80.2017.242
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, riparazione di una staccionata
16 maggio 2018Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.242
Lugano
16 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 ottobre 2017 contro la decisione del 20 settembre 2017 in materia di IC
2016.
Fatti
A. I coniugi __________
e RI 1, domiciliati a __________, sono limitatamente assoggettati alle imposte
nel Canton Ticino, quali comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, dei
fondi no. __________ e no. __________ del RFD di __________.
B. Nella dichiarazione
d’imposta 2016, i contribuenti hanno in particolare attribuito ai suddetti
fondi un valore locativo di fr. 5’900.– e hanno fatto valere in deduzione spese
di gestione e manutenzione immobili per complessivi fr. 4'636.–, producendo
copia della dichiarazione di tassazione 2016 del Canton __________ e di diverse
fatture.
C. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC 2016, con decisione del 12 aprile 2017, l’RS 1 ha
commisurato il reddito imponibile in fr. 3’600.– e quello determinante per
l’aliquota in fr. 84’300.–, stabilendo l’imposta cantonale in fr. 425.40. Rispetto
alla dichiarazione presentata, per quanto concerne i suddetti fondi di __________,
l’autorità fiscale ha riconosciuto una deduzione per spese di gestione e
manutenzione immobili solo nella misura di fr. 1’522.– (anziché di fr. 4'636.–,
come postulato). A motivazione dei dati accertati, l’autorità fiscale ha
esposto le seguenti considerazioni:
13.1 Spese
per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve,
ecc. non deducibili salvo presentazione del conteggio delle spese accessorie
assunte dagli inquilini.
13.1 Deduzione
effettiva concessa solamente se giustificata, documentata e nei limiti
stabiliti dalle vigenti norme.
D. RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione, con reclamo (redatto in lingua tedesca) del 2 maggio 2017,
contestando la correzione al punto 13.1 (spese di gestione e manutenzione
immobili), apportando le sue motivazioni in merito.
E. Con decisione su
reclamo del 20 settembre 2017, l’RS 1 ha respinto il gravame, riconfermando i
dati accertati nella decisione impugnata. L’autorità fiscale ha confermato una
deduzione limitatamente a fr. 1’522.– per spese di gestione e manutenzione
immobili in relazione ai fondi di __________. Nella motivazione allegata ha in
particolare esposto quanto segue:
… Riesaminando la decisione
fiscale emessa in prima istanza, l’ufficio di tassazione esprime queste
considerazioni:
- A norma di legge e
giurisprudenza, sono deducibili le spese effettive di manutenzione degli immobili
che contribuiscono a preservarne il valore. Per immobile, si intende la sola
casa d’abitazione, unico elemento considerato nella valutazione del valore
locativo, esclusi il giardino, il bosco e il terreno circostanze;
- Nella fattispecie, le opere
eseguite dal Signor __________ - __________ (lavori di piantagione, taglio
piante, costruzione e manutenzione della staccionata e del recinto, ricerca e
riparazione del guasto alla condotta dell’acqua potabile all’esterno dell’edificio,
preparazione e posa del nuovo impianto d’irrigazione del terreno), non sono
deducibili, poiché non hanno alcuna relazione con l’edificio abitativo.
Normalmente i costi di
giardinaggio sono a carico dell’inquilino. In caso di propria occupazione
dell’abitazione, essi sono pertanto da considerare spese non deducibili in base
all’articolo 33 lettera a) della Legge tributaria (spese di mantenimento del
contribuente). Inoltre, si precisa che parte dei lavori eseguiti dal Signor __________
non rappresentano una manutenzione, ma una miglioria. …
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 afferma di non capire per quale
motivo l’autorità fiscale non abbia riconosciuto i costi sostenuti in relazione
alle opere eseguite da __________. Evidenzia di avere 77 anni, di essere
affetto da disturbi renali e di aver sofferto di un’embolia polmonare nel periodo
fiscale litigioso. L’edificio sarebbe ubicato su un terreno molto ripido. La
casa di vacanza sarebbe in particolare priva di isolazione, di corrente
elettrica allacciata al suolo pubblico e di canalizzazione, e durante il
periodo invernale non sarebbe abitabile. L’acqua verrebbe pompata con energia
solare, mentre un camino funge da riscaldamento. __________ avrebbe eseguito
diverse opere di manutenzione, quali il taglio dell’erba sul terreno ripido
(ciò che egli non sarebbe più in grado di eseguire stante la sua età, rilevando
che sopra e accanto al fondo vi è bosco e se non si tagliasse l’erba,
crescerebbero in poco tempo alberi e cespugli di nocciolo), la sostituzione
della pompa dell’acqua (in quanto quella esistente si è rotta), dei lavori di
modifica alle tubature e alle valvole (la stessa pompa non sarebbe più
disponibile) e la riparazione della condotta dell’acqua potabile (rilevando parimenti
che l’approvvigionamento dell’acqua sarebbe indispensabile). Ritiene che anche
i lavori eseguiti alla recinzione (rovinata da un veicolo del Comune) e la posa
dell’irrigazione, costituirebbero spese di manutenzione. Produce una fotografia,
un video e copia dell’udienza di conciliazione.
G. Con le proprie
osservazioni del 3 novembre 2017, l’RS 1 ritiene che la metà delle spese
indicate nelle fatture prodotte non possa essere ammessa in deduzione, poiché solo
una parte dei lavori eseguiti sarebbero serviti per la ricerca e la riparazione
delle condutture di acqua. Propone di riconoscere l’importo di fr. 2'312.60
sulla base della seguente tabella:
data
Genere
lavoro
Importo
Deducibile
note
24.04.
Lavoro
piantagione, staccionata ecc.
1240
0
Lavori
per il giardino circostante
07.06.
Ricerca
guasto condotta e nuovo impianto
400
200
No
lavori per nuovo impianto irrigazione
13.07.
Ricerca
e riparazione guasto condotta
790
395
Ok
per riparazione condotta acqua potabile della casa
29.09.
Nuova
ricerca e riparazione guasto
1030
515
Ok
per nuova riparazione condotta acqua potabile della casa
vari
Fatture
varie per Pompa e irrigazione
602.90
300
Valutazione
metà per pompa
01.12.
Assicurazione
663.90
663.90
14.06
__________
- pompa per acqua potabile
239
239
Totali
4965.50
2312.60
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di
immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione.
Malgrado i Cantoni
avessero tempo due anni dall’entrata in vigore della legge federale – vale a
dire entro inizio 2012 – per adeguare la loro legislazione alle disposizioni
federali (art. 72j cpv. 1 LAID), il legislatore ticinese non vi ha
tutt’ora provveduto. La Divisione delle contribuzioni ha nondimeno manifestato
la volontà di abolire la cosiddetta “prassi Dumont” già a decorrere dal 1°
gennaio 2010, come dimostra inequivocabilmente la nuova Circolare n. 7/2010 del
mese di aprile 2011.
1.2.
Per
costante giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che,
senza aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano
l’uso e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufamnn/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I,
Basilea/Therwil 2001, n. 24 ad art. 32 LIFD, p. 787);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego limitata.
Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a sostituire
l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi alle
esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (decisione CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
1.3.
Ai fini della
determinazione del reddito imponibile non possono invece essere dedotte le
spese di investimento, segnatamente di miglioria di beni patrimoniali
(cfr. art. 34 lett. d LIFD e art. 33 lett. d LT). La distinzione tra
spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente praticabile,
poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o ripristinare
il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il comfort. Viceversa vi
sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in parte
a salvaguardare o mantenere quello iniziale. Per ovviare a queste difficoltà,
la prassi della Divisione delle contribuzioni suole in questi casi operare una
suddivisione della spesa totale, espressa in frazione, tra spesa di
manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (cfr. Circolare n.
7/2010 dell’aprile 2011).
Fanno eccezione unicamente
gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione
dell’ambiente (art. 32 cpv. 2 LIFD e art. 31 cpv. 2 LT), nei quali rientrano
tutti i provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia
o a far uso di energie rinnovabili (art. 5 dell’Ordinanza concernente la
deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta; RS 642.116). Simili interventi – per esplicita volontà del
legislatore – vanno sempre assimilati alle spese di manutenzione, anche se
contribuiscono a incrementare il valore dell’immobile (decisione TF n.2C_727/2012
e 2C_729/2012 del 18 dicembre 2012, in: StR 68/2013 p. 318).
Considerandi
2.
Nella fattispecie in
esame, il ricorrente – anche in rappresentanza della moglie – lamenta, come
detto, che l’autorità fiscale non abbia riconosciuto le spese inerenti ai lavori
eseguiti da __________, senza però quantificare l’importo postulato in deduzione.
Le fatture prodotte agli atti intestate a __________ sono quattro, ovverossia:
·
la fattura no. __________ del 24 aprile 2016 di fr. 1'240.– con
l’indicazione "LAVORI DI PIANTAGIONE, TAGLIO PIANTE,
COSTRUZIONE/MANUTENZIONE STACCIONATA E RECINTO __________ IN DATA 24 GIUGNO"
(di cui 19 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 950.–, 2 ore per
"macchinari" a fr. 15.–/ora per complessivi fr. 30.– e materiale per
complessivi fr. 260.–;
·
la fattura no. __________ del 7 giugno 2016 di fr. 400.– con
l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA,
LAVORI DI RIPARAZIONE PER LA POSA DEL NUOVO IMPIANTO IDRICO E REGOLAZIONE
PANNELLO SOLARE A __________ IN DATA 24 MAGGIO" (8 ore di manodopera a fr.
50.
–/ora);
·
la fattura no. __________ del 13 luglio 2016 di fr. 790.– con
l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA
POTABILE A __________ IN DATA 20 GIUGNO E 2 LUGLIO" (di cui 15 ore di manodopera
a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 750.– e 4 ore per "macchinari" a
fr. 10.–/ora per complessivi fr. 40.–);
·
la fattura no. __________ del 29 settembre 2016 di fr.1’030.– con
l’indicazione "RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO ALLA CONDOTTA DELL’ACQUA POTABILE
A __________ IN DATA 18 LUGLIO, 16 E 18 AGOSTO" (di cui 20 ore di
manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 1’000.– e 3 ore per "macchinari"
a fr. 10.–/ora per complessivi fr. 30.–).
Il contribuente ha
inoltre prodotto un elenco con diverse spese (allegando le relative fatture)
della somma complessiva di fr. 602.90 per il materiale ("Material
für notwendigen Anpassungen zum Anschluss der neuen Wasserpumpe und die installierte
Bewässerung. Die Bewässerung ist notig, da ich mit meinen 77 Jahren die
schweren Spritzkannen im steilen Gelände nicht mehr tragen kann"),
una conferma dell’ordinazione (stampata l’8 settembre 2016) di un invertitore
ondulare dell’importo di fr. 136.05 ("Wechselrichter VOLTCRAFT
MSW 1200-24-G 1200 W V/ DC 21 - 30 V/DC Schraubklemmen Schutzkontakt-Steckdose")
e uno scontrino della __________ del 14 giugno 2016 di fr. 239.– relativo a un "AUTOCLAVE
3000/4 ECO".
3.
3.1.
In primo luogo, occorre
confrontarsi con le spese che l’autorità fiscale ha ritenuto non siano
deducibili perché riguarderebbero il “giardino circostante la casa”. Per il
fatto che il valore locativo sarebbe stato calcolato senza includere il
terreno, la deduzione di queste spese sarebbe esclusa.
3.2
Dalla fattura no. __________
del 24 aprile 2016 dell’importo di fr. 1'240, emerge, come visto, che __________
ha eseguito "lavori di piantagione, taglio piante, costruzione/manutenzione
staccionata e recinto __________ in data 24 giugno" della durata di 19 ore
per la manodopera e di due ore per i macchinari. Inoltre ha utilizzato non
meglio precisato materiale dell’ammontare di fr. 260.– (ndr. non è stato
prodotto l’allegato indicato nella fattura). In sede di reclamo, RI 1 ha al riguardo
rilevato quanto segue:
Beim Gartenzaun, der durch die
Gemeinde zerstört wurde, sind mir durch den Gärtner Kosten von 9 Stunden zu CHF
50.
und Material von CHF 100, also total CHF 550 entstanden.
In questa sede,
l’insorgente unitamente al gravame, ha allegato copia del verbale dell’udienza
di conciliazione tenutasi dinanzi al giudice di pace del circolo delle __________
il 6 settembre 2017 inerente alla richiesta di risarcimento di fr. 3'000.– da
parte dei coniugi __________ per i presunti danni cagionati ai "sostegni
di cemento in cui sono infilzati dei paletti di metallo che sostengono la rete
di recinzione della proprietà della parte istante" dallo spazzaneve del
Comune di __________. Le parti, durante l’udienza, hanno in particolare
raggiunto il seguente accordo (decisione del 6 settembre 2017, p. 1, inc. no.
CO __________):
Il Comune di __________
sostituirà a sue spese i tre paletti di sostegno della rete di recinzione, con
i relativi basamenti di cemento, che sono stati divelti durante l’opera di
sgombro dalla neve della strada che costeggia la sopraccitata rete di
recinzione dei signori __________ … . L’opera di riparazione avverrà entro e
non oltre il 1 novembre 2017.
Il ricorrente sostiene in
particolare che il Comune avrebbe dovuto riparare immediatamente il danno
arrecato. Ciò sarebbe avvenuto solo parzialmente. Sarebbe quindi stato
incaricato __________ per eseguire i lavori, allo scopo di evitare l’invasione
di cinghiali e di rimettere in ordine la recinzione. L’insorgente ha inoltre
prodotto un video (su dischetto) che presenta lo stato della recinzione prima
dei lavori effettuati, così come una fotografia che rappresenta lo stato dei
paletti della recinzione prima e dopo le opere eseguite.
Nella decisione impugnata
l’RS 1 ha in particolare rilevato che nella valutazione del valore locativo è
stata considerata unicamente l’abitazione secondaria, ma non il giardino, il
bosco e il terreno circostante. Non ha pertanto riconosciuto le suddette opere,
poiché non sono in connessione con l’abitazione. Ha inoltre osservato che, di
regola, i costi di giardinaggio sarebbero a carico dell’inquilino. Nel caso in
cui il proprietario occupa l’abitazione, dette spese non sarebbero deducibili
in applicazione dell’art. 33 lett. a LT. In questa sede, l’autorità
fiscale evidenzia in particolare che in occasione di un incontro tenutosi il 5
ottobre 2010 con il contribuente, il valore locativo lordo è stato fissato in
fr. 5'900.–, sulla base di accertamenti effettuati a suo tempo dall’Ufficio
cantonale di stima. Inoltre non si era tenuto conto del prato circostante di
oltre 1200 mq, ma del fatto che si trattava di un’abitazione secondaria agibile
per soli sette mesi all’anno. Di conseguenza, "… i normali lavori di
manutenzione del giardino, il cui valore non influisce alla determinazione del
valore locativo dell’abitazione secondaria del signor __________, non sono deducibili".
3.3
Le spese di manutenzione
per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono in
effetti deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si
riflette sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a edizione, Zurigo 2016, n. 36 ad art. 32 LIFD, p. 602;
nello stesso senso Locher,
Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.
789).
Lo stesso Tribunale federale
ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di manutenzione
le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è stato
effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale,
6.
dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
3.4
Nella fattispecie, per
calcolare il valore locativo, l’Ufficio di tassazione ha applicato l’art. 1
cpv. 2 Decreto esecutivo del 15 dicembre 2015 concernente l’imposizione delle
persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016, secondo cui il valore
locativo delle abitazioni primarie corrisponde mediamente al 60-70% del valore
di mercato della pigione; in mancanza di altri elementi utili al suo calcolo,
esso corrisponde, di regola, al 90% del valore di reddito determinato dall’Ufficio
di stima nella decisione di stima.
In effetti, il valore di
reddito stabilito dall’Ufficio di stima ammonta a fr. 7'879.– all’anno ed il
valore locativo per un’abitazione primaria a fr. 7'091.50 (il 90% di fr.
7'879.–). Siccome si tratta di un’abitazione secondaria, il valore locativo è
stato riportato ai 100/70 e fissato a fr. 10'130.–. In base ad un accordo con
il contribuente, tale importo è stato poi ridotto per tener conto
dell’abitabilità limitata a sette mesi all’anno. Il valore locativo è così
stato determinato in fr. 5'900.–.
In merito alle modalità di
calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di tassazione, va precisato
che questa Camera ha già avuto occasione di ritenere che non siano conformi
alle esigenze stabilite dalla legge, dal momento in cui si fondano sul presupposto
che la decisione dell’Ufficio di stima, già passata in giudicato, abbia
accertato anche il valore locativo dell’immobile. La procedura disciplinata
dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli immobili concerne infatti
unicamente la determinazione del valore di stima ufficiale in quanto tale e non
anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008, in
RtiD II-2008 n. 3t).
Il valore locativo in sé
non è tuttavia contestato e, come detto, è stato fissato di comune accordo
dalle parti, in occasione di un’udienza.
Anche facendo astrazione
da tale aspetto, non sono tuttavia ravvisabili sufficienti indicazioni che
confermino che nella fattispecie il valore di reddito è stato definito solo in
base al valore dell’abitazione, escludendo il terreno circostante. Secondo
l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13 novembre 1996 sulla stima ufficiale della
sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i fondi edificati devono essere valutati
come un’unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso. Non
è dunque per niente evidente che il valore di reddito non sia condizionato dal
terreno circostante.
In simili circostanze, è
difficilmente verificabile se il terreno circostante la casa dei ricorrenti sia
stato considerato nel calcolo del valore locativo o meno.
3.5
Nonostante i dubbi
evocati, non è tuttavia il caso di rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione
perché adotti una nuova decisione, dopo aver chiarito se il terreno sia stato
preso in considerazione nel calcolo del valore locativo.
Per economia di giudizio,
la spesa di fr. 1'240.– può infatti essere ammessa in deduzione. In primo
luogo, a prescindere dalle modalità di calcolo del valore locativo, non si vede
perché debba essere esclusa la deduzione di spese che servono a riparare una
“staccionata”, che serve a proteggere anche la casa (cfr. per analogia la
sentenza CDT n. 80.2016.111 del 21 giugno 2016, che concerneva la deduzione dei
costi sostenuti dal proprietario di una casa per la sostituzione del cancello
esterno). In secondo luogo, il riconoscimento della deduzione litigiosa
comporta una diminuzione dell’imposta di pochi franchi.
4.
4.1.
Per quanto concerne invece
la fattura no. __________ del 7 giugno 2016 di fr. 400.– per la "ricerca e
riparazione guasto alla condotta dell’acqua, lavori di riparazione per la posa
del nuovo impianto idrico e regolazione pannello solare a __________ in data 24
maggio" (8 ore di manodopera a fr. 50.–/ora), la fattura no. __________
del 13 luglio 2016 di fr. 790.– per la "ricerca e riparazione guasto alla
condotta dell’acqua potabile a __________ in data 20 giugno e 2 luglio"
(di cui 15 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per complessivi fr. 750.– e 4 ore
per "macchinari" a fr. 10.–/ora per complessivi fr. 40.–) e la
fattura no. __________ del 29 settembre 2016 di fr.1’030.– per la "ricerca
e riparazione guasto alla condotta dell’acqua potabile a __________ in data 18
luglio, 16 e 18 agosto" (di cui 20 ore di manodopera a fr. 50.–/ora per
complessivi fr. 1’000.– e 3 ore per "macchinari" a fr. 10.–/ora per
complessivi fr. 30.–), l’insorgente afferma quanto segue (ndr. si cita la
versione in tedesco, essendo più comprensibile rispetto a quella proposta in
italiano):
- Da die Wasser-Pumpe kaputt
gegangen war, musste diese ersetzt werden. Da keine gleiche Pumpe verfügbar
war, mussten Anpassungen gemacht werden. Die Rohre und Ventile mussten in der
Länge angepasst werden. Hr. __________ hat die neue Pumpe transportiert, die
Anpassungen gemacht, die Pumpe angeschlossen und die alte schwere Pumpe
mitgenommen und entsorgt. Die Trinkwasserversorgung des Hauses gehört
undiskutabel zum Unterhalt des Gebäudes. Ein Haus ohne Trinkwasser hat keinen
so grossen Eigenmietwert.
- Die Verbindung zwischen Wasserpumpe und
Wasserresevoir war unterbrochen. Herr __________ gräbt die Wasserleitung aus,
stellt fest dass die Wurzel eines Baumes diese zudrückt, entfernt die Wurzel,
ersetzt ein Stück des Kunststoffrohres und schüttet den Graben wieder zu. Das
Grundstück wurde von mir zusammen mit einem Reservoir für die Wasserversorgung
erworben, somit gehöhrt die Reparatur der Zuleitung auch zum Unterhalt. …
- Die Rasenfläche muss im
Sommer gespritzt werden, dafür musste bisher ein Schlauch ausgelegt und ein
Rasensprenger angeschlossen werden. Für die Wasserpumpe musste ev. zudem der Generator
in Betrieb genommen werden. Um die Anstregungen vom Auslegen und Einrollen des
Schlauches zu erleichtern wurde die Wasserzufuhr in den Boden verlegt. Herr __________
hat diese Arbeit vorgenommen. Dies ist der einzige Punkt bei dem es sich um einen
Grenzfall handelt, denn zugegeben es handelt sich um eine Steigerung des
Komforts. Aber auch beim Bundesgerichtsurtelil “Rasenmäher” handelt es sich um
eine Steigerung. Auf jeden Fall wäre dies durch mein Entgegenkommen bei meiner
Einsprache vom 2. Mai 2017 abgegolten gewesen.
Wenn die Arbeiten nicht durch
Hr. __________, sondern durch eine Sanitär-Firma bzw. durch eine Gartenbaufirma
vorgenommen worden wären, so wären die Kosten wesentlich höher ausgefallen.
(Siehe Stundensatz CHF 50.–).
L’RS 1, come visto (cfr.,
la tabella del consid. G della presente decisione) nelle proprie osservazioni
del 3 novembre 2017 propone al riguardo di accogliere una deduzione di fr.
1'110.–, valutando che soltanto la metà di queste fatture concernono la ricerca
e la riparazione delle condotte di acqua potabile dell’abitazione.
4.2
Le suddette fatture concernono,
in effetti, lavori di ricerca e di riparazione del guasto alla condotta dell’acqua
potabile in connessione con l’abitazione secondaria. Solamente la prima fattura
del 7 giugno 2016 riguarda anche la posa del nuovo impianto d’irrigazione e la
regolazione del pannello solare.
Secondo la Circolare no. 7
/ 2010 dell’aprile 2011 della Divisione delle contribuzioni, l’impianto del
giardino è considerato, nella misura del 100%, una spesa di miglioria e non di
manutenzione (cfr., punto 21, p. 17). Le spese di posa del nuovo impianto d’irrigazione
nel giardino concernono l’impianto del giardino e come tali non possono essere
dedotte.
I lavori di ricerca e di
riparazione del guasto alla condotta dell’acqua potabile e la regolazione del
pannello solare sono invece qualificabili come spese di manutenzione.
Ne discende che per la fattura
no. __________ del 7 giugno 2016, tenuto conto della ripartizione dell’onere
della prova, per cui è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1. n. 8), si giustifica, in via
equitativa, una deduzione, nella misura della metà, di fr. 200.–. La fattura
no. __________ del 13 luglio 2016 di fr. 790.– e la fattura no. __________ del
29.
settembre 2016 di fr. 1'030.– sono integralmente ammesse in deduzione.
4.3
Per quanto concerne le
diverse fatture prodotte della somma complessiva di fr. 602.90 per il materiale
("Material für notwendigen Anpassungen zum Anschluss der neuen
Wasserpumpe und die installierte Bewässerung. Die Bewässerung ist notig, da ich
mit meinen 77 Jahren die schweren Spritzkannen im steilen Gelände nicht mehr
tragen kann"), non è dato sapere quale materiale sia stato
effettivamente utilizzato per il guasto riconducibile alla condotta d’acqua.
Viene dunque riconosciuta, in via equitativa, una deduzione di fr. 300.– (nella
misura di ½), come proposto dall’RS 1. Viene inoltre ammesso l’importo di fr. 136.05
per l’invertitore ondulare e l’importo di fr. 239.– per la pompa per l’acqua
potabile. Va infine ammessa la somma di fr. 663.60 per i premi
dell’assicurazione dello stabile.
5.
Da tutte le
considerazioni che precedono, discende la conseguenza che il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che è ammessa una deduzione, a titolo di spese di gestione e
manutenzione immobili di fr. 4’599.– in relazione ai fondi no. __________ e no.
__________ del RFD di __________.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi della presente decisione.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 settembre 2017 è riformata nel
senso che è ammessa una deduzione di fr. 4’599.– per spese di manutenzione di immobili
relative ai fondi no. __________ e no. __________ del RFD di __________.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: