80.2017.311
Condono: presupposti, risanamento duraturo della situazione economica, situazione debitoria molto compromessa, donazioni immobiliari ai figli
29 novembre 2018Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
80.2017.311
Lugano
29 novembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 dicembre 2017 contro la decisione del 20 novembre 2017 in materia di condono
IFD 2003-2006 e IC e IComunale per il periodo 2001-2006.
Fatti
A. RI 1, nato il
4.5.1953, è al beneficio di rendite d’invalidità e di prestazioni complementari.
È coniugato con RI 1, nata il 23.9.1960, titolare della ditta __________., società
avente lo scopo la mediazione nel campo del piccolo credito.
B. Il 14.4.2015/29.8.2015
i coniugi RI 1 presentavano una domanda di condono per le imposte federali,
cantonali e comunali per i periodi fiscali dal 2001 al 2006. Nel modulo di
richiesta indicavano di avere a carico la figlia RI 1 (nata il 6.6.1990),
impiegata a metà tempo. Con lettera accompagnatoria alla richiesta indicavano
di versare in una situazione finanziaria “catastrofica” e chiedevano di essere
posti a beneficio del condono degli importi derivanti dalle tassazioni
cantonali e federali dal 1997 al 2000 e dal 2001 al 2006.
C. Con decisione
13.10.2017 l’Ufficio esazione e condoni (di seguito UEC) negava il condono
dell’imposta federale diretta dal 2003 al 2006 e delle imposte cantonali e comunali
dal 2001 al 2006. Con scritto del 2.8.2017 i contribuenti chiedevano
l’estensione della domanda di condono anche ai periodi fiscali 2007 e 2008, che
veniva analogamente respinta. L’autorità fiscale indicava che le entrate dei coniugi
RI 1 erano costituite dalla rendita AI, dalla pensione, dalla rendita LAINF,
dalla prestazione complementare e dall’affitto incassato dalla sostanza immobiliare
posseduta all’estero per un totale di fr. 5'690.- mensili. L’autorità fiscale precisava
anche che, essendo al beneficio della prestazione complementare vi era da
supporre che la franchigia della cassa malati, la partecipazione ai costi malattia
e dentari ed eventuali oneri per aiuti domiciliari erano assunti dall’Istituto
delle assicurazioni sociali. Dagli atti emergeva anche che il 14.2.2011 RI 1 aveva
donato alla figlia __________ il mapp. __________ RFD __________ riservandosi
un diritto di usufrutto vita natural durante a favore suo e del marito. Lo
stesso sarebbe poi stato cancellato dal Registro fondiario. Il 19.1.2012 __________
donava il mapp. __________ RFD __________ alla figlia __________. L’autorità fiscale
motivava nella propria decisione che l’alienazione di beni che costituisce
liberalità per un valore che avrebbe permesso di far fronte agli impegni verso
il fisco non giustifica il condono (art. 167a cpv. d LIFD). RI 1 è anche
proprietario di sostanza immobiliare all’estero (in __________) e dichiara che
l’abitazione è affittata a terzi per un importo di Euro 2'500.- mensili.
All’Ufficio esecuzioni e fallimenti
risultano attestati carenza beni ed esecuzioni in corso per pretese di diritto
privato e pubblico per complessivi fr. 595'228.30. L’UEC concludeva indicando
che scopo del condono è contribuire al risanamento stabile e duraturo della
situazione economica del contribuente: deve profittare al contribuente e non ai
suoi creditori (art. 167 cpv. 2 LIFD). L’autorità fiscale riteneva che, in
considerazione della situazione dei coniugi RI 1 la domanda di condono non poteva
essere accolta: sia in ragione della situazione debitoria pregressa, sia per le
donazioni immobiliari effettuate a favore delle figlie, sia per quanto concerne
la sostanza immobiliare posseduta all’estero.
D. Con reclamo
8/9.11.2017 i coniugi RI 1 impugnavano la decisione dell’UEC. In particolare
chiarivano che il maggior responsabile della loro catastrofica situazione
finanziaria era l’Ufficio di tassazione, che dal lontano 1996 non aveva voluto
riconoscere dei debiti realmente esistenti nei confronti di società di __________.
Gli insorgenti spiegavano di essersi sempre comportati nel rispetto del
principio della buona fede. Nel merito della decisione contestavano di poter
disporre di mensili fr. 5'690.-: in particolare censuravano il calcolo di
quanto percepito dall’immobile in __________. Per quanto concerneva la
donazione degli immobili in Ticino alle figlie, i reclamanti precisavano che
tali atti erano stati imposti dalle banche che avevano concesso la ripresa dei
debiti ipotecari da parte delle figlie. Sostenevano inoltre che gli immobili
donati erano “super ipotecati”, motivo per cui non avrebbero permesso di far
fronte agli impegni nei confronti del fisco.
E. Con decisione su
reclamo del 20.11.2017 l’UEC respingeva l’impugnativa riconfermandosi nel
precedente giudizio.
F. Con ricorso
18/19.12.2017 RI 1 si aggravano contro la decisione dell’UEC ribadendo le
motivazioni già espresse dinanzi alla precedente autorità. Gli insorgenti
ritengono che nel loro caso il condono delle imposte permetterebbe di risanare
in maniera duratura la loro situazione finanziaria.
Diritto
1. 1.1.
A far tempo dal 1.1.2016 è
entrata in vigore la nuova Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 7).
Scopo principale di questa legge è la delega integrale ai Cantoni della
competenza di giudicare le domande di condono dell’imposta federale diretta.
Con la Legge federale concernente il condono dell’imposta, i Cantoni diventano
gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di condono concernenti
l’imposta federale diretta. Con questa nuova legge sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121). Sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza, per esempio per ciò che
attiene ad alcuni motivi di diniego del condono dell’imposta elencati nel nuovo
art. 167a LIFD, come anche le cause concernenti la situazione di bisogno, così
come i diritti e gli obblighi procedurali del richiedente (art. 167d LIFD) (Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
La decisione tesa al
condono del debito d’imposta per i periodi fiscali 2001-2006 (imposte cantonali
e comunali) e per il periodo 2003-2006 per l’IFD è stata emanata all’autorità
preposta dopo il 1°.1.2016. Alla procedura di condono è quindi applicabile il
nuovo diritto (v. art. 205e cpv. 2 LIFD, applicabile per analogia anche in
materia di imposte cantonali e comunali secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione
in vigore dal 1.1.2016).
1.3.
L’autorità competente a
statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali (art. 22 cpv.
1 RLT) e di imposte federali dirette (cfr. art. 167b LIFD e art. 8 cpv. 1
dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di
applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è
l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le
sue decisioni sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3 LT e 5a
del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale
diretta, nonché art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi, non ancora
corrisposti, per i quali viene chiesto il condono devono fondarsi su decisioni
di tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Conformemente a quanto disposto dall’art. 167 cpv. 4 della LIFD la domanda di
condono deve inoltre essere presentata alla competente autorità prima della
notificazione del precetto esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der Steuerforderung,
Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che provoca
l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica – vanno
essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue
difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è necessariamente
tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che reggono l’istituto
del condono possono essere considerati di natura umanitaria, socio-politica
oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si ritiene che
l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto possibile
preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il condono non va tuttavia
confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge. Al fine di
garantire la parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., esso deve anzi
rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi (Beusch, op. cit., n. 6 ad
art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/ Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468). In base al
testo degli art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno e;
·
conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati sia dall’Ordinanza federale (RS 642.121, con nuovo
testo entrato in vigore il 1.1.2016) e dalla Legge federale concernente la
nuova disciplina del condono dell’imposta del 20 giugno 2014 (in vigore dal
1.1
, RU 2015 9), cui rinvia anche l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della
Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato, per l’art.
167.
cpv. 1 LIFD al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento
dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione costituisca un
grave rigore, gli importi dovuto possono, su domanda, essere in tutto o in
parte condonati. Il capoverso 2 dell’art. 167 stabilisce che il condono
dell’imposta ha lo scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione
economica del contribuente. Deve profittare al contribuente stesso e non ai
suoi creditori.
3.1.2
L’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta stabilisce in quali casi si possa considerare che
una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1 LIFD):
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a); o
·
quando l’intero importo dovuto è
sproporzionato rispetto alla sua capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza è
data in particolare una sproporzione rispetto alla capacità finanziaria, quando
il debito fiscale, nonostante una limitazione ragionevole delle spese
finalizzate al mantenimento del tenore di vita, non può essere completamente
estinto entro un termine prevedibile.
3.2
L’art. 3 dell’Ordinanza
concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale diretta
stabilisce quali sono le cause di bisogno per le persone fisiche (lista non
esaustiva).
In particolare vengono
considerate come cause che possono condurre ad una situazione di bisogno di una
persona fisica (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di mantenimento
(art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1); costi elevati a seguito di malattia, infortunio
o cura non sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2); un lungo periodo
di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è responsabile
(art. 3 cpv. 1 lit. b).
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza stabilisce che, se la situazione di bisogno è imputabile ad
altre cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese
della Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al risanamento
duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2 LIFD). Sono
considerate altre cause in particolare: a. fideiussioni; b. elevati pegni
immobiliari; c. debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato;
d. considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro.
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza perdite di reddito e spese che sono già state prese
in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo dell’imposta non sono
riconosciute come cause. Ciò vale in particolare nel caso delle fluttuazioni
usuali del reddito del contribuente.
3.3
3.3.1
L’art. 167a LIFD
stabilisce i motivi di diniego.
Il condono dell’imposta
può essere negato in tutto o in parte segnatamente se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione finanziaria
nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.3.2
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.4
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, adempiuta non è
soltanto la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 20 ad art. 167
LIFD, p. 1347). Le due condizioni non possono essere definite separatamente
l’una dall’altra, sovrapponendosi in larga misura. A differenza della
situazione di bisogno, la seconda condizione del grave rigore non si sofferma
tuttavia sulla sola situazione economica del debitore, ma prende
in considerazione anche altre circostanze, ed in particolare ragioni di equità
(decisione TAF n. A-7824/2008 del 15 novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che conducono
ad una situazione di bisogno: un lungo
periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata malattia
oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011 del 23
aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1° giugno 2010).
3.5
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente; nonché
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
Come visto il condono non
deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:
deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi.
L’art. 167 cpv. 2 LIFD
stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al
risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve
profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.2
4.2.1
Nel caso che qui ci occupa
emerge che i qui ricorrenti hanno una situazione debitoria molto compromessa.
Dagli atti all’incarto risulta
infatti che nei confronti di RI 1 sono stati emessi numerosi attestati carenza
beni (cfr. stato al 13.11.2017): creditori sono, a titolo esemplificativo la
Cassa cantonale di compensazione AVS, il Comune di __________, la
Confederazione svizzera, lo Stato del Canton Ticino (sia Ufficio esazione e
condoni sia la Pretura di __________), __________. Per quanto riguarda RI 1,
anche nei suoi confronti sono stati emessi svariati attestati di carenza beni
(cfr. stato al 27.7.2017): creditori sono, a titolo esemplificativo il Comune
di __________, la Confederazione svizzera, lo Stato del Canton Ticino, __________,
__________, __________, __________ A tal proposito nella
decisione impugnata l’UEC rilevava: “Per quanto riguarda la situazione debitoria
all’Ufficio esecuzione a nome del contribuente risultano attestati di carenza beni
per crediti di diritto privato per complessivi fr. 253'983.55 e per imposte
precedenti a quelle oggetto alla presente domanda di condono per fr.
247'937.80. A carico della moglie risultano attestati di carenza beni ed
esecuzioni per complessivi fr. 535'946.85: fr. 163'805.35 sono principalmente
crediti dell’Istituto sociale per premi AVS e fr. 372'141.50 sono imposte. Si
tratta della quota d’imposta che la moglie è stata chiamata a pagare in virtù
della responsabilità solidale”.
4.2.2
Come visto, il condono
delle imposte deve permettere il risanamento duraturo della situazione
economica del richiedente.
Nel caso esposto in
narrativa, l’esistenza e la consistenza degli innumerevoli attestati di carenza
beni emessi nei confronti dei qui insorgenti da parte sia di enti pubblici che
privati, non permette, a giudizio di questa Camera di ristabilire/migliorare a
lungo termine la situazione debitoria dei coniugi RI 1. Già solo per tale
preminente motivo la decisione dell’UEC merita piena tutela.
4.3
4.3.1
L’art. 167a LIFD determina
i motivi di diniego del condono. In particolare la lit. d stabilisce che il
condono va negato nel caso in cui il contribuente ha causato la propria
incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi importanti, a
redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo un analogo
comportamento imprudente o gravemente negligente.
4.3.2
Dagli atti emerge che RI 1
ha donato con atto pubblico del 19.1.2012 il mapp. __________ RFD __________
alla figlia __________ (trattasi di un immobile con piscina di 155 metri quadri
edificati e di 708 metri quadri non edificati; cfr. dati estrapolati dal
registro fondiario informatizzato). In data 14.2.2011 RI 1 ha donato alla
figlia __________ il mapp. __________ RFD __________ (trattasi di un immobile
di 198 metri quadri edificati e di 248 metri quadri non edificati; cfr. dati
estrapolati dal registro fondiario informatizzato).
4.3.3
I ricorrenti indicano che
gli immobili in questione erano ipotecati in maniera importante e che gli
istituti di credito avevano disdetto i contratti di mutuo ipotecario, ragione
per cui erano state effettuate le donazioni alle figlie, che avevano ripreso i
debiti contratti nei confronti degli istituti di credito.
Orbene, a prescindere dal
fatto che gli insorgenti non hanno portato prova alcuna del preteso sovra
indebitamento degli immobili in questione, vi è da chiedersi come è possibile
che un istituto di credito abbia stipulato un contratto di credito ipotecario con
una persona, in casu la figlia __________, che dagli atti prodotti ha guadagnato,
nel 2016, fr. 18'000.- (e meglio 1'500.- mensili).
Sia come sia i
contribuenti così facendo hanno rinunciato volontariamente a beni e potenziali redditi
da questi ingenerati (l’usufrutto in favore di è stato infatti cancellato,
come indicato dalla decisione dell’UEC).
Motivo per cui, l’UEC ha
correttamente negato la domanda di condono.
5.
5.1.
Nel ricorso i coniugi RI 1
chiedono di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria “(...) nel
senso di essere esonerato dal pagamento di anticipi tasse e spese”. Ora,
vista la situazione esposta dai ricorrenti, la Camera rinuncia a titolo
eccezionale al prelievo della tassa di giustizia e delle spese: ciò evita allo
Stato del Canton Ticino di dover – verosimilmente - avviare un’ulteriore
procedura esecutiva per l’incasso delle medesime, con l’aggravio sia della
situazione debitoria dei ricorrenti da una parte, sia delle spese ingenerate
dall’avvio di una procedura esecutiva per lo Stato.
5.2
Il ricorso è respinto. Si
rinuncia eccezionalmente al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
6.
Con la Legge
federale concernente la nuova disciplina del condono d’imposta è stata
parimenti aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale (prima dell’1.1.2016 era aperta unicamente la via del ricorso
sussidiario in materia costituzionale). Tuttavia, secondo l’art. 83 lit. m
LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile unicamente contro
le decisioni in ambito del condono dell’imposta federale diretta o dell’imposta
cantonale o comunale sul reddito e sull’utile se concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso
particolarmente importante (in merito si veda anche Vorpe, op. cit., p. 518 ss. e per la nozione di “caso
particolarmente importante” p. 521 ed anche il Messaggio concernente la legge
sul condono dell’imposta, p. 7248). Resta impregiudicato il ricorso sussidiario
in materia costituzionale secondo gli artt. 113 ss. LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante
(art. 82 ss., in particolare art. 83 l Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: