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Decisione

80.2017.25

Imposta sugli utili immobiliari: valore di investimento, proprietà durata oltre 20 anni, deduzione del valore di stima, non deduzione di valore risultante da una perizia

28 febbraio 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- il 4 marzo 2016 RI 1 ha

venduto il mapp. n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 520'000.–;

- con decisione del 26

ottobre 2016, l’RS 1 ha notificato alla venditrice l’imposta sugli utili

immobiliari, commisurando l’utile imponibile in fr. 388'609.– e l’imposta

dovuta in fr. 15'544.35;

- un reclamo della

contribuente è stato respinto dall’autorità fiscale, con decisione del 27

dicembre 2016;

- con scritto del 25 gennaio

2017 alla Camera di diritto tributario, RI 1 ha affermato di non essere

d’accordo con la decisione in questione, proponendo le seguenti argomentazioni:

La Casa è venuto definito nel anno

1989 al valore complessivo accertato da architetto __________ sFr. 459'140.--.

Nelle Documenti officiale e la Casa si meta sempre con il Valore 340000.-SFr

La cifra di sFr. 104'000.--

non viene da me accettata perche il valore di cuesta cifra non rappresenta il

valore reale in cuesti anni. Solo il Valore dell Terreno si meta a 200000.-sFR

- con scritto del 27 gennaio

2017, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci giorni per

presentare un ricorso conforme ai requisiti previsti dall’art. 227 LT,

avvertendola che in caso contrario lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- l’insorgente non ha dato

seguito all’invito in questione.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

Considerandi

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

- secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve

indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di

prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati

esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi

con la comminatoria dell’irricevibilità;

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una

conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame

del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

- lo scritto

della contribuente del 25 gennaio 2017 disattende manifestamente le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT), essendo

redatto in un italiano praticamente incomprensibile;

- come detto, la ricorrente

non ha dato seguito all’invito, rivoltole con scritto del 27 gennaio 2017, a

voler presentare un ricorso conforme ai requisiti legali;

- in queste circostanze, il

ricorso si rivela irricevibile;

- in ogni caso, il calcolo

dell’utile immobiliare, su cui si basa la decisione impugnata, appare

ineccepibile;

- l’utile imponibile

corrisponde infatti alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di

investimento, il quale si compone a sua volta del valore di acquisto e dei

costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT);

- tuttavia, se l’alienante è

stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT);

- contrariamente a quanto

sembra sostenere la ricorrente, che ha allegato al ricorso una perizia relativa

al valore venale dell’immobile risalente al 1989, non è possibile dedurre un

valore peritale al posto del valore di stima ufficiale in vigore venti anni

prima (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2016.152 del 6 ottobre 2016);

- quindi, la circostanza che

il terreno, nel 1989, possa essere stato valutato fr. 200'640.– dal perito della

ricorrente, è del tutto irrilevante, alla luce del fatto che il valore di stima

ufficiale in vigore venti anni prima della vendita ammontava a fr. 104'342.–,

come risulta dalla decisione impugnata;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali, ridotte al minimo, sono poste a

carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: