80.2017.20
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: sussidio cantonale per mantenimento a domicilio, versato al figlio grande invalido
21 giugno 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.20
80.2017.21
Lugano
21 giugno 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 gennaio 2017 contro la decisione del 21 dicembre 2016 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
A. __________, nato nel
1974, vive con i genitori e beneficia di un assegno per grandi invalidi di
grado elevato. Con decisione del 13 gennaio 2015, l’Ufficio degli anziani e
delle cure a domicilio gli ha inoltre concesso un contributo cantonale di fr.
15'760.–, quale aiuto diretto secondo la Legge cantonale sull’assistenza e cura
a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD; RL 6.4.5.5), per il periodo dal
1.1.2015 al 1.1.2016. Il contributo cantonale in questione è stato dichiarato
come reddito nella dichiarazione d’imposta presentata da __________ per il
periodo fiscale 2015.
B. Notificando ai
genitori di __________, RI 1, la tassazione IC/IFD 2015, con decisione del 12
ottobre 2016, l’RS 1 ha commisurato il loro reddito imponibile in fr. 29'200.– per
l’IC e fr. 37'500.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione da loro presentata,
l’autorità fiscale ha in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati un
reddito dell’attività lucrativa dipendente di fr. 15'760.–, indicando che si
trattava del contributo cantonale per il mantenimento a domicilio del figlio __________.
C. I contribuenti hanno
interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 18 ottobre 2016,
contestando il mancato riconoscimento delle “spese dell’affitto del magazzino
di __________ di fr. 12'600.–“ e delle “spese di viaggio da __________ a __________
di fr. 1'296.–“.
Con decisione del 21
dicembre 2016, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo, argomentando che
era stato assoggettato all’imposta il sussidio erogato al figlio “per il
bisogno di assistenza personale al domicilio e determinato in considerazione
del salario del personale domestico” e escludendo che “i rivendicati costi
[fossero] da ritenersi in diretta relazione con il conseguimento dello stesso”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente la deduzione
del canone di locazione pagato per “un piccolo magazzino a __________, dove è
installata l’attrezzatura per una piccola falegnameria”, dove egli porta il figlio
cerebroleso per “trascorrere un po’ di ore in [sua] compagnia”. L’insorgente
sostiene che nei periodi fiscali precedenti tale spesa, come pure quella per la
trasferta dal domicilio a __________, sono state dedotte.
E. Nelle sue
osservazioni del 17 febbraio 2017, l’RS 1 si chiede “se l’utilizzo del
contributo a tale scopo”, cioè per la locazione del magazzino e per sostenere
le spese di viaggio, “possa essere effettivamente imposto ai contribuenti,
rientrando quindi la locazione del laboratorio di falegnameria nel novero
dell’attività di terzi (in casu: dei genitori), quale compenso per
prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio”. Sottolinea infatti che
“l’assistenza e la cura a domicilio includono prestazioni temporanee o
durature, preventive o riabilitative, eseguite presso l’abitazione dell’utente
o se non direttamente eseguite presso l’abitazione dell’utente, ne favoriscono
comunque la permanenza a domicilio (art. 3 e 4 LACD; RU 6.4.5.5)”, per
concludere che, “se così non fosse, il contributo di CHF 15'760.– dovrebbe essere
imposto al figlio __________ poiché non riversato a terzi (v. Direttive
concernenti il contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10
dicembre 2012 e art. 24 cpv. 4 Regolamento d’applicazione della LACD del 22
agosto 2012)”.
Diritto
1. Il ricorrente non
contesta l’imposizione in sé del contributo di fr. 15'760.–, erogato dal
Cantone al figlio __________ quale aiuto diretto secondo la LACD, ma ritiene
che dall’importo in questione debbano essere dedotti la pigione pagata per la locazione
di un magazzino adibito a falegnameria le spese di trasferta per recarvisi
insieme al figlio disabile.
Come rilevato nelle
pertinenti osservazioni dell’Ufficio di tassazione, non è tuttavia evidente che
il contributo litigioso costituisca reddito imponibile per l’insorgente.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli articoli 15
cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei
proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale
federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio
dell’imposizione del reddito netto globale («Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung»).
L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una
clausola generale, che è completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22
LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un
elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644
= RDAF 1999 II 385 consid. 4a). Ne consegue che ogni reddito che non sia
esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta.
2.2
Per gli articoli 16 cpv. 1
LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori,
quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di
anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro.
Tutte le prestazioni
valutabili in denaro che si fondano su un rapporto di lavoro sono dunque
imponibili a titolo di reddito dell’attività lucrativa dipendente. Si può
trattare di prestazioni in contanti, di prestazioni in natura o di altre
prestazioni valutabili in denaro come per esempio la concessione di un mutuo
senza interessi (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 1° marzo 2013 n.
2C_168/2012 e 2C_169/2012 consid. 2.1, con riferimento a: Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art. 17 LIFD).
2.3
In una decisione dell’8
settembre 2009 (n. 80.2008.73, in RtiD I-2009 n. 3t), questa Corte ha avuto
modo di affermare che il sussidio, che una contribuente anziana non
autosufficiente percepisce dal Cantone quale contributo per le spese di
mantenimento a domicilio, non costituisce un reddito dell’attività lucrativa
indipendente, come indicato nella decisione dell’Ufficio di tassazione. Per
stabilire se si tratti comunque di un reddito imponibile, si deve in particolar
modo verificare se non rientri nel campo di applicazione delle disposizioni che
esentano dall’imposta sul reddito i «sussidi d’assistenza provenienti da fondi
pubblici o privati». Se il sussidio in questione fosse considerato reddito
imponibile, si dovrebbe poi ancora affrontare la questione se lo stipendio
versato dalla beneficiaria dello stesso alla persona o alle persone che la
assistono a domicilio possa essere dedotto e, in tal caso, quale prova debba
essere portata dal contribuente.
Nella sentenza in
questione, questa Corte ha rilevato, fra l’altro, che dalle direttive
concernenti le prestazioni cantonali per il mantenimento a domicilio di persone
anziane o invalide non autosufficienti del 24 novembre 2006 (RL 6.4.5.5.3),
allora in vigore (oggi sostituite dalle direttive del 10 dicembre 2012), si evince
che gli aiuti diretti alle persone non autosufficienti sono concessi in
funzione della situazione finanziaria del richiedente ed in particolar modo in
base alla tabella di calcolo allestita per la decisione della prestazione
complementare. In sostanza, al fabbisogno secondo la tabella di calcolo PC si
aggiunge lo «stipendio minimo di un aiuto domestico x percentuale rapportata al
grado di dipendenza». Per quanto attiene alla definizione delle condizioni per
beneficiare del sussidio, risulta che l’autorità ha volutamente stabilito delle
disposizioni che presentassero «una certa elasticità… al fine di ovviare alle
rigidità che presentano in questo ambito le Prestazioni complementari (PC)»;
ciò ha comportato in particolare la rinuncia a pretendere («contrariamente alle
PC») la presentazione di un regolare contratto di lavoro con la persona che
presta l’assistenza (cfr. Invernizzi/Gianocca,
Quanto costa restare a casa: valutazione del contributo cantonale per il mantenimento
a domicilio di anziani e invalidi, Ufficio di statistica, Bellinzona, 1999, p.
10). Sapendo che le prestazioni complementari sono esenti dall’imposta sul
reddito (art. 24 lett. h LIFD; art. 23 lett. h LT), la Camera di
diritto tributario si è chiesta anche se il contributo in discorso, che è
sussidiario rispetto ai contributi riconosciuti dalla PC per cure
infermieristiche (cfr. ancora le citate direttive) non sia a sua volta esente
dall’imposta, quale sussidio d’assistenza (RtiD I-2009 n. 3t consid. 1.4).
2.4
La decisione impugnata si
basa sulle indicazioni fornite dalle già citate Direttive concernenti il
contributo di sostegno al mantenimento a domicilio del 10 dicembre 2012, che,
in merito al trattamento fiscale prevedono quanto segue:
Il contributo per il
mantenimento a domicilio è soggetto ad imposizione fiscale.
Esso costituisce reddito
imponibile del beneficiario nella misura in cui non sia riversato a terzi quale
compenso per prestazioni finalizzate al mantenimento a domicilio.
L’Ufficio
degli anziani e delle cure a domicilio trasmette in copia le decisioni di
concessione del contributo alla Divisione delle contribuzioni.
Con la sua decisione,
l’autorità fiscale ha ritenuto che il contributo percepito da __________ sia
“riversato” al padre “quale compenso per prestazioni finalizzate al
mantenimento a domicilio” e che tale compenso costituisca per il genitore reddito
del lavoro.
Come ha perlomeno
implicitamente riconosciuto lo stesso Ufficio di tassazione nelle sue
osservazioni al ricorso, non risulta tuttavia che nella fattispecie __________
abbia concluso un contratto di lavoro con il padre, perché si occupi di lui.
D’altronde, se anche così fosse, l’autorità di tassazione si domanda se effettivamente
la locazione del magazzino non rientri la le “prestazioni temporanee o
durature, preventive o riabilitative”, che secondo la LACD “favoriscono… la
permanenza a domicilio” dell’utente. In altri termini, anche volendo ammettere
che vi sia stato un “riversamento” a terzi del contributo, l’importo potrebbe
essere stato impiegato per prestazioni riabilitative allo scopo di favorire la
permanenza a domicilio del beneficiario diretto.
2.5
Non risulta pertanto
provato l’adempimento dei presupposti per l’imposizione del contributo in
discussione quale reddito dell’attività lucrativa dipendente di RI 1. Il
preteso stipendio non è del resto stato assoggettato ai contributi sociali.
Per economia di giudizio,
considerata anche la presa di posizione dell’Ufficio di tassazione sul ricorso,
si giustifica lo stralcio del reddito litigioso, senza ulteriori
approfondimenti.
3.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 21 dicembre 2016 è riformata nel senso
che sono stralciati il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale e
la deduzione forfetaria delle spese professionali.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: