzione dal reddito dell’attività dipendente (Filippini, loc. cit.).
3.6
Alla luce delle
considerazioni che precedono, pur tenendo conto delle critiche della dottrina (Simonek, Die steuerrechtliche Rechtsprechung
des Bundesgerichts im Jahre 2008 - Direkte Bundessteuer, ASA 79 p. 137 ss.) e
della circostanza che nel Canton Zurigo questa giurisprudenza non viene
applicata dalle autorità fiscali cantonali (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3ª ediz., Zurigo 2013, n. 49 ad § 17, p.
249), nondimeno si ritiene che la deduzione forfetaria delle altre spese
professionali non possa essere ammessa in presenza di un rimborso forfetario
del datore di lavoro. La citata giurisprudenza è peraltro applicata dalle
autorità di altri cantoni (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale fiscale del Canton
Neuchâtel del 27 maggio 2009, in RJN 2009 p. 311, consid. 8).
3.7
Dal certificato di salario
rilasciato a RI 1 dal suo datore di lavoro si evince che ha ricevuto
un’indennità per spese forfettarie di rappresentanza di fr. 6'000.– negli anni
2011.
e 2012 e una di fr. 6'600.– nel 2013. Il ricorrente non ha portato alcuna
prova di aver sostenuto spese professionali effettive in misura superiore
rispetto all’importo rimborsatogli forfetariamente dal datore di lavoro.
In simili circostanze, la
decisione dell’Ufficio di tassazione, che non ha riconosciuto la deduzione
forfetaria delle altre spese professionali, si rivela conforme alla legge e
alla giurisprudenza.
4.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei
ricorrenti soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: