80.2017.291
Imposta sulla sostanza: titoli, diritto in vigore fino al 31.12.2010, valore venale, reformatio in peius
1 ottobre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.291
80.2017.292
Lugano
1 ottobre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 30 novembre 2017 contro la decisione del 1 novembre 2017 in materia di IC
e IFD 2010.
Fatti
A. L’ing. RI 1 è
amministratore unico della __________ SA di __________, società della quale
detiene il 100% del capitale azionario.
Nella dichiarazione
d’imposta 2010, inoltrata il 23 febbraio 2012, il contribuente ha inserito la
suddetta partecipazione nel modulo 8 (“Partecipazioni qualificate nella
sostanza privata”), attribuendole un valore venale di fr. 3'060'000.– e indicando
di non aver percepito alcun reddito.
B. Notificando al
contribuente la tassazione IC/IFD 2010, con decisione del 20 aprile 2016, l’RS
1 ha commisurato la sostanza imponibile in zero franchi. Rispetto alla
dichiarazione presentata, l’autorità di tassazione aveva ridotto il valore dei
titoli e capitali privati da fr. 4'876'828.– a fr. 1'816'828.– e aumentato gli
attivi della sostanza commerciale da fr. 19'139.– a fr. 978'139.–. Nella
motivazione allegata, ha spiegato di aver aggiunto agli attivi aziendali le
azioni della __________ SA, al valore di investimento (fr. 959'000.–).
C. Il contribuente ha
impugnato la suddetta decisione, con reclamo del 17 maggio 2016, contestando la
qualifica della partecipazione nella __________ SA come sostanza commerciale.
Nel corso dell’audizione, tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione il 17 ottobre
2017, il reclamante ha sottolineato che la partecipazione in questione, negli
anni precedenti, era sempre stata “trattata quale sostanza privata”.
Con decisione del 1°
novembre 2017, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente,
argomentando che l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, delle disposizioni
della Riforma II dell’imposizione delle imprese, relative all’attenuazione
della doppia imposizione economica dei dividendi, aveva “creato la necessità di
valutare se determinati beni mobili, nel caso specifico le azioni della __________
SA, siano private o aziendali”. In considerazione del fatto che lo studio di
ingegneria, di cui il reclamante era titolare, si occupava “quasi esclusivamente
delle progettazioni dei lavori che poi l’impresa di costruzione effettua”,
l’autorità fiscale riteneva che fra l’attività indipendente del contribuente e
la società da lui detenuta ci fosse un rapporto economico tanto stretto da
comportare la qualifica della partecipazione come sostanza commerciale.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente che la sua
partecipazione nella __________ SA possa essere considerata un bene
commerciale. A suo avviso, la necessità di distinguere il carattere privato da
quello commerciale non sarebbe nata nel periodo fiscale litigioso. Inoltre,
nega di aver voluto “utilizzare i propri diritti di partecipazione per trarne
profitto dal punto di vista commerciale” nella sua attività lucrativa
indipendente, essendo invece quest’ultima nata “dalla volontà della __________
SA di spostare in un’entità separata il personale tecnico”, per ottimizzare
“gli oneri in materia di assicurazione contro gli infortuni”. La ditta
individuale sarebbe pertanto “una pura emanazione della società anonima”.
E. Nelle sue
osservazioni del 12 gennaio 2018, l’Ufficio di tassazione ha sottolineato di
essersi “basato sul nuovo articolo 44 cpv. 1 LT, che prevede che i beni immateriali
e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale siano imposti
al valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito”, trascurando tuttavia
la circostanza che tale disposizione è entrata in vigore solo il 1.1.2011, con
la conseguenza che “al di là della qualifica di aziendale piuttosto che privato
l’imposizione della partecipazione doveva avvenire con la regola dell’art. 45
cpv. 2 LT, quindi per un valore di fr. 3'060'000.–“.
F. Con scritto del 28
agosto 2018, questa Corte si è rivolta al ricorrente, o prospettandogli una
modifica della tassazione a suo svantaggio e attribuendogli un termine di dieci
giorni per prendere posizione. Lo ha infatti informato che la tassazione
dell’imposta cantonale sulla sostanza per il periodo fiscale 2010 avrebbe
dovuto essere intrapresa sulla base del valore venale delle azioni, come peraltro
indicato dallo stesso contribuente nella sua dichiarazione, indipendentemente
dalla loro qualifica come beni privati o commerciali.
L’insorgente ha preso
posizione, con lettera del 4 settembre 2018, nella quale ha affermato di non
avere particolari osservazioni, tenendo comunque a ribadire che la
partecipazione nella __________ SA rientra a suo avviso nella sua sostanza
privata.
Diritto
1. L’insorgente ha
impugnato sia la decisione che concerne l’imposta cantonale sia quella relativa
all’imposta federale diretta (“IC/IFD 2010”). Nel petitum chiede tuttavia
solo che “i titoli della spettabile __________ SA vengano considerati come
sostanza privata del contribuente”.
Ne consegue che il ricorso
concerne unicamente l’imposta cantonale sulla sostanza. Nella misura in cui il
ricorrente ha impugnato la decisione in materia di imposta federale diretta, il
gravame risulta irricevibile. In questo ambito, infatti, la qualifica delle
partecipazioni dei ricorrenti non ha alcun riflesso sulla decisione impugnata.
Egli non ha pertanto alcun interesse attuale ad una pronuncia della Camera su
tale aspetto
Considerandi
2.
2.1.
Nelle sue osservazioni al
ricorso, l’Ufficio di tassazione sottolinea che la qualifica delle
partecipazioni è diventata attuale nel periodo fiscale 2011, per effetto della
riforma dell’imposizione delle imprese II che ha introdotto la distinzione fra
i pacchetti azionari aziendali e privati.
2.2
In effetti, secondo l’art.
14.
cpv. 3 della Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei
cantoni e dei comuni (LAID), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2009, i
beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza
commerciale del contribuente sono stimati al loro valore determinante ai fini
dell'imposta sul reddito. Il legislatore cantonale si è conformato alla disposizione
federale, modificando in modo corrispondente l’art. 44 cpv. 1 LT a partire dal
1° gennaio 2011.
La questione della
qualifica delle partecipazioni sociali è diventata per la prima volta attuale
nel periodo fiscale 2011 per effetto della riforma dell’imposizione delle
imprese II, che ha comportato fra l’altro la modifica dell’art. 44 cpv. 1 LT, per
conformare il diritto cantonale all’art. 14 cpv. 3 della legge federale
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), a
partire dal 1° gennaio 2011 (v. anche la sentenza CDT n. 80.2014.97 del 22
aprile 2015, in RtiD II-2015 n. 9t).
In seguito alla riforma in
questione, il carattere di ogni singola partecipazione deve essere accertato
all’entrata in vigore del nuovo articolo per le partecipazioni esistenti (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda, Mendrisio 2010, pp. 199-200). Questo indipendentemente dal fatto
che nei periodi precedenti le partecipazioni siano state considerate quali beni
privati o commerciali. Non è più possibile decidere in merito alla natura delle
partecipazioni al momento della loro alienazione (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 200).
2.3
Ora, nella fattispecie,
l’Ufficio di tassazione ha tuttavia applicato il nuovo diritto ai fini del
calcolo dell’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2010. Ha così
qualificato beni commerciali le azioni che il ricorrente aveva inserito fra i
beni privati, nella sua dichiarazione d’imposta, e ne ha ridotto il valore
imponibile da fr. 3'060'000.– a fr. 959'000.–.
Come sottolineato
dall’autorità fiscale nelle sue osservazioni al ricorso, per il calcolo
dell’imposta sulla sostanza del periodo fiscale 2010 avrebbe dovuto essere
applicato l’art. 44 cpv. 1 LT, nella versione in vigore fino al 31.12.2010.
Quest’ultimo prevedeva che i beni immateriali e la sostanza commerciale
(esclusi i titoli) facenti parte della sostanza commerciale fossero imposti al
valore determinante per l’imposta sul reddito. Per i titoli trovava pertanto
applicazione in ogni caso l’art. 45 LT, che, con riferimento alle azioni e agli
altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione,
prevedeva che la valutazione tenesse conto del loro valore di reddito e del loro
valore intrinseco (cpv. 2).
Ne consegue che la
partecipazione del ricorrente nella __________ SA doveva essere assoggettata
all’imposta sulla sostanza al suo valore venale, che ammontava a fr.
3'060'000.–.
2.4
Secondo l’art. 230 cpv. 2
LT, la Camera di diritto tributario prende la sua decisione fondandosi sui
risultati dell’inchiesta e, sentito il ricorrente, può modificare la tassazione
anche a svantaggio del medesimo.
Come anticipato, sulla
base delle predette disposizioni, questa Corte ha scritto alla rappresentante
del ricorrente, in data 28 agosto 2018, prospettando una reformatio in peius
e attribuendole la facoltà di prendere posizione, nel pieno rispetto del suo
diritto d’essere sentito. Con risposta del 19 febbraio 2018, l’insorgente ha
affermato di non avere particolari osservazioni da formulare, limitandosi a
ribadire di non concordare con la qualifica della partecipazione come bene
commerciale.
In queste circostanze,
nulla osta alla modifica della decisione, consistente nello stralcio del valore
di investimento delle azioni (fr. 959'000.–) e nella sua sostituzione con il
valore venale delle stesse (fr. 3'060'000.–), impregiudicata la questione della
qualifica della partecipazione come bene privato o commerciale.
3.
Visto l’esito del
ricorso, sfavorevole al ricorrente, la tassa di giustizia e le spese
processuali sono a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso in materia di imposta federale diretta è irricevibile.
1.2. In
materia di imposta cantonale, la decisione impugnata è riformata nel senso che
l’imposta sulla sostanza è calcolata applicando il valore venale della
partecipazione del ricorrente nella __________ SA, che ammonta a fr. 3'060'000.–.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: