80.2017.255
Reddito della sostanza immobiliare: proventi della locazione di un immobile in usufrutto, imposizione dell’usufruttuario, solo usufrutto iscritto a RF
29 ottobre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.255
80.2017.256
Lugano
29 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 ottobre 2017 contro la decisione del 18 ottobre 2017 in materia di IC-IFD
2013.
Fatti
A. Nella
sua dichiarazione d’imposta IC e IFD per il periodo fiscale 2013, RI 1 dichiarava
fr. 2'840'786.-- di sostanza immobiliare, importo determinato in base al valore
di stima ufficiale di fr. 331'000.-- della casa di vacanza, situata a __________
(__________), e al valore di stima ufficiale di fr. 2'509'786.-- di un immobile
destinato all’uso di terzi situato a Lugano e denominato “__________”. Quale
valore locativo della casa di vacanza veniva indicato l’importo di fr.
17'800.--, mentre per l’immobile a __________ il reddito derivante dagli
affitti ammontava a fr. 238'800.--. Per i due immobili venivano chiesti in
deduzione dal reddito fr. 64'150.-- (fr. 51'320.-- per l’imposta federale
diretta) di spese di gestione, amministrazione e manutenzione, mentre dalla
sostanza venivano chiesti in deduzione fr. 2'900'000.-- di debiti privati
(ipoteca sull’immobile denominato “__________”). Infine il contribuente
dichiarava fr. 69'113.-- di titoli e capitali e faceva valere una pretesa di
rimborso di fr. 7.-- per l’imposta preventiva.
B. Nella
sua decisione di tassazione 15 giugno 2017, l’Ufficio circondariale di tassazione
di RS 1 (di seguito UT) accertava fr. 331'000.-- di sostanza immobiliare;
secondo l’UT, infatti, l’immobile situato a __________, denominato “__________”,
sarebbe dovuto essere attribuito per l’imposizione al proprietario
dell’immobile, il padre __________, ragione per cui il suo valore veniva
escluso dalla sostanza del contribuente. Di conseguenza, anche i redditi legati
al suddetto immobile venivano stralciati, come le spese di gestione e
manutenzione immobile e i debiti privati. Per l’imposta cantonale il reddito
imponibile accertato ammontava pertanto a fr. 0.-- (determinante per l’aliquota
fr. 6'400.--) e la sostanza imponibile a fr. 69'000.-- (determinante per
l’aliquota fr. 400'000.--), mentre per l’imposta federale il reddito accertato
ammontava a fr. 9'900.--. Ne discendeva che nulla era dovuto per l’imposta
federale diretta, mentre l’imposta cantonale ammontava a fr. 113.85.
C. Con
reclamo 19/20 giugno 2017 RI 1, per il tramite della sua rappresentante RA 1,
impugnava la decisione di tassazione IC/IFD 2013. In particolare il contribuente
dichiarava di essere usufruttuario dell’immobile denominato “__________”, ragione
per cui costi e ricavi, nonché attivi e passivi, dovevano essere a lui attribuiti.
Il contribuente chiedeva inoltre di essere sentito qualora il reclamo non fosse
stato accolto.
D. Con
scritto datato 13 settembre 2017, l’UT chiedeva che gli venissero trasmessi
entro il 3 ottobre 2017 la dichiarazione dell’istituto di credito indicante il
beneficiario economico dei due conti __________ indicati nel modulo 2 della
dichiarazione d’imposta (titoli e capitali) intestati rispettivamente al padre __________
e alla __________, __________, e il rendiconto dell’amministrazione dello
stabile “__________” con indicazione dei prelievi effettuati dall’avente
diritto economico sul bene e/o destinazione data al ricavo della gestione.
In data 19
settembre 2017 il contribuente, sempre per mezzo della sua rappresentante,
trasmetteva all’UT un estratto con i movimenti del conto privato dal quale
risultavano i pagamenti a favore del proprietario dell’immobile, un ordine permanente
relativo al versamento delle entrate dell’immobile dall’amministratore al dott.
__________, nonché il “Formulario A” di __________ datato 17 dicembre 2013,
dove __________ dichiara RI 1 beneficiario economico del conto n. __________
rubr. __________.
E. Con
decisione su reclamo del 18 ottobre 2017, l’UT confermava sostanzialmente la
sua posizione. In particolare rilevava che a Registro fondiario non era
iscritto alcun diritto di usufrutto sullo stabile “__________” e che dalla
documentazione prodotta “non risulta[va] comprovato il trasferimento nella disponibilità
del contribuente dei proventi dell’immobile, al contrario si constata[va] il
riversamento di un importo mensile fisso dal conto corrente intestato a __________,
__________ (relazione stabile __________) al padre del contribuente
proprietario del bene, inoltre per tale relazione bancaria non [era] stata
presentata la documentazione bancaria richiesta indicante l’avente diritto economico”.
L’Autorità fiscale, constatata la mancata comprova del beneficiario economico
del conto corrente __________ __________ intestato a __________, stralciava
inoltre i fattori di reddito e di sostanza per lo stesso, come pure la pretesa
di rimborso di fr. 7.-- per l’imposta preventiva.
Di
conseguenza l’ammontare dell’imposta cantonale risultava ridotto a fr. 38.60 e
nulla era dovuto per l’imposta federale.
F. In data
19/20 ottobre 2017, RI 1, sempre per il tramite della sua rappresentante,
interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo. In particolare il
contribuente chiede di essere imposto in qualità di usufruttuario dello stabile
“__________”, ritenuto che “nella prassi degli Uffici Tassazione del Cantone Ticino
gli usufrutti vengono sempre imposti agli usufruttuari anche se non iscritti a
registro fondiario”. Per quanto concerne il conto __________ intestato a __________
il ricorrente obietta che questi formulari non vengono mai modificati
spontaneamente, poiché “non ci si ricorda della loro esistenza”, e ciò che
conta è che il conto bancario sia stato regolarmente dichiarato nell’elenco
titoli del contribuente. Inoltre RI 1 lamenta la violazione del diritto di
essere sentiti, ritenuto che nel suo reclamo del 19 giugno 2017 aveva
espressamente fatto richiesta di un’audizione.
G. Nelle
sue osservazioni datate 31 ottobre 2017, l’UT, richiamata la giurisprudenza,
sottolinea innanzitutto che l’autorità di tassazione non è tenuta a sentire oralmente
il contribuente, sicché il principio di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. non è
stato violato. Per quanto concerne l’usufrutto, l’Autorità fiscale mette in evidenza
il fatto che oltre a non esservi iscrizione a Registro fondiario, la
documentazione prodotta dal contribuente dimostra che le pigioni pagate dagli
inquilini per il tramite della __________ __________ sono devolute al padre del
contribuente. Il fatto che il padre metta a disposizione del figlio una somma
mensile di pari importo corrisponde ad un atto di disposizione del proprio patrimonio,
e non ad un usufrutto di fatto.
L’UT
pone inoltre in discussione la legittimazione ricorsuale del contribuente, ritenuto
che per quanto riguarda l’imposta sul reddito IC/IFD 2013 la decisione di
tassazione e la decisione su reclamo riportano un debito d’imposta pari a fr.
0.--.
H. In data
27/28 novembre 2017 il contribuente, sempre rappresentata dalla RA 1, ha replicato
alle osservazioni dell’UT, sostenendo innanzitutto che la legittimazione debba
essere riconosciuta, ritenuto che “egli deve pagare le imposte che scaturiscono
anche in caso di accoglimento del ricorso”. Inoltre il ricorrente sottolinea
che per l’usufrutto la legge non prevede la forma scritta né l’iscrizione a Registro
fondiario, e la sua esistenza dovrebbe essere provata dalle schede contabili
“banca” della contabilità dell’immobile, dalle quali si evince che nessun importo
è stato versato sui conti del padre di RI 1.
Infine
il ricorrente sostiene che la tesi dell’UT dell’atto di disposizione sia del
tutto errata, ritenuto che, ammettendo tale tesi, l’Autorità di tassazione avrebbe
dovuto segnalare la donazione all’Ufficio imposte di successione e donazione,
ciò che non è stato fatto.
I. All’udienza del 12
aprile 2018, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Con scritto del 13 aprile
2018, l’insorgente ha prodotto copia della circolare n. 1 del gennaio 2003
della Divisione delle contribuzioni, in cui si afferma che per prassi
l’usufrutto potrebbe esistere anche senza iscrizione a Registro fondiario.
Diritto
1. 1.1.
In primo
luogo, l’insorgente sostiene che la decisione dovrebbe essere annullata già per
il fatto che l’Ufficio di tassazione non lo ha convocato in udienza, nonostante
la sua esplicita richiesta.
1.2.
Gli articoli 208 cpv. 1 LT
e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che, nella procedura di reclamo contro una
decisione di tassazione ordinaria, l’autorità di tassazione prende la sua
decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare
la tassazione anche a svantaggio del medesimo. Né la legge tributaria cantonale
né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono dunque al
contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato il
Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di
massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per
le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo]
l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;
sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).
1.3.
Nella
fattispecie, l’Ufficio di tassazione non era pertanto tenuto a convocare il reclamante
prima di adottare una decisione. Un’eventuale violazione del diritto di essere
sentito sarebbe comunque stata sanata nella procedura di ricorso, visto che le
parti sono state convocate in udienza da questa Corte.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto
concerne l’imposta sulla sostanza, secondo l’art. 13 cpv. 1 della Legge
federale del 14 dicembre 1990 sull’armoniz-zazione delle imposte dirette dei
Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), l’imposta sulla sostanza ha per oggetto
la sostanza netta totale. La sostanza imponibile secondo l’art. 13 cpv. 1 LAID
si compone dell’insieme degli attivi netti – cioè dopo deduzione dei debiti – che
non sono esenti dall’imposta in virtù di una disposizione speciale. Gli attivi
imponibili comprendono in linea di principio tutti i diritti soggettivi – che
si riferiscano a cose, crediti o partecipazioni – valutabili in denaro, cioè
tutti i diritti che possono essere realizzati, cioè ceduti in cambio di una
controprestazione. Si tratta in particolar modo delle cose mobili e immobili,
così come definite dal diritto civile, anche se in determinati casi prevale il
punto di vista economico (sentenza del Tribunale federale n.2C_874/2010 del 12.10.2011
consid. 3.1).
2.2
Per l’art.
13.
cpv. 2 LAID, la sostanza gravata da usufrutto è peraltro computata all’usufruttuario
(v. anche art. 40 cpv. 2 LT).
L'usufrutto può essere su
fondi e attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della cosa, salvo
contraria disposizione (cfr. art. 745 cpv. 1 e 2 e art 755 cpv. 1 CC); si
tratta di un diritto personale non cedibile, in quanto è solo il suo esercizio
che può essere ceduto ad un terzo (cfr. art. 758 cpv. 1 CC), e non
trasmissibile, in quanto si estingue con la morte dell’usufruttuario (cfr. art.
748.
cpv. 2 CC). Per il fatto che non è cedibile, l’usufrutto non può essere
oggetto di commercio e non ha valore venale; non rappresenta pertanto un attivo
imponibile secondo l’art. 13 cpv. 1 LAID, in quanto non può essere “realizzato”
secondo la giurisprudenza. La ragione per cui l’art. 13 cpv. 2 LAID precisa che
la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario va ricercata nel
fatto che l’onere fiscale deve essere ribaltato su quest’ultimo, conformemente
alle regole del diritto civile (art. 765 cpv. 1 e 2 CC). In dottrina, vi è chi
si domanda se il regime previsto per gli usufruttuari non debba essere esteso
ai beneficiari di un diritto di abitazione (sentenza del Tribunale federale n.
2C_874/2010 del 12.10.2011 consid. 5.3 con riferimenti a dottrina
e giurisprudenza).
2.3
Dal punto di
vista economico, la costituzione dell’usufrutto non comporta una diminuzione
del valore dell’immobile bensì una sua suddivisione fra due soggetti. Al
momento della costituzione, la servitù ha il suo valore massimo, mentre il
fondo gravato è temporaneamente svalutato. La ripartizione dei valori iniziale
non resta costante nel tempo, ma evolve continuamente: la nuda proprietà tende
con gli anni a riacquistare il suo valore pieno, mentre il valore della servitù
diminuisce progressivamente. Con più il valore del diritto spettante
all’usufruttuario diminuisce, più si reintegra il valore del diritto del nudo
proprietario, come se si trattasse di vasi comunicanti (Locher, Besteuerung von Rente und rentenähnlichen
Rechtsverhältnisse in der Schweiz, in SJZ 87/1991, p. 188 s.).
In dottrina si sottolinea
come la scelta del legislatore, di trattare l’usufruttuario come se fosse
proprietario, non sia sorretta da motivi evidenti. Non è infatti giustificato
che l’usufruttuario sia imposto sull’intero valore del bene anziché soltanto
sul valore del suo diritto (Locher,
op. cit., p. 209 s.; Von Erlach, Die
Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht in der Schweiz, Zurigo 1981, p.
139). Infatti, il valore dell’usufrutto corrisponde al valore di reddito
capitalizzato di tale diritto, che dipende dai proventi dell’usufrutto e dalla
sua durata. Nella misura in cui la legge prevede che l’usufruttuario sia
imposto, non in base al valore di reddito capitalizzato del suo diritto, bensì
sullo stesso valore che gli sarebbe attribuito se avesse la piena proprietà,
essa dispone un ingiustificato spostamento dell’imposizione della sostanza dal
nudo proprietario all’usufruttuario (Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3a ediz., Zurigo
2013, n. 8 ad § 38, p. 705 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
In merito all’imposta sul
reddito, secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. a e b LIFD e 20
cpv. 1 lett. a e b LT, è imponibile il reddito da sostanza
immobiliare, segnatamente:
a. i proventi
dalla locazione, dall'affitto, dall'usufrutto o da altro godimento;
b. il valore
locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione
per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto
a titolo gratuito contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del
suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
L’usufrutto è dunque
menzionato due volte. Si tratta di delimitare il campo d’applicazione delle due
disposizioni.
3.2
In presenza di un
usufrutto, si devono distinguere due trasferimenti diversi dell’uso di un bene
immobile.
In primo luogo, il
proprietario può concedere il diritto di usufrutto all’usufruttuario, cessione
che consente al proprietario di conseguire un reddito in contropartita della
concessione di quel diritto reale limitato che è l’usufrutto. Questo reddito è
imponibile secondo quanto prevedono gli articoli 21 cpv. 1 lett. a LIFD
e 20 cpv. 1 lett. a LT.
In secondo luogo,
l’usufruttuario può cedere l’uso a titolo oneroso ad un terzo, cosa che
consente all’usufruttuario di realizzare un reddito tratto dal bene che è
oggetto dell’usufrutto, cioè l’immobile. L’imposizione di questo reddito in
capo all’usufruttuario non è prevista espressamente e direttamente dall’art. 21
cpv. 1 lett. a LIFD (art. 20 cpv. 1 lett. a LT, per il diritto
cantonale) né da un’altra disposizione. L’imposizione dipende pertanto solo
dall’applicazione per analogia all’usufruttuario delle disposizioni fiscali
applicabili al proprietario dell’immobile (cioè dell’art. 21 cpv. 1 lett. a
LIFD), applicazione che è resa possibile in particolar modo dall’art. 765 CC (Merlino, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 57 ad art. 21 LIFD, p. 511; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 58 ad art. 21 LIFD,
p. 435).
3.3
Vi è poi il caso del contribuente
che “ha a disposizione [immobili o parti di essi] per uso proprio in forza… di
un usufrutto ottenuto a titolo gratuito” (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD
e 20 cpv. 1 lett. b LT). Questo contribuente è assoggettato all’imposta
sul valore locativo dell’immobile.
Secondo il Tribunale
federale, tale disposizione si applicherebbe anche nel caso in cui il diritto
di godimento ottenuto a titolo gratuito non sia di natura reale, bensì di
natura puramente obbligatoria. Il nuovo diritto federale avrebbe infatti
adottato una nozione economica di usufrutto, che si estende cioè ad ogni
godimento e non si limita al ristretto senso civilistico del termine, come parrebbe
invece suggerire la lettera degli art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett.
b LIFD, che è frutto di una infelice traduzione restrittiva del testo
francese e di quello tedesco, che, come rilevato dal Tribunale federale, usano
la nozione di “Nutzungsrecht für Eigengebrauch” e non di “Nutzniessung”,
di “droit de jouissance” e non di “usufruit” (cfr. RF 2002 p. 322
= StE 2002 B 25.3 n. 28; giurisprudenza criticata da Merlino, op. cit., n. 103 ad art. 21 LIFD, p. 526 e autori
citati).
4.
4.1.
Nel caso in esame, il
mapp. n. __________ RFD di __________ è intestato a __________ e, nel periodo
fiscale litigioso, nessun diritto di usufrutto era stato iscritto. Anche dei
conti bancari su cui venivano versate le pigioni degli inquilini era titolare
lo stesso __________, sebbene quale avente diritto economico, sul formulario A,
sia indicato il figlio RI 1. Ciononostante, il ricorrente ha dichiarato le
entrate provenienti dalla locazione degli appartamenti siti nell’immobile del padre,
e i relativi costi, quale usufruttuario del fondo.
4.2
Come precedentemente
rilevato, il diritto tributario sottopone l’usufruttuario allo stesso
trattamento fiscale del proprietario, sia per l’imposta sulla sostanza sia per
l’imposta sul reddito. Per quanto concerne in particolare quest’ultima imposta,
il ricorrente rientrerebbe nella casistica dell’usufruttuario che cede l’uso a
titolo oneroso ad un terzo, conseguendo in tal modo un reddito tratto dall’immobile
che è oggetto dell’usufrutto. Si è sottolineato come l’imposizione di questo
reddito in capo all’usufruttuario non sia prevista espressamente e direttamente
dagli articoli 21 cpv. 1 lett. a LIFD e 20 cpv. 1 lett. a LT, ma
dipenda dall’applicazione per analogia all’usufruttuario delle disposizioni
fiscali relative al proprietario dell’immobile, applicazione che è resa
possibile in particolar modo dall’art. 765 CC (v. supra, consid. 2.2). Secondo
l’art. 765 cpv. 1 CC, le imposte e le tasse sono infatti sopportate dall’usufruttuario,
per la durata del suo usufrutto.
Ora, proprio la
circostanza che l’assoggettamento dell’usufruttu-ario dipenda sostanzialmente
dal fatto che lo stesso diritto civile impone di sottoporlo allo stesso
trattamento previsto per il proprietario, impone di delimitarne il campo di
applicazione al solo usufrutto secondo il diritto civile. Per la costituzione
dell’usufrutto è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario se si tratta di
fondi (art. 746 cpv. 1 CC).
Si è detto che un campo di
applicazione più esteso potrebbe entrare in considerazione quando si tratta di
applicare gli articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b
LT. In questa ipotesi, si tratta di imporre l’usufruttuario che ha direttamente
il godimento di un bene immobile “per uso proprio”. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tale base legale consentirebbe di assoggettare
all’imposta sul reddito anche la persona che abita in un immobile
gratuitamente, pur non essendo titolare di un usufrutto iscritto a Registro
fondiario. Non è tuttavia chiaramente il caso dell’insorgente, che non abita
l’immobile di proprietà del padre, ma si limita a percepirne i proventi, tramite
il genitore che glieli riversa.
4.3
L’insorgente fa
riferimento alla circolare n. 1 del gennaio 2003 della Divisione delle
contribuzioni (“Usufrutto e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria”),
nella quale a pagina 1 si legge quanto segue:
La
costituzione dell’usufrutto su un bene immobile avviene mediante iscrizione a
Registro fondiario (art. 746 CCS), tuttavia in materia fiscale si ammette, per
prassi, che l’usufrutto possa esistere anche senza iscrizione a Registro
fondiario. Nei casi controversi l’autorità di tassazione non sarà però tenuta a
riconoscere per principio la validità di un usufrutto, ma potrà esigere, per maggiore
sicurezza e trasparenza, l’iscrizione a Registro in adeguamento al principio
civilistico dell’istituto.
Le circolari rientrano fra
le ordinanze amministrative e non costituiscono pertanto norme giuridiche
vincolanti. Di conseguenza, esse non fanno sorgere alcun diritto né obbligo nei
confronti di privati, ma contengono unicamente disposizioni interne
all’amministrazione circa la condotta dei funzionari fiscali (cfr. p. es. la
sentenza del TF del 5.12.2013 n.2C_450/2013, in RF 69/2014 p. 216, consid. 2.3
con riferimenti).
Dovendo interpretare le
frasi richiamate dal ricorrente, tenendo conto del diritto applicabile, si può
ritenere che l’autorità fiscale abbia voluto venire incontro a contribuenti che
usano a titolo gratuito un immobile che appartiene ad un’altra persona, senza
che tuttavia sia stato iscritto a Registro fondiario un usufrutto o un diritto
di abitazione. In altre parole, la prassi cui fa riferimento la circolare della
Divisione delle contribuzioni non può che concernere i casi in cui un contribuente
“ha a disposizione [immobili o parti di essi] per uso proprio in forza… di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito” (articoli 21 cpv. 1 lett. b LIFD e
20.
cpv. 1 lett. b LT). Come già ricordato, infatti, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, il godimento cui fa riferimento questa
disposizione legale non è solo fondato su un diritto reale, ma anche quello
basato su un diritto di natura puramente obbligatoria.
Si può dunque immaginare
che, in presenza di un contribuente che dona ai propri figli la casa in cui
vive, pur continuando ad abitarvi, il fisco attribuisca il valore locativo
della stessa non ai figli bensì al genitore, ormai non più proprietario. In una
simile situazione, anche ai fini dell’imposta sulla sostanza, l’immobile sarebbe
verosimilmente imputato al padre e non ai figli.
In ogni caso, non si
potrebbe ammettere che il proprietario di un immobile di reddito pretenda di
non essere assoggettato all’imposta sui proventi della locazione, solo perché
ha versato il denaro ricevuto ad un’altra persona, anche se si tratta di un figlio.
La certezza del diritto verrebbe eccessivamente compromessa.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: