80.2017.285
Deduzioni: spese professionali, trasporto, certificato di salario che attesta “trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro”, nessuna deduzione
16 luglio 2018Italiano17 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.285
80.2017.286
Lugano
16 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Daniela
Fossati, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 novembre 2017 contro la decisione dell’8 novembre 2017 in materia di IC
e IFD 2012.
Fatti
A. I coniugi RI 2 e RI 1,
nell’anno 2012, erano entrambi domiciliati a __________. Nella dichiarazione
d’imposta per il periodo fiscale litigioso, per quanto qui interessa, hanno chiesto
la deduzione delle spese professionali per il marito, di professione direttore
con diritto di firma collettiva a due presso la __________, dal 2005 (cfr.
estratto del registro di commercio del Canton Ticino), per complessivi fr.
4'220.–, di cui fr. 1'120.– per spese di trasporto con il veicolo privato e fr.
700.– per l’uso della bicicletta.
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC e IFD 2012, con decisione del 12 novembre 2014,
l’RS 1 ha commisurato il reddito imponibile in fr. 169'800.– per l’IC e in fr.
185’900.– per l’IFD.
Per quanto concerne le
spese professionali, non ha ammesso in deduzione né l’importo di fr. 1'120.– per
spese di trasporto con il veicolo privato, né l’importo fr. 700.– per l’uso
della bicicletta, con la seguente motivazione:
2.2 Deduzione
non concessa; trasporto gratuito dal domicilio al luogo di
lavoro (vedi certificato di salario)
C. RI 1 ha impugnato la
suddetta decisione con reclamo del 15 novembre 2014, nel quale – per quanto qui
interessa – ha anzitutto confermato che il suo datore di lavoro, nell’ambito
del piano di mobilità aziendale, gli ha offerto un “Abbonamento Arcobaleno” per
il trasporto dal suo domicilio al luogo di lavoro. Per quanto concerne le spese
di trasporto con l’autovettura privata, ha postulato la deduzione di fr. 1'200.–,
precisando in particolare quanto segue:
Nella mia funzione di direttore non è raro (ca. 1/3
delle giornate lavorative) che debba lavorare fino a tardi la sera o debba
spostarmi per riunioni in luoghi coperti insufficientemente dai trasporti
pubblici o dove l’abbonamento arcobaleno che l’azienda che mi ha messo a
disposizione non è valido. Da un banale controllo nell’orario ufficiale dei
trasporti pubblici del __________ potete costatare che alle 19:09 parte da __________
l’ultimo autopostale per __________ __________.
Nei
giorni in cui finisco di lavorare dopo le 19:00 o che per lavoro devo recarmi
fuori dal comprensorio del __________, per poi rientrare a domicilio, debbo
pertanto utilizzare un veicolo privato: la bicicletta in caso di bel tempo oppure
l’automobile privata oppure un veicolo della Mobility . Purtroppo non sono più
in possesso delle copie delle fatture della Mobility per il 2012, perché mai
avrei pensato che mi fosse contestata questa deduzione. Per il 2014, anno in
corso, posso però dimostrare, dati alla mano, che solo l’utilizzo dei veicoli Mobility
per ragioni legate al mio lavoro mi è costato ad oggi CHF 2'112.55. …
Per le stesse ragioni ha
domandato di riconoscere la deduzione di fr. 700.– a titolo di spese per l’uso
della bicicletta.
D. Con decisione su
reclamo dell’8 novembre 2017, l’RS 1 ha negato la deduzione delle suddette spese
di trasporto. Ha in particolare evidenziato che, giusta le disposizioni
inerenti alla compilazione del certificato di salario, il datore di lavoro nel
certificato rilasciato a favore di RI 1 ha crociato la casella F, attestando in
tal modo la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo al luogo di lavoro.
Preso altresì atto dei regolamenti sulle spese del datore di lavoro, l’autorità
fiscale è giunta alla conclusione che il contribuente non può postulare in
deduzione i costi di trasporto riguardanti il tragitto domicilio-luogo di
lavoro.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 e RI 1 chiedono, in
accoglimento del gravame, che le deduzioni indicate nella dichiarazione
d’imposta di fr. 1'200.– a titolo di spese per l’uso del veicolo privato (cifra
2.2) e di fr. 700.– per l’uso della bicicletta (cifra 2.3), vengano ammesse. I
ricorrenti riconfermano che il datore di lavoro del marito contribuisce solo
parzialmente (al massimo con fr. 600.–) alle spese di trasporto dal domicilio
al luogo di lavoro (quale misura di promozione dei mezzi di trasporto pubblico).
Producono al proposito copia del relativo regolamento (cfr. doc. D annesso al
presente ricorso).
A loro dire, il datore di
lavoro del marito non garantirebbe dunque, come asserito dall’autorità fiscale,
la gratuità del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro. Evidenziano inoltre
che il marito si sposterebbe spesso, per sua scelta, con i mezzi di trasporto
pubblici. Il suo ruolo di direttore lo obbligherebbe, però, a esercitare la sua
attività professionale con orari irregolari, come previsto da contratto (cfr.
doc. E annesso al presente ricorso). Egli, con una certa frequenza, avrebbe
terminato il suo lavoro dopo le ore 19:00 e anche dopo le ore 20:00. Infine,
egli si sarebbe recato anche con una certa frequenza nella Svizzera tedesca (in
particolare a __________ e a __________). Neppure in questi casi sarebbe stato
possibile fare uso dei mezzi pubblici dal luogo di domicilio (__________) alla
stazione di __________ entro l’orario di partenza del treno (6:15).
F. Con scritto del 20
dicembre 2017, l’RS 1 si limita a trasmettere l’incarto fiscale dei ricorrenti,
rinunciando a formulare osservazioni in merito al ricorso.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni
complessive.
1.2.
1.2.1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 del
decreto esecutivo del 20 dicembre 2011 concernente l’imposizione delle persone
fisiche, valido per il periodo fiscale 2012, sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) […]
c) per
l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di
un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 70 cts. il km per le automobili (limitatamente
a percorrenze fino a 15’000 km) rispettivamente 65 cts (per la parte di percorrenza
che eccede i 15’000 km) (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo citato).
1.2.2.
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata. La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno
è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv.
3 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.2.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, le spese di trasporto con un veicolo
privato sono considerate necessarie per l’acquisizione del reddito solo se non
si può ragionevolmente pretendere dal contribuente che si serva di un mezzo
pubblico. Ciò si verifica in particolare se l’interessato è
infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto distante dal domicilio
o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa inizia o termina ad orari
incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto pubblici o ancora se il
contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione (cfr. p.
es. la sentenza TF n.2C_807/2011 del 9 luglio 2012, consid.
2.3.1 e giurisprudenza citata). A queste condizioni, l’uso del
mezzo privato appare necessario e i relativi costi sono pertanto deducibili. Se,
per contro, non sono adempiuti tali criteri, i costi che eccedono quelli per
l’uso del mezzo pubblico costituiscono spese per il mantenimento personale,
non deducibili (Koller, Die
Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des Fahrkostenabzuges bei der direkten
Bundessteuer, in: ASA 80 p. 761 ss., in particolare p. 782 s., con riferimento
alla sentenza del Tribunale federale n.2P.254/2002 del 12 maggio 2003, consid.
4.2).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso qui posto
a giudizio, è controversa la deduzione delle spese di trasporto del marito dal
domicilio (__________) al luogo di lavoro (__________) con l’autoveicolo
privato e la bicicletta. Come visto, i ricorrenti postulano la deduzione di
queste spese, sostenendo in particolar modo che il datore di lavoro non ne garantirebbe
la gratuità. Inoltre, il marito, per sua scelta, avrebbe fatto
uso dei mezzi pubblici, ma gli orari di lavoro irregolari, così come le
trasferte effettuate in Svizzera interna, non sarebbero conciliabili con gli
orari di tali mezzi. Di conseguenza, egli sarebbe costretto a usare
l’autovettura rispettivamente la bicicletta.
L’autorità fiscale, dal
canto suo, nella decisione impugnata, ha in particolare rilevato che nel
certificato di salario del marito, il datore di lavoro avrebbe attestato la gratuità
del trasporto dal domicilio al luogo di lavoro.
2.2
Nel modulo 4 della
dichiarazione d’imposta 2012, i ricorrenti hanno indicato che il marito aveva
diritto alle deduzioni per spese di trasporto, dal domicilio al luogo di lavoro,
con il veicolo privato per un totale di fr. 1'120.– (dal 1° gennaio 2012 al 31
dicembre 2012, per il tragitto __________ di 8 km, 16 km al giorno, per 100
giorni, per un totale di 1’600 km x 0.70 fr/km), e con la bicicletta per
complessivi fr. 700.– (forfait). Nella motivazione (necessaria per poter
dedurre i costi del veicolo privato) hanno crociato l’ultima casella,
confermando "orari irregolari con fine dell’attività oltre i normali orari
d’ufficio". Nel certificato di salario dell’anno 2012, prodotto unitamente
alla dichiarazione d’imposta, il datore di lavoro di RI 1 (la __________) ha però
crociato la casella F "trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro".
2.3
2.3.1
Dalle Istruzioni per la
compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite
(modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella F nel caso in cui al
proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al
luogo di lavoro, segnatamente:
-
la messa a disposizione di
un’automobile di servizio da parte del datore di lavoro …, nella misura in cui
il dipendente per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non assume a
proprio carico almeno 70 centesimi al chilometro. Dipendenti del servizio
esterno …;
-
il trasporto al luogo di lavoro
mediante un mezzo di trasporto comune (soprattutto nel settore dell’edilizia);
-
il rimborso delle spese effettive
per i chilometri percorsi dal dipendente del servizio esterno che
prevalentemente utilizza l’automobile privata per recarsi direttamente dal suo
domicilio presso clienti, vale a dire senza recarsi dapprima negli uffici del
datore di lavoro;
-
la messa a disposizione di un
abbonamento generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente
riceve un abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale,
l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3
del certificato di salario … .
Il rimborso di un abbonamento
metà-prezzo non deve essere invece certificato (Istruzioni citate par.
9).
2.3.2
La casella F è dunque da
crociare se il dipendente non deve sopportare i costi del tragitto dal
domicilio al luogo di lavoro. Occorre al riguardo tenere presente che il
dipendente, nella propria dichiarazione d’imposta, può far valere in deduzione le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (cfr., al proposito,
l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD e l’art. 25 cpv. 1 lett. a LT). Allo
scopo di evitare una deduzione non giustificata di tali spese rispettivamente
di evitare una doppia deduzione nel certificato di salario e nella dichiarazione
d’imposta, l’autorità fiscale è tenuta a sapere se il dipendente si assume
queste spese o no. Di conseguenza, la casella F deve essere sempre crociata nel
caso in cui al dipendente non sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione
al luogo di lavoro/ai luoghi di lavoro. Ciò è il caso, ad esempio, anche
laddove si tratta di un collaboratore esterno, il quale raggiunge il cliente
direttamente dal proprio domicilio e il datore di lavoro rimborsa tutte le
spese di trasporto per l’uso del veicolo privato in base ai chilometri
effettivamente percorsi oppure tramite un rimborso forfettario (in quel caso,
per chiarezza e anche per evitare disguidi in merito alle deduzioni per le
spese di trasporto, nel certificato di salario si deve dichiarare anche il rimborso
forfettario così come la trasferta gratuita dal domicilio al posto di lavoro). Nel
caso in cui il datore di lavoro prevede il rimborso dell’utilizzo dei mezzi
pubblici, egli deve apporre la crocetta nella casella F solamente se i costi
del tragitto dal domicilio al luogo di lavoro vengono rimborsati integralmente.
In presenza di rimborso parziale, l’importo risarcito deve essere invece
aggiunto al salario (cifra 1 del certificato di salario). In tal caso il
dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua dichiarazione
(Bosshard/Mösli, Der neue
Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 e s.).
2.3.3
Ciò posto e considerato come
in casu nel certificato di salario dell’anno 2012 annesso alla
dichiarazione d’imposta è stata crociata la casella F ("trasporto gratuito
dal domicilio al luogo di lavoro"), e in calce è stata confermata
l’esattezza dei dati indicati, il datore di lavoro ha inequivocabilmente attestato
che, nel periodo fiscale litigioso, RI 1 non ha dovuto sobbarcarsi alcun costo di
trasferta per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Ne discende che,
tenuto conto anche del principio della verità materiale del certificato di
salario (Bosshard/Mösli, op. cit.,
p. 14), i ricorrenti non possono far valere alcun’altra deduzione in merito (né
per i costi per l’uso dell’autovettura privata né per l’uso della bicicletta).
Non risulta del resto che,
ricevuto dal datore di lavoro il certificato di salario con la casella F
crociata, RI 1 si sia rivolto a chi lo aveva allestito, chiedendone la rettifica.
Il contribuente, che per legge è obbligato ad allegare alla dichiarazione
d’imposta i certificati di salario (articoli 125 cpv. 1 lett. a LIFD e
199.
cpv. 1 lett. a LT), è tenuto anche a verificare che il certificato
ricevuto sia completo ed esatto, nella misura in cui ciò sia possibile e esigibile.
Nel caso in cui riscontri dei vizi, deve renderne attento il datore di lavoro e
pretendere un certificato corretto. Se omette la verifica in questione, il
contribuente viola gli obblighi procedurali a suo carico e sarebbe passibile
anche di una sanzione per sottrazione d’imposta, nel caso in cui ne derivasse
un danno per il fisco (cfr. Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 13 ad art. 125 LIFD e n. 31 ad art. 127 LIFD).
Come visto poc’anzi, il
datore di lavoro ha indicato che il suo dipendente non avrebbe dovuto
sopportare alcun costo per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro. Se,
come invece sostenuto nel ricorso, avesse rimborsato solo parzialmente le spese
di trasporto per l’uso dei mezzi pubblici, il datore di lavoro avrebbe dovuto aggiungere
al salario l’importo risarcito (alla cifra 1 del certificato di salario) e il
dipendente avrebbe potuto dedurre integralmente le spese per il tragitto dal domicilio
al posto di lavoro nella propria dichiarazione d’imposta. Il tenore del certificato
di salario non consente tuttavia tale conclusione.
2.4
A titolo abbondanziale, va
ricordato che, per quanto concerne l’onere della prova, secondo un consolidato principio
della procedura fiscale, esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è
tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono a escludere o a ridurre il debito verso l’erario (decisione TF n.
2C_388/2016 e n.2C_389/2016 del 23 febbraio 2017, consid. 2.2.1. e giurisprudenza
ivi citata; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
A prescindere dal contenuto del certificato di salario in questione (che attesta,
come visto, che il marito non ha sostenuto alcun costo per la trasferta dal
domicilio al luogo di lavoro), RI 1 non ha in ogni modo comprovato di essersi assunto
personalmente le spese postulate in deduzione mediante l’utilizzo della propria
autovettura e/o bicicletta.
In primo luogo, dal
contratto di lavoro per quadri (di cui sono state peraltro prodotte unicamente
le pagine 1 e 3) emerge solamente che egli lavora al 100% (42 ore settimanali,
ripartite secondo le necessità del datore di lavoro) e che il dipendente
"può in ogni tempo essere tenuto a prestare ore aggiuntive qualora ciò
fosse necessario". Non si sa però nulla riguardo agli orari di lavoro
quotidiani, alle ore straordinarie svolte e al numero delle trasferte eseguite
in Svizzera Interna, non essendo stati comprovati e documentati (mediante, ad
esempio, un’attestazione da parte del datore di lavoro, fatture, timesheet,
ecc.).
In secondo luogo, dal
regolamento inerente all’utilizzo del parcheggio in seno alla __________
annesso al gravame (il cui scopo è di ridurne l’uso da parte dei collaboratori),
non risulta che RI 1 non avrebbe il diritto a un posto auto (perché non è in
formazione, non frequenta uno stage e non è nemmeno un neo assunto), stante
anche (e soprattutto) il suo ruolo di direttore in seno alla __________ da
oltre dieci anni. Del resto è lo stesso ricorrente ad ammettere di spostarsi,
per sua scelta, con i mezzi pubblici.
Da ultimo va anche tenuto
presente che RI 1, come detto, non ha prodotto integralmente il "contratto
di lavoro per quadri". Non è dunque dato conoscere a questa Corte come sia
stata definita tra le parti l’assunzione delle spese di trasporto. Giova al
riguardo ricordare che le spese (tra cui anche quelle di trasporto) che i
dipendenti, ma anche i direttori, devono sopportare nell’interesse del datore
di lavoro (che devono essere contenute nel limite del possibile) e che sono
strettamente necessarie allo svolgimento della propria attività lavorativa,
sono, di regola, assunte dal datore di lavoro su presentazione dei
giustificativi.
2.5
Sia come sia, nella
fattispecie in esame, come detto, fa in ogni caso stato il contenuto del
certificato di salario, in cui il datore di lavoro ha apposto la crocetta nella
casella F, attestando in tal modo che RI 1 ha beneficiato del trasporto gratuito
dal domicilio al luogo di lavoro. In queste circostanze, a ragione l’RS 1 non
ha riconosciuto in deduzione le spese di trasporto per uso dell’autovettura
privata e/o della bicicletta. La questione non merita ulteriori approfondimenti.
La decisione impugnata non presta dunque il fianco a critiche.
3.
Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: