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Decisione

80.2017.198

Deduzioni sociali: figli a carico e agli studi, genitori non coniugati, figlia residente all’estero con la madre, ripartizione delle deduzioni

1 ottobre 2018Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, cittadino

italiano, nel periodo fiscale litigioso, era domiciliato a __________ con il

padre __________, e aveva una sola figlia minorenne, __________ (__________), che

viveva con la madre in __________.

Il contribuente era

titolare della __________, con sede a __________.

ll 21 dicembre 2012 è

stata costituita la __________, con sede a __________, società attiva

nell’ambito dell’informatica, il cui amministratore unico con diritto di firma

individuale è RI 1 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino).

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2012, RI 1 ha in particolare indicato un reddito dell’attività

lucrativa indipendente di fr. 74'832.– e ha postulato in deduzione fr. 10'900.–

per figlio a carico.

C. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2012, con decisione del 25 aprile 2014, l’RS

1 ha in particolare accertato un reddito di fr. 79'500.– e ha ammesso la

deduzione per figlio minorenne a carico, nella misura di fr. 5'550.– per l’IC e

di fr. 3'250.– per l’IFD. Nella motivazione allegata, con riferimento al

riconoscimento del reddito, ha indicato "stipendio titolare + utile +

riprese generali", mentre in relazione alla deduzione per ogni figlio a

carico ha precisato che detta deduzione è stata riconosciuta nella misura del

50%, come negli anni precedenti.

D. Il contribuente ha

impugnato la summenzionata decisione con reclamo del 21 maggio 2014, lamentando

che l’autorità fiscale non ha riconosciuto integralmente la deduzione per ogni

figlio a carico. Ha in particolare sostenuto quanto segue:

L’accordo del 2009 a cui fate

riferimento a motivazione delle vostre argomentazioni, alla luce della nuova

situazione familiare non è più valido. In realtà, nel 201 (sic), ho

creato di fatto un intero nucleo familiare dal quale sono nati altri due figli __________

nel 2013 e __________ nel 2014.

Dal

2013 sono occupato come lavoratore dipendente e da tale data percepisco regolarmente

i tre assegni familiari. (Prove a disposizione).

Pertanto,

per i motivi che precedono, chiedo garbatamente la completa deduzione del

figlio a carico pari a Fr. 10'900.00 e non di Fr. 5'550.00.

E. Con decisione su

reclamo del 10 settembre 2014, l’RS 1 ha respinto il gravame. Ha richiamato

l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, il contenuto della norma analoga prevista

dalla LIFD e le circolari dell’Amministrazione federale delle contribuzioni e

della Divisione delle contribuzioni, da cui si evince un presupposto basilare,

secondo il quale i genitori che postulano la deduzione in questione devono

effettivamente contribuire alle spese di sostentamento e di studio del figlio.

L’autorità fiscale ha comunque deciso di riconoscere la deduzione per ogni

figlio a carico nella misura della metà, poiché la figlia abita con la madre in

Italia, la quale provvede anch’essa al suo mantenimento.

Con lettera del 25

settembre 2014, l’RS 1 ha annullato la suddetta decisione, informando

contestualmente il contribuente di aver commesso un errore nella sua redazione,

avendo omesso di indicare "determinati elementi imponibili (sostanza mobiliare

non dichiarata)".

F. Il 9 ottobre 2014, su

convocazione dell’RS 1, si è tenuta un’udienza dinanzi alla predetta autorità e

alla presenza del rappresentante di RI 1 (__________). Quest’ultimo è stato in

particolare informato che sarebbe emerso che RI 1 aveva costituito la __________

alla fine del 2012. L’autorità fiscale gli ha concesso un termine scadente il

31 ottobre 2014 per circostanziare la provenienza del capitale necessario (fr.

100'000.–) per la costituzione della società, per presentare il relativo contratto

di cessione del pacchetto azionario e per indicare la "destinazione data

al ricavato", con l’avvertenza che trascorso infruttuoso detto termine,

avrebbe deciso "in base ai dati in suo possesso, esponendo il controvalore

del pacchetto quale sostanza e il reddito pari al capitale non comprovato".

Con lettera del 30 ottobre

2014, il rappresentante del contribuente si è scusato per non aver indicato,

nell’elenco titoli, il possesso delle azioni, per i periodi fiscali 2012 e 2013.

Ha inoltre asserito che il capitale della __________ di fr. 100'000.– sarebbe stato

suddiviso in fr. 53'175.– quali "Risparmi 2012, come da rendiconto annuale

dell’attività indipendente del Piasini, già in vostro possesso", fr.

17'500.– quale "Riscatto del 25.09.12 di una polizza vita (__________ in __________)

numero __________ il cui unico Beneficiario è RI 1. (Prove a disposizione)",

e fr. 29'325.– a titolo di "Diversi prestiti da privati a interessi zero

(versati direttamente sul conto risparmio __________ del RI 1, prove a disposizione)".

RI 1 sarebbe in possesso dell’intero pacchetto azionario della società. Ha

ribadito la richiesta di riconoscere integralmente la deduzione dell’importo di

fr. 10'900.– per figlio a carico, "dal momento che, anche se all’estero,

vivono tutti sotto la stessa economia domestica di proprietà del RI 1".

Con scritto del 10

novembre 2014, l’RS 1, per poter decidere sul reclamo presentato il 21 maggio

2014, ha invitato RI 1 a trasmettergli entro il 21 novembre 2014 (termine poi prorogato

fino al 28 novembre 2014) la documentazione attestante i risparmi che derivano

dal rendiconto annuale dell’attività indipendente, le prove relative al

riscatto della polizza (non essendo stata indicata nella dichiarazione), gli

estratti conto di due conti bancari e di un conto postale del 2012 e una dichiarazione

rilasciata dal Comune di __________ (provincia di __________) che attesti i

valori catastali dell’immobile di sua proprietà e la modalità e la data

dell’entrata "in possesso". Lo ha infine avvertito che in caso di

inosservanza, avrebbe deciso in base alla documentazione in suo possesso.

Con scritto del 3 dicembre

2014, RI 1 ha trasmesso all’autorità fiscale diversa documentazione, tuttavia

in maniera incompleta. Per questo motivo, con lettera del 4 dicembre 2014, l’RS

1 ha nuovamente informato RI 1 di necessitare ulteriore documentazione e

informazioni per decidere il reclamo entro il 24 dicembre 2014, segnatamente lo

ha invitato a indicare in che modo ha provveduto al proprio sostentamento e a

quello della famiglia, a presentare gli estratti completi di tre conti, a

produrre la documentazione attestante i prestiti ricevuti da parte dei

famigliari (indicando il nominativo del creditore e la provenienza del

capitale) e a trasmettere una dichiarazione rilasciata dal Comune di __________

che attesti i valori catastali dell’immobile di sua proprietà e la modalità e

la data dell’entrata "in possesso". Lo ha nuovamente avvertito delle

conseguenze in caso di inosservanza. Con lettera del 22 dicembre 2014, RI 1 ha

trasmesso all’autorità fiscale soltanto alcuni documenti, adducendo – tra

l’altro – che non appena ne sarebbe stato in possesso avrebbe prodotto la

documentazione mancante.

G. Con lettera del 5

luglio 2017, l’RS 1, non avendo ricevuto tutta la documentazione richiesta e

sulla base di quanto presentato da RI 1, gli ha trasmesso il calcolo delle

entrate e delle uscite relativo all’anno 2012, da cui risulta un’insufficiente

disponibilità finanziaria per il suo mantenimento. Lo ha invitato a formulare

eventuali osservazioni (con l’avvertenza che ogni rettifica ai calcoli

apportati necessita di essere comprovata) entro il 25 luglio 2017 (termine poi

prorogato fino al 22 settembre 2017), e a trasmettergli la documentazione

attestante il capitale residuo del contratto di mutuo ipotecario sull’immobile

in __________ al 31.12.2011 e al 31.12.2012 e gli interessi passivi pagati

sull’ipoteca in __________ per gli anni 2012 e 2014. L’autorità fiscale gli ha

inoltre prospettato una reformatio in peius mediante l’aggiunta di un

reddito d’altra fonte in caso di assenza della prova (esaustiva e dettagliata)

della mancanza di liquidità. Lo ha infine avvertito che decorso infruttuoso

detto termine, il gravame sarebbe stato deciso in base alla documentazione a sua

disposizione.

Con lettera del 25 agosto

2017, RI 1 ha informato l’autorità fiscale che il calcolo delle entrate e delle

uscite sarebbe incompleto, non essendo stati indicati risparmi di fr. 53'175.–

e prestiti pari a fr. 29'325.–. Inoltre vi sarebbe una differenza di fr. 141.–

in relazione al riscatto della polizza assicurativa. A suo dire, con un "recupero"

di fr. 82'500.– non sussisterebbe alcuna mancata disponibilità finanziaria. Ha

inoltre fornito informazioni sul capitale/debito residuo e sugli interessi ipotecari

e ha allegato diversa documentazione a comprova delle sue argomentazioni.

Durante l’udienza tenutasi

il 12 settembre 2017, il rappresentante del contribuente ha prodotto una "scrittura

privata di prestito infruttifero" del 2 agosto 2012 concluso tra RI 1 (in

qualità di mutuatario) e __________ (in qualità di mutuante) dell’ammontare di €

17'000.–.

H. Con decisione di

tassazione dopo rettificazione su reclamo del 18 ottobre 2017, l’RS 1 ha

confermato la deduzione di fr. 5'550.– per figlio a carico, richiamando la

motivazione di cui alla decisione su reclamo del 10 settembre 2014. Per quanto

concerne i redditi imponibili, ha aggiunto fr. 4'800.– per il valore locativo e

fr. 40'000.– a titolo di altri redditi. Nelle deduzioni, ha aggiunto fr. 3'000.–

a titolo di interessi privati. Nella sostanza ha aggiunto fr. 104'727.– per

titoli e capitali, fr. 68'000.– a titolo di sostanza immobiliare e ha

riconosciuto in deduzione fr. 82'000.– per debiti privati. Per l’IFD, ha in

particolare accertato altri redditi dell’ammontare di fr. 40'000.– e la

deduzione di fr. 3'250.– per ogni figlio a carico. Nella motivazione allegata,

sia per l’IC sia per l’IFD, ha esposto le seguenti considerazioni:

Alla presente decisione

vengono aggiunti gli elementi non dichiarati in sede di tassazione ed emersi in

fase di accertamento dall’autorità fiscale. Come sostanza viene imposto il

capitale azionario della ditta __________, sottoscritto dal contribuente al

100%, i conti bancari non dichiarati e l’immobile in __________. Per quanto

attiene al reddito viene esposto il valore locativo relativo all’abitazione in __________

ed un reddito d’altra fonte per mancanza di disponibilità finanziaria.

La

tassazione dopo rettificazione viene allestita in base ai dati in possesso

dell’autorità fiscale, non avendo fornito il contribuente mezzi di prova

sufficienti a sopperire alla mancanza di liquidità.

I. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede, in accoglimento del

gravame, di stralciare il reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– e di riconoscere

la deduzione integrale per ogni figlio a carico. Sostiene in particolare che,

come egli avrebbe già comprovato, da parte sua non vi sarebbe alcuna insufficienza

finanziaria. Non comprende il motivo per il quale l’autorità fiscale non abbia

preso in considerazione il prestito di € 20'000.– (recte € 17'000.–) concessogli

da __________. Per quanto concerne la deduzione per figlio a carico, asserisce che

la sua compagna di vita e madre dei suoi figli sarebbe "regolarmente registrata

nella medesima unione domestica, domicilio compreso, e non svolge alcuna

attività lucrativa". Di conseguenza, unicamente lui provvederebbe al mantenimento

dell’intero nucleo famigliare. Richiama il contenuto dell’art. 34 lett. a

LT, che rispecchierebbe il suo caso. Per le stesse motivazioni, postula la deduzione

di fr. 30'000.– per ogni figlio minorenne.

L. Con le proprie

osservazioni del 16 maggio 2017 (recte 24 novembre 2017), l’RS 1

riconferma il contenuto della decisione impugnata e richiama parimenti le note

interne del 4 ottobre 2017 inserite nell’incarto fiscale. Si rimette in ogni

caso al giudizio di questa Corte.

M. Con replica del 6

dicembre 2017, RI 1, conferma la sua richiesta indicata nel presente gravame, formulando

alcune osservazioni e allegando tre documenti, di cui si dirà in seguito.

Con scritto del 27

dicembre 2017, a completazione del presente ricorso, RI 1 produce a questa

Corte copia del rogito di compravendita del 20 luglio 2012, da cui la madre

della sua compagna avrebbe attinto i soldi per concedergli un prestito di €

17'000.– (a interessi zero).

Diritto

Quo al reddito di altra

fonte

1. 1.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF n.2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente

è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione

completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione

TF n.2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1; decisione TF n.2A.502/2005

del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti alle effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung,

in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente

tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che

fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione

che non può essere pretesa. In queste circostanze, fatti rimasti privi di prova

nell’ambito di una tassazione d’ufficio ai sensi dell’art. 130 cpv. 2 LIFD sono

da accertare mediante una stima (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 2242 s., e riferimenti)

2. 2.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID,

l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una

valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere

accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di

coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita

del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della

prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2.

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF n.2A.426/2004

del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130

LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale,

conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere

tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di

evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente

deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più

vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel/Hunziker, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

3. 3.1.

Nel

caso in esame, come visto, l’RS 1, dopo essere venuto a conoscenza di nuovi

elementi non dichiarati da RI 1, ha domandato a quest’ultimo diverse informazioni

e la trasmissione della pertinente documentazione.

Considerato come il

contribuente abbia dato solo parzialmente seguito all’invito, in base agli

elementi agli atti e nel pieno rispetto del diritto di essere sentito, con

lettera del 5 luglio 2017, l’autorità fiscale gli ha sottoposto il seguente

calcolo delle entrate (complessivamente fr. 105'974.–) e delle uscite

(complessivamente fr. 155'423.–), da cui risulta un’ammanco mensile di fr.

4'121.–:

Entrate

Uscite

Attivi:

Variazione sostanza aziendale

31.12.2011 19'087 31.12.2012 11’689

7’398

Variazione CCP non dichiarato

31.12.2011

2’608 31.12.2012 4’722

2’114

Sottoscrizione azioni 31.12.2012 100’000

100’000

Capitali da assicurazioni (€ 14'466)

17’359

Passivi:

Variazione debiti in Italia - quota parte del 50%

31.12.2011 84'000 31.12.2012

78’000

6’000

Variazione passivi aziendali

31.12.2011 11’579

11’579

Proventi:

Stipendi 2012

79’114

79’114

Oneri:

Affitto e spese accessorie

4’380

Spese immobili

500

Interessi passivi

2’250

Contributi AVS, 2. e 3. pilastro

4’000

Oneri assicurativi

8’400

Imposte IC, IFD, Comunali controllate -2’103

2’103

Minimo vitale

UEF 16’200

16’200

Totali

105’974

155’423

Disponibilità annua

- 49’449

Disponibilità mensile

-4’121

Lo ha quindi invitato a prendere

posizione in merito, a documentare ogni rettifica apportata ai calcoli e a

trasmettergli la documentazione attestante il capitale residuo del contratto di

mutuo ipotecario sull’immobile in Italia al 31.12.2011 e al 31.12.2012 e gli

interessi passivi pagati sull’ipoteca in Italia per gli anni 2012 e 2014, prospettandogli

una reformatio in peius mediante l’aggiunta di un reddito d’altra fonte

in caso di assenza della prova (esaustiva e dettagliata) degli elementi che sopperivano

alla mancanza di liquidità. Lo ha infine avvertito che decorso infruttuoso

detto termine, il gravame sarebbe stato deciso in base alla documentazione a

sua disposizione.

Con lettera del 25 agosto

2017, così come durante l’udienza del 12 settembre, RI 1 rispettivamente il suo

rappresentante hanno presentato unicamente una parte dei documenti/delle informazioni

richiesti. Con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 18

ottobre 2017, l’RS 1 ha, per quanto qui interessa, aggiunto fr. 40'000.– a

titolo di altri redditi "per mancanza di disponibilità finanziaria", in

virtù dei dati in suo possesso.

3.2.

L’autorità fiscale ha

dunque rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dall’art. 204 cpv. 2 LT (art. 130

cpv. 2 LIFD), omettendo di indicare nei rimedi giuridici l’esistenza dei requisiti

posti dall’art. 206 cpv. 3 LT (art. 132 cpv. 3 LIFD) e le conseguenze in caso

di inottemperanza, senza peraltro successivamente porvi rimedio. In effetti, in

mancanza di una diffida, l’art. 132 cpv. 3 LIFD non può trovare applicazione.

Tale circostanza non esclude però la possibilità di stabilire gli elementi

imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti

l’onere probatorio (decisione TF n.2A.561/2005 del 22 febbraio 2006 consid. 3). L’Ufficio di tassazione ha dunque notificato al contribuente una tassazione

ordinaria e, in mancanza di documentazione completa, non poteva far altro che

procedere ad una valutazione del reddito, basandosi sugli stessi metodi

di stima previsti dalla tassazione ai sensi degli art. 204 cpv. 2 LT e 130

cpv. 2 LIFD, quali sono il calcolo dell’evoluzione patrimoniale, l’esame del

tenore di vita del contribuente e ancora l’uso di coefficienti sperimentali (Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 14 ad art. 130 LIFD).

3.3.

Con il presente gravame,

il ricorrente contesta (molto) genericamente la mancanza di disponibilità

finanziaria per il suo sostentamento, che egli ritiene di aver già comprovato. Per

quanto attiene alle uscite, contesta sostanzialmente il calcolo del minimo

vitale, basato sul diritto esecutivo, argomentando di vivere da solo presso il

padre, cosa che gli avrebbe consentito di “contenere al minimo i costi”. In

merito alle entrate, ribadisce di aver beneficiato di un prestito di €

17'000.–, a interessi zero, concessogli dalla madre della sua compagna, che

aveva venduto un immobile di sua proprietà.

3.4.

Per quanto concerne la

censura relativa al preteso mutuo di € 17'000.– elargito dalla madre della sua

compagna (__________), va in particolare rilevato che con lettera del 30 ottobre

2014, il rappresentante del contribuente aveva dapprima sostenuto che il

capitale nominale della __________ di fr. 100'000.– sarebbe stato, tra l’altro,

costituito da fr. 29'325.– che derivavano da "Diversi prestiti da privati

a interessi zero (versati direttamente sul conto risparmio __________ del RI 1,

prove a disposizione)". Con scritto del 3 dicembre 2014, lo stesso RI 1 aveva

poi sostenuto che "… I diversi prestiti sono stati richiesti e ricevuti

all’interno del nucleo parentale e non essendoci alcuna remunerazione, a titolo

di interessi, non è stato stipulato nessun tipo di contratto". A comprova

di ciò aveva allegato un estratto (dal 14.8.2012 al 29.10.2014) del suo conto

di risparmio presso __________, da cui risultavano però tre versamenti in suo

favore, segnatamente fr. 5'000.– il 22.10.2012, fr. 20'000.– il 12.11.2012 e fr.

11'825.– il 27.11.2012 (cfr. doc. 3 annesso allo scritto del 3 dicembre 2014),

in franchi svizzeri (e non in Euro), la cui somma complessiva (fr. 36'825.–) non

corrisponde al prestito asseritamente elargito, e la cui causale e provenienza sono

peraltro ignote. Con lettera del 4 dicembre 2014, l’autorità fiscale aveva quindi

rettamente chiesto al contribuente di indicare il nominativo dei famigliari che

gli avrebbero concesso un credito e la provenienza di tale denaro. Con risposta

del 22 dicembre 2014, RI 1 ha esposto che si tratterebbe di un prestito privato

(e non più di diversi prestiti, come asserito nel suo precedente scritto del 30

ottobre 2014), senza interessi, concesso dal nucleo famigliare, per il quale

non sarebbe stato allestito alcun contratto. Ha inoltre addotto che "… Per

dare evasione alla vostra richiesta siamo disposti a sottoscrivere una

dichiarazione d’intenti o se richiesto e/o necessario possiamo allestire, per

la forma, un contratto retrodatato del 2012". Il contribuente ha però nuovamente

omesso di indicare il nominativo di chi gli avrebbe concesso l’asserito

prestito e la provenienza del denaro prestato. Nel corso dell’udienza tenutasi

il 12 settembre 2017, su convocazione dell’RS 1, il rappresentante del

contribuente ha prodotto, per la prima volta, una "scrittura privata di

prestito infruttifero" del 2 agosto 2012 conclusa tra RI 1 (in qualità di

mutuatario) e __________ (in qualità di mutuante) dell’ammontare di € 17'000.–.

Dallo stesso risulta in particolare quanto segue: "Il mutuante dà mutuo al

mutuatario, che accetta la somma di euro 17'000,00 … che versa in contanti

all’atto della redazione della presente scrittura". Ora, tenuto conto del

fatto che detto contratto non è stato prodotto prima e considerato inoltre che

il suo allestimento è già stato preannunciato dal contribuente nel suo scritto

del 22 dicembre 2014, è (molto) verosimile che sia stato sottoscritto dalle

parti non il 2 agosto 2012, ma in un secondo tempo. Sia come sia, dal contratto

non emerge in ogni caso alcunché sulla provenienza del denaro e sulle sue

effettive modalità di consegna (brevi manu oppure versamento

bancario/postale). Del resto desta più di una perplessità che il mutuante

avrebbe versato in contanti la somma di € 17'000.– a favore del mutuatario

"all’atto della redazione della presente scrittura", ovverossia il 2

agosto 2012, a fronte di tre versamenti eseguiti solamente nei mese di ottobre

e novembre 2012 sul conto intestato a RI 1, in franchi svizzeri (e non in Euro)

e il cui importo non corrisponde al presunto prestito elargito. Ma tant’è.

In questa sede, (solamente)

con la replica del 6 dicembre 2012, il ricorrente sostiene che il denaro prestato

deriva dalla vendita di una casa in Italia ereditata dai genitori della sua

compagna, avvenuta il 20 luglio 2012, il cui prezzo sarebbe stato fissato in €

35'000.–. Considerato come __________ non avrebbe alcun conto postale/bancario

(circostanza – ci sia concesso – poco credibile), le sarebbe stato consegnato,

come unica soluzione, un "assegno bancario/circolante". Con lettera

del 27 dicembre 2017, l’insorgente ha prodotto copia dell’atto di compravendita

sottoscritto da __________ (in qualità di venditrice) e da __________ e __________

(in qualità di acquirenti), avente come oggetto un fabbricato e un’area urbana,

con un prezzo di di € 35'000.– (di cui € 34'250.– per il fabbricato e € 750.–

per l’area urbana), pagato mediante assegno bancario, non trasferibile, del

valore di € 5'000.–, e mediante assegno circolare, non trasferibile, del valore

di € 30'000.– (cfr. doc. allegato allo scritto del 27 dicembre 2017). Va da sé

che detto rogito non è evidentemente atto a dimostrare che parte del denaro

ricavato dalla predetta vendita sia effettivamente confluita nel presunto

prestito concesso da __________ a favore dell’insorgente.

In queste circostanze, in

assenza di una spiegazione plausibile e lineare resa dall’insorgente (e anche

dal suo rappresentante) dinanzi all’autorità fiscale e in questa sede (in

particolare circa la provenienza del denaro) e ritenuto inoltre che la

documentazione prodotta non comprova sufficientemente che __________ gli abbia

effettivamente elargito un prestito di € 17'000.–, a giusta ragione, l’RS 1 non

lo ha ammesso.

3.5.

L’insorgente lamenta, in

sede di replica, che il calcolo delle entrate e delle uscite relative all’anno

2012 allestito dall’autorità fiscale non rispecchierebbe la sua reale

situazione finanziaria.

Secondo la tabella per il

calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° settembre 2009, tale

importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento,

igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa e adattata

ai tempi moderni (Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, p. 528 ad art. 93

LEF), per un debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, ammonta, infatti,

a fr. 1'350.– mensili. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, la

sua applicazione ai fini fiscali deve inoltre essere valutata alla luce delle

circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno

2007).

Nella fattispecie, nulla

lascia supporre che il ricorrente, che ha un’attività lucrativa indipendente

avviata, che ha costituito una nuova società nel periodo fiscale litigioso, che

è proprietario di un immobile all’estero e che ha una famiglia in Italia, sia

particolarmente indigente, tanto da vivere al di sotto del minimo vitale secondo

il diritto esecutivo.

Ne consegue che non può

essere seguito neppure laddove contesta la commisurazione delle entrate, su cui

si è fondato il calcolo del dispendio adottato dall’autorità fiscale.

Quo alla deduzione per

figli a carico

4. Imposta federale

diretta

4.1.

Secondo l’art. 213 cpv. 1

lett. a LIFD, in vigore dal 2011 (che dal 1° gennaio 2014 è divenuto

l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), sono dedotti dal reddito netto, per ogni

figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 6’500.– franchi; se i genitori sono tassati

separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non

sono versati alimenti secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la

deduzione per i figli è ripartita per metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 213 cpv. 2 LIFD).

4.2.

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, mediante le deduzioni e le aliquote

differenziate, il legislatore ha distinto determinate categorie di contribuenti

in funzione della rispettiva capacità contributiva, in modo da stabilire tra di

loro, ed entro questi limiti ristretti, una certa parità di trattamento.

In

particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i vedovi,

sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al cui

sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione

domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se

provvede al suo sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha

diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare

per oneri assicurativi (art. 213 cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD). Se,

oltre a provvedere in modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo

contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche

all’aliquota privilegiata per coniugi (art. 214 cpv. 2 LIFD). Inoltre, se

esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato

è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f

LIFD). L’altro genitore può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che

versa (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32

cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo

regime si applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di

comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle

tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006, in

RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3;

StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

4.3.

Il Tribunale

federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto,

per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può di

principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie sposate,

le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi, detta

tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o divorziati,

che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi redditi (DTF 131

Considerandi

II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a

carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2).

4.4

Per la

circolare n. 30 del 21 dicembre 2010 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni (“Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge

federale sull’imposta federale diretta [LIFD]”) – entrata in vigore il 1° gennaio 2011 – nel caso di genitori non coniugati, che vivono in comunione domestica,

con un figlio minorenne in comune sul quale esercitano congiuntamente

l’autorità parentale e che non versano contributi di sostentamento a favore del

figlio secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, ciascun genitore può far

valere la metà della deduzione per i figli (cfr. circolare cit., cifra 14.8 e

14.8

, p. 35).

Al genitore che provvede

in modo essenziale al mantenimento del figlio – di regola il genitore che

percepisce il reddito più alto – viene accordata la tariffa per i genitori.

L’altro genitore viene, per contro, tassato secondo la tariffa base (cfr. circolare

cit., cifra 14.8.2, p. 36).

Anche se si

tratta di genitori separati, divorziati o non coniugati, che vivono in due economie

domestiche distinte, ma che hanno un figlio minorenne in comune sul quale

esercitano congiuntamente l’autorità parentale in comune, senza che uno dei due

versi alimenti, ognuno dei due può far valere la metà della deduzione per i

figli (cfr. circolare cit., cifra 14.4.1, p. 33).

4.5

Venendo al caso del

ricorrente, agli atti è reperibile un certificato di nascita, rilasciato

dall’Ufficio dello stato civile del Comune di __________ (__________), dal

quale si evince che l’8 giugno 2007 è nata __________, figlia di RI 1 e __________.

Da un certificato di stato di famiglia, emesso il 20 gennaio 2010

dall’Ufficiale d’Anagrafe dello stesso comune risulta poi che in via __________

a __________ abita una famiglia anagrafica composta dalla stessa __________ e

da __________.

Ne consegue che la figlia

dell’insorgente vive insieme alla madre in Italia. I genitori della piccola __________,

nel periodo fiscale litigioso, vivevano pertanto in due economie domestiche

distinte, il padre a __________ e la madre a __________.

Non può allora essere

contestata la conclusione dell’Ufficio di tassazione, che ha concesso al

contribuente la metà della deduzione per figli.

Deve poi essere rilevata

una contraddizione nelle affermazioni del ricorrente. Nel ricorso, afferma

infatti che la sua “compagna di vita e rispettivamente mamma dei [suoi] figli…

non svolge nessuna attività lucrativa”, con la conseguenza che è solo lui a

provvedere al sostentamento dell’intera famiglia. In una lettera, inviata

all’Ufficio di tassazione il 22 dicembre 2014, nel corso della procedura di

reclamo, aveva tuttavia sostenuto di aver potuto “contenere al minimo, per

certi versi azzerandoli, i costi di solito necessari al proprio mantenimento”,

grazie anche al fatto che il figlio viveva all’estero con la madre, la quale

“svolgeva regolarmente un’attività lavorativa… fino al mese di ottobre 2012 ed

in seguito ha beneficiato del congedo di maternità” per la nascita del secondo

figlio.

Per quanto ciò possa

essere determinante, infine, anche il diritto italiano prevede ormai che

entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, se riconoscono un

figlio nato fuori del matrimonio (art. 326 comma Codice civile, in vigore dal

7.2

).

5.

Imposta cantonale

5.1

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al ventottesimo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede, 11’100.– franchi.

Dal 1° gennaio 2012 pure

nella legge cantonale è stata inserita la precisazione secondo cui, se i

genitori sono tassati separata-mente e se il figlio sottostà all’autorità

parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. c

LT, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà.

Per figli a carico si

intendono i figli minorenni (che, al 31 dicem-bre del periodo fiscale

interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a tirocinio o agli studi

fino al ventottesimo anno di età al cui sostentamento il contribuente provvede.

5.2

Vista l’analogia della

base legale, le considerazioni proposte in merito all’imposta federale diretta

possono essere estese anche all’imposta cantonale.

Ne consegue che al

ricorrente è riconosciuta la metà della deduzione per figli, cioè un importo di

fr. 5’500.–.

6.

Il ricorso è

integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: