80.2017.247
Deduzioni: alimenti per figli minorenni, pagamento da padre del padre del debitore, donazione fideiussione o mutuo
16 maggio 2018Italiano14 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.247
80.2017.248
Lugano
16 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso del 10 ottobre 2017 contro la decisione del 4
ottobre 2017 in materia di IC/IFD 2016.
Fatti
A.Il 10
novembre 2010 RI 1 e __________ sottoscrivevano un contratto concernente l’obbligo
del mantenimento della figlia comune __________, nata il 16 settembre 2010. Il
contratto, i cui effetti erano sospesi per il periodo di convivenza dei genitori,
prevedeva l’obbligo di RI 1 di versare a __________ l’importo mensile di fr. 500.–
dalla nascita della figlia __________ fino al sesto anno d’età della medesima,
di fr. 700.– dal settimo al dodicesimo anno e di fr. 800.– dal
tredicesimo anno fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato ma in
ogni caso almeno fino al raggiungimento della maggiore età.
Il 30 maggio 2016 __________,
RI 1 e il di lui padre __________ sottoscrivevano un “accordo per il versamento
del contributo alimentare per __________”, nel quale si conveniva che, essendo RI
1 in difficoltà economiche tali da non poter assicurare il regolare versamento
del contributo alimentare dovuto, suo padre __________ ne garantiva il
versamento a __________. Il 1° giugno 2016 s’interrompeva la convivenza di RI 1
e __________.
B. Per quanto qui di
rilevanza, nella dichiarazione fiscale 2016 RI 1 chiedeva la deduzione di fr. 11'100.–
per figli a carico.
Con decisione del 28
giugno 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT)
notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2016, nella quale commisurava
il reddito imponibile in 22'400 per l’IC e in fr. 24'000.– per l’IFD. L’autorità
fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione per figli a carico.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 luglio 2017. Il reclamante
sosteneva di aver pagato a __________ l’importo di fr. 500.– per i mesi da
giugno ad agosto 2016 e fr. 700.– per i mesi da settembre a dicembre 2016,
come previsto dal contratto per l’obbligo del mantenimento della figlia comune __________.
RI 1 chiedeva quindi che venisse ammessa la deduzione per alimenti per
complessivi fr. 4'300.–.
D. Onde poter evadere il
reclamo, con scritto 7 agosto 2017 l’UT chiedeva a RI 1 di documentare l’ammontare
degli alimenti versati dal mese di giugno al mese di dicembre 2016.
Con risposta datata 10
agosto 2017, il reclamante trasmetteva all’autorità fiscale copia dell’accordo
da lui stipulato il 30 maggio 2016 con il di lui padre __________ e __________,
nonché copia dell’ordine di pagamento permanente dato alla banca __________.
E. Con decisione del 4
ottobre 2016, l’UT accoglieva il reclamo limitatamente a fr. 1'500.– con
la seguente motivazione:
Il 7.8.2017 l’ufficio di tassazione ha inviato al
contribuente una richiesta di documentazione con scadenza il 25.9.2017. Nella
stessa si faceva osservare che in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo
sarebbe stato deciso sulla base delle documentazione già in possesso dell’autorità.
Nella risposta del 10.8.2017 il contribuente, a
comprova degli alimenti versati presentava, l’accordo stipulato con la Signora __________
e il Signor __________ (padre del contribuente) ed un ordine permanente di
quest’ultimo, valido a partire dal mese di settembre 2016, a favore della Signora
__________; quest’ultimo documento, che non è ne firmato ne datato, non può
essere considerato una prova inconfutabile di versamento degli alimenti per il
periodo settembre / dicembre 2016.
Visto quanto precede sono
accordati in deduzione i versamenti comprovati (alimenti – giugno/agosto).
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’UT
producendo gli estratti bancari attestanti il versamento degli alimenti per il
periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2016. RI 1 asserisce
di non averli prodotti già in precedenza in quanto convinto che fosse sufficiente
produrre copia dell’ordine di pagamento permanente dato alla banca.
G. Nelle proprie
osservazioni del 6 novembre 2017, l’UT propone di respingere il ricorso. L’autorità
fiscale, preso atto della documentazione acclusa al ricorso, riconosce che l’ordine
di pagamento permanente è stato effettivamente eseguito e che, come previsto
dall’accordo del 30 maggio 2016, gli alimenti per __________ sono stati pagati
dal nonno paterno __________. Cionondimeno l’UT ritiene che la deduzione non
sia da accordare in quanto il ricorrente non si occupa personalmente del
pagamento degli alimenti. L’autorità fiscale conclude asserendo che diverso
sarebbe il caso se vi fosse un’esplicita donazione dei mezzi finanziari destinati
alla rendita alimentare tra __________ e suo figlio RI 1.
Diritto
1. Fintanto che la
famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al
reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il
contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili
dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro,
in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da
un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale
sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett.
f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1
lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente
dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i
quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle
deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007
n.2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69
p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
come esposto in narrativa, __________, padre del ricorrente, si è impegnato a
garantire il versamento dei contributi alimentari dovuti dal figlio a __________.
Non è però di facile qualificazione il rapporto di dare e avere venuto in
essere tra padre e figlio. Mal si comprende infatti se __________ intendesse
anticipare un determinata somma al figlio tramite prestito, se volesse
donargliela o ancora se volesse fungere da garante o fideiussore. Dal tenore
letterale dell’accordo sottoscritto tra __________, RI 1 e il di lui padre __________,
in cui si dichiara che quest’ultimo “garantisce” il versamento,
sembrerebbe che __________ intendesse intervenire quale garante ai sensi dell’art.
111.
CC o fideiussore giusta gli art. 492 segg. CC.
2.2
La fideiussione si basa su
un principio di accessorietà. Il fideiussore s’impegna quindi ad adempiere agli
obblighi di pagamento fintantoché esiste l’obbligazione del debitore per il cui
adempimento si garantisce (ad esempio un contratto). Nel caso di una garanzia
invece il garante s’impegna a pagare al beneficiario una determinata somma. Il
contratto di garanzia è autonomo rispetto al contratto principale e non
sussiste quel legame che è invece presente nella fideiussione, essendo i due
contratti pienamente indipendenti l’uno dall’altro.
Nella prassi è spesso
difficile valutare se ci si trova in presenza di un contratto di garanzia o di
una fideiussione. A tal proposito occorre interpretare il contratto per il suo
tenore letterario, teleologicamente e con gli altri strumenti dell’interpretazione
contrattuale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che, in caso
di dubbio, in presenza della dichiarazione di una persona privata si debba
optare per una fideiussione mentre le dichiarazioni delle banche debbano di
principio essere assimilate a delle garanzie. Importante è pure l’interesse di
chi si obbliga, nel senso che usualmente il garante ha un interesse proprio,
mentre di regola il fideiussore agisce nell’interesse di una terza persona (sentenza
del Tribunale federale del 28 giugno 2017 n.4A_59/2017 con rimandi; DTF 131
III 511 consid. 4; Vischer, Vertragsverhältnisse
Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, n. 1 ad art.
492, 3a ediz, Zurigo 2016).
Tornando al caso concreto,
alla luce delle considerazioni che precedono e specialmente della mancanza di
un interesse diretto di __________, la clausola secondo cui egli s’impegna a garantire
il pagamento del contributo alimentare a __________, sembra poter essere
qualificata come fideiussione. Egli ha quindi un diritto di regresso sul figlio
che potrà decidere di esercitare (ciò che potrebbe parificare l’operazione,
almeno apparentemente, ad una sorta di prestito) o meno (parificandola quindi
ad una donazione). Ad ogni buon conto, la questione può restare aperta, per i
motivi che seguono.
3.
3.1.
Nelle proprie osservazioni
al ricorso, l’UT sostiene che la deduzione non possa essere accolta poiché il
ricorrente non ha provveduto personalmente al pagamento e che diverso sarebbe
il caso in cui vi fosse stata un’esplicita donazione dei mezzi finanziari da
parte del padre __________. L’autorità fiscale sembrerebbe quindi intendere, e
contrario, che la deducibilità dei contributi sarebbe da negare qualora i
pagamenti avvenissero con mezzi finanziari prestati dal padre al figlio debitore.
Ciò che francamente non convince.
3.2
Per le deduzioni generali,
i presupposti stabiliti dalla legge per la singola deduzione dal reddito
imponibile devono essere adempiuti proprio nella persona che la fa valere. In
altri termini, non basta per esempio che una persona paghi gli interessi
passivi di cui è debitore un terzo, per poterli dedurre dal reddito; occorre
invece che si tratti di interessi di cui lo stesso contribuente è debitore. Per
rimanere al caso degli interessi passivi, il terzo che paga al posto del
debitore non diventa egli stesso debitore e non ha pertanto il diritto alla
deduzione (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 21 ad art. 25 LIFD,
p. 520).
Pure nel caso degli
alimenti, il terzo che dovesse essersene assunto il pagamento non avrebbe il
diritto alla loro deduzione dal suo reddito imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 24 ad art. 25
LIFD, p. 520).
Lo stesso ragionamento
vale, per fare un altro esempio, nel caso dei contributi sociali (in
particolare AVS/AI e Secondo Pilastro, ma anche Pilastro 3A). Se il datore di
lavoro si assume la quota dei contributi che per legge è a carico del dipendente
o paga i contributi della previdenza individuale vincolata di quest’ultimo, ha
diritto alla deduzione di tali importi ulteriori, mentre non può goderne il
dipendente stesso. Se poi è una terza persona ad assumersi il pagamento dei
contributi, non ha diritto di chiederne la deduzione dal suo reddito (a meno
che non configurino degli alimenti o dei contributi per il sostentamento di una
persona bisognosa), mentre può invocarla lo stesso assicurato, per il quale ci
si dovrà chiedere tuttavia se non percepisca una prestazione imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 25 ad art. 25 LIFD, p. 447).
La Camera di diritto
tributario si è occupata di un caso in cui il padre di un contribuente aveva
finanziato cure particolarmente dispendiose per il figlio malato. Ricordato
che, fra i requisiti cui sottostà la deduzione delle spese per malattia ed infortunio,
figura anche quello che i costi siano sopportati dal contribuente medesimo,
questa Corte ha rilevato che tale precisazione vuole escludere che un contribuente
possa beneficiare della deduzione se le spese in questione sono state prese a
carico da un’assicurazione, da chi ha provocato l’infortunio o da uffici di
assistenza. Non vi rientra per contro il caso in cui il padre ha finanziato
cure dispendiose per il figlio malato. In tale eventualità, infatti, il
contribuente ha percepito un reddito, che per legge è esente (donazione), e lo
ha impiegato per coprire le spese mediche. Se sono adempiute anche le altre
condizioni, la deduzione non può pertanto essere negata (cfr. la sentenza CDT
n. 80.2010.105 del 15.6.2011, in RtiD II-2011 n. 9t).
3.3
Nel caso degli alimenti,
il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni
che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le
effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso
chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle
prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello
delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 58 ad art. 23, p. 596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p.
828; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2a, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr.
anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).
Il principio di
corrispondenza non impone tuttavia che la deduzione e l’imposizione degli
alimenti avvenga nello stesso periodo fiscale. Il Tribunale federale ha
ritenuto che abbia diritto alla deduzione degli alimenti per il figlio minorenne
anche il genitore che, tre anni dopo, quando ormai il figlio è divenuto
maggiorenne, rimborsa gli importi anticipati dall’autorità cantonale. Infatti,
al momento del loro versamento alla madre del minore, gli alimenti erano stati
assoggettati all’imposta, mentre non erano stati ammessi in deduzione dal
reddito del debitore. In queste circostanze, la Suprema Corte ha escluso che il
versamento fatto dal padre allo Stato, per rimborsare gli alimenti anticipati,
dovesse essere considerato una spesa per l’estinzione di debiti, come tale non
deducibile dal reddito imponibile (cfr. la sentenza 2A.613/2005 del 20 febbraio
2007, in RF 62/2007 p. 364).
3.4
Il ricorrente RI 1 era tenuto,
in base a una convenzione, sottoscritta subito dopo la nascita della figlia e
approvata dall’allora Commissione tutoria regionale, a versare i contributi
alimentari per la figlia a __________ e ha certamente adempiuto i suoi obblighi,
seppur tramite il di lui padre. Poco importa se i soldi provenissero da un
prestito, da una donazione o da una fideiussione prestata dal padre. In ogni
caso, l’intervento del genitore ha consentito all’insorgente di adempiere i
suoi obblighi di mantenimento previsti dalla legge. Nell’eventualità in cui in
avvenire il ricorrente dovesse restituire al padre gli importi prestati o
pagati in qualità di garante, non avrebbe chiaramente il diritto alla loro
deduzione, trattandosi di spese per l’estinzione di debiti (articoli 34 lett. c
LIFD e 33 lett. c LT).
Diversamente dal caso
dell’anticipo degli alimenti da parte dell’ente pubblico, nel caso in esame non
occorre attendere, per ammettere la deduzione, un eventuale rimborso da parte
del ricorrente. Se anche il rimborso non dovesse intervenire mai più, il
contribuente beneficerebbe di una donazione, che come tale è esente
dall’imposta sul reddito (articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a
LT). Nel caso dell’anticipo da parte dello Stato, non vi è certo la volontà di
fare una donazione al debitore inadempiente, tanto .vero che l’ente pubblico
che provvede al mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente ha
un diritto di regresso nei confronti del debitore (art. 289 cpv. 2 CC). Solo
nel caso in cui quest’ultimo restituisca allo Stato quanto anticipato, si potrà
ritenere che abbia adempiuto i suoi obblighi di mantenimento e che abbia
pertanto diritto alla deduzione di quanto versato.
Qualora si volesse seguire
la tesi sostenuta dall’UT, verrebbe violato il precitato principio della
corrispondenza, in quanto __________ sarebbe tenuta a pagare le imposte sul
contributo ricevuto senza che nessuno – né il ricorrente, né tantomeno il di
lui padre che non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti di __________
– possa porre in deduzione tale somma.
Nel caso in disamina –
alla luce di quanto esposto – la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 non
può pertanto essere condivisa. Ne viene pertanto che i contributi alimentari
per fr. 4'500.– devono essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile,
come postulato dal ricorrente RI 1.
4.
Alla luce di quanto
precede, il ricorso merita accoglimento.
Visto l’esito del gravame,
non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 è riformata nel senso
che è riconosciuta una deduzione di fr. 4'500.– per alimenti per figli
minorenni.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario: