80.2017.211
Procedura: ricorso, termini, non sospensione per ferie giudiziarie
9 novembre 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.211
80.2017.212
Lugano
9 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16 agosto 2017 contro la decisione del 15 giugno 2017
in materia di IC/IFD 2014.
Fatti
A. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2014 del 26.5.2016 l’Ufficio di tassazione di __________ (di
seguito UT) riconosceva unicamente in maniera parziale (limitatamente a fr.
1'220.-) le spese di fr. 74'863.- fatte valere da RI 1 a titolo di costi di
manutenzione relativi all’immobile di sua proprietà. In particolare l’autorità
fiscale negava la maggior parte delle spese richieste in deduzione argomentando
che si era in presenza di una riattazione con ampliamento dell’abitazione.
Per l’IC il reddito
imponibile veniva fissato in fr. 73'200.- (medesimo importo determinante per
l’aliquota) e la sostanza in fr. 0.-. Per quanto concerne l’IFD il reddito
imponibile veniva accertato in fr. 76'500.- (determinante per l’aliquota in fr.
76'500.-).
B. Con reclamo
23/24.6.2016 il contribuente contestava la decisione. Sosteneva che non si
trattava di una radicale trasformazione dell’edificio, ma che gli elementi di
base fossero di per sé rimasti invariati, ma unicamente migliorati. In particolare,
postulava almeno il riconoscimento di metà della spesa, per fr. 37'000.-.
C. Con decisione su
reclamo del 15.6.2017 l’UT respingeva il gravame presentato da RI 1 volto alla
deduzione alle spese da lui sostenute per i lavori di manutenzione all’immobile
mapp. __________ RFD __________ di sua proprietà. In particolare, l’autorità
fiscale decideva, tenuto conto che i lavori di ristrutturazione erano stati
svolti principalmente nel 2014 e nel 2015, di stralciare il valore locativo
dell’immobile ed al contempo di non ritenere alcuna spesa di manutenzione
relativa ai lavori svolti sul mapp. __________ __________. Per l’IC il reddito
imponibile veniva accertato in fr. 68'300.- (medesimo importo determinante per
l’aliquota), e la sostanza in fr. 0.-. Per l’IFD il reddito imponibile veniva
commisurato in fr. 71'600.- (determinante per l’aliquota in fr. 71'600.-).
D. Con ricorso 16/18.8.2017
RI 1, rappresentato dall’avv. __________, impugna la decisione su reclamo
contestando il mancato riconoscimento delle spese di manutenzione da lui fatte
valere in relazione alle opere svolte sull’immobile di sua proprietà (mapp. __________
RFD __________). In particolare chiede che la decisione IC/IFD 2014 su reclamo
sia annullata e che vengano riconosciuti fr. 36'110.05 a titolo di deduzione
per spese di manutenzione.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata.
Va preliminarmente
analizzata la tempestività del ricorso 16/18.8.2017 contro la decisione su
reclamo IC/IFD 2014 del 15.6.2017.
Il ricorrente sostiene la
tempestività del gravame in ragione delle ferie giudiziarie.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 140 cpv. 1 LIFD
prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su
reclamo dell’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione,
davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale. È
salvo l’articolo 132 capoverso 2.
Per quanto concerne la LT,
l’art. 227 cpv. 1 prevede che il contribuente può impugnare con ricorso scritto
la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l’articolo 206
capoverso 2.
2.2
La legge
federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione
procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie
giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto
cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di
ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF
51.
p. 57; inoltre la sentenza del Tribunale federale del 15 febbraio 2006 n.
2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea 2008, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1311).
2.3
Queste
regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come
assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di
disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso
deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie
cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;
inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n.2C_503/2010 consid. 2.1).
2.4
Neppure la
legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le
norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un
calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
Questa
Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di
ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della
Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad
esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).
2.5
In merito all’assenza
delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere
utile ricordare una recente iniziativa del legislatore cantonale: l’art. 231
cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla
Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino
o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un
adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di
procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente
“un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento al “termine non
sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il contribuente, lasciandogli
intendere che il termine di ricorso in linea di principio fosse sospeso dalle
ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto
di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa
ragione il legislatore cantonale ha modificato la disposizione procedurale,
stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle ferie” (cfr. la versione
dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1° gennaio 2012).
2.6
Ora tenendo in
considerazione l’inesistenza delle ferie giudiziarie, il termine di ricorso, di
30.
giorni sia per l’IC che per l’IFD, sarebbe giunto a scadenza il 17.7.2017
(art. 140 cpv. 4 con rimando all’art. 133 LIFD e art. 192 cpv. 2 LT).
Ne discende pertanto come
il ricorso, presentato il 16/18.8.2017 è tardivo e come tale deve essere
dichiarato irricevibile.
3.
Il ricorso è
irricevibile siccome intempestivo. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 250.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
- ;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La segretaria: