80.2017.219
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, appartamento vuoto a disposizione del proprietario, trasferimento in un’altra casa “nella speranza di poter rientrare in futuro” nella prima
10 novembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.219
80.2017.220
Lugano
10 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 agosto 2017 contro la decisione del 3 agosto 2017 in materia di IC e
IFD 2015.
Fatti
A. RI 1 è
comproprietario, nella misura di ¼, del mapp. n. __________ RFD di __________. In
base agli accordi con gli altri comproprietari (la madre e la sorella), egli ha
diritto all’uso di uno dei tre appartamenti che compongono l’edificio.
Nella dichiarazione
d’imposta 2015, il contribuente ha indicato che la sua quota di comproprietà
non aveva prodotto alcun reddito (valore locativo: fr. 0.–).
B. Notificando ai
coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD 2015, con decisione dell’8 marzo 2017,
l’RS 1 ha aggiunto ai proventi dichiarati un reddito immobiliare di fr.
15'533.–, con la seguente motivazione:
Imposizione
della quota parte del valore locativo del mappale __________ di __________ ed imposizione
di 1'200.– Fr incassati dagli affitti della __________.
C. I contribuenti hanno
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 20 marzo 2017, contestando
l’imposizione del valore locativo dell’appartamento di __________ e sostenendo
di abitare in un appartamento in locazione nello stesso comune. Per comprovare
il mancato utilizzo dell’abitazione, allegavano i conteggi del consumo di
energia elettrica.
Con scritto del 3 aprile
2017, l’Ufficio di tassazione si è rivolto ai reclamanti, invitandoli a
produrre le “prove a dimostrazione delle ricerche di un inquilino intraprese
nel 2015”.
L’autorità fiscale ha
respinto il reclamo, con decisione del 3 agosto 2017, così motivata:
L’Ufficio di tassazione non
può esimersi dall’imporre il valore locativo dell’appartamento di __________
siccome i contribuenti non documentano gli sforzi effettivamente intrapresi per
la ricerca di un inquilino. L’imposizione del valore locativo è perciò da
confermare come già discusso con il rappresentante Signor __________. Non si può
difatti concludere che l’appartamento non sia rimasto a loro disposizione per
uso proprio.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano
nuovamente la decisione dell’Ufficio di tassazione di imporre il valore locativo
dell’appartamento di cui sono comproprietari. A loro avviso, il fatto che si
tratti di una comproprietà e non di una proprietà per piani rende “difficile
venderlo o affittarlo a terzi”. Inoltre, speravano di poter ritornare ad
abitarlo, “ma non è ancora stato possibile”. Abitando con la famiglia
nell’appartamento preso in locazione, escludono di usare i locali in
discussione per altri scopi (vacanze, hobby, ecc.), anche se ammettono di
avervi lasciato dei mobili, in vista di un rientro in futuro. Secondo gli
insorgenti sarebbe irrilevante la prova della ricerca di inquilini, richiesta
dal fisco.
E. Nelle sue
osservazioni del 6 settembre 2017, l’Ufficio di tassazione propone di
respingere il reclamo. Ricordato che, in base all’accordo fra i tre
comproprietari, ai ricorrenti è stato attribuito l’uso dell’appartamento
situato al secondo piano della casa, l’autorità fiscale afferma di non aver
“messo in dubbio il mancato utilizzo dell’appartamento da parte dei
contribuenti nel 2015”, rilevando che esso “è tuttavia restato a loro
disposizione”, non avendo gli insorgenti “effettivamente compiuto degli sforzi
per affittarlo”. Quanto ai “motivi di salute” che a detta dei ricorrenti gli
avrebbero impedito di abitare l’appartamento, sottolinea che gli stessi “non
sono conosciuti e non sono documentati”.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 20 cpv. 1 LT
e 21 cpv. 1 LIFD, di identico tenore, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore
locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto
ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
1.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è fiscalmente
rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di circostanze
esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di riscaldamento,
sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (sentenza TF n.2C_1039/2015 del
28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.). Non è neppure imponibile il
valore locativo, nell’ipotesi in cui l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante
seri sforzi intrapresi – non può essere affittato oppure venduto (sentenza TF n.2C_1039/2015 del
28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n.2C_182/2015 del
3 novembre 2015, consid. 4.2; sentenza TF n.2C_773/2009 del 23 aprile
2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).
L’uso proprio assume
invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto, nell’immobile,
ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo; in tal modo, egli detiene
comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi momento (sentenza
TF n.
2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; sentenza TF n.
2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per
l’imposizione del valore locativo non è decisivo domandarsi se l’immobile è
effettivamente utilizzato; è invece necessario chiedersi se lo stesso è a
disposizione per l’uso proprio e se sussiste dunque la facoltà di godimento
(sentenza TF n.2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid.
4.2).
1.3.
In una sentenza, l’Alta
Corte ha avuto modo di precisare che si può prescindere da un’imposizione
fiscale solo qualora sia comprovato che l’intenzione del contribuente di vendere
l’abitazione sia inequivocabile, sia messa in atto professionalmente, sia chiaramente
documentata e sia concreta (sentenza TF n.2C_773/2009 del 23 aprile 2010, consid.
2.2).
Nella fattispecie presa in
esame, il contribuente era proprietario di una villa, che sosteneva che non
fosse più abitata e solo parzialmente arredata per poter essere venduta; egli
avrebbe incaricato un amico mediatore di trovare un acquirente. L’amico in
questione avrebbe pubblicato la proposta su internet ed avrebbe mostrato l’oggetto
a diversi interessati, tuttavia senza successo. Il mediatore non aveva tuttavia
intrapreso sforzi particolari per trovare acquirenti e, d’altra parte, il
ricorrente aveva ammesso di non avere bisogno di liquidità e non aveva escluso
che la villa potesse in seguito essere abitata dalla figlia. Il Tribunale
federale ha così confermato l’imponibilità del valore locativo, avallando il
giudizio delle autorità cantonali, che avevano concluso che il ricorrente aveva
messo in vendita la casa con scarsa convinzione e che la sua preoccupazione era
di non pagare l’imposta sul valore locativo, mantenendo nel contempo aperte
tutte le opzioni (sentenza TF n.2C_773/2009 del 23 aprile 2010,
consid. 2.2).
In un altro caso, più recente,
il Tribunale federale ha addirittura confermato la decisione con cui l’autorità
cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo durante i due mesi
e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente, di una casa
d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto conto del rigore
della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore locativo, l’Alta
Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento dell’acquisto il
godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche parzialmente, nel
lasso di tempo trascorso fino all’uscita dall’appartamento precedentemente
occupato, di cui era inquilino (sentenza TF n.2C_182/2015 del 3 novembre 2015,
consid. 4.3).
In una sentenza del 28 aprile
2016, infine, la Suprema Corte è giunta alla stessa conclusione esaminando il
ricorso dei due proprietari di una casa bifamiliare, per la quale avevano
dichiarato il valore locativo del solo appartamento più piccolo, argomentando
che l’altro era rimasto vuoto dopo la morte, alla fine dell’anno precedente, di
colei che lo aveva abitato, cioè la madre dell’uno e suocera dell’altro
proprietario. L’autorità di tassazione aveva escluso che l’appartamento fosse
inabitabile e i ricorrenti non avevano provato di aver fatto seri sforzi in
vista di una sua locazione. In tal modo, si erano riservati il diritto di
utilizzare l’immobile essi stessi in ogni momento, pur non abitandolo effettivamente.
Essi avevano inoltre tenuto aperte tutte le opzioni (risanamento, ricostruzione
o nuova edificazione), senza dover rispettare un eventuale contratto di
locazione (sentenza TF n.2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.6).
1.4.
Rifacendosi
alla citata giurisprudenza del Tribunale federale, questa Corte ha respinto il
ricorso di due contribuenti, proprietari di una casa bifamiliare, che non avevano
provato di avere intrapreso seri sforzi per vendere o cedere in locazione
l’appartamento gravato da un diritto di abitazione a favore della precedente proprietaria,
vuoto ormai da tre anni. La Camera di diritto tributario ha stabilito che
l’appartamento doveva pertanto essere considerato a loro disposizione e che doveva
loro essere imposto il valore locativo (sentenza CDT n. 80.2016.125/126 del 14
dicembre 2016 consid. 1, in RtiD I-2017 n. 4t).
2. 2.1.
Dagli atti risulta che il
mapp. n. __________ RFD di __________ appartiene in comproprietà per metà a __________
e per un quarto ciascuno ai suoi figli RI 1 e __________. In base agli accordi
fra i comproprietari, RI 1 ha diritto all’uso di uno dei tre appartamenti che
compongono l’edificio.
A partire dal mese di
luglio del 2013, RI 1 e la sua famiglia avrebbero lasciato l’appartamento in
questione e si sarebbero trasferiti in un altro appartamento, nello stesso
comune.
Secondo l’Ufficio di
tassazione, il valore locativo dell’appartamento situato nella casa di cui il
ricorrente è comproprietario dovrebbe essere assoggettato all’imposta sul
reddito, in considerazione del fatto che esso è comunque a disposizione sua e
della sua famiglia, come confermato anche dagli stessi insorgenti, che
ammettono di avervi lasciato dei mobili, “nella speranza di poter rientrare in
futuro”. I contribuenti non avrebbero del resto provato di aver cercato di
trovare degli inquilini.
Di diverso avviso i
ricorrenti, secondo i quali non si giustificherebbe l’imposizione del valore
locativo di un appartamento “per il solo fatto che rimanga a disposizione del
proprietario per un possibile futuro uso proprio”.
2.2.
Come si è già rilevato, la
giurisprudenza del Tribunale federale prevede che il valore locativo sia
imposto ogniqualvolta il contribuente abbia a disposizione per l’uso proprio l’immobile
e sussista dunque la facoltà di godimento, a prescindere dall’utilizzazione
effettiva dello stesso.
La decisione dell’Ufficio
di tassazione è pertanto conforme alla legge.
Anche ammettendo che
l’esistenza della comproprietà possa comportare qualche difficoltà in più per
cedere in locazione l’appartamento, se i ricorrenti avessero deciso di
rinunciare al godimento di quest’ultimo, avrebbero semplicemente potuto
chiedere lo scioglimento della comproprietà. Invece, essi stessi hanno ammesso
di essersi solo trasferiti temporaneamente in un'altra casa, “nella speranza di
poter rientrare in futuro” nell’abitazione di cui sono comproprietari.
Del resto, come ha
sottolineato l’Ufficio di tassazione nelle osservazioni al ricorso, sono gli
stessi insorgenti a riconoscere di utilizzare comunque l’appartamento, pur
abitando altrove, laddove affermano di avervi lasciato parte dell’arredamento.
In questa prospettiva, è irrilevante il fatto che il consumo di energia elettrica
sia irrisorio né è determinante la circostanza che l’appartamento in questione
non venga utilizzato per vacanze o per praticarvi degli hobby.
Non porta a diverse
conclusioni neppure la generica affermazione dei contribuenti, contenuta nel
ricorso, secondo cui l’appartamento non potrebbe essere abitato “per motivi di
salute”. Infatti, non viene allegato alcun documento che comprovi eventuali
problemi che possano rendere oggettivamente inabitabili i locali in
discussione.
2.3.
Nelle sue osservazioni,
l’Ufficio di tassazione rileva che il valore locativo è stato determinato con i
criteri previsti per l’abitazione primaria, cioè riconoscendo la riduzione del
30%.
In effetti, il valore
locativo avrebbe dovuto essere calcolato come per un’abitazione secondaria. Gli
insorgenti avrebbero, in effetti, diritto all’imposizione del valore locativo
ridotto rispetto al valore di mercato delle pigioni solo per quella casa o per
quell’appartamento dove hanno il domicilio fiscale (cfr. per analogia DTF 138
Considerandi
II 105, in particolare consid. 6.3.1, con riferimento al requisito dell’”uso
personale” dell’abitazione, ai fini del differimento dell’imposizione
dell’utile immobiliare in caso di reinvestimento privato). Di conseguenza
il valore locativo avrebbe dovuto essere calcolato applicando l’art. 20 cpv. 3
LT, senza la riduzione riconosciuta ai proprietari di abitazioni primarie (cfr.
anche la già menzionata sentenza CDT 80.2016.125 del 14 dicembre 2016 consid.
2).
L’eventuale adeguamento
del calcolo del reddito imponibile avrebbe effetti trascurabili sul debito
d’imposta dei ricorrenti, ragione per cui si può prescindere dalla modifica
della tassazione a loro svantaggio. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
peraltro, la reformatio in peius deve prevalere sull’eventuale
ritiro del ricorso soltanto nel caso in cui la decisione impugnata è
palesemente incompatibile con i principi giuridici applicabili e un adeguamento
si impone in seguito alla verifica della questione controversa (sentenza n.
2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in: ASA 75 p. 159).
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: