80.2017.262
Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, morte dei contribuenti, notificazione a un parente che non è erede né rappresentante degli eredi, annullamento
2 marzo 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.262
Lugano
2 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 ottobre 2017 contro la decisione del 23 ottobre 2017 in materia di
diffida ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
A. A seguito della morte
di __________, avvenuta nel novembre 2016, e di __________ - __________,
sopraggiunta nel marzo 2017, e ritenuto che gli eredi __________ e __________
(fratelli della signora __________) si trovavano in difficoltà con la gestione
della situazione, con e-mail del 19 giugno 2017, RI 1 (figlio di __________) ha
informato l’RS 1 di occuparsi lui delle questioni fiscali e ha chiesto pertanto
di inviargli “la futura corrispondenza… per semplificare l’evasione”.
B. In data 16 ottobre
2017 l’Ufficio di tassazione inviava al signor RI 1 un richiamo per la mancata
presentazione della dichiarazione d’imposte 2017 di “__________, ora eredi”,
assegnandogli un termine di venti giorni per adempiere, avvertendolo che
altrimenti lo avrebbe diffidato.
Il giorno seguente, il 17
ottobre 2017, l’UT notificava due distinte diffide per le dichiarazioni
d’imposta del 2016 intestate rispettivamente una ai coniugi “____________________,
ora Eredi, a __________ ved.” e una a __________, ora Eredi”. Mentre la prima
era intimata all’indirizzo della defunta Carmen Luzzi, a Osogna, la seconda
invece era indirizzata a RI 1. L’UT sottolineava che “nonostante un precedente
richiamo non [era stata] ancora inoltrata la [loro] dichiarazione d’imposta”,
pertanto veniva impartito un termine di venti giorni per presentare le due dichiarazioni
d’imposta e veniva prelevata una tassa di 50 franchi per ognuna delle due
diffide.
C. Con scritto del 19
ottobre 2017, RI 1 reclamava tempestivamente contro le diffide del 17 ottobre
2017, adducendo di “non aver ricevuto precedenti richiami, dopo l’ottenimento
della proroga”, e che il procedimento per l’ottenimento del certificato ereditario
di __________ era in fase di stallo e senza detto documento non era possibile
redigere le dichiarazioni fiscali.
In data 23 ottobre 2017
l’UT respingeva il reclamo e confermava le diffide, ritenuto che alla scadenza della
proroga, concessa fino al 30 settembre 2017, non erano state presentate né le
dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta atta ad ottenere un’ulteriore
proroga. Indicava infine che un precedente richiamo era stato inviato in data
15 maggio 2017.
D. Con scritto datato 24
ottobre 2017 RI 1 interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo.
Egli ribadisce di essere nell’impossibilità di provvedere alla stesura delle
dichiarazioni fiscali, non essendo ancora in possesso del certificato
ereditario del signor __________, e sottolinea di non aver ricevuto il richiamo
del 15 maggio 2017, il quale probabilmente era stato emesso a nome della zia __________.
E. Con osservazioni del
6 novembre 2017 l’UT propone di respingere il ricorso, evidenziando come, anche
se il ricorrente non era a conoscenza di precedenti richiami, il termine di
scadenza della proroga gli fosse noto.
Il ricorrente ha
presentato una replica il 10 novembre 2017, spiegando come sua premura fosse
principalmente l’ottenimento di una proroga, nel frattempo arrivata. Essendo i
primi destinatari dei richiami deceduti, a suo avviso gli stessi sarebbero
dovuti essere emessi all’attenzione degli eredi, sia pur tramite egli stesso.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli art. 198 cpv.
3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
La legge tributaria
precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita
dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo
all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30
giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−”.
1.2.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi
causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con
il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,
a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126).
Considerandi
2.
Gli articoli 11
cpv.1 LT e 12 cpv.1 LIFD prevedono la successione nella procedura fiscale, cioè
il subentrare degli eredi nella posizione processuale del contribuente defunto,
con la conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo
nelle procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di],
Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017,
art. 12 LIFD, n. 9, p. 147).
La successione fiscale
istituita dagli articoli 11 LT e 12 LIFD, prevede cioè un mutamento delle parti
("Parteiwechsel"), che fa subentrare gli eredi anche negli
obblighi fiscali del defunto (Hunziker/
Mayer-Knobel, op. cit., art. 12 LIFD, n. 10, p. 147).
3.
Nella fattispecie, __________
è morto il 7 novembre 2016 e la moglie __________ il 10 marzo 2017. Per quanto
riguarda gli obblighi procedurali relativi alla tassazione per il periodo
fiscale 2016, quando i moduli per la dichiarazione d’imposta sono stati inviati
dall’Ufficio di tassazione ai contribuenti, la vedova __________ era
verosimilmente ancora in vita. A lei competeva pertanto la presentazione della
dichiarazione sia per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, per il
quale contribuenti erano ancora entrambi i coniugi, sia per il periodo dall’8 novembre
2016.
al 31 dicembre 2016, per il quale contribuente era solo la vedova. Con la
morte di quest’ultima, intervenuta ancor prima che il termine per l’inoltro
della dichiarazione venisse a scadere, sono subentrati nei suoi obblighi
fiscali gli eredi, che secondo il ricorrente sono i fratelli della defunta.
In queste circostanze, si
deve escludere che il ricorrente, che non è erede dei contribuenti, possa
essere obbligato ad adempiere gli obblighi procedurali e che si giustifichi, di
conseguenza, l’intimazione della diffida ad adempierli.
Per quanto concerne la
prima diffida, cioè quella notificata all’indirizzo di “__________ved.”,
verosimilmente in relazione alla dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio al
7.
novembre 2016, la stessa si deve considerare addirittura nulla, in quanto
notificata ad una defunta.
4.
Si potrebbe
chiedersi ancora se il ricorrente non possa essere soggetto agli obblighi
procedurali quale rappresentante contrattuale degli eredi. Il contribuente può infatti
farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione
della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non
sia necessaria (art. 117 cpv. 1 LIFD; art. 190 cpv. 1 LT).
Il Tribunale federale ha tuttavia
ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid.
3.3
) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e di quelli
del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi. L’obbligo di
collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo ad esclusione
del suo rappresentante (cfr. anche Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea
2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).
In ogni caso, la
responsabilità penale del rappresentante è esclusa dalla natura di reato
proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè
adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura
di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 174 LIFD, p. 2795).
Ne consegue che il
ricorrente non potrebbe essere diffidato neppure quale rappresentante
contrattuale degli eredi dei contribuenti. In ogni caso, agli atti non figura
alcuna procura rilasciata dagli eredi. Il coinvolgimento dell’insorgente nella
procedura dipende unicamente dall’email da lui stesso inviata all’autorità fiscale.
5.
Ne consegue che
anche la diffida del 17 ottobre 2017 intimata a __________ e __________, ora
eredi, a __________, è nulla. Quella notificata lo stesso giorno a “__________ora
eredi, a RI 1” deve per contro essere annullata.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le diffide del 17 ottobre
2017 e la decisione su reclamo del 23 ottobre 2017 sono, rispettivamente, nulla
quella intimata a __________, ora eredi, a __________, e annullata quella a __________
ora eredi, a RI 1.
2. Non si prelevano né tasse
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Divisione
delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: