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Decisione

80.2017.211

Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie

9 novembre 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2014 del 26.5.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di

seguito UT) riconosceva unicamente in maniera parziale (limitatamente a fr.

1'220.-) le spese di fr. 74'863.- fatte valere da RI 1 a titolo di costi di

manutenzione relativi all’immobile di sua proprietà. In particolare l’autorità

fiscale negava la maggior parte delle spese richieste in deduzione argomentando

che si era in presenza di una riattazione con ampliamento dell’abitazione.

Per l’IC il reddito

imponibile veniva fissato in fr. 73'200.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per quanto concerne l’IFD il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 76'500.- (determinante per l’aliquota in fr.

76'500.-).

B. Con reclamo

23/24.6.2016 il contribuente contestava la decisione. Sosteneva che non si

trattava di una radicale trasformazione dell’edificio, ma che gli elementi di

base fossero di per sé rimasti invariati, ma unicamente migliorati. In particolare,

postulava almeno il riconoscimento di metà della spesa, per fr. 37'000.-.

C. Con decisione su

reclamo del 15.6.2017 l’UT respingeva il gravame presentato da RI 1 volto alla

deduzione alle spese da lui sostenute per i lavori di manutenzione all’immobile

mapp. __________ RFD __________ di sua proprietà. In particolare, l’autorità

fiscale decideva, tenuto conto che i lavori di ristrutturazione erano stati

svolti principalmente nel 2014 e nel 2015, di stralciare il valore locativo

dell’immobile ed al contempo di non ritenere alcuna spesa di manutenzione

relativa ai lavori svolti sul mapp. __________ __________. Per l’IC il reddito

imponibile veniva accertato in fr. 68'300.- (medesimo importo determinante per

l’aliquota), e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva

commisurato in fr. 71'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 71'600.-).

D. Con ricorso 16/18.8.2017

RI 1, rappresentato dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo

contestando il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione da lui fatte

valere in relazione alle opere svolte sull’immobile di sua proprietà (mapp. __________

RFD __________). In particolare chiede che la decisione IC/IFD 2014 su reclamo

sia annullata e che vengano riconosciuti fr. 36'110.05 a titolo di deduzione

per spese di manutenzione.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata.

Va preliminarmente

analizzata la tempestività del ricorso 16/18.8.2017 contro la decisione su

reclamo IC/IFD 2014 del 15.6.2017.

Il ricorrente sostiene la

tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 140 cpv. 1 LIFD

prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su

reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,

davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. È

salvo l’articolo 132 capoverso 2.

Per quanto concerne la LT,

l’art. 227 cpv. 1 prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto

la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206

capoverso 2.

2.2

La legge

federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione

procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie

giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto

cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di

ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF

51.

p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.

2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).

2.3

Queste

regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come

assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di

disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una

regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso

deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie

cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;

inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1).

2.4

Neppure la

legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le

norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un

calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

Questa

Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di

ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della

Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad

esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

2.5

In merito all’assenza

delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere

utile ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231

cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla

Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino

o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un

adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di

procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente

“un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non

sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli

intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle

ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto

di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa

ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,

stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione

dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).

2.6

Ora tenendo in

considerazione l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso, di

30.

giorni sia per l’IC che per l’IFD, sarebbe giunto a scadenza il 17.7.2017

(art. 140 cpv. 4 con rimando all’art. 133 LIFD e art. 192 cpv. 2 LT).

Ne discende pertanto come

il ricorso, presentato il 16/18.8.2017 è tardivo e come tale deve essere

dichiarato irricevibile.

3.

Il ricorso è

irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste

a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 250.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

- ;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La segretaria: