80.2017.300
Procedura: reclamo, restituzione dei termini, termine per inoltrare l’istanza, 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento
19 settembre 2018Italiano8 min
Source ti.ch
Incarti n.
80.2017.300
80.2017.301
Lugano
19 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1 ,
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 dicembre 2017 contro la decisione del 9 novembre 2017 in materia di IC/IFD
2009-2010.
Fatti
A. La RI 1 è una società
con sede ad __________ (Comune di __________) e con recapito a __________.
L’impresa è attiva nel
commercio di merci di ogni genere, ma in particolar modo la compravendita e la
distribuzione commerciale di articoli di abbigliamento e di moda (per altre
informazioni cfr. www.zefix.ch, CHE-__________, sito consultato
il 4.9.2018). Azionista unico della società è __________, attualmente amministratore
unico, e nel passato già direttore con diritto di firma individuale.
Nei periodi fiscali
oggetto di ricorso, amministratrice unica di RI 1 era __________, moglie di __________.
B. Le decisioni di
tassazione IC/IFD 2009 e 2010 venivano inviate dall’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (di seguito UTPG) a RI 1 il 4.12.2014 presso l’indirizzo “Casella
postale __________, __________”.
C. RI 1 inoltrava
tramite raccomandate del 19.2.2015 due reclami separati, ma dal medesimo
contenuto, contro le decisioni di tassazione. La contribuente contestava le
decisioni di tassazione, censurando: un accertamento inesatto dei fatti, la
violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto attiene alla
motivazione della decisione, sia per quanto riguarda la mancata convocazione ad
un’audizione. La reclamante indicava inoltre nel gravame che la decisione era
in contrasto con “(...) i corretti principi contabili internazionali”.
Da ultimo concludeva: “Osserviamo inoltre la non correttezza nell’inoltrare
a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni 2009-2010 e 2011
dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”.
D. Il 15.7.2015 si svolgeva
un incontro presso l’UTPG al quale prendevano parte per la contribuente __________
(azionista) e i consulenti di __________. Durante la discussione – della quale
è stato allestito un riassunto scritto da parte dell’UTPG – l’autorità fiscale
ha ribadito che i reclami presentati avverso le decisioni emesse per i periodi
fiscali 2009 e 2010 erano tardivi, siccome presentati con un mese e mezzo di
ritardo.
E. Con distinte
decisioni su reclamo IC/IFD 2009 e 2010 del 9.11.2017, l’UTPG dichiarava
irricevibili i gravami presentati da RI 1: “La notifica di tassazione è
stata spedita in data 04 dicembre 2014 e contro la stessa è stato presentato
reclamo il 19 febbraio 2015, non rispettando quindi i requisiti di legge che
stabiliscono un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Per i motivi sopra esposti il reclamo è irricevibile”.
F. Con ricorso
7/11.12.2017 RI 1, rappresentata da __________, si aggrava contro le decisioni IC/IFD
2009/2010 emesse su reclamo.
Nell’impugnativa
viene spiegato come nel 2011 all’AU della società, __________ fosse stato
diagnosticato un deficit cognitivo con una forma di depressione. Motivo per cui
a metà del 2012 veniva nominato direttore della società con firma individuale
il marito, nonché azionista __________.
Il 3.12.2014 __________ si
sarebbe recato dal medico, a causa di un malessere, presso un nosocomio __________.
Nei giorni successivi si sarebbe sottoposto ad una serie di accertamenti
clinici ed il 16.12.2014 gli sarebbe stato diagnosticato un tumore: il
23.12.2014 sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico per poi venire
dimesso dall’ospedale il 31.12.2014, dovendo dipoi affrontare la convalescenza
post ospedaliera. Per i primi venti giorni successivi all’operazione egli non sarebbe
stato in grado di camminare. Unicamente alla fine del mese di gennaio 2015, una
volta recatosi presso gli uffici di RI 1, si sarebbe avveduto della sopravvenuta
notifica delle decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010. Preso atto delle
decisioni summenzionate, presentava reclamo il 19.2.2015, ossia “entro 30
giorni da quando ha potuto riprendere ad espletare le pratiche più urgenti
della società”.
RI 1 chiede pertanto che
venga concessa la restituzione dei termini per la comprovata sussistenza di un
legittimo motivo (malattia grave) ai sensi degli art. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv.
3 LIFD.
G. Con osservazioni
18/22.1.2018 l’UTPG chiede che il ricorso venga respinto: l’autorità fiscale è
dell’avviso che non sussistano nel caso concreto i motivi affinché possa essere
concessa una restituzione dei termini.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente chiede che
le vengano restituiti i termini per presentare reclamo giusta gli art. 192 cpv.
5.
LT e 133 cpv. 3 LIFD, a causa di una malattia grave che aveva colpito sia __________,
azionista e direttore della contribuente, che l’amministratrice unica.
2.2
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art.
132.
cpv. 1 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione
ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o
è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica
o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133
LIFD).
Giusta l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
L’art. 133 cpv. 3 LIFD
prevede che l’autorità entra nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, op. cit., n. 23
ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DGB, Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
Di principio competente a
pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e
non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).
2.3
Nel ricorso viene fatto presente
che sia __________ (azionista) sia l’allora amministratrice unica (la moglie __________)
avevano problematiche di salute tali da rendere impossibile l’inoltro
tempestivo dei reclami avverso le decisioni di tassazione IC/IFD 2009-2010.
Ora si deve d’acchito
rilevare, senza con ciò voler sminuire la gravità dei problemi di salute
indicati nel ricorso (e per i quali invero non è stata allegata alcuna documentazione
medica), che non è stata presentata alcuna richiesta di restituzione dei
termini all’UTPG.
In particolare RI 1 ha
presentato tardivamente i reclami in data 19.2.2015 senza al contempo chiedere
formalmente la restituzione dei termini.
A prescindere dagli
aspetti formali, nei due gravami in questione non è neppure stato fatto alcun
accenno alle problematiche mediche riguardanti i rappresentanti della stessa. La
reclamante si è limitata invece a stigmatizzare “la non correttezza
nell’inoltrare a raffica le notifiche di tassazione in sospeso per gli anni
2009-2010 e 2011 dal 4/12/2014 al 22/01/2015 durante le festività”. Con la
migliore buona volontà, l’autorità di tassazione non poteva, in queste
circostanze, pronunciarsi in merito ad un’eventuale restituzione dei termini
per reclamare. Unicamente in sede di ricorso (ossia più di due anni dopo
l’invio tardivo dei reclami), la ricorrente ha richiesto per la prima volta la
restituzione dei termini a causa di malattie gravi dei rappresentanti della
ricorrente.
2.4
Ora, senza entrare nel
merito dei gravi motivi di salute esposti nel ricorso, occorre rilevare che
nessuna domanda di restituzione del termine è stata presentata nel termine dei
30.
giorni dal momento in cui la contribuente pretende che siano cessati gli
impedimenti addotti.
Si deve pertanto
concludere che l’UTPG non poteva che dichiarare irricevibili, siccome tardivi, i
reclami presentati contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2009 e 2010.
3.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della contribuente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: