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Decisione

80.2017.275

Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, riconoscimento dell’assoggettamento fiscale nel Cantone, vincolante per il contribuente ma non per il cantone concorrente

25 aprile 2018Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 è una società il

cui scopo è l’acquisto, la vendita e l’amministrazione d’immobili in Svizzera

ed all’estero. La società può inoltre prendere parte ad altre società di tipo

commerciale. Membro del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale

è __________, domiciliato in Ticino nel Comune di __________. La società è

iscritta dal 1972 a Registro di commercio, nel Canton __________. Sino al 1998

è stata domiciliata presso la __________, __________ a __________, e dal

17.4.1998 ha la sua sede in __________ 11, a __________.

B. Con scritto 9.3.2015

l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) si è rivolto

all’amministrazione fiscale del Canton __________, rivendicando

l’assoggettamento illimitato di RI 1 a far tempo dal 2013 nel Canton Ticino.

Copia della missiva veniva pure trasmessa ad RI 1 tramite invio APlus. In

particolare veniva indicato come l’amministrazione effettiva di RI 1 venisse svolta

in Ticino, ritenuto che la direzione degli affari viene tuttora effettuata

dagli amministratori che sono sempre stati residenti in Ticino. La società

detiene inoltre una partecipata al 100% (la __________, con sede a __________)

operativa in Ticino e che nell’anno 2013 ha acquistato proprietà immobiliari in

Ticino. Inoltre RI 1 a __________ non dispone né di personale né di istallazioni

fisse.

C. Con reclamo

25/26.3.2015 (spedito da __________) __________ si rivolgeva all’UTPG,

contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato alle imposte nel

Canton Ticino, e trasmettendo in copia per conoscenza lo scritto contenente le

motivazioni anche all’amministrazione fiscale del Canton __________.

D. Nel frattempo le

autorità fiscali del Canton __________, richiedevano ad RI 1 di volersi

determinare in merito alla richiesta di assoggettamento illimitato nel Canton

Ticino. Non ricevendo risposta da parte della società insorgente, con decisione

10.4.2015 le autorità fiscali __________ notificavano ad RI 1 la tassazione

IC/IFD 2013. La decisione del Canton __________ non veniva impugnata.

E. Con scritto 3.12.2015,

inviato per posta APlus, l’UTPG convocava RI 1 ad un’udienza per discutere in

merito alla definizione del reclamo contro la rivendicazione dell’appartenenza

personale in Ticino. L’incontro tra le parti si svolgeva il 29.1.2016.

Nell’ambito della discussione veniva proposta la seguente soluzione:

·

Trasferimento della sede nel 2016

da __________ al Ticino;

·

Gli anni 2013-2015 riconoscimento

di precipuo 20% a __________, con imposizione 80% Ticino previo accordo ct. Zg;

·

Futuro: inserire stipendio signor __________

(così come impostato ora è un reddito da sostanza mobile al beneficio riduzione

su partecipazioni che però maschera uno stipendio!) oppure togliere consulenze.

Il verbale non veniva

sottoscritto: il rappresentante della società si riservava il tempo per dare

una risposta.

F. Il 1°.6.2016, il

Canton __________ notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014. Non

impugnata, la decisione passava in giudicato.

G. Con e-mail 24.1.2017,

__________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale di RI

1, scriveva all’UTPG quanto segue (conferma poi trasmessa anche per posta con

scritto 25/26.1.2017):

“Gentile signora __________, come da nostro

incontro del 29 gennaio 2016 presso i vostri uffici a __________, anche in presenza

del __________, sono a confermarle quanto discusso e proposto per la società RI

1:

-

imposizione 80% Ticino/ 20% __________ per gli anni 2013 e 2014;

-

Imposizione 100% Ticino a partire dal 2015”.

In calce allo scritto del

25/26.1.2017 veniva inoltre indicato:

Il reclamo interposto in data

17 marzo 2015 è evaso di comune accordo, accettando l’appartenenza personale in

Ticino di RI 1 ha effetto come concordato a decorrere dal 1.1.2015.

H. a. Periodo fiscale 2013

Con decisione

9.2.2017 l’UTPG emanava la decisione d’imposta cantonale 2013. Veniva accertato

un utile di fr. 51'500.- (su un utile netto d’esercizio di fr. 373'245.-) ed il

capitale in fr. 407'000.-.

A motivazione della

decisione veniva indicato:

Fattori imponibili determinati come a verbale di

audizione o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del

contribuente.

Inizio imponibilità.

Stime immobiliari come ai dati

ufficiali del catasto.

b. Periodo fiscale 2014

Con decisione 9.2.2017

l’UTPG emanava la decisione d’imposta cantonale 2014. Veniva accertato un utile

di fr. 62'000.- (su un utile d’esercizio di fr. 291'637.-) ed il capitale in

fr. 699'000.-.

A motivazione della

decisione veniva indicato:

Fattori imponibili determinati come a verbale di audizione

o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del contribuente.

Inizio imponibilità.

Stime immobiliari come ai dati

ufficiali del catasto.

I. Con reclamo

21/28.2.2107 RI 1 impugnava entrambe le decisioni emesse per i periodi fiscali

2013 e 2014. In particolare la società reclamante precisava che i valori

notificati non corrispondevano all’accordo concluso tra le parti. La società

riteneva in particolare la tassazione nel Cantone Ticino e quella nel Canton Zugo

comportassero una doppia imposizione dell’utile e del capitale. Inoltre affermava

che era necessario che l’accordo tra le parti fosse accettato anche da parte

del Canton __________.

Con scritto 31.5.2017,

inviato tramite posta APlus a __________, rappresentante di RI 1, l’UTPG la

informava che le decisioni su reclamo relative all’IC 2013-2014 sarebbero state

emanate dopo la crescita in giudicato della decisione pregiudiziale sull’assoggettamento.

L. Con decisione

pregiudiziale di assoggettamento su reclamo del 31.5.2017 l’UTPG, facendo

riferimento alla lettera del 17.3.2015, ai successivi incontri e colloqui

intercorsi, comunicava che il reclamo interposto contro la decisione di assoggettamento

personale del 9.3.2015 era parzialmente accolto.

In particolare l’UTPG indicava:

“Come da voi concordato con lettera del 25.1.2017

l’appartenenza personale in __________ di RI 1 – e di conseguenza l’imposizione

illimitata sull’utile e sul capitale come pure l’imposizione dell’imposta

federale diretta – decorre dal 1. Gennaio 2015 e non dal periodo fiscale 2013”.

Veniva indicata, in calce

alla decisione la facoltà di adire con ricorso la Camera di diritto tributario,

entro 30 giorni.

Non impugnata, la

decisione è passata in giudicato.

M. Con scritto

28.9/3.10.2017 __________, intervenuta nel frattempo come patrocinatrice di RI

1, indicava che quest’ultima aveva intrapreso una procedura di revisione

relativa alle decisioni fiscali emanate nei suoi confronti dalle autorità fiscali

del Canton Zugo per i periodi fiscali 2013 e 2014. Tale procedura aveva avuto

esito negativo: per tale ragione l’insorgente affermava di non aver intenzione

di pagare le imposte due volte. Chiedeva di conseguenza alle autorità fiscali

ticinesi di rinunciare al prelievo delle imposte per i periodi fiscali 2013 e

2014. Riconosceva invece che, a partire dall’esercizio 2015 la società sarebbe

stata illimitatamente imponibile nel Canton Ticino.

N. a. Periodo fiscale

2013

Con decisione del

12.10.2017, l’UTPG respingeva il reclamo contro la tassazione IC 2013, con la

seguente motivazione:

“La contribuente è stata oggetto di accertamenti

per gli anni 2013, 2014 e 2015.

In data 31 maggio 2017

l’autorità di tassazione ha emesso la decisione su reclamo circa

l’assoggettamento pregiudiziale di assoggettamento che – in via transattiva

(conferma rilasciata dalla contribuente il 25.1.2017) – era stato riconosciuto

decorrere dal 1.1.2015.

Dagli accertamenti effettuati

era stato rilevato che la RI 1 con sede a __________ aveva al suo attivo di

bilancio la società __________ di __________ (detenzione quota 100%).

Dall’estratto Registro

Commercio emerge quale amministratore unico di RI 1 il signor __________

domiciliato nel Comune di __________. Dal conto economico dell’esercizio 2012

non è rilevabile alcuna attività commerciale esercitata dalla contribuente.

Dai conti finanziari 2013

emergono:

-

acquisizione di un immobile in

Ticino, con relativi ricavi per affitto e connessi costi immobile e debito

ipotecario;

-

distribuzione dividendo CHF

325'000 dalla partecipata __________;

-

ricavi per consulenze aziendali

CHF 55'000, fatturate a __________;

-

nessun dipendente a organico;

-

nessun costo locazione di spazi a __________.

È pertanto economicamente

giustificata l’attribuzione al Canton Ticino della sovranità d’imposizione essendo

l’amministratore unico residente in Ticino, la società a __________ priva di

struttura, uffici e dipendenti, i ricavi provenienti integralmente dal Canton

Ticino.

L’autorità fiscale del canton

Ticino aveva informato in data 9 marzo 2015 la corrispondente autorità del

canton __________ e la contribuente dell’intenzione di rivendicare

l’appartenenza personale in Ticino a decorrere dall’esercizio 2013. A tale

lettera la contribuente non ha mai replicato né tanto meno ha replicato alla

richiesta di presa di posizione in proposito spiccata dall’autorità del canton __________

in data 11 marzo 2015.

A titolo abbondanziale

rileviamo che dopo ampie discussioni e sufficiente tempo concesso alla

contribuente, come da sua richiesta, per sanare la questione con il canton __________,

ella abbia accettato la proposta di soluzione transattiva con ripartizione

intercantonale attribuito 80% al Canton Ticino e 20% canton __________ per gli

anni 2013 e 2014 emettendo formale conferma in data 25 gennaio 2017.

L’autorità di tassazione

ratifica pertanto sulla base della citata conferma – sottoscritta dalla contribuente

in buona fede e senza riserve – la notifica IC 2013 emessa in data 9 febbraio

2017”.

b. Periodo fiscale 2014

Con un’altra decisione di

tassazione dello stesso giorno (12.10.2017), l’UTPG ha respinto il reclamo

anche contro la tassazione IC 2014. La motivazione differisce da quella

relativa al periodo fiscale 2013 solo per il riferimento ai conti del 2014:

Dai conti finanziari 2014

emergono:

-

gestione immobiliare in Ticino; acquisizione di altre quote di partecipazioni

tutte in società ubicate nel Canton Ticino (quattro nuove quote di partecipazione);

-

distribuzione di dividendo CHF 225’721.66;

-

ricavi per consulenze aziendali CHF 86'402.82;

-

nessun dipendente a organico;

-

nessun costo per locazione di spazi a __________.

O. Il 13/14.11.2017 RI 1

presenta ricorso contro le decisioni di tassazione su reclamo IC 2013 e 2014. La

ricorrente lamenta una violazione del divieto di doppia imposizione

intercantonale e sostiene che le decisioni non rispettino gli accordi pattuiti,

per il fatto che l’utile è imposto nella misura dell’80%, ma il capitale al

100%. Inoltre l’UTPG avrebbe proceduto ad emanare le decisioni senza chiedere

in modo preventivo all’autorità fiscale del Canton __________ l’accordo di

riparto intercantonale. Per quanto concerne il Canton __________, RI 1 indica

di aver preso contatto con le autorità fiscali di quel cantone e di aver anche

interposto ricorso contro la reiezione dell’istanza di revisione delle decisioni

fiscali 2013 e 2014, avendo comunque rinunciato ad interporre ricorso al

tribunale cantonale di __________, poiché “(...) la direzione della società,

dopo attenta analisi, decide di non ricorrere e di cercare di nuovamente

sottoporre la questione all’UTPG di Bellinzona, in particolare alla signora __________,

che ha seguito tutta la vicenda (...)”.

a. Periodo fiscale 2013

Per quanto attiene alle singole

decisioni, per l’IC 2013, la ricorrente censura che la distribuzione di un

dividendo di fr. 325'000.- dalla partecipata __________ (che a sua volta aveva

una società partecipata, la __________, con sede a __________, liquidata il

10.12.2015) possa assurgere a motivo di domiciliazione della società nel Canton

Ticino: in particolare l’insorgente non comprende per quale motivo un ricavo

finanziario da dividendi possa identificare un’appartenenza ad un Cantone

piuttosto che ad un altro. Il dividendo viene semplicemente distribuito alla

casa madre. In relazione ai ricavi per consulenze aziendali pari a fr. 55'000.-

fatturate a __________, la ricorrente precisa che fr. 37'500.- sono stati

fatturati a __________ ed unicamente fr. 17'500.- a __________. L’attività

commerciale è stata pertanto generata per il 68% da prestazioni svolte nel

Canton __________. __________ aveva personale dipendente proprio, e meglio una

persona residente nella Svizzera __________.

Per quanto riguarda il

fatto che la società non aveva alcun dipendente in organico, viene indicato che

__________ – amministratore unico - è persona competente, professionale ed

attiva da oltre 30 anni nell’ambito fiduciario finanziario. Egli ha sempre

svolto l’attività di consulenza per conto di RI 1. Questi si reca regolarmente

a __________, due/tre volte la settimana per incontri e riunioni con clienti di

lingua __________.

In relazione al fatto che

non vi era alcun costo per la locazione di spazi a __________ la ricorrente

precisa che l’ufficio veniva messo a disposizione da __________ sino al

20.3.2015 e da tale data in poi dalla __________. Con entrambe le società RI 1

ha rapporti di collaborazione e di supporto reciproco per la clientela. La

ricorrente compiega i contratti di locazione sottoscritti con le due società

citate.

b. Periodo fiscale 2014

In relazione

all’acquisizione di altre quote di partecipazione in società ubicate nel Canton

Ticino (ed in particolare __________, __________, quota di partecipazione del

10%; __________, __________, quota di partecipazione del 10%; ____________________

quota di partecipazione del 10%; __________, __________, partecipazione del

100%) la ricorrente ritiene che essendo una holding può detenere società di qualunque

Cantone o Paese senza che tale fatto implichi un’imposizione in Ticino. Per

quanto concerne la distribuzione del dividendo ed il fatto di non avere

dipendenti nell’organico e nessun costo legato alla locazione di spazi a __________,

l’insorgente rimanda alle medesime motivazioni espresse per il 2013.

In merito alle prestazioni

per consulenze aziendali per fr. 86'402.82 puntualizza che l’attività

commerciale è generata per il 92% da prestazioni svolte nel Canton __________.

P. Con osservazioni

15/16.1.2018 la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso,

riepilogando i motivi per i quali sarebbe chiaro che nella fattispecie la

direzione corrente della società si svolga nel Canton Ticino: in particolar

modo il fatto che RI 1 a __________ non dispone né di personale né di uffici propri,

e che colui che si occupa degli affari della società, ossia l’amministratore

unico, è domiciliato in Ticino.

Di seguito la Divisione

delle contribuzioni è dell’avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 avrebbero

ripreso quanto stabilito nell’accordo transattivo siglato tra l’UTPG ed il

rappresentante della ricorrente. L’accordo transattivo concluso tra le parti è

pienamente valido ed efficace, così come confermato dallo scritto del 25.1.2017

dell’amministratore unico __________, titolare del diritto di firma. A

quest’ultimo, che ha partecipato agli incontri con l’UTPG, non poteva sfuggire

che la ripartizione 80-20 si riferisse unicamente all’utile e non anche al

capitale. L’accordo in parola non sarebbe mai stato condizionato dalla sua

approvazione da parte delle autorità del Canton __________.

RI 1 non può pertanto

dipartirsi unilateralmente dal contratto – considerato vincolante per entrambe

le parti – nonostante lo stesso non elimini la doppia imposizione

intercantonale, ma la attenui unicamente. La Divisione delle contribuzioni

ritiene che la questione debba essere semmai sottoposta al Tribunale federale.

Diritto

1. 1.1.

Con ricorso 13/14.11.2017 RI

1 chiede di essere tassata nel Canton __________ - ai fini delle imposte

sull’utile e sul capitale - per i periodi fiscali 2013-2014. Al Canton Ticino,

per gli stessi periodi fiscali, sarebbe riservata l’imposizione limitata per

gli utili e il capitale derivanti dalla proprietà immobiliare. RI 1 indica poi

di essere d’accordo ad essere imposta illimitatamente in Ticino dal 2015.

Subordinatamente chiede che venga accettata una ripartizione intercantonale

dell’utile e del capitale tra le autorità fiscali del Canton Ticino e del

Canton __________ per gli anni 2013-2014, se tale ripartizione ha come scopo

quello di evitare la doppia imposizione intercantonale.

1.2.

L’autorità fiscale è

dell’avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 siano del tutto conformi

all’accordo concluso tra le parti e sottoscritto dall’amministratore unico di RI

1.

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie RI 1 ritiene che l’UTPG non avrebbe rispettato gli accordi pattuiti

con l’autorità fiscale ticinese. A mente della ricorrente infatti l’UTPG

avrebbe dovuto richiedere l’accordo preventivo dell’autorità fiscale del Canton

Zugo e avrebbe dovuto imporre solamente l’80% del capitale e non il 100%.

Si tratta quindi di

verificare la validità e la portata dell’accordo transattivo.

2.2

Va innanzitutto premesso

che secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la

sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), un accordo transattivo, analogamente

ad un qualunque contratto, risulta di principio vincolante per entrambe le

parti (v. anche Rickli, Die

Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103

s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché

incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della

buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2

CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5

cpv. 3 Cost.).

In

particolare, il Tribunale federale ha riconosciuto che un accordo tra due o più

cantoni concernente la ripartizione intercantonale dell’utile e del capitale di

un contribuente vincola le sole autorità cantonali e non anche il contribuente

che non vi ha preso parte; allo stesso modo un accordo raggiunto tra l’autorità

cantonale ed il contribuente non è vincolante per gli altri Cantoni coinvolti.

Di conseguenza, nonostante un simile accordo, il Tribunale federale potrà

ancora verificare l’esistenza di una doppia imposizione (sentenza del Tribunale

federale del 10 dicembre 2003 n.2P.14/2003, in ASA 73 p. 247, consid. 3).

2.3

L’accordo

transattivo, raggiunto tra l’autorità fiscale cantonale ed il contribuente, è

dunque pienamente valido anche senza che vi abbiano aderito le autorità di

tassazione degli altri Cantoni che partecipano alla ripartizione degli elementi

imponibili. Chiaramente, non vincola il fisco del Canton Zugo.

Per

quanto attiene alla censura sollevata da RI 1, secondo cui l’UTPG avrebbe

dovuto richiedere l’accordo preventivo dell’autorità fiscale del Canton Zugo,

essa si rivela pertanto infondata.

L’accordo

è per contro vincolante per la società ricorrente, che ne ha discusso il

contenuto nel corso dell’audizione e ha poi deciso di aderire alla proposta transattiva

formulata. Non si può ignorare il fatto che la contribuente si è presa un

periodo di quasi un anno per decidere se accettare o meno la proposta formulata

dall’UTPG e che ha deciso di ratificarlo senza alcuna riserva, non potendo non

sapere quali fossero le conseguenze dell’accettazione di tale accordo.

Come

ricordato in narrativa, l’accordo litigioso prevede anche che a partire dal

periodo fiscale 2015 la ricorrente sia assoggettata alle imposte esclusivamente

nel Canton Ticino. La società contribuente ha in tal modo accettato

l’assoggettamento per appartenenza personale a partire dal 1.1.2015 e la rinuncia

ad ogni ripartizione con il Canton Zugo. Questo aspetto dell’accordo transattivo

ha indotto l’UTPG all’accoglimento parziale del reclamo contro le decisioni

pregiudiziali di assoggettamento. Con decisione del 31 maggio 2017, l’autorità

fiscale cantonale ha infatti rinunciato ad assoggettare illimitatamente nel

Canton Ticino la ricorrente, sulla base di quanto convenuto con quest’ultima.

Se essa avesse ritenuto che l’accordo non fosse valido, avrebbe coerentemente

dovuto impugnare anche questa decisione. Ciò non è tuttavia avvenuto.

Sollevando

solo dopo parecchi mesi le censure sulla validità dell’accordo transattivo,

l’insorgente Ulmenast AG incorre in un comportamento contraddittorio contrario

al principio della buona fede.

2.4

Un’ulteriore

censura concerne tuttavia il contenuto dell’accordo transattivo e cioè la

percentuale del capitale imponibile attribuita al Canton Ticino. In effetti,

dal tenore letterale del verbale di audizione e del successivo scritto della

contribuente, un dubbio può sorgere. Il verbale di audizione, in particolare,

non specifica se la ripartizione 80% - 20% si riferisse unicamente all’utile

imponibile o anche al capitale imponibile, ciò che potrebbe destare qualche incertezza

in merito all’effettiva volontà delle parti al momento della stipulazione

dell’accordo.

Senonché

la decisione di data 27 aprile 2017 dell’autorità fiscale del Canton Zugo,

chiamata a decidere in merito all’istanza di revisione presentata dalla qui ricorrente,

riporta le seguenti parole:

Mit Schreiben von 25. Januar

2017.

(zugestellt der Kantonalen Steuerverwaltung Zug am 21. März 2017) erteilte

Herr __________ [sic] im Namen der RI 1 seine Zustimmung gegenüber der Steuerverwaltung

des Kantons Tessin, dass für die Steuerperioden 2013 und 2014 100% des steuerbaren

Eigenkapital sowie 80% des steuerberen Reingewinnes und ab der Steuerperiode

2015.

jeweils 100% der __________ im Kanton Tessin besteuert werden sollen.

Se, chiedendo al fisco del

Canton Zugo la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali

2013.

e 2014, la ricorrente ha potuto spiegare di aver concordato con le

autorità di tassazione ticinesi l’attribuzione al Canton Ticino del 100% del

capitale imponibile e dell’80% dell’utile imponibile, bisogna ammettere che il

contenuto dell’accordo transattivo fosse chiaro per le parti contraenti. Ne

consegue che il comportamento della ricorrente, che, pur sapendo che la ripartizione 80% - 20% si riferiva unicamente

all’utile imponibile e non anche al capitale imponibile, sostiene ora il

contrario, si rivela in contrasto con il principio della buona fede.

2.5

Sebbene

la volontà dei contraenti sia stata manifestata in due momenti diversi

(all’udienza del 29 gennaio 2016 per l’UTPG e con la comunicazione scritta del

24.

gennaio 2017 per la società contribuente), l’accordo transattivo è perfettamente

valido, essendo il medesimo stato sottoscritto dall’amministratore unico di RI

1.

e non sussistendo alcun motivo di nullità o annullabilità. Per quanto attiene

al contenuto e alla portata dell’accordo, nonostante la formulazione scarna ed

essenziale, le parti erano concordi in merito alla ripartizione dell’utile e

del capitale.

Essendo

l’accordo transattivo del 29 gennaio 2016 perfettamente valido ed efficace, ed

essendo le decisioni su reclamo impugnate perfettamente conformi a detto

accordo transattivo liberamente concluso tra le parti, le censure della qui ricorrente

in merito all’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino non meritano

ulteriore approfondimento.

3.

Come riconosciuto dallo stesso Ufficio giuridico della Divisione

delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, l’accordo transattivo

in oggetto ha solamente in parte eliminato la doppia imposizione

intercantonale, ma ciò non ne inficia la validità ed efficacia. La questione

della violazione del divieto di doppia imposizione dovrà semmai essere

sottoposta al Tribunale federale.

Per

quanto concerne quest’ultimo aspetto, è proponibile il ricorso in materia di

diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito

dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

A

tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro

decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso

tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già

cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di

ultima istanza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di

ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di

ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a

riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte,

essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una

ricevuta degli importi pagati (Locher,

op. cit., p. 157).

4.

Il ricorso è conseguentemente respinto.

Visto

l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico

della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario: