80.2017.2
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: accantonamenti straordinari, delcredere, finanziamenti a società estere a loro volta finanziati con prestiti di altre società estere, nessuna procedura ese
26 maggio 2017Italiano26 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.2
80.2017.3
Lugano
26 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 dicembre 2016 contro la decisione del 9 dicembre 2016 in materia di IC
e IFD 2011-2012-2013.
Fatti
A. La RI 1 ha quale
scopo la partecipazione a società, in particolare l’acquisto, la vendita e la
gestione di quote sociali e di titoli azionari, in imprese finanziarie,
commerciali, immobiliari ed industriali. La società può acquistare e vendere immobili
all’estero. Tale società è imponibile nel Canton Ticino dal 2010.
B. a. IC/IFD 2011
Con decisione 11.11.2016
l’utile imponibile veniva commisurato in fr. 81'500.- (sia per l’IC che per
l’IFD), mentre il capitale (per la sola IC) in fr. 715'000.-. A motivazione
della decisione veniva indicato:
“Il Delcredere di CHF 75'000.- creato sui prestiti
attivi non è ammesso. La perdita su debitori di CHF 75'000.- è ripresa mediante
la creazione di una riserva tassata di pari importo. Si rammenta alla
contribuente quanto già esposto in sede di tassazione IC/IFD 2010: “ Prestiti
attivi: Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia a copertura
dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente
riconosciuti né ammortamenti né perdite”.
b. IC/IFD 2012
Con decisione 11.11.2016
l’utile imponibile veniva commisurato in fr. 106'500.- (sia per l’IC che per
l’IFD), mentre il capitale (per la sola IC) in fr. 737'000.-. A motivazione
della decisione veniva indicato:
“Il Delcredere di CHF 175'000.- creato sui prestiti
attivi non è ammesso. La perdita su debitori di fr. 175'000.- è ripresa
mediante la creazione di una riserva tassata di pari importo. L’ammontare della
riserva tassata al 31.12.2012 è di CHF 250'000.-. Si rammenta alla contribuente
quanto già esposto in sede di tassazione IC/IFD 2010: “ Prestiti attivi:
Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia a copertura dei
prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente riconosciuti né
ammortamenti né perdite”.
c. IC/IFD 2013
Con decisione 11.11.2016
l’utile imponibile veniva commisurato in fr. 108'100.- (sia per l’IC che per
l’IFD), mentre il capitale (per la sola IC) in fr. 775'000.-. A motivazione
della decisione veniva indicato:
“L’aumento del Delcredere di CHF 150'000.-- creato
sui prestiti attivi non è ammesso. La perdita su debitori di CHF 150'000.-- è
ripresa mediante la creazione di una riserva tassata di pari importo.
L’ammontare della riserva tassata al 31.12.2013 è di CHF 400'000.--. Si
rammenta alla contribuente quanto già esposto in sede di tassazione IC/IFD
2010: Prestiti attivi: Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia
a copertura dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente
riconosciuti né ammortamenti né perdite”.
C. Mediante unico
reclamo 21/22.11.2016 la RI 1, per il tramite della __________ censurava le
decisioni di tassazione IC/IFD 2011 – 2013. Nel gravame veniva indicato come
l’autorità fiscale non avesse riconosciuto le perdite su debitori (delcredere)
per fr. 75'000.- (2011), per fr. 175'000.- (2012) e per fr. 150'000.- (2013), per
il fatto che non era stata richiesta alcuna garanzia a copertura dei prestiti
concessi. Con il gravame la RI 1, precisava come i soci (beneficiari economici)
della società non avessero legami con le aziende che avevano beneficiato dei
prestiti da questa concessi. La reclamante precisava di aver inserito a bilancio
la perdita su debitori (delcredere) poiché, a seguito della crisi immobiliare che
aveva colpito il mercato __________, le società alla quale la RI 1 aveva
concesso i prestiti, avevano iniziato a non corrispondere gli interessi dovuti,
motivo per cui era a rischio anche l’incasso del capitale. Nel 2015 nei
confronti dei debitori principali (__________/ __________ / __________ /__________
/ __________) sarebbe stata avviata una procedura concorsuale se non anche
procedure di fallimento. Il 14.6.2016 la RI 1 ha ceduto tutti i crediti (ovvero
la totalità degli attivi) alla società svizzera __________ ad un prezzo di complessivi
fr. 399'000.- [registrando una perdita].
D. Con decisioni su
reclamo 9.12.2016 di egual tenore per i periodi 2011 – 2013 venivano respinti i
gravami presentati, confermando gli elementi imponibili accertati per ogni
periodo fiscale. A motivazione della propria decisione, l’UTPG indicava:
“La
contribuente presenta tempestivo reclamo contro le decisioni di tassazione
IC/IFD 2011. Il reclamo verte sul mancato riconoscimento delle perdite su
debitori (Delcredere). La RI 1 ha come unica attività l’erogazione di prestiti.
I prestiti attivi rappresentano la quasi totalità degli attivi. Come già
appurato in sede di tassazione, la RI 1 non ha richiesto nessuna garanzia a
copertura delle ingenti somme anticipate e questo per tutti i debitori. I
prestiti attivi sono finanziati interamente con capitale di terzi. I prestiti
passivi erano in precedenza forniti da “__________” di __________ e in seguito
da “__________” di __________. Entrambe le società non hanno richiesto nessuna
garanzia a copertura dei crediti vantati nei confronti di RI 1. Nei rapporti
tra terzi, per la concessione di prestiti, la regola è la richiesta di garanzie
a copertura totale o almeno parziale dei crediti erogati. Nel nostro caso la RI
1 non ha fornito garanzie né ai due mutuanti né ha richiesto garanzie ai
mutuatari. La lettera del 10 settembre 2010 inviata da __________. di __________
lascia capire che la RI 1 fa unicamente da tramite tra persone vicine. In primo
luogo la lettera inviata dalle __________, paese di lingua inglese, è scritta
in perfetto __________, in secondo luogo l’organo della società non si è
firmato con nome e cognome, ma si è firmato semplicemente “__________”, cosa
che fa nascere seri dubbi sulla validità del documento. Inoltre nella lettera inviata
da __________ si dice che “RI 1 ha utilizzato i suddetti finanziamenti per finanziare
la società __________ con sede a __________” e in seguito si afferma di
rinunciare al loro credito di ben 1,4 Mio di Eur. Lo stesso giorno la RI 1 rinuncia
al suo credito nei confronti di __________. A rafforzare la convinzione che i
finanziamenti siano a persone vicine, contribuisce la lettera del 12 maggio
2016 inviata da parte di __________ in sede di reclamo IC/IFD 2010. Nello
scritto, in merito al condono a favore di __________, viene affermato che: “il
condono è stato effettuato perché __________ stava andando in fallimento e i
clienti (residenti in __________) avevano il timore di subire conseguenze,
qualora la loro identità fosse divulgata nel corso della procedura __________”.
Mal si comprende quale timore dovessero avere i clienti __________ visto che
come sostiene il rappresentante di RI 1, le società beneficiarie dei prestiti
sono terzi indipendenti e che la RI 1 è una società di diritto svizzero
domiciliata a __________. Secondo quanto sopra esposto l’autorità fiscale è
convinta del fatto che RI 1 sia stata messa a disposizione per fare da tramite
tra persone vicine. Per costante prassi e giurisprudenza, su prestiti attivi
senza garanzie, fiscalmente non sono ammesse né perdite né ammortamenti (...).
La riserva tassata verrà restituita se sarà sciolto il Delcredere o se verrà
allibrato un ricavo straordinario di pari importo derivante da un eventuale
rinuncia del credito da parte __________.
E. Con unico ricorso
30.12.2016/2.1.2017 RI 1 impugna tutte le decisioni su reclamo emesse per i
periodi fiscali 2011-2013. La ricorrente spiega di aver concesso, anni addietro
dei finanziamenti ad un certo numero di società __________ a tassi d’interesse
di mercato. Non sarebbero esistiti legami tra queste società e RI 1. Ad ogni
modo non era stata richiesta alcuna garanzia. Secondo la ricorrente senza la
registrazione di un importo di Delcredere considerevole, né il conto economico
né lo stato patrimoniale avrebbero presentato la realtà. L’insorgente precisa
come nel corso del 2016 la società aveva ceduto tutti i suoi crediti ad
un’altra entità al prezzo di complessivi fr. 399'000.--, registrando una
perdita di svariati milioni di franchi. La RI 1 non avrebbe inoltre ricevuto
alcun pagamento per interessi o rimborso di capitale dal 15.2.2012.
RI 1 indica che i fondi
sono stati ricevuti da persone vicine, ma non corrisponderebbe a realtà che
abbia erogato finanziamenti a persone vicine. Secondo la tesi ricorsuale RI 1 è
un veicolo d’investimento dei beneficiari economici al fine di investire in
aziende terze nella forma di prestiti. In sostanza la ricorrente indica di aver
preferito rinunciare ai crediti, poiché non vi era alcuna possibilità
d’incasso, e da ciò sarebbero potute derivare solo conseguenze per gli
azionisti ultimi, come anche si potevano anche aprire problematiche sui
prestiti concessi alle altre società. La ricorrente invoca da ultimo una
violazione dell’art. 127 cpv. 2 Cost.: tassare un utile inesistente violerebbe
i principi costituzionali d’imposizione secondo la capacità economica. La
società si sarebbe infatti impoverita e non arricchita nei periodi fiscali considerati.
F. Nelle proprie
osservazioni 27/30.1.2017 l’UTPG ribadisce la propria posizione elencando i
motivi per i quali non poter ritenere che i beneficiari dei finanziamenti siano
terzi estranei alla RI 1. In particolare l’autorità fiscale è dell’opinione che
RI 1 si sia messa a disposizione dei propri beneficiari economici al fine di
far transitare dei finanziamenti a società __________ senza destare l’interesse
delle autorità fiscali estere. Secondo il fisco, i debitori dei finanziamenti
(le società __________) dovevano essere legate ai beneficiari economici della
contribuente e dunque anche alla contribuente stessa. Secondo l’UTPG essendo RI
1 un mero intermediario tra persone vicine, non si sarebbe tutelata come in un
normale rapporto d’affari (mancanza di garanzie, di sforzi d’incasso, ecc.) e
pertanto la perdita sui crediti non può essere riconosciuta. L’UTPG faceva
riferimento agli art. 67 cpv. 1 lett. b LT e l’art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD.
G. Il 4.5.2017 si è
tenuta un’udienza in presenza del rappresentante della ricorrente e dell’UTPG.
La RI 1 ha ribadito le proprie tesi ricorsuali chiedendo che l’operazione venga
trattata senza effetti fiscali, riconoscendo a monte una perdita. L’UTPG ha
nuovamente affermato come la società insorgente sia stata utilizzata per fini
fiscali esteri da parte di società __________ e che per tale motivo debba
essere considerata secondo i critetri di mercato usuali. I tassi d’interesse
pagati sarebbero stati palesemente insufficienti alla luce degli alti rischi
assunti ed apparirebbe strano che tutti i crediti erogati siano in sofferenza.
Inoltre non risulterebbe neppure che ci sarebbero stati dei tentativi per
rientrare nei finanziamenti concessi.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 67 cpv. 1
LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto imponibile delle persone giuridiche è
determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto
dell’anno precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i
prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura di
spese riconosciute dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed
accantonamenti non giustificati (lett. b) (cfr. sentenza TF 2C_520/2015
del 28.12.2015, consid. 3.1.).
1.2.
Il diritto fiscale si basa
sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali applicabili,
esso è infatti determinante anche per la definizione dell’utile imponibile (Massgeblichkeitsprinzip),
fatta eccezione unicamente per le disposizioni correttive proprie al diritto
tributario (sentenza TF 2C_520/2015 del 28.12.2015, consid. 3.1; DTF 132 I 175
consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der Handelsbilanz für die
Steuerbilanz, in: Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz, p. 21 ss.).
In
altri termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO;
dal 1° gennaio 2013, art. 957a CO) viene a cadere soltanto nella misura
in cui gli stessi risultano in contrasto con regole imperative del diritto
commerciale o vanno osservate norme fiscali che ne correggono le valutazioni (decisione
TF n.2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.1; Bernardoni/ Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar zum DGB,
vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD, p.
242; Richner/Frei/Kaufmann/ meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).
1.3.
Secondo
il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda
deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel
corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono
perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un
determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una
violazione di tale principio, va di conseguenza operata una correzione fiscale
(decisione TF n.2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS 24 p. 100, consid. 2.2; Locher,
op. cit., n. 82 ad art. 58 LIFD, p. 275; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 718).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l’art. 63 cpv. 1 lit.
b LIFD (di egual tenore l’art. 72 cpv.1 lit. b LT), sono ammessi, a carico del
conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del
patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori.
2.2
A differenza degli ammortamenti
che corrispondono alla registrazione di una perdita di valore che si è
verificata in modo definitivo sul patrimonio aziendale, l’accantonamento
rappresenta una voce del passivo di bilancio, cioè una rettifica dell’attivo,
contabilizzata per far fronte ad un rischio di perdita non ancora quantificabile
con precisione e quindi a carattere provvisorio (Bernardoni / Bortolotto, La fiscalità dell’azienda,
Mendrisio 2010, p. 152).
2.3
In applicazione dell’art.
960.
cpv. 2 CO (nella versione in vigore fino al 31.12.2012), gli elementi
dell’attivo non possono essere iscritti a bilancio per un valore superiore a
quello che rappresentano per l’azienda alla data del bilancio. Per l’art. 960a
CO, in vigore dal 1.1.2013, alla prima contabilizzazione gli attivi
devono essere valutati al massimo al loro costo di acquisto o di produzione
(cpv. 1); nelle valutazioni successive, fatte salve le disposizioni concernenti
singole categorie di attivi, il valore degli attivi non può essere superiore al
loro costo di acquisto o di produzione (cpv. 2). In materia di
valutazione degli attivi, uno dei principi più importanti è quello della
prudenza (art. 662a cpv. 2 cifra 3 CO, in vigore fino al 31.12.2012; dal
1.1
: art. 958c cpv. 1 cifra 5 e art. 960 cpv. 2 CO). Ciò implica che, nel
dubbio, i conti saranno presentati nella forma meno favorevole all’impresa, tenuto
conto del margine d’incertezza e dei limiti legali entro i quali deve essere
esercitato il potere di apprezzamento.
Il rischio di perdita su
un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore.
Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore
deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid.
6.2
; sentenza TF 2C_392/2009 del 23.8.2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II p.
70; Danon, in: Noël / Aubry Girardin [a cura di], Commentaire
romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 30 ad art. 63 LIFD).
Alla fine di ogni
esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del
grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per
futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti
(Bernardoni / Bortolotto, La
fiscalità dell’impresa, Mendrisio 2010, p. 166).
2.4
La solvibilità del
debitore deve essere valutata in base a fatti passati o presenti, per esempio
in funzione di ritardi intervenuti nei pagamenti, dell’evoluzione anteriore
della situazione finanziaria, dello stato delle procedure di esecuzione in
corso, oppure della qualità delle eventuali garanzie. Quando viene costatato un
rischio di perdita, una correzione di valore, ossia un accantonamento per
rischio delcredere, deve essere registrata nei conti.
Per il rischio generale di
credito (rischio d’inadempienza residuo, dopo costituzione di correzioni di
valore per i rischi individuali identificabili), la pratica ammette, senza
altra giustificazione commerciale, un delcredere del 5% per i debitori svizzeri
e del 10% per i debitori stranieri, fatta eccezione per i crediti nei confronti
di istituzioni di diritto pubblico e di crediti con garanzia integrale. Una
correzione di valore effettiva per i crediti particolarmente dubbiosi ed una
rettifica di valore forfettaria per gli altri crediti è stata ammessa dalla
giurisprudenza (Danon, op. cit.,
n. 30-31 ad art. 63 LIFD).
2.5
Il Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra (sentenza n. ATA/66/2009 del Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra del 4.2.2009, citata anche in RDAF 2010 II p.
535, punto 9.4), si è chinato sul caso di una società anonima che aveva predisposto
un accantonamento del 100% per crediti nei confronti di due società del gruppo
motivando che le fatture erano scoperte da più di un anno. La Corte ginevrina,
riprendendo la giurisprudenza del Tribunale federale ha sottolineato che gli
accantonamenti sono deduzioni messe a carico del conto economico per tener
conto di spese oppure di perdite il cui ammontare esatto non è ancora
conosciuto in maniera certa e che gli stessi devono riferirsi a fatti la cui causa
è intervenuta durante il periodo di calcolo. Esistono due condizioni per ammettere
fiscalmente un accantonamento: (i) da una parte i fatti che sono la causa del
rischio di perdita devono essersi prodotti nel corso dell’esercizio chiuso durante
il periodo fiscale, (ii) e d’altra parte, il rischio di perdita deve essere
certo oppure quasi certo, ma non necessariamente definitivo. Il Tribunale
amministrativo del Canton Ginevra aveva quindi confermato il rifiuto di
ammettere in deduzione la perdita per debitori (delcredere) per il motivo che
la ricorrente non aveva dimostrato un peggioramento della solvibilità dei propri
debitori. Era invece stata ammessa una deduzione forfettaria del 10% per
debitori stranieri.
Gli accantonamenti per
rischi di perdite su debitori sono ammessi unicamente nel caso in cui il
ricorrente (contribuente) giustifichi di aver intrapreso delle operazioni di
recupero del credito che si sono rivelate infruttuose (sentenza n. ATA/66/2009
del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 4.2.2009, consid. 6c; Bernardoni / Bortolotto, La fiscalità dell’azienda,
op. cit., p. 166).
3.
3.1. Prestiti
attivi
La società ricorrente è
domiciliata nel Cantone Ticino dal 2010.
Per comprendere l’attività
della società e la natura degli accantonamenti fatti valere per rischio di
perdita su debitori (rischio delcredere) si deve prendere in considerazione
anche il periodo fiscale 2010 e valutare la situazione dei finanziamenti
concessi alle società estere anche durante i periodi fiscali dedotti in giudizio
(2011 – 2013).
a) 2010
Per quanto attiene ai
contratti di mutuo sottoscritti da parte della qui ricorrente ed in essere al 31.12.2010,
emerge la seguente situazione, così come indicata dall’allegato al bilancio e
al conto economico:
Obbligazioni di prestiti emesse
31.12.2010
31.12.2009
Prestito a __________ Eur 2'200'000
fr. 0.-
fr. 3'254'900.-
Prestito a __________ / Eur 1'400'000.-
fr. 0.-
fr. 2'071'300.-
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 625'225.-
fr. 739'750.-
Prestito a __________ / Eur 364'360.50
fr. 455'615.-
fr. 0.-
Prestito a __________ / Eur 2'200'000.-
fr. 2'750'990.-
fr. 0.-
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 625'225.-
fr. 0.-
Prestito a __________) /Eur 100'000.-
fr. 125'045.-
Sempre per il periodo
fiscale 2010 (la decisione è già cresciuta in giudicato) gli interessi attivi
sul prestito concesso alle società __________ sono stati ritenuti insufficienti
ed è conseguentemente stata disposta una ripresa di fr. 42'000.-, anche in considerazione
della Lettera circolare del 7 maggio 2010 dell’AFC relativa ai tassi
d’interesse 2010 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in valute
estere.
b) 2011
Per quanto attiene alla
situazione dei prestiti attivi al 31.12.2011, la stessa è così indicata dalla
ricorrente nell’allegato al bilancio ed al conto economico:
Obbligazioni di prestiti emesse
31.12.2011
31.12.2010
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 608'375.-
fr. 625'225.-
Prestito a __________ / Eur 364'360.50
fr. 443'336.-
fr. 455'615.-
Prestito a __________ / Eur 2'200'000.-
fr. 2'676'850.-
fr. 2'750'990.-
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 608'375.-
fr. 625'225.-
Prestito a __________ /Eur 100'000.-
fr. 125'045.-
fr. 121'675.-
c) 2012
Per quanto attiene alla
situazione dei prestiti attivi al 31.12.2012, la stessa è così indicata dalla
ricorrente nell’allegato al bilancio ed al conto economico:
Obbligazioni di prestiti emesse
31.12.2012
31.12.2011
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 603'400.-
fr. 608'375.-
Prestito a __________ / Eur 364'360.50
fr. 439'710.-
fr. 443'336.-
Prestito a __________ / Eur 2'200'000.-
fr. 2'654'960.-
fr. 2'676'850.-
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 603'400.-
fr. 608'375.-
Prestito a __________ /Eur 100'000.-
fr. 120'680.-
fr. 121'675.-
d) 2013
Per quanto attiene alla
situazione dei prestiti attivi al 31.12.2012, la stessa è così indicata dalla
ricorrente nell’allegato al bilancio ed al conto economico:
Obbligazioni di prestiti emesse
31.12.2013
31.12.2012
Prestito a __________) / Eur 500'000.-
fr. 612'750.-
fr. 603'400.-
Prestito a __________ / Eur 364'360.50
fr. 446'524.-
fr. 439'710.-
Prestito a __________ / Eur 2'200'000.-
fr. 2'696'100.-
fr. 2'654'960.-
Prestito a __________ / Eur 500'000.-
fr. 612'750.-
fr. 603'400.-
Prestito a __________ /Eur 100'000.-
fr. 122'550.-
fr. 120'680.-
3.2
Per i prestiti attivi
indicati nei periodi sub judice la RI 1 ha sottoscritto dei contratti di
mutuo.
3.2.1
Con la __________, il
28.12
, il contratto di mutuo, sottoscritto il 15.5.2007 è stato prorogato
di 60 mesi (ossia sino al 31.12.2015) rispetto alla prima scadenza fissata per
il 31.12.2010. In particolare dal relativo documento emerge come la RI 1 abbia concesso
un finanziamento di € 500'000.-. Su tale somma la mutuataria avrebbe dovuto
corrispondere un interesse:
“(...) in ragione di un tasso indicizzato al seguente
parametro: Media mensile dell’Euribor a 3 mesi (Base 360) arrotondato allo 0,05
superiore maggiorato di 1.50 (...) punti, e pertanto, attualmente il tasso di
interesse è pari al 5.47%. Il tasso così determinato potrà essere modificato in
relazione alla misura del parametro in essere alla data di scadenza di ciascuna
rata di interessi, e con decorrenza a far tempo dalla data di inizio della
successiva rata. (...)”. (art. 1)
“Gli
interessi decorreranno dalla data di ricevimento della somma mutuata e saranno
liquidati trimestralmente entro il 15 del mese successivo alla scadenza di
ciascun trimestre solare”. (...) (art. 2).
“Sull’importo
complessivamente dovuto per capitale ed interessi e non pagato, nonché in caso
di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, il
mutuatario, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli
espressamente rinuncia, sarà tenuto a corrispondere, in luogo dell’interesse
contrattuale, l’interesse di mora nella ragione annua di 3 punti in più del
tasso contrattuale in vigore al momento della mora, a decorrere dal giorno
successivo alla scadenza, fino a quello effettivo del pagamento. Su detti
interessi non è consentita la capitalizzazione periodica” (art. 3).
“La mutuante avrà il diritto di risolvere il
contratto, qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico
dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento
di quanto dovuto in relazione al presente contratto. La mutuante potrà altresì
esigere tutto quanto dovuto o al prodursi di eventi che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del mutuatario o degli
eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle
somme dovute. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il mutuatario o
gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi,
cautelativi, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali”.
3.2.2
Con la __________ è stato
sottoscritto un contratto di mutuo il 27.1.2009. Lo stesso sarebbe poi stato
prorogato di 12 mesi dal termine della prima scadenza fissata per il 31.5.2010
(ora 31.5.2011). Il finanziamento concesso era di € 100'000.- al tasso di
interesse convenuto del 5.40% (modificabile). Gli interessi decorrevano dalla
data di ricevimento della somma mutuata e liquidati trimestralmente. Gli
articoli 3 e 4 del contratto erano i medesimi di quello in essere con la __________.
3.2.3
Con la __________ è stato
sottoscritto un contratto di mutuo il 13.10.2009. Il finanziamento concesso era
di € 500'000.-. L’interesse veniva stabilito in un tasso fisso del 7%. Il
rimborso del finanziamento avrebbe dovuto intervenire il 31.3.2011. Gli interessi
decorrevano dalla data di ricevimento della somma mutuata e liquidati
trimestralmente. Gli articoli 3 e 4 del contratto erano i medesimi di quello in
essere con la __________.
3.2.4
La __________ (che è
subentrata come mutuataria alla __________) con scritto del 23.9.2010, ha
ripreso tre contratti di mutuo di rispettivi € 600'000.- (interessi convenuti
al 4.13%), € 600'000.- (interessi convenuti al 4.72%) ed € 1'000'000.- (interessi
convenuti al 5,56%).
3.3
Con contratto di
compravendita crediti del 14.6.2016 la RI 1 ha ceduto a __________ (società
iscritta a Registro di commercio il 21.4.2016) i propri crediti nei confronti
di :
·
__________ in liquidazione (alla quale si è poi sostituita __________)
debitrice nei confronti di RI 1 SA per € 2'200'000.- oltre ad interessi
maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 2'647'820.15];
·
__________ in liquidazione (già __________) per € 500'000.- oltre
ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 546’230.92];
·
__________ per € 100'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e
non pagati [per complessivi € 130'737.71);
·
__________ per € 500'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e
non pagati [per complessivi € 822'755.21];
·
__________ per € 530'000.-.
Il corrispettivo per la
cessione di tutti i crediti veniva fissato in complessivi fr. 399'000.-. Nel
contratto veniva anche indicato che la RI 1 avrebbe supportato la società
acquirente nel recuperare i crediti. Nell’allegato “A” al contratto venivano
specificati i singoli crediti (capitale /interessi /interessi di mora) e
ricapitolati i solleciti di pagamento inviati alle varie società (i solleciti in
questione non venivano tuttavia trasmessi all’autorità fiscale).
3.4
Prestiti
passivi
Specularmente la RS 1
sottoscriveva dei contratti di mutuo di pari importo con la __________ (__________)
alla quale è subentrata la __________ (società di __________). In tal senso va
in particolare rilevato come, con scritto 10.9.2010, __________ abbia rimesso a
RI 1 il debito di € 1'400'000.- che vantava nei suoi confronti. In particolare
dal documento si evince come la remissione di debito sia avvenuta poiché la RI
1.
aveva utilizzato i finanziamenti ricevuti da __________ per finanziare la
società __________ e che a sua volta RI 1 ha poi rimesso il credito nei
confronti di __________.
4.
4.1.
Ora, come visto la RI 1, fa
valere accantonamenti per rischio delcredere a motivo che, nei periodi fiscali
dedotti in giudizio, i suoi debitori non avrebbero fatto fronte al pagamento
degli interessi e vi sarebbe quindi stato un rischio d’insolvibilità.
Ammesso che si possano effettivamente
definire i debitori di RI 1 quali soggetti terzi - in particolare si vedano le
giustificate osservazioni dell’UTPG laddove viene evidenziata a titolo
esemplificativo la remissione di debito, avvenuta nel 2010, nei confronti RI 1
da parte di __________. con conseguente remissione di debito da RI 1 alla
società __________ ed in generale la specularità dei finanziamenti passivi con
quelli attivi – si rileva come la società qui ricorrente [che invero è stata molto
verosimilmente utilizzata come società veicolo (“conduit”), posto come
la maggioranza degli attivi è costituita da prestiti attivi finanziati tramite
prestiti passivi] non abbia dimostrato, per i periodi qui dedotti in giudizio
un’insolvibilità dei propri debitori.
In effetti, nel ricorso si
afferma che nell’anno 2015 i debitori principali erano entrati in procedura
concorsuale, se non anche di fallimento.
Ora, agli atti non vi è
alcun documento attestante, da parte di RI 1 l’avvio di procedure esecutive
atte ad incassare i propri crediti. Invero, dall’analisi del contratto di
compravendita di crediti con la __________ emerge come i primi solleciti per il
pagamento di interessi e more sarebbero (non è tuttavia agli atti copia dei
solleciti) stati inviati a metà luglio 2013, per praticamente tutte le società
debitrici (emerge un sollecito precedente di fine dicembre 2012), ciò che
rappresenta un altro elemento utile da tenere in considerazione circa
l’effettiva qualità di debitrici delle società alle quali la qui ricorrente ha
concesso importanti finanziamenti senza richiedere alcuna garanzia.
Agli atti non vi è alcun
documento relativo alle società debitrici, in merito alla loro solvibilità,
ecc. Gli scritti trasmessi in sede di reclamo riguardanti la procedura di
fallimento di __________ e di __________ non provano né che RI 1 si sia fatta
parte attiva nella procedura, né che nei periodi fiscali qui dedotti in
giudizio ci fossero dei problemi di solvibilità. Come giustamente rilevato
dall’UTPG dai conti economici della società non si ravvisano spese legali o
d’incasso.
La ricorrente non produce
peraltro scritti ufficiali da parte di tribunali attestanti la reale situazione
delle società debitrici.
Va in questo senso
rilevato che nei periodi oggetto del presente giudizio, da quanto risulta dal
conto economico, sarebbero stati incassati comunque interessi superiori a
quelli del 2010 che erano di fr. 156'399.84 (nel 2011 fr. 247'306.21; nel 2012
fr. 223'757.71; nel 2013 fr. 176'237.45).
4.2
Inoltre, come giustamente
rilevato da parte dell’UTPG, in nessun contratto di mutuo – e in tal senso va
ricordato che sono stati erogati a società estere finanziamenti per almeno €
3'830'000.- - sono state richieste garanzie.
A titolo esemplificativo,
nel 2010 (decisione IC/IFD cresciuta in giudicato) l’UTPG ha addirittura dovuto
effettuare delle riprese per interessi attivi insufficienti (cfr. decisione su
reclamo dell’11.11.2016). Risulta difficilmente compatibile con il principio
della libera concorrenza l’erogazione di prestiti per un importo così elevato
senza richiedere garanzie. Ciò porta a ritenere come le debitrici fossero persone
vicine sia a RI 1 sia a __________ alla quale è poi subentrata __________.
4.3
Quale elemento aggiuntivo
al quadro già sopra descritto, va rilevato come __________ i (già dipendente di
RI 1, cfr. contratto del 30.10.2008) sia anche stato amministratore di __________
società debitrice di RI 1 SA alla quale era subentrata __________
4.4
Non da ultimo, si
evidenzia, come correttamente indicato dall’UTPG, che anche la vendita ad
inizio giugno 2016 (alla __________, società iscritta a registro di commercio
solo il 21.4.2016) dei crediti per un valore di complessivi € 3'830'000.- a
soli fr. 399'000.- (perdita secca di circa 3,7 milioni di franchi) è poco
usuale nell’andamento di affari commerciali tra società terze.
È quindi giusta la
conclusione dell’UTPG laddove ha rilevato, a fronte di queste numerose evidenze
(mancata dimostrazione della qualità di parti terze delle società debitrici,
mancata dimostrazione dell’insolvibilità delle debitrici, mancata prova
dell’avvio di procedure d’incasso, assenza di garanzie,...), che RI 1, ha funto
da mera intermediaria tra persone vicine e non si sarebbe pertanto tutelata
come in un normale rapporto commerciale tra parti terze (mancanza di garanzie,
di sforzi d’incasso). Sarebbe quindi iniquo e non compatibile con le normative
fiscali ammettere un accantonamento per rischio delcredere, quando la società
stessa ha dimostrato di non aver messo in pratica le più elementari misure commerciali
per garantire la propria esistenza economica (va ricordato come la pressoché
totalità degli attivi era costituita proprio dai finanziamenti attivi verso le
società debitrici).
4.5
Le decisioni su reclamo
dell’UTPG meritano pertanto piena tutela, ritenuto come gli accantonamenti fatti
valere da RI 1 per rischio delcredere non sono giustificati commercialmente in
una simile situazione.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 250.–
per un totale di fr. 3’250.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: