80.2017.290
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Grigioni, amministratore e azionista unico domiciliato nel Canton Ticino
19 aprile 2018Italiano27 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.290
Lugano
19 aprile 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 novembre 2017 contro la decisione del 8 novembre 2017 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale.
Fatti
A. RI 1 è una società il
cui scopo è l’esercizio di ogni attività di carattere fiduciario, la consulenza
commerciale ed aziendale; le operazioni di cambio divise e biglietti di banca;
incarichi relativi alla costituzione, fusione, scissione, trasformazione, liquidazione
e partecipazione a società; attività fiduciarie per conto di terzi; amministrazione
di patrimoni e di beni di terzi e consulenza per investimenti; attività di
marketing e nel campo delle relazioni pubbliche. Può inoltre assumere partecipazioni
in altre società.
La società è iscritta a
Registro di commercio dal 26.11.2003: dapprima era domiciliata in via __________
(e meglio sino al 10.10.2013), per poi trasferirsi nel Canton __________.
Inizialmente è risultata domiciliata presso __________, __________ a __________
ed in seguito in via __________ a __________ (dati consultabili al sito
internet www.zefix.ch, sito visionato il 27.2.2018).
B. Con decisione
pregiudiziale di assoggettamento del 15.12.2016 l’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche si rivolgeva a RI 1 rivendicando l’assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino a partire dal 1°.1.2014. In particolare, dopo aver
ricordato il tenore dell’art. 60 LT, l’autorità fiscale ha precisato che in
ambito intercantonale e sulla base della prassi del Tribunale federale in materia
di doppia imposizione, il domicilio fiscale di una persona giuridica si trova
in primis nel luogo che è stato designato quale sede dagli statuti, ma che, nel
caso in cui al luogo di ubicazione della sede non vi siano né direzione né
installazioni, diventa determinante il luogo dell’amministrazione effettiva.
L’UTPG chiariva che dopo il trasferimento della sede a __________,
l’amministrazione effettiva di RI 1 era rimasta in __________, ritenuto che la
direzione degli affari viene svolta negli uffici di __________ e che __________,
unico membro del Consiglio di amministrazione, è domiciliato a __________. A __________
esisterebbe unicamente un recapito in via __________.
C. Con reclamo
11/12.1.2017 RI 1 contestava la decisione pregiudiziale di assoggettamento. In
particolare la società confermava di aver avuto la sua sede in __________ sino
al 3.10.2013 e di averla poi spostata nel Canton __________ all’inizio di
ottobre 2013 a seguito di una “(...) politica di contenimento dei costi societari
e in particolar modo dei costi di affitto dell’ufficio decisamente inferiori a __________
rispetto a __________”. In particolare la reclamante precisava che, dopo un
passaggio a __________ in attesa di trovare un ufficio adeguato, aveva preso in
subaffitto un ufficio a __________, che aveva arredato e nel quale era pure
custodita tutta la documentazione societaria e tenuta la contabilità. Inoltre,
l’insorgente spiegava che, essendosi notevolmente ridotta l’attività della
società nei periodi 2014-2015, la presenza e gli spostamenti dell’unico membro
del CdA, __________, erano saltuari ma comunque regolari ed avvenivano secondo
le necessità. La presenza a Lugano di __________ era inoltre legata al fatto
che questi è membro della società __________, con sede in via __________ a __________.
L’insorgente riteneva infine che non avesse alcuna rilevanza il fatto che __________
risiedeva a __________.
D. Con raccomandata 17.10.2017
l’UTPG si rivolgeva a RI 1 invitandola a voler trasmettere tutta una serie di
documenti, in assenza dei quali il reclamo sarebbe stato respinto (tra i quali
copia di tutti i contratti di locazione della società, contratti di lavoro dei
dipendenti, copia dei permessi di soggiorno, distinta salari AVS, copia dei
bilanci e dei conti economici, copia dei contratti di telefonia, copia scheda
indicante il consumo elettrico, generalità esatte del beneficiario economico
della società).
Con raccomandata 3/6.11.2017
RI 1 presentava la documentazione richiesta.
E. Con decisione su
reclamo dell’8.11.2017 l’UTPG respingeva il gravame presentati da RI 1.
In particolare, in
relazione al contratto di sublocazione, l’UTPG rilevava l’esiguità del canone
annuale, pari a fr. 1'800.- per l’affitto di un locale/ufficio non arredato e
l’uso dei servizi. Inoltre, tale circostanza, unitamente agli scarsi dettagli
contenuti nel contratto di locazione, portava ad escludere di fatto l’esistenza
dell’amministrazione effettiva di RI 1 a __________.
Secondo l’UTPG, parte
locatrice, la __________ (ora __________) avrebbe preso in locazione, in uno
stabile abitativo e commerciale di proprietà di una persona fisica, locali della
superficie netta di circa 40 mq, al piano terra, come pure un parcheggio di
fronte ai locali in locazione. Questo dato lascerebbe intendere che il
trasferimento di sede a __________ è da considerarsi fittizio, posto come la
domiciliazione è una semplice elezione a sede di una società in subaffitto presso
la __________ (locatore).
A far propendere per una
domiciliazione fittizia della società nel Canton __________ vi sarebbe stata
inoltre l’assenza di dipendenti con contratto di lavoro: le indennità
corrisposte a __________ sarebbero state delle “attestazioni di rendita” come
membro del Cda.
Inoltre, __________, unico
membro del Cda nonché azionista unico di RI 1, sarebbe stato a beneficio di un
permesso “C” di domicilio (rilasciato a __________ il 12.3.2014) e sarebbe
stato domiciliato in via __________. Sul sito inernet www.local.ch
era iscritto come impiegato di banca.
Inoltre __________ risultava
essere titolare della società “__________di __________”, con sede in via __________
a __________ (stesso indirizzo di quello privato).
Dal sito internet della
società sarebbe inoltre risultato che RI 1, attiva nell’ambito fiduciario e
della consulenza commerciale ed aziendale, si occupava principalmente dell’amministrazione
di patrimoni di terzi. In particolare, avrebbe stipulato accordi come “gestore
esterno” con alcune banche della piazza finanziaria __________ ed estera. __________
non sarebbe stato inoltre iscritto all’albo dei fiduciari ticinesi: egli risulterebbe
essere “Head of Wealth Management at RI 1” __________, Svizzera, dal 2004 a
tutt’oggi.
Inoltre nei costi
contabilizzati da RI 1 vi sarebbero state anche “spese carburante auto,
parcheggio e varie”, dalle quali risultava come l’amministratore unico fosse
solito fare rifornimento presso stazioni di benzina ticinesi (__________).
Nelle fatture presentate non vi sarebbe stato alcuno scontrino relativo
all’acquisto di carburante nel Canton __________.
L’UTPG sottolineava
inoltre l’esistenza di un conto bancario intestato a RI 1 presso __________ in __________
a __________.
Inoltre il numero
telefonico __________, corrispondente al “vecchio numero” utilizzato da RI 1 sarebbe
stato deviato verso il numero di telefonia mobile __________.
L’UTPG stabiliva in
conclusione che, ponderati tutti questi elementi, il trasferimento di sede nel
Canton __________ appariva fittizio.
F. Con tempestivo
ricorso 30.11/1°.12.2017 RI 1 si aggrava contro la decisione su reclamo. La
ricorrente rileva un accanimento nei suoi confronti da parte dell’autorità
fiscale e rivendica il suo diritto ad un esame equo, imparziale ed indipendente
della fattispecie.
La società insorgente
riprende gli argomenti esposti nella motivazione dell’UTPG, contestandoli uno
ad uno. Inizia con il precisare che l’affermazione secondo cui all’indirizzo di
via __________ vi sarebbero gli uffici della __________ è errata: la superficie
è subaffittata alla ricorrente, mentre __________ avrebbe la propria sede __________
a __________.
Neppure l’assenza di
personale dipendente sarebbe da prendere in considerazione per giudicare il
luogo dove viene esercitata l’effettiva amministrazione e direzione della
società. L’autorità fiscale ignorerebbe il contesto economico e misconoscerebbe
il fatto che l’attività di RI 1 è tale da poter essere svolta unicamente da __________.
Essendo questi anche amministratore unico, non abbisognerebbe di un contratto
di lavoro con la società: la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del
Canton __________ preleverebbe i contributi sulla sua retribuzione come amministratore
unico.
Nel soppesare gli elementi
l’UTPG avrebbe inoltre dato importanza al fatto che l’amministratore unico
della società, __________, beneficia di un permesso di domicilio “C” rilasciato
a Bellinzona il 12.3.2014. La ricorrente puntualizza che al suo amministratore è
stato rilasciato tale permesso dal 19.9.1975, e che nel 2014 lo stesso è stato
unicamente rinnovato.
Per quanto concerne la
ditta individuale “__________” a __________, RI 1 spiega che tale società,
attiva da gennaio 2014, sarebbe comunque inattiva da metà dello stesso anno,
nonostante non sia ancora stata cancellata dal registro di commercio del Canton
Ticino.
Inconferente sarebbe
inoltre il fatto che __________ non figuri nell’albo dei fiduciari ticinesi:
sin dalla costituzione della ricorrente, la stessa avrebbe sempre avuto tra gli
organi un fiduciario. L’ultimo organo iscritto all’albo dei fiduciari, __________,
avrebbe dato le dimissioni nel 2015 per motivi di salute e ciò posteriormente
al trasferimento della sede nel Canton __________.
La società ricorrente
ritiene anche irrilevante la valutazione sulle spese legate al carburante ed al
luogo in cui viene effettuato il pieno: l’automobile utilizzata
dall’amministratore unico avrebbe un’autonomia di 600-700 km, ciò che gli permetterebbe
di fare parecchie trasferte senza fermarsi a dover rifare il pieno nel Canton __________.
Neppure determinante
sarebbe il fatto di avere un conto presso un istituto di credito con sede a __________:
secondo RI 1, l’UTPG non avrebbe piena coscienza della realtà economica e delle
difficoltà di aprire oggigiorno conti presso banche. RI 1 sarebbe cliente di
lungo corso di __________, della quale è pure consulente esterna, motivo per
cui non vi sarebbe stata alcuna ragione per chiudere la relazione bancaria.
Anche il mantenimento del
vecchio numero di telefono non avrebbe alcuna pertinenza per stabilire
l’amministrazione e la direzione effettiva della società: tale numero si trova
in possesso di tutti i suoi contatti.
In conclusione RI 1 indica
di aver trasferito la propria sede da __________ a __________ per motivi di
“bilancio”. La società ha avuto la necessità di risparmiare ovunque possibile:
il trasferimento della sede nel Canton __________ ha avuto proprio questo
scopo.
G. Con osservazioni
11/12.1.2018 l’UTPG si riconferma nella decisione impugnata. L’autorità fiscale
rileva che dal ricorso presentato non può essere dedotto che il “day-to-day
management” della RI 1 (amministrazione effettiva, direzione corrente della
società e degli affari) sia effettuato a __________. Non viene infatti specificato
che a __________ vengono svolte tutte le attività di controllo: ossia la presa
di decisioni strategiche, le telefonate ai clienti, gli incontri con
quest’ultimi, la stipula dei contratti. L’autorità fiscale ritiene che,
soppesando tutti gli elementi a disposizione, il trasferimento di sede nel
Canton __________ sia di pura facciata.
Le osservazioni sono state
trasmesse il 12.1.2018 a RI 1, la quale non ha presentato replica.
Diritto
1. 1.1.
La ricorrente, in seguito
al trasferimento della sede, avvenuta nell’aprile del 2013, è stata
assoggettata alle imposte dirette nel Canton Grigioni.
In virtù della decisione
contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato l’assoggettamento in
considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva è esercitata in
Ticino. Lo ha fatto in base all’art. 60 della legge tributaria cantonale (LT),
secondo cui le persone giuridiche sono assoggettate all’imposta in virtù della
loro appartenenza personale quando hanno sede o amministrazione effettiva nel
Cantone.
1.2.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990
sull’armonizza-zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS
642.14) stabilisce che le società di capitali, le società cooperative, le
associazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche sono assoggettate
all’imposta se hanno la loro sede o la loro amministrazione effettiva nel
Cantone. Sulla base di questa disposizione, può verificarsi che
l’assoggettamento per appartenenza personale sia rivendicato sia dal cantone di
sede sia da quello dell’amministrazione effettiva. Il conflitto che ne deriva
deve essere risolto in base alle disposizioni del diritto tributario intercantonale.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il domicilio fiscale
principale di una persona giuridica nei rapporti intercantonali si trova
essenzialmente alla sede indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di
commercio. Non ci si fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto
civile, se ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate
effettivamente la direzione e l’amministrazione, che di solito si concentrano
alla sede statutaria. In tal caso, è determinante questo luogo come domicilio
fiscale. È irrilevante che la scelta della sede statutaria sia giustificata da
considerazioni fiscali o da altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda
alla situazione effettiva ed appaia costituita ad arte. È determinante
l’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. p. es. le sentenze del
Tribunale federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.2;
n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009, consid. 2.1; n.2C_431/2014 del 4 dicembre
2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute,
Der Begriff der tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen
Verhältnis bei den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, Basilea 2011, § 8, n. 2 ss., p. 94; de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss., p. 130; Locher, Einführung in das interkantonale
Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
1.3.
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di infrastruttura
e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati concretamente per
svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma rappresentano piuttosto una
struttura costituita ad arte per nascondere la realtà (cfr. p. es. la sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009,
consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del canton Zurigo StE
2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/
Maute, op. cit., p. 747; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 7-8, p. 96). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenza del Tribunale
federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n.
2C_483/2016 del 11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del tribunale amministrativo
del canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 8, p. 96; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 748).
1.4.
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società di trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva. Secondo il
Tribunale federale l’amministrazione effettiva si trova al luogo dove si
svolgono quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento dello scopo
statutario, dove la società ha il centro dei propri interessi effettivi ed
economici e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si
concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301, consid. 2; DTF 50 I 100,
consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva varia a dipendenza
della tipologia, della grandezza e dell‘attività svolta dalla società. In
generale, dottrina e giurisprudenza definiscono l’amministrazione effettiva
come la direzione corrente della società (day-to-day management), nozione
a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività amministrativa (intesa come
tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di segretariato, ecc.) e,
dall’altro, le attività di controllo e le decisioni strategiche di competenza
del CdA (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11
novembre 2016, consid. 3; n.2C_1086/2012 del 16 maggio 2013, consid. 2.2; De le Court, op. cit.,
p. 408 s.; Heilinger/ Maute, op.
cit., p. 752; Jung, op. cit., p.
172; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach,
op. cit., § 8, n. 9 e 13, p. 96 e 98 s.).
1.5.
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono a escludere o a ridurre
il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990
B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il Tribunale
federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza di
importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenza del Tribunale
federale n.2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3;
n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.;2C_483/2016 del 11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 20-22, p. 101 s.; Locher, op. cit., p. 47).
1.6.
Occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, il Tribunale federale ha ritenuto troppo esigui i legami
con la sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del Tribunale federale n.2C_483/2016 del 11 novembre
2016).
Nel caso di
una società immobiliare, l’Alta Corte ha affermato che essa è illimitatamente
imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le decisioni di
gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone. In tale eventualità,
il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività dirigenziale è
svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica in particolare
se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista principale. In
questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e vendita di
immobili, designazione degli amministratori degli immobili e gestione degli
utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice gestione degli
immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di locazione, ecc.)
(sentenza del 15 dicembre 2006, n.2P.120/2006, consid. 3.1 e giurisprudenza
citata).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del Tribunale federale n.2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del Tribunale federale n.2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
1.7.
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso concreto, RI 1 ha
la propria sede nel Canton Grigioni dal 10.10.2013. Dall’estratto del registro
di commercio emerge che la stessa ha la propria sede attuale in via __________
a __________. In precedenza aveva la sede presso __________ ed ancor prima
(ossia dalla sua costituzione sino al 2013) era domiciliata nel Canton Ticino a
__________, in via __________. Autorizzato a rappresentare la società è __________,
cittadino __________ domiciliato a __________. Egli è membro del Consiglio di
amministrazione nonché azionista unico di RI 1 (cfr. sito internet www.zefix.ch,
consultato il 27.2.2018).
2.2
Come visto, la sede
societaria, indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è
dunque atta a costituire un assoggettamento per appartenenza personale in
ambito di diritto intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere.
Quest’ultimo si caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza
d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel
luogo di sede.
2.3
Si rileva innanzitutto
come, per quanto concerne la prima sede nel Canton __________, ossia presso __________,
la ricorrente non ha presentato alcun documento attestante una sua effettiva
presenza. In particolare, nel contesto del reclamo 11/12.1.2017, RI 1 indica: “(...)
dopo un passaggio a __________ in attesa di trovare un ufficio adeguato, ha
preso in subaffitto un ufficio a __________ (...)” (pag. 2 del reclamo
11/12.1.2017).
In merito a questa prima
domiciliazione nel Canton __________ va osservato che se si immette nel
registro di commercio del Canton __________ il nominativo di __________ (https://gr.chregister.ch/cr-portal/suche/suche.xhtml,
sito consultato il 23.1.2018) si può notare che la stessa ricopre molte cariche
per società più disparate, molte delle quali risultano avere il proprio
recapito presso __________ a __________, dove si trova anche la sede di __________
ed un tempo di RI 1 (a titolo
esemplificativo si possono citare __________, __________, __________, __________,
la Fondazione __________ __________, __________, __________, __________). Deve
anche essere rilevato che __________ è una fiduciaria, come ben si evince dallo
scopo della società, visualizzabile sul sito internet del registro di commercio
del Canton __________.
De facto, in
assenza di prove apportate dalla contribuente si può concludere che dal
10.10.2013
al 9.7.2014 la società non aveva uffici propri nel Canton __________,
ma che disponeva di un mero recapito presso una fiduciaria.
Per quanto concerne la
sede di __________, ubicata in via __________, la società insorgente presenta
un contratto di subaffitto concluso con __________ (società che tra le altre
cose, al momento in cui era stato sottoscritto il contratto tra le parti aveva
come scopo sociale anche la consulenza aziendale e le intermediazioni di tipo
commerciale e finanziario, nonché la prestazione di servizi fiduciari, www.zefix.ch,
sito consultato il 1°.3.2018). In particolare lo stesso è stato concluso per
una durata indeterminata, il canone di locazione è di fr. 150.- tutto compreso:
viene messo a disposizione un locale/ufficio non arredato e l’uso dei servizi.
Ora anche per quanto
attiene a questa sede non si può non rilevare come, al momento
dell’insediamento della società all’indirizzo di via __________, a
quest’indirizzo fosse ancora domiciliata la __________ (che si è poi trasferita
nel mese di ottobre 2016 all’indirizzo di __________, sempre a __________.
Ora, l’esiguo per non dire
irrisorio canone di locazione stipulato tra le parti, nonché il fatto che il
contratto di subaffitto è stato stipulato con una società che svolgeva attività
di tipo fiduciario, non permettono ritenere provata l’esistenza di legami
stretti con il territorio grigionese e fanno per contro propendere per
l’assenza d’importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”)
nel luogo di sede.
Va inoltre specificato che
la ricorrente, dal cambio di sede di parte locatrice non ha prodotto alcuna
altra documentazione attestante l’esistenza di un contratto di
locazione/sublocazione.
2.4
In tal senso appare
particolarmente calzante l’osservazione dell’UTPG secondo cui RI 1 non impiega
alcun dipendente: se è vero che sicuramente la ricorrente può dotarsi del
numero di personale che più le si addice, tuttavia non si può non rilevare che
tutta l’attività dell’insorgente è concentrata nelle mani di __________, che è
domiciliato a __________ e che, nel 2014 (ossia quando già la sede di RI 1 era
stata trasferita nel Canton __________) ha costituto la “__________ditta
individuale attiva nel ramo della rivendita di oggettistica, che può eseguire
anche il cambio di biglietti di banca e clientela retail, e può anche effettuare
attività di introducing broker presso banche (e non la gestione). Tali scopi
sono del tutto simili a quelli svolti dalla società insorgente. L’indirizzo di
questa ditta coincide con quello del domicilio dell’amministratore unico di RI
1.
In merito a __________,
viene indicato come la stessa avrebbe avuto corta vita, smettendo la propria
attività già a metà del 2014. Ora, come correttamente rilevato dall’UTPG, la ditta
risulta a tutt’oggi iscritta a registro di commercio (in merito all’importanza
del registro di commercio nell’attestare fatti giuridici rilevanti si veda l’art.
1.
dell’Ordinanza sul registro di commercio [ORC; RS 221.411]). L’art. 39 cpv. 1
dell’ORC stabilisce inoltre che “Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce
a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale
deve notificare la cancellazione della ditta individuale”. Considerata la
pubblicità del registro di commercio, indipendentemente da quanto afferma RI 1,
si deve ritenere che __________ di __________ sia tuttora esistente.
Tutti questi elementi,
presi nel loro insieme, conducono a ritenere che l’amministrazione effettiva e
la direzione di RI 1RI 1 sia da sempre stata esercitata nel Canton Ticino,
luogo in cui risiede il suo amministratore unico, che è impegnato anche in
un’altra società.
Per contro non è stato
apportato alcun tipo di prova che possa permettere di localizzare nel Canton __________
l’amministrazione effettiva di RI 1. Dagli atti non emerge che nel Canton __________
vengano svolte quelle attività che nel loro insieme servono all’adempimento
dello scopo statutario. Non risulta in particolare che la società abbia nel
Canton __________ “(...) il centro dei propri interessi effettivi ed economici
e dove sono esercitate quelle attività dirigenziali che di solito si concentrano
alla sede statutaria”.
3.
3.1.
Vi sono per contro
molteplici elementi che portano questa Camera a ritenere che la decisione
dell’UTPG di assoggettare la società alle imposte nel Canton Ticino sia
corretta.
3.2
Il domicilio dell’amministratore
unico, che è pure azionista unico di RI 1, è in __________, a __________. Come
visto in precedenza la società non ha dipendenti: l’amministrazione e la direzione
societaria sono nelle mani di __________, che è inoltre l’unica persona
abilitata ad impegnare la società, godendo del diritto di firma individuale.
Questi ha il compito di esercitare l’attività fiduciaria, la consulenza commerciale
ed aziendale, nonché la gestione patrimoniale.
La presenza in Ticino di __________
è inoltre avallata dalla sua parteicpazione ad altre ditte e società.
In primo luogo, è attivo
per __________, ditta individuale di sua pertinenza con sede a __________,
presso il suo domicilio, che è attiva pressappoco negli stessi settori di RI 1.
È inoltre stato, dal 1999
al 12.10.2017, membro del CdA con diritto di firma individuale di __________, con
sede sino al 12.10.2017 in via __________ a __________ (medesima sede iniziale
di RI 1 e della quale l’altro membro del CdA, il Presidente, era un cittadino __________,
domiciliato a __________).__________ aveva come scopo, tra gli altri, anche la
partecipazione quale holding ad imprese finanziarie, industriali,
commerciali ed immobiliari.
3.3
Va segnalato che, secondo
dottrina e giurisprudenza, il domicilio della persona incaricata di svolgere la
direzione corrente della società gioca un ruolo particolarmente importante,
soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente l’amministrazione effettiva
è concentrata in una sola persona, in particolare se la società non dispone di
infrastrutture e di personale. In questi casi il Tribunale federale applica per
analogia le regole valide per il domicilio di un lavoratore indipendente senza
sede operativa (sentenza del Tribunale federale n.2A.321/2003 del 4 dicembre
2003, in StE 2005 B 71.31 n.1; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch/Mäusli-Allenspach, op. cit., § 8, n. 14, p. 99; de Vries Reilingh, op. cit., n. 394, p.
131; Heilinger/ Maute, op. cit.,
p. 757; Jung, op. cit., p. 172).
3.4
L’amministrazione
effettiva e la direzione di RI 1 nel Canton Ticino risultano anche dall’analisi
del conto economico per il periodo fiscale 2014 della ricorrente. In effetti
balza all’occhio l’esiguità della somma corrisposta in affitti – appena fr.
900.
- – se confrontata con le spese telefoniche, per fr. 7'244.80 (derivanti
dall’utilizzo del cellulare, posto come il numero della società è stato deviato
all’utenza mobile). È quindi ben ipotizzabile che __________ possa svolgere,
per conto di RI 1, tutte le operazioni amministrative e dirigenziali
direttamente tramite l’uso del telefono portatile, senza necessità di spostarsi
a __________. In tal senso si deve rilevare che dal sito internet __________
(consultato il 1°.3.2018) emerge chiaramente come la società sia attiva nella
gestione patrimoniale. In particolar modo viene indicato: “La Società ha
stipulato accordi come “Gestore esterno” con alcune banche della piazza __________
ed estera”. Da dichiarazioni della medesima ricorrente, ha indicato di
collaborare con __________ a __________ (v. punto 7.7. del ricorso).
Per contro la ricorrente
non ha comprovato di svolgere una simile attività nel Canton __________.
Tutti questi elementi
portano ancora una volta a consolidare la tesi che l’effettiva amministrazione
e direzione della società vengono svolte nel Canton Ticino.
3.5
A ciò deve essere aggiunto
anche che __________ non figura nell’albo dei fiduciari __________
(consultabile al sito internet
visualizzato il 1°.3.2018). Ora, per svolgere l’attività di gestore
patrimoniale è necessario disporre di una patente di fiduciario. In particolare
secondo l’art. 1 cpv. 1 della Legge sull’esercizio della professione di
fiduciario (LFid, RL 11.1.4.1.) “le attività di fiduciario commercialista,
fiduciario immobiliare e fiduciario finanziario per conto di terzi a titolo
professionale nel Cantone Ticino sono soggette ad autorizzazione”. È considerato
fiduciario finanziario (art. 5 LFid) ad esempio chi si occupa della gestione e
l’amministrazione di patrimoni e portafogli come pure di operazioni di cambio.
Se è vero che sino al 2015
la società poteva contare sulla presenza nel Cda di almeno una persona
autorizzata a svolgere l’attività di fiduciario, tuttavia non si può ignorare
l’esiguo compenso da essa percepita quale membro del Cda, se raffrontato
all’indennità ricevuta da __________.
Va da sé che per poter
esercitare la professione di fiduciario occorre avere un’autorizzazione
personale, ciò che non è mai stato il caso per l’amministratore unico, nonché
azionista unico di RI 1.
Ora, è chiaro che, non
essendoci più alcuna persona autorizzata a svolgere l’attività di fiduciario,
il trasferimento della sede formale nel Canton __________ appare dettato
altresì da considerazioni legate all’esistenza della normativa ticinese
sull’esercizio della professione di fiduciario.
3.6
Anche le spese relative al
consumo di carburante per l’automobile fanno propendere per l’effettiva
amministrazione della società nel Canton Ticino: se RI 1 fosse effettivamente
attiva sul suolo grigionese – ad esempio per la visita dei clienti, per gli
spostamenti verso istituti di credito grigionesi - si sarebbe trovato almeno
uno scontrino relativo ad un pieno di carburante fatto ad una stazione di
benzina che non fosse __________.
3.7
Così stando le cose, si
può ritenere come la società ricorrente non abbia documentato un vero legame
con il Canton Grigioni. Sussistono invece molteplici indizi a favore
dell’effettiva amministrazione della società nel Canton Ticino: elementi che
sono stati presentati e ben esposti da parte dell’autorità fiscale.
Ne consegue come
l’amministrazione effettiva della società, a tempo dal 1°.1.2014, sia
esercitata in Ticino.
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: