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Decisione

80.2017.291

Imposta sulla sostanza: titoli, diritto in vigore fino al 31.12.2010, valore venale, reformatio in peius

1 ottobre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing. RI 1 è

amministratore unico della __________ SA di __________, società della quale

detiene il 100% del capitale azionario.

Nella dichiarazione

d’imposta 2010, inoltrata il 23 febbraio 2012, il contribuente ha inserito la

suddetta partecipazione nel modulo 8 (“Partecipazioni qualificate nella

sostanza privata”), attribuendole un valore venale di fr. 3'060'000.– e indicando

di non aver percepito alcun reddito.

B. Notificando al

contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 20 aprile 2016, l’RS

1 ha commisurato la sostanza imponibile in zero franchi. Rispetto alla

dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva ridotto il valore dei

titoli e capitali privati da fr. 4'876'828.– a fr. 1'816'828.– e aumentato gli

attivi della sostanza commerciale da fr. 19'139.– a fr. 978'139.–. Nella

motivazione allegata, ha spiegato di aver aggiunto agli attivi aziendali le

azioni della __________ SA, al valore di investimento (fr. 959'000.–).

C. Il contribuente ha

impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 17 maggio 2016, contestando la

qualifica della partecipazione nella __________ SA come sostanza commerciale.

Nel corso dell’audizione, tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 17 ottobre

2017, il reclamante ha sottolineato che la partecipazione in questione, negli

anni precedenti, era sempre stata “trattata quale sostanza privata”.

Con decisione del 1°

novembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente,

argomentando che l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, delle disposizioni

della Riforma II dell’imposizione delle imprese, relative all’attenuazione

della doppia imposizione economica dei dividendi, aveva “creato la necessità di

valutare se determinati beni mobili, nel caso specifico le azioni della __________

SA, siano private o aziendali”. In considerazione del fatto che lo studio di

ingegneria, di cui il reclamante era titolare, si occupava “quasi esclusivamente

delle progettazioni dei lavori che poi l’impresa di costruzione effettua”,

l’autorità fiscale riteneva che fra l’attività indipendente del contribuente e

la società da lui detenuta ci fosse un rapporto economico tanto stretto da

comportare la qualifica della partecipazione come sostanza commerciale.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente che la sua

partecipazione nella __________ SA possa essere considerata un bene

commerciale. A suo avviso, la necessità di distinguere il carattere privato da

quello commerciale non sarebbe nata nel periodo fiscale litigioso. Inoltre,

nega di aver voluto “utilizzare i propri diritti di partecipazione per trarne

profitto dal punto di vista commerciale” nella sua attività lucrativa

indipendente, essendo invece quest’ultima nata “dalla volontà della __________

SA di spostare in un’entità separata il personale tecnico”, per ottimizzare

“gli oneri in materia di assicurazione contro gli infortuni”. La ditta

individuale sarebbe pertanto “una pura emanazione della società anonima”.

E. Nelle sue

osservazioni del 12 gennaio 2018, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato di

essersi “basato sul nuovo articolo 44 cpv. 1 LT, che prevede che i beni immateriali

e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale siano imposti

al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito”, trascurando tuttavia

la circostanza che tale disposizione è entrata in vigore solo il 1.1.2011, con

la conseguenza che “al di là della qualifica di aziendale piuttosto che privato

l’imposizione della partecipazione doveva avvenire con la regola dell’art. 45

cpv. 2 LT, quindi per un valore di fr. 3'060'000.–“.

F. Con scritto del 28

agosto 2018, questa Corte si è rivolta al ricorrente, o prospettandogli una

modifica della tassazione a suo svantaggio e attribuendogli un termine di dieci

giorni per prendere posizione. Lo ha infatti informato che la tassazione

dell’imposta cantonale sulla sostanza per il periodo fiscale 2010 avrebbe

dovuto essere intrapresa sulla base del valore venale delle azioni, come peraltro

indicato dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione, indipendentemente

dalla loro qualifica come beni privati o commerciali.

L’insorgente ha preso

posizione, con lettera del 4 settembre 2018, nella quale ha affermato di non

avere particolari osservazioni, tenendo comunque a ribadire che la

partecipazione nella __________ SA rientra a suo avviso nella sua sostanza

privata.

Diritto

1. L’insorgente ha

impugnato sia la decisione che concerne l’imposta cantonale sia quella relativa

all’imposta federale diretta (“IC/IFD 2010”). Nel petitum chiede tuttavia

solo che “i titoli della spettabile __________ SA vengano considerati come

sostanza privata del contribuente”.

Ne consegue che il ricorso

concerne unicamente l’imposta cantonale sulla sostanza. Nella misura in cui il

ricorrente ha impugnato la decisione in materia di imposta federale diretta, il

gravame risulta irricevibile. In questo ambito, infatti, la qualifica delle

partecipazioni dei ricorrenti non ha alcun riflesso sulla decisione impugnata.

Egli non ha pertanto alcun interesse attuale ad una pronuncia della Camera su

tale aspetto

Considerandi

2.

2.1.

Nelle sue osservazioni al

ricorso, l’Ufficio di tassazione sottolinea che la qualifica delle

partecipazioni è diventata attuale nel periodo fiscale 2011, per effetto della

riforma dell’imposizione delle imprese II che ha introdotto la distinzione fra

i pacchetti azionari aziendali e privati.

2.2

In effetti, secondo l’art.

14.

cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei

cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009, i

beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza

commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini

dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla disposizione

federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a partire dal

1° gennaio 2011.

La questione della

qualifica delle partecipazioni sociali è diventata per la prima volta attuale

nel periodo fiscale 2011 per effetto della riforma dell’imposizione delle

imprese II, che ha comportato fra l’altro la modifica dell’art. 44 cpv. 1 LT, per

conformare il diritto cantonale all’art. 14 cpv. 3 della legge federale

sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), a

partire dal 1° gennaio 2011 (v. anche la sentenza CDT n. 80.2014.97 del 22

aprile 2015, in RtiD II-2015 n. 9t).

In seguito alla riforma in

questione, il carattere di ogni singola partecipazione deve essere accertato

all’entrata in vigore del nuovo articolo per le partecipazioni esistenti (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 199-200). Questo indipendentemente dal fatto

che nei periodi precedenti le partecipazioni siano state considerate quali beni

privati o commerciali. Non è più possibile decidere in merito alla natura delle

partecipazioni al momento della loro alienazione (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 200).

2.3

Ora, nella fattispecie,

l’Ufficio di tassazione ha tuttavia applicato il nuovo diritto ai fini del

calcolo dell’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2010. Ha così

qualificato beni commerciali le azioni che il ricorrente aveva inserito fra i

beni privati, nella sua dichiarazione d’imposta, e ne ha ridotto il valore

imponibile da fr. 3'060'000.– a fr. 959'000.–.

Come sottolineato

dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, per il calcolo

dell’imposta sulla sostanza del periodo fiscale 2010 avrebbe dovuto essere

applicato l’art. 44 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al 31.12.2010.

Quest’ultimo prevedeva che i beni immateriali e la sostanza commerciale

(esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale fossero imposti al

valore determinante per l’imposta sul reddito. Per i titoli trovava pertanto

applicazione in ogni caso l’art. 45 LT, che, con riferimento alle azioni e agli

altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione,

prevedeva che la valutazione tenesse conto del loro valore di reddito e del loro

valore intrinseco (cpv. 2).

Ne consegue che la

partecipazione del ricorrente nella __________ SA doveva essere assoggettata

all’imposta sulla sostanza al suo valore venale, che ammontava a fr.

3'060'000.–.

2.4

Secondo l’art. 230 cpv. 2

LT, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può modificare la tassazione

anche a svantaggio del medesimo.

Come anticipato, sulla

base delle predette disposizioni, questa Corte ha scritto alla rappresentante

del ricorrente, in data 28 agosto 2018, prospettando una reformatio in peius

e attribuendole la facoltà di prendere posizione, nel pieno rispetto del suo

diritto d’essere sentito. Con risposta del 19 febbraio 2018, l’insorgente ha

affermato di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a

ribadire di non concordare con la qualifica della partecipazione come bene

commerciale.

In queste circostanze,

nulla osta alla modifica della decisione, consistente nello stralcio del valore

di investimento delle azioni (fr. 959'000.–) e nella sua sostituzione con il

valore venale delle stesse (fr. 3'060'000.–), impregiudicata la questione della

qualifica della partecipazione come bene privato o commerciale.

3.

Visto l’esito del

ricorso, sfavorevole al ricorrente, la tassa di giustizia e le spese

processuali sono a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.

1.2. In

materia di imposta cantonale, la decisione impugnata è riformata nel senso che

l’imposta sulla sostanza è calcolata applicando il valore venale della

partecipazione del ricorrente nella __________ SA, che ammonta a fr. 3'060'000.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: