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Decisione

80.2017.242

Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, riparazione di una staccionata

16 maggio 2018Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi __________

e RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente assoggettati alle imposte

nel Canton Ticino, quali comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, dei

fondi no. __________ e no. __________ del RFD di __________.

B. Nella dichiarazione

d’imposta 2016, i contribuenti hanno in particolare attribuito ai suddetti

fondi un valore locativo di fr. 5’900.– e hanno fatto valere in deduzione spese

di gestione e manutenzione immobili per complessivi fr. 4'636.–, producendo

copia della dichiarazione di tassazione 2016 del Canton __________ e di diverse

fatture.

C. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC 2016, con decisione del 12 aprile 2017, l’RS 1 ha

commisurato il reddito imponibile in fr. 3’600.– e quello determinante per

l’aliquota in fr. 84’300.–, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 425.40. Rispetto

alla dichiarazione presentata, per quanto concerne i suddetti fondi di __________,

l’autorità fiscale ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e

manutenzione immobili solo nella misura di fr. 1’522.– (anziché di fr. 4'636.–,

come postulato). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha

esposto le seguenti considerazioni:

13.1 Spese

per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,

ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie

assunte dagli inquilini.

13.1 Deduzione

effettiva concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti

stabiliti dalle vigenti norme.

D. RI 1 ha impugnato la

suddetta decisione, con reclamo (redatto in lingua tedesca) del 2 maggio 2017,

contestando la correzione al punto 13.1 (spese di gestione e manutenzione

immobili), apportando le sue motivazioni in merito.

E. Con decisione su

reclamo del 20 settembre 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, riconfermando i

dati accertati nella decisione impugnata. L’autorità fiscale ha confermato una

deduzione limitatamente a fr. 1’522.– per spese di gestione e manutenzione

immobili in relazione ai fondi di __________. Nella motivazione allegata ha in

particolare esposto quanto segue:

… Riesaminando la decisione

fiscale emessa in prima istanza, l’ufficio di tassazione esprime queste

considerazioni:

- A norma di legge e

giurisprudenza, sono deducibili le spese effettive di manutenzione degli immobili

che contribuiscono a preservarne il valore. Per immobile, si intende la sola

casa d’abitazione, unico elemento considerato nella valutazione del valore

locativo, esclusi il giardino, il bosco e il terreno circostanze;

- Nella fattispecie, le opere

eseguite dal Signor __________ - __________ (lavori di piantagione, taglio

piante, costruzione e manutenzione della staccionata e del recinto, ricerca e

riparazione del guasto alla condotta dell’acqua potabile all’esterno dell’edificio,

preparazione e posa del nuovo impianto d’irrigazione del terreno), non sono

deducibili, poiché non hanno alcuna relazione con l’edificio abitativo.

Normalmente i costi di

giardinaggio sono a carico dell’inquilino. In caso di propria occupazione

dell’abitazione, essi sono pertanto da considerare spese non deducibili in base

all’articolo 33 lettera a) della Legge tributaria (spese di mantenimento del

contribuente). Inoltre, si precisa che parte dei lavori eseguiti dal Signor __________

non rappresentano una manutenzione, ma una miglioria. …

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 afferma di non capire per quale

motivo l’autorità fiscale non abbia riconosciuto i costi sostenuti in relazione

alle opere eseguite da __________. Evidenzia di avere 77 anni, di essere

affetto da disturbi renali e di aver sofferto di un’embolia polmonare nel periodo

fiscale litigioso. L’edificio sarebbe ubicato su un terreno molto ripido. La

casa di vacanza sarebbe in particolare priva di isolazione, di corrente

elettrica allacciata al suolo pubblico e di canalizzazione, e durante il

periodo invernale non sarebbe abitabile. L’acqua verrebbe pompata con energia

solare, mentre un camino funge da riscaldamento. __________ avrebbe eseguito

diverse opere di manutenzione, quali il taglio dell’erba sul terreno ripido

(ciò che egli non sarebbe più in grado di eseguire stante la sua età, rilevando

che sopra e accanto al fondo vi è bosco e se non si tagliasse l’erba,

crescerebbero in poco tempo alberi e cespugli di nocciolo), la sostituzione

della pompa dell’acqua (in quanto quella esistente si è rotta), dei lavori di

modifica alle tubature e alle valvole (la stessa pompa non sarebbe più

disponibile) e la riparazione della condotta dell’acqua potabile (rilevando parimenti

che l’approvvigionamento dell’acqua sarebbe indispensabile). Ritiene che anche

i lavori eseguiti alla recinzione (rovinata da un veicolo del Comune) e la posa

dell’irrigazione, costituirebbero spese di manutenzione. Produce una fotografia,

un video e copia dell’udienza di conciliazione.

G. Con le proprie

osservazioni del 3 novembre 2017, l’RS 1 ritiene che la metà delle spese

indicate nelle fatture prodotte non possa essere ammessa in deduzione, poiché solo

una parte dei lavori eseguiti sarebbero serviti per la ricerca e la riparazione

delle condutture di acqua. Propone di riconoscere l’importo di fr. 2'312.60

sulla base della seguente tabella:

data

Genere

lavoro

Importo

Deducibile

note

24.04.

Lavoro

piantagione, staccionata ecc.

1240

0

Lavori

per il giardino circostante

07.06.

Ricerca

guasto condotta e nuovo impianto

400

200

No

lavori per nuovo impianto irrigazione

13.07.

Ricerca

e riparazione guasto condotta

790

395

Ok

per riparazione condotta acqua potabile della casa

29.09.

Nuova

ricerca e riparazione guasto

1030

515

Ok

per nuova riparazione condotta acqua potabile della casa

vari

Fatture

varie per Pompa e irrigazione

602.90

300

Valutazione

metà per pompa

01.12.

Assicurazione

663.90

663.90

14.06

__________

- pompa per acqua potabile

239

239

Totali

4965.50

2312.60

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di

immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.

Malgrado i Cantoni

avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a

dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni

federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha

tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato

la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1°

gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del

mese di aprile 2011.

1.2.

Per

costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,

senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano

l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufamnn/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,

Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.

Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire

l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle

esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

1.3.

Ai fini della

determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le

spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali

(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra

spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile,

poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare

il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi

sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte

a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà,

la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una

suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di

manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.

7/2010 dell’aprile 2011).

Fanno eccezione unicamente

gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione

dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano

tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia

o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la

deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta

federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del

legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se

contribuiscono a incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.2C_727/2012

e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).

Considerandi

2.

Nella fattispecie in

esame, il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – lamenta, come

detto, che l’autorità fiscale non abbia riconosciuto le spese inerenti ai lavori

eseguiti da __________, senza però quantificare l’importo postulato in deduzione.

Le fatture prodotte agli atti intestate a __________ sono quattro, ovverossia:

·

la fattura no. __________ del 24 aprile 2016 di fr. 1'240.– con

l’indicazione "LAVORI DI PIANTAGIONE, TAGLIO PIANTE,

COSTRUZIONE/MANUTENZIONE STACCIONATA E RECINTO __________ IN DATA 24 GIUGNO"

(di cui 19 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 950.–, 2 ore per

"macchinari" a fr. 15.–/ora per complessivi fr. 30.– e materiale per

complessivi fr. 260.–;

·

la fattura no. __________ del 7 giugno 2016 di fr. 400.– con

l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA,

LAVORI DI RIPARAZIONE PER LA POSA DEL NUOVO IMPIANTO IDRICO E REGOLAZIONE

PANNELLO SOLARE A __________ IN DATA 24 MAGGIO" (8 ore di manodopera a fr.

50.

–/ora);

·

la fattura no. __________ del 13 luglio 2016 di fr. 790.– con

l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA

POTABILE A __________ IN DATA 20 GIUGNO E 2 LUGLIO" (di cui 15 ore di manodopera

a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 750.– e 4 ore per "macchinari" a

fr. 10.–/ora per complessivi fr. 40.–);

·

la fattura no. __________ del 29 settembre 2016 di fr.1’030.– con

l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE

A __________ IN DATA 18 LUGLIO, 16 E 18 AGOSTO" (di cui 20 ore di

manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 1’000.– e 3 ore per "macchinari"

a fr. 10.–/ora per complessivi fr. 30.–).

Il contribuente ha

inoltre prodotto un elenco con diverse spese (allegando le relative fatture)

della somma complessiva di fr. 602.90 per il materiale ("Material

für notwendigen Anpassungen zum Anschluss der neuen Wasserpumpe und die installierte

Bewässerung. Die Bewässerung ist notig, da ich mit meinen 77 Jahren die

schweren Spritzkannen im steilen Gelände nicht mehr tragen kann"),

una conferma dell’ordinazione (stampata l’8 settembre 2016) di un invertitore

ondulare dell’importo di fr. 136.05 ("Wechselrichter VOLTCRAFT

MSW 1200-24-G 1200 W V/ DC 21 - 30 V/DC Schraubklemmen Schutzkontakt-Steckdose")

e uno scontrino della __________ del 14 giugno 2016 di fr. 239.– relativo a un "AUTOCLAVE

3000/4 ECO".

3.

3.1.

In primo luogo, occorre

confrontarsi con le spese che l’autorità fiscale ha ritenuto non siano

deducibili perché riguarderebbero il “giardino circostante la casa”. Per il

fatto che il valore locativo sarebbe stato calcolato senza includere il

terreno, la deduzione di queste spese sarebbe esclusa.

3.2

Dalla fattura no. __________

del 24 aprile 2016 dell’importo di fr. 1'240, emerge, come visto, che __________

ha eseguito "lavori di piantagione, taglio piante, costruzione/manutenzione

staccionata e recinto __________ in data 24 giugno" della durata di 19 ore

per la manodopera e di due ore per i macchinari. Inoltre ha utilizzato non

meglio precisato materiale dell’ammontare di fr. 260.– (ndr. non è stato

prodotto l’allegato indicato nella fattura). In sede di reclamo, RI 1 ha al riguardo

rilevato quanto segue:

Beim Gartenzaun, der durch die

Gemeinde zerstört wurde, sind mir durch den Gärtner Kosten von 9 Stunden zu CHF

50.

und Material von CHF 100, also total CHF 550 entstanden.

In questa sede,

l’insorgente unitamente al gravame, ha allegato copia del verbale dell’udienza

di conciliazione tenutasi dinanzi al giudice di pace del circolo delle __________

il 6 settembre 2017 inerente alla richiesta di risarcimento di fr. 3'000.– da

parte dei coniugi __________ per i presunti danni cagionati ai "sostegni

di cemento in cui sono infilzati dei paletti di metallo che sostengono la rete

di recinzione della proprietà della parte istante" dallo spazzaneve del

Comune di __________. Le parti, durante l’udienza, hanno in particolare

raggiunto il seguente accordo (decisione del 6 settembre 2017, p. 1, inc. no.

CO __________):

Il Comune di __________

sostituirà a sue spese i tre paletti di sostegno della rete di recinzione, con

i relativi basamenti di cemento, che sono stati divelti durante l’opera di

sgombro dalla neve della strada che costeggia la sopraccitata rete di

recinzione dei signori __________ … . L’opera di riparazione avverrà entro e

non oltre il 1 novembre 2017.

Il ricorrente sostiene in

particolare che il Comune avrebbe dovuto riparare immediatamente il danno

arrecato. Ciò sarebbe avvenuto solo parzialmente. Sarebbe quindi stato

incaricato __________ per eseguire i lavori, allo scopo di evitare l’invasione

di cinghiali e di rimettere in ordine la recinzione. L’insorgente ha inoltre

prodotto un video (su dischetto) che presenta lo stato della recinzione prima

dei lavori effettuati, così come una fotografia che rappresenta lo stato dei

paletti della recinzione prima e dopo le opere eseguite.

Nella decisione impugnata

l’RS 1 ha in particolare rilevato che nella valutazione del valore locativo è

stata considerata unicamente l’abitazione secondaria, ma non il giardino, il

bosco e il terreno circostante. Non ha pertanto riconosciuto le suddette opere,

poiché non sono in connessione con l’abitazione. Ha inoltre osservato che, di

regola, i costi di giardinaggio sarebbero a carico dell’inquilino. Nel caso in

cui il proprietario occupa l’abitazione, dette spese non sarebbero deducibili

in applicazione dell’art. 33 lett. a LT. In questa sede, l’autorità

fiscale evidenzia in particolare che in occasione di un incontro tenutosi il 5

ottobre 2010 con il contribuente, il valore locativo lordo è stato fissato in

fr. 5'900.–, sulla base di accertamenti effettuati a suo tempo dall’Ufficio

cantonale di stima. Inoltre non si era tenuto conto del prato circostante di

oltre 1200 mq, ma del fatto che si trattava di un’abitazione secondaria agibile

per soli sette mesi all’anno. Di conseguenza, "… i normali lavori di

manutenzione del giardino, il cui valore non influisce alla determinazione del

valore locativo dell’abitazione secondaria del signor __________, non sono deducibili".

3.3

Le spese di manutenzione

per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono in

effetti deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si

riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a edizione, Zurigo 2016, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 602;

nello stesso senso Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.

789).

Lo stesso Tribunale federale

ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di manutenzione

le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è stato

effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale,

6.

dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).

3.4

Nella fattispecie, per

calcolare il valore locativo, l’Ufficio di tassazione ha applicato l’art. 1

cpv. 2 Decreto esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle

persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016, secondo cui il valore

locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore

di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo,

esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio

di stima nella decisione di stima.

In effetti, il valore di

reddito stabilito dall’Ufficio di stima ammonta a fr. 7'879.– all’anno ed il

valore locativo per un’abitazione primaria a fr. 7'091.50 (il 90% di fr.

7'879.–). Siccome si tratta di un’abitazione secondaria, il valore locativo è

stato riportato ai 100/70 e fissato a fr. 10'130.–. In base ad un accordo con

il contribuente, tale importo è stato poi ridotto per tener conto

dell’abitabilità limitata a sette mesi all’anno. Il valore locativo è così

stato determinato in fr. 5'900.–.

In merito alle modalità di

calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di tassazione, va precisato

che questa Camera ha già avuto occasione di ritenere che non siano conformi

alle esigenze stabilite dalla legge, dal momento in cui si fondano sul presupposto

che la decisione dell’Ufficio di stima, già passata in giudicato, abbia

accertato anche il valore locativo dell’immobile. La procedura disciplinata

dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli immobili concerne infatti

unicamente la determinazione del valore di stima ufficiale in quanto tale e non

anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in

RtiD II-2008 n. 3t).

Il valore locativo in sé

non è tuttavia contestato e, come detto, è stato fissato di comune accordo

dalle parti, in occasione di un’udienza.

Anche facendo astrazione

da tale aspetto, non sono tuttavia ravvisabili sufficienti indicazioni che

confermino che nella fattispecie il valore di reddito è stato definito solo in

base al valore dell’abitazione, escludendo il terreno circostante. Secondo

l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della

sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i fondi edificati devono essere valutati

come un’unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso. Non

è dunque per niente evidente che il valore di reddito non sia condizionato dal

terreno circostante.

In simili circostanze, è

difficilmente verificabile se il terreno circostante la casa dei ricorrenti sia

stato considerato nel calcolo del valore locativo o meno.

3.5

Nonostante i dubbi

evocati, non è tuttavia il caso di rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione

perché adotti una nuova decisione, dopo aver chiarito se il terreno sia stato

preso in considerazione nel calcolo del valore locativo.

Per economia di giudizio,

la spesa di fr. 1'240.– può infatti essere ammessa in deduzione. In primo

luogo, a prescindere dalle modalità di calcolo del valore locativo, non si vede

perché debba essere esclusa la deduzione di spese che servono a riparare una

“staccionata”, che serve a proteggere anche la casa (cfr. per analogia la

sentenza CDT n. 80.2016.111 del 21 giugno 2016, che concerneva la deduzione dei

costi sostenuti dal proprietario di una casa per la sostituzione del cancello

esterno). In secondo luogo, il riconoscimento della deduzione litigiosa

comporta una diminuzione dell’imposta di pochi franchi.

4.

4.1.

Per quanto concerne invece

la fattura no. __________ del 7 giugno 2016 di fr. 400.– per la "ricerca e

riparazione guasto alla condotta dell’acqua, lavori di riparazione per la posa

del nuovo impianto idrico e regolazione pannello solare a __________ in data 24

maggio" (8 ore di manodopera a fr. 50.–/ora), la fattura no. __________

del 13 luglio 2016 di fr. 790.– per la "ricerca e riparazione guasto alla

condotta dell’acqua potabile a __________ in data 20 giugno e 2 luglio"

(di cui 15 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 750.– e 4 ore

per "macchinari" a fr. 10.–/ora per complessivi fr. 40.–) e la

fattura no. __________ del 29 settembre 2016 di fr.1’030.– per la "ricerca

e riparazione guasto alla condotta dell’acqua potabile a __________ in data 18

luglio, 16 e 18 agosto" (di cui 20 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per

complessivi fr. 1’000.– e 3 ore per "macchinari" a fr. 10.–/ora per

complessivi fr. 30.–), l’insorgente afferma quanto segue (ndr. si cita la

versione in tedesco, essendo più comprensibile rispetto a quella proposta in

italiano):

- Da die Wasser-Pumpe kaputt

gegangen war, musste diese ersetzt werden. Da keine gleiche Pumpe verfügbar

war, mussten Anpassungen gemacht werden. Die Rohre und Ventile mussten in der

Länge angepasst werden. Hr. __________ hat die neue Pumpe transportiert, die

Anpassungen gemacht, die Pumpe angeschlossen und die alte schwere Pumpe

mitgenommen und entsorgt. Die Trinkwasserversorgung des Hauses gehört

undiskutabel zum Unterhalt des Gebäudes. Ein Haus ohne Trinkwasser hat keinen

so grossen Eigenmietwert.

- Die Verbindung zwischen Wasserpumpe und

Wasserresevoir war unterbrochen. Herr __________ gräbt die Wasserleitung aus,

stellt fest dass die Wurzel eines Baumes diese zudrückt, entfernt die Wurzel,

ersetzt ein Stück des Kunststoffrohres und schüttet den Graben wieder zu. Das

Grundstück wurde von mir zusammen mit einem Reservoir für die Wasserversorgung

erworben, somit gehöhrt die Reparatur der Zuleitung auch zum Unterhalt. …

- Die Rasenfläche muss im

Sommer gespritzt werden, dafür musste bisher ein Schlauch ausgelegt und ein

Rasensprenger angeschlossen werden. Für die Wasserpumpe musste ev. zudem der Generator

in Betrieb genommen werden. Um die Anstregungen vom Auslegen und Einrollen des

Schlauches zu erleichtern wurde die Wasserzufuhr in den Boden verlegt. Herr __________

hat diese Arbeit vorgenommen. Dies ist der einzige Punkt bei dem es sich um einen

Grenzfall handelt, denn zugegeben es handelt sich um eine Steigerung des

Komforts. Aber auch beim Bundesgerichtsurtelil “Rasenmäher” handelt es sich um

eine Steigerung. Auf jeden Fall wäre dies durch mein Entgegenkommen bei meiner

Einsprache vom 2. Mai 2017 abgegolten gewesen.

Wenn die Arbeiten nicht durch

Hr. __________, sondern durch eine Sanitär-Firma bzw. durch eine Gartenbaufirma

vorgenommen worden wären, so wären die Kosten wesentlich höher ausgefallen.

(Siehe Stundensatz CHF 50.–).

L’RS 1, come visto (cfr.,

la tabella del consid. G della presente decisione) nelle proprie osservazioni

del 3 novembre 2017 propone al riguardo di accogliere una deduzione di fr.

1'110.–, valutando che soltanto la metà di queste fatture concernono la ricerca

e la riparazione delle condotte di acqua potabile dell’abitazione.

4.2

Le suddette fatture concernono,

in effetti, lavori di ricerca e di riparazione del guasto alla condotta dell’acqua

potabile in connessione con l’abitazione secondaria. Solamente la prima fattura

del 7 giugno 2016 riguarda anche la posa del nuovo impianto d’irrigazione e la

regolazione del pannello solare.

Secondo la Circolare no. 7

/ 2010 dell’aprile 2011 della Divisione delle contribuzioni, l’impianto del

giardino è considerato, nella misura del 100%, una spesa di miglioria e non di

manutenzione (cfr., punto 21, p. 17). Le spese di posa del nuovo impianto d’irrigazione

nel giardino concernono l’impianto del giardino e come tali non possono essere

dedotte.

I lavori di ricerca e di

riparazione del guasto alla condotta dell’acqua potabile e la regolazione del

pannello solare sono invece qualificabili come spese di manutenzione.

Ne discende che per la fattura

no. __________ del 7 giugno 2016, tenuto conto della ripartizione dell’onere

della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e

121.

II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), si giustifica, in via

equitativa, una deduzione, nella misura della metà, di fr. 200.–. La fattura

no. __________ del 13 luglio 2016 di fr. 790.– e la fattura no. __________ del

29.

settembre 2016 di fr. 1'030.– sono integralmente ammesse in deduzione.

4.3

Per quanto concerne le

diverse fatture prodotte della somma complessiva di fr. 602.90 per il materiale

("Material für notwendigen Anpassungen zum Anschluss der neuen

Wasserpumpe und die installierte Bewässerung. Die Bewässerung ist notig, da ich

mit meinen 77 Jahren die schweren Spritzkannen im steilen Gelände nicht mehr

tragen kann"), non è dato sapere quale materiale sia stato

effettivamente utilizzato per il guasto riconducibile alla condotta d’acqua.

Viene dunque riconosciuta, in via equitativa, una deduzione di fr. 300.– (nella

misura di ½), come proposto dall’RS 1. Viene inoltre ammesso l’importo di fr. 136.05

per l’invertitore ondulare e l’importo di fr. 239.– per la pompa per l’acqua

potabile. Va infine ammessa la somma di fr. 663.60 per i premi

dell’assicurazione dello stabile.

5.

Da tutte le

considerazioni che precedono, discende la conseguenza che il ricorso è parzialmente

accolto, nel senso che è ammessa una deduzione, a titolo di spese di gestione e

manutenzione immobili di fr. 4’599.– in relazione ai fondi no. __________ e no.

__________ del RFD di __________.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi della presente decisione.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 20 settembre 2017 è riformata nel

senso che è ammessa una deduzione di fr. 4’599.– per spese di manutenzione di immobili

relative ai fondi no. __________ e no. __________ del RFD di __________.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: