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Decisione

80.2017.300

Procedura: reclamo, restituzione dei termini, termine per inoltrare l’istanza, 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento

19 settembre 2018Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI 1 è una società

con sede ad __________ (Comune di __________) e con recapito a __________.

L’impresa è attiva nel

commercio di merci di ogni genere, ma in particolar modo la compravendita e la

distribuzione commerciale di articoli di abbigliamento e di moda (per altre

informazioni cfr. www.zefix.ch, CHE-__________, sito consultato

il 4.9.2018). Azionista unico della società è __________, attualmente amministratore

unico, e nel passato già direttore con diritto di firma individuale.

Nei periodi fiscali

oggetto di ricorso, amministratrice unica di RI 1 era __________, moglie di __________.

B. Le decisioni di

tassazione IC/IFD 2009 e 2010 venivano inviate dall’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (di seguito UTPG) a RI 1 il 4.12.2014 presso l’indirizzo “Casella

postale __________, __________”.

C. RI 1 inoltrava

tramite raccomandate del 19.2.2015 due reclami separati, ma dal medesimo

contenuto, contro le decisioni di tassazione. La contribuente contestava le

decisioni di tassazione, censurando: un accertamento inesatto dei fatti, la

violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto attiene alla

motivazione della decisione, sia per quanto riguarda la mancata convocazione ad

un’audizione. La reclamante indicava inoltre nel gravame che la decisione era

in contrasto con “(...) i corretti principi contabili internazionali”.

Da ultimo concludeva: “Osserviamo inoltre la non correttezza nell’inoltrare

a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni 2009-2010 e 2011

dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”.

D. Il 15.7.2015 si svolgeva

un incontro presso l’UTPG al quale prendevano parte per la contribuente __________

(azionista) e i consulenti di __________. Durante la discussione – della quale

è stato allestito un riassunto scritto da parte dell’UTPG – l’autorità fiscale

ha ribadito che i reclami presentati avverso le decisioni emesse per i periodi

fiscali 2009 e 2010 erano tardivi, siccome presentati con un mese e mezzo di

ritardo.

E. Con distinte

decisioni su reclamo IC/IFD 2009 e 2010 del 9.11.2017, l’UTPG dichiarava

irricevibili i gravami presentati da RI 1: “La notifica di tassazione è

stata spedita in data 04 dicembre 2014 e contro la stessa è stato presentato

reclamo il 19 febbraio 2015, non rispettando quindi i requisiti di legge che

stabiliscono un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Per i motivi sopra esposti il reclamo è irricevibile”.

F. Con ricorso

7/11.12.2017 RI 1, rappresentata da __________, si aggrava contro le decisioni IC/IFD

2009/2010 emesse su reclamo.

Nell’impugnativa

viene spiegato come nel 2011 all’AU della società, __________ fosse stato

diagnosticato un deficit cognitivo con una forma di depressione. Motivo per cui

a metà del 2012 veniva nominato direttore della società con firma individuale

il marito, nonché azionista __________.

Il 3.12.2014 __________ si

sarebbe recato dal medico, a causa di un malessere, presso un nosocomio __________.

Nei giorni successivi si sarebbe sottoposto ad una serie di accertamenti

clinici ed il 16.12.2014 gli sarebbe stato diagnosticato un tumore: il

23.12.2014 sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico per poi venire

dimesso dall’ospedale il 31.12.2014, dovendo dipoi affrontare la convalescenza

post ospedaliera. Per i primi venti giorni successivi all’operazione egli non sarebbe

stato in grado di camminare. Unicamente alla fine del mese di gennaio 2015, una

volta recatosi presso gli uffici di RI 1, si sarebbe avveduto della sopravvenuta

notifica delle decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010. Preso atto delle

decisioni summenzionate, presentava reclamo il 19.2.2015, ossia “entro 30

giorni da quando ha potuto riprendere ad espletare le pratiche più urgenti

della società”.

RI 1 chiede pertanto che

venga concessa la restituzione dei termini per la comprovata sussistenza di un

legittimo motivo (malattia grave) ai sensi degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv.

3 LIFD.

G. Con osservazioni

18/22.1.2018 l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto: l’autorità fiscale è

dell’avviso che non sussistano nel caso concreto i motivi affinché possa essere

concessa una restituzione dei termini.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente chiede che

le vengano restituiti i termini per presentare reclamo giusta gli art. 192 cpv.

5.

LT e 133 cpv. 3 LIFD, a causa di una malattia grave che aveva colpito sia __________,

azionista e direttore della contribuente, che l’amministratrice unica.

2.2

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.

132.

cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o

è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica

o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133

LIFD).

Giusta l’art. 192 cpv. 5

LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli

stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad

assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il

suo rappresentante.

L’art. 133 cpv. 3 LIFD

prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il

contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,

assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in

tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti

sono cessati.

Entro il termine previsto

(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente

deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e

compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, op. cit., n. 23

ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

Di principio competente a

pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e

non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

2.3

Nel ricorso viene fatto presente

che sia __________ (azionista) sia l’allora amministratrice unica (la moglie __________)

avevano problematiche di salute tali da rendere impossibile l’inoltro

tempestivo dei reclami avverso le decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010.

Ora si deve d’acchito

rilevare, senza con ciò voler sminuire la gravità dei problemi di salute

indicati nel ricorso (e per i quali invero non è stata allegata alcuna documentazione

medica), che non è stata presentata alcuna richiesta di restituzione dei

termini all’UTPG.

In particolare RI 1 ha

presentato tardivamente i reclami in data 19.2.2015 senza al contempo chiedere

formalmente la restituzione dei termini.

A prescindere dagli

aspetti formali, nei due gravami in questione non è neppure stato fatto alcun

accenno alle problematiche mediche riguardanti i rappresentanti della stessa. La

reclamante si è limitata invece a stigmatizzare “la non correttezza

nell’inoltrare a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni

2009-2010 e 2011 dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”. Con la

migliore buona volontà, l’autorità di tassazione non poteva, in queste

circostanze, pronunciarsi in merito ad un’eventuale restituzione dei termini

per reclamare. Unicamente in sede di ricorso (ossia più di due anni dopo

l’invio tardivo dei reclami), la ricorrente ha richiesto per la prima volta la

restituzione dei termini a causa di malattie gravi dei rappresentanti della

ricorrente.

2.4

Ora, senza entrare nel

merito dei gravi motivi di salute esposti nel ricorso, occorre rilevare che

nessuna domanda di restituzione del termine è stata presentata nel termine dei

30.

giorni dal momento in cui la contribuente pretende che siano cessati gli

impedimenti addotti.

Si deve pertanto

concludere che l’UTPG non poteva che dichiarare irricevibili, siccome tardivi, i

reclami presentati contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2009 e 2010.

3.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: