Lexipedia

Decisione

80.2017.192

Procedura: reclamo, tardività, restituzione dei termini, non malattia diagnosticata dopo la scadenza del termine di reclamo

2 marzo 2018Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1931, sposato con __________, risiede con la moglie a __________, dove

ha la sede anche __________, società della quale è socio unico e gerente, che

si occupa della produzione di prodotti e integratori alimentari.

B. Con

decisione di tassazione 27 aprile 2017 l’Ufficio circondariale di tassazione di

Lugano __________ (di seguito UT) accertava un reddito imponibile complessivo

di fr. 124'200.-- e una sostanza imponibile complessiva di fr. 220'000.--. In

particolare l’Autorità fiscale accertava fr. 75'000.-- di reddito d’altra fonte

in considerazione del dispendio calcolato per il 2015.

C. Con

reclamo del 6 giugno 2017 RI 1 censurava il l’aggiunta del reddito d’altra

fonte di fr. 75'000.--. In particolare il contribuente sottolineava che, a

causa dei gravi problemi di salute che lo affliggevano, sarebbe stato

impossibilitato a svolgere qualsiasi attività. Inoltre egli obbiettava che fr.

33'000.-- di fabbisogno calcolati nel dispendio per lui e la moglie fossero

eccessivi, ritenuto che per quanto concerne l’alimentazione essi acquistano

prevalentemente prodotti dalla __________ al costo di produzione.

D. Nel suo

scritto del 13 giugno 2017 l’UT rilevava l’intempestività del reclamo e invitava

il contribuente a giustificare e documentare i motivi del ritardo entro il 23

giugno 2017; scaduto infruttuosamente detto termine il reclamo sarebbe stato dichiarato

irricevibile.

Con

scritto del 4 luglio 2017 il contribuente spiegava all’UT che a seguito di

gravi problemi di salute, e agli effetti secondari dovuti alla cura di questi,

egli avrebbe sofferto anche di problemi psicologici. In ragione di queste

problematiche, tenute nascoste ai cari, egli sarebbe stato impossibilitato a

interporre tempestivamente reclamo.

E. Con decisione su reclamo del 24 luglio 2017 l’UT dichiarava il reclamo

irricevibile, considerando le motivazioni addotte dal contribuente col suo

scritto presentato il 4 luglio 2017 insufficienti a sanare il vizio di forma

del reclamo. L’Autorità fiscale riteneva, infatti, che “lo stesso avrebbe

almeno potuto delegare le seguenti pratiche alla moglie o a un professionista

fiscale”.

F. In data 2 agosto 2017 RI 1 presenta tempestivo ricorso avverso la

decisione su reclamo del 24 luglio 2017. In questa sede il ricorrente ribadisce

di non aver potuto provvedere tempestivamente ad inoltrare reclamo in ragione

dei suoi gravi problemi di salute e dei problemi psicologici che ne sono

dipesi, sottolineando inoltre che la moglie non si è mai occupata delle

questioni economiche e fiscali, e che se ne fosse stato in grado se ne sarebbe

occupato lui come sempre.

Infine

il ricorrente allega i bilanci della __________, mettendo in evidenza il fatto

che, essendo lui inabile a svolgere la sua attività, la ditta ha subito un calo

degli utili.

L’UT,

con scritto 23 agosto 2017, rinuncia a presentare osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, come

visto, con la decisione impugnata l’UT ha dichiarato irricevibile per tardività

il reclamo inoltrato dal contribuente il 6 giugno 2017.

In queste circostanze, a

questa Camera è precluso l’esame del merito della tassazione contestata,

dovendo essa limitarsi a verificare la legittimità della decisione con cui

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale non è entrata nel merito del reclamo per il fatto che non è

stato rispettato il termine di trenta giorni dal momento della notificazione

della decisione impugnata. Alla richiesta dall’Autorità di tassazione di

giustificare l’inosservanza del termine di reclamo, il contribuente ha dichiarato

di essere stato affetto da gravi problemi di salute e psicologici che gli hanno

reso impossibile occuparsi delle questioni fiscali.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o

è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica

o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133

LIFD);

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

2.3

In presenza di un motivo

di restituzione del termine, il rimedio giuridico deve comunque essere esperito

entro trenta giorni dal momento in cui esso è venuto meno (presupposto formale;

cfr. p. es. le sentenze del Tribunale federale 2C_451/2016 e 2C_452/2016

dell’8 luglio 2016 consid. 2.2.1;2C_318/2016 e 2C_319/2016 del 18 aprile 2016

consid. 2.3.2).

In linea di principio, si

può entrare nel merito di un ricorso tardivo solo se il contribuente è stato

impedito di presentarlo in tempo utile per un motivo che non era prevedibile

(ASA 61 p. 523), mentre una colpa da parte del richiedente o del suo rappresentante

esclude di principio la restituzione del termine (ASA 60 p. 630 = RF 1992 p.

220; inoltre DTF 106 II 173);

2.4

Secondo costante

giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine per motivi di

salute, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il

contribuente intraprenda l’atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante

contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD,

p. 74 e giurisprudenza citata).

Analogamente, nella

procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il

quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della

immobilizzazione continuate, così da impedire di agire o di dare disposizioni

per agire (Gozzi, in:

Spüler/Tenchio/Infanger [a cura di], Basler Kommentar – Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ediz., Basilea 2013, n. 20 ad art. 148 CPC,

p. 807 s.; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi

[a cura di], Commentario del Codice di diritto processuale civile svizzero,

Lugano 2011, ad art. 148, p. 620, in particolare la nota a piè di pagina n.

1758; cfr. anche Amstutz/Arnold,

in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Basler Kommentar – Bundesgerichtsgesetz,

2a ediz., Basilea 2011, n. 16 ad art. 50 LTF, p. 585, che cita a

titolo di esempio una caduta con perdita di coscienza e commozione cerebrale e

una conseguente ospedalizzazione di due giorni, una emorragia postoperatoria

che aveva compromesso le funzioni cerebrali, un infarto con un certificato

medico attestante una totale inabilità lavorativa).

2.5

Nel caso in discussione,

lo stesso insorgente spiega che il 10 giugno 2016 gli è stato diagnosticato un

tumore e il 28 giugno 2016 una frattura del calcagno. Non è pertanto

ravvisabile una situazione tale da avergli impedito di interporre reclamo

contro la decisione di tassazione entro il termine legale di trenta giorni, non

appena si consideri che la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2015

gli è stata notificata il 27 aprile 2017.

2.6

In ogni caso, come ha

osservato l’UT nella decisione impugnata, anche volendo ammettere che la

malattia e la conseguente instabilità psicologica del ricorrente gli abbiano

reso impedito di occuparsi tempestivamente del reclamo, questo non sarebbe

ancora sufficiente a sanare il vizio di forma del reclamo, considerato che la

decisione concerneva non solo lui ma anche sua moglie.

Infatti, secondo la legge,

i coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano in comune i diritti e i

doveri procedurali spettanti al contribuente secondo le leggi sulle imposte

dirette (cfr. art. 113 cpv. 1 LIFD e art. 186 cpv. 1 LT).

Entrambi firmano la

dichiarazione d'imposta. Ove la dichiarazione d'imposta sia firmata da uno solo

dei coniugi, all'altro coniuge viene assegnato un termine, allo spirare

infruttuoso del quale è ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi

(art. 113 cpv. 2 LIFD e art. 186 cpv. 2 LT).

I rimedi giuridici e le

altre notificazioni sono considerati tempestivi se uno dei coniugi ha agito in

tempo utile (art. 113 cpv. 3 LIFD e art. 186 cpv. 3 LT).

Ogni comunicazione delle

autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica è

indirizzata congiuntamente ai due coniugi (art. 113 cpv. 4 LIFD e art. 186 cpv.

4.

LT).

2.7

Pertanto la decisione con

cui l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo per inosservanza del termine

legale è conforme al diritto.

3.

A mero titolo

abbondanziale, si deve comunque dubitare che, se avesse potuto essere esaminato

nel merito, il ricorso avrebbe avuto un esito più favorevole al ricorrente.

Va infatti rilevato che il

reddito d’altra fonte, la cui aggiunta agli elementi imponibili è contestata

dal contribuente, è fondata sul calcolo delle entrate e delle uscite del periodo

fiscale litigioso, dal quale emerge un ammanco di proporzioni considerevoli.

L’unica contestazione del calcolo in questione, sollevata con il reclamo del 6

giugno 2017 all’Ufficio di tassazione, concerneva la stima del tenore di vita,

a proposito del quale il reclamante argomentava di alimentarsi con prodotti provenienti

direttamente dalla sua ditta “a costi di produzione”. A tale proposito, tuttavia,

si deve constatare che nella dichiarazione d’imposta non veniva indicato alcun

reddito legato al prelevamento di prodotti dall’impresa. La legge prevede infatti

che siano pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie,

segnatamente il vitto e l'alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati

dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale. Circa

la valutazione degli stessi, le disposizioni in esame stabiliscono proprio che

siano valutati al valore di mercato (art. 16 cpv. 2 LIFD e art. 15 cpv. 2 LT) e

non dunque in base ai “costi di produzione”.

A ciò si aggiunga anche

che il ricorrente risulta vendere i suoi prodotti anche all’estero, sebbene

dalla sua dichiarazione nulla emerga a tale riguardo. Dal sito internet

dell’attività del ricorrente (http://www.__________.ch/)

si evince infatti che egli commercia i suoi prodotti tramite la __________, la

cui attività in Italia sarebbe gestita dalla società __________, “che si occupa

di commercializzare sul territorio italiano i prodotti del prof. RI 1” (http://www.__________.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=8&lang=it).

Ci si domanda se il ricorrente, socio unico e gerente della __________, non sia

anche titolare della __________.

4.

Il ricorso è

respinto. Visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

1. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

2. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: