80.2017.191
Imposta di successione e donazione: vendita di una partecipazione sociale fra sorelle, prezzo nettamente inferiore al valore venale, animus donandi presunto
2 marzo 2018Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.191
Lugano
2 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 luglio 2017 contro la decisione del 22 giugno 2017 in materia di imposta
di successione e donazione.
Fatti
A. Con
contratto di cessione 31 gennaio 2012, __________ cedeva alla sorella RI 1 la
sua quota sociale di fr. 20'000.- della società a garanzia limitata __________,
__________.
RI 1
acquistava la quota sociale, pari all’intero capitale della società, per un importo
di fr. 20'000.-.
B. Con
scritto del 27 marzo 2015 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
(di seguito UT) segnalava all’Ufficio imposte di successione e donazione di RS
1 (di seguito UCISD) che il prezzo al quale __________ aveva ceduto la quota
alla sorella RI 1 era inferiore al valore fiscale della società al 31 dicembre
2011, che ammontava a fr. 159'378.-.
L’UT,
tra gli altri documenti, allegava alla segnalazione uno scritto datato 24 ottobre
2014 col quale __________ rispondeva ad una richiesta di documenti dall’UT
dicendo che i fr. 20'000.- per la cessione della quota della __________ non le
erano mai stati versati.
Inoltre
veniva allegata la valutazione della società effettuata dall’Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche di __________ (di seguito UTPG) ai fini dell’imposta
sulla sostanza 2011: ritenuto che al 31 dicembre 2011 la società non era più
attiva e in considerazione di quanto previsto dalle Istruzioni della Conferenza
svizzera delle imposte (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008), il valore
della quota doveva essere valutato sul solo valore di sostanza, che ammontava a
fr. 159'200.-.
C. Il 31
marzo 2015 l’UCISD inoltrava a __________ un progetto di tassazione; sulla base
della documentazione ricevuta, l’UCISD aveva ritenuto la cessione della quota
della Sagl una liberalità, ed in quanto tale sottoposta all’imposta sulle donazioni.
In considerazione del valore fiscale stimato dall’UTPG, l’imposta era
commisurata in fr. 14'064.-.
D. In data
30 aprile 2015 RI 1, per il tramite del suo legale rappresentante __________,
presentava tempestive osservazioni. In particolare la contribuente contestava
di aver ricevuto una donazione dalla sorella, la quale le aveva ceduto le quote
a titolo oneroso, come risultava dal contratto del 31 gennaio 2012. Inoltre, obiettava
che il valore attribuito alle quote era inesatto, tenuto conto che la Sagl si
trovava in stato di fallimento e oberata di debiti.
E. Come richiesto, il 4 maggio 2015 l’UCISD inoltrava alla contribuente la
documentazione e, non ricevendo ulteriori osservazioni nonostante sollecito,
con notifica di tassazione 24 settembre 2015 confermava gli importi indicati
nella proposta del 31 marzo 2015.
F. Con reclamo
23 ottobre 2015 la signora RI 1, rappresentata dall’avv. __________, ribadiva
che la cessione era stata fatta a titolo oneroso, e la lettera della sorella __________
datata 24 ottobre 2014 lo confermava, sebbene a quella data i fr. 20'000.-
pattuiti per l’acquisto della quota non fossero ancora stati versati. Inoltre
la contribuente contestava la valutazione della società in fr. 159'200.-,
ritenuto che la stessa non era più attiva.
G. Con decisione su
reclamo 22 giugno 2017 l’UCISD accoglieva parzialmente la censura della
contribuente. Infatti veniva riconosciuto che si trattava di un contratto misto
a donazione, con la conseguenza che doveva essere sottoposta ad imposta di donazione
la differenza tra il valore fiscale della quota e il prezzo pagato.
Nel caso concreto
l’imponibile ammontava a fr. 139'200.-, e l’imposta a fr. 11'945.-.
H. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la decisione su reclamo
dell’UCISD. In particolare viene contestato che il contratto di cessione 31
gennaio 2012 possa essere qualificato come contratto misto a donazione, non
essendoci animus donandi. Inoltre, alla luce della situazione nella quale
versava la società, sarebbe escluso che la stessa avesse un valore fiscale di
fr. 159'200.-.
I. Nelle sue
osservazioni del 1° settembre 2017, l’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni conferma integralmente quanto espresso nella decisione su reclamo
dell’UCISD.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 142 cpv. 1
LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le liberalità e assegnazioni
tra vivi, devolute senza una corrispondente controprestazione. Analogamente ad
altre legislazioni cantonali, il diritto tributario ticinese adotta una nozione
di donazione propria, che si scosta in alcuni punti da quella del diritto
civile. Elementi costitutivi sono l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”),
la sua gratuità e l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus
donandi”).
1.2.
La gratuità, l’elemento
che maggiormente distingue la donazione dal reddito sottoposto all’imposta
ordinaria, presuppone sia l’assenza di una controprestazione sia l’assenza di
un’obbligazione preesistente (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 155).
Nondimeno, una devoluzione può essere una liberalità non solo nel caso in cui
avvenga a titolo completamente gratuito, ma anche qualora, trattandosi di un
contratto bilaterale oneroso, il valore di una prestazione sia notevolmente
sproporzionato rispetto a quello della controprestazione.
1.3.
Tale prassi è
espressamente codificata all’art. 142 cpv. 2 LT, secondo cui sono considerate
parimenti donazioni le liberalità contenute in un contratto misto o simulato.
Secondo la dottrina, si è in presenza di un contratto misto con donazione
allorquando in un negozio giuridico bilaterale il prezzo pagato è inferiore al
valore fiscale dei beni ceduti (Primi,
op. cit., p. 154). Condizione imprescindibile per poter imporre una cosiddetta
donazione mista tra non parenti è l’esistenza di un animus donandi;
occorre cioè che il disponente sia consapevole che nel contratto vi è un implicito
margine di liberalità verso l’altra parte (DTF 118 Ia 497, 116 II 225). Nei
casi di cessione di beni tra parenti ad un prezzo di favore (rispetto al valore
fiscale dei beni), la volontà di donare è invece, di regola, presunta (Primi, op. cit., p. 154; v. anche Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo 1996, § 4, n. 87, p. 160; Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und
Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, n. 646, p. 222).
Considerandi
2.
Nel caso in esame,
la signora __________ ha ceduto la quota della __________ alla sorella RI 1 al
prezzo di fr. 20'000,-, sebbene consapevole che il valore fiscale della società
al 31 dicembre 2011 fosse di fr. 159'378.-.
La ricorrente contesta
l’esistenza di una liberalità, mancando a suo avviso sia la sproporzione fra il
prezzo d’acquisto dei diritti di partecipazione e il loro valore fiscale, sia
l’esistenza della volontà di fare una donazione.
Si tratta pertanto di
verificare anzitutto se effettivamente il valore della quota sociale ceduta sia
inferiore al valore fiscale. In caso di risposta affermativa, resterebbe da
esaminare la questione dell’animus donandi.
3.
3.1.
Secondo l’art. 159 cpv. 4
LT i titoli sono valutati al loro valore di borsa o di mercato oppure, in
difetto di questo, al valore commerciale.
3.2
Per i titoli
non quotati (per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo
rare eccezioni, trattati) il loro valore commerciale si determinerà sulla base
di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini
il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni della Conferenza svizzera
delle imposte relative alla valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell’imposta sulla sostanza” (Circolare n. 28 del 28 agosto 2008) non
costituiscono norme giuridiche adottate da un’autorità federale né diritto
intercantonale in senso stretto, bensì ordinanze dell’amministrazione; non si
tratta pertanto neppure di norme giuridiche, perché non stabiliscono diritti e
doveri nei confronti di privati, ma contengono semplici disposizioni interne
all’amministrazione che concernono la condotta dei funzionari del fisco (RF
64/2009 p. 910, consid. 5.1), e svolgono in
particolare una funzione di armonizzazione tra i cantoni (Circolare
n. 28 del 28 agosto 2008, n.1 p.1).
3.3
Anche quando si tratta di
accertare il valore fiscale di titoli non quotati, per stabilire se il
contratto di compravendita concluso fra le parti non celi una donazione, si fa
riferimento ai criteri di calcolo stabiliti dalle istruzioni della Conferenza
svizzera delle imposte (cfr. p. es. le sentenze del 2.8.2011 del Tribunale
cantonale amministrativo del Canton Berna, consid. 3, in BVR 2012 p. 58, e del
21.3.2016
del Tribunale fiscale del Canton Soletta, consid. 3, in KSGE 2016 n.
15).
4.
4.1.
Conformemente alla
Circolare n. 28 del 28 agosto 2008 e conto tenuto del fatto che la società non
svolgeva più alcuna attività, l’UTPG ha stabilito il valore venale della
società__________ in fr. 159'000.-, corrispondente al suo valore di sostanza
ricavato dal bilancio.
La ricorrente contesta
tuttavia tale valutazione, argomentando che “la società praticamente non era
più attiva, non aveva né beni né attivi e poco dopo é fallita”, come dimostrerebbe
l’estratto del Registro di commercio, da cui risulta che “la stessa è fallita nel
2016.
e nel 2017 il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo”.
4.2
Ora, il contratto di
compravendita in discussione è stato stipulato il 31 gennaio 2012. Di
conseguenza, la stima della quota ceduta deve essere basata sul valore della
società a tale momento. Secondo l’art. 157 LT, infatti, per la determinazione
della sostanza imponibile fa stato il valore al momento dell’apertura della successione
o dell’esecuzione della liberalità.
Ne consegue che la
circostanza che, nel corso del 2016, sia stato pronunciato il fallimento della __________
è del tutto irrilevante ai fini della valutazione della stessa alla data
dell’esecuzione della liberalità.
Un eventuale peggioramento
dei risultati della società negli anni successivi rispetto a quello in cui è
avvenuta la donazione non possono essere considerati nella stima dei titoli
(cfr. la citata sentenza del Tribunale fiscale del Canton Soletta, consid. 4,
in KSGE 2016 n. 15).
4.3
D’altra parte, la stima
del valore della società è effettuata in base alle Istruzioni contenute nella
succitata circolare, allora si presume che la stessa corrisponda al valore
venale corretto e che il fisco abbia fornito prove sufficienti. Se il contribuente
è di diverso avviso, spetta a lui l’onere di portare le proprie prove (cfr. la
sentenza della Commissione di ricorso fiscale del Canton Zurigo n. 1 ST.2014.46
del 22.4.2015, citata nel Commentario 2017 della Circolare n. 28 della Conferenza
svizzera delle imposte, n.1, p.3).
La ricorrente non ha
portato alcuna prova atta a dimostrare che, al momento della cessione della
quota sociale, la Sagl avesse un valore inferiore a quello stimato dall’UTPG.
L’unico argomento addotto, come ricordato, consiste nel fare riferimento al
fallimento, intervenuto peraltro alcuni anni dopo.
4.4
L’UCISD ha quindi correttamente
fatto riferimento al valore stimato dall’UTPG, corrispondente al valore
commerciale della quota sociale al momento della conclusione del contratto.
È evidente che oggetto
dell’imposta di donazione, nell’ambito di un contratto misto, è la sola
liberalità contenuta nello stesso.
L’UCISD, nella sua
decisione su reclamo, ha quindi rettamente ridotto il valore imponibile da fr.
159'200.- a fr. 139'200.-, tenendo quindi conto del prezzo pattuito dalle parti
in fr. 20'000.- per l’acquisto della quota, per un totale di imposta di fr.
11'945.90.
5.
Per quanto attiene
infine alla volontà di donare, la ricorrente si limita a sostenere che la
sorella non avrebbe “mai… voluto fare una donazione”.
L’animus donandi è
evidentemente difficile da accertare, trattandosi di uno stato interiore. Si è
già accennato tuttavia al fatto che la volontà di donare può essere presunta,
nel caso in cui i contraenti siano legati da rapporti di parentela. Essendo la
cedente e la cessionaria sorelle, l’animus donandi è pertanto presunto.
A ciò si aggiunga che l’animus
donandi può essere presunto anche se la sproporzione fra prestazione e
controprestazione è manifesta (Hindersmann/Myssen,
op. cit., n. 646, p. 222 in fine; v. anche la citata sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo del Canton Berna, consid. 4, in BVR 2012 p.
58).
Nella fattispecie, la
ricorrente ha acquistato al prezzo di fr. 20'000.– una quota sociale che valeva
quasi otto volte il prezzo di acquisto.
Il contratto di cessione
del 31 gennaio 2012 è pertanto da considerarsi un contratto misto a donazione,
sottoposto all’imposta sulla donazione ex art. 142 cpv. 2 lett. e
LT.
6.
Alla luce delle
considerazioni esposte, il ricorso è respinto.
Nel suo gravame,
l’insorgente ha chiesto l’assistenza giudiziaria, sostenendo di non avere alcun
reddito e di doversi occupare di due figli.
Secondo il diritto
cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente
comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria
e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]).
Questa Corte le ha
pertanto trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria,
attribuendole un termine di dieci giorni per ritornarlo compilato. In seguito a
una proroga del termine in questione, concessale in data 18 settembre 2017, la
ricorrente ha comunicato, il 2 ottobre 2017, che attendeva una risposta “a
breve” dal Municipio e che, non appena ricevuto il formulario, lo avrebbe
trasmesso a questa Corte. Ciò non si è tuttavia mai verificato.
D’altra parte, anche
l’altro requisito per l’assistenza giudiziaria, cioè le possibilità di esito
favorevole del ricorso, non era adempiuto nella fattispecie.
Ne consegue che non sono
adempiuti i presupposti per riconoscere alla ricorrente l’assistenza
giudiziaria.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono pertanto poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
.
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, Viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: