80.2017.177
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, restituzione dei termini, non disturbi di salute al rientro da un viaggio
4 settembre 2017Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.177
Lugano
4 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 luglio 2017 contro la decisione del 4 luglio 2017 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
- scaduto il 30 aprile 2017
il termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2016, il 15 maggio 2017
l’RS 1 ha inviato a RI 1 un richiamo, avvertendolo che la sua inosservanza
avrebbe comportato l’invio di una diffida;
- non essendo ancora
pervenuta la dichiarazione d’imposta, il 17 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione
ha notificato al contribuente una diffida, con la quale lo ha avvertito che, se
non avesse inoltrato la dichiarazione entro 20 giorni, gli avrebbe inflitto una
multa per violazione degli obblighi procedurali;
- con la diffida è stata
messa a carico del contribuente una tassa di fr. 50.–;
- il contribuente ha
interposto reclamo contro la diffida, adducendo motivi di salute che gli
avrebbero impedito di allestire la sua dichiarazione, e ha chiesto una proroga
del termine per la presentazione della stessa;
- l’autorità di tassazione,
con decisione del 4 luglio 2017, ha respinto il reclamo, ritenendo la diffida
“giustificata”;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della “multa” (recte:
diffida), lamentando di aver “riscontrato diversi disturbi fisici legati alla
pressione arteriosa”, dopo essere rientrato, alla metà di maggio, da un soggiorno
di diverse settimane all’estero;
- al ricorso sono allegati
alcuni certificati medici, che confermano diverse visite mediche, comprese un
paio di prestazioni di pronto soccorso;
- il ricorrente censura
anche il fatto che un altro ufficio di tassazione avrebbe annullato la “multa”
(recte: diffida), riferita a un contribuente per il quale agisce come
rappresentante;
- con scritto del 23 agosto
2017, il presidente di questa Corte si è rivolto all’insorgente, rilevando che
la tassa di diffida posta a suo carico non è una multa e attribuendogli di
conseguenza un termine di 15 giorni per valutare se ritirare il ricorso;
- il 24 agosto 2017 il
ricorrente ha risposto, dichiarando di mantenere il ricorso e ribadendo che “il
[suo] stato psicofisico, naturalmente, non [gli] permetteva di concentrar[s]i
su attività amministrative, sia per la compilazione della dichiarazione fiscale
che per elaborare risposte alle comunicazioni dell’UT”.
Diritto
- contro la tassa di diffida
il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla
Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in
combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
- il ricorso, interposto nei
termini dal contribuente, è ricevibile in ordine;
- secondo l’art. 198 cpv. 3
LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che
presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo
termine;
- per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);
- l’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione
entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata
al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione
d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita
una tassa di fr. 50.–;
.
- la tassa di diffida prevista
dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria che viene
prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i
costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto,
con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
Considerandi
invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);
- per quanto precede, la
tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non
una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
- nel caso in esame, il
contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione
il 15 maggio 2017 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo
invio di una diffida, in caso di inadempimento;
- in simili circostanze, non
può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare
all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i
suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa;
- considerata la natura
giuridica della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio
del richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a
carico del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata;
- anche volendo considerare
il ricorso del contribuente come una istanza di restituzione dei termini,
l’esito non muterebbe;
- nel caso d’invio tardivo della
dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine
dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o
servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato
impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30
giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;
per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT);
- secondo costante
giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di
salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il
contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante
contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad
art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);
- analogamente, nella
procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il
quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della
immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni
per agire (Gozzi, in:
Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,
p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi
[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,
Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.
1758);
- i descritti disturbi di
salute del ricorrente (“legati alla pressione arteriosa”), caratterizzati da
“continui svenimenti e capogiri”, non hanno mai raggiunto un’intensità tale da
impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire;
- d’altra parte, per evitare
la diffida (e, prima ancora, il richiamo), sarebbe stato sufficiente che il contribuente
chiedesse la proroga del termine di presentazione della dichiarazione d’imposta
2016, servendosi dell’apposito talloncino con codice a barre, allegato al
formulario inviato dalla Divisione delle contribuzioni;
- anche volendo ammettere
cioè che i disturbi lamentati dal ricorrente, e la conseguente, comprensibile,
preoccupazione per la propria salute, gli abbiano impedito di compilare e
inoltrare la dichiarazione, si deve escludere che non gli abbiano consentito di
chiedere la proroga;
- per quanto attiene poi
alla circostanza che al signor __________, del quale il ricorrente sarebbe
rappresentante fiscale a titolo gratuito, sia stata annullata la diffida, non
si tratta necessariamente di una “mancanza di coordinamento”, come ipotizzato
dal ricorrente;
- non si può escludere che l’Ufficio
di tassazione competente per la tassazione del rappresentato, nel margine di
apprezzamento che necessariamente si accompagna alla valutazione di certificati
medici, abbia raggiunto conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto l’ufficio
competente per lo stesso ricorrente;
- è escluso in ogni caso che
siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di trattamento
nell’illegalità: per costante giurisprudenza, tale principio può essere invocato
soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e
l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. decisione TF n.2C_409/2012
del 19 febbraio 2013);
- il ricorso è conseguentemente
respinto;
- tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: