80.2017.202
Procedura: ricorso, ricusa di un giudice, istanza irricevibile se fondata sul fatto che il giudice ha preso decisioni sulla stessa persona, decisione adottata dalla Corte con il giudice ricusato
22 settembre 2017Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.202
Lugano
22 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
1,
contro
RS
1
oggetto
ricusa
del vicepresidente Mauro Mini.
Fatti
A. Con decisione del 5
luglio 2017, la RS 1 ha parzialmente accolto un ricorso interposto da RI 1 e da
__________ contro la decisione del 17 gennaio 2017 dell’Ufficio dei registri di
__________. L’autorità di ricorso dipartimentale ha, da un lato, confermato
l’obbligo dei ricorrenti di pagare una tassa di ispezione di 20 franchi e una
tassa per la fornitura di fotocopie di 20 franchi, in relazione alla loro
richiesta di copia di un atto notarile; dall’altro lato, ha accolto il loro
ricorso, nella misura in cui lo stesso Ufficio dei registri aveva accollato ai
ricorrenti una tassa di giudizio di 200 franchi, con la decisione del 17
gennaio 2017, con cui aveva respinto il loro reclamo.
B. L’11 luglio 2017 RI 1
e __________ si sono rivolti al presidente della Camera di diritto tributario,
chiedendo se un loro eventuale ricorso contro la decisione della Divisione
della giustizia sarebbe stato deciso dalla Corte nella composizione di un
giudice unico o nella composizione a tre giudici. Premesso che avevano chiesto
al Consiglio di Stato la “ricusazione generale del Tribunale d’appello”, hanno
sottolineato che in ogni caso doveva essere escluso “il Vicepresidente Mini Mauro,
poiché è già intervenuto in procedure civili e penali concernenti la
controversia”.
C. Con ricorso del 7
agosto 2017, RI 1 e __________ postulano l’annullamento della tassa di 40
franchi e chiedono che la Divisione della giustizia sia condannata a versar
loro un risarcimento di complessivi fr. 134'999.– per “danno e lesione
personalità”, “elaborazione e presentazione incarti”, “inconvenienza” e “danno
cagionato con il cambio della terrazza da privato a uso comune”. A loro avviso,
lo Stato non potrebbe porre a loro carico la tassa litigiosa “per una copia di
documenti di atto notarile con difetti di registrazione notarile aggravati da
errori di accettazione e registrazione fondiaria”. Mediante la richiesta di
copia dei documenti depositati all’Ufficio dei registri, infatti, i ricorrenti
avrebbero indicato che l’atto notarile in questione “presentava un difetto di
consenso collettivo dei comproprietari della Residenza __________, affinché il
cambiamento di destinazione d’uso delle terrazze del piano 0 fosse registrato
in modo corretto”. Lo scopo della richiesta di fotocopie sarebbe stato di
“acquisire documenti di prova utili per la gestione di controversie in sede civile
e penale”.
D. Il 22 agosto 2017 il
presidente di questa Corte ha indirizzato ai ricorrenti uno scritto, con il
quale li ha informati circa la composizione della Camera di diritto tributario
e ha escluso di poter stabilire se il loro ricorso potesse essere oggetto di
una decisione adottata da un giudice unico, “poiché solo dopo un esame approfondito
degli atti e delle argomentazioni delle parti sarà possibile valutare
l’esistenza di questioni di principio o escludere la rilevante importanza della
causa”. Li ha inoltre invitati a voler precisare se la loro lettera dell’11
luglio 2017 dovesse essere considerata come una formale istanza di ricusa,
precisando in tal caso le persone oggetto di ricusazione e i relativi motivi.
E. I ricorrenti hanno
risposto con lettera del 31 agosto 2017, ribadendo la richiesta che la Corte
esamini il loro ricorso nella composizione di un giudice unico e manifestando
la preoccupazione di “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da
ulteriori abusi d’autorità e concussioni dal Vicepresidente Mauro Mini”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 40 cpv. 3
della Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16
ottobre 2006 (LTORF; RL 4.1.3.1.2), contro la decisione del Dipartimento è dato
ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello; sono applicabili
le disposizioni procedurali della legge tributaria.
1.2.
L’art. 182 cpv. 1 della
Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.1) prevede che chiunque,
nell’esecuzione della stessa legge, deve prendere una decisione o partecipare
in modo determinante alla sua elaborazione, sia tenuto ad astenersi se:
a) ha
un interesse personale nella causa;
b) è
il coniuge o il partner registrato di una parte o convive di fatto con lei;
bbis) è
parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado,
con una parte;
c) è
rappresentante di una parte o ha agito per essa nella medesima causa;
d) può
avere per altri motivi una prevenzione nella causa.
I motivi di ricusazione
previsti dalla legge cantonale coincidono con quelli indicati all’art. 109 cpv.
1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD;
RS 642.11) e all’art. 10 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA; RS 172.021).
1.3.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza del 18 giugno 2012 9C_469/2011 consid.
3.2 con riferimenti), la garanzia del diritto a un giudice imparziale persegue
lo scopo di evitare che la decisione venga influenzata da circostanze estranee
al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a
pregiudizio di una parte. Essa è concretizzata in primo luogo dalle regole
cantonali sulla ricusa e l'esclusione o astensione obbligatoria.
Indipendentemente dai precetti di diritto cantonale, la Costituzione federale
(art. 30 cpv. 1) e la CEDU (art. 6 n. 1) assicurano a ciascuno il diritto di
sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire
un apprezzamento libero e imparziale. Sebbene la semplice affermazione della
parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente
per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente
prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete
idonee a suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di
parzialità.
1.4.
Il motivo di ricusazione
deve essere osservato d’ufficio, cioè il funzionario o il magistrato che ne
constata l’esistenza è tenuto ad astenersi dalla decisione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 5 ad art. 109 LIFD, p. 178). Il motivo della ricusazione può peraltro
essere invocato da ogni persona partecipante alla procedura (art. 182 cpv. 2
LT). In tal caso, deve presentare un’istanza motivata al Dipartimento
competente. Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso entro trenta
giorni dalla notifica alla Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello
(art. 182 cpv. 3 LT).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in discussione, i
ricorrenti hanno chiesto al presidente della Camera di diritto tributario di
escludere “il Vicepresidente Mini Mauro, poiché è già intervenuto in procedure
civili e penali concernenti la controversia”. La ricusazione non concerne pertanto
un funzionario dell’amministrazione bensì un membro di un’autorità giudiziaria
collegiale.
2.2
Quando la ricusazione
concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso
(art. 10 cpv. 2 PA; cfr. anche l’art. 37 cpv. 1 della Legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).
Un giudice non può
tuttavia essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che
concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre
circostanze che lo facciano apparire prevenuto. Un’istanza di ricusa così
formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile. La relativa
decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il
diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di
ricusazione a un’altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
2C_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti; inoltre Locher, op. cit., n. 42 ad art. 109
LIFD, p. 191).
2.3
Come già ricordato,
ricevuta la lettera con cui i ricorrenti, ancor prima di inoltrare il ricorso
contro la decisione della Divisione della giustizia, avevano chiesto che la
Camera di diritto tributario si pronunciasse nella composizione di un giudice
unico e che, in caso contrario, fosse escluso dalla Corte il vicepresidente
Mauro Mini, il presidente della stessa Corte ha chiesto loro di voler precisare
se la loro lettera dovesse essere considerata come una formale istanza di
ricusa e, in tal caso, di precisare le persone che sono oggetto di ricusazione
e di indicarne i motivi. In uno scritto di due pagine, contenente diverse
critiche all’operato di questa e di altre autorità amministrative e
giudiziarie, gli insorgenti hanno ribadito di voler ricusare il giudice Mauro
Mini, per “preservare il procedimento ricorsuale cantonale da ulteriori abusi
d’autorità e concussioni”.
In queste circostanze,
sono adempiuti i presupposti perché la domanda di ricusa possa essere
dichiarata irricevibile da parte della stessa Corte giudicante nella sua
composizione che comprende anche il giudice ricusato. I ricorrenti non hanno
infatti addotto alcuno dei motivi di ricusa previsti dalla legge, limitandosi
ad affermare che il vicepresidente della Camera di diritto tributario sarebbe “già
intervenuto in procedure civili e penali concernenti la controversia”. Non
avendo gli insorgenti fornito ulteriori spiegazioni, nonostante l’espresso
invito del presidente della Camera, si deve supporre che la censura si
riferisca a decisioni adottate dalla Corte dei reclami penali (CRP) dello
stesso Tribunale d’appello, della quale il giudice Mauro Mini è presidente. Il
fatto che, in quest’ultima veste, il vicepresidente della Camera di diritto
tributario possa aver partecipato all’adozione di decisioni non gradite ai
ricorrenti non costituisce tuttavia un motivo di ricusa.
3.
Ne consegue che l’istanza
di ricusa deve essere dichiarata irricevibile. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico degli istanti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 40 cpv. 3 LTORF e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: