80.2017.266
Procedura: revisione, preteso errore dell’autorità fiscale, qualifica del contribuente come commerciante professionale di immobili, contestazione tardiva
22 maggio 2018Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.266
Lugano
22 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 novembre 2017 contro la decisione del 10 ottobre 2017 in materia di revisione
IFD 2013 e 2014.
Fatti
A. Con istanza del 6
marzo 2017, RI 1 ha domandato all’RS 1 la revisione delle decisioni di
tassazione emanate il 17 gennaio 2017, già passate in giudicato, per gli anni 2013
e 2014. Ha in particolare asserito che durante un colloquio, tenutosi il 27 febbraio
2017 presso gli uffici dell’autorità fiscale, sarebbe emerso che per i citati
periodi fiscali egli sarebbe stato tassato per la somma di fr. 121’302.–, poiché
è stato considerato come un commerciante professionale d’immobili. Ha contestato
tale accertamento, sostenendo che una vendita concerneva la sua abitazione
primaria di __________ sostituita con l’abitazione primaria attuale costruita a
__________, mentre l’altra riguardava "una vendita in comproprietà di una
a casa a reddito a __________ ".
B. Con decisione del 14
luglio 2017, l’RS 1 ha respinto l’istanza di revisione. Ha ritenuto, in
applicazione dell’art. 232 LT, che nella fattispecie in esame non sarebbe dato
alcun motivo di revisione, considerato come RI 1 avrebbe dovuto presentare le
motivazioni apportate nella lettera del 6 marzo 2017 mediante reclamo entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della notificazione di tassazione, circostanza
che però non sarebbe avvenuta.
C. RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione con un unico reclamo del 19 luglio 2017, rilevando in
particolare quanto segue:
… Le notifiche di tassazione
dal 2012 al 2015 mi sono state notificate simultaneamente il 17 gennaio 2017.
Il 27 febbraio 2017 sono stato nei vostri uffici a colloquio con il vostro funzionario,
signor __________, per chiarire alcuni punti delle notifiche di tassazione che
non mi erano chiare. Lo stesso ha confermato, … per sua libera interpretazione,
che le operazioni immobiliari di __________ e __________ le ha ritenute
operazioni da immobiliarista in quanto non era a conoscenza che l’immobile di __________
era la casa dove abitavo. Pertanto è a questo momento che sono venuto a
conoscenza della problematica. …
A suo giudizio, stante il
contenuto dell’art. 232 cpv. 1 lett. b LT, il funzionario avrebbe fatto
una valutazione erronea. Se quest’ultimo avesse eseguito una verifica, egli avrebbe
potuto costatare che lo stabile di __________ era la sua abitazione primaria e
che la TUI sarebbe stata differita, poiché nel frattempo ha costruito una nuova
abitazione nel Comune di __________, dove egli vive ancora oggi. Non si
tratterebbe dunque di reddito derivante dal commercio professionale d’immobili.
Lo stesso discorso varrebbe anche per lo stabile di __________, considerato
come si trattava di "un immobile detenuto in comproprietà a reddito da
diversi anni …". Ha inoltre rilevato di essere dipendente della società __________.
D. L’autorità fiscale ha
respinto il reclamo, con due distinte decisioni del 10 ottobre 2017, non avendo
a suo giudizio il contribuente presentato nuove obiezioni idonee a contrastare
la reiezione dell’istanza di revisione. Ha ribadito che, già al momento della ricezione
della tassazione IFD 2013 e della tassazione IFD 2014, egli avrebbe dovuto e
potuto rendersi conto dell’imposizione dell’utile da transazioni immobiliari
derivante dalla vendita del mappale no. __________ RFD di __________ della
somma di fr. 86'232.– rispettivamente dalla vendita del mappale no. __________
RFD di __________ per la somma di fr. 35'070.–. Il contribuente avrebbe dovuto
far valere le proprie ragioni entro il 23 febbraio 2017 e dunque egli si è
recato tardivamente (il 27 febbraio 2017) presso gli uffici dell’autorità
fiscale per ottenere delucidazioni in merito alle tassazioni.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le suddette due
decisioni, esponendo in sostanza le stesse argomentazioni apportate in sede di
reclamo, contestando in particolare di essere stato negligente nell’ambito
della procedura ordinaria. Chiede l’audizione del collaboratore con il quale ha
avuto un colloquio dinanzi all’autorità fiscale.
F. Con scritto del 9
novembre 2017, l’RS 1 comunica che, per i periodi fiscali 2013 e 2014 (ma anche
per il 2015), RI 1 non avrebbe pagato i relativi conguagli e trasmette gli
incarti fiscali 2013 e 2014.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di revisione,
a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in
giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
(art. 147
cpv. 1 LIFD).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari
e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione
imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi
ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016,2C_48/2016
del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum
DBG, 3a edizione, Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.;
Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la revisione
è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per
trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far
valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi
di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto
scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione
notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, il
ricorrente lamenta che, nella decisione di tassazione IFD 2013, è stato
inserito l’importo di fr. 86'232.– come reddito derivante dal commercio
professionale d’immobili, senza tenere conto del fatto che l’immobile era di
sua proprietà nella misura della metà, che "aveva uno scopo reddituale"
e che la sua vendita è stata realizzata diversi anni dopo. Ritiene, dunque, che
si tratti di redditi da sostanza privata.
Per quanto concerne invece
la decisione di tassazione 2014, in cui è stato aggiunto l’utile da transazione
immobiliare della vendita dello stabile di __________ per la somma di fr.
35'070.–, l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto che si trattava di
un’abitazione primaria, ciò che gli permetterebbe di ridurre l’imponibile
dell’IFD di oltre fr. 35'000.–. Detta somma sarebbe poi stata interamente
reinvestita nella sua abitazione primaria di __________, ove egli abita tuttora.
Non ritiene di essere stato negligente in merito, poiché di questa circostanza
egli avrebbe saputo solamente durante il colloquio tenutosi con un collaboratore
dell’autorità fiscale.
2.2
Come già ricordato, la
giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa
diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di
tassazione. Egli non può avvalersi del rimedio della revisione per invocare
argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi
procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria
(cfr. decisione TF n.2C_272/2015 e n.2C_273/2015 del 3 aprile 2015, consid.
2.
; decisioni n.2P.34/2006 e n.2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in RtiD I-2007
n. 16t, consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; decisione n.2A.451/1996
del 21 maggio 1997 in: ASA 67 p. 391, consid. 3d).
Nella fattispecie in
esame, va in primo luogo rilevato che dopo la notifica delle decisioni di
tassazione per i periodi fiscali 2013 e 2014, di cui è chiesta la revisione, il
contribuente ha omesso di interporre tempestivamente reclamo, nonostante
l’autorità fiscale avesse indicato che entro trenta giorni dalla notificazione
la decisione di tassazione può essere impugnata con reclamo all’Ufficio circondariale
di tassazione. In secondo luogo, nella decisione del calcolo dell’imponibile
IFD 2013 è stato aggiunto un reddito da attività indipendente principale del
contribuente di fr. 86'232.–, mentre nella decisione del calcolo
dell’imponibile IFD 2014 è stato invece aggiunto un reddito da attività indipendente
principale del contribuente di fr. 35'070.–.
In entrambe le decisioni,
nella motivazione allegata l’autorità fiscale ha precisato quanto segue:
…
Aggiunta del reddito derivante dal commercio professionale di immobili.
In queste circostanze, non
si può evidentemente condividere l’affermazione dell’insorgente, secondo cui
egli avrebbe appreso di essere stato assoggettato all’imposta federale diretta
quale commerciante professionale di immobili solo in occasione del colloquio
con un funzionario dell’Ufficio di tassazione, quando ormai il termine di
reclamo era trascorso. È manifesto che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto
avvedersi della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili già
nell’ambito della procedura ordinaria di tassazione (mediante reclamo), poiché
dalle relative decisioni di tassazione risulta chiaramente l’aggiunta di un
reddito da attività lucrativa indipendente, rispettivamente, di fr. 86'232.–
nel 2013 e di fr. 35'070.– nel 2014, importi che corrispondono all’utile
derivante dal commercio professionale d’immobili. Occorre inoltre tenere conto
che, in entrambi i periodi fiscali litigiosi, l’insorgente ha esercitato la
propria attività lavorativa come dipendente presso la società __________, con
sede a __________. Lo scopo della società è l’acquisto, la vendita, la
detenzione, l’amministrazione, la manutenzione e la locazione di beni immobili,
nonché la presa di partecipazioni in imprese aventi scopo simile o analogo, di
cui RI 1 è anche amministratore unico con diritto di firma individuale dalla
sua costituzione, avvenuta il 4 dicembre 2007 (cfr. estratto RC del Canton Ticino).
Va da sé che le conoscenze professionali di RI 1 sono tali da indurre a
ritenere che egli avrebbe dovuto riconoscere immediatamente le importanti
conseguenze della sua qualifica di commerciante professionale d’immobili a
livello d’imposta federale diretta.
2.3
Da ultimo va ricordato che
il rimedio giuridico della revisione non può essere utilizzato per far valere
un diverso punto di vista giuridico (DTF 111 Ib 211 consid. 1 e relativi
riferimenti; sul tema in genere cfr. Steinmann,
Die Revision im Wehrsteuerrecht, in: RF 34/1979, p. 195 e ss.). Neppure
l’ignoranza del diritto da parte del contribuente, così come l’errata
applicazione del diritto da parte dell’autorità, costituisce un motivo di
revisione (cfr. p. es. la sentenza n.2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid.
2). Alla luce di quanto sopra esposto, un’eventuale audizione del collaboratore
dell’RS 1 sarebbe quindi superflua ai fini del presente giudizio. La questione
non merita pertanto ulteriori approfondimenti.
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente, al quale verrà rimborsata la differenza (fr. 1'900.–) rispetto
all’anticipo versato (fr. 4'000.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
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per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: