80.2017.253
Responsabilità solidale dei coniugi: decadenza, ripartizione delle deduzioni, deduzione per coniugi con doppio reddito, suddivisione per metà o in proporzione ai rispettivi redditi
16 novembre 2017Italiano5 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.253
80.2017.254
Lugano
16 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 ottobre 2017 contro la decisione del 22 settembre 2017 in materia di riparto
tra coniugi IC e IFD 2014.
Fatti
- con scritto del 18 ottobre
2017, RI 1 ha dichiarato di voler ricorrere contro la decisione su reclamo del
22 settembre 2017 dell’RS 1, ritenendo che “fosse corretta l’assegnazione
integrale della deduzione per doppio reddito dei coniugi decisa nel riparto fra
marito e moglie del 20.07.2017” a suo favore, per il fatto che “oltre ad avere
a carico i figli ha percepito negli anni passati un salario notevolmente
inferiore a quello del marito, situazione che è andata peggiorando essendosi abbassato
ulteriormente il suo reddito”;
- ritenendo che il ricorso
in questione non adempisse i requisiti stabiliti dalla legge, con scritto del
20 ottobre 2017, questa Corte ha attribuito alla ricorrente un termine di dieci
giorni per conformarvisi, avvertendola che altrimenti il gravame sarebbe stato
dichiarato irricevibile;
- nel termine attribuitole,
la ricorrente non ha dato seguito all’invito a lei rivolto.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
- essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- secondo
l’art. 227 cpv. 2 LT, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve
indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di
prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati
esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi
con la comminatoria dell’irricevibilità;
- lo stesso
principio vale anche in materia d’imposta federale diretta, in virtù dell’art.
Considerandi
140.
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. p. es.
le sentenze CDT n. 80.95.99 del 28 agosto 1995; CDT n. 80.96.163 dell’11
ottobre 1996);
- secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza di una motivazione e di una
conclusione costituisce un presupposto processuale, indispensabile per l’esame
del gravame (STF del 21 novembre 1997 in re R. SA, in RDAT I–1998 N. 22t, consid. 4c-d, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
- lo scritto
della contribuente del 18 ottobre 2017 disattende le condizioni di ricevibilità di un ricorso, poste dal diritto cantonale (art. 227 cpv. 1 LT) e federale
(art. 140 cpv. 1 LIFD), in quanto non indica le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova né allega o designa
esattamente i documenti probatori;
- come detto, la ricorrente
non ha dato seguito all’invito, rivoltole con scritto del 20 ottobre 2017, a
voler presentare un ricorso conforme ai requisiti legali;
- in queste circostanze, il
ricorso si rivela irricevibile;
- in ogni caso, tenendo
conto delle affermazioni contenute nel ricorso, si deve constatare che, nella
misura in cui l’autorità di tassazione ha suddiviso fra i coniugi la deduzione
per coniugi con doppio reddito, non ha certamente adottato una decisione sfavorevole
alla ricorrente;
- sia secondo l’art. 12 LT
sia secondo l’art. 13 LIFD, i coniugi non separati legalmente o di fatto
rispondono solidalmente dell’imposta complessiva;
tuttavia, ciascun coniuge
risponde della sua quota nell’imposta complessiva quando uno di essi è
insolvibile oppure, limitatamente all’imposta cantonale, quando ne fa richiesta
scritta all’autorità fiscale, entro trenta giorni dall’intimazione della tassazione;
- con particolare
riferimento all’imposta cantonale, l’art. 12 cpv. 5 LT prevede espressamente
che le singole quote d’imposta siano determinate secondo le norme
procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale;
- ora, se è vero che la
ricorrente ha avuto uno stipendio inferiore rispetto a suo marito, non potrebbe
certamente pretendere l’intera deduzione per coniugi con doppio reddito;
- la ripartizione per metà
della deduzione si rivelerebbe addirittura vantaggiosa per l’insorgente, se si
seguisse la tesi dottrinale, secondo cui la deduzione litigiosa dovrebbe essere
ripartita fra i coniugi in proporzione al rispettivo reddito, al netto delle
deduzioni organiche (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a edizione, Basilea
2017, n. 7 ad art. 13 LIFD, p. 156), poiché in tal caso la quota spettante al
marito dovrebbe essere superiore alla metà;
- nonostante l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: