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Decisione

80.2017.253

Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione delle deduzioni, deduzione per coniugi con doppio reddito, suddivisione per metà o in proporzione ai rispettivi redditi

16 novembre 2017Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- con scritto del 18 ottobre

2017, RI 1 ha dichiarato di voler ricorrere contro la decisione su reclamo del

22 settembre 2017 dell’RS 1, ritenendo che “fosse corretta l’assegnazione

integrale della deduzione per doppio reddito dei coniugi decisa nel riparto fra

marito e moglie del 20.07.2017” a suo favore, per il fatto che “oltre ad avere

a carico i figli ha percepito negli anni passati un salario notevolmente

inferiore a quello del marito, situazione che è andata peggiorando essendosi abbassato

ulteriormente il suo reddito”;

- ritenendo che il ricorso

in questione non adempisse i requisiti stabiliti dalla legge, con scritto del

20 ottobre 2017, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci

giorni per conformarvisi, avvertendola che altrimenti il gravame sarebbe stato

dichiarato irricevibile;

- nel termine attribuitole,

la ricorrente non ha dato seguito all’invito a lei rivolto.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;

- essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- secondo

l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve

indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di

prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati

esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi

con la comminatoria dell’irricevibilità;

- lo stesso

principio vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art.

Considerandi

140.

cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es.

le sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11

ottobre 1996);

- secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una

conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame

del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

- lo scritto

della contribuente del 18 ottobre 2017 disattende le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) e federale

(art. 140 cpv. 1 LIFD), in quanto non indica le conclusioni, i

fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova né allega o designa

esattamente i documenti probatori;

- come detto, la ricorrente

non ha dato seguito all’invito, rivoltole con scritto del 20 ottobre 2017, a

voler presentare un ricorso conforme ai requisiti legali;

- in queste circostanze, il

ricorso si rivela irricevibile;

- in ogni caso, tenendo

conto delle affermazioni contenute nel ricorso, si deve constatare che, nella

misura in cui l’autorità di tassazione ha suddiviso fra i coniugi la deduzione

per coniugi con doppio reddito, non ha certamente adottato una decisione sfavorevole

alla ricorrente;

- sia secondo l’art. 12 LT

sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto

rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;

tuttavia, ciascun coniuge

risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è

insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta

scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;

- con particolare

riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente

che le singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme

procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale;

- ora, se è vero che la

ricorrente ha avuto uno stipendio inferiore rispetto a suo marito, non potrebbe

certamente pretendere l’intera deduzione per coniugi con doppio reddito;

- la ripartizione per metà

della deduzione si rivelerebbe addirittura vantaggiosa per l’insorgente, se si

seguisse la tesi dottrinale, secondo cui la deduzione litigiosa dovrebbe essere

ripartita fra i coniugi in proporzione al rispettivo reddito, al netto delle

deduzioni organiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea

2017, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 156), poiché in tal caso la quota spettante al

marito dovrebbe essere superiore alla metà;

- nonostante l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: