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Decisione

80.2017.238

Assoggettamento illimitato: domicilio fiscale, straniero con permesso di domicilio, indicazione del domicilio in Svizzera nella dichiarazione d’imposta, pretesa di essersi trasferito all’estero nel re

9 novembre 2017Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 1, rispettivamente

di nazionalità __________ e __________, trasmettevano la dichiarazione fiscale

IC/IFD 2013, da loro firmata il 23.12.2014 a __________, all’Ufficio di

tassazione di __________ (di seguito UT). Indicavano come domicilio “Casa __________,

__________ __________”.

B. Con decisione di tassazione

dell’11.3.2015 l’UT commisurava, per l’IC 2013 il reddito imponibile in fr.

279'800.- (determinante per l’aliquota in fr. 279'800.-) e la sostanza

imponibile in fr. 15'629'000.- (determinante per l’aliquota in fr.

15'678'000.-). Per quanto concerne l’IFD 2013 il reddito imponibile veniva

accertato in fr. 296'400.- (determinante per l’aliquota in fr. 296'400.-).

C. Con reclamo 10.4.2015 i

contribuenti impugnavano la decisione di tassazione IC/IFD 2013, per il tramite

di __________. Gli stessi indicavano di essere, dal 2012, illimitatamente

imponibili in __________, avendo trasferito in tale Stato la loro residenza, e

sostenevano che il diritto di imporre la sostanza mobile ed i redditi generati

dalla sostanza mobile fosse pertanto di competenza della __________.

Postulavano che, per l’IC 2013, il reddito imponibile venisse stabilito in fr.

141'400.- (reddito determinante per l’aliquota in fr. 279'800.-), e la sostanza

imponibile in fr. 200'000.- (determinante per l’aliquota in fr. 2'978'000.-).

Per le imposte federali si chiedeva che il reddito imponibile venisse accertato

in fr. 158'300.- (quello determinante per l’aliquota in fr. 296'800.-).

D. Con decisione IC/IFD 2013

del 6.9.2017, l’UT respingeva il reclamo, confermando gli elementi imponibili

accertati in precedenza con la seguente motivazione:

“I contribuenti sono domiciliati in Ticino nel

Comune di __________. Sono perciò illimitatamente imponibili in Ticino e in

Svizzera per appartenenza personale. Il reclamo è respinto”.

E. Con tempestivo ricorso 4/5.10.2017

i coniugi RI 1 insorgono contro la decisione su reclamo dell’UT, per il tramite

del patrocinatore avv. __________ (__________).

Nel gravame i ricorrenti indicano

di essere residenti, dal 2012, in __________ ad __________, ma di aver

mantenuto l’immobile di loro proprietà a __________. Ritengono che nel caso

concreto esista tutta una serie di indizi tali per cui ritenerli

illimitatamente assoggettati in __________:

·

hanno preso residenza ad __________ il 9.1.2012;

·

in occasione di una “verifica aziendale” presso la __________, i “controllori”

avrebbero costatato che i ricorrenti abitano nell’edificio che era originariamente

destinato a spazio per conferenze e ospiti (superficie di circa 275 mq);

·

dal 1°.9.2012 il figlio comune dei ricorrenti (__________, nato

il 1°.6.2011), frequenta la scuola d’infanzia ad __________;

·

il 19.9.2013 è nato a __________ (località in cui è nato anche il

primo figlio comune) il secondo figlio degli insorgenti __________; RI 1 è

amministratore della “__________”;

·

RI 2 ha frequentato dal 18.12.2012 al 24.6.2014 il corso come

contabile presso la Camera di Commercio e dell’Industria __________ a __________,

ottenendo un diploma;

·

la figlia di RI 2, __________, da settembre 2011 frequenta il

ginnasio a __________;

·

nella loro dichiarazione fiscale 2013 i ricorrenti hanno fatto

valere spese di trasporto tra __________; RI 1 avrebbe soggiornato in Svizzera,

nel 2013 per 25 giorni (documentabile tramite la connessione telefonica della __________).

Per quanto attiene alla Svizzera,

oltre ad essere proprietari a __________ di una casa, percepirebbero un

onorario come membro del Consiglio di amministrazione della __________. I ricorrenti

ritengono che, quand’anche una persona fisica venisse ritenuta illimitatamente

imponibile da entrambi gli Stati contraenti, la stessa dovrebbe essere

considerata residente nello Stato con cui intrattiene i rapporti economici più

stretti (secondo l’art. 4 cpv. 2 lit. a della Convenzione dell’11 agosto 1971

per evitare la doppia imposizione nel campo dell’imposta sul reddito e sulla sostanza,

DBA – D). I ricorrenti sottolineano come, secondo la giurisprudenza dell’Alta

Corte (2C_472/2010 del 18.1.2011, consid. 3.4.2.), il centro degli interessi

vitali si trovi nello Stato con il quale esistono i rapporti personali più

stretti, se, in aggiunta, esistono ulteriori rapporti rilevanti con questo

Stato.

Secondo i ricorrenti il Canton

Ticino può unicamente tassare i redditi provenienti dall’immobile di __________,

nonché i redditi quale Consigliere d’amministrazione presso la __________. Da

ultimo ritengono che il reddito conseguito dalla moglie presso la __________ debba

essere tassato in __________.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti ritengono di non

essere imponibili illimitatamente in Svizzera nel periodo fiscale litigioso.

Essi indicano di essersi trasferiti in __________, dove sono stati assoggettati

alle imposte. L’essere ritenuti illimitatamente imponibili parimenti in

Svizzera comporterebbe una doppia tassazione per i qui ricorrenti nel 2013.

1.2.

La giurisprudenza del Tribunale

federale ha già avuto occasione di riconoscere che l’appartenenza personale, e

di conseguenza l’assoggettamento illimitato, possano essere ammessi, in base al

principio della buona fede, se una persona ha garantito alle autorità svizzere,

nella procedura per il rilascio di un permesso di dimora, di costituire un

domicilio o una dimora (fiscale) in Svizzera, ma in seguito sostiene il

contrario. In casi simili, l’imposizione può fondarsi anche su un domicilio

fittizio, che dipende dal fatto che le successive contestazioni

dell’assoggettamento o della tassazione non possono essere prese in

considerazione, in quanto contrastano con il principio della buona fede e con

il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum

proprium”), che discende al primo (cfr. Arnold/Meier/Spinnler,

Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001, n. 22, p. 10; inoltre, Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Matteotti

[a cura di], Internationales Steuerrecht, Basilea 2015, n. 48 ad art. 4, p.

337).

1.3.

1.3.1.

Dagli accertamenti esperiti in

merito ai permessi di soggiorno relativi a RI 1, cittadino __________, risulta

che egli ha ottenuto il permesso di domicilio (permesso C) nel 1984. Lo stesso

è stato ancora rinnovatRI 2

, cittadina __________, è stata a beneficio di un permesso di

dimora (permesso B) dal 9.9.2010 al 16.9.2015.

Risulta che RI 1 è stato

domiciliato a __________ (ora Comune di __________) dal 1°.2.2001 sino al

25.11.2015. RI 2 è stata domiciliata nel Comune di __________ dal 9.9.2010 al

25.11.2015.

RI 1 ha notificato la propria

partenza dal Cantone il 25.11.2015 (cfr. avviso di mutazione agli atti).

1.3.2.

In quest’ordine di pensiero, va

sottolineato come anche i figli della coppia, __________ e __________ risultano

a beneficio di un permesso di domicilio (permesso C): per il figlio __________

il permesso è stato ottenuto il 1°.6.2011, con prima scadenza il 31.1.2014 e

poi rinnovato in questa data con scadenza il 31.1.2019. Per quanto attiene

invece il figlio __________, egli ha ottenuto il permesso il 19.9.2013 con

scadenza del permesso il 31.1.2019.

1.3.3.

Ora, i ricorrenti hanno

presentato per il periodo fiscale 2013 la propria dichiarazione, firmandola

entrambi il 23.12.2014, a __________.

Su tutti i moduli, viene

riportato l’indirizzo di casa “__________” a __________.

Anche dalla disamina degli atti

giustificativi allegati alla dichiarazione fiscale si può rilevare come il

certificato di salario rilasciato ad entrambi i coniugi dalla __________ il

15.12.2014 riporti il domicilio dei coniugi “__________” a __________.

Il datore di lavoro nella casella

dell’indirizzo del certificato di salario deve infatti immettere l’indirizzo

attuale al momento della compilazione del medesimo (Bosshard/ Mösli, Der neue Lohnausweis, Muri/Bern 2007, pag.

36).

Si consideri anche la circostanza

che il loro datore di lavoro in Svizzera (cioè la __________, società della

loro famiglia) non ha trattenuto l’imposta alla fonte dai salari versati ai

ricorrenti (cfr. i rispettivi certificati di salario). Infatti, i lavoratori

che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano

un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana

oppure come frontalieri, sono assoggettati all'imposta alla fonte sul reddito

della loro attività, conformemente agli articoli 83-86 (art. 91 LIFD; per le imposte

cantonali, cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LAID e art. 104 LT).

Va poi ricordato come, dalla

semplice consultazione del Registro di commercio de, sito internet consultato

il 25.10.2017), emerge come RI 1 risulti membro del CdA della società, con diritto

di firma individuale. Sempre da questo estratto, vengono in particolare

riportate le generalità del contribuente, cittadino __________, domiciliato a __________.

Va per il resto rilevato, che secondo l’art. 24b cpv. 2 lett. a

dell’Ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), a proposito dei “Dati

per l’identificazione”, sulla base del documento d’identità e ai fini

dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di

commercio tra gli altri dati anche il Comune politico del luogo di domicilio o,

in caso di domicilio all’estero, la località e lo Stato. Il capoverso 3

dell’art. 24b ORC specifica inoltre che la pubblicità di questi dati è

retta dall’articolo 119 capoverso 1 (ORC). L’art. 937 CO indica che ogni modifica

dei fatti iscritti nel registro di commercio deve pure essere iscritta (v.

anche l’art. 27 ORC, di identico tenore).

Ora, se effettivamente i

ricorrenti avessero trasferito il proprio domicilio in __________ già nel 2012,

apparirebbe quantomeno insolito, che, ancora nel 2017, il contribuente non

abbia modificato il suo domicilio nelle iscrizioni nel Registro di commercio.

Di fatto, per il periodo fiscale qui d’interesse, anche dalla consultazione del

Registro di commercio della __________ egli risultava domiciliato in Ticino a __________.

1.3.4.

Anche per quanto concerne

l’attestazione concernente i contributi di previdenza per il 2013 (art. 81 cpv.

3 LPP e art. 8 OPP3) rilasciata dalla __________ (contributi per forme

riconosciute di previdenza individuale – pilastro 3a) viene indicato

l’indirizzo di __________.

1.3.5.

Va considerato come anche la

famiglia __________ (RI 1, RI 2, la figlia di quest’ultima __________, i figli

in comune __________ e __________) abbia versato, per il 2013, premi della

cassa malati (gruppo __________, riferimento via __________ a __________) per

fr. 18'899.70.

I contribuenti hanno quindi

indicato nelle loro dichiarazioni fiscali la deduzione legata ai costi

dell’assicurazione malattia privata.

Ora, il pagamento del premio

assicurativo è dovuto in maniera obbligatoria da ogni persona domiciliata in

Svizzera per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del

domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 della Legge federale del

18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]). L’obbligo d’assicurazione

può essere esteso a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare

a quelle che: a) esercitano un’attività in Svizzera o vi hanno la propria

dimora abituale; b) lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con

sede in Svizzera (art. 3 cpv. 3 LAMal).

L’aver pagato i premi della cassa

malati (inoltre per un ammontare di una certa consistenza), per tutta la

famiglia costituisce un altro elemento importante, oltre ai permessi di

domicilio, per stabilire l’assoggettamento illimitato in Svizzera (cfr.

sentenza TF n.2C_614/2011 del 4.5.2012, consid. 3.6.4.).

1.3.6.

Anche per quanto concerne il

modulo 5, relativo all’elenco debiti, per quanto attiene ad un debito acceso

presso la __________, nel documento “Zins- und Saldobescheinigung 2013”

appare l’indicazione “Portfolioinhaber” RI 1, Casa __________, __________

__________.

Stesso discorso vale anche per

l’elenco titoli (modulo 2): nei documenti giustificativi allegati della Banca “__________”,

nel documento “Zins-und Kapitalausweis für 2013” viene indicato come

indirizzo del cliente “__________”.

1.4.

Ora, del tutto diversa è

l’impostazione data dai ricorrenti una volta ricevuta la decisione di

tassazione per il periodo fiscale 2013: solo con il reclamo hanno in effetti

indicato di non essere illimitatamente imponibili in Svizzera. Ciò è

evidentemente in contrasto con la posizione da loro assunta in precedenza nei

confronti dell’autorità fiscale. Già solo per questi motivi il ricorso deve respinto,

rilevato come i contribuenti siano manifestamente caduti in un comportamento

contraddittorio, in contrasto con il principio della buona fede (“venire

contra factum proprium”).

Considerandi

2.

2.1.

In ogni caso, anche volendo

ignorare il comportamento contraddittorio dei contribuenti, in contrasto con il

principio della buona fede, si deve costatare che essi non portano elementi a

supporto della tesi dell’esistenza di un domicilio all’estero, prevalente su

quello esistente nel Canton Ticino nel periodo fiscale preso qui in

considerazione.

2.2

Le convenzioni internazionali in

materia di doppia imposizione contengono unicamente delle regole che hanno

quale scopo quello di limitare i poteri d’imposizione degli Stati, ma non fondano

l’imposizione in sé. Di conseguenza, si deve dapprima accertare l’esistenza di

un diritto (interno) d’imposizione e poi, se del caso, verificare che tale

diritto d’imporre non sia limitato da una disposizione convenzionale che ha

come scopo quello di restringere oppure eliminare un’eventuale doppia

imposizione internazionale (sentenza TF inc.2C_335/2014 del 19.1.2015, consid.

4).

2.3

2.3.1

Il diritto fiscale svizzero e

quello del Cantone Ticino ammettono, in linea di principio, che il contribuente

è assoggettato all'imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente

quello in cui, secondo l'art. 3 cpv. 1 LIFD e l'art. 2 cpv. 1 LT, la persona

fisica ha domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

Una persona ha il domicilio

fiscale in Svizzera, secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e l'art. 2 cpv. 2 LT,

quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il

diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale.

Secondo la giurisprudenza, una

persona ha il domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di

rimanervi stabilmente,

cioè quando sono realizzati

cumulativamente, i due seguenti elementi:

·

l'effettiva residenza in un determinato luogo;

·

l'intenzione di rimanervi in modo duraturo.

A tal fine, non è determinante la

dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il

luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi

personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive

e concrete del singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (sentenza TF

inc.2C_335/2014 del 19.1.2015, consid. 5.1.; DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I

54.

consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).

2.3.2

Secondo l'art. 3 cpv. 2 LIFD e

l'art. 2 cpv. 3 LT, la dimora fiscale in Svizzera è data invece quando

una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

a. almeno 30 giorni esercitandovi

un'attività lucrativa;

b. almeno 90 giorni senza

esercitare un'attività lucrativa.

Se non sussiste neppure una

dimora fiscale, il contribuente può essere assoggettato all'imposta federale e

cantonale in modo limitato, se esiste un sufficiente punto di collegamento tra

il nostro territorio e il suo reddito o la sua sostanza (cfr. art. 5 cpv. 1

LIFD; art. 4 cpv. 1 LT), segnatamente se egli è proprietario di fondi nel

Cantone o ha su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento

personali a questi economicamente assimilabili (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD; art. 3 cpv. 1 lett. c LT).

2.4

Dal profilo formale, incombe alle

autorità fiscali, le quali non sono affatto vincolate dalle decisioni prese da

altre autorità, determinare d’ufficio gli elementi di fatto costitutivi del

domicilio (dimora) fiscale (art. 196 LT) e, quindi, provarne l’esistenza. Al

contribuente è invece imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per

consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT). Conformemente al

principio di collaborazione, egli deve in particolare fornire delle

informazioni circostanziate su tutti gli elementi idonei a fondare il suo

assoggettamento (decisione TF n.2C_484/2009 del 30 settembre 2010, consid.

3.

).

Da quel che precede discende che,

in presenza di indizi chiari e precisi che rendono verosimile la fattispecie

stabilita dalla stessa autorità, spetta allora al contribuente confutare, prove

a sostegno, quanto avanzato dalla stessa (ASA 44 p. 621; decisione TF n.

2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher, Kommentar zum DGB, Vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 60 e 61 ad art. 3 LIFD, p. 104).

2.5

Nella sentenza 2C_335/2014 del

19.1

, il Tribunale ha ricordato la propria giurisprudenza, secondo la

quale l’esistenza di un nuovo domicilio oppure di una dimora all’estero può

essere ammessa se l’interessato è riuscito a dimostrare che in quel luogo paga

le imposte oppure ne è esentato. Ha tuttavia precisato che tale giurisprudenza fa

riferimento alla nozione di domicilio fittizio (di cui all’art. 24 cpv. 1 CC),

secondo cui il contribuente che abbandona il domicilio svizzero per recarsi

all’estero conserva il suo domicilio in Svizzera sino al momento in cui non se

ne sia creato uno nuovo. A partire dal momento in cui esiste un insieme di indizi

sufficienti per ammettere che il centro degli interessi del contribuente si

trovi in Svizzera, non c’è invece bisogno di determinare un domicilio fittizio,

di modo che quella specifica giurisprudenza non trova applicazione (sentenza TF

2C_335/2014 del 19.1.2015 consid. 5.3.).

2.6

Ora, sono stati proprio i

ricorrenti, con l’invio della dichiarazione a confermare l’adempimento dei

presupposti per l’assoggetta-mento illimitato in Svizzera e nel Canton Ticino. Hanno

infatti indicato su tutti i moduli della dichiarazione fiscale il domicilio di __________,

firmando la dichiarazione a __________, a fine dicembre 2014; gli allegati

presentati, per esempio i certificati di lavoro, il certificato della

previdenza professionale, le attestazioni delle banche, l’attestato di

pagamento dei premi della cassa malati per il 2013, fanno tutti riferimento al

domicilio dei contribuenti __________.

I contribuenti ed i loro figli

dispongono di permessi di domicilio (il marito ed i due figli comuni) e di

dimora (la moglie) validi nel periodo fiscale in questione ed anche oltre.

In tal senso vi è un insieme d’indizi

atti a determinare come nel 2013 il centro degli interessi dei contribuenti

fossero la Svizzera ed il Ticino.

2.7

Unicamente in sede di reclamo, e

dopo aver ricevuto la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, i

contribuenti hanno infine – unilateralmente – indicato di non essere imponibili

illimitatamente in Ticino ed in Svizzera, ma di esserlo in __________, indicando

tutta una serie di elementi che a loro dire, comproverebbe la loro residenza

illimitata in __________.

Gli insorgenti sostengono di aver

preso residenza a __________, dal 1°.9.2012. A tal fine, producono un Haushaltsbescheinigung

relativo alla persona di RI 2. Indicano anche che in occasione di una “verifica

aziendale” presso la __________, i “controllori” avrebbero costatato che i

ricorrenti abitano nell’edificio che era originariamente destinato a spazio per

conferenze e ospiti (superficie di circa 275 mq).

2.8

2.8.1

Venendo agli argomenti addotti e

ai documenti prodotti con il ricorso, gli stessi non sono certamente atti a

comprovare che il legami personali e economici con la Germania prevalgano su

quelli con la Svizzera.

2.8.2

Non viene in aiuto dei

contribuenti la presentazione dell’allegato nr. 9 al ricorso, che secondo loro

comproverebbe la loro effettiva abitazione dei locali adiacenti la fabbrica.

L’allegato in questione è

un calcolo degli ammortamenti su un non meglio precisato immobile della __________

GmbH.

In primis non è dato

sapere da che fonte provenga tale documento, ovvero se sia un documento

contabile allestito dalla __________, oppure sia stato preparato da un’autorità

a seguito di un controllo: i ricorrenti parlano genericamente di “controllori”

che avrebbero attestato l’effettiva abitazione da parte della famiglia __________

della “Konferenz und Gasthaus”.

Nel documento, che sembra essere

stato allegato a un altro documento (in alto a destra di legge: “Anlage 2”),

non viene indicato alcun nominativo di autorità preposte al controllo e di quando

questo sarebbe stato effettuato. Il documento peraltro non è neppure firmato e

parla in maniera sommaria di “Konferenz und Gasthaus” senza neppure

indicare dove queste siano ubicate (non è quindi dato sapere se collimino con

l’indirizzo a cui gli insorgenti indicano di essere domicilia

, sito consultato il 28.7.2017).

2.8.3

Neppure rappresenta un documento

significativo la “Haushaltsbescheinigung” prodotta unicamente per RI 2

che attesta che la stessa si è annunciata all’indirizzo di Kollmering 7, ad __________.

2.8.4

Anche l’attestato di frequenza di

una scuola dell’infanzia per il figlio __________ (minore di 3 anni al tempo)

ad __________, per il periodo 1.9.2012 al 31.8.2013, per una frequenza

giornaliera di 4-5 ore ed un costo di mensili € 128.- è poco rilevante:

innanzitutto il contratto in sé non indica che il figlio dei ricorrenti abbia

effettivamente frequentato la scuola. Neppure i ricorrenti sostengono o

dimostrano peraltro che vi sia stato un obbligo di frequenza scolastico in __________.

Secondariamente, va ricordato

come anche per il figlio __________ i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto un

permesso di domicilio C per il periodo fiscale sub judice.

2.8.5

Per quanto riguarda l’altro

figlio comune, __________, i ricorrenti rimarcano come lo stesso sia nato il

19.9.2013

a __________ (come l’altro figlio __________). Tuttavia, anche il

figlio minore ha subito beneficiato in Svizzera, in Ticino di un permesso di

domicilio C, valido proprio dal 19.9.2013 con scadenza il 31.1.2019.

2.8.6

In merito a __________ (nata il

1°.6.1995), figlia unicamente di RI 2, gli insorgenti sostengono che la stessa,

nel 2013, frequentasse il ginnasio a __________. Va innanzitutto rilevato come la

ragazza, nel periodo fiscale qui in disamina era diventata maggiorenne.

Al momento della compilazione

della dichiarazione fiscale veniva poi riportato chiaramente, sul Modulo 1 che

la stessa alloggiava fuori Cantone e fuori dalla famiglia per studi

accademici.

Tra l’altro questa situazione era

identica al periodo fiscale 2011 (cfr. modulo 1), nel quale ella era iscritta

ad una Scuola in __________ (__________) e veniva indicato l’alloggio fuori

dalla famiglia ( e fuori Cantone).

2.8.7

I ricorrenti, per fondare il

proprio assoggettamento illimitato in __________, indicano anche che RI 1 è

amministratore della “__________”.

A prescindere dal fatto che agli

atti non è stato prodotto alcun documento inerente questa società, nondimeno,

anche laddove il contribuente fosse amministratore della società, si rileva che

anche in Svizzera egli riveste il ruolo di amministratore della __________,

come evincibile anche dal registro di commercio del __________. Il fatto di

ricoprire il ruolo di amministratore non comprova ancora il tipo e la frequenza

di attività svolta dall’insorgente in __________. Tanto più che nel modulo relativo

alle spese professionali egli indicava di svolgere per __________ un’attività

ad un grado occupazionale del 100%.

Stesso discorso vale anche per i

corsi seguiti da RI 2 per ottenere il diploma quale contabile: a parte il fatto

che dagli atti allegati non si evince l’effettiva frequenza ai corsi, si rileva

che gli stessi erano pianificati durante alcune settimane (non tutti i giorni)

in gennaio e febbraio 2013, ed anche in novembre e dicembre 2013.

2.8.8

I ricorrenti, nella loro

dichiarazione fiscale, hanno indicato spese di trasporto dal domicilio

(indicando __________) al luogo di lavoro __________. Come già nel periodo

fiscale precedente (in cui come luogo di domicilio veniva indicato __________)

hanno richiesto in deduzione un totale di fr. 4'500.- ciascuno derivanti dall’utilizzo

del mezzo pubblico. Il fatto di aver segnalato come luogo di domicilio, nel

modulo 4, __________, di fatto, non ha alcuna portata pratica rilevante, posto

come poi, in tutti gli altri moduli, venga sempre indicato l’indirizzo di __________.

Verosimilmente anche l’UT non ha dato peso alle indicazioni fornite dai

ricorrenti, tenuto conto che la deduzione aveva il medesimo importo di quella richiesta

per il periodo fiscale precedente.

2.8.9

RI 1 avrebbe soggiornato in

Svizzera, nel 2013 per 25 giorni, ciò che secondo i ricorrenti sarebbe documentabile

tramite la connessione telefonica della __________. Al ricorso hanno allegato un

resoconto dei giorni in cui il contribuente sarebbe stato in Svizzera, producendo

a sostegno di ciò copia dei dati di telefonia mobile riguardanti la “__________.

Ora, a prescindere dal fatto che

i dati telefonici inerenti un’utenza telefonica intestata alla “__________” ancora

non provano che la stessa sia stata effettivamente utilizzata da RI 1, va in

parallelo rilevato come anche questi dati contrastino in modo evidente con le

indicazioni fornite dal ricorrente in sede di dichiarazione di tassazione e con

i documenti ad essa allegati: in particolare, dal modulo 4 si evince come lo

stesso abbia dichiarato di svolgere ad __________ un’occupazione al 100%,

facendo anche valere deduzioni legate alle spese supplementari per doppia

economia domestica come anche spese supplementari in caso di rientro

settimanale al domicilio (in particolare i contribuenti hanno fatto valere

spese legate ad un alloggio con cucina per fr. 8'760.- ciascuno).

2.8.10

Neppure determinante per un

domicilio all’estero è la produzione agli atti della decisione fiscale __________

per il 2013, peraltro notificata unicamente il 21.3.2016.

In effetti non è dato sapere, né

viene comprovato, quando i qui ricorrenti hanno inoltrato la dichiarazione di

tassazione al fisco __________. Non può pertanto essere escluso che gli stessi

abbiano inviato la dichiarazione di tassazione unicamente a seguito della

procedura di tassazione ticinese, ed in particolare dopo aver ricevuto la

notifica di tassazione per il 2013.

Non è evidentemente compatibile

con il principio della buona fede che un contribuente decida in quale Stato

pagare le imposte, a dipendenza del rispettivo onere fiscale, e che gli sia

consentito di invocare una doppia imposizione internazionale dopo che egli

stesso l’ha provocata presentando un’ulteriore dichiarazione d’imposta.

2.9

Ne consegue che il centro degli

interessi dei contribuenti per il 2013 era in Svizzera e nel Canton Ticino,

motivo per cui essi sono imponibili illimitatamente in Svizzera in applicazione

degli articoli 3 cpv. 1 LIFD e 2 cpv. 1 LT.

3.

Il ricorso è respinto e la

decisione di tassazione IC/IFD 2013 è confermata. Tassa di giustizia e spese

sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr.

4’500.–

b. nelle spese di cancelleria di

complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 4’600.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: