80.2017.299
Imposta sulla sostanza: valore di stima ufficiale, comunione ereditaria, quota di 1/48
9 maggio 2018Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.299
Lugano
9 maggio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
vicecancelliera
Daniela
Fossati
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 dicembre 2017 contro la decisione del 29 novembre 2017 in materia di IC
2014.
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________
(quartiere di __________) (__________), nel periodo fiscale litigioso, era
limitatamente assoggettato alle imposte nel Canton Ticino, quale membro di una
comunione ereditaria che era proprietaria del fondo n. __________ RFD del
Comune di __________;
- notificando al
contribuente la tassazione IC 2014, con decisione del 25 ottobre 2017, l’RS 1 ha
commisurato la sostanza imponibile in fr. 12'000.– e quella determinante per
l’aliquota in fr. 468'000.–, stabilendo l’imposta in soli fr. 21.30;
- il contribuente ha
interposto reclamo in data 7 novembre 2017, contestando il valore di stima
dell’immobile e la quota parte riguardante il fondo in questione, chiedendo parimenti
di ricalcolare l’imposta dovuta;
- l’autorità di tassazione
ha respinto il reclamo, con decisione del 29 novembre 2017, nella quale ha esposto
che il valore di stima del fondo in questione ammonta a fr. 105'615.–, mentre la
quota parte del contribuente è di 1/7, corrispondente a fr. 15'087.– "alla
quale sono stati aggiunti i titoli come riportati nella dichiarazione del
Canton __________ inoltrata dal contribuente al fine della determinazione
dell’aliquota globale. All’autorità di tassazione non sono noti ulteriori
elementi …";
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna la suddetta decisione ritenendola
arbitraria, contestando nuovamente il valore di stima del fondo, così come il
calcolo eseguito dall’autorità fiscale per la sua quota parte (che a suo dire
corrisponderebbe a 1/48);
- con osservazioni del 20
dicembre 2017, l’RS 1 evidenzia in primo luogo che RI 1 è stato tassato per la
quota parte del valore di stima inerente al fondo no. __________ del RFD di __________
per l’importo 15'087.–, senza esporre alcun valore locativo;
- in secondo luogo, fino
alla data del decesso, avvenuto il 22 febbraio 2014, di __________, il fondo
sarebbe stato imposto, nella misura del 100%, a quest’ultimo;
- da ultimo, l’importo di
Considerandi
fr. 15'087.–, si basa "sulla stima ufficiale del fondo corrispondente a
Fr. 105'615.–, divisa per la quota parte del contribuente risultante dal
registro fondiario di 1/7, valore imposto pro-rata dalla data del decesso di __________
(correzione Fr. 2'506.– come risultante a riparto intercantonale)";
- con replica del 5 gennaio
2018, RI 1 produce diversa documentazione;
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- secondo l’art. cpv. 1 LT,
nella versione in vigore nel periodo fiscale litigioso, gli immobili e i loro
accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale;
- il valore di stima
ufficiale del mapp. n. __________ RFD di __________ corrispondeva, alla fine
del periodo fiscale 2014, a fr. 105'615.–;
- come anticipato, tale
valore è determinante, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza, in
quanto imposto dalla legge ed è peraltro inferiore rispetto al valore venale
stabilito in fr. 180'000.– nel rapporto peritale del 25 giugno 2013 prodotto da
RI 1 e rispetto al prezzo per il quale l’immobile è stato venduto nel 2016 (fr.
120'000.–) (cfr., al proposito, il presente ricorso con i relativi allegati);
- per quanto riguarda la
quota ereditaria del ricorrente, dai documenti agli atti e dall’ulteriore
documentazione assunta da questa Corte presso l’Ufficio del registro fondiario
di __________ è emerso che, al 31 dicembre 2014, la stessa corrispondeva in effetti
a 1/48, come da lui indicato nel gravame, e non di 1/7, come stabilito
dall’autorità fiscale nella decisione impugnata;
- al decesso di __________,
il 26 giugno 2012, la sua quota di comproprietà di un mezzo è passata alla
comunione ereditaria formata dal marito __________ e da sette altri parenti,
fra i quali il ricorrente;
- le quote ereditarie dei
sette discendenti non erano peraltro uguali: una coerede ha ereditato la metà
(del quarto, cioè 1/8 o 6/48) e gli altri sei la rimanente metà (del quarto,
cioè 1/48 ciascuno);
- di conseguenza, il valore
di stima ufficiale della sostanza immobiliare di RI 1 nel Cantone Ticino è
rettificato in fr. 2'200.30 (fr. 105'615.– : 48);
- visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 novembre 2017 è riformata nel senso
che il valore di stima della sostanza immobiliare nel Cantone Ticino è
stabilito in fr. 2'200.30.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
-
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: