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Decisione

80.2017.299

Imposta sulla sostanza: valore di stima ufficiale, comunione ereditaria, quota di 1/48

9 maggio 2018Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliato a __________

(quartiere di __________) (__________), nel periodo fiscale litigioso, era

limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale membro di una

comunione ereditaria che era proprietaria del fondo n. __________ RFD del

Comune di __________;

- notificando al

contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 25 ottobre 2017, l’RS 1 ha

commisurato la sostanza imponibile in fr. 12'000.– e quella determinante per

l’aliquota in fr. 468'000.–, stabilendo l’imposta in soli fr. 21.30;

- il contribuente ha

interposto reclamo in data 7 novembre 2017, contestando il valore di stima

dell’immobile e la quota parte riguardante il fondo in questione, chiedendo parimenti

di ricalcolare l’imposta dovuta;

- l’autorità di tassazione

ha respinto il reclamo, con decisione del 29 novembre 2017, nella quale ha esposto

che il valore di stima del fondo in questione ammonta a fr. 105'615.–, mentre la

quota parte del contribuente è di 1/7, corrispondente a fr. 15'087.– "alla

quale sono stati aggiunti i titoli come riportati nella dichiarazione del

Canton __________ inoltrata dal contribuente al fine della determinazione

dell’aliquota globale. All’autorità di tassazione non sono noti ulteriori

elementi …";

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione ritenendola

arbitraria, contestando nuovamente il valore di stima del fondo, così come il

calcolo eseguito dall’autorità fiscale per la sua quota parte (che a suo dire

corrisponderebbe a 1/48);

- con osservazioni del 20

dicembre 2017, l’RS 1 evidenzia in primo luogo che RI 1 è stato tassato per la

quota parte del valore di stima inerente al fondo no. __________ del RFD di __________

per l’importo 15'087.–, senza esporre alcun valore locativo;

- in secondo luogo, fino

alla data del decesso, avvenuto il 22 febbraio 2014, di __________, il fondo

sarebbe stato imposto, nella misura del 100%, a quest’ultimo;

- da ultimo, l’importo di

Considerandi

fr. 15'087.–, si basa "sulla stima ufficiale del fondo corrispondente a

Fr. 105'615.–, divisa per la quota parte del contribuente risultante dal

registro fondiario di 1/7, valore imposto pro-rata dalla data del decesso di __________

(correzione Fr. 2'506.– come risultante a riparto intercantonale)";

- con replica del 5 gennaio

2018, RI 1 produce diversa documentazione;

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- secondo l’art. cpv. 1 LT,

nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, gli immobili e i loro

accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;

- il valore di stima

ufficiale del mapp. n. __________ RFD di __________ corrispondeva, alla fine

del periodo fiscale 2014, a fr. 105'615.–;

- come anticipato, tale

valore è determinante, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, in

quanto imposto dalla legge ed è peraltro inferiore rispetto al valore venale

stabilito in fr. 180'000.– nel rapporto peritale del 25 giugno 2013 prodotto da

RI 1 e rispetto al prezzo per il quale l’immobile è stato venduto nel 2016 (fr.

120'000.–) (cfr., al proposito, il presente ricorso con i relativi allegati);

- per quanto riguarda la

quota ereditaria del ricorrente, dai documenti agli atti e dall’ulteriore

documentazione assunta da questa Corte presso l’Ufficio del registro fondiario

di __________ è emerso che, al 31 dicembre 2014, la stessa corrispondeva in effetti

a 1/48, come da lui indicato nel gravame, e non di 1/7, come stabilito

dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;

- al decesso di __________,

il 26 giugno 2012, la sua quota di comproprietà di un mezzo è passata alla

comunione ereditaria formata dal marito __________ e da sette altri parenti,

fra i quali il ricorrente;

- le quote ereditarie dei

sette discendenti non erano peraltro uguali: una coerede ha ereditato la metà

(del quarto, cioè 1/8 o 6/48) e gli altri sei la rimanente metà (del quarto,

cioè 1/48 ciascuno);

- di conseguenza, il valore

di stima ufficiale della sostanza immobiliare di RI 1 nel Cantone Ticino è

rettificato in fr. 2'200.30 (fr. 105'615.– : 48);

- visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 29 novembre 2017 è riformata nel senso

che il valore di stima della sostanza immobiliare nel Cantone Ticino è

stabilito in fr. 2'200.30.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

-

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: