80.2017.215
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, muratore e consulente in assicurazioni, Master in risorse umane rappresenta formazione, spese non deducibili
4 dicembre 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.215
80.2017.216
Lugano
4 dicembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 agosto 2017 contro la decisione del 26 luglio 2017 in materia di IC e IFD
2010.
Fatti
A. Nella
dichiarazione d’imposta 2010 RI 1, nato il __________, domiciliato nelle __________,
il quale in quel periodo fiscale esercitava la professione di consulente
assicurativo, ha dichiarato un reddito da attività principale di fr. 96'891.– e
da attività accessoria di fr. 9'770.–. Fra le deduzioni ha fatto valere le
seguenti spese professionali:
trasporto (veicolo privato) fr. 26’490.–
pasti
principali fuori casa fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2’500.–
spese
di perfezionamento fr. 18’000.–
spese
per attività accessoria dip. fr. 800.–
totale fr. 50'990.–
Il
contribuente ha, fra l’altro, chiesto la deduzione di alimenti per figli nella
misura di fr. 10'800.–.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 16 dicembre 2015, RS 1 ha ripartito
le spese professionali nel seguente modo:
trasporto (veicolo privato) fr. 26’490.–
pasti
principali fuori casa fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2’500.–
spese
di perfezionamento fr. 0.–
spese
per attività accessoria dip. fr. 800.–
totale fr. 32’990.–
L’autorità
ha, tra l’altro, ridotto gli alimenti per figli minorenni a fr. 9'600.– e ha
aumentato il reddito da attività dipendente principale alla somma di fr.
111'291.–.
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 15 gennaio 2016, nel quale ha
contestato l’aumento del reddito lordo da attività dipendente principale, il
mancato riconoscimento delle spese di perfezionamento di complessivi fr.
18'000.– e la riduzione degli alimenti per figli minorenni. Ha inoltre
postulato il riconoscimento di un ulteriore importo di fr. 7'500.– a titolo di
spese di consulente assicurativo.
D. Con decisione dopo
reclamo del 10 febbraio 2016, l’autorità di tassazione ha accolto la rettifica
degli alimenti per figli minorenni e ha respinto le altre richieste, con le
seguenti motivazioni:
Il sig. RI 1, di professione
consulente assicurativo, ha percepito uno stipendio netto di fr. 96891 ed una
rifusione di spese di fr. 14400 (basata su un regolamento delle spese approvato
dall’Amministrazione cantonale del canton __________). A titolo di spese
professionali dei dipendenti ha chiesto le deduzioni seguenti (cfr. modulo 4 ha
chiesto: fr. 26490 per spese di viaggio, fr. 3200 per pasti fuori casa, fr.
2500 per altre spese, fr. 18000 per spese di formazione e fr. 800 per
l’attività accessoria. Altri costi non sono stati elencati.
Tranne le spese di formazione
tutte le altre deduzioni sono state concesse e di conseguenza il rimborso spese
di fr. 14400 è stato aggiunto allo stipendio netto di 96891. I costi ammessi in
deduzione e richiesti (fr. 32190) rappresentano circa il 30% degli introiti
lordi complessivi (stipendio netto + rimborso spese), percentuale che si
allinea con i costi normalmente ammessi per consulenti assicurativi. Pertanto
l’ulteriore richiesta di deduzione di fr. 7500, per altro senza la minima
indicazione e documentazione, non può essere ammessa. Per quanto riguarda la
tassa d’iscrizione MAS Human Capital Management della durata di 2 anni, si
osserva quanto segue. A giudizio dell’ufficio di tassazione, malgrado che esso
possa sicuramente permettere al contribuente di meglio svolgere la sua funzione
di consulente assicurativo, in considerazione della durata, del dispendio
finanziario e della sua particolarità (incento maggiormente su tematiche
relative allo sviluppo delle risorse, alla leadership e allo sviluppo del
personale) è da considerare quale spesa di formazione e non di solo
perfezionamento. Inoltre va ricordato che ai frequentatori al termine del ciclo
formativo è data la possibilità di presentare una tesi che se accolta, permette
di ottenere un diploma dal Dipartimento federale dell’economia quale Master of
Advanced Studies SUPSI in Human Capital Management. Per questi motivi l’ufficio
si riconferma nella propria decisione. (…).
E. Il 9 marzo 2016 RI 1
ha presentato un ricorso presso la Camera di diritto tributario, la quale con sentenza
del 20 marzo 2017 ha annullato la decisione su reclamo del 10 febbraio e ha
rinviato gli atti all’RS 1 per altri accertamenti e per nuova decisione ai
sensi dei considerandi (inc. CDT 80.2016.48/49).
F. Esperiti gli
accertamenti, con decisione di tassazione dopo rettificazione su reclamo del 26
luglio 2017, l’RS 1, per l’IC, ha ridotto il reddito da attività dipendente da
fr. 111'291.– a fr. 96'891.–, richiamando la decisione del 21 marzo 2017 di
questa Corte (p. 13). Le spese professionali sono invece state rettificate nel
seguente modo:
trasporto (veicolo privato) fr. 0.–
pasti
principali fuori casa fr. 0.–
spese
professionali (forfait) fr. 0.–
altre
spese professionali effettive fr. 17’790.–
spese
per attività accessoria dip. fr. 800.–
totale fr. 18’590.–
Tra le deduzioni, non ha inoltre
riconosciuto le spese di perfezionamento (come nella precedente decisione),
spiegando in particolare quanto segue:
…
A giudizio dell’ufficio di tassazione tra la professione esercitata e la
formazione intrapresa per l’ottenimento del Master in “Human Capital
Management” non vi è quella interconnessione tale da poter affermare che gli
studi intrapresi permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità del
lavoro svolto, soddisfacendo nel contempo nuove esigenze che la professione di
broker assicurativo e di consulente in assicurazioni richiedono. Anzi …,
l’impegno profuso per l’ottenimento del Master era finalizzato ad un
cambiamento di attività, cosa puntualmente realizzata nel 2012, come del resto
riconosciuto dallo stesso precedente datore di lavoro: (…) il sig. RI 1 ci ha
lasciato di sua iniziativa per andare ad occupare un posto di rilievo (…). Per
questi motivi l’ufficio di tassazione di Locarno si riconferma nella precedente
decisione su reclamo e le spese di formazione/perfezionamento non vengono
ammesse.
L’autorità fiscale, a
titolo di altre spese professionali, ha invece riconosciuto l’importo di fr. 17'790.–.
Nella motivazione allegata, ha in particolare esposto quanto segue:
Dal contratto di lavoro emerge che al contribuente è riconosciuta una
indennità forfettaria di fr. 1200 al mese per “tous les frais qui sont imposés
au conseiller par son activité”. Considerando che sia in sede di ricorso che in
seguito alla richiesta di complemento di informazioni dell’ufficio di
tassazione, il contribuente non ha presentato nessun giustificativo a sostegno
della presenza degli ulteriori costi da lui quantificati in fr. 7500 e per
economia di giudizio l’ufficio di tassazione ritiene di potere sostanzialmente
confermare la sua precedente decisione. Pertanto a titolo di spese
professionali vengono ammesse le deduzioni seguenti: spese di viaggio
(onnicomprensive) fr. 26490 + spese per pasti fr. 3200 + altre spese
fr. 2500.00 - indennizzo Vodese fr. 14'400 = spese totali dedotte 17'900.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 domanda di ammettere le
deduzioni sul reddito imponibile come da reclamo del 15 gennaio 2016 e ribadite
nel ricorso del 9 marzo 2016. Sostiene in particolare che il conseguimento del
master non era finalizzato a un cambiamento professionale, avendo iniziato la
sua nuova attività professionale presso l’Amministrazione pubblica il 1° aprile
2012, prima di aver consegnato la tesi finale. Delle altre argomentazioni si
dirà, laddove necessario, in seguito.
H. Con scritto del 1°
settembre 2017, l’RS 1 produce il relativo incarto, senza formulare
osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
1.2.
Le stesse sono precisate
dal decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2010 qui in esame è del 9 dicembre 2009),
segnatamente dagli articoli 4 e seguenti, che concernono le spese di trasporto,
di doppia economia domestica, di alloggio, di lavoro a turno o notturno, di
perfezionamento e riqualifica professionale. Analoghe deduzioni sono previste,
per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993
(cfr. articoli 5, 6, 8 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo
in periodo.
Come precisano
ulteriormente l’art. 3 del decreto esecutivo e l’art. 1 dell’Ordinanza
federale, le spese professionali deducibili sono, più in generale, quelle
necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo
stesso. E contrario, non sono invece deducibili le spese che eccedono il
necessario e che non sono direttamente connesse con il conseguimento del relativo
reddito.
Considerandi
2.
Quo alle spese di
perfezionamento
2.1
L’entrata in vigore, il 1°
gennaio 2016, della Legge federale del 27 settembre 2013 sull’imposizione delle
spese di formazione e di perfezionamento a fini professionali ha comportato
l’abrogazione degli art. 26 cpv. 1 lett. d e 34 lett. b LIFD.
Queste disposizioni permangono comunque applicabili al caso di specie, ritenuto
come lo stesso concerna la tassazione del periodo fiscale 2010 e come non
esista alcuna disposizione di diritto transitorio che preveda una soluzione
differente (cfr. sentenza TF n.2C_588/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4.1.;
sentenza TF n.2C_660/2014 del 6 luglio 2015 consid. 5.).
2.2
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1.
lett. d LT, sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal
reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri costi e spese
non possono essere dedotti; tra questi le altre spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
2.3
Dal chiaro tenore
letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la
riqualificazione professionale sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 9 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2010, del 9 dicembre 2009).
Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e
quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 8 (art. 9
cpv. 2 del citato decreto esecutivo; art. 33 lett. b LT).
Anche per l’IFD le spese
per il perfezionamento e la riqualificazione professionale sono deducibili se
connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in
cui sono giustificate e documentate (art. 8 dell’Ordinanza federale sulle spese
professionali del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta
ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 dell’Ordinanza
federale sulle spese professionali del 10 febbraio 1993; art. 34 lett. b
LIFD).
2.4
Non sono quindi deducibili
le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per
acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per esempio
il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori ecc.
(decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1).
Sono invece spese di
perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato
nella professione appresa, rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti
esigenze. In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare
nozioni già acquisite (per esempio corsi di ripetizione o di perfezionamento
propri del settore, seminari, congressi ecc.), come anche le spese per corsi di
lingue e per esami che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre
deducibili le spese inerenti al perfezionamento di una professione già appresa
ed esercitata, come nel caso dell’impiegato di commercio che diventa perito
contabile o del pittore che dà gli esami di maestria (Circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2; decisione TF n.2A.623/2004 del 6 luglio
2005).
2.5
2.5.1
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale, sono deducibili tutte le spese di
perfezionamento che sono oggettivamente in rapporto con la professione e che
permettono al contribuente di mantenere le sue opportunità di lavoro,
soddisfacendo alle nuove esigenze della professione svolta, anche se ciò non
appaia assolutamente indispensabile per mantenere la posizione professionale
acquisita (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio 2010 e n.2A.623/2004 del
6.
luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86 entrambe con rinvii).
La qualifica di spese di
perfezionamento deducibili dipende pertanto da un esame concreto della
situazione. Occorre paragonare la formazione di base seguita dal contribuente e
le nuove conoscenze acquisite con la formazione in discussione; è inoltre
necessario considerare la professione esercitata e gli effetti di detta
formazione sull’attività lavorativa (decisioni TF n.2C_750/2009 del 26 maggio
2010; n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 e n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005,
in: StR 61/2006 p. 41).
2.5.2
Il tema della
delimitazione tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con
l’esercizio di un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione
vera e propria, dall’altro, è stato più volte affrontato dal Tribunale
federale. In una sentenza risalente al 14 marzo 1991, l’Alta Corte ha negato,
per esempio, la deduzione dei costi sostenuti da un giurista per elaborare una
tesi di dottorato, argomentando che si trattava di un approfondimento della sua
formazione di base (decisione TF n.2A.263/1990 del 14 marzo 1991, in: ASA 60
p. 356). Nello stesso senso si è pronunciata nel caso di un responsabile di un
centro di “incontri e seminari”, che postulava la deduzione dei costi da lui
affrontati per frequentare un corso in astrologia e psicologia, in difetto di
un nesso causale diretto con la professione esercitata (decisione TF n.
2A.130/2002 dell’8 agosto 2002, in: ASA 72 p. 473), oppure ancora nel caso di
un contribuente che, dopo aver interrotto gli studi universitari di economia,
conseguiva un Bachelor of Business Administration (BBA) e successivamente un
Master (MBA). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato che il contribuente
aveva appreso il mestiere sul campo (“learning by doing on the job”) e
con la formazione parallela al lavoro mirava a colmare le lacune nella sua
preparazione manageriale emerse a seguito del suo avanzamento.
2.5.3
Recentemente il Tribunale
federale si è occupato del caso di un giurista fiscalista che, dopo un decennio
di attività alle dipendenze di due società che si occupavano di consulenza e
assistenza in materia economica, finanziaria, commerciale, giuridica e fiscale,
aveva continuato i propri studi per ottenere un Master of Advanced Studies
(MAS) in International Taxation (cfr. sentenza TF n.2C_1073/2013 del 25 giugno
2014, in: RF 69/2014 p. 645).
La sentenza in questione
rileva che, per valutare se i corsi intrapresi sono da considerarsi
perfezionamento deducibile o meno, bisogna procedere a un esame concreto della
situazione personale del contribuente: la sua formazione iniziale, lo stato
delle sue conoscenze prima di intraprendere i nuovi studi, la sua carriera
professionale, la sua attività professionale prima e dopo la formazione e il
contenuto della formazione in questione (sentenza cit., consid. 2.2.3.).
Il Tribunale federale ha
quindi sottolineato che la situazione del ricorrente era particolare, poiché
beneficiava di un’esperienza professionale pluriennale riconosciuta dai suoi
datori di lavoro e dai clienti nell’ambito fiscale, in particolar modo nel
diritto tributario internazionale dell’impresa e nella fiscalità internazionale
del patrimonio, prima di intraprendere il corso per il conseguimento del MAS,
proprio nelle materie da lui stesso utilizzate e praticate quotidianamente. Pur
non mettendo in discussione la propria giurisprudenza, secondo cui le spese per
una formazione specialistica che conduce al conseguimento di un master che costituisce
la logica continuazione della prima formazione universitaria non sono
deducibili quali spese di perfezionamento, la Corte ha ritenuto dunque che nel
caso concreto le spese fossero deducibili, tenuto conto della situazione personale
del contribuente, dello stato attuale delle sue conoscenze, della sua carriera
professionale e della sua posizione professionale dopo lo svolgimento del corso
(sentenza cit., consid. 2.3).
3.
3.1.
Venendo al caso in esame, RI
1.
chiede di poter dedurre, a titolo di spese di perfezionamento professionale,
l’importo complessivo di fr. 18'000.–, da lui versati, in sei rate nel corso
dell’anno 2010, quale quota d’iscrizione per il MAS in Human Capital
Management. Sostiene in particolare in questa sede che non vi sarebbe alcuna
connessione tra il conseguimento del Master e il cambiamento professionale
presso l’Amministrazione cantonale avvenuto il 1° aprile 2012. I moduli seguiti
sarebbero serviti ad ottenere un "perfezionamento professionale nelle attività
svolte in quel periodo", mentre la sua partecipazione al concorso presso
l’Amministrazione cantonale, che peraltro scadeva nel mese di giugno 2011,
rappresentava un’opportunità di cambiamento. La tesi del master sarebbe stata
consegnata alla direzione generale della __________ per trovare eventuali
correttivi, soluzioni, ecc.
3.2
Dal suo curriculum
vitae, consegnato all’RS 1 durante l’udienza tenutasi il 27 giugno 2017, risulta
in particolare che egli ha ottenuto i seguenti diplomi/attestati:
·
nel 1988 il diploma di muratore (Scuola professionale di __________);
·
nel 1991 l’attestato di agente di polizia comunale (__________);
·
nel 2003 il diploma per consulenti in assicurazioni (__________);
·
nel 2005 il diploma d’impiegato di commercio (SIC, __________);
·
nel 2005 il diploma per consulente in fondi d’investimento IAF;
·
nel 2007 il certificato per intermediario assicurativo AFA;
·
nel 2011 (recte 2012) il Master of Advanced Studies SUPSI
in Human Capital Management (HCM).
Ha inoltre esposto di aver
seguito la formazione per funzionari dirigenti presso l’Amministrazione cantonale
e di aver frequentato, negli anni 2015/2016, il DAS in Business Coaching presso
la SUPSI (con esami previsti quest’anno).
Per quanto concerne la sua
esperienza professionale ha esposto quanto segue:
·
dal 1988 al 1990 ha esercitato la professione di muratore presso
la __________, __________;
·
dal 1990 al 2001 è stato agente di polizia comunale di __________;
·
dal 2002 al 2012 è stato consulente in assicurazioni presso la __________,
__________;
·
dal 2003 al 2013 è stato responsabile della __________, __________;
·
dal 2012 ad oggi, riveste la funzione di caposervizio (ndr.
servizi di supporto __________, cfr. organigramma __________) presso lo __________,
__________, __________.
Dal contratto di lavoro
della __________ risulta che RI 1 è stato assunto dal 1° gennaio 2002 come
consulente presso l’agenzia principale di __________, il cui raggio di attività
e il portafoglio venivano a lui attribuiti dall’agente generale. Egli è stato alle
dipendenze dell’agenzia principale di __________, quale consulente al servizio
esterno, dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2012. In quel periodo, ha seguito "…
un’approfondita formazione in alcuni rami e sui prodotti del nostro gruppo"
(cfr. certificato di lavoro del 15 maggio 2012 nell’incarto fiscale 2010). Dal
sito internet della società emerge, in effetti, che ha un proprio centro di
formazione. Inoltre i consulenti assicurativi "seguono un corso di
formazione continua di due anni che consente loro di acquisire nozioni
approfondite in tutti i settori dell’assicurazione e della previdenza. Una
volta conclusi con successo i moduli dei corsi, i consulenti vengono iscritti
al registro pubblico di Cicero (ndr. Certified Insurance
Competence, trattasi di un label di qualità che garantisce una
consulenza competente in questioni assicurative; i consulenti a beneficio del label
di qualità Cicero seguono regolarmente una formazione continua per offrire ai
propri clienti un valore aggiunto reale). RI 1 è stato parallelamente
(dal 2003 al 2013) socio e gerente con diritto di firma individuale della __________,
già con sede a __________, ora __________ (cfr. estratto del registro di
commercio del Canton Ticino).
3.3
Occorre ora esaminare la
natura e i contenuti della formazione ottenuta dall’insorgente, ossia il
conseguimento del Master of Advanced Studies (MAS) SUPSI in Human Capital
Management (HCM) presso la SUPSI (di seguito MAS in HCM) il 15 giugno 2012.
Come già esposto nella precedente decisione del 20 marzo 2017 di questa Corte
(inc. CDT 80.2016.48/49), dalla documentazione reperibile su internet si evince
in particolare che detto MAS, organizzato dalla SUPSI, è costituito da tre
corsi postdiploma (Certificate of Advanced Studies, CAS). I primi due sono comuni
a tutti i partecipanti, mentre il terzo ha carattere opzionale, poiché il
partecipante ha la possibilità di scegliere un approfondimento riguardo
all’offerta formativa della SUPSI o di un istituto universitario partner. Al
termine dei CAS il candidato redige un lavoro di tesi su un progetto aziendale
(Project Work). La durata globale del master è di due anni. Il MAS in HCM si
propone di formare professionisti in grado di intervenire sulle organizzazioni
complesse con una visione ampia e completa delle problematiche di gestione
delle risorse umane. Tale prospettiva richiede un approccio multidisciplinare
nell’ambito del quale saranno sviluppate le tematiche istituzionali, sociali,
giuridiche ed economiche del mondo del lavoro e dell’organizzazione aziendale.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di conferire un indirizzo
strategico alla gestione delle risorse umane, adattare la propria struttura
organizzativa alla mutevole complessità aziendale, creare una politica HR
basata sul principio della centralità della persona ed esercitare una
leadership responsabili. I destinatari per il MAS in HCM sono responsabili
della funzione Risorse Umane che vogliono diventare protagonisti nei processi
di cambiamento, imprenditori, dirigenti e decision-maker, che desiderano
aggiornarsi su strategie e strumenti di valorizzazione del Capitale Umano,
consulenti e specialisti dell’organizzazione e del personale che desiderano
approfondire le conoscenze tecniche per pianificare, realizzare e monitorare
progetti di sviluppo organizzativo. Al master sono ammesse persone che hanno un’esperienza professionale di almeno tre anni in posizione di
responsabile o professionista delle risorse umane e che hanno un titolo di
studio di livello universitario; per i candidati che non possiedono il titolo
universitario, è possibile l’ammissione su dossier (cfr., per altri
dettagli, www.supsi.ch).
Dalla documentazione
consegnata dall’insorgente all’autorità fiscale, si ha che RI 1 ha conseguito
il CAS SUPSI in "Ambiente, cultura e risorse umane" (dall’8 ottobre
2009.
al 27 novembre 2010), ha frequentato e superato l’esame finale del
percorso formativo "Strategia e Human Capital" della durata di 72
ore-lezione (dall’8 ottobre 2009 al 12 dicembre 2009), ha conseguito il CAS
SUPSI in "Sviluppo delle risorse e dell’organizzazione aziendale"
(dal 14 gennaio 2010 al 17 luglio 2010), ha frequentato il corso di
aggiornamento "Leadership & Empowerment" della durata di 112
ore-lezione (dal 26 agosto 2010 al 27 novembre 2010) e ha conseguito il CAS
SUPSI in "La direzione del personale" (dal 9 dicembre 2010 al 10
giugno 2011), tutti validi per il conseguimento del MAS in HCM. Durante
l’udienza del 27 giugno 2017, ha al riguardo evidenziato che "…la tesi
finale per il Master era incentrata sull’analisi del clima aziendale presso la __________
". In questa sede ribadisce e precisa che la tesi "… era improntata
sull’analisi del clima aziendale presso la __________ presso tutte le agenzie
della Svizzera e su tutti i collaboratori (ca. 1'200). A questo proposito
emerge chiaramente che senza la frequentazione ai moduli del percorso inerente
l’ottenimento del Master, un lavoro così complesso di ricerca, elaborazione
dati, proposte, ecc. da consegnare alla Direzione generale a __________, non
sarebbe mai stato possibile. Infatti terminata la tesi citata, la stessa è
stata trasmessa per l’eventuale implementazione dei vari correttivi, soluzioni,
ecc., da parte della stessa Direzione".
3.4
In queste circostanze, è
in dubbio che il MAS in HCM proposto dalla SUPSI e ottenuto dall’insorgente nel
2012, non configura un semplice approfondimento e aggiornamento delle sue
conoscenze professionali apprese e neppure un ripasso delle conoscenze a sua
disposizione acquisite con le formazioni precedenti. Detta formazione gli ha invero
permesso di conseguire un’altra formazione nell’ambito delle risorse umane, un
settore ben diverso da quello assicurativo. RI 1, come visto, di formazione
muratore, ha dapprima esercitato per un paio di anni questa professione. Egli è
stato poi agente di polizia comunale per una decina di anni; in seguito è stato
alle dipendenze di una Compagnia d’Assicurazione come "consulente al
servizio esterno", per oltre dodici anni e ha ottenuto diversi diplomi tra
cui quello d’impiegato di commercio. Egli è stato parallelamente socio e
gerente di un’impresa di costruzioni, di cui però non si sa nulla di più. Ciò
dimostra inequivocabilmente che, nella fattispecie in esame, difetta un nesso
causale diretto tra il master conseguito dal ricorrente nell’ambito delle
risorse umane (ove ha potuto apprendere nuove conoscenze in quello specifico
settore) e le professioni esercitate in precedenza, e ciò in particolare in
considerazione anche della sua pluriennale esperienza in ambito assicurativo in
veste di consulente (senza peraltro rivestire una posizione dirigenziale). Del
resto, è lo stesso insorgente ad ammettere che, senza la frequentazione dei
moduli CAS per ottenere il MAS in HCM, egli non sarebbe stato in grado di
redigere il suo lavoro di tesi. Inoltre, il suo ruolo in seno alla __________
(ndr. attività che però non è stata indicata nel suo curriculum vitae
prodotto dinanzi all’autorità fiscale), sarebbe stato quello di fungere da
tramite per le aziende e per chi svolgeva l’attività di broker e sarebbe
"… proprio per quanto acquisito nei moduli CAS del Master HCM, che ho
potuto presentare e discutere con alcuni dirigenti dei rischi legati
all’azienda per ciò che riguarda lo sviluppo delle risorse o del personale, di
Change Management, Assessment, processi, ecc. …". Rileva infine di non
aver percepito alcuna commissione da parte della __________, poiché non si
occupava della vendita di prodotti assicurativi, attività che invece esercitava
presso la __________ (cfr. p. 3 del presente ricorso). Ne consegue che, su
questo punto, la decisione impugnata non può che essere confermata.
3.5
Il ricorrente contesta
l’argomentazione dell’RS 1 secondo cui "…,
l’impegno profuso per l’ottenimento del Master era finalizzato ad un
cambiamento di attività, cosa puntualmente realizzata nel 2012, come del resto
riconosciuto dallo stesso precedente datore di lavoro: (…) il sig. RI 1 ci ha
lasciato di sua iniziativa per andare ad occupare un posto di rilievo (…)".
A suo dire, il conseguimento del MAS in HCR non avrebbe dunque avuto alcun
influsso sulla sua posizione professionale attuale in seno all’Amministrazione
cantonale. La sua critica si fonda però su una visione ristretta e immediata.
Occorre invece fare una valutazione a lungo termine, essendo decisivo che il
MAS conseguito abbia migliorato la sua possibilità di carriera in termini
futuri e ne abbia aumentato, in misura considerevole, il valore sul mercato del
lavoro (decisione TF n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006 consid. 4.3). È indubbio
che l’insorgente abbia ampliato le proprie qualifiche professionali nell’ambito
delle risorse umane, settore in cui non ha peraltro mai esercitato la propria
attività professionale prima di ottenere il MAS in HCM, e ciò indipendentemente
dal ruolo assunto in seno all’Amministrazione cantonale.
3.6
Alla luce di quanto sopra
esposto, i costi sostenuti dall’insorgente, a titolo di spese di
perfezionamento professionale, dell’ammontare di fr. 18'000.–, da lui versati,
in sei rate nel corso dell’anno 2010, quale quota d’iscrizione per il MAS in
HCM, costituiscono spese di formazione e non di mero perfezionamento, e in
quanto tali, non sono deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. b
LT; art. 34 lett. b LIFD).
4.
Quo alle
indennità per spese / spese forfettarie
L’insorgente, con
riferimento alle suindicate spese, in questa sede non contesta esplicitamente
le deduzioni non riconosciute dall’autorità fiscale nella decisione impugnata e
non apporta alcuna prova concreta atta a sostanziare le deduzioni postulate nel
precedente reclamo del 15 gennaio 2016 e nel ricorso del 9 marzo 2016 (cfr. p.
3.
del presente ricorso). Tenuto conto della ripartizione dell’onere della prova,
per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a
escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), la questione non merita di essere
approfondita.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di RI 1,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio delle Centovalli.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: