80.2017.22
Procedura: reclamo e ricorso contro decisioni in materia di riscossione, conteggi definitivi, non contestazioni contro il calcolo dell’imposta
12 aprile 2017Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.22
Lugano
12 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 gennaio 2017 contro la decisione del 29 dicembre 2016 in materia di interessi
di ritardo.
Fatti
- con decisione del 25
agosto 2016, l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha accolto un
reclamo, interposto da RI 1 contro la decisione del 24 ottobre 2013, relativa
all’imposta sull’utile immobiliare conseguito con la permuta di immobili situati
nel Comune di __________;
- l’autorità di tassazione
ha ridotto l’utile imponibile da fr. 436'189.– a fr. 141'189.– e l’imposta
dovuta da fr. 17’447.55 a fr. 5'647.55;
- con conteggio del 25
novembre 2016, l’RS 1 ha chiesto alla contribuente il pagamento di interessi di
ritardo di fr. 397.30;
- la contribuente ha
reclamato, con scritto del 3 dicembre 2016, contestando che l’RS 1 potesse
pretendere il pagamento di interessi sulla base della decisione di tassazione
del 24 ottobre 2013, che era nulla, in quanto adottata senza che alla reclamante
fosse stato consentito di esercitare il diritto costituzionale di essere
sentito;
- l’RS 1 ha respinto il
reclamo, con decisione del 29 dicembre 2016, nella quale ha escluso che un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito, nel corso della procedura di
tassazione, comportasse la nullità della relativa decisione;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentata dal marito RA 1, contesta
il calcolo dell’utile assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari, che si
sarebbe basato su un valore di alienazione errato, e ribadisce che a suo avviso
la decisione di tassazione sarebbe nulla, in quanto viziata da gravi difetti;
- nelle sue osservazioni del
15 marzo 2017, l’RS 1 della PI 1 propone di respingere il ricorso: per quanto
attiene al calcolo dell’imposta, ritiene che il ricorso sia inammissibile,
mentre, con riferimento agli interessi di ritardo, rileva che la decisione di
tassazione del 24 ottobre 2013 non era nulla.
Diritto
- secondo l’art. 241 cpv. 5
LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all’autorità di
riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini
stabiliti dagli articoli 206 e 227;
- i rimedi giuridici contro
le decisioni in materia di riscossione dell’imposta sono stati introdotti con
la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1.1.2015;
- in seguito ad una sentenza
della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria
(art. 29a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al
giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio
dell’imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno
2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto
di contestare, mediante reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto
tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i
conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d’imposta e il conteggio degli
interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della
Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6);
- il ricorso della
contribuente, interposto contro una decisione dell’RS 1, che ha respinto un
reclamo contro un conteggio degli interessi di ritardo, è pertanto ricevibile
in ordine;
- per la prima volta con il
ricorso a questa Corte, l’insorgente contesta anche il calcolo dell’imposta
sugli utili immobiliari;
- l’art. 216 LT dispone che
Considerandi
l’autorità notifichi la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari
all’alienante (cpv. 1) e che contro la notifica di tassazione sia dato reclamo
secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231 (cpv. 2);
- come ricordato in
narrativa, l’Ufficio circondariale di tassazione, autorità competente per la
tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, ha notificato alla ricorrente
la decisione di tassazione il 24 ottobre 2013 ed ha accolto un suo reclamo con
decisione del 25 agosto 2016;
- poiché la contribuente non
ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su
reclamo del 25 agosto 2016, la decisione in questione è passata in giudicato;
- ne consegue che, come sostenuto
dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, la
contribuente non può più contestare il calcolo dell’imposta;
- la decisione impugnata
concerne infatti esclusivamente il calcolo degli interessi di ritardo relativi
al debito d’imposta e non anche il calcolo del debito stesso;
- secondo l’art. 243 LT, il
debitore dell’imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il
termine stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (cpv.
1) e l’interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di
reclamo o di ricorso (cpv. 2);
- perché il contribuente
debba provvedere al pagamento dell’imposta sugli utili immobiliari, non occorre
pertanto che quest’ultima sia stata determinata con una decisione passata in
giudicato: l’autorità cantonale procede alla riscossione anche se la decisione
è stata impugnata con reclamo o con ricorso;
- alla luce del fatto che la
contribuente non ha versato alcun importo, in seguito alla notificazione della
decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, è pertanto legittimo che l’RS 1
l’abbia obbligata a pagare gli interessi di ritardo, calcolati peraltro sul
debito d’imposta di fr. 5'647.–, risultante dalla decisione su reclamo;
- contrariamente a quanto
sostiene l’insorgente, con l’accogli-mento del suo reclamo da parte
dell’Ufficio di tassazione non è stata dichiarata nulla la decisione di
tassazione del 24 ottobre 2013, ma la stessa è stata semplicemente riformata,
riducendo l’utile imponibile e l’imposta dovuta;
- secondo la
giurisprudenza costante, la nullità di una decisione dev’essere ammessa
soltanto se il vizio di cui è affetta risulta particolarmente grave, evidente
o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità
non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto;
- oltre che
nei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità può dunque essere
ammessa solo in via eccezionale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale
n.2C_189/2012 del 21 agosto 2012 consid. 5.3.1, con riferimenti);
- vizi procedurali consistenti
nella violazione del diritto di essere sentito sono in sé sanabili e comportano
di solito unicamente l’impugnabilità della decisione viziata;
- solo violazioni
particolarmente gravi del diritto di essere sentiti comportano la nullità della
decisione, senza alcuna possibilità di sanatoria: ciò si verifica, in particolare,
se la persona interessata da una decisione non ne viene a conoscenza, perché
non le è stata notificata, oppure non le è stata data la possibilità di partecipare
alla procedura (cfr. p. es. DTF 129 I 361 consid. 2.1 con riferimenti);
- la pretesa violazione del
diritto di essere sentito, lamentata dalla ricorrente, che consisterebbe nel
non averle consentito “di esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la
misura e le ragioni”, non rientra chiaramente fra i vizi che implicano la
nullità di una decisione;
- in ogni caso, eventuali
vizi della decisione di tassazione sarebbero stati sanati nella procedura di
reclamo, che si è conclusa con l’accoglimento della sua impugnativa;
- in queste circostanze, si
deve escludere che la decisione di tassazione, notificata alla ricorrente il 24
ottobre 2013, si possa considerare nulla;
- di conseguenza, è
legittima la decisione dell’RS 1, che ha calcolato gli interessi di ritardo a
partire dal termine di pagamento attribuito alla ricorrente con questa decisione;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: