80.2017.228
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, termine “congruo” attribuito con la diffida, indicazioni contrastanti risultanti da una circolare
2 marzo 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.228
Lugano
2 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 settembre 2017 contro la decisione del 22 agosto 2017 in materia di
multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
A. In data
17 giugno 2017, a seguito di un richiamo datato 15 maggio 2017, l’Ufficio
circondariale di tassazione di RS 1 (in seguito UT) diffidava i signori RI 1 e RI
1 ad inviare entro un termine di venti giorni la dichiarazione delle imposte
per il periodo fiscale 2016, avvertendoli che scaduto infruttuosamente questo
termine gli avrebbe inflitto una multa disciplinare.
B. Con
decisione del 18 luglio 2017 l’UT infliggeva ai coniugi RI 1 una multa di fr.
1'080.- per violazione degli obblighi procedurali.
C. Con
scritto datato 21 agosto 2017 i contribuenti interponevano reclamo avverso la
decisione del 18 luglio 2017. Essi sostenevano in particolare che:
La circolare nr. 12/2013 spiega infatti che
l’autorità deve assegnare un termine di 30 giorni per fornire la dichiarazione.
Quando la decisione di multa è stata emessa, dunque, mancava qualche giorno
allo spirare del termine per fornire la dichiarazione.
Inoltre,
secondo i reclamanti, la multa sarebbe stata sproporzionata, specialmente
tenuto conto della gravità della violazione; dal loro punto di vista, “nel caso
concreto trattasi in realtà di mancata richiesta di proroga e non di mancata
presentazione della dichiarazione”.
D. Con
decisione del 22 agosto 2017 l’UT respingeva il reclamo e confermava la multa
disciplinare. L’autorità fiscale spiegava come nel caso di specie, avendo il
contribuente omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali
nonostante diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive
di cui agli artt. 257 LT e 174 LIFD.
Per
quanto riguardava l’ammontare della multa, l’UT specificava che la multa base
era stata calcolata tenuto conto dell’ammontare del dovuto d’imposta cantonale
relativo all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato (periodo
fiscale 2015), ovvero un importo di fr. 10'969.35. Basandosi sulla tabella
allegata alla Circolare n. 12/2013, la multa base risultava così essere di fr.
540,-, importo poi raddoppiato come previsto dalla stessa Circolare n. 12/2013.
E. In data 22 settembre i coniugi RI 1 e RI 2 ricorrono contro la decisione
su reclamo 22 agosto 2017 dell’UT e chiedono l’annullamento della decisione su
reclamo e della multa disciplinare.
Essi
sostengono che la multa disciplinare sarebbe stata loro inflitta prima della
scadenza del termine impartitogli tramite diffida.
Il 17
giugno 2017, data di spedizione della diffida, era infatti un sabato, pertanto “la
diffida non può essere stata recapitata prima del 20 giugno 2017”, per poi andare
smarrita.
Il 18
luglio 2017, data di notifica della multa, non erano pertanto ancora trascorsi
trenta giorni, termine questo indicato dalla Circolare n. 12/2013, e
“considerata la natura delle circolari amministrative (…) l’Ufficio
circondariale di tassazione non è legittimato a ridur[lo]”.
Inoltre,
per quanto concerne l’ammontare della multa, i ricorrenti sostengono che
l’autorità fiscale abbia seguito con eccessivo rigore le indicazioni della
Circolare 12/2013, rinunciando illegittimamente e totalmente al proprio potere
di apprezzamento. L’autorità non avrebbe tenuto conto del fatto che, nel caso
di specie, ci si trova davanti ad un’”omessa richiesta di proroga”, meno grave
di un’omessa dichiarazione d’imposta, e il raddoppio per recidiva dovrebbe
essere preso in considerazione solo tenuto conto delle circostanze concrete.
F. Nelle osservazioni del 3 ottobre 2017, l’UT si riconferma nelle
motivazioni esposte nella sua decisione su reclamo.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare
è stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
- l’una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua
azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
- e
l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
2. 2.1.
Nel caso
in esame, viene messo in dubbio che, al momento dell’intimazione della multa disciplinare,
fosse effettivamente spirato il termine impartito tramite diffida.
2.2.
Il momento in cui è
avvenuta la notificazione della diffida ai contribuenti non è in sé litigioso.
Del resto, l’autorità di tassazione è in grado di provare la data della
notificazione. Difatti, l’invio postale A Plus alla pari delle lettere
raccomandate consente la verifica della data di recapito. A differenza degli
invii postali semplici, è munito di un numero, o meglio di un codice a barre,
che permette al mittente di seguire elettronicamente lo stato di avanzamento
dell’invio direttamente su internet (estratto Track & Trace). Come già
confermato dal Tribunale federale, con tale sistema è pertanto possibile
comprovare il giorno il cui l’invio postale viene recapitato nella casella
postale del contribuente, ovvero il giorno in cui entra nella sua sfera di
potere (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio 2010; v. anche Vorpe, Nulla
poena sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della
SUPSI, giugno 2012, p. 20).
In concreto, la diffida è stata notificata per posta A Plus e recapitata il 20
giugno 2017, come risulta dall’estratto Track & Trace agli atti.
2.3.
Ritenuto che
la diffida in questione assegnava ai ricorrenti un termine
di venti giorni per adempiere i loro obblighi procedurali, al momento della
notifica della multa disciplinare, avvenuta il 18 luglio 2017, lo stesso era
già decorso infruttuosamente.
3. 3.1.
La censura
dei ricorrenti concerne tuttavia la durata del termine loro attribuito con la
diffida notificatagli il 20 giugno 2017. Fondandosi sul tenore della Circolare
n. 12/2013 della Divisione delle contribuzioni (“Multa per violazione degli
obblighi procedurali”), gli insorgenti sostengono infatti che il termine
avrebbe dovuto ammontare a trenta giorni, con la conseguenza che, nel momento
in cui gli è stata inflitta la multa, non era ancora scaduto.
3.2.
Le circolari
rientrano fra le ordinanze amministrative e non costituiscono pertanto norme
giuridiche vincolanti. Di conseguenza, esse non fanno sorgere alcun diritto né
obbligo nei confronti di privati, ma contengono unicamente disposizioni interne
all’amministrazione circa la condotta dei funzionari fiscali (cfr. p. es. la
sentenza del TF del 5.12.2013 n.2C_450/2013, in RF 69/2014 p. 216, consid. 2.3
con riferimenti).
3.3.
Gli articoli
198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD non stabiliscono quale sia la durata del
termine da impartire tramite diffida, limitandosi piuttosto a stabilire che lo
stesso deve essere “congruo”.
Un termine,
secondo la dottrina, è congruo quando risulta sufficiente al destinatario per
compiere senza fretta e con la cura necessaria gli atti a lui richiesti (Richner/ Frei/ Kaufmann/ Meuter, Handkommentar
zum DBG, 3a edizione, Zurigo 2016, art.119 LIFD, N. 7); pertanto la
durata del termine deve essere valutata in base alle circostanze concrete del
caso.
Nella misura
in cui la Circolare n. 12/2013 indica che con la diffida viene attribuito un
termine di trenta giorni, essa introduce un limite difficilmente conciliabile
con la legge, che ha voluto lasciare all’autorità un certo margine di apprezzamento,
tenuto conto delle caratteristiche del singolo caso. In ogni caso, il termine indicato
nella circolare non attribuisce al contribuente un diritto a non osservare il
chiaro tenore della comminatoria contenuta nella diffida notificatagli
dall’Ufficio di tassazione.
3.4.
Nel caso in esame,
ritenuto che il termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2016 scadeva
il 30 aprile 2017 e che, in data 15 maggio 2017, era già stato inoltrato ai
contribuenti un richiamo, si deve ritenere che il termine di venti giorni
impartito con la diffida notificata il 20 giugno 2017 sia
congruo.
4. 4.1.
Gli
insorgenti censurano anche la commisurazione della multa loro inflitta
dall’Ufficio di tassazione.
4.2.
Per quanto
concerne la commisurazione della multa, gli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2
LIFD prevedono che la multa sia di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, 10'000.- franchi al massimo.
Alla Circolare
n. 12/2013 è allegata una tabella che consente di commisurare la multa base in
considerazione della capacità contributiva del soggetto fiscale, in particolare
tenendo conto dell’imposta cantonale annua dovuta per il periodo fiscale precedente.
La multa base rappresenta
l’importo dovuto per i casi standard di colpa, che consistono nella negligenza
semplice per non aver dato seguito alla diffida.
Tuttavia, se il
contribuente, nei periodi fiscali precedenti o in quello in corso, è già stato
oggetto di multe disciplinari (recidiva), l'ulteriore multa viene determinata
secondo la progressione che si riporta di seguito:
I.
recidiva - multa base x
2
Considerandi
II.
recidiva - multa base x 3
III.
recidiva - multa base x 4
E così di seguito fino
all’importo massimo di fr. 20'000.- (IC+IFD).
4.3
Nel caso di
specie l’UT ha correttamente commisurato la multa base in fr. 540.- basandosi
sul dovuto d’imposta cantonale relativo all’ultima decisione di tassazione
cresciuta in giudicato, dove l’importo era stato stabilito in fr. 10'969.35.
Stando alla
documentazione agli atti, con riferimento in particolare all’elenco dei
provvedimenti emessi a carico dei contribuenti, si evince che i ricorrenti sono
stati destinatari non di una, bensì di quattro multe disciplinari prima di
questa, rispettivamente per i periodi fiscali 2011, 2012, 2014 e 2015, nonché
di un consistente numero di diffide e richiami.
4.4
La multa
inflitta dall’UT, che ammonta a fr. 1'080.-, non solo rientra ampiamente nei
limiti stabiliti dagli articoli 257 cpv. 2 LT e 174 cpv. 2 LIFD per i casi di
recidiva, ma appare semmai troppo mite, alla luce del comportamento tenuto dai
contribuenti, i quali sono venuti ripetutamente meno ai loro obblighi procedurali.
L’argomento
dei ricorrenti, secondo cui la loro infrazione consisterebbe, più che in
un’omessa dichiarazione, in un’omessa richiesta di proroga, è ai limiti della
temerarietà. Anche volendo ammettere che nei periodi precedenti i contribuenti
abbiano ottenuto una proroga per l’inoltro della dichiarazione, non si può
ignorare in fatto che il contribuente non ha diritto ad una proroga. Un termine
stabilito dall’autorità può infatti essere prorogato se esistono motivi
sufficienti (art. 119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1
seconda frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione
potestativa delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode
di un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere
(Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 8
ad art. 119 LIFD, p. 1178). Non avendo gli insorgenti chiesto la proroga del
termine per la presentazione della dichiarazione 2016, è evidente che abbiano
violato l’obbligo di presentare tale dichiarazione e che la sanzione sia loro
inflitta per questa ragione e non certo per non aver chiesto la proroga.
5.
Alla luce
di quanto sopra esposto il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: