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Decisione

80.2017.177

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, restituzione dei termini, non disturbi di salute al rientro da un viaggio

4 settembre 2017Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- scaduto il 30 aprile 2017

il termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2016, il 15 maggio 2017

l’RS 1 ha inviato a RI 1 un richiamo, avvertendolo che la sua inosservanza

avrebbe comportato l’invio di una diffida;

- non essendo ancora

pervenuta la dichiarazione d’imposta, il 17 giugno 2017 l’Ufficio di tassazione

ha notificato al contribuente una diffida, con la quale lo ha avvertito che, se

non avesse inoltrato la dichiarazione entro 20 giorni, gli avrebbe inflitto una

multa per violazione degli obblighi procedurali;

- con la diffida è stata

messa a carico del contribuente una tassa di fr. 50.–;

- il contribuente ha

interposto reclamo contro la diffida, adducendo motivi di salute che gli

avrebbero impedito di allestire la sua dichiarazione, e ha chiesto una proroga

del termine per la presentazione della stessa;

- l’autorità di tassazione,

con decisione del 4 luglio 2017, ha respinto il reclamo, ritenendo la diffida

“giustificata”;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della “multa” (recte:

diffida), lamentando di aver “riscontrato diversi disturbi fisici legati alla

pressione arteriosa”, dopo essere rientrato, alla metà di maggio, da un soggiorno

di diverse settimane all’estero;

- al ricorso sono allegati

alcuni certificati medici, che confermano diverse visite mediche, comprese un

paio di prestazioni di pronto soccorso;

- il ricorrente censura

anche il fatto che un altro ufficio di tassazione avrebbe annullato la “multa”

(recte: diffida), riferita a un contribuente per il quale agisce come

rappresentante;

- con scritto del 23 agosto

2017, il presidente di questa Corte si è rivolto all’insorgente, rilevando che

la tassa di diffida posta a suo carico non è una multa e attribuendogli di

conseguenza un termine di 15 giorni per valutare se ritirare il ricorso;

- il 24 agosto 2017 il

ricorrente ha risposto, dichiarando di mantenere il ricorso e ribadendo che “il

[suo] stato psicofisico, naturalmente, non [gli] permetteva di concentrar[s]i

su attività amministrative, sia per la compilazione della dichiarazione fiscale

che per elaborare risposte alle comunicazioni dell’UT”.

Diritto

- contro la tassa di diffida

il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla

Camera di diritto tributario nel termine di 30 giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in

combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

- il ricorso, interposto nei

termini dal contribuente, è ricevibile in ordine;

- secondo l’art. 198 cpv. 3

LT, il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che

presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo

termine;

- per ogni diffida è

percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

- l’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.1.1.1), nella versione

entrata in vigore il 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata

al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione

d’imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita

una tassa di fr. 50.–;

.

- la tassa di diffida prevista

dall’art. 198 cpv. 4 LT altro non è che una tassa di cancelleria che viene

prelevata automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i

costi causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto,

con il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale

Considerandi

invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli,

Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

- per quanto precede, la

tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non

una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

- nel caso in esame, il

contribuente ha ricevuto un richiamo per il mancato inoltro della dichiarazione

il 15 maggio 2017 e, in questa circostanza, è stato avvertito del successivo

invio di una diffida, in caso di inadempimento;

- in simili circostanze, non

può certamente essere censurata la decisione dell’autorità fiscale di inviare

all’insorgente una diffida, attribuendogli un ultimo termine per adempiere i

suoi obblighi procedurali, prima di infliggergli una multa;

- considerata la natura

giuridica della tassa, che ha lo scopo di coprire i costi provocati dall’invio

del richiamo e della diffida, è innegabile che anche la decisione di porre a

carico del ricorrente il tributo di 50 franchi sia giustificata;

- anche volendo considerare

il ricorso del contribuente come una istanza di restituzione dei termini,

l’esito non muterebbe;

- nel caso d’invio tardivo della

dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l’inosservanza del termine

dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio militare o

servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi rilevanti, è stato

impedito di presentarla o di rinviarla in tempo e di avervi provvisto entro 30

giorni o al momento in cui gli impedimenti sono cessati (art. 124 cpv. 4 LIFD;

per il diritto cantonale, cfr. art. 192 cpv. 5 LT);

- secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad

art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata);

- analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758);

- i descritti disturbi di

salute del ricorrente (“legati alla pressione arteriosa”), caratterizzati da

“continui svenimenti e capogiri”, non hanno mai raggiunto un’intensità tale da

impedirgli di agire o di dare disposizioni per agire;

- d’altra parte, per evitare

la diffida (e, prima ancora, il richiamo), sarebbe stato sufficiente che il contribuente

chiedesse la proroga del termine di presentazione della dichiarazione d’imposta

2016, servendosi dell’apposito talloncino con codice a barre, allegato al

formulario inviato dalla Divisione delle contribuzioni;

- anche volendo ammettere

cioè che i disturbi lamentati dal ricorrente, e la conseguente, comprensibile,

preoccupazione per la propria salute, gli abbiano impedito di compilare e

inoltrare la dichiarazione, si deve escludere che non gli abbiano consentito di

chiedere la proroga;

- per quanto attiene poi

alla circostanza che al signor __________, del quale il ricorrente sarebbe

rappresentante fiscale a titolo gratuito, sia stata annullata la diffida, non

si tratta necessariamente di una “mancanza di coordinamento”, come ipotizzato

dal ricorrente;

- non si può escludere che l’Ufficio

di tassazione competente per la tassazione del rappresentato, nel margine di

apprezzamento che necessariamente si accompagna alla valutazione di certificati

medici, abbia raggiunto conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto l’ufficio

competente per lo stesso ricorrente;

- è escluso in ogni caso che

siano adempiuti i presupposti per il riconoscimento della parità di trattamento

nell’illegalità: per costante giurisprudenza, tale principio può essere invocato

soltanto se ci si trova in presenza di una prassi illegale generalizzata e

l’autorità fiscale si rifiuta di modificarla (cfr. decisione TF n.2C_409/2012

del 19 febbraio 2013);

- il ricorso è conseguentemente

respinto;

- tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: