80.2017.243
Reddito imponibile: rendita di invalidità, assicurazione contro gli infortuni, cumulo con rendita AVS, imposizione al 100%, non rendita vitalizia
19 aprile 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.243
80.2017.244
Lugano
19 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di IC
e IFD 2015.
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale 2015, RI 1 ha in particolare indicato di aver ottenuto una rendita di
fr. 31'548.– in relazione alla quale ha chiesto la deduzione di fr. 18'929.–,
pari al 60% della rendita percepita. Ha inoltre postulato in deduzione fr.
6'000.– per la quota esente per beneficiari AVS-AI.
B. Con decisione del 19
luglio 2017, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 2015,
nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 47'800.– per l’IC e in
fr. 49’800.– per l’IFD. L’autorità fiscale, per
quanto qui interessa, ha negato la deduzione del 60% della rendita percepita
dalla contribuente (argomentando che la stessa fosse una rendita imponibile
nella misura del 100%) e ha negato la deduzione per la quota esente per
beneficiari AVS/AI, in difetto dei presupposti di legge.
C. La contribuente, per
il tramite dell’avv. RA 1, ha impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 21
agosto 2017, contestando la mancata deduzione di fr. 18'929.–, pari al 60%
della rendita percepita (trattandosi, a suo dire, di una rendita d’invalidità a
carattere vitalizio ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 LT e dell’art. 22 cpv. 3 LIFD),
e la mancata deduzione di fr. 6'000.– per la quota esente per beneficiari
AVS-AI.
D. Con decisione su
reclamo del 6 settembre 2017, l’autorità fiscale ha respinto il gravame,
esponendo nelle motivazioni allegate le seguenti considerazioni:
Secondo l’art. 22 cpv. 3 LIFD
e l’art. 21 cpv. 3 LT, le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono
imponibili soltanto nella misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della
circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi
maturati sul capitale da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale
stesso. La rendita LAINF percepita è destinata a coprire una perdita di
guadagno dovuta a inabilità al lavoro e la contribuente ha finanziato questa
rendita unicamente con dei premi di puro rischio, che non hanno comportato la
costituzione di un capitale. In conseguenza a quanto sopra esposto i redditi
della contribuente sono superiori ai minimi necessari per avere diritto alla
deduzione della quota esente per beneficiari AVS/AI.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, sempre per il tramite dell’avv.
RA 1, chiede nel petitum di annullare la decisione impugnata e quanto
segue:
Di
conseguenza:
2.1 la
rendita vitalizia d’invalidità __________ è accertata, in via principale,
esente da imposizione in quanto assimilata ai versamenti ex art. 24 lett. g
LIFD, e, in via subordinata, assimilata alle rendite vitalizie ex art. 22 cpv.
3 LIFD imponibili al 40%.
2.2 La
decisione di tassazione per l’anno 2015, rispettivamente per gli anni 2008-2014
sono rettificate retroattivamente compensando i debiti.
2.3 Nelle
more di questo procedimento è ordinata la sospensione delle procedure esecutive
all’Ufficio Esecuzioni di __________.
3. Di
conseguenza è accertato il diritto alle quote esenti AVS, da conteggiare
retroattivamente fino al mese di dicembre 2007, ovvero al giorno del compimento
del 64-mo anno di età della ricorrente.
4. Protestate
tasse, spese e ripetibili.
L’insorgente domanda,
dapprima e in ordine, di riunire questo procedimento con quello di cui agli incarti
CDT __________, considerato come gli argomenti, le considerazioni e le conclusioni
ivi contenuti sarebbero identici; in via subordinata, richiama i relativi
incarti. Nella motivazione del gravame, sostiene in particolar modo di aver
commesso un "errore di dichiarazione… negli anni precedenti in punto alla
qualifica e trattamento fiscale della rendita vitalizia __________… che
erroneamente è stata sempre inserita nel formulario sub punto 3.5 anziché al posto
del punto 3.3 collegato al punto 15.2 che permette una deduzione del 60% per le
rendite vitalizie ricevute". La ricorrente allega una lettera del 21
luglio 2017 dell’istituto di assicurazione che eroga la rendita litigiosa, che
comproverebbe, a suo dire, che "la rendita di invalidità del caso di
specie non sopperisce alla perdita di guadagno dovuta a inabilità lavorativa,
ma rappresenta invece un introito assimilabile ai versamenti a titolo di
riparazione morale ex art. 24 lett. g LIFD in ragione del disagio
dei danni permanenti fisici invalidanti". La rendita d’invalidità sarebbe
in tal modo "divenuta una rendita vitalizia al momento del pensionamento".
Ciò comporterebbe "…, di conseguenza, mutatis mutandis, l’insorgere
in favore della ricorrente il diritto alla quota esente AVS da porre in
deduzione per l’anno 2015 e pure retroattivamente per gli anni in questione".
F. Con sentenza del 10
ottobre 2017, la Camera di diritto tributario ha respinto il ricorso del 1°
settembre 2017 presentato da RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, contro la
decisione del 25 luglio 2017 in materia di revisione IC e IFD
2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 (cfr., al proposito, decisione del 10
ottobre 2017, inc. CDT __________ e __________, di cui la ricorrente in questa
sede chiede la riunione e alla cui lettura si rimanda per brevità). La suddetta
decisione è stata impugnata al Tribunale federale, ove il procedimento è
tuttora pendente (inc. TF n. __________).
G. Con scritto del 12
ottobre 2017, l’RS 1 comunica di rinunciare a formulare osservazioni e richiama
quanto esposto nelle osservazioni presentate il 12 settembre 2017 in relazione
al ricorso di cui agli incarti CDT __________ e __________.
Diritto
1. Come detto, questa
Corte in data 10 ottobre 2017 – che coincide con la data in cui è stato trasmesso
il presente gravame – ha già evaso il ricorso presentato da RI 1, per il
tramite dell’avv. RA 1, contro la decisione del 25 luglio 2017 in materia di
revisione IC e IFD 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014 (inc. CDT __________ e __________).
Ne discende che, nonostante detta decisione non sia ancora passata in giudicato
(essendo, come visto, stata impugnata presso l’Alta Corte), la richiesta di riunire
i procedimenti in questione non può essere accolta.
Considerandi
2.
2.1.
Sottostà all’imposta sul
reddito la totalità dei proventi, periodici e unici (articoli 16 cpv. 1 LIFD e
15.
cpv. 1 LT). Sono imponibili, in particolar modo, tutti i proventi sostitutivi
di provento da attività lucrativa (art. 23 lett. a LIFD e art. 22 lett. a
LT) e le somme uniche o periodiche versate in seguito a decesso, danno corporale
permanente o pregiudizio durevole della salute (art. 23 lett. b LIFD e
art. 22 lett. b LT).
Rientrano nel campo
d’applicazione degli articoli 23 lett. b LIFD e 22 lett. b LT le
prestazioni delle assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità civile.
Poiché di solito costituiscono peraltro proventi sostitutivi, sono applicabili
anche gli articoli 23 lett. a LIFD e 22 lett. a LT. Le
prestazioni secondo gli articoli 23 lett. a e b LIFD e 22 lett. a
e b LT costituiscono reddito imponibile al 100% e l’imposta si
calcola con l’aliquota ordinaria (cfr. le sentenze del Tribunale federale n.2C_415/2015
del 31 marzo 2016 consid. 2.1; n.2C_830/2009 dell’8 giugno 2010, in: RF
65/2010 p. 783, consid. 2.1).
Sono pertanto imponibili
al 100% tanto le rendite dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (Maute/Steiner/Rufener/Lang, Steuern und
Versicherungen, 3a ediz., Muri/Berna 2011, p. 263) quanto quelle
dell’assicurazione privata contro gli infortuni (Maute/Steiner/Rufener/Lang, op. cit., p. 286).
2.2
Contrariamente a quanto
pretende la ricorrente, non possono invece trovare applicazione gli articoli 22
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT, secondo cui le rendite vitalizie e i proventi da
vitalizi sono imponibili soltanto nella misura del 40%. Questa limitazione
tiene conto della circostanza che una rendita vitalizia è costituita in parte
dagli interessi maturati sul capitale da cui proviene e in parte dal rimborso
del capitale stesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre
2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205
consid. 7.6.5). L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce
una soluzione schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di
reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6).
Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della
rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b
LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo
nella misura del 40%.
Come ha fatto notare anche
l’autorità di tassazione nell’ambito del procedimento di cui agli incarti CDT __________,
nel caso della rendita di invalidità percepita dall’insorgente non è ravvisabile
alcuna componente di rimborso del capitale. Né giustifica una diversa
conclusione il mero riferimento alla lettera del 21 luglio 2017 della __________
SA, che esclude una revisione della rendita dal momento in cui ha avuto inizio
il versamento della rendita di vecchiaia AVS. La lettera in questione non fa
che riportare quanto previsto dall’art. 22 della Legge federale del 20 marzo
1981.
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), secondo cui,
in deroga all’articolo 17 capoverso 1 della Legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1),
la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l’avente diritto riceve
una rendita di vecchiaia dell’AVS, ma al più tardi dal momento in cui lo stesso
raggiunge l’età di pensionamento secondo l’articolo 21 della legge federale del
20.
dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS;
RS 831.10). Dal momento in cui l’avente diritto percepisce una rendita AVS, la
rendita di invalidità non ha più la funzione di indennizzarlo per la perdita di
guadagno, bensì per la perdita della rendita di vecchiaia, cioè per la
riduzione che le prestazioni della previdenza per la vecchiaia hanno subìto a
causa dell’infortunio (cfr. p. es. Fleischanderl,
Anspruch auf Taggeld und Invalidenrente im Bereich der Unfallversicherung bei
Versicherten nach Erreichen des AHV-Rentenalters [Entwicklung der
Rechtsprechung], in SZS 2010 p. 157 e giurisprudenza citata).
Non vi sono chiaramente i
presupposti per condividere la conclusione della ricorrente, secondo cui, da
quando percepisce la rendita AVS, la rendita di invalidità avrebbe mutato
natura giuridica, trasformandosi in rendita vitalizia secondo gli articoli 22
cpv. 3 LIFD e 21 cpv. 3 LT.
2.3
Ne consegue che, nella
misura in cui ha stabilito che la rendita d’invalidità è imponibile nella
misura del 100%, la decisione dell’Ufficio di tassazione impugnata è conforme
al diritto applicabile.
3.
3.1.
Ai fini del calcolo
dell’imposta cantonale, la ricorrente ritiene inoltre di aver diritto alla
quota esente per beneficiari AVS/AI.
3.2
L’art. 34 cpv. 2 LT
prevede che dal reddito, al netto delle deduzioni di cui al capoverso 1
(deduzioni per figli e persone bisognose a carico e per figli agli studi), e
tenuto conto dei redditi che sottostanno ad altre sovranità fiscali, dei
contribuenti tassati per rendite AVS/AI (art. 21 cpv. 1 LT) sono deducibili:
a) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 1 (persone
sole): fr. 8’000.– fino a un reddito di 21’000.– franchi; oltre tale reddito la
deduzione si riduce di 1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare;
b) per
i contribuenti assoggettati con l’aliquota dell’articolo 35 capoverso 2 (coniugati
e altri contribuenti con figli o persone bisognose a carico): fr. 8’000.– fino
a un reddito di 27’000.– franchi; oltre tale reddito la deduzione si riduce di
1’000.– franchi per ogni 3’000.– franchi di reddito supplementare.
In caso di rendita
parziale la deduzione non può superare la rendita stessa.
3.3
Considerato come il
reddito netto dell’insorgente per l’IC 2015 sia pari a fr. 47'810.– (cifra 22),
essa non ha neppure il diritto alla deduzione sociale della quota esente per
beneficiari AVS/AI (cfr. le istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta delle persone 2015 fisiche, p. 29 e 30), come peraltro rettamente
rilevato dall’RS 1.
Anche da questo punto di
vista, la decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.
4.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia, contenuta al minimo, e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: