Lexipedia

Decisione

80.2017.245

! Reddito imponibile o esente: compenso per la rinuncia o il ritiro di un’opposizione a una domanda di costruzione, non compensa una perdita di valore del fondo, esenzione solo in caso di licenza di c

10 novembre 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono comproprietari per un mezzo ciascuno dell’unità di proprietà per piani

(PPP) n. __________, corrispondente a una quota di 30‰ del fondo base n. __________,

come pure di una quota di comproprietà di 20/2000 del mapp. n. __________ RFD

di __________.

Il 28 aprile 2015 i

coniugi __________, unitamente a altri condomini, da una parte, e la __________

AG di __________, dall’altra, hanno sottoscritto una convenzione, con la quale

quest'ultima si è impegnata a versare ai primi un’indennità di complessivi fr.

535'340.– “a valere quale indennità per il presunto deprezzamento

dell’immobile” di loro proprietà. In seguito alla presentazione, da parte dei

proprietari dei confinanti mapp. n. __________ e __________ RFD di __________,

di una domanda di costruzione per la realizzazione di un complesso residenziale,

i condomini avevano infatti interposto opposizione, incaricando l’arch. __________

di “allestire una valutazione in merito alle ripercussioni del progetto… sul

condominio esistente ai mapp. __________ e __________ RFD di __________, valutando

in particolare un eventuale deprezzamento di tale immobile a seguito della

realizzazione del progetto”. L’importo pattuito sarebbe stato esigibile solo dopo

il ritiro dell’opposizione e il conseguente rilascio della licenza edilizia. Le

condizioni si sono realizzate all’inizio del 2016, quando sono stati versati

gli importi stabiliti.

B. Con scritto dell’8

maggio 2017, l’RS 1 si è rivolto ai coniugi __________, allo scopo di definire

la tassazione 2016, affermando di aver appreso che avevano percepito un

indennizzo a seguito della costruzione di una palazzina sui fondi confinanti.

L’autorità fiscale chiedeva loro pertanto di documentare l’importo loro spettante

e di presentare documentazione bancaria a comprova “del conto e dell’importo

incassato con data valuta” e “documentazione bancaria indicante gli interessi

incassati nel 2016 ed il saldo al 31.12” per lo stesso conto.

I contribuenti hanno

prodotto la documentazione richiesta il 28 maggio 2017.

Notificando loro la

tassazione IC/IFD 2016, con decisione del 15 giugno 2017, l’Ufficio di

tassazione ha aggiunto ai proventi dichiarati l’importo di fr. 42'600.–,

indicando che si trattava della “indennità per il presunto deprezzamento

dell’immobile di __________ percepita dalla __________ AG”.

C. I contribuenti hanno

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 14 luglio 2017, contestando

l’imponibilità della “indennità di svalutazione” della loro proprietà

immobiliare. I reclamanti sostenevano che non sono imponibili “i proventi o le

indennità conseguiti in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare

perdite patrimoniali”. L’indennizzo da loro percepito avrebbe rappresentato “il

risarcimento di una perdita patrimoniale (subita dalla sostanza immobiliare dei

reclamanti) e non il risarcimento di un lucro cessante”, con la conseguenza che

non poteva essere qualificato reddito immobiliare.

L’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo con decisione del 10 agosto 2017, notificata al

rappresentante dei reclamanti l’8 settembre 2017. Premesso che, per delimitare

fra loro utile in capitale e reddito della sostanza, fa stato il criterio del

mantenimento dell’essenza del bene immobiliare, ha rilevato che nella fattispecie

la costruzione sui fondi confinanti non comprometteva la redditività

dell’immobile dei reclamanti. Stando alle risultanze della perizia, la nuova costruzione

avrebbe unicamente eliminato dei parcheggi pubblici, compromesso il soleggiamento

e impedito ai proprietari di “usufruire di un passaggio diretto al parco”.

L’accordo intervenuto aveva permesso alle parti “di chiudere la vertenza e alla

società promotrice di non ritardare la costruzione dell’importante opera edile

(punto 3 della convenzione)”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano

nuovamente l’assoggettamento dell’indennità percepita all’imposta sul reddito.

Ribadito che, secondo la legislazione tributaria, si qualifica reddito solo il

risarcimento del lucro cessante e non anche quello del danno emergente, gli insorgenti

sottolineano come, alla luce della perizia da loro commissionata a un architetto,

la diminuzione di valore del condominio in cui sono comproprietari di un

appartamento sia “duratura e importante”, oltre che “reale” e non “presunta”, nonostante

i termini usati nella convenzione. I ricorrenti contestano poi che l’indennità

sia stata loro versata per ottenere il ritiro dell’opposizione alla domanda di

costruzione, sottolineando come una delle condizioni pattuite nella convenzione

fosse l’effettiva edificazione dell’immobile. L’indennità non sarebbe di

conseguenza imponibile, ma se ne dovrebbe tutt’al più tener conto nel calcolo

dell’imposta sugli utili immobiliari, in caso di vendita.

Diritto

1. Secondo gli art. 15

cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, la totalità dei proventi, periodici e unici,

sottostà all’imposta sul reddito. Il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale, completato da una lista

esemplificativa di diverse componenti reddituali (art. 16 a 22 LT e 17 a 23 LIFD) e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (art. 23 LT e 24

LIFD).

Da tale

principio discende a contrario che non sono invece imponibili i rimborsi

di un mutuo né tanto meno i proventi o le indennità conseguiti in sostituzione

di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali. È reddito il

risarcimento del lucro cessante, non lo è invece il risarcimento del danno

emergente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz.,

Zurigo 2016, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 166; Noël,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

2a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 270; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 15 ad art. 16 LIFD, p. 282).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, si è già ricordato che l’importo litigioso è stato versato ai

ricorrenti dalla __________ AG, società che aveva acquistato un diritto di

compera su dei fondi confinanti con quello su cui sorge il condominio degli

insorgenti. In seguito all’inoltro della domanda di costruzione, da parte

dell’allora proprietario degli immobili, i ricorrenti e i loro condomini avevano

interposto opposizione e avevano incaricato un architetto di “allestire una

valutazione in merito alle ripercussioni del progetto… sul condominio esistente

ai mapp. __________ e __________ RFD di __________, valutando in particolare un

eventuale deprezzamento di tale immobile a seguito della realizzazione del progetto”.

La trattativa che ne era seguita si è conclusa con la sottoscrizione di una

convenzione, mediante la quale la __________ __________ AG è impegnata a

versare ai condomini un’indennità di complessivi fr. 535'340.– “a valere quale

indennità per il presunto deprezzamento dell’immobile” di loro proprietà. La

quota riconosciuta agli insorgenti ammonta a fr. 42'600.–.

2.2

L’accordo con il quale una

persona ritira un’opposizione ad una domanda di costruzione (rinunciando

all’esercizio di un suo diritto procedurale) in cambio di denaro è un contratto

di diritto privato. Si tratta di un contratto innominato disciplinato dalle

norme della parte generale del Codice delle obbligazioni (Balerna, Ritiro di opposizioni edilizie

e risvolti penali, in: Lucchini/Campello [a cura di], Il diritto edilizio –

Atti della giornata di studio del 1° giugno 2015, Lugano/Basilea 2016, p. 172).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, una rinuncia a un rimedio giuridico legittimo in cambio

di denaro è nulla per contrasto con i buoni costumi (art. 20 cpv. 1 CO), se

rappresenta una immorale commercializzazione della posizione giuridica dei

rinunciante (DTF 123 III 101 consid. 2c). L’accordo è lecito se il proprietario

che ha inoltrato la domanda di costruzione paga per eliminare un’incertezza

quanto all’esito del ricorso (dunque se pensa che l’opposizione potrebbe

effettivamente impedirgli di realizzare il progetto così come previsto, per

violazione di norme applicabili), mentre è illecito se paga solo per evitare

ritardi (Balerna, op. cit., p. 172

s.).

Per quanto concerne la

misura del compenso, la premessa è che la diminuzione di valore dipendente da

un’edificazione conforme al diritto edilizio sul fondo confinante deve essere

tollerata senza indennizzo. Possono giustificare il pagamento di un’indennità

solo svantaggi che il vicino non avrebbe dovuto tollerare, se avesse condotto

la procedura fino alla sua conclusione, a lui favorevole (Lustenberger, Missbräuchliche Einsprachen

– Möglichkeiten und grenzen der Sanktionierung, in BR 2006 p. 38). Se viene

realizzata una edificazione conforme alla legislazione edilizia pertanto non si

giustifica alcun indennizzo, neppure se il fondo confinante subisce una perdita

di valore provocata da immissioni negative, quali proiezioni d’ombra, perdita

di luce o vista (Lustenberger, Die

Verzichtsvereinbarung im öffentlichen Bauverfahren, Zurigo 2008, n. 332, p.

146). Se si volesse ammettere che, con una convenzione di rinuncia, si possano

indennizzare privatamente anche svantaggi che scaturiscono da un’edificazione

conforme al diritto, ne risulterebbe di fatto penalizzato chi costruisce dopo.

Non si vede infatti per quale motivo quest’ultimo dovrebbe indennizzare un

proprietario, che già abita nella propria casa, per un progetto conforme al diritto

(cfr. Lustenberger, Die

Verzichtsvereinbarung, cit., n. 334, p. 147). Il vicino subisce un pregiudizio

tale da giustificare un’indennità solo se gli svantaggi provocati dal progetto

contestato oltrepassano quelli che dovrebbe sopportare per effetto di un

progetto conforme al diritto (cfr. Lustenberger,

Die Verzichtsvereinbarung, cit., n. 346, p. 150).

La diminuzione di valore

del fondo confinante è senz’altro uno svantaggio indennizzabile. Per calcolare

la diminuzione di valore bisogna tuttavia prendere come punto di riferimento il

progetto più svantaggioso per il vicino, fra quelli ancora conformi al diritto

che potrebbero essere realizzati sul fondo. La perdita di valore risulta pertanto

dalla differenza fra il valore del fondo in caso di realizzazione del progetto

di costruzione contestato e il valore che il fondo confinante avrebbe in caso

di realizzazione del progetto, ancora conforme al diritto, più svantaggioso per

il vicino (cfr. Lustenberger, Die

Verzichtsvereinbarung, cit., n. 382, p. 169).

2.3

Tornando alla fattispecie

in discussione, la convenzione sottoscritta fra i ricorrenti e i loro

condomini, da una parte, e la società che aveva acquistato il diritto di

compera sui fondi confinanti per edificare un complesso residenziale,

dall’altra, prevede il pagamento di un “importo omnicomprensivo pari a CHF

535'340.– a valere quale indennità per il presunto deprezzamento dell’immobile

(condominio) esistente ai mapp. __________ e __________ RFD di __________

derivante dalla realizzazione del progetto promosso da __________ AG ai mapp. __________

e __________ RFD di __________”. L’esigibilità dell’importo in questione è

stata sottoposta all’adempimento di cinque condizioni: il ritiro

dell’opposizione; il rilascio della licenza edilizia; la crescita in giudicato

della licenza edilizia; l’esercizio del diritto di compera da parte di __________

AG entro la scadenza; l’inoltro al Municipio della comunicazione di inizio lavori.

Nella convenzione si fa

riferimento alla perizia, commissionata dai condomini all’arch. __________, “in

merito alle ripercussioni del progetto… sul condominio esistente ai mapp. __________

e __________ RFD di __________, valutando in particolare un eventuale

deprezzamento di tale immobile a seguito della realizzazione del progetto”.

Dal rapporto peritale del

23.

febbraio 2015 si evince che il suo scopo era “di definire se e in che misura

le singole unità legate alle relative proprietà per piani (PPP) subiranno un

deprezzamento a seguito della realizzazione di un’importante operazione

immobiliare che prevede l’edificazione presso i mappali no. __________ e n. __________

RFD, di una Residenza con servizi proprio di fronte e nelle immediate vicinanze

dello stabile che interessa le citate PPP”. Il perito ha precisato che il suo

compito non era “di esprimer[s]i sulla qualità del progetto che s’intende

mettere in opera, sull’opportunità della sua realizzazione, sul rispetto delle

normative e della conformità della zona di PR, ma unicamente sugli effetti ed

in particolare sull’eventuale deprezzamento del valore commerciale che la

prevista edificazione potrà avere sulle singole comproprietà costituenti

l’edificio al mappale no. __________ RFD”. Il perito ha poi elencato “i

principali svantaggi” rilevati: compromissione del soleggiamento in determinati

periodi dell’anno, smantellamento di un’area di svago, spostamento di un’area

verde, aumento del traffico veicolare e dei posteggi. In seguito, ha stabilito

il valore commerciale attuale del condominio per ogni singola unità di PPP e ha

stabilito il deprezzamento dovuto agli svantaggi evocati, commisurandolo nel

10% del valore venale. Per esempio, per l’appartamento dei ricorrenti, valutato

in fr. 426'000.–, il deprezzamento è stato stabilito in fr. 42'600.–.

2.4

Dalla lettura della

convenzione e della perizia su cui quest’ultima è fondata si fatica a

riconoscere l’applicazione dei principi poc’anzi ricordati, in base ai quali

potrebbe essere riconosciuta un’indennità per il ritiro di un’opposizione. È

significativo che il mandato conferito al perito escludesse espressamente la

verifica del “rispetto delle normative e della conformità della zona di PR”. Lo

scopo della perizia non era pertanto in alcun modo legato al contenuto

dell’opposizione. Al contrario, il perito è stato incaricato unicamente di

stabilire in quale misura gli appartamenti si sarebbero svalutati per effetto

dell’edificazione.

Tuttavia, come

sottolineato, se viene realizzata una edificazione conforme alla legislazione

edilizia non si giustifica alcun indennizzo, neppure se il fondo confinante

subisce una perdita di valore provocata da immissioni. Ai contribuenti e ai

loro condomini non spettava cioè alcun indennizzo per le immissioni provocate

in sé dall’edificazione sui terreni limitrofi.

In queste circostanze, non

vi sono elementi chiari che permettano di stabilire come sia stato stabilito

l’indennizzo versato ai ricorrenti. L’unica conclusione certa, che si può

ricavare dai documenti prodotti dai ricorrenti, è che i promotori

dell’edificazione sui fondi confinanti hanno pagato perché l’opposizione da

loro interposta alla domanda di costruzione fosse ritirata.

3.

3.1.

Per quanto concerne il

trattamento fiscale delle prestazioni versate in relazione a procedure

edilizie, il Tribunale federale si è confrontato con la questione in una

sentenza del 3 giugno 2013 (n.2C_1151/2012, in DTF 139 II 363 = StE 2013 B

21.1

n. 23 = RF 68/2013 p. 730 = RDAF 2013 II 607; v. anche RtiD II-2014 p. 607

ss.). In sé, la prouncia dell’Alta Corte si riferisce alla qualifica di un

indennizzo versato per la rinuncia ad una servitù, precisamente di un divieto

di edificazione.

Trattandosi

di stabilire se la prestazione percepita dal ricorrente si dovesse qualificare

reddito della sostanza o utile in capitale, il Tribunale federale ha ricordato

che, secondo l’art. 16 cpv. 3 LIFD, sono esenti da imposta

unicamente gli utili in capitale conseguiti per mezzo della realizzazione di

sostanza privata. La distinzione tra reddito e utile in capitale può essere di

regola compiuta facendo capo al criterio del “consumo della sostanza” (“Substanzverzehrkriterium”).

Alla realizzazione si accompagna l’idea di un consumo di sostanza.

Condizione imprescindibile per il riconoscimento di un utile in capitale esente

da imposta è di conseguenza il sussistere di una realizzazione totale o

parziale di diritti reali o obbligatori. Questi lasciano il dominio della persona

cedente e diminuiscono momentaneamente, fino alla ricezione della controprestazione,

la sua sostanza (DTF 139 II 363 =

StE 2013 B 21.1 n. 23 = RF 68/2013 p. 730 = RDAF 2013 II 607, consid. 2.3).

3.2

La sentenza in discussione

si confronta poi con l’ipotesi di un negozio giuridico di diritto privato che

concerne il ritiro di un’opposizione contro un progetto di costruzione concreto,

sottolineando che esso non presenta alcun legame diretto con l’alienazione del

terreno interessato dal progetto e, dal punto di vista del diritto privato, può

pertanto senz’altro essere concluso come negozio a sé stante. Privilegiare

fiscalmente il compenso per il ritiro o per la rinuncia ad un’opposizione

sarebbe in contrasto con la concezione dell’art. 16 cpv. 3 LIFD, che si limita

agli atti di realizzazione. Simili indennizzi sottostanno all’imposta sul

reddito (cfr. il combinato disposto degli articoli 16 cpv. 1 e dell’art. 21 cpv.

1.

LIFD; inoltre la sentenza 2P.55/2002 del 20 giugno 2002, consid. 3.8, in: StE

2002.

B 26.27 n. 5).

Fatta questa affermazione,

la Suprema Corte ha aggiunto che può essere lasciata aperta la questione se

tali indennizzi rientrino nel campo d’applicazione dell’art. 23 lett. d

LIFD (indennizzi per il mancato esercizio di un diritto), ricordando

di aver applicato questa disposizione in particolar modo nel caso di un’indennità

versata per compensare la rinuncia ad una pretesa fondata sul diritto

espropriativo, per la quale esisteva una base legale di carattere formale

(diritto alla retrocessione secondo l’art. 102 della Legge federale del 20

giugno 1930 sull’espropriazione [LEspr; RS 711]; cfr. la sentenza

2C_622/2011 del 29 febbraio 2012 consid. 4 e riferimenti, in: StE 2012 B 21.1 n.

21). Il caso in esame non è tuttavia stato considerato

paragonabile con quello descritto. Non esiste infatti alcuna base legale che

preveda l’indennizzo per il ritiro di un’opposi-zione in materia di diritto

edilizio o della pianificazione del territorio.

D’altronde,

pretendere un compenso per la rinuncia ad un rimedio giuridico può essere

problematico in quanto contrario ai buoni costumi (art. 20 cpv. 1 CO). Anche se

questa norma non sanziona in sé i contratti che prevedono il versamento di

un’indennità per la rinuncia ad un rimedio giuridico che concerne il settore

dell’edilizia (sentenze 4A_37/2008 del 12 giugno

2008.

consid. 3;4C.207/1997 del 9 aprile 1998 consid. 3b; DTF 115 II 232 consid.

4b p. 235 s.), secondo la giurisprudenza

tuttavia è contraria ai buoni costumi la “commercializzazione della rinuncia”,

se il valore economico della rinuncia è costituito solo dal potenziale danno risultante

dall’allungamento della procedura di rilascio della licenza edilizia e non

dall’interesse degno di tutela del vicino che esercita i suoi diritti (DTF 139 II 363 = StE 2013 B 21.1 n. 23 = RF

68/2013 p. 730 = RDAF 2013 II 607, consid. 2.5, con riferimento a:

sentenze 4A_657/2011 dell’8 febbraio 2012 consid. 3, in: SJ 2012 I p. 433;4A_21/2009

dell’11 marzo 2009 consid. 5.1, in: ZBGR 91/2010 p. 109; DTF

123.

III 101 c. 2c p. 105 s.).

3.3

Affermata,

in linea di principio, l’imponibilità dell’indennizzo per il ritiro di

un’opposizione, la sentenza del 2013 considera ancora un’ipotesi.

Se con la

rinuncia o con il ritiro dell’opposizione si verifica effettivamente una

diminuzione di valore dell’immobile, la prestazione in sé imponibile può rappresentare

una compensazione (esente da imposta) del danno positivo o della perdita di

valore obiettiva. Prestazioni che servono a compensare un danno patrimoniale

già verificatosi o futuro (damnum emergens) non comportano un incremento

patrimoniale netto ma un semplice scambio di attivi esente da imposta.

Al momento

della realizzazione di un progetto di costruzione conforme al piano regolatore,

solo in casi eccezionali si può ammettere che si verifichi un danno positivo o

una perdita di valore oggettiva. In base al piano regolatore vigente, che

ammette l’edificazione, già prima dell’esecuzione del progetto sussiste perlomeno

l’aspettativa di un’edificazione più o meno prossima. Questa circostanza latente

si ripercuote direttamente sul valore venale del fondo confinante già con

l’entrata in vigore del piano regolatore. Normalmente non si può pertanto affermare

che l’esecuzione del progetto conforme alle norme edilizie e pianificatorie

comporti un ulteriore danno positivo. Diversa può essere la situazione se al proprietario

è stata inaspettatamente concessa una licenza eccezionale, che gli consente per

esempio di edificare un piano supplementare o di procedere ad un’utilizzazione

di diversa natura. In mancanza di un evento imprevedibile di questa natura, il

compenso sottostà di solito all’imposta sul reddito (DTF 139 II 363 = StE 2013 B 21.1 n. 23 = RF 68/2013 p. 730 = RDAF

2013.

II 607, consid. 2.6, con riferimento al combinato disposto degli

articoli 16 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LIFD).

3.4

La

giurisprudenza in materia fiscale appena evocata è coerente con le considerazioni

precedentemente proposte, che si basavano sul diritto civile.

Il compenso, percepito da

un vicino per la rinuncia ad un rimedio giuridico in materia di legislazione

edilizia o per il ritiro di un’opposizione, rappresenta un reddito imponibile

secondo la clausola generale (art. 16 cpv. 1 LIFD e art. 15 cpv. 1 LT). Non è

pertanto necessario qualificarlo come indennizzo per il mancato esercizio di un

diritto piuttosto che come reddito della sostanza immobiliare, essendo in ogni

caso soggetto all’imposta sul reddito.

Solo in casi eccezionali

può essere ammesso che la prestazione, in sé imponibile, rappresenti una

compensazione (esente da imposta) del danno positivo o della perdita di valore

obiettiva. Anche la giurisprudenza fiscale del Tribunale federale sottolinea, a

tale riguardo, che la realizzazione di un’edificazione conforme al diritto

edilizio non può dar luogo ad una perdita di valore indennizzabile e rileva che

la stessa aspettativa di una futura edificazione, consentita dal piano regolatore,

costituisce una “circostanza latente”, che si ripercuote direttamente sul valore

venale del fondo confinante già con l’entrata in vigore del piano in sé. In altre

parole, se l’edificazione è conforme al piano regolatore, la diminuzione di valore

che subisce l’edificio esistente sul fondo confinante non interviene solo con

la costruzione, ma aveva già influenzato il valore venale del fondo quando il

piano regolatore è entrato in vigore. Un’esenzione dell’indennizzo si deve considerare

pertanto estremamente rara e presuppone, secondo la Corte federale, che al

proprietario sia stata inaspettatamente concessa una licenza eccezionale, che

gli consente per esempio di edificare un piano supplementare o di procedere ad

un’utilizzazione di diversa natura. Questa conclusione è in perfetta sintonia

con quella della dottrina citata in precedenza, secondo cui un vicino subisce

un pregiudizio tale da giustificare un’indennità solo se gli svantaggi

provocati dal progetto contestato oltrepassano quelli che dovrebbe sopportare

per effetto di un progetto conforme al diritto (v. supra, consid. 2.2).

3.5

Va ricordato, a questo

proposito, che, secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere

della prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2006

n.2A.438/2006 consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza 2A.209/2005

del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1).

Perché un contribuente

possa pretendere l’esenzione dell’indennità percepita deve di conseguenza

provare l’esistenza di una delle descritte circostanze eccezionali. La

prestazione versatagli dal vicino deve fondarsi sulla rinuncia ad opporsi a

un’edificazione che non è più conforme alle norme edilizie applicabili. Non

basta evidentemente un generico riferimento, nella convenzione sottoscritta con

i vicini, ad una perdita di valore della sua proprietà immobiliare.

3.6

La decisione impugnata,

con cui l’Ufficio di tassazione ha assoggettato all’imposta sul reddito

l’indennità di fr. 42'600.–, versata ai ricorrenti dalla __________ AG, si

rivela ineccepibile.

Come già ricordato, non vi

è alcun elemento che faccia ritenere che i promotori del progetto di

edificazione, sui fondi confinanti con quelli su cui sorge il condominio di cui

sono comproprietari i ricorrenti, abbiano chiesto e ottenuto una licenza che

deroga alle norme edilizie vigenti. Al contrario, tanto la convenzione con cui

è stato pattuito il pagamento dell’indennità quanto la perizia su cui l’accordo

in questione si è fondata si limitano a menzionare il “deprezzamento a seguito

della realizzazione di un’importante operazione immobiliare”, escludendo del

tutto la questione se il progetto sia o meno conforme con il piano regolatore e

con il diritto applicabile.

I ricorrenti contestano

l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui l’indennizzo

pattuito avrebbe “permesso di chiudere la vertenza ed alla società promotrice

di non ritardare la costruzione dell’importante opera edile”. A loro avviso,

invece, l’indennità sarebbe stata pattuita solo per compensare la svalutazione

e ciò sarebbe dimostrato dal fatto che l’esigibilità della stessa è stata

sottoposta alla condizione dell’effettiva realizzazione del progetto. Solo in

tal caso, infatti, si sarebbe concretizzata la perdita di valore della loro

proprietà. Contrariamente a quanto sostengono gli insorgenti, tuttavia,

l’inserimento della condizione dell’inizio dell’edificazione è più che

comprensibile, dal punto di vista del promotore che si è assunto l’obbligo di pagare.

È vero che si tratta di una condizione che dipende “dalla volontà – o dalle

scelte o dai capricci – della [loro] controparte contattuale”, ma è difficile

immaginare che un’impresa paghi oltre mezzo milione di franchi senza neppure

intraprendere l’esecuzione del progetto.

La questione non merita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita, costituendo in ogni caso la

prestazione percepita dai contribuenti un reddito imponibile.

4.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: