80.2017.30
Violazione degli obblighi procedurali: presupposti, non nuova diffida in caso di concessione di proroga del termine per la dichiarazione in seguito a una prima diffida
6 aprile 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.30
Lugano
6 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 febbraio 2017 contro la decisione del 1° febbraio 2017 in materia di multa
per violazione degli obblighi procedurali.
Fatti
A.A fronte
del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta 2015, l’RS 1, il 17 maggio
2016, ha richiamato RI 1 e in seguito, in data 16 giugno 2016, l’ha diffidata
ad adempiere i suoi obblighi, con avvertimento che in caso contrario le avrebbe
inflitto una multa disciplinare.
La contribuente, dal canto
suo, ha presentato due successive richieste di proroga, che le sono state concesse,
la prima fino al 30 settembre 2016 e la seconda fino al 31 dicembre 2016.
Con decisione 17 febbraio
2017, l’autorità fiscale ha inflitto alla contribuente una multa di fr. 150.-,
per violazione degli obblighi procedurali, rinnovandole la diffida alla
collaborazione entro il termine di 20 giorni, scaduto il quale si sarebbe proceduto
a una tassazione d’ufficio.
B. Mediante reclamo del
30 gennaio 2017, la contribuente ha postulato l’annullamento della multa
disciplinare. L’insorgente ha precisato di aver domandato due susseguenti
proroghe poi concessele; per questo ritiene “i richiami e la multa”
ingiustificati. Ella ha asserito, altresì, di aver spedito la dichiarazione
“entro le prime due settimane di gennaio 2017”.
C. Con decisione su
reclamo 1° febbraio 2017 l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo,
argomentando che “il contribuente ha omesso in modo negligente di consegnare la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2015 e gli allegati di cui
questa deve essere corredata, nonostante la diffida del 16 giugno 2016, con cui
l’autorità di tassazione lo invitava a collaborare”. Sarebbe stata pertanto giustificata
la multa, commisurata al debito d’imposta cantonale stabilito con l’ultima
decisione di tassazione passata in giudicato.
D. Avverso la suddetta
risoluzione, RI 1 è insorta con tempestivo ricorso di data 6 febbraio 2017 alla
Camera di diritto tributario, postulando nuovamente l’annullamento della multa
disciplinare. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto “alcun sollecito di pagamento
né tantomeno una diffida” da parte dell’ufficio competente, ribadendo la
concessione delle due proroghe richieste con scadenza 30 settembre 2016 e 31
dicembre 2016 e qualificando come ingiustificata la sanzione inflittale, “che
citava una prima presunta diffida datata a settembre e una seconda a inizio gennaio”.
E. Nelle sue
osservazioni del 19 febbraio 2017, l’Ufficio di tassazione propone di
respingere il ricorso. A suo avviso, la corrispondenza sarebbe stata inviata
correttamente all’indirizzo dell’interessata, come comprovato dal tracciamento
postale degli invii (posta A Plus) della diffida e della multa. L’autorità
fiscale, inoltre, conferma la richiesta e la concessione di proroghe del
termine; tuttavia sottolinea che “la procedura per la presentazione della
dichiarazione d’imposta 2015 riprende il suo corso dalla sua interruzione,
ovvero – nella specie – successivamente alla diffida”.
L’autorità fiscale
attesta, nel contempo, l’avvenuto rientro della dichiarazione fiscale in
questione il 23 gennaio 2017.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli art. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il deposito
o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte
condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
1.4.
1.4.1.
Nel caso in disamina, alla
ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non aver consegnato
all’autorità fiscale entro l’ultimo termine impartitole, e nonostante diffida,
la dichiarazione per il periodo fiscale 2015.
1.4.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
1.5.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art.
182 cpv. 3 LIFD.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, la
ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità
fiscale, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale entro il termine
impartitole con la seconda decisione di proroga, scadente il 31 dicembre 2016.
L’Ufficio di tassazione ha
difatti ricevuto la dichiarazione per il periodo fiscale 2015 solo il 23
gennaio 2017, quando oramai era stata notificata finanche la decisione di multa
del 17 gennaio 2017.
La stessa ricorrente,
peraltro, riconosce implicitamente di non aver rispettato la scadenza del 31
dicembre 2016, nel momento in cui ha affermato nel reclamo (cui la contribuente
rinvia nello scritto ricorsuale) che “la dichiarazione è stata spedita al
vostro ufficio entro le prime due settimane di gennaio 2017”.
2.2
2.2.1
L’insorgente, come
accennato, si duole di non aver ricevuto – a suo dire – alcun sollecito o
diffida da parte dell’autorità fiscale. La sua tesi si palesa nondimeno
smentita dal fascicolo processuale.
La questione sarà oggetto
di disamina qui di seguito.
2.2.2
Nel rispetto della regola
universale dell’art. 8 CC, spetta all’autorità fiscale dimostrare la regolare
notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa disciplinare
(art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).
Come già affermato da
questa Camera (CDT n. 80.2012.180 del 15 ottobre 2012, n. 80.2011.141 del 4
novembre 2011 e n. 80.2011.50 del 9 maggio 2011) nell’interesse della parità di
trattamento di tutti i contribuenti, l’autorità fiscale deve essere in grado di
comprovarne la regolare notificazione in ogni momento, e ciò quand’anche si
volesse prescindere da qualsiasi contestazione (come quella che invece v’è
stata nel caso di specie). Non è invero ammissibile che la multa sia pagata
solo da quei contribuenti che, non conoscendo le regole sull’onere della prova,
non contestano di aver ricevuto la diffida alla data indicata dall’autorità di
tassazione.
2.2.3
In casu, l’autorità
di tassazione ha presentato un mezzo di prova diretto. Difatti, l’invio postale
A Plus alla pari delle lettere raccomandate consente la verifica della
data di recapito. A differenza degli invii postali semplici, è munito di un numero,
o meglio di un codice a barre, che permette al mittente di seguire elettronicamente
lo stato di avanzamento dell’invio direttamente su internet (estratto Track
& Trace). Come già confermato dal Tribunale federale, con tale sistema
è pertanto possibile comprovare il giorno il cui l’invio postale viene
recapitato nella casella postale del contribuente, ovvero il giorno in cui
entra nella sua sfera di potere (decisione TF n.2C_430/2009 del 14 gennaio
2010; v. anche Vorpe, Nulla poena
sine… diffida!, in: Novità fiscali, Centro di competenze tributarie della
SUPSI, giugno 2012, p. 20).
In concreto, la diffida è stata notificata per posta A Plus e recapitata il 18
giugno 2016, come risulta dall’accertamento eseguito da La Posta agli atti.
A sostegno della ricezione
della diffida, infine, l’autorità interessata ha comprovato pure il versamento,
da parte della contribuente, della relativa tassa di CHF 50.- (valuta 27 giugno
2016).
2.2.4
In tal modo, non può
sussistere alcun dubbio in merito all’avvenuta notificazione della diffida alla
ricorrente.
2.3
2.3.1
A ragione, inoltre,
l’Ufficio di tassazione ritiene che la procedura di presentazione della
dichiarazione sia stata semplicemente sospesa dalla concessione della proroga,
che non necessita dunque di ulteriore diffida in seguito.
2.3.2
A tal proposito, questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In
altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid.
2.
).
Come indicato dalla
Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa
per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza
CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di
proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con
la proroga.
Ne consegue che, se
l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la
dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la
comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è
tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non
abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato.
2.3.3
In entrambe le proroghe,
che l’Ufficio di tassazione ha concesso alla ricorrente, si può del resto
leggere la frase seguente: “Se entro tale data non avremo ricevuto la
dichiarazione, la procedura di richiamo, diffida o multa sarà ripresa dallo stadio
siccessivo a quello in cui si trova attualmente”. Con queste parole,
l’autorità fiscale ha avvertito la contribuente che, essendole già stati notificati
il richiamo e la diffida, in caso di mancato inoltro della dichiarazione entro
il termine prorogato, le sarebbe stata inflitta la multa per violazione degli
obblighi procedurali. Anche dal profilo del principio della buona fede, si deve
ammettere pertanto che l’insorgente non potesse ragionevolmente attendersi
un’ulteriore diffida, dopo la scadenza del termine, prorogato ben due volte
dopo un primo richiamo ed una diffida.
3.
Per le
considerazioni che precedono, il ricorso si rileva infondato e pertanto deve
essere respinto.
La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-;
-;
-;
-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: