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Decisione

80.2017.22

Procedura: reclamo e ricorso contro decisioni in materia di riscossione, conteggi definitivi, non contestazioni contro il calcolo dell’imposta

12 aprile 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 25

agosto 2016, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha accolto un

reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione del 24 ottobre 2013, relativa

all’imposta sull’utile immobiliare conseguito con la permuta di immobili situati

nel Comune di __________;

- l’autorità di tassazione

ha ridotto l’utile imponibile da fr. 436'189.– a fr. 141'189.– e l’imposta

dovuta da fr. 17’447.55 a fr. 5'647.55;

- con conteggio del 25

novembre 2016, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente il pagamento di interessi di

ritardo di fr. 397.30;

- la contribuente ha

reclamato, con scritto del 3 dicembre 2016, contestando che l’RS 1 potesse

pretendere il pagamento di interessi sulla base della decisione di tassazione

del 24 ottobre 2013, che era nulla, in quanto adottata senza che alla reclamante

fosse stato consentito di esercitare il diritto costituzionale di essere

sentito;

- l’RS 1 ha respinto il

reclamo, con decisione del 29 dicembre 2016, nella quale ha escluso che un’eventuale

violazione del diritto di essere sentito, nel corso della procedura di

tassazione, comportasse la nullità della relativa decisione;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dal marito RA 1, contesta

il calcolo dell’utile assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari, che si

sarebbe basato su un valore di alienazione errato, e ribadisce che a suo avviso

la decisione di tassazione sarebbe nulla, in quanto viziata da gravi difetti;

- nelle sue osservazioni del

15 marzo 2017, l’RS 1 della PI 1 propone di respingere il ricorso: per quanto

attiene al calcolo dell’imposta, ritiene che il ricorso sia inammissibile,

mentre, con riferimento agli interessi di ritardo, rileva che la decisione di

tassazione del 24 ottobre 2013 non era nulla.

Diritto

- secondo l’art. 241 cpv. 5

LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di

riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini

stabiliti dagli articoli 206 e 227;

- i rimedi giuridici contro

le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con

la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1.1.2015;

- in seguito ad una sentenza

della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria

(art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al

giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio

dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno

2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto

di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto

tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i

conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli

interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della

Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6);

- il ricorso della

contribuente, interposto contro una decisione dell’RS 1, che ha respinto un

reclamo contro un conteggio degli interessi di ritardo, è pertanto ricevibile

in ordine;

- per la prima volta con il

ricorso a questa Corte, l’insorgente contesta anche il calcolo dell’imposta

sugli utili immobiliari;

- l’art. 216 LT dispone che

Considerandi

l’autorità notifichi la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari

all’alienante (cpv. 1) e che contro la notifica di tassazione sia dato reclamo

secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231 (cpv. 2);

- come ricordato in

narrativa, l’Ufficio circondariale di tassazione, autorità competente per la

tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, ha notificato alla ricorrente

la decisione di tassazione il 24 ottobre 2013 ed ha accolto un suo reclamo con

decisione del 25 agosto 2016;

- poiché la contribuente non

ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su

reclamo del 25 agosto 2016, la decisione in questione è passata in giudicato;

- ne consegue che, come sostenuto

dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, la

contribuente non può più contestare il calcolo dell’imposta;

- la decisione impugnata

concerne infatti esclusivamente il calcolo degli interessi di ritardo relativi

al debito d’imposta e non anche il calcolo del debito stesso;

- secondo l’art. 243 LT, il

debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il

termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (cpv.

1) e l’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di

reclamo o di ricorso (cpv. 2);

- perché il contribuente

debba provvedere al pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari, non occorre

pertanto che quest’ultima sia stata determinata con una decisione passata in

giudicato: l’autorità cantonale procede alla riscossione anche se la decisione

è stata impugnata con reclamo o con ricorso;

- alla luce del fatto che la

contribuente non ha versato alcun importo, in seguito alla notificazione della

decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, è pertanto legittimo che l’RS 1

l’abbia obbligata a pagare gli interessi di ritardo, calcolati peraltro sul

debito d’imposta di fr. 5'647.–, risultante dalla decisione su reclamo;

- contrariamente a quanto

sostiene l’insorgente, con l’accogli-mento del suo reclamo da parte

dell’Ufficio di tassazione non è stata dichiarata nulla la decisione di

tassazione del 24 ottobre 2013, ma la stessa è stata semplicemente riformata,

riducendo l’utile imponibile e l’imposta dovuta;

- secondo la

giurisprudenza costante, la nullità di una decisione dev’essere ammessa

soltanto se il vizio di cui è affetta risulta particolarmente grave, evidente

o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità

non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto;

- oltre che

nei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità può dunque essere

ammessa solo in via eccezionale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale

n.2C_189/2012 del 21 agosto 2012 consid. 5.3.1, con riferimenti);

- vizi procedurali consistenti

nella violazione del diritto di essere sentito sono in sé sanabili e comportano

di solito unicamente l’impugnabilità della decisione viziata;

- solo violazioni

particolarmente gravi del diritto di essere sentiti comportano la nullità della

decisione, senza alcuna possibilità di sanatoria: ciò si verifica, in particolare,

se la persona interessata da una decisione non ne viene a conoscenza, perché

non le è stata notificata, oppure non le è stata data la possibilità di partecipare

alla procedura (cfr. p. es. DTF 129 I 361 consid. 2.1 con riferimenti);

- la pretesa violazione del

diritto di essere sentito, lamentata dalla ricorrente, che consisterebbe nel

non averle consentito “di esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la

misura e le ragioni”, non rientra chiaramente fra i vizi che implicano la

nullità di una decisione;

- in ogni caso, eventuali

vizi della decisione di tassazione sarebbero stati sanati nella procedura di

reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento della sua impugnativa;

- in queste circostanze, si

deve escludere che la decisione di tassazione, notificata alla ricorrente il 24

ottobre 2013, si possa considerare nulla;

- di conseguenza, è

legittima la decisione dell’RS 1, che ha calcolato gli interessi di ritardo a

partire dal termine di pagamento attribuito alla ricorrente con questa decisione;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: