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Decisione

80.2017.202

Procedura: ricorso, ricusa di un giudice, istanza irricevibile se fondata sul fatto che il giudice ha preso decisioni sulla stessa persona, decisione adottata dalla Corte con il giudice ricusato

22 settembre 2017Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 5

luglio 2017, la RS 1 ha parzialmente accolto un ricorso interposto da RI 1 e da

__________ contro la decisione del 17 gennaio 2017 dell’Ufficio dei registri di

__________. L’autorità di ricorso dipartimentale ha, da un lato, confermato

l’obbligo dei ricorrenti di pagare una tassa di ispezione di 20 franchi e una

tassa per la fornitura di fotocopie di 20 franchi, in relazione alla loro

richiesta di copia di un atto notarile; dall’altro lato, ha accolto il loro

ricorso, nella misura in cui lo stesso Ufficio dei registri aveva accollato ai

ricorrenti una tassa di giudizio di 200 franchi, con la decisione del 17

gennaio 2017, con cui aveva respinto il loro reclamo.

B. L’11 luglio 2017 RI 1

e __________ si sono rivolti al presidente della Camera di diritto tributario,

chiedendo se un loro eventuale ricorso contro la decisione della Divisione

della giustizia sarebbe stato deciso dalla Corte nella composizione di un

giudice unico o nella composizione a tre giudici. Premesso che avevano chiesto

al Consiglio di Stato la “ricusazione generale del Tribunale d’appello”, hanno

sottolineato che in ogni caso doveva essere escluso “il Vicepresidente Mini Mauro,

poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la

controversia”.

C. Con ricorso del 7

agosto 2017, RI 1 e __________ postulano l’annullamento della tassa di 40

franchi e chiedono che la Divisione della giustizia sia condannata a versar

loro un risarcimento di complessivi fr. 134'999.– per “danno e lesione

personalità”, “elaborazione e presentazione incarti”, “inconvenienza” e “danno

cagionato con il cambio della terrazza da privato a uso comune”. A loro avviso,

lo Stato non potrebbe porre a loro carico la tassa litigiosa “per una copia di

documenti di atto notarile con difetti di registrazione notarile aggravati da

errori di accettazione e registrazione fondiaria”. Mediante la richiesta di

copia dei documenti depositati all’Ufficio dei registri, infatti, i ricorrenti

avrebbero indicato che l’atto notarile in questione “presentava un difetto di

consenso collettivo dei comproprietari della Residenza __________, affinché il

cambiamento di destinazione d’uso delle terrazze del piano 0 fosse registrato

in modo corretto”. Lo scopo della richiesta di fotocopie sarebbe stato di

“acquisire documenti di prova utili per la gestione di controversie in sede civile

e penale”.

D. Il 22 agosto 2017 il

presidente di questa Corte ha indirizzato ai ricorrenti uno scritto, con il

quale li ha informati circa la composizione della Camera di diritto tributario

e ha escluso di poter stabilire se il loro ricorso potesse essere oggetto di

una decisione adottata da un giudice unico, “poiché solo dopo un esame approfondito

degli atti e delle argomentazioni delle parti sarà possibile valutare

l’esistenza di questioni di principio o escludere la rilevante importanza della

causa”. Li ha inoltre invitati a voler precisare se la loro lettera dell’11

luglio 2017 dovesse essere considerata come una formale istanza di ricusa,

precisando in tal caso le persone oggetto di ricusazione e i relativi motivi.

E. I ricorrenti hanno

risposto con lettera del 31 agosto 2017, ribadendo la richiesta che la Corte

esamini il loro ricorso nella composizione di un giudice unico e manifestando

la preoccupazione di “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da

ulteriori abusi d’autorità e concussioni dal Vicepresidente Mauro Mini”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 40 cpv. 3

della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16

ottobre 2006 (LTORF; RL 4.1.3.1.2), contro la decisione del Dipartimento è dato

ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili

le disposizioni procedurali della legge tributaria.

1.2.

L’art. 182 cpv. 1 della

Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che chiunque,

nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o partecipare

in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi se:

a) ha

un interesse personale nella causa;

b) è

il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;

bbis) è

parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,

con una parte;

c) è

rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;

d) può

avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

I motivi di ricusazione

previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.

1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;

RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla

procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.3.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.

3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue

lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee

al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a

pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole

cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.

Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale

(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di

sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire

un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della

parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente

per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente

prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete

idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di

parzialità.

1.4.

Il motivo di ricusazione

deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne

constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può peraltro

essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2

LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento

competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta

giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello

(art. 182 cpv. 3 LT).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in discussione, i

ricorrenti hanno chiesto al presidente della Camera di diritto tributario di

escludere “il Vicepresidente Mini Mauro, poiché è già intervenuto in procedure

civili e penali concernenti la controversia”. La ricusazione non concerne pertanto

un funzionario dell’amministrazione bensì un membro di un’autorità giudiziaria

collegiale.

2.2

Quando la ricusazione

concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso

(art. 10 cpv. 2 PA; cfr. anche l’art. 37 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005

sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

Un giudice non può

tuttavia essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che

concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre

circostanze che lo facciano apparire prevenuto. Un’istanza di ricusa così

formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa

decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il

diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di

ricusazione a un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

2C_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti; inoltre Locher, op. cit., n. 42 ad art. 109

LIFD, p. 191).

2.3

Come già ricordato,

ricevuta la lettera con cui i ricorrenti, ancor prima di inoltrare il ricorso

contro la decisione della Divisione della giustizia, avevano chiesto che la

Camera di diritto tributario si pronunciasse nella composizione di un giudice

unico e che, in caso contrario, fosse escluso dalla Corte il vicepresidente

Mauro Mini, il presidente della stessa Corte ha chiesto loro di voler precisare

se la loro lettera dovesse essere considerata come una formale istanza di

ricusa e, in tal caso, di precisare le persone che sono oggetto di ricusazione

e di indicarne i motivi. In uno scritto di due pagine, contenente diverse

critiche all’operato di questa e di altre autorità amministrative e

giudiziarie, gli insorgenti hanno ribadito di voler ricusare il giudice Mauro

Mini, per “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi

d’autorità e concussioni”.

In queste circostanze,

sono adempiuti i presupposti perché la domanda di ricusa possa essere

dichiarata irricevibile da parte della stessa Corte giudicante nella sua

composizione che comprende anche il giudice ricusato. I ricorrenti non hanno

infatti addotto alcuno dei motivi di ricusa previsti dalla legge, limitandosi

ad affermare che il vicepresidente della Camera di diritto tributario sarebbe “già

intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. Non

avendo gli insorgenti fornito ulteriori spiegazioni, nonostante l’espresso

invito del presidente della Camera, si deve supporre che la censura si

riferisca a decisioni adottate dalla Corte dei reclami penali (CRP) dello

stesso Tribunale d’appello, della quale il giudice Mauro Mini è presidente. Il

fatto che, in quest’ultima veste, il vicepresidente della Camera di diritto

tributario possa aver partecipato all’adozione di decisioni non gradite ai

ricorrenti non costituisce tuttavia un motivo di ricusa.

3.

Ne consegue che l’istanza

di ricusa deve essere dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico degli istanti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: