80.2017.194
Condono: presupposti, stato di bisogno, disponibilità mensile, mancati accantonamenti per pagamento delle imposte, aggravamento della propria situazione
20 aprile 2018Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.194
Lugano
20 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
oggetto
ricorso
del 18 luglio 2017 contro la decisione del 19 giugno 2017 in materia di condono
delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2011, 2012
e 2013.
Fatti
A. Con istanza del 27
febbraio 2017, RI 1, classe 1952, divorziato, richiedeva il condono per le
imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali 2011, 2012 e 2013
lamentando difficoltà finanziarie. Nella sua domanda di condono, il contribuente
dichiarava un reddito mensile di fr. 1'400.- per il suo impiego presso l’hotel __________
con un grado di occupazione del 20%, un indennità di disoccupazione di fr.
3'900.- fino al mese di settembre 2017, nonché una rendita pensionistica di fr.
2'100.- dopo il mese di settembre 2017. RI 1 si dichiarava disoccupato dal 23
maggio 2016 e a carico della pubblica assistenza dal 1° ottobre 2016.
B. L’Ufficio esazione
e condoni, con decisione del 24 aprile 2017, respingeva la domanda. Spiegava
che il contribuente risultava essere titolare della società __________ nella
quale detiene la quota di fr. 20'000.- quale capitale sociale e che, in data 31
agosto 2016, aveva prelevato il capitale LPP pari a fr. 25'493.20, importo che
sarebbe stato usato per vivere e saldare diverse fatture. L’autorità fiscale
riteneva inoltre che le entrate mensili dalle indennità di disoccupazione e dal
reddito derivante dall’attività lavorativa ammontassero ad un totale di fr.
6'286.-, e che quindi, a fronte di spese ricorrenti determinate in fr. 3'987.-,
ne risultava una disponibilità mensile di fr. 2'299.-. La domanda di condono
veniva pertanto respinta.
C. Il contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 10 maggio 2017, precisando che società __________
non è più attiva dal mese di ottobre 2013 motivo per cui il capitale di fr.
20'000.- è andato perso e che l’importo di fr. 25'493.20, trattandosi del
capitale di libero passaggio, non sarebbe stato disponibile fino al mese di
settembre 2017. Egli sosteneva inoltre che le sue entrate mensili ammontassero
a fr. 5'218,93 lordi e non a 6'286.- come erroneamente calcolato dall’autorità
fiscale e che il suo diritto all’indennità per disoccupazione sarebbe giunto a
termine nel mese di settembre 2017, dopodiché la perdita di guadagno sarebbe
stata compensata solo nella misura della metà dalla rendita pensionistica. RI 1
dichiarava infine che la Caritas, a cui aveva sottoposto la decisione di
tassazione per il periodo fiscale 2011, non aveva saputo spiegargli come mai il
capitale LPP fosse stato tassato ordinariamente e chiedeva pertanto un riesame
di tali imposte, annunciando altresì la sua volontà di pagare le imposte per i
periodi fiscali 2012 e 2013 secondo un piano di rateizzazione.
D. L’Ufficio esazione
e condoni, con decisione del 19 giugno 2017, respingeva il reclamo.
L’Ufficio esazione e
condoni, ammettendo di aver compiuto un errore in prima istanza, ricalcolava le
entrate di RI 1 in fr. 5'191.- e, a fronte di spese mensili ricorrenti per fr.
2'937.-, calcolava la disponibilità mensile del contribuente in fr. 2'254.-.
Quanto alle censure di RI 1 in merito all’imposizione del capitale LPP,
l’Ufficio esazione e condoni spiegava dapprima che oggetto dell’imposta per il
periodo fiscale 2011 non era il prelievo del capitale LPP bensì il riscatto di
una polizza a premio unico, ricordando poi, in secondo luogo, che il
contribuente aveva in seguito prelevato e poi consumato il capitale LPP (fr.
79'700.- nel 2012 e fr. 83'800.- nel 2013).
In conclusione l’Ufficio
esazione e condoni affermava che la disponibilità mensile del contribuente
nonché gli importanti capitali avuti a disposizione, rappresentano dei motivi
di diniego ai sensi dell’art. 167a LIFD.
E. Con tempestivo
ricorso del 18 luglio 2017 RI 1 impugna la decisione su reclamo del 19 giugno
2017. Chiamato a motivare il proprio ricorso, il contribuente ha inoltrato,
entro il termine impartito, lo scritto 31 luglio 2017, con il quale sostiene
che il capitale versatogli dall’assicurazione sulla vita sarebbe esente da imposta
e che quindi la decisione dell’Ufficio circondariale di tassazione di
assoggettarlo all’imposta sul reddito sarebbe errata. Il ricorrente dichiara
inoltre di voler proseguire la sua attività lavorativa part-time anche dopo il
raggiungimento dell’età pensionistica.
F.
Nelle
proprie osservazioni del 7 agosto 2017, l’Ufficio esazione e condoni si riconferma
nelle proprie posizioni, rinviando a quanto già espresso nelle istanze precedenti.
A titolo abbondanziale, rileva come le contestazioni del ricorrente vertano
principalmente su elementi della tassazione che dovevano essere fatti valere nei
confronti dell’Ufficio di tassazione di Bellinzona e che quindi, in applicazione
dell’art. 7 dell’Ordinanza
federale sui condoni, il ricorso merita respingimento.
Diritto
1. L’art. 227 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario (cpv. 1). Il ricorrente deve
indicare, nell’atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono
fondate e i mezzi di prova; i documenti probatori devono essere allegati o
designati esatta-mente. Se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria
dell’irricevibilità (cpv. 2).
Nella fattispecie, la
motivazione del gravame è ai limiti dell’ammissibilità. Il testo è redatto in
un modo a dir poco approssimativo e solo a fatica si riesce a comprendere la
posizione del ricorrente. La questione non merita tuttavia di essere approfondita
oltre, visto che il ricorso va respinto nel merito.
2.2.1.
La Legge federale sul
condono dell’imposta (RU 2015 7) ha quale scopo principale quello di delegare
integralmente ai Cantoni la competenza di giudicare le domande di condono
dell’imposta federale diretta. I Cantoni sono quindi gli unici responsabili per
l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti l’imposta federale
diretta. Con questa legge sono state modificate alcune disposizioni
dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state inserite nella
Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle disposizioni che prima
si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che attiene ad alcuni motivi
di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo art. 167a LIFD, come anche
le cause concernenti la situazione di bisogno, così come i diritti e gli
obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del diritto tributario,
RtiD II-2015, p. 515 ss.).
2.2.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia d’imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è
l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.
fed., le sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv.
3 LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta
federale diretta, nonché art. 167g LIFD).
2.3.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di
condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della
notificazione del precetto esecutivo.
3.3.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono
l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
3.2.
Il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8
Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di presupposti precisi (Beusch,
op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”
giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD
I-2008, p. 468). In base al testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono
due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di
bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al
pagamento del debito fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
4. 4.1.
4.1.1.
Come già ricordato, per
l’art. 246 cpv. 1 LT al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il
pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
costituisca un grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in
tutto o in parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 246 LT stabilisce che il
condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione
economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai
suoi creditori.
4.1.2.
L’art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce in quali casi si possa considerare che una persona fisica sia caduta
nel bisogno (art. 167 cpv. 1
LIFD):
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a); o
·
quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua
capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è
data in particolare una
sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando il debito fiscale,
nonostante una limitazione ragionevole delle spese finalizzate al mantenimento
del tenore di vita, non può essere completamente estinto entro un termine prevedibile.
4.2.
L’art. 3 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non
esaustiva).
In particolare vengono
considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una
persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio
o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo
di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
Considerandi
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad
altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese
della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento
duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono
considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni
immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese
in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono
riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni
usuali del reddito del contribuente.
4.3
4.3.1
L’art. 167a LIFD stabilisce i motivi di diniego. Il
condono dell’imposta può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il
contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione
finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire
dal periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla
scadenza del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i
mezzi;
d. ha causato
la propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
4.3.2
In questi ultimi anni, si è sviluppata una prassi in
questo settore che potrebbe essere riassunta con la nozione di «meritevole di
condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012 consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non esaustiva di comportamenti che
rendono il contribuente immeritevole del condono dell’imposta, questa prassi è
sancita a livello di legge. Affinché il condono dell’imposta sia concesso, il
richiedente deve esporre la sua situazione economica presente e passata e
dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari all’interesse generale,
per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi creditori (Messaggio concernente
la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.4
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è
soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende in
considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri
familiari, una prolungata malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni
TAF n. A-32324/2011 del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n.
A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
4.5
Secondo l’art. 10 dell’Ordinanza (RS 642.121)
l’autorità di condono decide in merito alla domanda di condono tenendo conto di
tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione delle condizioni e dei
motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle
misure adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
5.5.1
L’Ufficio esazione e
condoni ha ritenuto che RI 1 non fosse in una situazione di bisogno, avendo
egli una disponibilità mensile di fr. 2'254.-, sufficiente per far fronte al
pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali
2011, 2012 e 2013. Nella decisione impugnata, i redditi e le spese del ricorrente
sono stati calcolati come segue:
Redditi
indennità di disoccupazione
fr.
3'800.-
reddito da attività lucrativa
fr.
1’391.-
Redditi complessivi
fr.
5’191.-
Spese
minimo LEF
fr.
1'200.-
canone locazione
fr.
1’050.-
assicurazione malattia
fr.
587.
-
spese diverse
fr.
100.
-
Spese totali
fr.
2’937.-
Disponibilità mensile
fr.
2’254.-
5.2
Si tratta ora di
comprendere se i calcoli effettuati dall’Ufficio esecuzione e condoni per
verificare la disponibilità mensile di RI 1 e quindi per stabilire se versi in
un caso di bisogno, siano corretti.
Il minimo vitale del
ricorrente va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo e sui dati in possesso
dell’autorità fiscale (cfr. dati forniti nella richiesta di condono
dell’imposta e in sede di reclamo).
5.3
5.3.1
Sulla base dei dati
forniti da RI 1 risulta un reddito medio da attività indipendente pari a fr.
1'408.60 mensili netti (cfr. conteggi hotel __________ per il periodo compreso
tra il mese di novembre 2016 e il mese di aprile 2017. L’indennità per disoccupazione
percepita ammontava invece mediamente a fr. 4’030.90.- mensili netti (cfr.
conteggi cassa di compensazione per il periodo compreso tra il mese di ottobre
2016.
ed il mese di aprile 2017). Ne viene pertanto un reddito complessivo pari
a fr. 5’430.40 e quindi finanche superiore a quello calcolato dall’Ufficio esazione
e condoni.
Senonché questi conteggi
si riferiscono solo al periodo in cui il qui ricorrente è stato a beneficio
dell’indennità per disoccupazione. Come da dichiarazioni del ricorrente
medesimo, a partire dal mese di ottobre 2017, le sue entrate consistono
nel reddito da attività lavorativa – il quale, come si è visto, è mediamente di
fr. 1'408.60 mensili netti (cfr. supra) – e nella
rendita pensionistica di fr. 2'100.-. Ne viene quindi un entrata totale di fr.
3'508.60.
5.3.2
Quanto alle spese, è
d’uopo innanzitutto ricordare che il minimo esistenziale LEF calcolato per una
persona sola in fr. 1'200.- comprende, tra le altre, le spese per
le assicurazioni private, l'abbonamento telefonico e i giornali, sicché i costi
per l’assicurazione dell’automobile, per l’utenza telefonica e per
l’abbonamento semestrale al giornale presentati da RI 1 in sede di reclamo,
debbono ritenersi compresi nel minimo vitale LEF. Le imposte non vengono considerate
ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89). Corretta, e
del resto nemmeno contestata, è la suddivisione del canone di locazione tra il
qui ricorrente e __________. Finanche generosa l’aggiunta da parte dell’Ufficio
esecuzione e condoni dell’importo di fr. 100.- a titolo di spese diverse.
5.4
Sulla base dei dati
forniti dal ricorrente, emerge quindi, per il periodo in cui RI 1 ha potuto
beneficiare di una rendita di disoccupazione, una disponibilità di fr. 2’493.40
(pari a fr. 5’430.40 – fr. 2’937.-) e quindi finanche superiore a quella indicata
dall’Ufficio esazione e condoni. In questo periodo il qui ricorrente, in attesa
di una decisione definitiva sulla sua richiesta di condono, avrebbe dovuto accantonare
il denaro necessario al pagamento delle imposte arretrate, qualora la sua
richiesta fosse stata respinta.
Per quanto riguarda il
periodo successivo, come da dichiarazioni del ricorrente medesimo, a partire
dal mese di ottobre 2017, le sue entrate sono costituite dal reddito da
attività lavorativa – il quale, come si è visto, ammonta mediamente a fr.
1'408.60 mensili netti (cfr. supra) – e dalla rendita pensionistica di fr.
2'100.-. Ne viene quindi un totale di fr. 3'508.60 a fronte di spese calcolate
in fr. 2'937.-, ciò che comporta una disponibilità mensile ridotta ma pur sempre
presente, che ammonta a fr. 571,60.
Dagli atti risulta inoltre
che nel 2011 il ricorrente abbia riscattato una polizza a premio unico,
ricevendo così il capitale versato al momento della stipulazione e le eccedenze
di fr. 119'063.-. In seguito egli ha anche prelevato – e nel frattempo
consumato – il capitale LPP e meglio fr. 79'700.- nel 2012 e fr. 83'800.- nel
2013.
5.5
Ne discende che, viste le
disponibilità mensili, non si può ritenere il qui contribuente in uno stato di
bisogno tale da giustificare il condono dell’imposta.
Ma vi sono anche ulteriori
motivi per confermare la decisione presa dall’Ufficio esecuzione e condoni,
senza neppure invero soffermarsi sulla disponibilità mensile del ricorrente.
5.6
A proposito della
prestazione erogata all’insorgente dalla compagnia di assicurazioni __________
nel corso del 2011, egli sostiene che la decisione dell’Ufficio circondariale
di tassazione, che ha assoggettato all’imposta sul reddito l’importo di fr.
119'063.–, sarebbe errata.
Secondo l’art. 7
dell’Ordinanza federale sul condono dell’imposta, una domanda di condono può
essere presentata solo quando la tassazione è cresciuta in giudicato. Con la domanda
non si può pretendere una revisione della tassazione e la procedura di condono non
sostituisce la procedura di ricorso.
La decisione di tassazione
per il periodo fiscale 2011 è stata notificata al contribuente il 2 novembre
2016.
ed è passata in giudicato. Ne consegue che la stessa non può
più essere messa in discussione in questa sede.
In ogni caso, come risulta
dallo scambio di email intercorso fra il ricorrente e un suo consulente,
l’Ufficio di tassazione competente ha già avuto modo di spiegare le ragioni per
cui la prestazione litigiosa è stata assoggettata all’imposta. Secondo gli
articoli 20 cpv. 1 lett. a LIFD e 19 cpv. 1 lett. a LT, sono
imponibili quali redditi da sostanza mobiliare anche gli interessi versati da
assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza
o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla
previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della
prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto
i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque
anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la
prestazione è esente da imposte. Ora, nel momento in cui ha percepito la
prestazione assicurativa, il contribuente non aveva ancora compiuto i 60 anni,
ragione per cui non adempiva i requisiti cui la legge subordina l’esenzione
dall’imposta sul reddito.
5.7
Il fatto di aver aggravato
la propria situazione personale mancando di accantonare una somma per il
pagamento delle imposte pur essendo, in tutta evidenza, cosciente del fatto che
avrebbe dovuto far fronte al pagamento delle medesime, è sufficiente a
giustificare il diniego del condono ai sensi dell’art. 167a LIFD.
Va da sé che resta
impregiudicata, da parte del ricorrente, la facoltà di chiedere delle facilitazioni
di pagamento giusta l’art. 245 LT (p. esempio il pagamento rateale).
6.6.1
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
vengono contenute al minimo, per non aggravare ulteriormente la situazione
debitoria del contribuente e permettergli così di far fronte al debito
d’imposta.
6.2
Giusta l’art. 83 lit. m
della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) il
ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro le
decisioni concernenti il condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta
cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di diritto
di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso
particolarmente importante” p. 521 ed anche Messaggio condono dell’imposta, p.
7248).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente
importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: