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Decisione

80.2017.20

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, versato al figlio grande invalido

21 giugno 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. __________, nato nel

1974, vive con i genitori e beneficia di un assegno per grandi invalidi di

grado elevato. Con decisione del 13 gennaio 2015, l’Ufficio degli anziani e

delle cure a domicilio gli ha inoltre concesso un contributo cantonale di fr.

15'760.–, quale aiuto diretto secondo la Legge cantonale sull’assistenza e cura

a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD; RL 6.4.5.5), per il periodo dal

1.1.2015 al 1.1.2016. Il contributo cantonale in questione è stato dichiarato

come reddito nella dichiarazione d’imposta presentata da __________ per il

periodo fiscale 2015.

B. Notificando ai

genitori di __________, RI 1, la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 12

ottobre 2016, l’RS 1 ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 29'200.– per

l’IC e fr. 37'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione da loro presentata,

l’autorità fiscale ha in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati un

reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 15'760.–, indicando che si

trattava del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio del figlio __________.

C. I contribuenti hanno

interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 18 ottobre 2016,

contestando il mancato riconoscimento delle “spese dell’affitto del magazzino

di __________ di fr. 12'600.–“ e delle “spese di viaggio da __________ a __________

di fr. 1'296.–“.

Con decisione del 21

dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che

era stato assoggettato all’imposta il sussidio erogato al figlio “per il

bisogno di assistenza personale al domicilio e determinato in considerazione

del salario del personale domestico” e escludendo che “i rivendicati costi

[fossero] da ritenersi in diretta relazione con il conseguimento dello stesso”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la deduzione

del canone di locazione pagato per “un piccolo magazzino a __________, dove è

installata l’attrezzatura per una piccola falegnameria”, dove egli porta il figlio

cerebroleso per “trascorrere un po’ di ore in [sua] compagnia”. L’insorgente

sostiene che nei periodi fiscali precedenti tale spesa, come pure quella per la

trasferta dal domicilio a __________, sono state dedotte.

E. Nelle sue

osservazioni del 17 febbraio 2017, l’RS 1 si chiede “se l’utilizzo del

contributo a tale scopo”, cioè per la locazione del magazzino e per sostenere

le spese di viaggio, “possa essere effettivamente imposto ai contribuenti,

rientrando quindi la locazione del laboratorio di falegnameria nel novero

dell’attività di terzi (in casu: dei genitori), quale compenso per

prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio”. Sottolinea infatti che

“l’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o

durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente

o se non direttamente eseguite presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono

comunque la permanenza a domicilio (art. 3 e 4 LACD; RU 6.4.5.5)”, per

concludere che, “se così non fosse, il contributo di CHF 15'760.– dovrebbe essere

imposto al figlio __________ poiché non riversato a terzi (v. Direttive

concernenti il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10

dicembre 2012 e art. 24 cpv. 4 Regolamento d’applicazione della LACD del 22

agosto 2012)”.

Diritto

1. Il ricorrente non

contesta l’imposizione in sé del contributo di fr. 15'760.–, erogato dal

Cantone al figlio __________ quale aiuto diretto secondo la LACD, ma ritiene

che dall’importo in questione debbano essere dedotti la pigione pagata per la locazione

di un magazzino adibito a falegnameria le spese di trasferta per recarvisi

insieme al figlio disabile.

Come rilevato nelle

pertinenti osservazioni dell’Ufficio di tassazione, non è tuttavia evidente che

il contributo litigioso costituisca reddito imponibile per l’insorgente.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo gli articoli 15

cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei

proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale

federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio

dell’imposizione del reddito netto globale («Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung»).

L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una

clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22

LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un

elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644

= RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia

esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.

2.2

Per gli articoli 16 cpv. 1

LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,

quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di

anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.

Tutte le prestazioni

valutabili in denaro che si fondano su un rapporto di lavoro sono dunque

imponibili a titolo di reddito dell’attività lucrativa dipendente. Si può

trattare di prestazioni in contanti, di prestazioni in natura o di altre

prestazioni valutabili in denaro come per esempio la concessione di un mutuo

senza interessi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013 n.

2C_168/2012 e 2C_169/2012 consid. 2.1, con riferimento a: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 17 LIFD).

2.3

In una decisione dell’8

settembre 2009 (n. 80.2008.73, in RtiD I-2009 n. 3t), questa Corte ha avuto

modo di affermare che il sussidio, che una contribuente anziana non

autosufficiente percepisce dal Cantone quale contributo per le spese di

mantenimento a domicilio, non costituisce un reddito dell’attività lucrativa

indipendente, come indicato nella decisione dell’Ufficio di tassazione. Per

stabilire se si tratti comunque di un reddito imponibile, si deve in particolar

modo verificare se non rientri nel campo di applicazione delle disposizioni che

esentano dall’imposta sul reddito i «sussidi d’assistenza provenienti da fondi

pubblici o privati». Se il sussidio in questione fosse considerato reddito

imponibile, si dovrebbe poi ancora affrontare la questione se lo stipendio

versato dalla beneficiaria dello stesso alla persona o alle persone che la

assistono a domicilio possa essere dedotto e, in tal caso, quale prova debba

essere portata dal contribuente.

Nella sentenza in

questione, questa Corte ha rilevato, fra l’altro, che dalle direttive

concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone

anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3),

allora in vigore (oggi sostituite dalle direttive del 10 dicembre 2012), si evince

che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in

funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in

base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione

complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si

aggiunge lo «stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al

grado di dipendenza». Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per

beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle

disposizioni che presentassero «una certa elasticità… al fine di ovviare alle

rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)»;

ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere («contrariamente alle

PC») la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che

presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca,

Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento

a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p.

10). Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul

reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), la Camera di

diritto tributario si è chiesta anche se il contributo in discorso, che è

sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure

infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) non sia a sua volta esente

dall’imposta, quale sussidio d’assistenza (RtiD I-2009 n. 3t consid. 1.4).

2.4

La decisione impugnata si

basa sulle indicazioni fornite dalle già citate Direttive concernenti il

contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10 dicembre 2012, che,

in merito al trattamento fiscale prevedono quanto segue:

Il contributo per il

mantenimento a domicilio è soggetto ad imposizione fiscale.

Esso costituisce reddito

imponibile del beneficiario nella misura in cui non sia riversato a terzi quale

compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio.

L’Ufficio

degli anziani e delle cure a domicilio trasmette in copia le decisioni di

concessione del contributo alla Divisione delle contribuzioni.

Con la sua decisione,

l’autorità fiscale ha ritenuto che il contributo percepito da __________ sia

“riversato” al padre “quale compenso per prestazioni finalizzate al

mantenimento a domicilio” e che tale compenso costituisca per il genitore reddito

del lavoro.

Come ha perlomeno

implicitamente riconosciuto lo stesso Ufficio di tassazione nelle sue

osservazioni al ricorso, non risulta tuttavia che nella fattispecie __________

abbia concluso un contratto di lavoro con il padre, perché si occupi di lui.

D’altronde, se anche così fosse, l’autorità di tassazione si domanda se effettivamente

la locazione del magazzino non rientri la le “prestazioni temporanee o

durature, preventive o riabilitative”, che secondo la LACD “favoriscono… la

permanenza a domicilio” dell’utente. In altri termini, anche volendo ammettere

che vi sia stato un “riversamento” a terzi del contributo, l’importo potrebbe

essere stato impiegato per prestazioni riabilitative allo scopo di favorire la

permanenza a domicilio del beneficiario diretto.

2.5

Non risulta pertanto

provato l’adempimento dei presupposti per l’imposizione del contributo in

discussione quale reddito dell’attività lucrativa dipendente di RI 1. Il

preteso stipendio non è del resto stato assoggettato ai contributi sociali.

Per economia di giudizio,

considerata anche la presa di posizione dell’Ufficio di tassazione sul ricorso,

si giustifica lo stralcio del reddito litigioso, senza ulteriori

approfondimenti.

3.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 21 dicembre 2016 è riformata nel senso

che sono stralciati il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale e

la deduzione forfetaria delle spese professionali.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: