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Decisione

80.2017.252

Procedura: imposta di circolazione, competenza della Sezione della circolazione per reclami, nullità della decisione adottata dal Consiglio di Stato

3 novembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con decisione del 17

febbraio 2017, la RS 1 ha respinto l'istanza del 7 febbraio 2017, con cui RI 1

chiedeva di essere esonerata totalmente dall'imposta di circolazione per

veicoli a motore;

- contro tale decisione, in

ossequio a quanto indicato in calce alla stessa, l’istante ha inoltrato ricorso

al Consiglio di Stato il 3 marzo 2017;

- con giudizio del 6

settembre 2017, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa;

- contro la predetta

pronuncia governativa RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo, conformandosi alle indicazioni contenute nel dispositivo della

decisione stessa;

- con sentenza del 16

ottobre 2017, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo si è

dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto

tributario, per competenza;

- con osservazioni del 30

ottobre 2017, la RS 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendo

adempiuti i presupposti per l’esonero della ricorrente dall’imposta di circolazione.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che

il gravame sia ricevibile in ordine;

- come ha correttamente

indicato il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, nella

sentenza con cui ha tramesso gli atti alla Camera di diritto tributario, per il

combinato disposto degli art. 6 della legge sulle imposte e tasse di

circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2) e 2 del

relativo regolamento di applicazione del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 7.4.2.2.1),

competente per concedere l’esonero totale o parziale dall'imposta di

circolazione è la Sezione della circolazione;

- come pure ha indicato il

giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ai sensi dell’art. 9a

LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il

Considerandi

termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato,

sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario

(cpv. 2);

- si è ricordato in

narrativa che la ricorrente ha impugnato la decisione del 17 febbraio 2017, con

la quale la Sezione della circolazione aveva respinto la sua istanza di esonero

dall'imposta di circolazione, con ricorso al Consiglio di Stato;

- ne consegue che la

decisione impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso,

è stata adottata da un’autorità diversa da quella che per legge sarebbe

competente in materia di reclamo contro le decisioni della RS 1;

- contro la decisione del 17

febbraio 2017, con cui la RS 1 ha negato l’esonero dall’imposta, il rimedio

giuridico previsto dalla legge sarebbe stato quello del reclamo alla stessa

Sezione;

- generalmente, gli atti

amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se

non sono stati impugnati, producono effetti giuridici;

- la nullità, cioè l’assenza

totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

·

il vizio che la inficia è particolarmente grave

·

il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

·

inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo

la certezza del diritto;

- le cause di nullità

concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di

un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la

persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura);

- in tal caso, se una

decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in

ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273

consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid.

3.1

e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1);

- nella fattispecie, la

decisione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI

1, è nulla per difetto di competenza;

- la constatazione della

nullità non pregiudica in alcun modo la certezza del diritto: al contrario, il

rinvio degli atti alla RS 1, affinché adotti una decisione su reclamo, permette

di ricondurre la procedura nei solchi tracciati dalla legge, in modo tale che

la ricorrente possa disporre di una decisione motivata, sulla cui base potrà

valutare l’opportunità di un eventuale ulteriore ricorso a questa Corte;

- gli atti sono pertanto

rinviati alla RS 1, perché esamini come reclamo il ricorso del 3 marzo 2017 e

adotti una decisione su reclamo;

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1.Gli atti sono

rinviati alla RS 1, perché adotti una decisione su reclamo.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: