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Decisione

80.2017.262

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, morte dei contribuenti, notificazione a un parente che non è erede né rappresentante degli eredi, annullamento

2 marzo 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. A seguito della morte

di __________, avvenuta nel novembre 2016, e di __________ - __________,

sopraggiunta nel marzo 2017, e ritenuto che gli eredi __________ e __________

(fratelli della signora __________) si trovavano in difficoltà con la gestione

della situazione, con e-mail del 19 giugno 2017, RI 1 (figlio di __________) ha

informato l’RS 1 di occuparsi lui delle questioni fiscali e ha chiesto pertanto

di inviargli “la futura corrispondenza… per semplificare l’evasione”.

B. In data 16 ottobre

2017 l’Ufficio di tassazione inviava al signor RI 1 un richiamo per la mancata

presentazione della dichiarazione d’imposte 2017 di “__________, ora eredi”,

assegnandogli un termine di venti giorni per adempiere, avvertendolo che

altrimenti lo avrebbe diffidato.

Il giorno seguente, il 17

ottobre 2017, l’UT notificava due distinte diffide per le dichiarazioni

d’imposta del 2016 intestate rispettivamente una ai coniugi “____________________,

ora Eredi, a __________ ved.” e una a __________, ora Eredi”. Mentre la prima

era intimata all’indirizzo della defunta Carmen Luzzi, a Osogna, la seconda

invece era indirizzata a RI 1. L’UT sottolineava che “nonostante un precedente

richiamo non [era stata] ancora inoltrata la [loro] dichiarazione d’imposta”,

pertanto veniva impartito un termine di venti giorni per presentare le due dichiarazioni

d’imposta e veniva prelevata una tassa di 50 franchi per ognuna delle due

diffide.

C. Con scritto del 19

ottobre 2017, RI 1 reclamava tempestivamente contro le diffide del 17 ottobre

2017, adducendo di “non aver ricevuto precedenti richiami, dopo l’ottenimento

della proroga”, e che il procedimento per l’ottenimento del certificato ereditario

di __________ era in fase di stallo e senza detto documento non era possibile

redigere le dichiarazioni fiscali.

In data 23 ottobre 2017

l’UT respingeva il reclamo e confermava le diffide, ritenuto che alla scadenza della

proroga, concessa fino al 30 settembre 2017, non erano state presentate né le

dichiarazioni d’imposta né alcuna richiesta atta ad ottenere un’ulteriore

proroga. Indicava infine che un precedente richiamo era stato inviato in data

15 maggio 2017.

D. Con scritto datato 24

ottobre 2017 RI 1 interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su reclamo.

Egli ribadisce di essere nell’impossibilità di provvedere alla stesura delle

dichiarazioni fiscali, non essendo ancora in possesso del certificato

ereditario del signor __________, e sottolinea di non aver ricevuto il richiamo

del 15 maggio 2017, il quale probabilmente era stato emesso a nome della zia __________.

E. Con osservazioni del

6 novembre 2017 l’UT propone di respingere il ricorso, evidenziando come, anche

se il ricorrente non era a conoscenza di precedenti richiami, il termine di

scadenza della proroga gli fosse noto.

Il ricorrente ha

presentato una replica il 10 novembre 2017, spiegando come sua premura fosse

principalmente l’ottenimento di una proroga, nel frattempo arrivata. Essendo i

primi destinatari dei richiami deceduti, a suo avviso gli stessi sarebbero

dovuti essere emessi all’attenzione degli eredi, sia pur tramite egli stesso.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli art. 198 cpv.

3 LT e 124 cpv. 3 LIFD, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine.

La legge tributaria

precisa, a tale proposito, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita

dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo

all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30

giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).

L’art. 19 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2014, stabilisce che “per ogni diffida inviata al contribuente che non

osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi

delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.

50.−”.

1.2.

Per quanto precede, la

tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata

automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi

causati dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con

il proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo

all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito,

a diffidarlo (Bottoli, Lineamenti

di diritto tributario ticinese, p. 126).

Considerandi

2.

Gli articoli 11

cpv.1 LT e 12 cpv.1 LIFD prevedono la successione nella procedura fiscale, cioè

il subentrare degli eredi nella posizione processuale del contribuente defunto,

con la conseguente assunzione di ogni obbligo e di ogni diritto di quest'ultimo

nelle procedure di tassazione, reclamo e ricorso (Hunziker/ Mayer-Knobel, in: Zweifel/Beusch [a cura di],

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017,

art. 12 LIFD, n. 9, p. 147).

La successione fiscale

istituita dagli articoli 11 LT e 12 LIFD, prevede cioè un mutamento delle parti

("Parteiwechsel"), che fa subentrare gli eredi anche negli

obblighi fiscali del defunto (Hunziker/

Mayer-Knobel, op. cit., art. 12 LIFD, n. 10, p. 147).

3.

Nella fattispecie, __________

è morto il 7 novembre 2016 e la moglie __________ il 10 marzo 2017. Per quanto

riguarda gli obblighi procedurali relativi alla tassazione per il periodo

fiscale 2016, quando i moduli per la dichiarazione d’imposta sono stati inviati

dall’Ufficio di tassazione ai contribuenti, la vedova __________ era

verosimilmente ancora in vita. A lei competeva pertanto la presentazione della

dichiarazione sia per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 7 novembre 2016, per il

quale contribuenti erano ancora entrambi i coniugi, sia per il periodo dall’8 novembre

2016.

al 31 dicembre 2016, per il quale contribuente era solo la vedova. Con la

morte di quest’ultima, intervenuta ancor prima che il termine per l’inoltro

della dichiarazione venisse a scadere, sono subentrati nei suoi obblighi

fiscali gli eredi, che secondo il ricorrente sono i fratelli della defunta.

In queste circostanze, si

deve escludere che il ricorrente, che non è erede dei contribuenti, possa

essere obbligato ad adempiere gli obblighi procedurali e che si giustifichi, di

conseguenza, l’intimazione della diffida ad adempierli.

Per quanto concerne la

prima diffida, cioè quella notificata all’indirizzo di “__________ved.”,

verosimilmente in relazione alla dichiarazione per il periodo dal 1° gennaio al

7.

novembre 2016, la stessa si deve considerare addirittura nulla, in quanto

notificata ad una defunta.

4.

Si potrebbe

chiedersi ancora se il ricorrente non possa essere soggetto agli obblighi

procedurali quale rappresentante contrattuale degli eredi. Il contribuente può infatti

farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione

della presente legge, nella misura in cui la sua collaborazione personale non

sia necessaria (art. 117 cpv. 1 LIFD; art. 190 cpv. 1 LT).

Il Tribunale federale ha tuttavia

ricordato (cfr. la sentenza 2P.23/2007 e 2A.44/2007 del 27.11.2007 consid.

3.3

) che i diritti e gli obblighi del contribuente da una parte e di quelli

del suo rappresentante dall’altra non devono essere confusi. L’obbligo di

collaborazione del contribuente spetta unicamente a quest’ultimo ad esclusione

del suo rappresentante (cfr. anche Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea

2015, n. 3 ad art. 124 LIFD).

In ogni caso, la

responsabilità penale del rappresentante è esclusa dalla natura di reato

proprio della violazione degli obblighi procedurali. Il rappresentante può cioè

adempiere gli obblighi procedurali del rappresentato ma non può violarli (cfr. Sieber/Malla, in. Zweifel/Beusch [a cura

di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 174 LIFD, p. 2795).

Ne consegue che il

ricorrente non potrebbe essere diffidato neppure quale rappresentante

contrattuale degli eredi dei contribuenti. In ogni caso, agli atti non figura

alcuna procura rilasciata dagli eredi. Il coinvolgimento dell’insorgente nella

procedura dipende unicamente dall’email da lui stesso inviata all’autorità fiscale.

5.

Ne consegue che

anche la diffida del 17 ottobre 2017 intimata a __________ e __________, ora

eredi, a __________, è nulla. Quella notificata lo stesso giorno a “__________ora

eredi, a RI 1” deve per contro essere annullata.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Le diffide del 17 ottobre

2017 e la decisione su reclamo del 23 ottobre 2017 sono, rispettivamente, nulla

quella intimata a __________, ora eredi, a __________, e annullata quella a __________

ora eredi, a RI 1.

2. Non si prelevano né tasse

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Divisione

delle contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: