80.2017.275
Procedura: accordo transattivo fra fisco e contribuente, riconoscimento dell’assoggettamento fiscale nel Cantone, vincolante per il contribuente ma non per il cantone concorrente
25 aprile 2018Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.275
Lugano
25 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretario
Filippo
Pfister, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 13 novembre 2017 contro la decisione del 12 ottobre 2017 in materia di assoggettamento
IC 2013-2014.
Fatti
A. RI 1 è una società il
cui scopo è l’acquisto, la vendita e l’amministrazione d’immobili in Svizzera
ed all’estero. La società può inoltre prendere parte ad altre società di tipo
commerciale. Membro del Consiglio di amministrazione, con diritto di firma individuale
è __________, domiciliato in Ticino nel Comune di __________. La società è
iscritta dal 1972 a Registro di commercio, nel Canton __________. Sino al 1998
è stata domiciliata presso la __________, __________ a __________, e dal
17.4.1998 ha la sua sede in __________ 11, a __________.
B. Con scritto 9.3.2015
l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (di seguito UTPG) si è rivolto
all’amministrazione fiscale del Canton __________, rivendicando
l’assoggettamento illimitato di RI 1 a far tempo dal 2013 nel Canton Ticino.
Copia della missiva veniva pure trasmessa ad RI 1 tramite invio APlus. In
particolare veniva indicato come l’amministrazione effettiva di RI 1 venisse svolta
in Ticino, ritenuto che la direzione degli affari viene tuttora effettuata
dagli amministratori che sono sempre stati residenti in Ticino. La società
detiene inoltre una partecipata al 100% (la __________, con sede a __________)
operativa in Ticino e che nell’anno 2013 ha acquistato proprietà immobiliari in
Ticino. Inoltre RI 1 a __________ non dispone né di personale né di istallazioni
fisse.
C. Con reclamo
25/26.3.2015 (spedito da __________) __________ si rivolgeva all’UTPG,
contestando la rivendicazione dell’assoggettamento illimitato alle imposte nel
Canton Ticino, e trasmettendo in copia per conoscenza lo scritto contenente le
motivazioni anche all’amministrazione fiscale del Canton __________.
D. Nel frattempo le
autorità fiscali del Canton __________, richiedevano ad RI 1 di volersi
determinare in merito alla richiesta di assoggettamento illimitato nel Canton
Ticino. Non ricevendo risposta da parte della società insorgente, con decisione
10.4.2015 le autorità fiscali __________ notificavano ad RI 1 la tassazione
IC/IFD 2013. La decisione del Canton __________ non veniva impugnata.
E. Con scritto 3.12.2015,
inviato per posta APlus, l’UTPG convocava RI 1 ad un’udienza per discutere in
merito alla definizione del reclamo contro la rivendicazione dell’appartenenza
personale in Ticino. L’incontro tra le parti si svolgeva il 29.1.2016.
Nell’ambito della discussione veniva proposta la seguente soluzione:
·
Trasferimento della sede nel 2016
da __________ al Ticino;
·
Gli anni 2013-2015 riconoscimento
di precipuo 20% a __________, con imposizione 80% Ticino previo accordo ct. Zg;
·
Futuro: inserire stipendio signor __________
(così come impostato ora è un reddito da sostanza mobile al beneficio riduzione
su partecipazioni che però maschera uno stipendio!) oppure togliere consulenze.
Il verbale non veniva
sottoscritto: il rappresentante della società si riservava il tempo per dare
una risposta.
F. Il 1°.6.2016, il
Canton __________ notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD 2014. Non
impugnata, la decisione passava in giudicato.
G. Con e-mail 24.1.2017,
__________, membro del consiglio di amministrazione con firma individuale di RI
1, scriveva all’UTPG quanto segue (conferma poi trasmessa anche per posta con
scritto 25/26.1.2017):
“Gentile signora __________, come da nostro
incontro del 29 gennaio 2016 presso i vostri uffici a __________, anche in presenza
del __________, sono a confermarle quanto discusso e proposto per la società RI
1:
-
imposizione 80% Ticino/ 20% __________ per gli anni 2013 e 2014;
-
Imposizione 100% Ticino a partire dal 2015”.
In calce allo scritto del
25/26.1.2017 veniva inoltre indicato:
Il reclamo interposto in data
17 marzo 2015 è evaso di comune accordo, accettando l’appartenenza personale in
Ticino di RI 1 ha effetto come concordato a decorrere dal 1.1.2015.
H. a. Periodo fiscale 2013
Con decisione
9.2.2017 l’UTPG emanava la decisione d’imposta cantonale 2013. Veniva accertato
un utile di fr. 51'500.- (su un utile netto d’esercizio di fr. 373'245.-) ed il
capitale in fr. 407'000.-.
A motivazione della
decisione veniva indicato:
Fattori imponibili determinati come a verbale di
audizione o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del
contribuente.
Inizio imponibilità.
Stime immobiliari come ai dati
ufficiali del catasto.
b. Periodo fiscale 2014
Con decisione 9.2.2017
l’UTPG emanava la decisione d’imposta cantonale 2014. Veniva accertato un utile
di fr. 62'000.- (su un utile d’esercizio di fr. 291'637.-) ed il capitale in
fr. 699'000.-.
A motivazione della
decisione veniva indicato:
Fattori imponibili determinati come a verbale di audizione
o sulla base di quanto discusso con il rappresentante del contribuente.
Inizio imponibilità.
Stime immobiliari come ai dati
ufficiali del catasto.
I. Con reclamo
21/28.2.2107 RI 1 impugnava entrambe le decisioni emesse per i periodi fiscali
2013 e 2014. In particolare la società reclamante precisava che i valori
notificati non corrispondevano all’accordo concluso tra le parti. La società
riteneva in particolare la tassazione nel Cantone Ticino e quella nel Canton Zugo
comportassero una doppia imposizione dell’utile e del capitale. Inoltre affermava
che era necessario che l’accordo tra le parti fosse accettato anche da parte
del Canton __________.
Con scritto 31.5.2017,
inviato tramite posta APlus a __________, rappresentante di RI 1, l’UTPG la
informava che le decisioni su reclamo relative all’IC 2013-2014 sarebbero state
emanate dopo la crescita in giudicato della decisione pregiudiziale sull’assoggettamento.
L. Con decisione
pregiudiziale di assoggettamento su reclamo del 31.5.2017 l’UTPG, facendo
riferimento alla lettera del 17.3.2015, ai successivi incontri e colloqui
intercorsi, comunicava che il reclamo interposto contro la decisione di assoggettamento
personale del 9.3.2015 era parzialmente accolto.
In particolare l’UTPG indicava:
“Come da voi concordato con lettera del 25.1.2017
l’appartenenza personale in __________ di RI 1 – e di conseguenza l’imposizione
illimitata sull’utile e sul capitale come pure l’imposizione dell’imposta
federale diretta – decorre dal 1. Gennaio 2015 e non dal periodo fiscale 2013”.
Veniva indicata, in calce
alla decisione la facoltà di adire con ricorso la Camera di diritto tributario,
entro 30 giorni.
Non impugnata, la
decisione è passata in giudicato.
M. Con scritto
28.9/3.10.2017 __________, intervenuta nel frattempo come patrocinatrice di RI
1, indicava che quest’ultima aveva intrapreso una procedura di revisione
relativa alle decisioni fiscali emanate nei suoi confronti dalle autorità fiscali
del Canton Zugo per i periodi fiscali 2013 e 2014. Tale procedura aveva avuto
esito negativo: per tale ragione l’insorgente affermava di non aver intenzione
di pagare le imposte due volte. Chiedeva di conseguenza alle autorità fiscali
ticinesi di rinunciare al prelievo delle imposte per i periodi fiscali 2013 e
2014. Riconosceva invece che, a partire dall’esercizio 2015 la società sarebbe
stata illimitatamente imponibile nel Canton Ticino.
N. a. Periodo fiscale
2013
Con decisione del
12.10.2017, l’UTPG respingeva il reclamo contro la tassazione IC 2013, con la
seguente motivazione:
“La contribuente è stata oggetto di accertamenti
per gli anni 2013, 2014 e 2015.
In data 31 maggio 2017
l’autorità di tassazione ha emesso la decisione su reclamo circa
l’assoggettamento pregiudiziale di assoggettamento che – in via transattiva
(conferma rilasciata dalla contribuente il 25.1.2017) – era stato riconosciuto
decorrere dal 1.1.2015.
Dagli accertamenti effettuati
era stato rilevato che la RI 1 con sede a __________ aveva al suo attivo di
bilancio la società __________ di __________ (detenzione quota 100%).
Dall’estratto Registro
Commercio emerge quale amministratore unico di RI 1 il signor __________
domiciliato nel Comune di __________. Dal conto economico dell’esercizio 2012
non è rilevabile alcuna attività commerciale esercitata dalla contribuente.
Dai conti finanziari 2013
emergono:
-
acquisizione di un immobile in
Ticino, con relativi ricavi per affitto e connessi costi immobile e debito
ipotecario;
-
distribuzione dividendo CHF
325'000 dalla partecipata __________;
-
ricavi per consulenze aziendali
CHF 55'000, fatturate a __________;
-
nessun dipendente a organico;
-
nessun costo locazione di spazi a __________.
È pertanto economicamente
giustificata l’attribuzione al Canton Ticino della sovranità d’imposizione essendo
l’amministratore unico residente in Ticino, la società a __________ priva di
struttura, uffici e dipendenti, i ricavi provenienti integralmente dal Canton
Ticino.
L’autorità fiscale del canton
Ticino aveva informato in data 9 marzo 2015 la corrispondente autorità del
canton __________ e la contribuente dell’intenzione di rivendicare
l’appartenenza personale in Ticino a decorrere dall’esercizio 2013. A tale
lettera la contribuente non ha mai replicato né tanto meno ha replicato alla
richiesta di presa di posizione in proposito spiccata dall’autorità del canton __________
in data 11 marzo 2015.
A titolo abbondanziale
rileviamo che dopo ampie discussioni e sufficiente tempo concesso alla
contribuente, come da sua richiesta, per sanare la questione con il canton __________,
ella abbia accettato la proposta di soluzione transattiva con ripartizione
intercantonale attribuito 80% al Canton Ticino e 20% canton __________ per gli
anni 2013 e 2014 emettendo formale conferma in data 25 gennaio 2017.
L’autorità di tassazione
ratifica pertanto sulla base della citata conferma – sottoscritta dalla contribuente
in buona fede e senza riserve – la notifica IC 2013 emessa in data 9 febbraio
2017”.
b. Periodo fiscale 2014
Con un’altra decisione di
tassazione dello stesso giorno (12.10.2017), l’UTPG ha respinto il reclamo
anche contro la tassazione IC 2014. La motivazione differisce da quella
relativa al periodo fiscale 2013 solo per il riferimento ai conti del 2014:
Dai conti finanziari 2014
emergono:
-
gestione immobiliare in Ticino; acquisizione di altre quote di partecipazioni
tutte in società ubicate nel Canton Ticino (quattro nuove quote di partecipazione);
-
distribuzione di dividendo CHF 225’721.66;
-
ricavi per consulenze aziendali CHF 86'402.82;
-
nessun dipendente a organico;
-
nessun costo per locazione di spazi a __________.
O. Il 13/14.11.2017 RI 1
presenta ricorso contro le decisioni di tassazione su reclamo IC 2013 e 2014. La
ricorrente lamenta una violazione del divieto di doppia imposizione
intercantonale e sostiene che le decisioni non rispettino gli accordi pattuiti,
per il fatto che l’utile è imposto nella misura dell’80%, ma il capitale al
100%. Inoltre l’UTPG avrebbe proceduto ad emanare le decisioni senza chiedere
in modo preventivo all’autorità fiscale del Canton __________ l’accordo di
riparto intercantonale. Per quanto concerne il Canton __________, RI 1 indica
di aver preso contatto con le autorità fiscali di quel cantone e di aver anche
interposto ricorso contro la reiezione dell’istanza di revisione delle decisioni
fiscali 2013 e 2014, avendo comunque rinunciato ad interporre ricorso al
tribunale cantonale di __________, poiché “(...) la direzione della società,
dopo attenta analisi, decide di non ricorrere e di cercare di nuovamente
sottoporre la questione all’UTPG di Bellinzona, in particolare alla signora __________,
che ha seguito tutta la vicenda (...)”.
a. Periodo fiscale 2013
Per quanto attiene alle singole
decisioni, per l’IC 2013, la ricorrente censura che la distribuzione di un
dividendo di fr. 325'000.- dalla partecipata __________ (che a sua volta aveva
una società partecipata, la __________, con sede a __________, liquidata il
10.12.2015) possa assurgere a motivo di domiciliazione della società nel Canton
Ticino: in particolare l’insorgente non comprende per quale motivo un ricavo
finanziario da dividendi possa identificare un’appartenenza ad un Cantone
piuttosto che ad un altro. Il dividendo viene semplicemente distribuito alla
casa madre. In relazione ai ricavi per consulenze aziendali pari a fr. 55'000.-
fatturate a __________, la ricorrente precisa che fr. 37'500.- sono stati
fatturati a __________ ed unicamente fr. 17'500.- a __________. L’attività
commerciale è stata pertanto generata per il 68% da prestazioni svolte nel
Canton __________. __________ aveva personale dipendente proprio, e meglio una
persona residente nella Svizzera __________.
Per quanto riguarda il
fatto che la società non aveva alcun dipendente in organico, viene indicato che
__________ – amministratore unico - è persona competente, professionale ed
attiva da oltre 30 anni nell’ambito fiduciario finanziario. Egli ha sempre
svolto l’attività di consulenza per conto di RI 1. Questi si reca regolarmente
a __________, due/tre volte la settimana per incontri e riunioni con clienti di
lingua __________.
In relazione al fatto che
non vi era alcun costo per la locazione di spazi a __________ la ricorrente
precisa che l’ufficio veniva messo a disposizione da __________ sino al
20.3.2015 e da tale data in poi dalla __________. Con entrambe le società RI 1
ha rapporti di collaborazione e di supporto reciproco per la clientela. La
ricorrente compiega i contratti di locazione sottoscritti con le due società
citate.
b. Periodo fiscale 2014
In relazione
all’acquisizione di altre quote di partecipazione in società ubicate nel Canton
Ticino (ed in particolare __________, __________, quota di partecipazione del
10%; __________, __________, quota di partecipazione del 10%; ____________________
quota di partecipazione del 10%; __________, __________, partecipazione del
100%) la ricorrente ritiene che essendo una holding può detenere società di qualunque
Cantone o Paese senza che tale fatto implichi un’imposizione in Ticino. Per
quanto concerne la distribuzione del dividendo ed il fatto di non avere
dipendenti nell’organico e nessun costo legato alla locazione di spazi a __________,
l’insorgente rimanda alle medesime motivazioni espresse per il 2013.
In merito alle prestazioni
per consulenze aziendali per fr. 86'402.82 puntualizza che l’attività
commerciale è generata per il 92% da prestazioni svolte nel Canton __________.
P. Con osservazioni
15/16.1.2018 la Divisione delle contribuzioni chiede di respingere il ricorso,
riepilogando i motivi per i quali sarebbe chiaro che nella fattispecie la
direzione corrente della società si svolga nel Canton Ticino: in particolar
modo il fatto che RI 1 a __________ non dispone né di personale né di uffici propri,
e che colui che si occupa degli affari della società, ossia l’amministratore
unico, è domiciliato in Ticino.
Di seguito la Divisione
delle contribuzioni è dell’avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 avrebbero
ripreso quanto stabilito nell’accordo transattivo siglato tra l’UTPG ed il
rappresentante della ricorrente. L’accordo transattivo concluso tra le parti è
pienamente valido ed efficace, così come confermato dallo scritto del 25.1.2017
dell’amministratore unico __________, titolare del diritto di firma. A
quest’ultimo, che ha partecipato agli incontri con l’UTPG, non poteva sfuggire
che la ripartizione 80-20 si riferisse unicamente all’utile e non anche al
capitale. L’accordo in parola non sarebbe mai stato condizionato dalla sua
approvazione da parte delle autorità del Canton __________.
RI 1 non può pertanto
dipartirsi unilateralmente dal contratto – considerato vincolante per entrambe
le parti – nonostante lo stesso non elimini la doppia imposizione
intercantonale, ma la attenui unicamente. La Divisione delle contribuzioni
ritiene che la questione debba essere semmai sottoposta al Tribunale federale.
Diritto
1. 1.1.
Con ricorso 13/14.11.2017 RI
1 chiede di essere tassata nel Canton __________ - ai fini delle imposte
sull’utile e sul capitale - per i periodi fiscali 2013-2014. Al Canton Ticino,
per gli stessi periodi fiscali, sarebbe riservata l’imposizione limitata per
gli utili e il capitale derivanti dalla proprietà immobiliare. RI 1 indica poi
di essere d’accordo ad essere imposta illimitatamente in Ticino dal 2015.
Subordinatamente chiede che venga accettata una ripartizione intercantonale
dell’utile e del capitale tra le autorità fiscali del Canton Ticino e del
Canton __________ per gli anni 2013-2014, se tale ripartizione ha come scopo
quello di evitare la doppia imposizione intercantonale.
1.2.
L’autorità fiscale è
dell’avviso che le decisioni IC 2013 e 2014 siano del tutto conformi
all’accordo concluso tra le parti e sottoscritto dall’amministratore unico di RI
1.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie RI 1 ritiene che l’UTPG non avrebbe rispettato gli accordi pattuiti
con l’autorità fiscale ticinese. A mente della ricorrente infatti l’UTPG
avrebbe dovuto richiedere l’accordo preventivo dell’autorità fiscale del Canton
Zugo e avrebbe dovuto imporre solamente l’80% del capitale e non il 100%.
Si tratta quindi di
verificare la validità e la portata dell’accordo transattivo.
2.2
Va innanzitutto premesso
che secondo la giurisprudenza (cfr. in particolare la
sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 2007 n.2C_75/2007 e n.
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t, consid. 4.5), un accordo transattivo, analogamente
ad un qualunque contratto, risulta di principio vincolante per entrambe le
parti (v. anche Rickli, Die
Einigung zwischen Behörde und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103
s.). I contribuenti non possono quindi dipartirsene unilateralmente, poiché
incorrerebbero in un comportamento contraddittorio contrario al principio della
buona fede, il quale è valido sia in ambito contrattuale tra privati (art. 2
CC), sia più in generale in tutti i rapporti tra cittadini ed autorità (art. 5
cpv. 3 Cost.).
In
particolare, il Tribunale federale ha riconosciuto che un accordo tra due o più
cantoni concernente la ripartizione intercantonale dell’utile e del capitale di
un contribuente vincola le sole autorità cantonali e non anche il contribuente
che non vi ha preso parte; allo stesso modo un accordo raggiunto tra l’autorità
cantonale ed il contribuente non è vincolante per gli altri Cantoni coinvolti.
Di conseguenza, nonostante un simile accordo, il Tribunale federale potrà
ancora verificare l’esistenza di una doppia imposizione (sentenza del Tribunale
federale del 10 dicembre 2003 n.2P.14/2003, in ASA 73 p. 247, consid. 3).
2.3
L’accordo
transattivo, raggiunto tra l’autorità fiscale cantonale ed il contribuente, è
dunque pienamente valido anche senza che vi abbiano aderito le autorità di
tassazione degli altri Cantoni che partecipano alla ripartizione degli elementi
imponibili. Chiaramente, non vincola il fisco del Canton Zugo.
Per
quanto attiene alla censura sollevata da RI 1, secondo cui l’UTPG avrebbe
dovuto richiedere l’accordo preventivo dell’autorità fiscale del Canton Zugo,
essa si rivela pertanto infondata.
L’accordo
è per contro vincolante per la società ricorrente, che ne ha discusso il
contenuto nel corso dell’audizione e ha poi deciso di aderire alla proposta transattiva
formulata. Non si può ignorare il fatto che la contribuente si è presa un
periodo di quasi un anno per decidere se accettare o meno la proposta formulata
dall’UTPG e che ha deciso di ratificarlo senza alcuna riserva, non potendo non
sapere quali fossero le conseguenze dell’accettazione di tale accordo.
Come
ricordato in narrativa, l’accordo litigioso prevede anche che a partire dal
periodo fiscale 2015 la ricorrente sia assoggettata alle imposte esclusivamente
nel Canton Ticino. La società contribuente ha in tal modo accettato
l’assoggettamento per appartenenza personale a partire dal 1.1.2015 e la rinuncia
ad ogni ripartizione con il Canton Zugo. Questo aspetto dell’accordo transattivo
ha indotto l’UTPG all’accoglimento parziale del reclamo contro le decisioni
pregiudiziali di assoggettamento. Con decisione del 31 maggio 2017, l’autorità
fiscale cantonale ha infatti rinunciato ad assoggettare illimitatamente nel
Canton Ticino la ricorrente, sulla base di quanto convenuto con quest’ultima.
Se essa avesse ritenuto che l’accordo non fosse valido, avrebbe coerentemente
dovuto impugnare anche questa decisione. Ciò non è tuttavia avvenuto.
Sollevando
solo dopo parecchi mesi le censure sulla validità dell’accordo transattivo,
l’insorgente Ulmenast AG incorre in un comportamento contraddittorio contrario
al principio della buona fede.
2.4
Un’ulteriore
censura concerne tuttavia il contenuto dell’accordo transattivo e cioè la
percentuale del capitale imponibile attribuita al Canton Ticino. In effetti,
dal tenore letterale del verbale di audizione e del successivo scritto della
contribuente, un dubbio può sorgere. Il verbale di audizione, in particolare,
non specifica se la ripartizione 80% - 20% si riferisse unicamente all’utile
imponibile o anche al capitale imponibile, ciò che potrebbe destare qualche incertezza
in merito all’effettiva volontà delle parti al momento della stipulazione
dell’accordo.
Senonché
la decisione di data 27 aprile 2017 dell’autorità fiscale del Canton Zugo,
chiamata a decidere in merito all’istanza di revisione presentata dalla qui ricorrente,
riporta le seguenti parole:
Mit Schreiben von 25. Januar
2017.
(zugestellt der Kantonalen Steuerverwaltung Zug am 21. März 2017) erteilte
Herr __________ [sic] im Namen der RI 1 seine Zustimmung gegenüber der Steuerverwaltung
des Kantons Tessin, dass für die Steuerperioden 2013 und 2014 100% des steuerbaren
Eigenkapital sowie 80% des steuerberen Reingewinnes und ab der Steuerperiode
2015.
jeweils 100% der __________ im Kanton Tessin besteuert werden sollen.
Se, chiedendo al fisco del
Canton Zugo la revisione delle decisioni di tassazione per i periodi fiscali
2013.
e 2014, la ricorrente ha potuto spiegare di aver concordato con le
autorità di tassazione ticinesi l’attribuzione al Canton Ticino del 100% del
capitale imponibile e dell’80% dell’utile imponibile, bisogna ammettere che il
contenuto dell’accordo transattivo fosse chiaro per le parti contraenti. Ne
consegue che il comportamento della ricorrente, che, pur sapendo che la ripartizione 80% - 20% si riferiva unicamente
all’utile imponibile e non anche al capitale imponibile, sostiene ora il
contrario, si rivela in contrasto con il principio della buona fede.
2.5
Sebbene
la volontà dei contraenti sia stata manifestata in due momenti diversi
(all’udienza del 29 gennaio 2016 per l’UTPG e con la comunicazione scritta del
24.
gennaio 2017 per la società contribuente), l’accordo transattivo è perfettamente
valido, essendo il medesimo stato sottoscritto dall’amministratore unico di RI
1.
e non sussistendo alcun motivo di nullità o annullabilità. Per quanto attiene
al contenuto e alla portata dell’accordo, nonostante la formulazione scarna ed
essenziale, le parti erano concordi in merito alla ripartizione dell’utile e
del capitale.
Essendo
l’accordo transattivo del 29 gennaio 2016 perfettamente valido ed efficace, ed
essendo le decisioni su reclamo impugnate perfettamente conformi a detto
accordo transattivo liberamente concluso tra le parti, le censure della qui ricorrente
in merito all’assoggettamento alle imposte nel Canton Ticino non meritano
ulteriore approfondimento.
3.
Come riconosciuto dallo stesso Ufficio giuridico della Divisione
delle contribuzioni, nelle sue osservazioni al ricorso, l’accordo transattivo
in oggetto ha solamente in parte eliminato la doppia imposizione
intercantonale, ma ciò non ne inficia la validità ed efficacia. La questione
della violazione del divieto di doppia imposizione dovrà semmai essere
sottoposta al Tribunale federale.
Per
quanto concerne quest’ultimo aspetto, è proponibile il ricorso in materia di
diritto pubblico per violazione del divieto di doppia imposizione garantito
dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
A
tale riguardo, il ricorso per doppia imposizione è ammesso solo contro
decisioni emesse da un’autorità cantonale di ultima istanza, ma, allo stesso
tempo è possibile impugnare una decisione di un altro cantone – anche già
cresciuta in giudicato – sebbene non sia stata adottata da un’autorità di
ultima istanza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, Berna 2015, p. 138). L’atto di
ricorso va diretto esplicitamente contro tutti i cantoni coinvolti. All’atto di
ricorso deve essere allegata la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF) ed a
riguardo della formulazione di una richiesta di restituzione delle imposte,
essa deve essere richiesta con sufficiente chiarezza, pure allegando una
ricevuta degli importi pagati (Locher,
op. cit., p. 157).
4.
Il ricorso è conseguentemente respinto.
Visto
l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico
della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-.
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario: