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Decisione

80.2017.247

Deduzioni: alimenti per figli minorenni, pagamento da padre del padre del debitore, donazione fideiussione o mutuo

16 maggio 2018Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.Il 10

novembre 2010 RI 1 e __________ sottoscrivevano un contratto concernente l’obbligo

del mantenimento della figlia comune __________, nata il 16 settembre 2010. Il

contratto, i cui effetti erano sospesi per il periodo di convivenza dei genitori,

prevedeva l’obbligo di RI 1 di versare a __________ l’importo mensile di fr. 500.–

dalla nascita della figlia __________ fino al sesto anno d’età della medesima,

di fr. 700.– dal settimo al dodicesimo anno e di fr. 800.– dal

tredicesimo anno fino alla conclusione di un periodo formativo adeguato ma in

ogni caso almeno fino al raggiungimento della maggiore età.

Il 30 maggio 2016 __________,

RI 1 e il di lui padre __________ sottoscrivevano un “accordo per il versamento

del contributo alimentare per __________”, nel quale si conveniva che, essendo RI

1 in difficoltà economiche tali da non poter assicurare il regolare versamento

del contributo alimentare dovuto, suo padre __________ ne garantiva il

versamento a __________. Il 1° giugno 2016 s’interrompeva la convivenza di RI 1

e __________.

B. Per quanto qui di

rilevanza, nella dichiarazione fiscale 2016 RI 1 chiedeva la deduzione di fr. 11'100.–

per figli a carico.

Con decisione del 28

giugno 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (in seguito UT)

notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 2016, nella quale commisurava

il reddito imponibile in 22'400 per l’IC e in fr. 24'000.– per l’IFD. L’autorità

fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione per figli a carico.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 luglio 2017. Il reclamante

sosteneva di aver pagato a __________ l’importo di fr. 500.– per i mesi da

giugno ad agosto 2016 e fr. 700.– per i mesi da settembre a dicembre 2016,

come previsto dal contratto per l’obbligo del mantenimento della figlia comune __________.

RI 1 chiedeva quindi che venisse ammessa la deduzione per alimenti per

complessivi fr. 4'300.–.

D. Onde poter evadere il

reclamo, con scritto 7 agosto 2017 l’UT chiedeva a RI 1 di documentare l’ammontare

degli alimenti versati dal mese di giugno al mese di dicembre 2016.

Con risposta datata 10

agosto 2017, il reclamante trasmetteva all’autorità fiscale copia dell’accordo

da lui stipulato il 30 maggio 2016 con il di lui padre __________ e __________,

nonché copia dell’ordine di pagamento permanente dato alla banca __________.

E. Con decisione del 4

ottobre 2016, l’UT accoglieva il reclamo limitatamente a fr. 1'500.– con

la seguente motivazione:

Il 7.8.2017 l’ufficio di tassazione ha inviato al

contribuente una richiesta di documentazione con scadenza il 25.9.2017. Nella

stessa si faceva osservare che in caso di inosservanza dell’invito, il reclamo

sarebbe stato deciso sulla base delle documentazione già in possesso dell’autorità.

Nella risposta del 10.8.2017 il contribuente, a

comprova degli alimenti versati presentava, l’accordo stipulato con la Signora __________

e il Signor __________ (padre del contribuente) ed un ordine permanente di

quest’ultimo, valido a partire dal mese di settembre 2016, a favore della Signora

__________; quest’ultimo documento, che non è ne firmato ne datato, non può

essere considerato una prova inconfutabile di versamento degli alimenti per il

periodo settembre / dicembre 2016.

Visto quanto precede sono

accordati in deduzione i versamenti comprovati (alimenti – giugno/agosto).

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’UT

producendo gli estratti bancari attestanti il versamento degli alimenti per il

periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre 2016. RI 1 asserisce

di non averli prodotti già in precedenza in quanto convinto che fosse sufficiente

produrre copia dell’ordine di pagamento permanente dato alla banca.

G. Nelle proprie

osservazioni del 6 novembre 2017, l’UT propone di respingere il ricorso. L’autorità

fiscale, preso atto della documentazione acclusa al ricorso, riconosce che l’ordine

di pagamento permanente è stato effettivamente eseguito e che, come previsto

dall’accordo del 30 maggio 2016, gli alimenti per __________ sono stati pagati

dal nonno paterno __________. Cionondimeno l’UT ritiene che la deduzione non

sia da accordare in quanto il ricorrente non si occupa personalmente del

pagamento degli alimenti. L’autorità fiscale conclude asserendo che diverso

sarebbe il caso se vi fosse un’esplicita donazione dei mezzi finanziari destinati

alla rendita alimentare tra __________ e suo figlio RI 1.

Diritto

1. Fintanto che la

famiglia costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al

reddito complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale e le spese che il

contribuente sopporta per il mantenimento della famiglia non sono deducibili

dai proventi conseguiti (art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro,

in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da

un contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale

sono imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22 lett.

f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa (art. 33 cpv. 1

lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT). Pur se non regolato espressamente

dalla legge, il medesimo regime si applica anche ai concubini con figli, per i

quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle

deduzioni e delle tariffe (sentenza del Tribunale federale del 4 settembre 2007

n.2A.683/2006, in RtiD I-2008 n. 16t, consid. 5.1, con riferimento a: ASA 69

p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

come esposto in narrativa, __________, padre del ricorrente, si è impegnato a

garantire il versamento dei contributi alimentari dovuti dal figlio a __________.

Non è però di facile qualificazione il rapporto di dare e avere venuto in

essere tra padre e figlio. Mal si comprende infatti se __________ intendesse

anticipare un determinata somma al figlio tramite prestito, se volesse

donargliela o ancora se volesse fungere da garante o fideiussore. Dal tenore

letterale dell’accordo sottoscritto tra __________, RI 1 e il di lui padre __________,

in cui si dichiara che quest’ultimo “garantisce” il versamento,

sembrerebbe che __________ intendesse intervenire quale garante ai sensi dell’art.

111.

CC o fideiussore giusta gli art. 492 segg. CC.

2.2

La fideiussione si basa su

un principio di accessorietà. Il fideiussore s’impegna quindi ad adempiere agli

obblighi di pagamento fintantoché esiste l’obbligazione del debitore per il cui

adempimento si garantisce (ad esempio un contratto). Nel caso di una garanzia

invece il garante s’impegna a pagare al beneficiario una determinata somma. Il

contratto di garanzia è autonomo rispetto al contratto principale e non

sussiste quel legame che è invece presente nella fideiussione, essendo i due

contratti pienamente indipendenti l’uno dall’altro.

Nella prassi è spesso

difficile valutare se ci si trova in presenza di un contratto di garanzia o di

una fideiussione. A tal proposito occorre interpretare il contratto per il suo

tenore letterario, teleologicamente e con gli altri strumenti dell’interpretazione

contrattuale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che, in caso

di dubbio, in presenza della dichiarazione di una persona privata si debba

optare per una fideiussione mentre le dichiarazioni delle banche debbano di

principio essere assimilate a delle garanzie. Importante è pure l’interesse di

chi si obbliga, nel senso che usualmente il garante ha un interesse proprio,

mentre di regola il fideiussore agisce nell’interesse di una terza persona (sentenza

del Tribunale federale del 28 giugno 2017 n.4A_59/2017 con rimandi; DTF 131

III 511 consid. 4; Vischer, Vertragsverhältnisse

Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft, n. 1 ad art.

492, 3a ediz, Zurigo 2016).

Tornando al caso concreto,

alla luce delle considerazioni che precedono e specialmente della mancanza di

un interesse diretto di __________, la clausola secondo cui egli s’impegna a garantire

il pagamento del contributo alimentare a __________, sembra poter essere

qualificata come fideiussione. Egli ha quindi un diritto di regresso sul figlio

che potrà decidere di esercitare (ciò che potrebbe parificare l’operazione,

almeno apparentemente, ad una sorta di prestito) o meno (parificandola quindi

ad una donazione). Ad ogni buon conto, la questione può restare aperta, per i

motivi che seguono.

3.

3.1.

Nelle proprie osservazioni

al ricorso, l’UT sostiene che la deduzione non possa essere accolta poiché il

ricorrente non ha provveduto personalmente al pagamento e che diverso sarebbe

il caso in cui vi fosse stata un’esplicita donazione dei mezzi finanziari da

parte del padre __________. L’autorità fiscale sembrerebbe quindi intendere, e

contrario, che la deducibilità dei contributi sarebbe da negare qualora i

pagamenti avvenissero con mezzi finanziari prestati dal padre al figlio debitore.

Ciò che francamente non convince.

3.2

Per le deduzioni generali,

i presupposti stabiliti dalla legge per la singola deduzione dal reddito

imponibile devono essere adempiuti proprio nella persona che la fa valere. In

altri termini, non basta per esempio che una persona paghi gli interessi

passivi di cui è debitore un terzo, per poterli dedurre dal reddito; occorre

invece che si tratti di interessi di cui lo stesso contribuente è debitore. Per

rimanere al caso degli interessi passivi, il terzo che paga al posto del

debitore non diventa egli stesso debitore e non ha pertanto il diritto alla

deduzione (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 21 ad art. 25 LIFD,

p. 520).

Pure nel caso degli

alimenti, il terzo che dovesse essersene assunto il pagamento non avrebbe il

diritto alla loro deduzione dal suo reddito imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 24 ad art. 25

LIFD, p. 520).

Lo stesso ragionamento

vale, per fare un altro esempio, nel caso dei contributi sociali (in

particolare AVS/AI e Secondo Pilastro, ma anche Pilastro 3A). Se il datore di

lavoro si assume la quota dei contributi che per legge è a carico del dipendente

o paga i contributi della previdenza individuale vincolata di quest’ultimo, ha

diritto alla deduzione di tali importi ulteriori, mentre non può goderne il

dipendente stesso. Se poi è una terza persona ad assumersi il pagamento dei

contributi, non ha diritto di chiederne la deduzione dal suo reddito (a meno

che non configurino degli alimenti o dei contributi per il sostentamento di una

persona bisognosa), mentre può invocarla lo stesso assicurato, per il quale ci

si dovrà chiedere tuttavia se non percepisca una prestazione imponibile (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 25 ad art. 25 LIFD, p. 447).

La Camera di diritto

tributario si è occupata di un caso in cui il padre di un contribuente aveva

finanziato cure particolarmente dispendiose per il figlio malato. Ricordato

che, fra i requisiti cui sottostà la deduzione delle spese per malattia ed infortunio,

figura anche quello che i costi siano sopportati dal contribuente medesimo,

questa Corte ha rilevato che tale precisazione vuole escludere che un contribuente

possa beneficiare della deduzione se le spese in questione sono state prese a

carico da un’assicurazione, da chi ha provocato l’infortunio o da uffici di

assistenza. Non vi rientra per contro il caso in cui il padre ha finanziato

cure dispendiose per il figlio malato. In tale eventualità, infatti, il

contribuente ha percepito un reddito, che per legge è esente (donazione), e lo

ha impiegato per coprire le spese mediche. Se sono adempiute anche le altre

condizioni, la deduzione non può pertanto essere negata (cfr. la sentenza CDT

n. 80.2010.105 del 15.6.2011, in RtiD II-2011 n. 9t).

3.3

Nel caso degli alimenti,

il principio di congruenza o di corrispondenza esige che tutte le prestazioni

che vengono assoggettate all’imposta siano dedotte dal reddito di colui che le

effettua e che solo le prestazioni che vengono assoggettate all’imposta presso

chi le riceve siano dedotte dal reddito del debitore. Così, l’ammontare delle

prestazioni ammesse in deduzione presso il debitore deve corrispondere a quello

delle prestazioni assoggettate all’imposta presso il creditore (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 58 ad art. 23, p. 596, e n. 39 ad art. 33 LIFD, p.

828; inoltre, Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2a, 3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 33 LIFD, p. 794; cfr.

anche CDT n. 80.2007.37 del 10 aprile 2008 consid. 2.4.).

Il principio di

corrispondenza non impone tuttavia che la deduzione e l’imposizione degli

alimenti avvenga nello stesso periodo fiscale. Il Tribunale federale ha

ritenuto che abbia diritto alla deduzione degli alimenti per il figlio minorenne

anche il genitore che, tre anni dopo, quando ormai il figlio è divenuto

maggiorenne, rimborsa gli importi anticipati dall’autorità cantonale. Infatti,

al momento del loro versamento alla madre del minore, gli alimenti erano stati

assoggettati all’imposta, mentre non erano stati ammessi in deduzione dal

reddito del debitore. In queste circostanze, la Suprema Corte ha escluso che il

versamento fatto dal padre allo Stato, per rimborsare gli alimenti anticipati,

dovesse essere considerato una spesa per l’estinzione di debiti, come tale non

deducibile dal reddito imponibile (cfr. la sentenza 2A.613/2005 del 20 febbraio

2007, in RF 62/2007 p. 364).

3.4

Il ricorrente RI 1 era tenuto,

in base a una convenzione, sottoscritta subito dopo la nascita della figlia e

approvata dall’allora Commissione tutoria regionale, a versare i contributi

alimentari per la figlia a __________ e ha certamente adempiuto i suoi obblighi,

seppur tramite il di lui padre. Poco importa se i soldi provenissero da un

prestito, da una donazione o da una fideiussione prestata dal padre. In ogni

caso, l’intervento del genitore ha consentito all’insorgente di adempiere i

suoi obblighi di mantenimento previsti dalla legge. Nell’eventualità in cui in

avvenire il ricorrente dovesse restituire al padre gli importi prestati o

pagati in qualità di garante, non avrebbe chiaramente il diritto alla loro

deduzione, trattandosi di spese per l’estinzione di debiti (articoli 34 lett. c

LIFD e 33 lett. c LT).

Diversamente dal caso

dell’anticipo degli alimenti da parte dell’ente pubblico, nel caso in esame non

occorre attendere, per ammettere la deduzione, un eventuale rimborso da parte

del ricorrente. Se anche il rimborso non dovesse intervenire mai più, il

contribuente beneficerebbe di una donazione, che come tale è esente

dall’imposta sul reddito (articoli 24 lett. a LIFD e 23 lett. a

LT). Nel caso dell’anticipo da parte dello Stato, non vi è certo la volontà di

fare una donazione al debitore inadempiente, tanto .vero che l’ente pubblico

che provvede al mantenimento del figlio al posto del genitore inadempiente ha

un diritto di regresso nei confronti del debitore (art. 289 cpv. 2 CC). Solo

nel caso in cui quest’ultimo restituisca allo Stato quanto anticipato, si potrà

ritenere che abbia adempiuto i suoi obblighi di mantenimento e che abbia

pertanto diritto alla deduzione di quanto versato.

Qualora si volesse seguire

la tesi sostenuta dall’UT, verrebbe violato il precitato principio della

corrispondenza, in quanto __________ sarebbe tenuta a pagare le imposte sul

contributo ricevuto senza che nessuno – né il ricorrente, né tantomeno il di

lui padre che non ha alcun obbligo di mantenimento nei confronti di __________

– possa porre in deduzione tale somma.

Nel caso in disamina –

alla luce di quanto esposto – la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 non

può pertanto essere condivisa. Ne viene pertanto che i contributi alimentari

per fr. 4'500.– devono essere ammessi in deduzione dal reddito imponibile,

come postulato dal ricorrente RI 1.

4.

Alla luce di quanto

precede, il ricorso merita accoglimento.

Visto l’esito del gravame,

non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 4 ottobre 2017 è riformata nel senso

che è riconosciuta una deduzione di fr. 4'500.– per alimenti per figli

minorenni.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: Il segretario: