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Decisione

80.2017.266

Procedura: revisione, preteso errore dell’autorità fiscale, qualifica del contribuente come commerciante professionale di immobili, contestazione tardiva

22 maggio 2018Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con istanza del 6

marzo 2017, RI 1 ha domandato all’RS 1 la revisione delle decisioni di

tassazione emanate il 17 gennaio 2017, già passate in giudicato, per gli anni 2013

e 2014. Ha in particolare asserito che durante un colloquio, tenutosi il 27 febbraio

2017 presso gli uffici dell’autorità fiscale, sarebbe emerso che per i citati

periodi fiscali egli sarebbe stato tassato per la somma di fr. 121’302.–, poiché

è stato considerato come un commerciante professionale d’immobili. Ha contestato

tale accertamento, sostenendo che una vendita concerneva la sua abitazione

primaria di __________ sostituita con l’abitazione primaria attuale costruita a

__________, mentre l’altra riguardava "una vendita in comproprietà di una

a casa a reddito a __________ ".

B. Con decisione del 14

luglio 2017, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione. Ha ritenuto, in

applicazione dell’art. 232 LT, che nella fattispecie in esame non sarebbe dato

alcun motivo di revisione, considerato come RI 1 avrebbe dovuto presentare le

motivazioni apportate nella lettera del 6 marzo 2017 mediante reclamo entro il

termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione di tassazione, circostanza

che però non sarebbe avvenuta.

C. RI 1 ha impugnato la

suddetta decisione con un unico reclamo del 19 luglio 2017, rilevando in

particolare quanto segue:

… Le notifiche di tassazione

dal 2012 al 2015 mi sono state notificate simultaneamente il 17 gennaio 2017.

Il 27 febbraio 2017 sono stato nei vostri uffici a colloquio con il vostro funzionario,

signor __________, per chiarire alcuni punti delle notifiche di tassazione che

non mi erano chiare. Lo stesso ha confermato, … per sua libera interpretazione,

che le operazioni immobiliari di __________ e __________ le ha ritenute

operazioni da immobiliarista in quanto non era a conoscenza che l’immobile di __________

era la casa dove abitavo. Pertanto è a questo momento che sono venuto a

conoscenza della problematica. …

A suo giudizio, stante il

contenuto dell’art. 232 cpv. 1 lett. b LT, il funzionario avrebbe fatto

una valutazione erronea. Se quest’ultimo avesse eseguito una verifica, egli avrebbe

potuto costatare che lo stabile di __________ era la sua abitazione primaria e

che la TUI sarebbe stata differita, poiché nel frattempo ha costruito una nuova

abitazione nel Comune di __________, dove egli vive ancora oggi. Non si

tratterebbe dunque di reddito derivante dal commercio professionale d’immobili.

Lo stesso discorso varrebbe anche per lo stabile di __________, considerato

come si trattava di "un immobile detenuto in comproprietà a reddito da

diversi anni …". Ha inoltre rilevato di essere dipendente della società __________.

D. L’autorità fiscale ha

respinto il reclamo, con due distinte decisioni del 10 ottobre 2017, non avendo

a suo giudizio il contribuente presentato nuove obiezioni idonee a contrastare

la reiezione dell’istanza di revisione. Ha ribadito che, già al momento della ricezione

della tassazione IFD 2013 e della tassazione IFD 2014, egli avrebbe dovuto e

potuto rendersi conto dell’imposizione dell’utile da transazioni immobiliari

derivante dalla vendita del mappale no. __________ RFD di __________ della

somma di fr. 86'232.– rispettivamente dalla vendita del mappale no. __________

RFD di __________ per la somma di fr. 35'070.–. Il contribuente avrebbe dovuto

far valere le proprie ragioni entro il 23 febbraio 2017 e dunque egli si è

recato tardivamente (il 27 febbraio 2017) presso gli uffici dell’autorità

fiscale per ottenere delucidazioni in merito alle tassazioni.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette due

decisioni, esponendo in sostanza le stesse argomentazioni apportate in sede di

reclamo, contestando in particolare di essere stato negligente nell’ambito

della procedura ordinaria. Chiede l’audizione del collaboratore con il quale ha

avuto un colloquio dinanzi all’autorità fiscale.

F. Con scritto del 9

novembre 2017, l’RS 1 comunica che, per i periodi fiscali 2013 e 2014 (ma anche

per il 2015), RI 1 non avrebbe pagato i relativi conguagli e trasmette gli

incarti fiscali 2013 e 2014.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di revisione,

a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in

giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o

di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il

fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 147

cpv. 1 LIFD).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari

e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione

imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi

ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016

del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum

DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.;

Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione

è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per

trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far

valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione

notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, il

ricorrente lamenta che, nella decisione di tassazione IFD 2013, è stato

inserito l’importo di fr. 86'232.– come reddito derivante dal commercio

professionale d’immobili, senza tenere conto del fatto che l’immobile era di

sua proprietà nella misura della metà, che "aveva uno scopo reddituale"

e che la sua vendita è stata realizzata diversi anni dopo. Ritiene, dunque, che

si tratti di redditi da sostanza privata.

Per quanto concerne invece

la decisione di tassazione 2014, in cui è stato aggiunto l’utile da transazione

immobiliare della vendita dello stabile di __________ per la somma di fr.

35'070.–, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto che si trattava di

un’abitazione primaria, ciò che gli permetterebbe di ridurre l’imponibile

dell’IFD di oltre fr. 35'000.–. Detta somma sarebbe poi stata interamente

reinvestita nella sua abitazione primaria di __________, ove egli abita tuttora.

Non ritiene di essere stato negligente in merito, poiché di questa circostanza

egli avrebbe saputo solamente durante il colloquio tenutosi con un collaboratore

dell’autorità fiscale.

2.2

Come già ricordato, la

giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa

diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di

tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare

argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi

procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria

(cfr. decisione TF n.2C_272/2015 e n.2C_273/2015 del 3 aprile 2015, consid.

2.

; decisioni n.2P.34/2006 e n.2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007

n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; decisione n.2A.451/1996

del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).

Nella fattispecie in

esame, va in primo luogo rilevato che dopo la notifica delle decisioni di

tassazione per i periodi fiscali 2013 e 2014, di cui è chiesta la revisione, il

contribuente ha omesso di interporre tempestivamente reclamo, nonostante

l’autorità fiscale avesse indicato che entro trenta giorni dalla notificazione

la decisione di tassazione può essere impugnata con reclamo all’Ufficio circondariale

di tassazione. In secondo luogo, nella decisione del calcolo dell’imponibile

IFD 2013 è stato aggiunto un reddito da attività indipendente principale del

contribuente di fr. 86'232.–, mentre nella decisione del calcolo

dell’imponibile IFD 2014 è stato invece aggiunto un reddito da attività indipendente

principale del contribuente di fr. 35'070.–.

In entrambe le decisioni,

nella motivazione allegata l’autorità fiscale ha precisato quanto segue:

Aggiunta del reddito derivante dal commercio professionale di immobili.

In queste circostanze, non

si può evidentemente condividere l’affermazione dell’insorgente, secondo cui

egli avrebbe appreso di essere stato assoggettato all’imposta federale diretta

quale commerciante professionale di immobili solo in occasione del colloquio

con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, quando ormai il termine di

reclamo era trascorso. È manifesto che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto

avvedersi della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili già

nell’ambito della procedura ordinaria di tassazione (mediante reclamo), poiché

dalle relative decisioni di tassazione risulta chiaramente l’aggiunta di un

reddito da attività lucrativa indipendente, rispettivamente, di fr. 86'232.–

nel 2013 e di fr. 35'070.– nel 2014, importi che corrispondono all’utile

derivante dal commercio professionale d’immobili. Occorre inoltre tenere conto

che, in entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente ha esercitato la

propria attività lavorativa come dipendente presso la società __________, con

sede a __________. Lo scopo della società è l’acquisto, la vendita, la

detenzione, l’amministrazione, la manutenzione e la locazione di beni immobili,

nonché la presa di partecipazioni in imprese aventi scopo simile o analogo, di

cui RI 1 è anche amministratore unico con diritto di firma individuale dalla

sua costituzione, avvenuta il 4 dicembre 2007 (cfr. estratto RC del Canton Ticino).

Va da sé che le conoscenze professionali di RI 1 sono tali da indurre a

ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente le importanti

conseguenze della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili a

livello d’imposta federale diretta.

2.3

Da ultimo va ricordato che

il rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere

un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi

riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,

Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Neppure

l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata

applicazione del diritto da parte dell’autorità, costituisce un motivo di

revisione (cfr. p. es. la sentenza n.2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid.

2). Alla luce di quanto sopra esposto, un’eventuale audizione del collaboratore

dell’RS 1 sarebbe quindi superflua ai fini del presente giudizio. La questione

non merita pertanto ulteriori approfondimenti.

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente, al quale verrà rimborsata la differenza (fr. 1'900.–) rispetto

all’anticipo versato (fr. 4'000.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

-

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: