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Decisione

80.2017.293

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione dissimulata di utile, acquisto di un attivo senza valore, apporto di una partecipazione, ammortamento straordinario per perdita di valore

20 aprile 2018Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1

è una società anonima con sede a __________, il cui scopo sociale è l'acquisto,

la vendita e l'amministrazione di beni immobili in Svizzera e all'estero e la

partecipazione ad altre società in Svizzera e all'estero. __________, __________,

è amministratore unico con firma individuale della SA, e in data 1 gennaio 2010

apportava alla società titoli denominati __________, quotati nella borsa

svizzera e da lui detenuti nella sua partita fiscale personale fino al 31 dicembre

2009. Il prezzo di mercato delle 5755 azioni della __________ così apportate alla

contribuente veniva stabilito in fr. 1'267’300.--.

Nell’arco di

breve tempo le azioni crollavano, generando le seguenti perdite a conto

economico:

2010 fr.

951'050.--

2011 fr.

287'475.--

2012 fr.

20'142.--

2013 fr.

2'877.--.

A partire

dal 31 dicembre 2011 il credito nato con l’apporto del 1° gennaio 2010 veniva

postergato e le perdite da esso discendenti venivano indicate come perdite

fiscali nelle dichiarazioni d’imposta a partire dal 2010.

B. A

seguito di un incontro con l’amministratore unico della SA, in data 10 dicembre

2015 RS 1 (di seguito RS 1) notificava alla contribuente le tassazioni IC e IFD

per i periodi fiscali dal 2010 al 2013.

In

particolare l’RS 1 non riconosceva le perdite generate dal crollo delle azioni

apportate dall’amministratore unico in data 1° gennaio 2010 come perdite

fiscali, ma detti importi venivano considerati distribuzione dissimulata di

utile a vantaggio di __________. Di conseguenza la RI 1 veniva tassata su un

utile rispettivamente di fr. 700.-- per il 2010, fr. 2'000.-- per il 2011, fr.

1'800.-- per il 2012 e fr. 1'500.-- per il 2013.

C. Con

reclamo datato 4 gennaio 2016 la contribuente censurava il mancato riconoscimento

delle perdite generate dai titoli denominati __________ e chiedeva che queste

venissero considerate fiscalmente accettabili.

D. A

seguito di un incontro tenutosi in data 19 ottobre 2017, il 9 novembre 2017 l’RS

1 notificava alla contribuente la decisione con la quale respingeva il reclamo.

In particolare l’Autorità di tassazione confermava che “nella contabilizzazione

dei titoli della __________ (ora __________) nella RI 1, titoli posseduti dal

sig. __________, [era] stata accertata una distribuzione dissimulata di utile”.

E. In data

4 dicembre 2017 la RI 1 interpone tempestivo ricorso avverso la decisione su

reclamo dell’RS 1. Motivo del ricorso è in particolare il mancato riconoscimento

delle perdite generate dai titoli denominati __________, nonché il fatto che i

corrispondenti importi fossero stati considerati come distribuzione dissimulata

di utile. Infatti, spiega la contribuente, l’apporto del 1° gennaio 2010 è

avvenuto a valore di mercato, valore certo essendo il titolo quotato nella

borsa svizzera, e la perdita di valore delle azioni è confermata dall’andamento

borsistico. Inoltre, vista la postergazione del credito discendente

dall’apporto succitato, non sarebbero dati i presupposti oggettivi di una

distribuzione dissimulata di utile, ritenuto che “elemento oggettivo necessario

alla considerazione di un’eventuale distribuzione dissimulata di utili è che la

prestazione della società venga eseguita senza una corrispondente

controprestazione da parte del beneficiario (e di conseguenza che vi sia un

arricchimento o beneficio a favore dell’azionista). Nel nostro caso sia la

società che l’azionista hanno subito un impoverimento”, dal momento che il

credito, essendo interamente postergato, è privo di valore.

In aggiunta

al ricorso, con scritto 5 dicembre 2017, la ricorrente chiede in via subordinata

che, essendo i titoli ancora a nome dell’azionista, potrebbero essere visti

come detenuti fiduciariamente dalla SA. In tal caso l’apporto del 1° gennaio

2010 non dovrebbe avere nessun impatto fiscale sulla società.

F. Nelle sue

osservazioni del 25/26 gennaio 2018, l’RS 1 pone dei dubbi sull’apporto del 1°

gennaio 2010, ritenendo “inverosimile” che in tale data sia stato firmato un

contratto del genere, specialmente considerando il crollo delle azioni avvenuto

solo pochi giorni dopo, e considerato che tali titoli sarebbero ancora stati esposti

dall’azionista nella sua dichiarazione d’imposta IC/IFD 2010, e non la

corrispondente voce “creditore”. Infine l’estratto della Banca __________ del

31 dicembre 2010 indica quale beneficiario dei titoli __________ e non la ricorrente.

Per ciò che

concerne la distribuzione dissimulata di utili, l’Autorità fiscale sottolinea

che l’apporto sarebbe avvenuto ad un valore manifestamente eccessivo,

comportando una perdita per la società e un arricchimento per l’azionista, indipendentemente

dal fatto che il credito sia stato postergato, ritenuto che qualora la società

ricorrente dovesse generare liquidità, questa potrà essere utilizzata per

rimborsarlo.

Inoltre

vengono richiamate le decisioni di tassazione IC/IFD 2011-2013 di __________,

dove l’Ufficio di tassazione di __________ gli ha imposto, a titolo di “altri

redditi della sostanza mobiliare”, le perdite generate dalle azioni della __________

come “distribuzione dissimulata di utili derivanti dalla RI 1”. Tali decisioni

non sono state contestate dall’azionista, il quale ha così ammesso l’esistenza

di prestazioni valutabili in denaro.

Infine l’RS

1 esclude che sia possibile qualificare l’operazione come avvenuta

fiduciariamente, ritenuto che la modifica di un bilancio conforme al diritto commerciale

con un altro bilancio conforme non può essere accettata dopo l’inoltro della

dichiarazione d’imposta.

All’udienza

del 13 marzo 2018, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive

posizioni. Dei rispettivi argomenti si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT

prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle persone giuridiche, che:

1 Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

il saldo del conto profitti e

perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente;

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati

dall’uso commerciale;

- le distribuzioni palesi o dissimulate di utili

e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

Quanto all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro

che:

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare,

segnatamente:

c. i

dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

1.2.

Secondo la giurisprudenza,

vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente

le quattro condizioni seguenti:

1) la società fa una

prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è

concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non

sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la

prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società

avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131 II 593 consid. 5;

119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.3.

La contabilizzazione di un

attivo fittizio si verifica quando la società di capitali acquista da un socio

un bene ad un prezzo manifestamente eccessivo oppure un bene senza valore (“nonvaleur”),

come per esempio delle azioni prive di valore, e contabilizza il prezzo di

acquisto come costo di investimento nel suo bilancio. In tal modo, la società

trasferisce patrimonio in modo mascherato al socio nella misura della

differenza fra il prezzo di acquisto ed il valore venale inferiore. Nel

bilancio la società presenta una consistenza degli attivi troppo elevata (Heuberger, Die verdeckte

Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Berna

2001, p. 276). In tal caso, per la società acquirente la conseguenza fiscale ha

un effetto ritardato nel tempo, che si sviluppa quando non verranno

riconosciuti gli eventuali ammortamenti praticati contabilmente sul bene oppure

quando, in caso di vendita dello stesso, l’utile verrà calcolato sulla base

della differenza fra prezzo di vendita e valore ammesso fiscalmente, che sarà

inferiore al valore contabile (Bernardoni/

Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, 2ª ediz., Mendrisio 2010, p. 419;

Heuberger, op. cit., pp. 277/278 e

giurisprudenza e dottrina citate). Infatti, mediante la contabilizzazione dell’attivo

fittizio, al momento dell’acquisto il conto economico non viene ancora gravato,

sicché non è necessaria una ripresa fiscale sull’utile. Basta per contro

diminuire le riserve aperte mediante una riserva negativa (Heuberger, op. cit., p. 277). Nella

tassazione del socio alienante invece il vantaggio valutabile in denaro

(differenza fra valore effettivo e prezzo di acquisto dell’attivo) viene assoggettato

all’imposta quale reddito da partecipazioni al momento dell’acquisto del credito,

cioè alla conclusione del contratto. Secondo la giurisprudenza, la realizzazione

del reddito non dipende dal momento in cui la società intraprende

l’ammortamento dell’attivo fittizio (Heuberger,

op. cit., p. 279 e giurisprudenza citata, in particolare DTF 113 Ib 23 consid.

4b).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, come

esposto in narrativa, la ricorrente ha acquisito da __________, suo

amministratore unico, 5755 azioni della __________ con un

contratto di apporto datato 1° gennaio 2010 al prezzo di mercato, stabilito in

fr. 1'267’300.--. La conseguenza di questa transazione è che, alla fine

dell’esercizio 2010, la RI 1 ha riportato una perdita di ben fr. 952'881.90.

Per effetto della cessione della partecipazione alla società, nei conti di

quest’ultima è stato registrato un debito di fr. 1'292'322.– nei confronti

dell’azionista (il debito corrispondente al prezzo di cessione delle azioni

sommato al debito preesistente di fr. 25'022.–).

Come più

volte ripetuto dalla contribuente, il prezzo rispecchia il valore delle azioni al

momento della transazione, e ciò sarebbe semplice da verificare, ritenuto che

le stesse sono quotate nella borsa svizzera. Tuttavia, come confermato dalla

ricorrente in sede di audizione, già prima dell’apporto le azioni stavano perdendo

valore, per poi subire un tracollo nei giorni successivi.

Per questa

ragione, l’autorità di tassazione ha ravvisato nell’apporto della partecipazione

una distribuzione dissimulata di utile. Nella tassazione dei periodi fiscali

dal 2010 al 2013, l’UTPG ha ripreso pertanto le perdite, nella misura di fr.

951'050.– nel 2010, fr. 287'475.– nel 2011, fr. 20'142.50.– nel 2012 e fr.

2'877.50 nel 2013. Inoltre, l’autorità di tassazione competente per

l’imposizione personale dell’azionista ha assoggettato l’importo corrispondente,

che ha considerato distribuzione dissimulata di utile, nelle tassazioni dei

periodi fiscali dal 2011 al 2013.

2.2

Secondo la

ricorrente, “l’apporto al 1.1.2010 avvenuto mediante accreditamento del conto

azionista di pari importo è stato di CHF 1'267'300.– ed è un valore certo

essendo il titolo trasferito quotato alla borsa svizzera”. All’udienza tenutasi

davanti alla Camera di diritto tributario, la contribuente ha sostenuto di aver

assunto le azioni poiché, pur consapevole della perdita di valore subita dalle

stesse, aveva motivo di credere che vi sarebbe stata una ripresa, e col

provento della loro vendita sarebbe stato possibile investire in progetti

immobiliari. L’azionista avrebbe maturato la decisione di apportare le azioni

nella società durante le vacanze natalizie del 2009.

La

tempistica dell’operazione solleva non poche perplessità. È vero che alla data

indicata sul contratto (1.1.2010), che corrisponderebbe a quella in cui è

avvenuta la cessione della partecipazione litigiosa dall’azionista alla

società, il valore di mercato delle azioni era ancora elevato e che il crollo

della quotazione è avvenuto nelle settimane seguenti. Diversi elementi inducono

tuttavia a dubitare che la cessione dei titoli sia intervenuta proprio il

1.1.2010

Anzitutto,

la dichiarazione d’imposta della RI 1 per il periodo fiscale 2010, con il

bilancio nel quale per la prima volta figura la partecipazione nella __________

AG, è stata presentata all’UTPG solo il 3 marzo 2012, quando ormai il valore

delle azioni si era avvicinato a zero.

A ciò si

aggiunga il fatto che, nella dichiarazione personale di __________ per il

periodo fiscale 2010, presentata pochi giorni prima (il 23 febbraio 2012), la

partecipazione viene ancora dichiarata come di proprietà dell’azionista della

ricorrente e il suo credito nei confronti della società, che secondo il

bilancio di quest’ultima ammontava a fr. 1'292'322.–, figura ancora al valore

di fr. 25'022.–. D’altronde, le azioni della __________ SA sono indicate

nell’estratto del conto deposito della Banca __________, rilasciato a __________

alla fine del 2010.

In queste

circostanze, appare poco plausibile che il contratto fra la società ricorrente

e il suo azionista sia effettivamente stato concluso ed eseguito il 1.1.2010.

2.3

2.3.1

Ci si

domanda del resto se l’eventuale conclusione di un contratto con effetti tanto

rovinosi per i conti della società non dovesse già essere considerato nel bilancio

dell’esercizio precedente.

Sebbene il

contratto sia datato 1.1.2010, il giorno precedente era la data determinante

per la chiusura del bilancio 2009 della ricorrente. Il bilancio 2009, inoltrato

all’UTPG insieme alla dichiarazione d’imposta il 28 febbraio 2011, non indica

la partecipazione nella __________ AG né fa alcun accenno alla perdita che

pochi giorni dopo avrebbe gravemente compromesso la stessa sopravvivenza della

società, spingendo quest’ultima a pattuire con l’azionista una postergazione

del suo credito “affinché il consiglio d’amministrazione non debba informare il

giudice ai sensi dell’art. 725 cpv. 2 CO” (cfr. dichiarazione di postergazione

del 31.12.2011).

2.3.2

Anche gli

eventi successivi alla data di chiusura del bilancio possono infatti avere

rilievo, poiché possono mostrare sotto una diversa luce la situazione alla data

di chiusura o possono influenzare negativamente, in modo essenziale, il

capitale proprio e la liquidità della società. Per evitare che un destinatario

dei conti, basandosi sulle cifre determinanti alla chiusura, adotti decisioni

che non avrebbe preso conoscendo gli eventi successivi, gli standard contabili

riconosciuti richiedono che questi siano presentati in modo trasparente (Glanzmann, Ereignisse nach dem

Bilanzstichtag, in: Weber/Stoffel/Chenaux/Sethe [a cura di], Aktuelle

Herausforderungen des Gesellschafts- und Finanzmarktrechts – Festschrift dür

Hans Caspar von der Crone zum 60. Geburtstag, Zurigo 2017, p. 266, con riferimento

a: SWISS GAAP FER Rahmenkonzept 2014, nota 28; International Accounting

Standards [IAS] 10.21). Il nuovo diritto contabile prescrive ormai espressamente

che l’allegato del conto annuale contenga, sempreché non risultino già dal

bilancio o dal conto economico, indicazioni in merito agli eventi importanti

successivi alla data di chiusura del bilancio (art. 959c cpv. 2 cifra 13

CO, in vigore dal 1.1.2013). Secondo il messaggio del Consiglio federale, che

accompagnava il disegno di legge, nel conto annuale devono essere registrati

gli eventi la cui causa si era già verificata alla chiusura del bilancio. Gli

eventi successivi alla data di chiusura del bilancio devono per contro figurare

nel nuovo conto annuale, con l’eccezione del caso in cui l’evento in questione

sia essenziale alla valutazione della situazione economica dell’impresa. Il

Consiglio federale propone l’esempio di una causa giudiziaria che vede

coinvolta l’azienda. In tal caso, l’allegato deve descrivere la natura

dell’evento e stimarne le ripercussioni finanziarie. Se la stima non è

possibile, tale circostanza va segnalata nell’allegato (cfr. Messaggio concernente

la modifica del Codice delle obbligazioni, n. 08.011 del 21 dicembre 2007, in

FF 2007 1321, p. 1436). Secondo il manuale svizzero di revisione contabile, per

esempio, se un debitore dichiara fallimento dopo la data della chiusura dei

conto o diviene nota la sua insolvenza, si deve registrare una rettifica di

valore del credito in questione (Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung,

Buchführung und Rechnungslegung, Zurigo 2014, p. 296).

2.3.3

Tornando

alla fattispecie in esame, è già problematico definire se si tratti di un

evento successivo alla data di chiusura del bilancio la cui causa si era già

verificata al 31.12.2009 oppure di un evento la cui causa è successiva. Se,

come ha spiegato in udienza, l’azionista della ricorrente ha deciso di vendere

la sua partecipazione durante le vacanze di Natale del 2009, la causa

dell’evento successivo potrebbe facilmente essere fatta risalire a qualche

giorno (al limite, solo qualche ora) prima della data indicata sul contratto

(1.1.2010). Ma in ogni caso l’evento che si è poi verificato nel corso del

2010, con l’assunzione di una partecipazione che ha provocato nel giro di poche

settimane una vera e propria voragine nei conti della società, meritava di

essere menzionato perlomeno nell’allegato al bilancio del 2009. Prima che il

bilancio del 2009 fosse inoltrato all’autorità di tassazione (28.2.2011), la

partecipazione acquistata per fr. 1'267'300.– aveva perso ormai oltre un

milione del suo valore. Come detto, l’azionista avrebbe poi dichiarato la

postergazione del suo credito, nella consapevolezza del sovraindebitamento che

emergeva dal bilancio al 31.12.2010 e che avrebbe altrimenti obbligato la

società ad avvisare il giudice secondo l’art. 725 cpv. 2 CO.

2.4

Lo

svolgimento dei fatti conduce inequivocabilmente a concludere che, nel momento

in cui l’azionista ha deciso di cedere la sua partecipazione nella __________

AG alla ricorrente, era consapevole che si trattava di un bene ormai

praticamente privo di valore. Lo stesso azionista ammette che il valore delle

azioni era in calo nelle vacanze di Natale del 2009, quando a suo dire stava

valutando l’apporto alla società. Non si spiega allora perché, avendo deciso di

procedere all’apporto, non abbia messo a bilancio la partecipazione alla fine

del 2009 né abbia perlomeno indicato l’acquisizione nell’allegato al bilancio,

presentato il 28 febbraio 2011. Il fatto che solo nel mese di marzo del 2012,

nel bilancio alla fine del 2010, la partecipazione venga registrata induce a

ritenere che la decisione sia stata adottata in un momento in cui egli era

consapevole di apportare alla società un bene senza valore. Proprio in questo

stesso anno la società ha registrato un ammortamento straordinario di ben

951'050.– franchi.

Del resto,

come osservato dall’RS 1, l’apporto del 1° gennaio 2010 non avrebbe avuto

alcuna logica da un punto di vista fiscale, in considerazione dell’esenzione

degli utili in capitale nell’ambito della sostanza privata. Al contrario, può

sussistere un interesse ad apportare partecipazioni private nella sostanza

commerciale quando si vada incontro a delle perdite. Questo è quanto si è verificato

nel caso in esame.

3.

3.1.

La ricorrente contesta

inoltre che l’azionista abbia ottenuto, perlomeno finora, un vantaggio dalla

società. A suo avviso, infatti, il credito del socio nei confronti della

società non avrebbe alcun valore, fintantoché rimane postergato.

La tesi è contestata dall’autorità

fiscale, che, nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2018, ritiene che il fatto

che il credito sia stato postergato sia del tutto ininfluente nella valutazione

dell’esistenza di un vantaggio a favore dell’azionista. Infatti, nel momento in

cui la contribuente dovesse generare liquidità, la stessa potrà essere

utilizzata per rimborsare l’azionista.

3.2

Come già ricordato, in

caso di vendita di un bene senza valore o per un prezzo eccessivo dal socio

alla società, si devono considerare le conseguenze fiscali per la società e per

il socio. Per la prima, l’utile viene imposto nel momento in cui il bene

acquistato viene ammortizzato oppure venduto. L’autorità fiscale riprenderà gli

ammortamenti oppure imporrà come utile la differenza fra prezzo di vendita e

valore ammesso fiscalmente. Nella tassazione del socio alienante invece il

vantaggio valutabile in denaro (differenza fra valore effettivo e prezzo di

acquisto dell’attivo) viene assoggettato all’imposta quale reddito da

partecipazioni già alla conclusione del contratto, senza attendere cioè

l’ammortamento dell’attivo (DTF 113 Ib 23 consid. 4b).

Ora, il ricorso in esame

concerne la tassazione della società e non quella del socio. Di conseguenza, la

questione dell’assoggettamento della prestazione valutabile in denaro percepita

dall’azionista della ricorrente non deve essere risolta in questa sede. Come

anticipato in narrativa, per i periodi fiscali dal 2011 al 2013 la

distribuzione dissimulata di utile è già stata sottoposta all’imposta sul

reddito del socio e le relative decisioni sono passate in giudicato. Per il

periodo fiscale 2010 non risulta che per il momento l’autorità di tassazione

cantonale abbia aperto un procedimento di ricupero d’imposta.

Per quanto attiene

all’imposizione della società insorgente, l’UTPG ha correttamente ripreso gli

ammortamenti registrati nei suoi conti, in quanto l’attivo a cui si riferivano

era un bene senza valore. Di conseguenza, ha negato il riconoscimento delle

perdite che ne risultavano. In questa prospettiva, è irrilevante che il credito

dell’azionista sia stato postergato. Ciò che è determinante è unicamente la circostanza

che gli ammortamenti della partecipazione acquistata dalla società non fossero

commercialmente giustificati.

3.3

In merito alla situazione

fiscale dell’azionista, come anticipato, la questione non deve essere esaminata

in questa sede.

Va comunque ricordato che

dottrina e giurisprudenza sono concordi nell’affermare che un reddito è

realizzato quando il soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia

entrandone in possesso, cioè incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo

una pretesa giuridica ferma. Di solito, già l’acquisizione di un credito viene

ritenuta costitutiva di reddito, purché l’adempimento non appaia incerto (cfr.,

per esempio, le sentenze del Tribunale federale n.2C_94/2010 del 10 febbraio

2011.

consid. 3.1, DTF 113 Ib 23 consid. 2e; ASA 66 p. 377 consid. 4a; ASA 66 p.

554.

consid. 5d; ASA 65 p. 733 consid. 3b; StE 2003 B 21.1 n. 11 consid. 3.2).

Per quanto concerne in

particolare le prestazioni valutabili in denaro, valgono le stesse regole. Il

vantaggio si considera acquisito nel momento in cui il socio acquista una

pretesa giuridica ferma al compenso. Il momento in cui la pretesa viene

effettivamente adempiuta è per contro irrilevante. Il Tribunale federale si è occupato

per esempio del caso in cui una società aveva registrato nel suo conto

economico alla fine del 2006 un credito di oltre mezzo milione di franchi a

favore del socio. Sebbene la società avesse proceduto al pagamento solo nel

corso del 2008, la Suprema Corte ha ritenuto che il socio avesse beneficiato

della prestazione valutabile in denaro già nel corso del 2006. Avendo la

società registrato fra i costi una fattura commercialmente non giustificata nel

2006, il vantaggio si doveva considerare acquisito dal beneficiario in quel

momento, che corrispondeva a quello in cui la società si era impoverita. Nel

momento in cui la società aveva registrato il debito nei confronti del socio,

aveva manifestato l’intenzione di effettuare la prestazione nella misura

dell’importo contabilizzato. L’azionista aveva acquistato in tal modo una

pretesa giuridica ferma. Secondo il Tribunale federale, se per imporre le

distribuzioni dissimulate di utile ci si basasse sulla data del pagamento da

parte della società, i soci potrebbero influenzare il momento dell’imposizione

o addirittura evitarla del tutto (sentenza del 10 settembre 2014 n.2C_78/2015

consid. 4.2 e 5.2, in StE 2015 B 24.4 n. 82).

3.4

Ne consegue che anche la

censura relativa alla postergazione del credito deve essere respinta.

4.

4.1.

La

ricorrente, con scritto del 5 dicembre 2017, chiede in via subordinata che i

titoli apportati col contratto del 1° gennaio 2010, essendo ancora a nome

dell’azionista, siano considerati detenuti fiduciariamente dalla RI 1.

4.2

In base ai

già menzionati articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT, vige il principio di

derivazione («Massgeblichkeit») del bilancio fiscale dal bilancio

commerciale allestito conformemente alle re-gole del diritto commerciale,

riservate le prescrizioni correttive del diritto tributario come pure le

prescrizioni imperative del dirit-to commerciale (cfr. DTF 141 II 83, consid.

3.

, con riferimento a: DTF 137 II 353 consid. 6.2 p. 359 s.; 136 II 88 consid.

3.1

p. 92; 132 I 175 consid. 2.2 p. 177 s.; 119 Ib 111 consid. 2c).

Il principio

di derivazione del bilancio fiscale da quello commer-ciale ha anche

ripercussioni di carattere procedurale: la società contribuente deve lasciarsi

imputare la rappresentazione dello stato patrimoniale e del risultato annuale

che emerge dai libri contabili che essa tiene regolarmente (cfr. la sentenza

2C_515/2010 del 13 settembre 2011 consid. 2.2, in: StE 2011 B 23.41 n. 5, RF

66/2011 p. 954, con riferimenti).

A quali

condizioni possa ancora essere corretto un bilancio, inoltrato all’autorità

fiscale insieme alla dichiarazione, non risulta dalla LIFD – né, di riflesso,

dalla LT per il diritto cantonale – ma deve essere stabilito in via di

interpretazione, tenendo conto del principio di derivazione e di quello di

buona fede (DTF 141 II 83, consid. 3.2, con riferimento alla sentenza

2A.275/1998 del 6 marzo 2000 consid. 3 a/bb).

4.3

Dottrina e

giurisprudenza distinguono fra correzione di bilancio e modifica di bilancio.

Nel caso di

una correzione di bilancio, una contabilizzazione in contrasto con il diritto

commerciale viene sostituita da una con-forme al diritto commerciale. Una

correzione è ammessa in ogni momento, fintantoché la tassazione non è passata

in giudicato e deve essere intrapresa d’ufficio, poiché consente di rettificare

una posta di bilancio che collide con prescrizioni imperative del diritto

commerciale. Le autorità fiscali ne tengono conto d’ufficio nel bilancio

fiscale. Le correzioni di bilancio possono intervenire a favore o a sfavore

della persona giuridica contribuente. Se tut-tavia la tassazione è già passata

in giudicato, una correzione di bilancio è possibile solo se sono dati i

presupposti per procedere ad una revisione (a favore del contribuente) o ad un

ricupero d’imposta (a sfavore del contribuente) (cfr. DTF 141 II 83, consid.

3.3

con riferimenti).

Nel caso di

una modifica di bilancio, invece, una contabilizzazione conforme al diritto

commerciale viene sostituita con una a sua volta conforme al diritto commerciale.

Secondo la giurisprudenza, ciò è tuttavia consentito solo fino al momento

dell’inoltro della dichiarazione d’imposta. Una modifica del bilancio da parte

della società contribuente è ammessa ancora nel corso della procedura di

tassazione essenzialmente solo se si dimostra che è stata decisa per un errore

scusabile sulle conseguenze fiscali di determinate registrazioni. Sono di

solito escluse per contro modifiche del bilancio, che comportano una diversa

valutazione allo scopo di compensare riprese decise nella procedura di tassazione

o che sono intraprese solo per motivi di risparmio d’imposta. “Correzioni di

bilancio” giustificate da simili motivi devono a loro volta essere ammesse con

estremo riserbo (DTF 141 II 83, con-sid. 3.3, con riferimenti).

4.4

Per esempio,

l’Alta Corte ha escluso che potesse essere modifi-cata la contabilità di una

società alla quale l’azionista aveva ce-duto una partecipazione, dopo che il

fisco aveva imposto la differenza fra il valore nominale ed il prezzo di

vendita quale “reddito da trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a

bilancio la partecipazione al prezzo di acquisto convenuto, la successiva

riduzione del prezzo mirava solo ad un risparmio d’imposta, cosa che il

Tribunale federale ha ritenuto inammissibile (cfr. la sentenza 2P.140/2004 del

9.

dicembre 2004, in RF 60/2005 p. 429, consid. 5.4).

In un altro

caso recente, una società aveva dichiarato un ingente utile in capitale,

proveniente dalla cessione di azioni di una società tedesca. In seguito al successivo

assorbimento da parte della società madre, la società contribuente aveva

presentato una nuova dichiarazione d’imposta, accompagnata da una contabilità

modificata, spiegando di essersi resa conto solo al momento della fusione che

la partecipazione nella società tedesca era stata detenuta solo a titolo

fiduciario per la società madre. Dopo aver negato il riconoscimento fiscale del

rapporto fiduciario, il Tribunale federale ha ritenuto che non fossero

adempiuti i presupposti per ammettere una modifica di bilancio (sentenza

2C_24/2014 del 29 gennaio 2015, in particolare consid. 4.4).

4.5

Nel caso

concreto, la modifica di bilancio proposta dalla contribuente non servirebbe a

correggere un errore, bensì sarebbe finalizzata espressamente ad evitare

l’impatto fiscale dell’apporto del 1° gennaio 2010, ritenuto che così facendo

“cadrebbe sia la problematica della perdita fiscale, sia la questione della

distribuzione dissimulata di utile”. Tale possibilità è pertanto esclusa.

5.

In

considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso è respinto. La tassa di giustizia

e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-;

-;

-;

-.

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: