80.2017.252
Procedura: imposta di circolazione, competenza della Sezione della circolazione per reclami, nullità della decisione adottata dal Consiglio di Stato
3 novembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.252
Lugano
3 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 ottobre 2017 contro la decisione del 6 settembre 2017 in materia di imposta
di circolazione.
Fatti
- con decisione del 17
febbraio 2017, la RS 1 ha respinto l'istanza del 7 febbraio 2017, con cui RI 1
chiedeva di essere esonerata totalmente dall'imposta di circolazione per
veicoli a motore;
- contro tale decisione, in
ossequio a quanto indicato in calce alla stessa, l’istante ha inoltrato ricorso
al Consiglio di Stato il 3 marzo 2017;
- con giudizio del 6
settembre 2017, l'Esecutivo cantonale ha respinto l'impugnativa;
- contro la predetta
pronuncia governativa RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo, conformandosi alle indicazioni contenute nel dispositivo della
decisione stessa;
- con sentenza del 16
ottobre 2017, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo si è
dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Camera di diritto
tributario, per competenza;
- con osservazioni del 30
ottobre 2017, la RS 1 ha proposto di respingere il ricorso, non essendo
adempiuti i presupposti per l’esonero della ricorrente dall’imposta di circolazione.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che
il gravame sia ricevibile in ordine;
- come ha correttamente
indicato il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, nella
sentenza con cui ha tramesso gli atti alla Camera di diritto tributario, per il
combinato disposto degli art. 6 della legge sulle imposte e tasse di
circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (LIC; RL 7.4.2.2) e 2 del
relativo regolamento di applicazione del 1° dicembre 1992 (RIC; RL 7.4.2.2.1),
competente per concedere l’esonero totale o parziale dall'imposta di
circolazione è la Sezione della circolazione;
- come pure ha indicato il
giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ai sensi dell’art. 9a
LIC, contro le decisioni del Dipartimento competente è dato reclamo entro il
Considerandi
termine di 30 giorni (cpv. 1), mentre contro la decisione su reclamo è dato,
sempre entro il termine di 30 giorni, ricorso alla Camera di diritto tributario
(cpv. 2);
- si è ricordato in
narrativa che la ricorrente ha impugnato la decisione del 17 febbraio 2017, con
la quale la Sezione della circolazione aveva respinto la sua istanza di esonero
dall'imposta di circolazione, con ricorso al Consiglio di Stato;
- ne consegue che la
decisione impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso,
è stata adottata da un’autorità diversa da quella che per legge sarebbe
competente in materia di reclamo contro le decisioni della RS 1;
- contro la decisione del 17
febbraio 2017, con cui la RS 1 ha negato l’esonero dall’imposta, il rimedio
giuridico previsto dalla legge sarebbe stato quello del reclamo alla stessa
Sezione;
- generalmente, gli atti
amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se
non sono stati impugnati, producono effetti giuridici;
- la nullità, cioè l’assenza
totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
·
il vizio che la inficia è particolarmente grave
·
il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
·
inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo
la certezza del diritto;
- le cause di nullità
concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di
un’autorità o l’esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la
persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura);
- in tal caso, se una
decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in
ogni momento e d’ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273
consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid.
3.1
e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1);
- nella fattispecie, la
decisione impugnata, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI
1, è nulla per difetto di competenza;
- la constatazione della
nullità non pregiudica in alcun modo la certezza del diritto: al contrario, il
rinvio degli atti alla RS 1, affinché adotti una decisione su reclamo, permette
di ricondurre la procedura nei solchi tracciati dalla legge, in modo tale che
la ricorrente possa disporre di una decisione motivata, sulla cui base potrà
valutare l’opportunità di un eventuale ulteriore ricorso a questa Corte;
- gli atti sono pertanto
rinviati alla RS 1, perché esamini come reclamo il ricorso del 3 marzo 2017 e
adotti una decisione su reclamo;
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1.Gli atti sono
rinviati alla RS 1, perché adotti una decisione su reclamo.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: