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Decisione

80.2017.311

Condono: presupposti, risanamento duraturo della situazione economica, situazione debitoria molto compromessa, donazioni immobiliari ai figli

29 novembre 2018Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nato il

4.5.1953, è al beneficio di rendite d’invalidità e di prestazioni complementari.

È coniugato con RI 1, nata il 23.9.1960, titolare della ditta __________., società

avente lo scopo la mediazione nel campo del piccolo credito.

B. Il 14.4.2015/29.8.2015

i coniugi RI 1 presentavano una domanda di condono per le imposte federali,

cantonali e comunali per i periodi fiscali dal 2001 al 2006. Nel modulo di

richiesta indicavano di avere a carico la figlia RI 1 (nata il 6.6.1990),

impiegata a metà tempo. Con lettera accompagnatoria alla richiesta indicavano

di versare in una situazione finanziaria “catastrofica” e chiedevano di essere

posti a beneficio del condono degli importi derivanti dalle tassazioni

cantonali e federali dal 1997 al 2000 e dal 2001 al 2006.

C. Con decisione

13.10.2017 l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) negava il condono

dell’imposta federale diretta dal 2003 al 2006 e delle imposte cantonali e comunali

dal 2001 al 2006. Con scritto del 2.8.2017 i contribuenti chiedevano

l’estensione della domanda di condono anche ai periodi fiscali 2007 e 2008, che

veniva analogamente respinta. L’autorità fiscale indicava che le entrate dei coniugi

RI 1 erano costituite dalla rendita AI, dalla pensione, dalla rendita LAINF,

dalla prestazione complementare e dall’affitto incassato dalla sostanza immobiliare

posseduta all’estero per un totale di fr. 5'690.- mensili. L’autorità fiscale precisava

anche che, essendo al beneficio della prestazione complementare vi era da

supporre che la franchigia della cassa malati, la partecipazione ai costi malattia

e dentari ed eventuali oneri per aiuti domiciliari erano assunti dall’Istituto

delle assicurazioni sociali. Dagli atti emergeva anche che il 14.2.2011 RI 1 aveva

donato alla figlia __________ il mapp. __________ RFD __________ riservandosi

un diritto di usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito. Lo

stesso sarebbe poi stato cancellato dal Registro fondiario. Il 19.1.2012 __________

donava il mapp. __________ RFD __________ alla figlia __________. L’autorità fiscale

motivava nella propria decisione che l’alienazione di beni che costituisce

liberalità per un valore che avrebbe permesso di far fronte agli impegni verso

il fisco non giustifica il condono (art. 167a cpv. d LIFD). RI 1 è anche

proprietario di sostanza immobiliare all’estero (in __________) e dichiara che

l’abitazione è affittata a terzi per un importo di Euro 2'500.- mensili.

All’Ufficio esecuzioni e fallimenti

risultano attestati carenza beni ed esecuzioni in corso per pretese di diritto

privato e pubblico per complessivi fr. 595'228.30. L’UEC concludeva indicando

che scopo del condono è contribuire al risanamento stabile e duraturo della

situazione economica del contribuente: deve profittare al contribuente e non ai

suoi creditori (art. 167 cpv. 2 LIFD). L’autorità fiscale riteneva che, in

considerazione della situazione dei coniugi RI 1 la domanda di condono non poteva

essere accolta: sia in ragione della situazione debitoria pregressa, sia per le

donazioni immobiliari effettuate a favore delle figlie, sia per quanto concerne

la sostanza immobiliare posseduta all’estero.

D. Con reclamo

8/9.11.2017 i coniugi RI 1 impugnavano la decisione dell’UEC. In particolare

chiarivano che il maggior responsabile della loro catastrofica situazione

finanziaria era l’Ufficio di tassazione, che dal lontano 1996 non aveva voluto

riconoscere dei debiti realmente esistenti nei confronti di società di __________.

Gli insorgenti spiegavano di essersi sempre comportati nel rispetto del

principio della buona fede. Nel merito della decisione contestavano di poter

disporre di mensili fr. 5'690.-: in particolare censuravano il calcolo di

quanto percepito dall’immobile in __________. Per quanto concerneva la

donazione degli immobili in Ticino alle figlie, i reclamanti precisavano che

tali atti erano stati imposti dalle banche che avevano concesso la ripresa dei

debiti ipotecari da parte delle figlie. Sostenevano inoltre che gli immobili

donati erano “super ipotecati”, motivo per cui non avrebbero permesso di far

fronte agli impegni nei confronti del fisco.

E. Con decisione su

reclamo del 20.11.2017 l’UEC respingeva l’impugnativa riconfermandosi nel

precedente giudizio.

F. Con ricorso

18/19.12.2017 RI 1 si aggravano contro la decisione dell’UEC ribadendo le

motivazioni già espresse dinanzi alla precedente autorità. Gli insorgenti

ritengono che nel loro caso il condono delle imposte permetterebbe di risanare

in maniera duratura la loro situazione finanziaria.

Diritto

1. 1.1.

A far tempo dal 1.1.2016 è

entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).

Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della

competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.

Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano

gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti

l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che

attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo

art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così

come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

La decisione tesa al

condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2001-2006 (imposte cantonali

e comunali) e per il periodo 2003-2006 per l’IFD è stata emanata all’autorità

preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il

nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in

materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento

della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione

in vigore dal 1.1.2016).

1.3.

L’autorità competente a

statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.

1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1

dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di

applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è

l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le

sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a

del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale

diretta, nonché art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi, non ancora

corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni

di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di

condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della

notificazione del precetto esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,

Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca

l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno

essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue

difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente

tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto

del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica

oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che

l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile

preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il condono non va tuttavia

confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di

garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi

rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad

art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al

testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno e;

·

conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo

testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la

nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal

1.1

, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della

Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato, per l’art.

167.

cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento

dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un

grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in

parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono

dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione

economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai

suoi creditori.

3.1.2

L’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che

una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a); o

·

quando l’intero importo dovuto è

sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è

data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando

il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese

finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente

estinto entro un termine prevedibile.

3.2

L’art. 3 dell’Ordinanza

concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta

stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non

esaustiva).

In particolare vengono

considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una

persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento

(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio

o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo

di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile

(art. 3 cpv. 1 lit. b).

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad

altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese

della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento

duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono

considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni

immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;

d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro.

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese

in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono

riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni

usuali del reddito del contribuente.

3.3

3.3.1

L’art. 167a LIFD

stabilisce i motivi di diniego.

Il condono dell’imposta

può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria

nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.3.2

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.4

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è

soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167

LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente

l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della

situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma

tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende

in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità

(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono

ad una situazione di bisogno: un lungo

periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia

oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23

aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).

3.5

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente; nonché

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Come visto il condono non

deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:

deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi.

L’art. 167 cpv. 2 LIFD

stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al

risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve

profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

4.2

4.2.1

Nel caso che qui ci occupa

emerge che i qui ricorrenti hanno una situazione debitoria molto compromessa.

Dagli atti all’incarto risulta

infatti che nei confronti di RI 1 sono stati emessi numerosi attestati carenza

beni (cfr. stato al 13.11.2017): creditori sono, a titolo esemplificativo la

Cassa cantonale di compensazione AVS, il Comune di __________, la

Confederazione svizzera, lo Stato del Canton Ticino (sia Ufficio esazione e

condoni sia la Pretura di __________), __________. Per quanto riguarda RI 1,

anche nei suoi confronti sono stati emessi svariati attestati di carenza beni

(cfr. stato al 27.7.2017): creditori sono, a titolo esemplificativo il Comune

di __________, la Confederazione svizzera, lo Stato del Canton Ticino, __________,

__________, __________, __________ A tal proposito nella

decisione impugnata l’UEC rilevava: “Per quanto riguarda la situazione debitoria

all’Ufficio esecuzione a nome del contribuente risultano attestati di carenza beni

per crediti di diritto privato per complessivi fr. 253'983.55 e per imposte

precedenti a quelle oggetto alla presente domanda di condono per fr.

247'937.80. A carico della moglie risultano attestati di carenza beni ed

esecuzioni per complessivi fr. 535'946.85: fr. 163'805.35 sono principalmente

crediti dell’Istituto sociale per premi AVS e fr. 372'141.50 sono imposte. Si

tratta della quota d’imposta che la moglie è stata chiamata a pagare in virtù

della responsabilità solidale”.

4.2.2

Come visto, il condono

delle imposte deve permettere il risanamento duraturo della situazione

economica del richiedente.

Nel caso esposto in

narrativa, l’esistenza e la consistenza degli innumerevoli attestati di carenza

beni emessi nei confronti dei qui insorgenti da parte sia di enti pubblici che

privati, non permette, a giudizio di questa Camera di ristabilire/migliorare a

lungo termine la situazione debitoria dei coniugi RI 1. Già solo per tale

preminente motivo la decisione dell’UEC merita piena tutela.

4.3

4.3.1

L’art. 167a LIFD determina

i motivi di diniego del condono. In particolare la lit. d stabilisce che il

condono va negato nel caso in cui il contribuente ha causato la propria

incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a

redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo

comportamento imprudente o gravemente negligente.

4.3.2

Dagli atti emerge che RI 1

ha donato con atto pubblico del 19.1.2012 il mapp. __________ RFD __________

alla figlia __________ (trattasi di un immobile con piscina di 155 metri quadri

edificati e di 708 metri quadri non edificati; cfr. dati estrapolati dal

registro fondiario informatizzato). In data 14.2.2011 RI 1 ha donato alla

figlia __________ il mapp. __________ RFD __________ (trattasi di un immobile

di 198 metri quadri edificati e di 248 metri quadri non edificati; cfr. dati

estrapolati dal registro fondiario informatizzato).

4.3.3

I ricorrenti indicano che

gli immobili in questione erano ipotecati in maniera importante e che gli

istituti di credito avevano disdetto i contratti di mutuo ipotecario, ragione

per cui erano state effettuate le donazioni alle figlie, che avevano ripreso i

debiti contratti nei confronti degli istituti di credito.

Orbene, a prescindere dal

fatto che gli insorgenti non hanno portato prova alcuna del preteso sovra

indebitamento degli immobili in questione, vi è da chiedersi come è possibile

che un istituto di credito abbia stipulato un contratto di credito ipotecario con

una persona, in casu la figlia __________, che dagli atti prodotti ha guadagnato,

nel 2016, fr. 18'000.- (e meglio 1'500.- mensili).

Sia come sia i

contribuenti così facendo hanno rinunciato volontariamente a beni e potenziali redditi

da questi ingenerati (l’usufrutto in favore di è stato infatti cancellato,

come indicato dalla decisione dell’UEC).

Motivo per cui, l’UEC ha

correttamente negato la domanda di condono.

5.

5.1.

Nel ricorso i coniugi RI 1

chiedono di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria “(...) nel

senso di essere esonerato dal pagamento di anticipi tasse e spese”. Ora,

vista la situazione esposta dai ricorrenti, la Camera rinuncia a titolo

eccezionale al prelievo della tassa di giustizia e delle spese: ciò evita allo

Stato del Canton Ticino di dover – verosimilmente - avviare un’ulteriore

procedura esecutiva per l’incasso delle medesime, con l’aggravio sia della

situazione debitoria dei ricorrenti da una parte, sia delle spese ingenerate

dall’avvio di una procedura esecutiva per lo Stato.

5.2

Il ricorso è respinto. Si

rinuncia eccezionalmente al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.

6.

Con la Legge

federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata

parimenti aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale (prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso

sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m

LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro

le decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta

cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso

particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso

particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge

sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario

in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è

ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante

(art. 82 ss., in particolare art. 83 l Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: