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Decisione

80.2017.175

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, pasti fuori domicilio, commisurazione come nel caso dei pasti consumati per ragioni di lavoro

4 dicembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Negli anni 2011 e

2012 RI 1 ha frequentato i corsi organizzati dalla __________ e ha conseguito,

il 20 settembre 2012, il __________ (MAS) __________. Nelle dichiarazioni

d’imposta per i periodi fiscali 2011 e 2012 ha fatto valere spese di perfezionamento

professionale per complessivi fr. 17’548.– nel 2011 e fr. 10'824.– nel 2012.

B. Il 1° ottobre 2014 l’RS

1 ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 le tassazioni IC/IFD 2011 e 2012. Rispetto

alla dichiarazione presentata, l’autorità fiscale aveva in particolar modo

negato al marito la deduzione forfetaria delle altre spese professionali (fr.

2'500.– per l’IC, 3% dello stipendio netto per l’IFD).

I contribuenti hanno

impugnato le suddette decisioni, con reclamo del 3 novembre 2014, contestando

la mancata deduzione delle altre spese professionali.

Con lettera del 2 gennaio

2017 e successivo richiamo del 24 gennaio 2017, l’Ufficio di tassazione ha

attribuito ai reclamanti un termine per produrre la documentazione relativa

alle altre spese professionali effettivamente sostenute e una dichiarazione del

datore di lavoro in merito alle spese professionali rimborsate e per comprovare

il pagamento della tassa di iscrizione al corso di perfezionamento.

In seguito a uno scambio

di corrispondenza in via elettronica con RI 1, il 20 aprile 2017 l’Ufficio di

tassazione ha inviato ai reclamanti una lettera, con la quale gli ha

prospettato una modifica delle tassazioni a loro sfavore. In particolare, li ha

informati di aver accertato, in base ai documenti ricevuti, che le spese di perfezionamento

ammontavano per il 2011 a fr. 16'056.– e per il 2012 a fr. 3'006.–.

Non avendo i contribuenti

preso posizione in merito al calcolo delle spese proposto dall’Ufficio di

tassazione, quest’ultimo, con due decisioni del 21 giugno 2017 ha proceduto

alla modifica delle tassazioni a svantaggio dei contribuenti, riducendo le

spese professionali.

C. Con decisione del 28

giugno 2017, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2013. Anche

in questo caso, ha negato la deduzione forfetaria delle “altre spese

professionali”, argomentando che “in caso di versamento da parte del datore di

lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal

proprio dipendente, si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte

le spese sopportate quale dipendente”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 impugnano sia

le decisioni su reclamo relative alle tassazioni 2011 e 2012 sia la decisione

di tassazione per il periodo fiscale 2013. A quest’ultimo proposito, chiedono

che il reclamo sia trattato come ricorso.

Nel merito, gli insorgenti

contestano in primo luogo il calcolo delle spese di perfezionamento

professionale per i periodi fiscali 2011 e 2012. A loro avviso, le spese per i

pasti consumati durante i giorni di frequenza dei corsi di perfezionamento

dovrebbero essere calcolati adottando gli importi previsti dal modello di regolamento

spese della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e non in base ai parametri

previsti, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza del Dipartimento

federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta

federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) e,

per l’imposta cantonale, dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato

concernente l’imposizione delle persone fisiche. Di conseguenza, per ogni

giorno doveva essere ammesso l’importo di fr. 80.–.

In secondo luogo, per

tutti e tre i periodi fiscali litigiosi, gli insorgenti lamentano

l’applicazione, da parte dell’autorità fiscale, della giurisprudenza del

Tribunale federale e della Camera di diritto tributario, che non ammette la

deduzione forfetaria delle altre spese professionali, quando il contribuente

beneficia di un rimborso forfetario delle spese di rappresentanza da parte del

datore di lavoro. A tale riguardo, sottolineano che la giurisprudenza in

questione è stata criticata dalla dottrina e non è applicata dalle autorità

fiscali del Canton Zurigo.

E. Nelle sue

osservazioni del 17 luglio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di respingere

il ricorso. In relazione alle spese di perfezionamento, spiega di aver

considerato i giorni di frequenza dei corsi indicati dal contribuente, ma di

aver applicato gli importi previsti dalla normativa fiscale, cioè fr. 15.– per

due pasti al giorno, sebbene egli benefici anche della deduzione completa delle

spese di doppia economia domestica. Quanto alle altre spese professionali,

sottolinea che al contribuente è stata chiesta giustificazione delle spese

effettivamente sostenute, ma non è stato fornito alcun giustificativo né un

rendiconto.

F. Nel corso

dell’udienza dell’11 settembre 2017, il ricorrente ha ribadito le proprie

argomentazioni, sottolineando che avrebbe diritto a tre pasti al giorno e non

solo a due, dovendo partire la mattina molto presto. Secondo l’autorità di

tassazione due pasti al giorno sono il massimo previsto dall’ordinanza federale

e dal decreto esecutivo cantonale.

Diritto

1. 1.1.

Per gli articoli 206 cpv.

1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisio-ne di tassazione il contribuente può

reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notificazione. Tuttavia, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione

già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso

del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art.

206 cpv. 2 LT; art. 132 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Con questa norma, il

legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio

1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.

133 LIFD, p. 419; Zweifel, in:

Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2a

ediz., Basilea/Francoforte 2008, vol. I/2b, n. 27 ad art. 132

LIFD, p. 361 s.; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ss. ad

art. 132 LIFD, p. 576 s.; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT

II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del 2 luglio 2002 in re F. C.R.).

Per il fatto che si tratta

di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della

decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della

motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel,

op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 362; Locher, op. cit., n. 29

ad art. 132 LIFD, p. 577).

1.3.

Sebbene la motivazione

della decisione, con cui l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione

forfetaria delle altre spese professionali, sia estremamente succinta, si può

ritenere che i presupposti, previsti dagli articoli 206 cpv. 2 LT e 132 cpv. 2

LIFD per la trasmissione del reclamo all’autorità di ricorso, siano adempiuti. D’altronde,

si tratta della stessa censura già oggetto di ricorso per i periodi 2011 e

2012, contro cui è stato interposto ricorso a questa Corte.

Considerandi

2.

2.1.

La prima contestazione

concerne il calcolo delle spese di perfezionamento professionale e più

precisamente delle spese per i pasti fuori casa, consumati da RI 1 nei giorni

in cui ha frequentato a __________ i corsi per conseguire il master.

2.2

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, nella versione in vigore fino al 31.12.2015, le

spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi

con l’esercizio dell’attività professionale.

L’entrata in vigore, il 1°

gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle

spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato

l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.

Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto

come lo stesso concerna la tassazione dei periodi fiscali 2011 e 2012 e come

non esista alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione

differente (cfr. sentenza TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.;

sentenza TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).

2.2

Non è in discussione la

qualifica delle spese sostenute da RI 1 per frequentare i corsi che gli hanno

consentito di ottenere il Master in diritto tributario internazionale, visto

che la stessa autorità fiscale ha riconosciuto trattarsi di spese di perfezionamento

professionale e non di spese di formazione. È unicamente litigiosa la misura

delle spese deducibili e in particolar modo la commisurazione dei costi per i

pasti consumati dal ricorrente durante i giorni trascorsi a __________ per

seguire i corsi.

A quest’ultimo proposito,

l’Ufficio di tassazione ha ritenuto che siano applicabili le disposizioni che

concernono le stesse spese professionali, cioè che i costi per i pasti

consumati durante i corsi siano assimilati alle “spese supplementari necessarie

per pasti fuori domicilio” secondo i già citati articoli 25 cpv. 1 lett. b

LT e 26 cpv. 1 lett. b LIFD. Ha pertanto applicato gli importi forfetari

previsti, rispettivamente, dall’Ordinanza sulle spese professionali e, per

l’imposta cantonale, dal Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente

l’imposizione delle persone fisiche.

Secondo i ricorrenti, la

deduzione dovrebbe invece essere calcolata applicando gli importi delle spese

per il vitto, suscettibili di rimborso ai dipendenti secondo il Modello di

regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro,

contenuto nella Circolare n. 25 del 18 gennaio 2008 della Conferenza svizzera

delle imposte (CSI).

2.3

Il Tribunale federale ha

già avuto occasione di ammettere che possano rientrare fra le spese inerenti al

perfezionamento e alla riqualificazione secondo l’abrogato art. 26 cpv. 1 lett.

d LIFD non solo i costi diretti (tasse di iscrizione, spese per libri

ecc.) ma anche semplici costi indiretti quali trasferte fra casa e sede della

scuola. Rientrando infatti nella nozione generale di spese per il conseguimento

del reddito, tali costi sono deducibili dal reddito imponibili, se non possono

essere evitati. Le spese professionali, quali spese per il conseguimento del

reddito, possono essenzialmente essere dedotte a condizione che il contribuente

abbia dovuto assumersi un dispendio corrispondente. Trattandosi di elementi che

escludono o diminuiscono l’imposta, non basta che il contribuente li faccia valere,

ma occorre che ne apporti la prova, assumendosi anche le conseguenze della

mancata prova (cfr. la sentenza n.2C_99/2017 e 2C_100/2017 del 31 luglio 2017

consid. 2.3 con riferimenti).

Nel caso di cui si è

occupata la Suprema Corte, era litigioso l’ammontare delle spese di trasporto

sostenute dal contribuente per recarsi alla sede del corso di perfezionamento

professionale. Mentre il ricorrente pretendeva la deduzione delle spese di trasferta

con il proprio veicolo privato, l’autorità di tassazione gli aveva riconosciuto

solo il prezzo per l’acquisto dell’abbonamento generale delle FFS. Il Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo aveva respinto il ricorso del contribuente,

argomentando che trovavano applicazione per analogia i criteri stabiliti dal

legislatore in merito all’uso dei mezzi pubblici di trasporto per la trasferta

dal domicilio al luogo di lavoro (sentenza SB.2016.00064 del 16 novembre 2016

consid. 2.2.3). La Corte cantonale ha pertanto applicato l’art. 5 dell’Ordinanza

sulle spese professionali e l’analoga normativa cantonale (sentenza citata, consid.

2.2

). Il Tribunale federale ha respinto il ricorso del contribuente contro la

sentenza cantonale, confermando la deduzione delle spese per l’abbonamento

generale FFS, in mancanza della prova di costi superiori (sentenza n.

2C_99/2017 e 2C_100/2017 cit., consid. 3.3.3 e 3.3.4).

2.4

Anche la giurisprudenza di

altri cantoni ha calcolato l’ammontare delle spese indirette, sostenute da un

contribuente che chiedeva la deduzione di spese di perfezionamento, facendo

riferimento ai criteri previsti per il calcolo delle deduzioni delle spese

professionali. È il caso per esempio della sentenza del 26 febbraio 2013

(I/1-2012/176) della Commissione di ricorso amministrativa del Canton San

Gallo, che concerneva fra l’altro le spese indirette sostenute da una psicologa

per recarsi a sedute di psicoterapia (consid. 2d) e della sentenza del 16

dicembre 2005 del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra (4F 04 90, in

RDAF 2006 II 475), che ha applicato l’Ordinanza federale sulle spese

professionali proprio per stabilire l’ammontare delle spese per pasti sostenute

da un professore di musica che frequentava un corso di composizione, orchestrazione

e direzione al conservatorio (consid. 4c).

2.5

Ne consegue che, per

commisurare la deduzione delle spese per pasti, sostenute da un contribuente

che non può rientrare al domicilio a causa della frequenza di corsi di

perfezionamento o riqualificazione professionale, ci si deve attenere agli

importi forfetari per le “spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio”

secondo gli articoli 26 cpv. 1 lett. b LIFD e 25 cpv. 1 lett. b

LT (nello stesso senso: Beusch, Bildungskosten

- Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand neuerer

Entwicklungen in der Rechtsprechung, in ZSiS del 30 giugno 2004, n. 29).

Si applica di conseguenza

l’art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulle spese professionali,

secondo cui, nel caso di spese supplementari per pasti, è concessa

esclusivamente la deduzione forfettaria, quando il contribuente non può prendere

il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro

si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo breve. È

ammessa la deduzione di fr. 15.– “per ogni pasto principale rispettivamente al

giorno” (Appendice all’Ordinanza sulle spese professionali).

Gli stessi criteri sono

previsti, per l’imposta cantonale, dall’art. 5 del Decreto esecutivo del 21

dicembre 2010 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2011 (BU 66/2010 p. 551) e dall’art. 5 del Decreto esecutivo

del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per

il periodo fiscale 2012 (BU 58/2011 p. 601).

2.6

Ne consegue che la pretesa

dei ricorrenti, di commisurare le spese per i pasti facendo uso del Modello di

regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro,

contenuto nella Circolare n. 25 della CSI, non può essere accolta.

Lo scopo del Modello di

regolamento delle spese è infatti ben diverso da quello dell’Ordinanza sulle

spese professionali e del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche.

Il datore di lavoro deve

rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del

lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di

sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto

normale o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in

forma d'indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili,

a condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).

Nell’ambito della

compilazione del certificato di salario, alle cifre 13.1 e 13.2, il datore di

lavoro deve indicare gli importi che considera quali rimborsi delle spese che

non fanno parte del salario lordo secondo la cifra 8 del citato certificato

(cfr. Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp.

dell’attestazione delle rendite (Modulo 11) del 20 gennaio 2010, rilasciate

dalla CFS e dall’AFC, p. 11; Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 88,

90, 98). Sono considerate “rimborsi delle spese” tutte le indennità accordate

dal datore di lavoro per le spese che ne derivano al dipendente nell’ambito

della sua attività professionale come, ad esempio, in occasione di viaggi di

lavoro. Non rientrano nel rimborso delle spese le indennità del datore di lavoro

a copertura delle spese sostenute al di fuori dell’orario di lavoro effettivo.

Queste indennità per spese professionali sono, ad esempio, le spese di trasporto

(tragitto verso il luogo di lavoro), come pure le spese per l’utilizzazione di

locali privati per l’attività professionale o quale deposito. Simili indennità

sono sempre da aggiungere al salario lordo (cfr. cifre da 1 a 7 del certificato

di salario).

I datori di lavoro che

dispongono di una regolamentazione delle spese hanno la facoltà di presentare

all’autorità fiscale del Cantone della propria sede un’istanza per ottenere

l’approvazione del regolamento delle spese, che riguarda sia il rimborso delle

spese effettive, sia il rimborso delle spese forfetarie.

Ora, il modello di

regolamento delle spese della CSI prevede che i dipendenti che intraprendono un

viaggio di lavoro oppure che, per altri motivi, sono obbligati a consumare il

pasto al di fuori del loro abituale posto di lavoro, hanno diritto al rimborso

dei costi effettivi. Non devono tuttavia essere superati i seguenti valori indicativi:

·

colazione (in caso di partenza prima delle 07h30, risp. in caso

di pernottamento precedente, se la colazione non è compresa nei costi

dell'albergo)

CHF 15

·

pranzo

CHF 35

·

cena (in caso di pernottamento esterno, risp. di rientro dopo

le 19h30)

CHF 40

Ne discende che gli

importi indicati rappresentano i valori massimi che un datore di lavoro può

rimborsare ai propri dipendenti per i pasti consumati in occasione di viaggi di

lavoro, senza che la rifusione di spese sia considerata integrazione di

stipendio e, come tale, assoggettata all’imposta sul reddito.

Non ha pertanto alcun

fondamento la pretesa dei ricorrenti di ottenere una deduzione forfetaria

calcolata applicando i citati importi tratti dal modello di regolamento delle

spese.

2.7

Venendo al caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha già intrapreso un calcolo favorevole ai

contribuenti, ammettendo in deduzione un importo corrispondente a due pasti per

ognuno dei giorni di frequenza dei corsi a __________. Infatti, non solo ha

aumentato il numero di giorni, rispetto a quelli indicati dal ricorrente (da 19

a 25 nel 2011 e da 9 a 10 nel 2012), ma anche ammesso la deduzione per due

pasti, quando il contribuente già beneficiava della deduzione per doppia

economia domestica massima (fr. 3'200.– per l’IC e per l’IFD).

Su questo aspetto, il

ricorso è conseguentemente respinto.

3.

3.1.

La seconda censura dei

ricorrenti riguarda la mancata deduzione per le altre spese professionali.

3.2

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono

considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la

deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese

richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti

di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso

di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la

giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di

perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).

In materia di imposta

cantonale, sono considerate “altre spese professionali” quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di

riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,

per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per

lavori pesanti, ecc. (art. 8 cpv. 1 decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche, valido per i periodi fiscale 2011 e 2012; inoltre art. 8

cpv. 1 del Decreto esecutivo del 19 dicembre 2012 concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2013, in BU 62/2012 p. 611).

La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.– l’anno

oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate

la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2

decreto citato). La deduzione complessiva è infine dimezzata se l’attività

lucrativa dipendente è esercitata per meno di sei mesi all’anno o con un grado

di occupazione inferiore al 50% (art. 8 cpv. 3 decreto citato).

3.3

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, le spese professionali sono deducibili dal reddito solo

se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se

invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue

spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente

sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per

le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente

di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre

spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del

rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF

2008.

II 519 consid. 4.2).

3.4

I ricorrenti argomentano

che la giurisprudenza in questione confonderebbe due diversi costi, cioè, da un

lato, quelle che il datore di lavoro deve rimborsare per legge al suo dipendente

e, dall’altro, le spese professionali.

A tale proposito, il

Tribunale federale stesso ha sostenuto che sia le spese di rappresentanza

rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali” deducibili a loro

volta forfetariamente, perché siano deducibili, devono essere indispensabili

all’esercizio della professione. Al ricorrente, che sosteneva che nella

deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per l’acquisto di abiti e

scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda elettronica, di un

personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di un ufficio al

proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate non sarebbero

spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese di mantenimento

del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il ricorrente non aveva

dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di non potersi servire di

un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una banca); neppure aveva

comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica o della

possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008 II 519 consid.

4.

; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2009.140 del 28 ottobre 2009, in RtiD

I-2010 n. 2t, consid. 2.5).

3.5

È vero che le nozioni di

“altre spese professionali” e di “indennità per spese forfettarie versate dal

datore di lavoro” non si sovrappongono, ma rappresentano due categorie di spese

concettualmente distinte. Nella pratica, tuttavia, è spesso difficile tracciare

una linea di demarcazione tra le due categorie di spese (cfr. Filippini, La deduzione per “altre spese

professionali”: quale relazione con i rimborsi spese forfettari versati dal

datore di lavoro?, in Novità fiscali 7/2011, p. 7). Del resto, per lo stesso

datore di lavoro è difficile tenere distinte le une dalle altre e di solito non

è neppure consapevole del loro diverso trattamento fiscale, sicché rimborsa

indistintamente le une e le altre. Dal suo punto di vista, sia che egli rimborsi

al dipendente spese professionali o costi sopportati da quest’ultimo

nell’ambito della sua attività lavorativa, non sono comunque imponibili (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 89 s.). Ad

oggi manca un criterio di distinzione generalmente riconosciuto fra spese

professionali e spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (Bosshard/Mösli, op. cit., p. 91).

In queste circostanze, la

conclusione del Tribunale federale, per quanto discutibile, rappresenta una

soluzione pragmatica al problema della relazione esistente tra le “altre spese

professionali” e le spese di rappresentanza versate ai dipendenti. Pur

trattandosi di due nozioni concettualmente diverse, l’Alta Corte sembra implicitamente

ammettere che nel rimborso spese annuo, versato dal datore di lavoro sulla base

di un regolamento approvato dall’autorità fiscale, rientri pure una parte di

cosiddette spese professionali, che per ragioni di praticità si rinuncia ad

integrare nel salario lordo del dipendente, ma che nel contempo non si ammette

in deduzione dal reddito dell’attività dipendente (Filippini, loc. cit.).

3.6

Alla luce delle

considerazioni che precedono, pur tenendo conto delle critiche della dottrina (Simonek, Die steuerrechtliche Rechtsprechung

des Bundesgerichts im Jahre 2008 - Direkte Bundessteuer, ASA 79 p. 137 ss.) e

della circostanza che nel Canton Zurigo questa giurisprudenza non viene

applicata dalle autorità fiscali cantonali (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3ª ediz., Zurigo 2013, n. 49 ad § 17, p.

249), nondimeno si ritiene che la deduzione forfetaria delle altre spese

professionali non possa essere ammessa in presenza di un rimborso forfetario

del datore di lavoro. La citata giurisprudenza è peraltro applicata dalle

autorità di altri cantoni (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale fiscale del Canton

Neuchâtel del 27 maggio 2009, in RJN 2009 p. 311, consid. 8).

3.7

Dal certificato di salario

rilasciato a RI 1 dal suo datore di lavoro si evince che ha ricevuto

un’indennità per spese forfettarie di rappresentanza di fr. 6'000.– negli anni

2011.

e 2012 e una di fr. 6'600.– nel 2013. Il ricorrente non ha portato alcuna

prova di aver sostenuto spese professionali effettive in misura superiore

rispetto all’importo rimborsatogli forfetariamente dal datore di lavoro.

In simili circostanze, la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che non ha riconosciuto la deduzione

forfetaria delle altre spese professionali, si rivela conforme alla legge e

alla giurisprudenza.

4.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei

ricorrenti soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: