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Decisione

80.2017.285

Deduzioni: spese professionali, trasporto, certificato di salario che attesta “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”, nessuna deduzione

16 luglio 2018Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. I coniugi RI 2 e RI 1,

nell’anno 2012, erano entrambi domiciliati a __________. Nella dichiarazione

d’imposta per il periodo fiscale litigioso, per quanto qui interessa, hanno chiesto

la deduzione delle spese professionali per il marito, di professione direttore

con diritto di firma collettiva a due presso la __________, dal 2005 (cfr.

estratto del registro di commercio del Canton Ticino), per complessivi fr.

4'220.–, di cui fr. 1'120.– per spese di trasporto con il veicolo privato e fr.

700.– per l’uso della bicicletta.

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC e IFD 2012, con decisione del 12 novembre 2014,

l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 169'800.– per l’IC e in fr.

185’900.– per l’IFD.

Per quanto concerne le

spese professionali, non ha ammesso in deduzione né l’importo di fr. 1'120.– per

spese di trasporto con il veicolo privato, né l’importo fr. 700.– per l’uso

della bicicletta, con la seguente motivazione:

2.2 Deduzione

non concessa; trasporto gratuito dal domicilio al luogo di

lavoro (vedi certificato di salario)

C. RI 1 ha impugnato la

suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 2014, nel quale – per quanto qui

interessa – ha anzitutto confermato che il suo datore di lavoro, nell’ambito

del piano di mobilità aziendale, gli ha offerto un “Abbonamento Arcobaleno” per

il trasporto dal suo domicilio al luogo di lavoro. Per quanto concerne le spese

di trasporto con l’autovettura privata, ha postulato la deduzione di fr. 1'200.–,

precisando in particolare quanto segue:

Nella mia funzione di direttore non è raro (ca. 1/3

delle giornate lavorative) che debba lavorare fino a tardi la sera o debba

spostarmi per riunioni in luoghi coperti insufficientemente dai trasporti

pubblici o dove l’abbonamento arcobaleno che l’azienda che mi ha messo a

disposizione non è valido. Da un banale controllo nell’orario ufficiale dei

trasporti pubblici del __________ potete costatare che alle 19:09 parte da __________

l’ultimo autopostale per __________ __________.

Nei

giorni in cui finisco di lavorare dopo le 19:00 o che per lavoro devo recarmi

fuori dal comprensorio del __________, per poi rientrare a domicilio, debbo

pertanto utilizzare un veicolo privato: la bicicletta in caso di bel tempo oppure

l’automobile privata oppure un veicolo della Mobility . Purtroppo non sono più

in possesso delle copie delle fatture della Mobility per il 2012, perché mai

avrei pensato che mi fosse contestata questa deduzione. Per il 2014, anno in

corso, posso però dimostrare, dati alla mano, che solo l’utilizzo dei veicoli Mobility

per ragioni legate al mio lavoro mi è costato ad oggi CHF 2'112.55. …

Per le stesse ragioni ha

domandato di riconoscere la deduzione di fr. 700.– a titolo di spese per l’uso

della bicicletta.

D. Con decisione su

reclamo dell’8 novembre 2017, l’RS 1 ha negato la deduzione delle suddette spese

di trasporto. Ha in particolare evidenziato che, giusta le disposizioni

inerenti alla compilazione del certificato di salario, il datore di lavoro nel

certificato rilasciato a favore di RI 1 ha crociato la casella F, attestando in

tal modo la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo al luogo di lavoro.

Preso altresì atto dei regolamenti sulle spese del datore di lavoro, l’autorità

fiscale è giunta alla conclusione che il contribuente non può postulare in

deduzione i costi di trasporto riguardanti il tragitto domicilio-luogo di

lavoro.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 chiedono, in

accoglimento del gravame, che le deduzioni indicate nella dichiarazione

d’imposta di fr. 1'200.– a titolo di spese per l’uso del veicolo privato (cifra

2.2) e di fr. 700.– per l’uso della bicicletta (cifra 2.3), vengano ammesse. I

ricorrenti riconfermano che il datore di lavoro del marito contribuisce solo

parzialmente (al massimo con fr. 600.–) alle spese di trasporto dal domicilio

al luogo di lavoro (quale misura di promozione dei mezzi di trasporto pubblico).

Producono al proposito copia del relativo regolamento (cfr. doc. D annesso al

presente ricorso).

A loro dire, il datore di

lavoro del marito non garantirebbe dunque, come asserito dall’autorità fiscale,

la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Evidenziano inoltre

che il marito si sposterebbe spesso, per sua scelta, con i mezzi di trasporto

pubblici. Il suo ruolo di direttore lo obbligherebbe, però, a esercitare la sua

attività professionale con orari irregolari, come previsto da contratto (cfr.

doc. E annesso al presente ricorso). Egli, con una certa frequenza, avrebbe

terminato il suo lavoro dopo le ore 19:00 e anche dopo le ore 20:00. Infine,

egli si sarebbe recato anche con una certa frequenza nella Svizzera tedesca (in

particolare a __________ e a __________). Neppure in questi casi sarebbe stato

possibile fare uso dei mezzi pubblici dal luogo di domicilio (__________) alla

stazione di __________ entro l’orario di partenza del treno (6:15).

F. Con scritto del 20

dicembre 2017, l’RS 1 si limita a trasmettere l’incarto fiscale dei ricorrenti,

rinunciando a formulare osservazioni in merito al ricorso.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni

complessive.

1.2.

1.2.1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 del

decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone

fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di

domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) […]

c) per

l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di

un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente

a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza

che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).

1.2.2.

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno

è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv.

3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).

1.2.3.

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo

privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non

si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo

pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è

infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio

o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari

incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il

contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p.

es. la sentenza TF n.2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid.

2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del

mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se,

per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per

l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale,

non deducibili (Koller, Die

Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten

Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento

alla sentenza del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.

4.2).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso qui posto

a giudizio, è controversa la deduzione delle spese di trasporto del marito dal

domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) con l’autoveicolo

privato e la bicicletta. Come visto, i ricorrenti postulano la deduzione di

queste spese, sostenendo in particolar modo che il datore di lavoro non ne garantirebbe

la gratuità. Inoltre, il marito, per sua scelta, avrebbe fatto

uso dei mezzi pubblici, ma gli orari di lavoro irregolari, così come le

trasferte effettuate in Svizzera interna, non sarebbero conciliabili con gli

orari di tali mezzi. Di conseguenza, egli sarebbe costretto a usare

l’autovettura rispettivamente la bicicletta.

L’autorità fiscale, dal

canto suo, nella decisione impugnata, ha in particolare rilevato che nel

certificato di salario del marito, il datore di lavoro avrebbe attestato la gratuità

del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.

2.2

Nel modulo 4 della

dichiarazione d’imposta 2012, i ricorrenti hanno indicato che il marito aveva

diritto alle deduzioni per spese di trasporto, dal domicilio al luogo di lavoro,

con il veicolo privato per un totale di fr. 1'120.– (dal 1° gennaio 2012 al 31

dicembre 2012, per il tragitto __________ di 8 km, 16 km al giorno, per 100

giorni, per un totale di 1’600 km x 0.70 fr/km), e con la bicicletta per

complessivi fr. 700.– (forfait). Nella motivazione (necessaria per poter

dedurre i costi del veicolo privato) hanno crociato l’ultima casella,

confermando "orari irregolari con fine dell’attività oltre i normali orari

d’ufficio". Nel certificato di salario dell’anno 2012, prodotto unitamente

alla dichiarazione d’imposta, il datore di lavoro di RI 1 (la __________) ha però

crociato la casella F "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro".

2.3

2.3.1

Dalle Istruzioni per la

compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite

(modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella F nel caso in cui al

proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al

luogo di lavoro, segnatamente:

-

la messa a disposizione di

un’automobile di servizio da parte del datore di lavoro …, nella misura in cui

il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assume a

proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro. Dipendenti del servizio

esterno …;

-

il trasporto al luogo di lavoro

mediante un mezzo di trasporto comune (soprattutto nel settore dell’edilizia);

-

il rimborso delle spese effettive

per i chilometri percorsi dal dipendente del servizio esterno che

prevalentemente utilizza l’automobile privata per recarsi direttamente dal suo

domicilio presso clienti, vale a dire senza recarsi dapprima negli uffici del

datore di lavoro;

-

la messa a disposizione di un

abbonamento generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente

riceve un abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale,

l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3

del certificato di salario … .

Il rimborso di un abbonamento

metà-prezzo non deve essere invece certificato (Istruzioni citate par.

9).

2.3.2

La casella F è dunque da

crociare se il dipendente non deve sopportare i costi del tragitto dal

domicilio al luogo di lavoro. Occorre al riguardo tenere presente che il

dipendente, nella propria dichiarazione d’imposta, può far valere in deduzione le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (cfr., al proposito,

l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD e l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT). Allo

scopo di evitare una deduzione non giustificata di tali spese rispettivamente

di evitare una doppia deduzione nel certificato di salario e nella dichiarazione

d’imposta, l’autorità fiscale è tenuta a sapere se il dipendente si assume

queste spese o no. Di conseguenza, la casella F deve essere sempre crociata nel

caso in cui al dipendente non sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione

al luogo di lavoro/ai luoghi di lavoro. Ciò è il caso, ad esempio, anche

laddove si tratta di un collaboratore esterno, il quale raggiunge il cliente

direttamente dal proprio domicilio e il datore di lavoro rimborsa tutte le

spese di trasporto per l’uso del veicolo privato in base ai chilometri

effettivamente percorsi oppure tramite un rimborso forfettario (in quel caso,

per chiarezza e anche per evitare disguidi in merito alle deduzioni per le

spese di trasporto, nel certificato di salario si deve dichiarare anche il rimborso

forfettario così come la trasferta gratuita dal domicilio al posto di lavoro). Nel

caso in cui il datore di lavoro prevede il rimborso dell’utilizzo dei mezzi

pubblici, egli deve apporre la crocetta nella casella F solamente se i costi

del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro vengono rimborsati integralmente.

In presenza di rimborso parziale, l’importo risarcito deve essere invece

aggiunto al salario (cifra 1 del certificato di salario). In tal caso il

dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua dichiarazione

(Bosshard/Mösli, Der neue

Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 e s.).

2.3.3

Ciò posto e considerato come

in casu nel certificato di salario dell’anno 2012 annesso alla

dichiarazione d’imposta è stata crociata la casella F ("trasporto gratuito

dal domicilio al luogo di lavoro"), e in calce è stata confermata

l’esattezza dei dati indicati, il datore di lavoro ha inequivocabilmente attestato

che, nel periodo fiscale litigioso, RI 1 non ha dovuto sobbarcarsi alcun costo di

trasferta per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Ne discende che,

tenuto conto anche del principio della verità materiale del certificato di

salario (Bosshard/Mösli, op. cit.,

p. 14), i ricorrenti non possono far valere alcun’altra deduzione in merito (né

per i costi per l’uso dell’autovettura privata né per l’uso della bicicletta).

Non risulta del resto che,

ricevuto dal datore di lavoro il certificato di salario con la casella F

crociata, RI 1 si sia rivolto a chi lo aveva allestito, chiedendone la rettifica.

Il contribuente, che per legge è obbligato ad allegare alla dichiarazione

d’imposta i certificati di salario (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e

199.

cpv. 1 lett. a LT), è tenuto anche a verificare che il certificato

ricevuto sia completo ed esatto, nella misura in cui ciò sia possibile e esigibile.

Nel caso in cui riscontri dei vizi, deve renderne attento il datore di lavoro e

pretendere un certificato corretto. Se omette la verifica in questione, il

contribuente viola gli obblighi procedurali a suo carico e sarebbe passibile

anche di una sanzione per sottrazione d’imposta, nel caso in cui ne derivasse

un danno per il fisco (cfr. Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 13 ad art. 125 LIFD e n. 31 ad art. 127 LIFD).

Come visto poc’anzi, il

datore di lavoro ha indicato che il suo dipendente non avrebbe dovuto

sopportare alcun costo per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Se,

come invece sostenuto nel ricorso, avesse rimborsato solo parzialmente le spese

di trasporto per l’uso dei mezzi pubblici, il datore di lavoro avrebbe dovuto aggiungere

al salario l’importo risarcito (alla cifra 1 del certificato di salario) e il

dipendente avrebbe potuto dedurre integralmente le spese per il tragitto dal domicilio

al posto di lavoro nella propria dichiarazione d’imposta. Il tenore del certificato

di salario non consente tuttavia tale conclusione.

2.4

A titolo abbondanziale, va

ricordato che, per quanto concerne l’onere della prova, secondo un consolidato principio

della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è

tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che

concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n.

2C_388/2016 e n.2C_389/2016 del 23 febbraio 2017, consid. 2.2.1. e giurisprudenza

ivi citata; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

A prescindere dal contenuto del certificato di salario in questione (che attesta,

come visto, che il marito non ha sostenuto alcun costo per la trasferta dal

domicilio al luogo di lavoro), RI 1 non ha in ogni modo comprovato di essersi assunto

personalmente le spese postulate in deduzione mediante l’utilizzo della propria

autovettura e/o bicicletta.

In primo luogo, dal

contratto di lavoro per quadri (di cui sono state peraltro prodotte unicamente

le pagine 1 e 3) emerge solamente che egli lavora al 100% (42 ore settimanali,

ripartite secondo le necessità del datore di lavoro) e che il dipendente

"può in ogni tempo essere tenuto a prestare ore aggiuntive qualora ciò

fosse necessario". Non si sa però nulla riguardo agli orari di lavoro

quotidiani, alle ore straordinarie svolte e al numero delle trasferte eseguite

in Svizzera Interna, non essendo stati comprovati e documentati (mediante, ad

esempio, un’attestazione da parte del datore di lavoro, fatture, timesheet,

ecc.).

In secondo luogo, dal

regolamento inerente all’utilizzo del parcheggio in seno alla __________

annesso al gravame (il cui scopo è di ridurne l’uso da parte dei collaboratori),

non risulta che RI 1 non avrebbe il diritto a un posto auto (perché non è in

formazione, non frequenta uno stage e non è nemmeno un neo assunto), stante

anche (e soprattutto) il suo ruolo di direttore in seno alla __________ da

oltre dieci anni. Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere di spostarsi,

per sua scelta, con i mezzi pubblici.

Da ultimo va anche tenuto

presente che RI 1, come detto, non ha prodotto integralmente il "contratto

di lavoro per quadri". Non è dunque dato conoscere a questa Corte come sia

stata definita tra le parti l’assunzione delle spese di trasporto. Giova al

riguardo ricordare che le spese (tra cui anche quelle di trasporto) che i

dipendenti, ma anche i direttori, devono sopportare nell’interesse del datore

di lavoro (che devono essere contenute nel limite del possibile) e che sono

strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa,

sono, di regola, assunte dal datore di lavoro su presentazione dei

giustificativi.

2.5

Sia come sia, nella

fattispecie in esame, come detto, fa in ogni caso stato il contenuto del

certificato di salario, in cui il datore di lavoro ha apposto la crocetta nella

casella F, attestando in tal modo che RI 1 ha beneficiato del trasporto gratuito

dal domicilio al luogo di lavoro. In queste circostanze, a ragione l’RS 1 non

ha riconosciuto in deduzione le spese di trasporto per uso dell’autovettura

privata e/o della bicicletta. La questione non merita ulteriori approfondimenti.

La decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.

3.

Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: